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Decisione

12.2014.205

Responsabilità civile per incidente della circolazione, onere della prova in caso di danni materiali

27 marzo 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

27 settembre 2011, alle ore 12:00, è avvenuto un incidente della circolazione

stradale a __________) sulla strada principale, tra un autoveicolo __________

condotto da AP 1, assicurata dalla compagnia di assicurazioni A__________, e un

autoveicolo __________ guidato da AO 1, assicurato dalla compagnia di

assicurazioni B__________. Al momento della collisione, avvenuta in un tornante

in pendenza, AP 1 percorreva la strada in salita e AO 1 si trovava sulla corsia

opposta. Il veicolo di AP 1 ha subìto un danno alla fiancata sinistra e quello

diAO 1 alla parte anteriore sinistra. I costi della riparazione del veicolo di AP

1 sono stati assunti dalle assicurazioni delle parti nella misura del 50% del

danno.

B. Con

istanza di conciliazione 26 settembre 2013 AP 1 ha postulato la condanna di AO

1 al versamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 10% dal 27 settembre 2011

(incarto CM.2013.27). Ottenuta l’autorizzazione ad agire, il 13 febbraio 2014 AP

1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Vallemaggia una petizione con cui

ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi al

10% dal 27 settembre 2011, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Tale

importo comprende il costo della riparazione del veicolo (fr. 7'541.20),

l’aumento del premio assicurativo in 5 anni (fr. 1'013.25), il costo del

veicolo sostitutivo (fr. 324.-) e la riparazione di un torto morale per aver il

convenuto durante l’udienza di conciliazione invitato l’attrice a promuovere la

causa “a __________” (petizione, pag. 4/5). Secondo l’attrice il convenuto ha

provocato l’incidente invadendo la corsia di marcia sulla quale ella stava

circolando. Con risposta 13 marzo 2014 il convenuto ha contestato la versione

dei fatti esposta dall.ttrice, ritenendola l’unica responsabile

dell’incidente, e ha postulato la reiezione della petizione, protestando tasse,

spese e ripetibili. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a

comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei loro memoriali

conclusivi nei quali hanno ribadito le proprie domande di giudizio.

C. Con

decisione 20 ottobre 2014 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha respinto

la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.-, le spese e le

ripetibili di fr. 1'000.- a carico dell’attrice.

D. Con

appello 20 novembre 2014 l’attrice impugna la decisione pretorile e ne chiede

la riforma nel senso di accogliere la petizione 13 febbraio 2014 e di

condannare il convenuto a versarle l’importo di fr. 10'000.- oltre interessi al

10% dal 27 settembre 2011, con protesta di tasse, spese e ripetibili di

entrambe le sedi. Con risposta 9 dicembre 2014 il convenuto propone di

respingere l’appello, protestando spese e ripetibili di seconda istanza. Delle

argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

A norma dell’art. 308 cpv.

1.

lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e incidentali di

prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono

appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione

riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione finale di prima

istanza, con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- . Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le

sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in

particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali

ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare

(TF 7 dicembre 2011,4A_659/2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n.

12.2012

, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n.

12.2012

, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art.

311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92

ad art. 311). È in particolare irricevibile la motivazione di appello identica

agli allegati di causa di prima istanza (sentenza del Tribunale federale

4A_97/2014 del 26 giugno 2014 consid. 3.3) o che contiene critiche generiche

alla decisione impugnata o che rinvia a quanto già esposto in prima sede

(sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1 settembre 2014, in SZZP 2015

pag. 52).

3.

Nella fattispecie il

Pretore, dopo aver ricordato i principi applicabili al risarcimento dei danni

materiali provocati da un incidente stradale, ha accertato che le parti avevano

fornito versioni discordanti sulla dinamica dell’incidente, ognuna sostenendo

che era l’altra ad aver invaso la corsia opposta, ed è giunto alla conclusione

che l’attrice non aveva potuto provare una responsabilità esclusiva del

convenuto nell’incidente della circolazione. Il Pretore ha spiegato che “i

danni riscontrati dal veicolo dell’attrice quale conseguenza della collisione

con l’autoveicolo del convenuto non provano, come asserito erroneamente

dall’istante, un’invasione di corsia da parte della __________ poiché tali

danni possono riscontrarsi allo stesso modo se si segue la versione del

convenuto” (pag. 4/5). L’art. 45 LCStr, prosegue il primo giudice, non sarebbe

applicabile in concreto in quanto la strada dove si è svolto l’incidente è sì

in pendenza, ma permette l’incrocio di due veicoli senza difficoltà e senza

l’obbligo d’effettuare retromarcia (pag. 5). Su tali accertamenti il Pretore ha

dunque respinto la petizione, rilevando che la pretesa di risarcimento relativa

al veicolo sostitutivo era prescritta.

4.

Secondo l’art. 61 cpv. 2

LCStr, applicabile nei casi in cui un incidente della circolazione ha causato

solo danni materiali, un detentore risponde verso un altro dei danni materiali,

solo se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla

temporanea incapacità di discernimento del detentore convenuto o di una persona

per la quale questi è responsabile o da un difetto del veicolo del convenuto.

Per ottenere la riparazione del danno materiale la parte lesa deve provare,

segnatamente, che questo è stato cagionato dalla colpa del detentore dell’altro

veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile (cfr. Oftinger/Stark, Schweizerisches

Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4a edizione, pag. 291

n. 677; Bussy/Rusconi, Code Suisse

de la circulation routière, n. 2.1 e 2.3 ad art. 61). In concreto, spettava

quindi all’attrice dimostrare che la causa della collisione era da ricercare

nella manovra a suo dire effettuata dal convenuto, ovvero nel fatto di aver

invaso la corsia opposta.

5.

L’appellante rimprovera al

Pretore un errato accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto.

Essa sostiene che la collisione del 27 settembre 2011 era imputabile solo al

convenuto, che ha invaso la corsia opposta e urtato sulla fiancata sinistra l’autoveicolo

dell’attrice, correttamente posizionato sulla propria corsia (appello, pag. 4).

Il proprio veicolo, a differenza di quello del convenuto, non si sarebbe

spostato dopo l’impatto, circostanza che dimostrerebbe che essa non può aver

invaso la corsia opposta. In riferimento alla documentazione fotografica agli

atti, l’appellante spiega che “l’ombra del veicolo proiettata sulla strada si

trova ad una distanza molto ravvicinata dal guardrail, ciò che ne dimostra la

posizione al momento della collisione”. A sostegno della propria tesi, l’appellante

afferma che l’autopostale non ha subìto alcun ritardo, “ciò che sarebbe senza

dubbio avvenuto se l’automobile dell’attrice fosse stata al centro della

strada” (appello, pag. 7). L’appellante richiama inoltre l’art. 45 cpv. 1

LCStr, affermando che nel caso di una strada in pendenza incombe maggiore

responsabilità al conducente che discende (“l’appellato avrebbe dovuto essere

più vigile alla guida, in particolare procedendo ad un’andatura idonea alle

circostanze che gli avrebbe permesso di frenare in tempo e dunque di non

invadere la corsia opposta (…). È da notare inoltre il fatto che l’incrocio è

avvenuto in una curva, ragione per cui il convenuto in quel punto avrebbe

dovuto prestare ancora più attenzione ad eventuali veicoli che giungevano dal

fondovalle” (appello, pag. 8).

6.

In appello l’attrice

ripropone in sostanza l’argomentazione da lei esposta in prima sede con la

petizione 13 febbraio 2014, che il Pretore non ha condiviso. Ci si potrebbe

anche interrogare sulla ricevibilità dell’appello, alla luce delle severe

condizioni poste dal Tribunale federale per la motivazione di un rimedio di

diritto (consid. 2). Il quesito può rimanere indeciso, visto che a ogni modo

l’appello si rivela infondato, come si vedrà in seguito.

7.

L’attrice rimprovera

sostanzialmente al primo giudice di non aver ritenuto provata la tesi

dell’invasione di corsia da parte del convenuto. In questa sede essa sostiene

che dalle prove agli atti, segnatamente la fotografia del suo veicolo dopo la

collisione (doc. D), è evidente la responsabilità esclusiva del convenuto

nell’incidente. L’istruttoria di causa, come rilevato con pertinenza dal

Pretore, non consente tuttavia di giungere alle conclusioni auspicate

dall’appellante. A fronte di due versioni contrastanti dei protagonisti

dell’incidente, il Pretore ha apprezzato le altre prove disponibili. Ha

spiegato, in particolare, per quali motivi non riteneva probanti la fotografia

agli atti (doc. D), la circostanza che il veicolo autopostale aveva potuto

percorrere senza ostacoli la strada dopo la collisione (doc. E) e la posizione

finale del veicolo dell’attrice. All’apprezzamento probatorio operato dal primo

giudice l’appellante contrappone la propria visione dei fatti, che non trova

però riscontro nell’istruttoria. I testimoni M__________ e V__________,

dipendenti delle compagnie assicuratrici, che si erano recati sul posto per un

sopralluogo, hanno riferito che le versioni dei conducenti erano discordanti e

che non vi era alcuna prova sulla dinamica dell’incidente. Tenuto conto che la

strada era sufficientemente larga per permettere l’incrocio di due veicoli, le

compagnie assicuratrici hanno deciso di liquidare il sinistro tra di loro

dividendo a metà la somma dei due danni e si sono accordate in tal senso (deposizioni

28.

aprile 2014). La fotografia doc. D, su cui l’appellante insiste, non prova

alcunché, se non che il veicolo dell’attrice, che a suo dire non era stato

spostato, circolava più al centro della carreggiata che non a destra come

avrebbe dovuto (art. 34 cpv. 1 LCStr, 7 Ordinanza sulla LCStr). Per quel che

concerne gli obblighi del conducente su una strada in pendenza, giusta l’art.

45.

LCStr, il Pretore ha spiegato che la strada dove si è svolto l’incidente era

abbastanza larga per permettere l’incrocio di due veicoli e ha dunque escluso

una violazione delle regole della circolazione stradale da parte del convenuto.

Tale accertamento resiste alle critiche, invero generiche, dell’appellante e

poggia sulle particolareggiate deposizioni testimoniali dei dipendenti delle

compagnie assicuratrici, sulla fotografia doc. D e sul fatto che la strada è

rimasta percorribile dopo la collisione (doc. E), come dimostrato dal passaggio

senza difficoltà del veicolo autopostale. L’apprezzamento delle prove eseguito

dal Pretore risulta condivisibile alla luce dell’istruttoria e si deve dunque

concludere che non è stata provata la responsabilità esclusiva del convenuto

nell’incidente della circolazione stradale.

8.

Le pretese dell’attrice si

rivelano di conseguenza del tutto infondate, non essendo stata provata la

responsabilità esclusiva del convenuto nell’incidente del 27 settembre 2011. Né

può essere accolta la pretesa per il costo del veicolo sostitutivo in fr. 324.-,

a dire dell’appellante riconosciuta dal convenuto. L’appellante rimprovera al

Pretore di aver ritenuto a torto prescritta tale pretesa e rileva che il

convenuto aveva ammesso tale posta del danno nella risposta di causa e che è

quindi obbligato a rifonderle tale importo. La censura è manifestamente infondata.

Nella risposta di causa il convenuto non ha, infatti, riconosciuto di dovere

personalmente alcunché all’attrice, ma si è limitato a indicare che

quest’ultima poteva rivolgersi alla compagnia assicuratrice B__________ per

ottenere il rimborso della metà del danno (risposta, pag. 5 in fondo). A

ragione quindi il Pretore ha negato il risarcimento anche di tale pretesa.

8.

Esclusa la responsabilità

esclusiva del convenuto, non è necessario pronunciarsi sulle singole poste di

danno fatte valere dall’attrice in questa sede. Va tuttavia rilevato che la

censura sulla riparazione del torto morale, formulata in tre righe (pag. 10

dell’appello), oltre a essere irricevibile per i motivi esposti in precedenza

(consid. 2), appariva del tutto infondata per la palese assenza delle

condizioni richieste dall’art. 49 CO, neppure allegate in prima sede.

9.

In conclusione, quindi,

l’appello si rivela infondato nella misura in cui è ricevibile e la decisione

impugnata va confermata. Gli oneri processuali (tassa di giustizia, spese e

ripetibili) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia

di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella

versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e

degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità ripetibile in favore

dell’appellato è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore

litigioso ammonta a fr. 10'000.-.

Dispositivo

per questi motivi,

decide:

1. L’appello 20 novembre 2014

di AP 1 è respinto.

2. Gli oneri processuali di

complessivi fr. 500.-, già parzialmente anticipati dall’appellante, restano a

suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 1'500.- a titolo di

ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Vallemaggia

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).