12.2014.204
Società semplice - scioglimento - risarcimento del danno causato con colpa
2 febbraio 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.204
Lugano
2 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.224
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 25
marzo 2010 da
AO
1
rappr. da RA 1
contro
AP
1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 20'664.50 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2009 e delle
spese di incasso ed esecutive di fr. 194.40, al pagamento di un importo
indeterminato a titolo di risarcimento danni (pretesa questa poi abbandonata in
sede conclusionale), nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 13 ottobre 2014 ha parzialmente
accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 12'332.25 oltre interessi
al 5% dal 14 dicembre 2009 e delle spese di precetto di fr. 100.-, somma per
cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE;
appellante il convenuto con atto di appello 15
novembre 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante l’attrice con risposta e appello incidentale
26 gennaio 2015, con cui chiede la reiezione dell’appello della controparte e
la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere integralmente la
petizione (salvo per quanto riguarda le spese di incasso ed esecutive, ora
postulate solo in ragione di fr. 100.-), protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 28 febbraio 2015
postula la reiezione dell’appello incidentale pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nella primavera del 2008 tra AO 1 e AP 1 è venuta in
essere una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un progetto comune,
che prevedeva l’edificazione, su due terreni attigui appartenenti a F__________
__________ e meglio sulle part. n. __________ e __________ RFD di __________, di
due case plurifamiliari collegate tra loro da un corpo destinato ad ospitare i
locali tecnici e l’impianto di riscaldamento in comune (doc. 6). A tale scopo,
dopo l’inoltro della relativa domanda di costruzione (doc. 5), AO 1 il 3 luglio
2008 ha provveduto a firmare un contratto di compravendita avente per oggetto
la part. n. __________ RFD di __________ (doc. M) e AP 1 l’8 luglio 2008 ha
sottoscritto un contratto di costituzione di diritto di compera sulla part. n. __________
RFD di __________ (doc. 4).
Nei
mesi seguenti le pratiche si sono tuttavia arenate e AO 1 ha per finire deciso
di procedere all’edificazione di un diverso progetto sul proprio fondo.
2. Con
petizione 25 marzo 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento
di fr. 20'664.50 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2009 e delle spese di
incasso ed esecutive di fr. 194.40, al pagamento di un importo indeterminato a
titolo di risarcimento danni (pretesa questa poi abbandonata in sede
conclusionale), nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Essa ha in sintesi rimproverato al convenuto
di aver rinunciato alla realizzazione del progetto inizialmente previsto e di
aver così reso inutili le spese da lei anticipate (fr. 10'000.- pagati a C__________
[doc. E], fr. 6'664.50 pagati a __________ [doc.
F] e fr. 4'000.- pagati a __________ [doc. G]),
ipotizzando altresì una sua responsabilità per atto illecito e, per quanto
fatturato dalla ormai fallita __________, una sua responsabilità personale in
quanto organo della stessa.
Il
convenuto si è integralmente opposto alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore con sentenza 13 ottobre 2014 ha parzialmente accolto la petizione
(dispositivo n. 1), condannando il convenuto al pagamento di fr. 12'332.25
oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009 e delle spese di precetto di fr.
100.- (dispositivo n. 1.1), somma per cui ha pure rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta al PE (dispositivo n. 1.2), e ponendo la tassa di
giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 400.- per 2/5 a carico dell’attrice
e per 3/5 a carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere alla controparte
fr. 2'500.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2). Respinte le eccezioni di
carenza di legittimazione passiva e di prescrizione sollevate dal convenuto
(riservato quanto si dirà al consid. 12), il giudice di prime cure ha in
sostanza ritenuto che tra le parti fosse venuta in essere una società semplice ai
sensi dell’art. 530 cpv. 1 CO e che a seguito della decisione del convenuto di
non acquistare la part. n. __________ RFD di __________ e di non più costruire,
tale da comportare la fine della stessa (art. 545 cpv. 1 n. 1 CO), quest’ultimo
dovesse essere obbligato, in virtù degli art. 549 cpv. 1 e 553 cpv. 1 CO, a
rifondere metà delle somme anticipate dall’attrice nell’ambito di quel progetto
con riferimento ad entrambe le case (ossia i fr. 5'000.- pagati a C__________ e
Fatti
i fr. 3'332.25 pagati a __________) e la totalità delle spese da lei
corrisposte per la sua parte di casa (ossia i fr. 4'000.- pagati a __________).
4. Entrambe
le parti hanno impugnato la decisione pretorile.
Con
appello 15 novembre 2014 il convenuto ha chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, contestando l’esistenza di una
società semplice, la sua responsabilità per lo scioglimento della stessa e il
suo obbligo di rifondere le somme anticipate dalla controparte, tanto più che
le sue pretese erano ampiamente prescritte.
Con
risposta e appello incidentale 26 gennaio 2015 l’attrice ha invece chiesto la reiezione
dell’appello del convenuto e la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere
integralmente la petizione (salvo per quanto riguardava le spese di incasso ed
esecutive, ora postulate solo in ragione di fr. 100.-), rilevando come la
responsabilità della controparte nello scioglimento della società semplice e
comunque per atto illecito imponesse di obbligarla a rifondere la totalità
delle somme da lei anticipate.
Con
risposta 28 febbraio 2015 il convenuto ha postulato la reiezione dell’appello
incidentale.
5. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
sull’appello
principale
6. Come
giustamente rilevato dall’attrice, i documenti 4, 5A e 5B allegati dal
convenuto al suo appello devono senz’altro essere estromessi dall’incarto. In
questa sede non è in effetti possibile assumere nuovi mezzi di prova che, come
quelli ora in esame, erano precedenti al giudizio impugnato e avrebbero potuto
già essere assunti in prima istanza (art. 317 cpv. 1 CPC). Del resto il
convenuto nemmeno ha spiegato per quali motivi non gli sarebbe stato possibile
versarli agli atti in precedenza.
7. La
censura con cui il convenuto rimprovera al Pretore di aver ritenuto che tra le
parti fosse venuta in essere una società semplice è infondata. È in effetti
incontestabile che la collaborazione venuta in essere tra loro volta alla
realizzazione di un progetto comune, che prevedeva l’edificazione, su due
terreni attigui, di due case plurifamiliari collegate tra loro da un corpo
destinato ad ospitare i locali tecnici e l’impianto di riscaldamento in comune
sia costitutiva in diritto di una società semplice, ossia di un contratto con
il quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi
comuni uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO). È per altro evidente che senza
una tale collaborazione quel particolare progetto non sarebbe stato
realizzabile e le parti avrebbero semmai dovuto optare per una diversa modalità
costruttiva.
8. Il
convenuto censura in seguito l’assunto pretorile secondo cui lo scioglimento
della società semplice ai sensi dell’art. 545 cpv. 1 n. 1 CO fosse dovuto alla
sua decisione di non acquistare la part. n. __________ RFD di __________ e di
non più costruire, quando invece a suo dire lo stesso sarebbe semmai stato
riconducibile alla rinuncia a costruire comunicatagli telefonicamente
dall’attrice il 19 settembre 2008. La censura è ampiamente infondata. In questa
sede il convenuto, oltre ad aver esplicitamente ammesso di non poter produrre
la prova che la controparte avesse deciso inizialmente di non costruire
(risposta all’appello incidentale p. 1), nemmeno ha in effetti addotto alcun concreto
indizio a favore della sua tesi, rimasta con ciò allo stadio di puro parlato
(in prima istanza egli aveva al proposito fatto riferimento a quanto da lui stesso
dichiarato - senza per altro esserne stato richiesto - in sede di
interrogatorio formale, ad 3, che però ha una valenza probatoria solo se viene
confermato da altre risultanze [Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 764 ad art.
276], ciò che non era stato il caso).
Nella sua risposta all’appello incidentale il
convenuto ha invero aggiunto che neppure l’attrice era però stata in grado di
provare che egli avesse deciso di non più costruire la sua casa, ma questa sua
censura è irricevibile, non essendo stata formulata nell’ambito dell’appello
principale (cfr. per analogia TF 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 2, secondo
cui la motivazione deve essere contenuta nell’atto presentato entro il termine
di ricorso e dunque il ricorrente non può completare o migliorare la sua
impugnativa con un’eventuale replica). Fosse per ipotesi anche stata
ricevibile, la stessa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso,
considerato che l’attrice è stata in grado di fornire una serie di indizi convincenti
a favore di quella tesi e del fatto di essere sempre stata interessata a
proseguire con il progetto iniziale: è pacifico che entro il termine del 30
settembre 2008 il convenuto non aveva versato (non disponendo, a detta del
venditore, del denaro necessario, cfr. teste F__________ __________ p. 3) l’acconto
concordato in occasione del contratto di costituzione del diritto di compera
relativo alla part. n. __________ RFD di __________ (doc. 4), rendendo di fatto
irrealizzabile il progetto comune; egli, incaricato di portare avanti le
pratiche tramite le società a lui riconducibili C__________ e __________,
non ha per altro provveduto a ripresentare la domanda di costruzione da lui
ritirata il 16 settembre 2008 (doc. 19); l’attrice aveva invece già acquistato
la part. n. __________ RFD di __________, aveva nel frattempo anticipato le
somme ora oggetto della causa (cfr. doc. F, G e U) e non aveva dunque alcun
motivo per rinunciare al progetto comune con il rischio di perdere le somme investite;
dalla corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti successivamente a quella
data (versata agli atti in occasione dell’audizione della teste __________) si
evince inoltre che l’attrice, pur sapendo che il convenuto non avrebbe
costruito, continuava a credere nel progetto e che mai allora o in altri successivi
scritti quest’ultimo le aveva rimproverato di aver essa stessa già rinunciato in
precedenza alla costruzione; anche dagli e-mail scambiati in seguito con i
progettisti (doc. B e H) risultava poi che l’attrice, pur ribadendo la sua
volontà di costruire, deplorava l’incertezza che si era venuta a creare a
seguito della rinuncia alla costruzione da parte del convenuto; e infine anche un
teste ha dichiarato di aver saputo, anche se non sapeva più da chi e quando,
che era stato proprio il convenuto ad aver rinunciato a costruire (teste __________,
ad 6 primo e terzo paragrafo).
9. Il
convenuto non può essere seguito nemmeno laddove ritiene che, anche qualora la
rinuncia al progetto comune potesse essergli imputata, le pretese dell’attrice
sarebbero comunque state prescritte, non essendo state azionate entro il 30
settembre 2009. Venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC), egli non ha in effetti spiegato per quale motivo non si potesse
condividere l’assunto pretorile secondo cui le pretese azionate dall’attrice
erano di natura contrattuale e dunque soggette ad un termine di prescrizione di
10 anni (art. 127 CO) pacificamente non ancora giunto a scadenza.
10. Il
convenuto rileva ancora che la casa dell’attrice sarebbe stata in ogni caso
realizzabile senza ulteriori modifiche (se non la semplice traslazione della
stessa di pochi centimetri, come risultava dai doc. 5A e 5B qui però dichiarati
irriti), con dunque la possibilità di utilizzare tutti i lavori preliminari
svolti. La censura dev’essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile
essendo stata formulata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78
CPC/TI) o in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), tanto più che negli allegati
preliminari il convenuto nemmeno aveva contestato la tesi dell’attrice secondo
cui in quelle circostanze le prestazioni fatturate non erano utilizzabili
(petizione p. 4 e 6, replica p. 7). Essa sarebbe stata in ogni caso infondata
anche nel merito, visto che l’istruttoria ha permesso di stabilire che la
rinuncia a costruire da parte del convenuto aveva comportato l’impossibilità di
realizzare il progetto originario (dato che in tal caso il proprietario non
avrebbe mai dato il suo consenso a proseguire nel progetto, cfr. teste F__________
__________ p. 3) e che l’edificazione della casa dell’attrice avrebbe dovuto
avvenire sulla base di nuovi piani (dovendosi trovare una soluzione alle parti
che originariamente sarebbero dovute essere in comune e alla questione degli
accessi ed essendovi problemi di distanze dal confine, cfr. testi arch. __________
p. 2 e __________ ad 4 quarto paragrafo, ad 6 settimo paragrafo, ad
controdomanda 5); anche il tecnico comunale menzionato dal convenuto ha del
resto confermato che in tal caso sarebbe stato necessario inoltrare una
variante alla domanda di costruzione (teste __________ p. 1). Per il resto il
convenuto neppure ha indicato in questa sede da quali risultanze istruttorie, in
realtà inesistenti (cfr. anzi testi __________ p. 2, __________ p. 1, __________
p. 2 e __________ p. 2), si potesse concludere che le prestazioni già fatturate
all’attrice sarebbero state ancora utilizzabili, non potendo ovviamente essere
considerata sufficiente la soggettiva convinzione in tal senso del convenuto.
11. Il
convenuto evidenzia infine che le spese anticipate dall’attrice non erano
riferite al progetto comune ma piuttosto alla di lei casa. Il rilievo, per
altro - come si vedrà - ininfluente per l’esito della lite, è irricevibile.
Nella sentenza qui impugnata il Pretore ha in effetti spiegato per quali
ragioni le fatture di cui ai doc. E ed F (non invece quella di cui al doc. G)
fossero riferite ad entrambe le case e in questa sede il convenuto, venendo
nuovamente meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha
illustrato i motivi di fatto e di diritto per cui l’assunto pretorile fosse
errato e dovesse con ciò essere riformato, omettendo tra l’altro di indicare le
prove a sostegno della tesi opposta.
sull’appello
incidentale
12. L’attrice
rimprovera innanzitutto al Pretore di aver condannato il convenuto a rifonderle
tutte le spese da lei anticipate per la sua parte di casa ed invece solo metà
delle somme da lei corrisposte con riferimento ad entrambe le case, chiedendo
in sostanza che anche queste ultime, rese vane dal comportamento del convenuto,
le fossero risarcite integralmente. A ragione. Il comportamento
anticontrattuale del convenuto, che rinunciando a realizzare la propria casa ha
fatto venir meno il progetto edificatorio comune, ha in effetti reso inutili
tutte le spese anticipate dall’attrice, non solo quelle riferite alla parte di
casa di quest’ultima, ma anche quelle riferite ad entrambe le abitazioni.
L’attrice può di conseguenza pretendere, in virtù dell’art. 538 cpv. 2 CO (cfr.
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª ed., n. 7585 segg.
e in particolare n. 7596) rispettivamente - in presenza di una società semplice
composta da 2 soli soci - dell’art. 97 CO (cfr. Tercier/Favre, op. cit., n. 7594; TF 5 maggio
2006 4C.22/2006 consid. 7.3.2), il rimborso delle fatture da lei anticipate,
pari a fr. 20’664.50 (doc. E, F e G).
L’eventuale responsabilità per atto illecito imputata
aggiuntivamente al convenuto non entra invece in linea di conto, l’attrice non
avendo censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui una tale
responsabilità sarebbe ormai prescritta ai sensi dell’art. 60 CO.
13. Chiedendo
la riforma della sentenza di prime cure nel senso di ammettere integralmente la
petizione (salvo per quanto riguardava le spese di incasso ed esecutive, ora
postulate solo in ragione di fr. 100.-), l’attrice ha di fatto pure chiesto di
far decorrere gli interessi del 5% dal 3 novembre 2009 anziché, come invece
deciso dal Pretore, dal 14 dicembre 2009. Nella sua impugnativa la relativa
censura al giudizio di prime cure non è stata tuttavia motivata, sicché il
gravame, su questo punto, deve essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1
CPC).
14. Visto
quanto precede, la petizione deve pertanto essere parzialmente accolta (dispositivo
n. 1) nel senso che il convenuto dev’essere condannato al pagamento di fr.
20'664.50 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009 e delle spese di incasso
ed esecutive di fr. 100.- (dispositivo n. 1.1), ritenuto che l’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, fatto spiccare per l’importo
di fr. 18'883.60 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2009 (doc. I), può essere
rigettata in via definitiva solo per fr. 18'883.60 oltre interessi al 5% dal 14
dicembre 2009 (dispositivo n. 1.2). La tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili della sede pretorile - queste ultime attribuite in ragione di fr.
4'000.- così come preteso dall’attrice nel suo appello incidentale - seguono la
pressoché integrale soccombenza del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC/TI).
conclusione
15. Ne
discende che l’appello principale deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile
e che l’appello incidentale dev’essere parzialmente accolto come ai
considerandi che precedono. Le spese processuali e le ripetibili della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
12'332.25 per quanto riguarda l’appello principale e su un valore litigioso di
fr. 8'332.25 per quanto riguarda l’appello incidentale, seguono la rispettiva
soccombenza delle parti (art. 106 CPC) e vanno così caricate al convenuto
risultato quasi del tutto soccombente.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 15 novembre 2014
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali della
procedura di appello di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.
III. L’appello
incidentale 26 gennaio 2015 di AO 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 13 ottobre 2014 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, è così riformata:
1.
La petizione è parzialmente accolta.
1.1
,
__________, è condannato a versare a AO 1, __________, l’importo di fr. 20'664.50
oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2009, più fr. 100.- per spese di precetto.
1.2
L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è
rigettata in via definitiva per fr. 18'883.60 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre
2009.
2.
La
tassa di giustizia in complessivi fr. 2’000.-, le spese in fr. 400.-, da
anticipare come di rito, sono a carico dal convenuto, che rifonderà all’attrice
fr. 4'000.- per ripetibili.
IV. Le
spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 1’000.- sono a
carico dell’appellato incidentalmente, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.-
per ripetibili.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).