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Decisione

12.2014.204

Società semplice - scioglimento - risarcimento del danno causato con colpa

2 febbraio 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 3'332.25 pagati a __________) e la totalità delle spese da lei

corrisposte per la sua parte di casa (ossia i fr. 4'000.- pagati a __________).

4. Entrambe

le parti hanno impugnato la decisione pretorile.

Con

appello 15 novembre 2014 il convenuto ha chiesto di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, contestando l’esistenza di una

società semplice, la sua responsabilità per lo scioglimento della stessa e il

suo obbligo di rifondere le somme anticipate dalla controparte, tanto più che

le sue pretese erano ampiamente prescritte.

Con

risposta e appello incidentale 26 gennaio 2015 l’attrice ha invece chiesto la reiezione

dell’appello del convenuto e la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere

integralmente la petizione (salvo per quanto riguardava le spese di incasso ed

esecutive, ora postulate solo in ragione di fr. 100.-), rilevando come la

responsabilità della controparte nello scioglimento della società semplice e

comunque per atto illecito imponesse di obbligarla a rifondere la totalità

delle somme da lei anticipate.

Con

risposta 28 febbraio 2015 il convenuto ha postulato la reiezione dell’appello

incidentale.

5. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece

la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una

decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove

disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

sull’appello

principale

6. Come

giustamente rilevato dall’attrice, i documenti 4, 5A e 5B allegati dal

convenuto al suo appello devono senz’altro essere estromessi dall’incarto. In

questa sede non è in effetti possibile assumere nuovi mezzi di prova che, come

quelli ora in esame, erano precedenti al giudizio impugnato e avrebbero potuto

già essere assunti in prima istanza (art. 317 cpv. 1 CPC). Del resto il

convenuto nemmeno ha spiegato per quali motivi non gli sarebbe stato possibile

versarli agli atti in precedenza.

7. La

censura con cui il convenuto rimprovera al Pretore di aver ritenuto che tra le

parti fosse venuta in essere una società semplice è infondata. È in effetti

incontestabile che la collaborazione venuta in essere tra loro volta alla

realizzazione di un progetto comune, che prevedeva l’edificazione, su due

terreni attigui, di due case plurifamiliari collegate tra loro da un corpo

destinato ad ospitare i locali tecnici e l’impianto di riscaldamento in comune

sia costitutiva in diritto di una società semplice, ossia di un contratto con

il quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi

comuni uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO). È per altro evidente che senza

una tale collaborazione quel particolare progetto non sarebbe stato

realizzabile e le parti avrebbero semmai dovuto optare per una diversa modalità

costruttiva.

8. Il

convenuto censura in seguito l’assunto pretorile secondo cui lo scioglimento

della società semplice ai sensi dell’art. 545 cpv. 1 n. 1 CO fosse dovuto alla

sua decisione di non acquistare la part. n. __________ RFD di __________ e di

non più costruire, quando invece a suo dire lo stesso sarebbe semmai stato

riconducibile alla rinuncia a costruire comunicatagli telefonicamente

dall’attrice il 19 settembre 2008. La censura è ampiamente infondata. In questa

sede il convenuto, oltre ad aver esplicitamente ammesso di non poter produrre

la prova che la controparte avesse deciso inizialmente di non costruire

(risposta all’appello incidentale p. 1), nemmeno ha in effetti addotto alcun concreto

indizio a favore della sua tesi, rimasta con ciò allo stadio di puro parlato

(in prima istanza egli aveva al proposito fatto riferimento a quanto da lui stesso

dichiarato - senza per altro esserne stato richiesto - in sede di

interrogatorio formale, ad 3, che però ha una valenza probatoria solo se viene

confermato da altre risultanze [Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 764 ad art.

276], ciò che non era stato il caso).

Nella sua risposta all’appello incidentale il

convenuto ha invero aggiunto che neppure l’attrice era però stata in grado di

provare che egli avesse deciso di non più costruire la sua casa, ma questa sua

censura è irricevibile, non essendo stata formulata nell’ambito dell’appello

principale (cfr. per analogia TF 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 2, secondo

cui la motivazione deve essere contenuta nell’atto presentato entro il termine

di ricorso e dunque il ricorrente non può completare o migliorare la sua

impugnativa con un’eventuale replica). Fosse per ipotesi anche stata

ricevibile, la stessa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso,

considerato che l’attrice è stata in grado di fornire una serie di indizi convincenti

a favore di quella tesi e del fatto di essere sempre stata interessata a

proseguire con il progetto iniziale: è pacifico che entro il termine del 30

settembre 2008 il convenuto non aveva versato (non disponendo, a detta del

venditore, del denaro necessario, cfr. teste F__________ __________ p. 3) l’acconto

concordato in occasione del contratto di costituzione del diritto di compera

relativo alla part. n. __________ RFD di __________ (doc. 4), rendendo di fatto

irrealizzabile il progetto comune; egli, incaricato di portare avanti le

pratiche tramite le società a lui riconducibili C__________ e __________,

non ha per altro provveduto a ripresentare la domanda di costruzione da lui

ritirata il 16 settembre 2008 (doc. 19); l’attrice aveva invece già acquistato

la part. n. __________ RFD di __________, aveva nel frattempo anticipato le

somme ora oggetto della causa (cfr. doc. F, G e U) e non aveva dunque alcun

motivo per rinunciare al progetto comune con il rischio di perdere le somme investite;

dalla corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti successivamente a quella

data (versata agli atti in occasione dell’audizione della teste __________) si

evince inoltre che l’attrice, pur sapendo che il convenuto non avrebbe

costruito, continuava a credere nel progetto e che mai allora o in altri successivi

scritti quest’ultimo le aveva rimproverato di aver essa stessa già rinunciato in

precedenza alla costruzione; anche dagli e-mail scambiati in seguito con i

progettisti (doc. B e H) risultava poi che l’attrice, pur ribadendo la sua

volontà di costruire, deplorava l’incertezza che si era venuta a creare a

seguito della rinuncia alla costruzione da parte del convenuto; e infine anche un

teste ha dichiarato di aver saputo, anche se non sapeva più da chi e quando,

che era stato proprio il convenuto ad aver rinunciato a costruire (teste __________,

ad 6 primo e terzo paragrafo).

9. Il

convenuto non può essere seguito nemmeno laddove ritiene che, anche qualora la

rinuncia al progetto comune potesse essergli imputata, le pretese dell’attrice

sarebbero comunque state prescritte, non essendo state azionate entro il 30

settembre 2009. Venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC), egli non ha in effetti spiegato per quale motivo non si potesse

condividere l’assunto pretorile secondo cui le pretese azionate dall’attrice

erano di natura contrattuale e dunque soggette ad un termine di prescrizione di

10 anni (art. 127 CO) pacificamente non ancora giunto a scadenza.

10. Il

convenuto rileva ancora che la casa dell’attrice sarebbe stata in ogni caso

realizzabile senza ulteriori modifiche (se non la semplice traslazione della

stessa di pochi centimetri, come risultava dai doc. 5A e 5B qui però dichiarati

irriti), con dunque la possibilità di utilizzare tutti i lavori preliminari

svolti. La censura dev’essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile

essendo stata formulata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78

CPC/TI) o in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), tanto più che negli allegati

preliminari il convenuto nemmeno aveva contestato la tesi dell’attrice secondo

cui in quelle circostanze le prestazioni fatturate non erano utilizzabili

(petizione p. 4 e 6, replica p. 7). Essa sarebbe stata in ogni caso infondata

anche nel merito, visto che l’istruttoria ha permesso di stabilire che la

rinuncia a costruire da parte del convenuto aveva comportato l’impossibilità di

realizzare il progetto originario (dato che in tal caso il proprietario non

avrebbe mai dato il suo consenso a proseguire nel progetto, cfr. teste F__________

__________ p. 3) e che l’edificazione della casa dell’attrice avrebbe dovuto

avvenire sulla base di nuovi piani (dovendosi trovare una soluzione alle parti

che originariamente sarebbero dovute essere in comune e alla questione degli

accessi ed essendovi problemi di distanze dal confine, cfr. testi arch. __________

p. 2 e __________ ad 4 quarto paragrafo, ad 6 settimo paragrafo, ad

controdomanda 5); anche il tecnico comunale menzionato dal convenuto ha del

resto confermato che in tal caso sarebbe stato necessario inoltrare una

variante alla domanda di costruzione (teste __________ p. 1). Per il resto il

convenuto neppure ha indicato in questa sede da quali risultanze istruttorie, in

realtà inesistenti (cfr. anzi testi __________ p. 2, __________ p. 1, __________

p. 2 e __________ p. 2), si potesse concludere che le prestazioni già fatturate

all’attrice sarebbero state ancora utilizzabili, non potendo ovviamente essere

considerata sufficiente la soggettiva convinzione in tal senso del convenuto.

11. Il

convenuto evidenzia infine che le spese anticipate dall’attrice non erano

riferite al progetto comune ma piuttosto alla di lei casa. Il rilievo, per

altro - come si vedrà - ininfluente per l’esito della lite, è irricevibile.

Nella sentenza qui impugnata il Pretore ha in effetti spiegato per quali

ragioni le fatture di cui ai doc. E ed F (non invece quella di cui al doc. G)

fossero riferite ad entrambe le case e in questa sede il convenuto, venendo

nuovamente meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha

illustrato i motivi di fatto e di diritto per cui l’assunto pretorile fosse

errato e dovesse con ciò essere riformato, omettendo tra l’altro di indicare le

prove a sostegno della tesi opposta.

sull’appello

incidentale

12. L’attrice

rimprovera innanzitutto al Pretore di aver condannato il convenuto a rifonderle

tutte le spese da lei anticipate per la sua parte di casa ed invece solo metà

delle somme da lei corrisposte con riferimento ad entrambe le case, chiedendo

in sostanza che anche queste ultime, rese vane dal comportamento del convenuto,

le fossero risarcite integralmente. A ragione. Il comportamento

anticontrattuale del convenuto, che rinunciando a realizzare la propria casa ha

fatto venir meno il progetto edificatorio comune, ha in effetti reso inutili

tutte le spese anticipate dall’attrice, non solo quelle riferite alla parte di

casa di quest’ultima, ma anche quelle riferite ad entrambe le abitazioni.

L’attrice può di conseguenza pretendere, in virtù dell’art. 538 cpv. 2 CO (cfr.

Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª ed., n. 7585 segg.

e in particolare n. 7596) rispettivamente - in presenza di una società semplice

composta da 2 soli soci - dell’art. 97 CO (cfr. Tercier/Favre, op. cit., n. 7594; TF 5 maggio

2006 4C.22/2006 consid. 7.3.2), il rimborso delle fatture da lei anticipate,

pari a fr. 20’664.50 (doc. E, F e G).

L’eventuale responsabilità per atto illecito imputata

aggiuntivamente al convenuto non entra invece in linea di conto, l’attrice non

avendo censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui una tale

responsabilità sarebbe ormai prescritta ai sensi dell’art. 60 CO.

13. Chiedendo

la riforma della sentenza di prime cure nel senso di ammettere integralmente la

petizione (salvo per quanto riguardava le spese di incasso ed esecutive, ora

postulate solo in ragione di fr. 100.-), l’attrice ha di fatto pure chiesto di

far decorrere gli interessi del 5% dal 3 novembre 2009 anziché, come invece

deciso dal Pretore, dal 14 dicembre 2009. Nella sua impugnativa la relativa

censura al giudizio di prime cure non è stata tuttavia motivata, sicché il

gravame, su questo punto, deve essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1

CPC).

14. Visto

quanto precede, la petizione deve pertanto essere parzialmente accolta (dispositivo

n. 1) nel senso che il convenuto dev’essere condannato al pagamento di fr.

20'664.50 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009 e delle spese di incasso

ed esecutive di fr. 100.- (dispositivo n. 1.1), ritenuto che l’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, fatto spiccare per l’importo

di fr. 18'883.60 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2009 (doc. I), può essere

rigettata in via definitiva solo per fr. 18'883.60 oltre interessi al 5% dal 14

dicembre 2009 (dispositivo n. 1.2). La tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili della sede pretorile - queste ultime attribuite in ragione di fr.

4'000.- così come preteso dall’attrice nel suo appello incidentale - seguono la

pressoché integrale soccombenza del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC/TI).

conclusione

15. Ne

discende che l’appello principale deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile

e che l’appello incidentale dev’essere parzialmente accolto come ai

considerandi che precedono. Le spese processuali e le ripetibili della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

12'332.25 per quanto riguarda l’appello principale e su un valore litigioso di

fr. 8'332.25 per quanto riguarda l’appello incidentale, seguono la rispettiva

soccombenza delle parti (art. 106 CPC) e vanno così caricate al convenuto

risultato quasi del tutto soccombente.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 15 novembre 2014

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali della

procedura di appello di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.

III. L’appello

incidentale 26 gennaio 2015 di AO 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 13 ottobre 2014 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente accolta.

1.1

,

__________, è condannato a versare a AO 1, __________, l’importo di fr. 20'664.50

oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009, più fr. 100.- per spese di precetto.

1.2

L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è

rigettata in via definitiva per fr. 18'883.60 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre

2009.

2.

La

tassa di giustizia in complessivi fr. 2’000.-, le spese in fr. 400.-, da

anticipare come di rito, sono a carico dal convenuto, che rifonderà all’attrice

fr. 4'000.- per ripetibili.

IV. Le

spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 1’000.- sono a

carico dell’appellato incidentalmente, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.-

per ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).