12.2014.205
Responsabilità civile per incidente della circolazione, onere della prova in caso di danni materiali
27 marzo 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.205
Lugano
27 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2014.1 a procedura semplificata
(risarcimento del danno da incidente della circolazione stradale) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con petizione 13 febbraio 2014 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
chiedente la condanna
del convenuto al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi, domanda alla quale
si è opposto il convenuto e che il Pretore ha respinto con decisione 20 ottobre
2014, ponendo gli oneri processuali di fr. 300.- complessivi a carico
dell’attrice, tenuta inoltre a rifondere al convenuto fr. 1'000.- per
ripetibili;
appellante l’attrice che con atto di appello 20
novembre 2014 chiede la riforma del giudizio di prima sede nel senso di
accogliere la petizione per fr. 10'000.- oltre interessi, protestando tasse,
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta all’appello 9
dicembre 2014 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. Il
27 settembre 2011, alle ore 12:00, è avvenuto un incidente della circolazione
stradale a __________) sulla strada principale, tra un autoveicolo __________
condotto da AP 1, assicurata dalla compagnia di assicurazioni A__________, e un
autoveicolo __________ guidato da AO 1, assicurato dalla compagnia di
assicurazioni B__________. Al momento della collisione, avvenuta in un tornante
in pendenza, AP 1 percorreva la strada in salita e AO 1 si trovava sulla corsia
opposta. Il veicolo di AP 1 ha subìto un danno alla fiancata sinistra e quello
diAO 1 alla parte anteriore sinistra. I costi della riparazione del veicolo di AP
1 sono stati assunti dalle assicurazioni delle parti nella misura del 50% del
danno.
B. Con
istanza di conciliazione 26 settembre 2013 AP 1 ha postulato la condanna di AO
1 al versamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 10% dal 27 settembre 2011
(incarto CM.2013.27). Ottenuta l’autorizzazione ad agire, il 13 febbraio 2014 AP
1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Vallemaggia una petizione con cui
ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi al
10% dal 27 settembre 2011, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Tale
importo comprende il costo della riparazione del veicolo (fr. 7'541.20),
l’aumento del premio assicurativo in 5 anni (fr. 1'013.25), il costo del
veicolo sostitutivo (fr. 324.-) e la riparazione di un torto morale per aver il
convenuto durante l’udienza di conciliazione invitato l’attrice a promuovere la
causa “a __________” (petizione, pag. 4/5). Secondo l’attrice il convenuto ha
provocato l’incidente invadendo la corsia di marcia sulla quale ella stava
circolando. Con risposta 13 marzo 2014 il convenuto ha contestato la versione
dei fatti esposta dall.ttrice, ritenendola l’unica responsabile
dell’incidente, e ha postulato la reiezione della petizione, protestando tasse,
spese e ripetibili. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a
comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei loro memoriali
conclusivi nei quali hanno ribadito le proprie domande di giudizio.
C. Con
decisione 20 ottobre 2014 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha respinto
la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.-, le spese e le
ripetibili di fr. 1'000.- a carico dell’attrice.
D. Con
appello 20 novembre 2014 l’attrice impugna la decisione pretorile e ne chiede
la riforma nel senso di accogliere la petizione 13 febbraio 2014 e di
condannare il convenuto a versarle l’importo di fr. 10'000.- oltre interessi al
10% dal 27 settembre 2011, con protesta di tasse, spese e ripetibili di
entrambe le sedi. Con risposta 9 dicembre 2014 il convenuto propone di
respingere l’appello, protestando spese e ripetibili di seconda istanza. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
A norma dell’art. 308 cpv.
1.
lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e incidentali di
prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono
appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione
riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione finale di prima
istanza, con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- . Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in
particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare
(TF 7 dicembre 2011,4A_659/2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n.
12.2012
, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n.
12.2012
, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art.
311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92
ad art. 311). È in particolare irricevibile la motivazione di appello identica
agli allegati di causa di prima istanza (sentenza del Tribunale federale
4A_97/2014 del 26 giugno 2014 consid. 3.3) o che contiene critiche generiche
alla decisione impugnata o che rinvia a quanto già esposto in prima sede
(sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1 settembre 2014, in SZZP 2015
pag. 52).
3.
Nella fattispecie il
Pretore, dopo aver ricordato i principi applicabili al risarcimento dei danni
materiali provocati da un incidente stradale, ha accertato che le parti avevano
fornito versioni discordanti sulla dinamica dell’incidente, ognuna sostenendo
che era l’altra ad aver invaso la corsia opposta, ed è giunto alla conclusione
che l’attrice non aveva potuto provare una responsabilità esclusiva del
convenuto nell’incidente della circolazione. Il Pretore ha spiegato che “i
danni riscontrati dal veicolo dell’attrice quale conseguenza della collisione
con l’autoveicolo del convenuto non provano, come asserito erroneamente
dall’istante, un’invasione di corsia da parte della __________ poiché tali
danni possono riscontrarsi allo stesso modo se si segue la versione del
convenuto” (pag. 4/5). L’art. 45 LCStr, prosegue il primo giudice, non sarebbe
applicabile in concreto in quanto la strada dove si è svolto l’incidente è sì
in pendenza, ma permette l’incrocio di due veicoli senza difficoltà e senza
l’obbligo d’effettuare retromarcia (pag. 5). Su tali accertamenti il Pretore ha
dunque respinto la petizione, rilevando che la pretesa di risarcimento relativa
al veicolo sostitutivo era prescritta.
4.
Secondo l’art. 61 cpv. 2
LCStr, applicabile nei casi in cui un incidente della circolazione ha causato
solo danni materiali, un detentore risponde verso un altro dei danni materiali,
solo se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla
temporanea incapacità di discernimento del detentore convenuto o di una persona
per la quale questi è responsabile o da un difetto del veicolo del convenuto.
Per ottenere la riparazione del danno materiale la parte lesa deve provare,
segnatamente, che questo è stato cagionato dalla colpa del detentore dell’altro
veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile (cfr. Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4a edizione, pag. 291
n. 677; Bussy/Rusconi, Code Suisse
de la circulation routière, n. 2.1 e 2.3 ad art. 61). In concreto, spettava
quindi all’attrice dimostrare che la causa della collisione era da ricercare
nella manovra a suo dire effettuata dal convenuto, ovvero nel fatto di aver
invaso la corsia opposta.
5.
L’appellante rimprovera al
Pretore un errato accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto.
Essa sostiene che la collisione del 27 settembre 2011 era imputabile solo al
convenuto, che ha invaso la corsia opposta e urtato sulla fiancata sinistra l’autoveicolo
dell’attrice, correttamente posizionato sulla propria corsia (appello, pag. 4).
Il proprio veicolo, a differenza di quello del convenuto, non si sarebbe
spostato dopo l’impatto, circostanza che dimostrerebbe che essa non può aver
invaso la corsia opposta. In riferimento alla documentazione fotografica agli
atti, l’appellante spiega che “l’ombra del veicolo proiettata sulla strada si
trova ad una distanza molto ravvicinata dal guardrail, ciò che ne dimostra la
posizione al momento della collisione”. A sostegno della propria tesi, l’appellante
afferma che l’autopostale non ha subìto alcun ritardo, “ciò che sarebbe senza
dubbio avvenuto se l’automobile dell’attrice fosse stata al centro della
strada” (appello, pag. 7). L’appellante richiama inoltre l’art. 45 cpv. 1
LCStr, affermando che nel caso di una strada in pendenza incombe maggiore
responsabilità al conducente che discende (“l’appellato avrebbe dovuto essere
più vigile alla guida, in particolare procedendo ad un’andatura idonea alle
circostanze che gli avrebbe permesso di frenare in tempo e dunque di non
invadere la corsia opposta (…). È da notare inoltre il fatto che l’incrocio è
avvenuto in una curva, ragione per cui il convenuto in quel punto avrebbe
dovuto prestare ancora più attenzione ad eventuali veicoli che giungevano dal
fondovalle” (appello, pag. 8).
6.
In appello l’attrice
ripropone in sostanza l’argomentazione da lei esposta in prima sede con la
petizione 13 febbraio 2014, che il Pretore non ha condiviso. Ci si potrebbe
anche interrogare sulla ricevibilità dell’appello, alla luce delle severe
condizioni poste dal Tribunale federale per la motivazione di un rimedio di
diritto (consid. 2). Il quesito può rimanere indeciso, visto che a ogni modo
l’appello si rivela infondato, come si vedrà in seguito.
7.
L’attrice rimprovera
sostanzialmente al primo giudice di non aver ritenuto provata la tesi
dell’invasione di corsia da parte del convenuto. In questa sede essa sostiene
che dalle prove agli atti, segnatamente la fotografia del suo veicolo dopo la
collisione (doc. D), è evidente la responsabilità esclusiva del convenuto
nell’incidente. L’istruttoria di causa, come rilevato con pertinenza dal
Pretore, non consente tuttavia di giungere alle conclusioni auspicate
dall’appellante. A fronte di due versioni contrastanti dei protagonisti
dell’incidente, il Pretore ha apprezzato le altre prove disponibili. Ha
spiegato, in particolare, per quali motivi non riteneva probanti la fotografia
agli atti (doc. D), la circostanza che il veicolo autopostale aveva potuto
percorrere senza ostacoli la strada dopo la collisione (doc. E) e la posizione
finale del veicolo dell’attrice. All’apprezzamento probatorio operato dal primo
giudice l’appellante contrappone la propria visione dei fatti, che non trova
però riscontro nell’istruttoria. I testimoni M__________ e V__________,
dipendenti delle compagnie assicuratrici, che si erano recati sul posto per un
sopralluogo, hanno riferito che le versioni dei conducenti erano discordanti e
che non vi era alcuna prova sulla dinamica dell’incidente. Tenuto conto che la
strada era sufficientemente larga per permettere l’incrocio di due veicoli, le
compagnie assicuratrici hanno deciso di liquidare il sinistro tra di loro
dividendo a metà la somma dei due danni e si sono accordate in tal senso (deposizioni
28.
aprile 2014). La fotografia doc. D, su cui l’appellante insiste, non prova
alcunché, se non che il veicolo dell’attrice, che a suo dire non era stato
spostato, circolava più al centro della carreggiata che non a destra come
avrebbe dovuto (art. 34 cpv. 1 LCStr, 7 Ordinanza sulla LCStr). Per quel che
concerne gli obblighi del conducente su una strada in pendenza, giusta l’art.
45.
LCStr, il Pretore ha spiegato che la strada dove si è svolto l’incidente era
abbastanza larga per permettere l’incrocio di due veicoli e ha dunque escluso
una violazione delle regole della circolazione stradale da parte del convenuto.
Tale accertamento resiste alle critiche, invero generiche, dell’appellante e
poggia sulle particolareggiate deposizioni testimoniali dei dipendenti delle
compagnie assicuratrici, sulla fotografia doc. D e sul fatto che la strada è
rimasta percorribile dopo la collisione (doc. E), come dimostrato dal passaggio
senza difficoltà del veicolo autopostale. L’apprezzamento delle prove eseguito
dal Pretore risulta condivisibile alla luce dell’istruttoria e si deve dunque
concludere che non è stata provata la responsabilità esclusiva del convenuto
nell’incidente della circolazione stradale.
8.
Le pretese dell’attrice si
rivelano di conseguenza del tutto infondate, non essendo stata provata la
responsabilità esclusiva del convenuto nell’incidente del 27 settembre 2011. Né
può essere accolta la pretesa per il costo del veicolo sostitutivo in fr. 324.-,
a dire dell’appellante riconosciuta dal convenuto. L’appellante rimprovera al
Pretore di aver ritenuto a torto prescritta tale pretesa e rileva che il
convenuto aveva ammesso tale posta del danno nella risposta di causa e che è
quindi obbligato a rifonderle tale importo. La censura è manifestamente infondata.
Nella risposta di causa il convenuto non ha, infatti, riconosciuto di dovere
personalmente alcunché all’attrice, ma si è limitato a indicare che
quest’ultima poteva rivolgersi alla compagnia assicuratrice B__________ per
ottenere il rimborso della metà del danno (risposta, pag. 5 in fondo). A
ragione quindi il Pretore ha negato il risarcimento anche di tale pretesa.
8.
Esclusa la responsabilità
esclusiva del convenuto, non è necessario pronunciarsi sulle singole poste di
danno fatte valere dall’attrice in questa sede. Va tuttavia rilevato che la
censura sulla riparazione del torto morale, formulata in tre righe (pag. 10
dell’appello), oltre a essere irricevibile per i motivi esposti in precedenza
(consid. 2), appariva del tutto infondata per la palese assenza delle
condizioni richieste dall’art. 49 CO, neppure allegate in prima sede.
9.
In conclusione, quindi,
l’appello si rivela infondato nella misura in cui è ricevibile e la decisione
impugnata va confermata. Gli oneri processuali (tassa di giustizia, spese e
ripetibili) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia
di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella
versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità ripetibile in favore
dell’appellato è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore
litigioso ammonta a fr. 10'000.-.
Dispositivo
per questi motivi,
decide:
1. L’appello 20 novembre 2014
di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di
complessivi fr. 500.-, già parzialmente anticipati dall’appellante, restano a
suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 1'500.- a titolo di
ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Vallemaggia
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).