12.2014.207
Cessione di pretese assicurative da parte di utilizzatore di leasing, carenza di legittimazione attiva per precedente cessione delle pretese assicurative alla banca concedente del leasing
23 luglio 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.207
Lugano
23 luglio 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Fiscalini
e Martignoni Polti (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella
causa inc. n. OA.2010.597
della Pretura del Distretto di Lugano sezione
2, promossa con petizione 24 agosto 2010 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
chiedente la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 23'500.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2010,
con protesta di spese e ripetibili, domanda alla quale si è opposta la
convenuta con la risposta del 2 novembre 2010 e che il Pretore aggiunto, con
sentenza 22 ottobre 2014, ha respinto, condannando l’attrice a sopportare la
tassa di giustizia di fr. 2'000.-, le spese di fr. 200.- e un’indennità
ripetibile alla convenuta di fr. 3'000.-;
appellante l’attrice, che
con atto di appello del 24 novembre 2014 postula la riforma del giudizio di
prima istanza, previa assunzione delle prove rifiutate dal Pretore aggiunto,
nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili, in
via subordinata propone di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la
causa al Pretore aggiunto per completare l’istruttoria e rendere una nuova
decisione;
mentre la convenuta con la
risposta del 13 gennaio 2015 propone di respingere l’appello e di confermare il
giudizio pretorile, protestando le spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. Il 20 febbraio 2006 AO 1 (in
seguito: assicuratrice) e C__________ (assicurata) hanno sottoscritto un
contratto di “assicurazione veicoli a motore” con inizio il 20 febbraio 2006 e
scadenza il 1° gennaio 2012 inerente il veicolo Audi A3 2.0 TDI Ambition,
immatricolato TI __________, concernente, segnatamente, la copertura
“responsabilità civile” e “casco totale” (doc. 4). Contestualmente, l’assicurata
ha stipulato un contratto di leasing con __________, ora Bank N__________ SA. Il
9 giugno 2009 il veicolo è stato coinvolto in un incidente della circolazione
sull’autostrada A2 in territorio di B__________ (NW) (cfr. rapporto di polizia
3 luglio 2009, doc. 2 e denuncia di sinistro 2 luglio 2009, doc. 9). Alla guida
del veicolo si trovava A__________, figlia di C__________. Il 15 giugno 2009 il
veicolo Audi A3 2.0 TDI Ambition è stato trasferito con carro attrezzi presso
la AP 1 (in seguito: carrozzeria) per essere riparato (doc. C). Previa visione
dell’auto, il perito della compagnia assicuratrice, S__________, il 16 giugno
2009, ha accertato un costo della riparazione di
CHF 20'252.40 + IVA (doc. A).
B. Con petizione 24 agosto 2010
AP 1 domanda che AO 1 sia tenuta al versamento di CHF 23'500.- oltre interessi
(di cui
CHF 23'000.- per la riparazione del veicolo e CHF 500.- per la partecipazione
al noleggio di un’automobile sostitutiva (doc. G e doc. H). L’asserita
posizione creditoria della carrozzeria attrice si incentra sulla cessione di
credito verso l’assicurazione da parte della detentrice (doc. D) e sul fatto
che la convenuta aveva esplicitamente autorizzato la riparazione dei veicolo,
oltretutto alle due realizzate condizioni cumulative che i costi si limitassero
alla cifra omnicomprensiva di CHF 23'000.- IVA inclusa e che l’assicurata
firmasse l’ordine di riparazione (doc. C). A comprova dell’accordo, che sarebbe
intervenuto per telefono il 21 settembre 2009 con il collaboratore dell’assicuratrice,
la carrozzeria attrice ha addotto la trasmissione, per mezzo di telefax, dell’ordine
di riparazione e della cessione del credito, sottoscritti dalla detentrice. Di
tale riparazione l’attrice ha prodotto il tabulato degli invii, stampato dal
proprio telefax, che attesta, nella data in parola, la trasmissione di due
pagine al destinatario “__________” (doc. F).
Con la risposta del 2 novembre 2010 la convenuta ha avversato integralmente la
petizione, denunciando la lite alla propria assicurata C__________, la quale
non è intervenuta in causa. La convenuta nega di aver dato il consenso alla
riparazione del veicolo e sostiene che il perito avrebbe escluso, sulla scorta
delle CGA, la riparazione, trattandosi di un danno totale. La compagnia
assicuratrice nega altresì di aver mai ricevuto un telefax a conferma
dell’accordo. D’altro canto, la convenuta rileva che l’assicurata aveva ceduto
le eventuali pretese assicurative alla banca concedente il leasing, alla quale
la compagnia di assicurazioni ha poi corrisposto l’indennizzo assicurativo,
calcolato secondo le CGA. Inoltre la convenuta ha sollevato contestazioni sulla
cessione del credito.
Con replica e duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le reciproche
posizioni.
Esperita l’istruttoria, le contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale,
versando agli atti i propri memoriali conclusivi, con i quali, sulla base dei
riscontri probatori, si sono confermate nelle rispettive antitetiche domande e
allegazioni.
C. Con decisione 22 ottobre
2014 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 200.- a carico dell’attrice, tenuta
inoltre a rifondere alla convenuta fr. 3'000.- per ripetibili.
D. Con atto di appello del 24 novembre
2014 l’attrice impugna la decisione pretorile, chiedendone la riforma nel senso
di accogliere la sua azione creditoria per CHF 23'500.- con interessi al 5% dal
1° marzo 2010 e di porre a carico della convenuta le spese processuali e tutte
le spese processuali da essa anticipate (comprese quelle oggetto dei
provvedimenti incidentali del 7 febbraio 2012, 16 luglio 2012 e 9 novembre 2012),
nonché di attribuirle ripetibili non inferiori a CHF 3'500.- (di cui CHF 500.-
pari a quelle assegnate alla convenuta nelle citate decisioni incidentali). In
via subordinata l’appellante postula l’annullamento della sentenza e il rinvio
degli atti al Pretore aggiunto affinché, previa assunzione di tutte le prove da
essa notificate e rifiutate in prima istanza (appello, pag. 2 a 4), emetta un
nuovo giudizio che obblighi la controparte al versamento di CHF 23'500.- oltre
accessori, alla rifusione di tutte le spese processuali ed al pagamento delle
ripetibili.
E. Con la risposta del 13
gennaio 2015 la convenuta chiede che l’impugnativa venga respinta, rifacendosi
sostanzialmente alle argomentazioni già enucleate in prima istanza. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova
applicazione in questa sede, siccome “alle impugnazioni si applica il diritto
in vigore al momento della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1
CPC). La specifica allegazione di prime cure al riguardo (cfr. sentenza, punto
5, pag. 3) va dunque qui confermata. Ritenuto che la procedura innanzi al
Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua
conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv.
1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1).
Considerandi
2.
Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno CHF 10'000.- la decisione è impugnabile
mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie la
pronuncia impugnata è stata intimata giovedì 23 ottobre 2014 e ricevuta
dall’appellante il giorno successivo, venerdì 24 ottobre 2014. Tenuto conto che
il termine di 30 giorni cade domenica 23 novembre 2014, l’appello, consegnato lunedì
24.
novembre 2014, è tempestivo. Il gravame è stato intimato e notificato
all’appellata il 16 dicembre 2014. La risposta 13 gennaio 2015 è pure
tempestiva, in ragione delle ferie giudiziarie di cui all’art. 145 cpv. 1 lett.
c CPC.
3.
L’art. 310 CPC prevede che
con l’appello può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l’errato accertamento dei fatti (lett. b). L’appellante deve confrontarsi
criticamente con la decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e
di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 a ed., n. 36 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 9 settembre
2013.
inc. n. 12.2012.188). Per costante giurisprudenza la semplice trascrizione
nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o
anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una
sufficiente motivazione di appello secondo l’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 138 III
374.
consid. 4.3.1; II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86; 9 settembre 2013
inc. n. 12.2012.188 e riferimenti ivi contenuti).
4.
Il Pretore aggiunto ha
rilevato che la questione prioritaria da affrontare era quella di sapere se il
credito fatto valere dall’attrice si fondava su di un valido titolo, ovvero se
la procedente ne era realmente titolare a tutti gli effetti (cfr. sentenza,
punto 1, pag. 2). Egli ha accertato che l’utilizzatrice del leasing e
assicurata aveva ceduto alla banca concedente del leasing, al momento di sottoscrivere
il contratto, tutti i diritti derivanti dall’assicurazione come dall’art. 7.4
delle Condizioni generali (in seguito CG), così che non era più titolare dei
diritti verso la compagnia assicuratrice e non poteva di conseguenza cederli
all’attrice. Per di più, prosegue il primo giudice, la cessione in favore
dell’attrice non era stata firmata dall’assicurata, ma dalla figlia di costei,
che ne aveva falsificato la firma. Ne discendeva, secondo il Pretore aggiunto,
che l’assicurata non avrebbe nemmeno potuto autorizzare la figlia a cedere i
diritti assicurativi. Dagli atti non risultava per altro che la concedente di
leasing avesse conferito procura per l’incasso, né tale ipotesi era stata
menzionata dall’attrice. In definitiva, quindi, il Pretore ha respinto la
petizione, negando la legittimazione attiva dell’attrice.
5.
Con il proprio appello
l’attrice si diffonde nel riepilogare, dapprima, tutte le prove respinte dal
Pretore aggiunto, chiedendone l’assunzione in questa sede (cfr. appello, da
pag. 2 a pag. 10). Invero, l’articolato percorso istruttorio è stato contrassegnato,
in prima sede, dai provvedimenti incidentali del 7 febbraio 2012, 16 luglio
2012.
e 9 novembre 2012. La decisione 24 ottobre 2013 del Pretore aggiunto è
sfociata nel giudizio 13 gennaio 2014 del Presidente della terza Camera civile
del Tribunale di appello (atto XXXIII). L’attrice non è invece insorta contro
l’ordinanza sulle prove 5 ottobre 2011. Ciò nondimeno le contestuali censure
sulle prove possono essere poste ora all’esame di questa Camera.
5.1
Le parti possono chiedere
all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da
una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC,
che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione impugnata
(cosiddetti “nova”), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della
diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si
poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”) (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, p. 1393; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n.
12.2012
); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la
possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere
prove ritualmente offerte, ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz/Hilber,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 47
ad art. 316 e n. 32 ad art. 317; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.6, 17
ottobre 2012 inc. n. 12.2011.104, 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95, 7
novembre 2013 inc. n. 12.2012.79).
5.2
Ora, tutte le prove respinte
in prima sede, come rilevato con pertinenza dal Pretore aggiunto nell’ambito
dell’apprezzamento anticipato delle prove, non erano necessarie per risolvere
il quesito della legittimazione attiva dell’attrice, come si vedrà in seguito.
Non vi è quindi motivo di assumere tali prove in sede di appello. I fatti
allegati dalle parti e le prove contenute agli atti consentono nella
fattispecie di decidere senza necessità di assumere ulteriori mezzi probatori.
6.
La legittimazione delle
parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di
diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del
Tribunale federale inc.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1 in RSPC 2/2009 pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82
consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 354
consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167 consid. 3). Il
giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di
una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti nell’incarto e
nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe invero alle
parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese,
rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla
legittimazione attiva DTF 130 III 417 cosid. 3.1). Nel caso concreto, la
convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attrice
(risposta pag. 2, replica pag. 2) sulla scorta del doc. 5 da essa prodotto.
Agli atti figura inoltre l’incarto richiamato dalla banca concedente del
leasing (fascicolo I°).
7.
La fattispecie si incentra
sulla titolarità ad agire in causa della carrozzeria attrice, alla quale
l’assicurata ha ceduto il credito nei confronti della compagnia di
assicurazioni convenuta con atto del 24 dicembre 2009 (doc. D). Il Pretore
aggiunto, come detto, ha accertato che l’utilizzatrice del leasing aveva ceduto
alla banca concedente del leasing, a norma delle condizioni generali (CG punto
7.
), “tutti i diritti derivanti dall’assicurazione con __________” (cfr.
sentenza, punto 2.1, pag. 3), di modo che non poteva più validamente cederli
all’attrice. In questa sede l’appellante contesta l’esistenza di una valida
cessione di credito al momento della sottoscrizione del contratto di leasing,
rilevando che tra i documenti prodotti dalla convenuta non figurava la cessione
di credito e che l’atto denominato “cessione d’assicurazione” contenuto nel
fascicolo richiamato dalla banca concedente del leasing era privo di data, non
conteneva alcuna indicazione sul numero della polizza e della compagnia di
assicurazione e non utilizzava mai il termine di cessione di credito. L’utilizzatrice
del leasing, prosegue l’appellante, non ha potuto validamente cedere i propri
crediti presenti e futuri verso qualsiasi compagnia di assicurazioni e di
conseguenza in difetto di una valida cessione non ha perso il potere di
disporre del proprio credito assicurativo verso la convenuta. La censura è
infondata.
Nell’incarto richiamato dalla banca
concedente del leasing (fascicolo I°) figura il contratto __________
sottoscritto il 16 febbraio 2006 dall’utilizzatrice di leasing . Poco sopra la
firma di quest’ultima figura la clausola con la quale l’utilizzatrice conferma
di aver preso conoscenza delle condizioni generali di leasing stampate sul
retro. In calce alle CG di leasing per veicoli, poi, l’utilizzatrice ha ancora
una volta apposto la propria firma il 3 marzo 2006. Ora, l’art. 7.3 delle
citate CG prevede l’obbligo per l’utilizzatrice di leasing di concludere un
contratto di assicurazione casco totale per il valore a nuovo del veicolo e
l’art. 7.4 dispone testualmente “l’utilizzatore cede al __________ [banca concedente
del leasing] ogni pretesa presente e futura, derivante da detta assicurazione
di casco totale nonché eventuali pretese nei confronti di persone responsabili
e/o risultanti da contratti di assicurazione stipulati da terzi”. Oltre al
verbale di consegna del veicolo, sottoscritto il 20 febbraio 2006,
l’utilizzatrice di leasing ha firmato in data imprecisata una cessione
d’assicurazione relativa al contratto di leasing n. __________, menzionante in
dettaglio il veicolo assicurato e il suo valore a nuovo (CHF 50'945.- IVA
inclusa) e una conferma dei dati personali/elementi di verifica della capacità
creditizia. Contrariamente a quanto ritiene l’appellante, la cessione delle eventuali
e future pretese assicurative così stipulata è valida (Nebel, in Basler Kommentar VVG, n. 25 ad art. 100). La
cessione avvenuta nel 2006, infatti, adempie tutte le condizioni richieste
dall.rt. 165 CO: è firmata dalla cedente, riguarda prestazioni assicurative
future ben determinate (valore a nuovo del veicolo indicato con precisione
nella cessione) con menzione del contratto di assicurazione e del leasing e
indica il cessionario (la banca concedente il leasing) e la circostanza che
questi diventa il creditore della compagnia di assicurazione. Come accertato
dal Pretore aggiunto, la cessione delle pretese assicurative future da parte
dell’utilizzatrice del leasing alla banca concedente il leasing (e proprietaria
del veicolo) è dunque valida. Di conseguenza l’utilizzatrice del leasing ha
perso ogni potere di disporre nuovamente delle pretese assicurative in favore
dell’attrice e la cessione di cui quest’ultima si prevale in causa (doc. D) non
ha alcuna efficacia.
8.
È pertanto superfluo
entrare nel merito delle questioni relative alla validità della cessione in
favore dell’attrice, firmata in nome dell’utilizzatrice del leasing a opera
della figlia. In particolare non è necessario esaminare le circostanze in cui è
avvenuta la cessione alla carrozzeria, poiché a ogni modo la cedente non aveva a
quel momento alcun potere di disporre validamente delle pretese assicurative. Le
argomentazioni dell’appellante sulla validità della cessione 24 dicembre 2009
(doc. D) sono di conseguenza inutili ai fini del giudizio, così come erano
inutili le prove offerte, rifiutate a giusta ragione dal Pretore aggiunto. L’appellante
sembra invero sostenere in questa sede che la convenuta ha eccepito la carenza
di legittimazione attiva in violazione delle norme sulla buona fede,
commettendo un abuso di diritto, e riepiloga con dovizia di particolari i
contatti avuti tra le parti per la riparazione del veicolo, che sarebbe stata
autorizzata dalla convenuta. Se non che, tutte le argomentazioni esposte al
riguardo (da pag. 14 a pag. 18 dell’appello) sono la ricopiatura fedele delle
conclusioni di causa (punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8) e pertanto non
costituiscono una valida motivazione d’appello (cfr. consid. 3). Le censure
sono dunque irricevibili.
9.
Si deve pertanto giungere
alla conclusione che l’utilizzatrice del leasing non poteva validamente cedere
alla carrozzeria attrice le pretese assicurative vantate nei confronti della
convenuta, di cui non era titolare. A titolo abbondanziale si può aggiungere
che non vi è agli atti la benché minima prova di un’eventuale procura di
incasso conferita dall’utilizzatrice del leasing o dalla di lei figlia, sulla
scorta di un’autorizzazione ricevuta dalla società di leasing, circostanza nemmeno
addotta dall’attrice in prima sede. All’attrice difettava quindi la
legittimazione attiva per far valere in giudizio qualsivoglia pretesa oggetto
della presente causa (cfr. DTF 115 II 264, sentenza della II CCA 6 novembre
2003, inc. 12.2002.207). La sentenza del Pretore aggiunto resiste pertanto alle
critiche dell’appellante e di conseguenza l’appello, nella limitata misura in
cui è ricevibile, va respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318
cpv. 1 lett. a CPC).
10.
Le spese processuali seguono
la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in
vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in favore dell’appellata è
determinata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso ammonta a fr. 23'500.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 94, 95 e 106 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 24 novembre 2014 di AP
1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
2'000.-, già parzialmente anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico,
con l’obbligo di rifondere ad AO 1 fr. 2'500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).