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Decisione

12.2014.207

Cessione di pretese assicurative da parte di utilizzatore di leasing, carenza di legittimazione attiva per precedente cessione delle pretese assicurative alla banca concedente del leasing

23 luglio 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 20 febbraio 2006 AO 1 (in

seguito: assicuratrice) e C__________ (assicurata) hanno sottoscritto un

contratto di “assicurazione veicoli a motore” con inizio il 20 febbraio 2006 e

scadenza il 1° gennaio 2012 inerente il veicolo Audi A3 2.0 TDI Ambition,

immatricolato TI __________, concernente, segnatamente, la copertura

“responsabilità civile” e “casco totale” (doc. 4). Contestualmente, l’assicurata

ha stipulato un contratto di leasing con __________, ora Bank N__________ SA. Il

9 giugno 2009 il veicolo è stato coinvolto in un incidente della circolazione

sull’autostrada A2 in territorio di B__________ (NW) (cfr. rapporto di polizia

3 luglio 2009, doc. 2 e denuncia di sinistro 2 luglio 2009, doc. 9). Alla guida

del veicolo si trovava A__________, figlia di C__________. Il 15 giugno 2009 il

veicolo Audi A3 2.0 TDI Ambition è stato trasferito con carro attrezzi presso

la AP 1 (in seguito: carrozzeria) per essere riparato (doc. C). Previa visione

dell’auto, il perito della compagnia assicuratrice, S__________, il 16 giugno

2009, ha accertato un costo della riparazione di

CHF 20'252.40 + IVA (doc. A).

B. Con petizione 24 agosto 2010

AP 1 domanda che AO 1 sia tenuta al versamento di CHF 23'500.- oltre interessi

(di cui

CHF 23'000.- per la riparazione del veicolo e CHF 500.- per la partecipazione

al noleggio di un’automobile sostitutiva (doc. G e doc. H). L’asserita

posizione creditoria della carrozzeria attrice si incentra sulla cessione di

credito verso l’assicurazione da parte della detentrice (doc. D) e sul fatto

che la convenuta aveva esplicitamente autorizzato la riparazione dei veicolo,

oltretutto alle due realizzate condizioni cumulative che i costi si limitassero

alla cifra omnicomprensiva di CHF 23'000.- IVA inclusa e che l’assicurata

firmasse l’ordine di riparazione (doc. C). A comprova dell’accordo, che sarebbe

intervenuto per telefono il 21 settembre 2009 con il collaboratore dell’assicuratrice,

la carrozzeria attrice ha addotto la trasmissione, per mezzo di telefax, dell’ordine

di riparazione e della cessione del credito, sottoscritti dalla detentrice. Di

tale riparazione l’attrice ha prodotto il tabulato degli invii, stampato dal

proprio telefax, che attesta, nella data in parola, la trasmissione di due

pagine al destinatario “__________” (doc. F).

Con la risposta del 2 novembre 2010 la convenuta ha avversato integralmente la

petizione, denunciando la lite alla propria assicurata C__________, la quale

non è intervenuta in causa. La convenuta nega di aver dato il consenso alla

riparazione del veicolo e sostiene che il perito avrebbe escluso, sulla scorta

delle CGA, la riparazione, trattandosi di un danno totale. La compagnia

assicuratrice nega altresì di aver mai ricevuto un telefax a conferma

dell’accordo. D’altro canto, la convenuta rileva che l’assicurata aveva ceduto

le eventuali pretese assicurative alla banca concedente il leasing, alla quale

la compagnia di assicurazioni ha poi corrisposto l’indennizzo assicurativo,

calcolato secondo le CGA. Inoltre la convenuta ha sollevato contestazioni sulla

cessione del credito.

Con replica e duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le reciproche

posizioni.

Esperita l’istruttoria, le contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale,

versando agli atti i propri memoriali conclusivi, con i quali, sulla base dei

riscontri probatori, si sono confermate nelle rispettive antitetiche domande e

allegazioni.

C. Con decisione 22 ottobre

2014 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha posto la tassa di

giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 200.- a carico dell’attrice, tenuta

inoltre a rifondere alla convenuta fr. 3'000.- per ripetibili.

D. Con atto di appello del 24 novembre

2014 l’attrice impugna la decisione pretorile, chiedendone la riforma nel senso

di accogliere la sua azione creditoria per CHF 23'500.- con interessi al 5% dal

1° marzo 2010 e di porre a carico della convenuta le spese processuali e tutte

le spese processuali da essa anticipate (comprese quelle oggetto dei

provvedimenti incidentali del 7 febbraio 2012, 16 luglio 2012 e 9 novembre 2012),

nonché di attribuirle ripetibili non inferiori a CHF 3'500.- (di cui CHF 500.-

pari a quelle assegnate alla convenuta nelle citate decisioni incidentali). In

via subordinata l’appellante postula l’annullamento della sentenza e il rinvio

degli atti al Pretore aggiunto affinché, previa assunzione di tutte le prove da

essa notificate e rifiutate in prima istanza (appello, pag. 2 a 4), emetta un

nuovo giudizio che obblighi la controparte al versamento di CHF 23'500.- oltre

accessori, alla rifusione di tutte le spese processuali ed al pagamento delle

ripetibili.

E. Con la risposta del 13

gennaio 2015 la convenuta chiede che l’impugnativa venga respinta, rifacendosi

sostanzialmente alle argomentazioni già enucleate in prima istanza. Delle

argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova

applicazione in questa sede, siccome “alle impugnazioni si applica il diritto

in vigore al momento della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1

CPC). La specifica allegazione di prime cure al riguardo (cfr. sentenza, punto

5, pag. 3) va dunque qui confermata. Ritenuto che la procedura innanzi al

Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua

conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv.

1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1).

Considerandi

2.

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno CHF 10'000.- la decisione è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie la

pronuncia impugnata è stata intimata giovedì 23 ottobre 2014 e ricevuta

dall’appellante il giorno successivo, venerdì 24 ottobre 2014. Tenuto conto che

il termine di 30 giorni cade domenica 23 novembre 2014, l’appello, consegnato lunedì

24.

novembre 2014, è tempestivo. Il gravame è stato intimato e notificato

all’appellata il 16 dicembre 2014. La risposta 13 gennaio 2015 è pure

tempestiva, in ragione delle ferie giudiziarie di cui all’art. 145 cpv. 1 lett.

c CPC.

3.

L’art. 310 CPC prevede che

con l’appello può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)

e/o l’errato accertamento dei fatti (lett. b). L’appellante deve confrontarsi

criticamente con la decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e

di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 a ed., n. 36 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 9 settembre

2013.

inc. n. 12.2012.188). Per costante giurisprudenza la semplice trascrizione

nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o

anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una

sufficiente motivazione di appello secondo l’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 138 III

374.

consid. 4.3.1; II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86; 9 settembre 2013

inc. n. 12.2012.188 e riferimenti ivi contenuti).

4.

Il Pretore aggiunto ha

rilevato che la questione prioritaria da affrontare era quella di sapere se il

credito fatto valere dall’attrice si fondava su di un valido titolo, ovvero se

la procedente ne era realmente titolare a tutti gli effetti (cfr. sentenza,

punto 1, pag. 2). Egli ha accertato che l’utilizzatrice del leasing e

assicurata aveva ceduto alla banca concedente del leasing, al momento di sottoscrivere

il contratto, tutti i diritti derivanti dall’assicurazione come dall’art. 7.4

delle Condizioni generali (in seguito CG), così che non era più titolare dei

diritti verso la compagnia assicuratrice e non poteva di conseguenza cederli

all’attrice. Per di più, prosegue il primo giudice, la cessione in favore

dell’attrice non era stata firmata dall’assicurata, ma dalla figlia di costei,

che ne aveva falsificato la firma. Ne discendeva, secondo il Pretore aggiunto,

che l’assicurata non avrebbe nemmeno potuto autorizzare la figlia a cedere i

diritti assicurativi. Dagli atti non risultava per altro che la concedente di

leasing avesse conferito procura per l’incasso, né tale ipotesi era stata

menzionata dall’attrice. In definitiva, quindi, il Pretore ha respinto la

petizione, negando la legittimazione attiva dell’attrice.

5.

Con il proprio appello

l’attrice si diffonde nel riepilogare, dapprima, tutte le prove respinte dal

Pretore aggiunto, chiedendone l’assunzione in questa sede (cfr. appello, da

pag. 2 a pag. 10). Invero, l’articolato percorso istruttorio è stato contrassegnato,

in prima sede, dai provvedimenti incidentali del 7 febbraio 2012, 16 luglio

2012.

e 9 novembre 2012. La decisione 24 ottobre 2013 del Pretore aggiunto è

sfociata nel giudizio 13 gennaio 2014 del Presidente della terza Camera civile

del Tribunale di appello (atto XXXIII). L’attrice non è invece insorta contro

l’ordinanza sulle prove 5 ottobre 2011. Ciò nondimeno le contestuali censure

sulle prove possono essere poste ora all’esame di questa Camera.

5.1

Le parti possono chiedere

all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da

una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC,

che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione impugnata

(cosiddetti “nova”), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della

diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si

poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”) (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, p. 1393; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n.

12.2012

); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la

possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere

prove ritualmente offerte, ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz/Hilber,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 47

ad art. 316 e n. 32 ad art. 317; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.6, 17

ottobre 2012 inc. n. 12.2011.104, 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95, 7

novembre 2013 inc. n. 12.2012.79).

5.2

Ora, tutte le prove respinte

in prima sede, come rilevato con pertinenza dal Pretore aggiunto nell’ambito

dell’apprezzamento anticipato delle prove, non erano necessarie per risolvere

il quesito della legittimazione attiva dell’attrice, come si vedrà in seguito.

Non vi è quindi motivo di assumere tali prove in sede di appello. I fatti

allegati dalle parti e le prove contenute agli atti consentono nella

fattispecie di decidere senza necessità di assumere ulteriori mezzi probatori.

6.

La legittimazione delle

parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di

diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del

Tribunale federale inc.4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1 in RSPC 2/2009 pag. 147; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82

consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 354

consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167 consid. 3). Il

giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di

una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti nell’incarto e

nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Incombe invero alle

parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese,

rispettivamente le loro eccezioni (con riferimento in particolare alla

legittimazione attiva DTF 130 III 417 cosid. 3.1). Nel caso concreto, la

convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attrice

(risposta pag. 2, replica pag. 2) sulla scorta del doc. 5 da essa prodotto.

Agli atti figura inoltre l’incarto richiamato dalla banca concedente del

leasing (fascicolo I°).

7.

La fattispecie si incentra

sulla titolarità ad agire in causa della carrozzeria attrice, alla quale

l’assicurata ha ceduto il credito nei confronti della compagnia di

assicurazioni convenuta con atto del 24 dicembre 2009 (doc. D). Il Pretore

aggiunto, come detto, ha accertato che l’utilizzatrice del leasing aveva ceduto

alla banca concedente del leasing, a norma delle condizioni generali (CG punto

7.

), “tutti i diritti derivanti dall’assicurazione con __________” (cfr.

sentenza, punto 2.1, pag. 3), di modo che non poteva più validamente cederli

all’attrice. In questa sede l’appellante contesta l’esistenza di una valida

cessione di credito al momento della sottoscrizione del contratto di leasing,

rilevando che tra i documenti prodotti dalla convenuta non figurava la cessione

di credito e che l’atto denominato “cessione d’assicurazione” contenuto nel

fascicolo richiamato dalla banca concedente del leasing era privo di data, non

conteneva alcuna indicazione sul numero della polizza e della compagnia di

assicurazione e non utilizzava mai il termine di cessione di credito. L’utilizzatrice

del leasing, prosegue l’appellante, non ha potuto validamente cedere i propri

crediti presenti e futuri verso qualsiasi compagnia di assicurazioni e di

conseguenza in difetto di una valida cessione non ha perso il potere di

disporre del proprio credito assicurativo verso la convenuta. La censura è

infondata.

Nell’incarto richiamato dalla banca

concedente del leasing (fascicolo I°) figura il contratto __________

sottoscritto il 16 febbraio 2006 dall’utilizzatrice di leasing . Poco sopra la

firma di quest’ultima figura la clausola con la quale l’utilizzatrice conferma

di aver preso conoscenza delle condizioni generali di leasing stampate sul

retro. In calce alle CG di leasing per veicoli, poi, l’utilizzatrice ha ancora

una volta apposto la propria firma il 3 marzo 2006. Ora, l’art. 7.3 delle

citate CG prevede l’obbligo per l’utilizzatrice di leasing di concludere un

contratto di assicurazione casco totale per il valore a nuovo del veicolo e

l’art. 7.4 dispone testualmente “l’utilizzatore cede al __________ [banca concedente

del leasing] ogni pretesa presente e futura, derivante da detta assicurazione

di casco totale nonché eventuali pretese nei confronti di persone responsabili

e/o risultanti da contratti di assicurazione stipulati da terzi”. Oltre al

verbale di consegna del veicolo, sottoscritto il 20 febbraio 2006,

l’utilizzatrice di leasing ha firmato in data imprecisata una cessione

d’assicurazione relativa al contratto di leasing n. __________, menzionante in

dettaglio il veicolo assicurato e il suo valore a nuovo (CHF 50'945.- IVA

inclusa) e una conferma dei dati personali/elementi di verifica della capacità

creditizia. Contrariamente a quanto ritiene l’appellante, la cessione delle eventuali

e future pretese assicurative così stipulata è valida (Nebel, in Basler Kommentar VVG, n. 25 ad art. 100). La

cessione avvenuta nel 2006, infatti, adempie tutte le condizioni richieste

dall.rt. 165 CO: è firmata dalla cedente, riguarda prestazioni assicurative

future ben determinate (valore a nuovo del veicolo indicato con precisione

nella cessione) con menzione del contratto di assicurazione e del leasing e

indica il cessionario (la banca concedente il leasing) e la circostanza che

questi diventa il creditore della compagnia di assicurazione. Come accertato

dal Pretore aggiunto, la cessione delle pretese assicurative future da parte

dell’utilizzatrice del leasing alla banca concedente il leasing (e proprietaria

del veicolo) è dunque valida. Di conseguenza l’utilizzatrice del leasing ha

perso ogni potere di disporre nuovamente delle pretese assicurative in favore

dell’attrice e la cessione di cui quest’ultima si prevale in causa (doc. D) non

ha alcuna efficacia.

8.

È pertanto superfluo

entrare nel merito delle questioni relative alla validità della cessione in

favore dell’attrice, firmata in nome dell’utilizzatrice del leasing a opera

della figlia. In particolare non è necessario esaminare le circostanze in cui è

avvenuta la cessione alla carrozzeria, poiché a ogni modo la cedente non aveva a

quel momento alcun potere di disporre validamente delle pretese assicurative. Le

argomentazioni dell’appellante sulla validità della cessione 24 dicembre 2009

(doc. D) sono di conseguenza inutili ai fini del giudizio, così come erano

inutili le prove offerte, rifiutate a giusta ragione dal Pretore aggiunto. L’appellante

sembra invero sostenere in questa sede che la convenuta ha eccepito la carenza

di legittimazione attiva in violazione delle norme sulla buona fede,

commettendo un abuso di diritto, e riepiloga con dovizia di particolari i

contatti avuti tra le parti per la riparazione del veicolo, che sarebbe stata

autorizzata dalla convenuta. Se non che, tutte le argomentazioni esposte al

riguardo (da pag. 14 a pag. 18 dell’appello) sono la ricopiatura fedele delle

conclusioni di causa (punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8) e pertanto non

costituiscono una valida motivazione d’appello (cfr. consid. 3). Le censure

sono dunque irricevibili.

9.

Si deve pertanto giungere

alla conclusione che l’utilizzatrice del leasing non poteva validamente cedere

alla carrozzeria attrice le pretese assicurative vantate nei confronti della

convenuta, di cui non era titolare. A titolo abbondanziale si può aggiungere

che non vi è agli atti la benché minima prova di un’eventuale procura di

incasso conferita dall’utilizzatrice del leasing o dalla di lei figlia, sulla

scorta di un’autorizzazione ricevuta dalla società di leasing, circostanza nemmeno

addotta dall’attrice in prima sede. All’attrice difettava quindi la

legittimazione attiva per far valere in giudizio qualsivoglia pretesa oggetto

della presente causa (cfr. DTF 115 II 264, sentenza della II CCA 6 novembre

2003, inc. 12.2002.207). La sentenza del Pretore aggiunto resiste pertanto alle

critiche dell’appellante e di conseguenza l’appello, nella limitata misura in

cui è ricevibile, va respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318

cpv. 1 lett. a CPC).

10.

Le spese processuali seguono

la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in

vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti

esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in favore dell’appellata è

determinata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso ammonta a fr. 23'500.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 94, 95 e 106 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 24 novembre 2014 di AP

1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

2'000.-, già parzialmente anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico,

con l’obbligo di rifondere ad AO 1 fr. 2'500.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).