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Decisione

12.2014.209

Domanda di gratuito patrocinio accolta, espulsione del conduttore dopo disdetta straordinaria, probabilità di esito favorevole non esclusa

17 dicembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

12.2014.209

Lugano

17 dicembre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La presidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale

giudice unica (art. 48b lett. b LOG)

sedente

per statuire nella causa inc. n. SO.2014.156 (procedura sommaria, tutela

giurisdizionale dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa

con istanza 1° settembre 2014 da

CO

1

rappr. dall’ RA 2

contro

IS

1

rappr. dall’ RA 1

chiedente l’espulsione immediata della

convenuta dall’abitazione di __________, con protesta di tassa, spese e

ripetibili;

domanda alla quale si è opposta la

convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 19 novembre 2014;

appellante la convenuta che con appello

del 24 novembre 2014 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di

dichiarare irricevibile l’istanza, con protesta di spese e ripetibili (inc.

12.2014.208) e ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (inc.

12.2014.209);

ritenuto

in fatto e in diritto:

che dal 1° luglio

2013 CO 1 (in seguito: locatrice) ha concesso in locazione a IS 1 (in seguito:

conduttrice) un’abitazione di quattro locali a __________ per una pigione annuale di fr. 15’600.- oltre spese

accessorie (doc. A);

che tra le parti

contrattuali sono sorte divergenze relative, tra l’altro, alla detenzione di un

cane all’interno dell’ente locato (doc. C e D) con riferimento alla clausola

contrattuale sulla tenuta di “piccoli animali” (doc. A);

che con raccomandata

12 marzo 2014 la locatrice ha notificato, con modulo ufficiale, la disdetta

straordinaria del contratto per il 30 aprile 2014 (doc. E), disdetta contestata

dalla conduttrice con istanza 16 aprile 2014 dinanzi all’Ufficio di

conciliazione in materia di locazione di Minusio;

che alla

conduttrice è stata rilasciata all’udienza di conciliazione del 6 maggio 2014

l’autorizzazione ad agire prevista dall’art. 209 cpv. 1 lett. b CPC;

che con istanza 2

maggio 2014 la locatrice ha chiesto alla Pretura l’espulsione della conduttrice

nella procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, domanda respinta dal

primo giudice;

che su appello

della locatrice, questa Camera ha parzialmente accolto il rimedio nel senso che

con decisione 31 luglio 2014 (inc. 12.2014.90) ha riformato il giudizio

pretorile in una decisione di non entrata in materia sull’istanza;

che con istanza 1°

settembre 2014 la locatrice ha nuovamente chiesto al Pretore del Distretto di

Vallemaggia di pronunciare l’espulsione della conduttrice, rilevando in

particolare che costei non aveva avviato la procedura giudiziaria di

contestazione della disdetta;

che la convenuta si

è opposta all’istanza, accolta dal Pretore con decisione d’espulsione del 19

novembre 2014;

che il primo

giudice ha ritenuto decisivo il mancato avvio della procedura giudiziaria di

contestazione della disdetta straordinaria, che impediva alla conduttrice di

sollevare contestazioni in merito in sede di espulsione;

che con appello 24

novembre 2014 (per il quale è stato aperto l’incarto n. 12.2014.208) la

convenuta chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di dichiarare

irricevibile l’istanza 1° settembre 2014, protestate spese e ripetibili;

che con l’appello

la conduttrice presenta domanda di ammissione al gratuito patrocinio (per la

quale è stato aperto l’incarto n. 12.2014.209), illustrando le proprie

situazioni finanziarie, che le impediscono di sopportare i costi legali e

processuali dell’appello;

che l’appellata si

è rimessa al giudizio della Camera per quel che concerne la concessione del

gratuito patrocinio, rilevando l’infondatezza del rimedio;

che ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative

giusta l’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.

b);

che l’istante deve esporre la sua

situazione di reddito e di sostanza ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 CPC e deve

rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario

senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello della famiglia (DTF 128 I

225, consid. 2.5.1, pag. 232; sentenza del Tribunale federale 5A_565/2011 del

14 febbraio 2012, consid. 3.3; Trezzini: in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 465-466 ad

art. 117 CPC);

che giusta l’art. 119 cpv. 3 CPC,

il giudice statuisce sulla domanda di gratuito patrocinio in procedura sommaria;

che l’istanza di gratuito patrocinio

può essere riproposta in sede di ricorso, indipendentemente dalle decisioni di

prima istanza (art. 119 cpv. 5 CPC; Trezzini

in op. cit., pag. 486 ad

art. 119 CPC) e in quest’ultimo caso la valutazione delle probabilità di

successo si esegue con riferimento al rimedio di diritto ed è pertanto decisivo

sapere se l’appello sarà verosimilmente accolto (Rüegg in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, pag.

603, n. 21 ad art. 117 CPC);

che in seconda istanza il

gratuito patrocinio chiesto dalla convenuta deve coprire l’onorario della sua

patrocinatrice per la procedura di appello e una tassa di giustizia di fr.

100.- (art. 9 LTG);

che l’istanza di gratuito

patrocinio non fornisce indicazioni sul probabile ammontare delle spese di

patrocinio e non è stata presentata una nota delle spese giusta l'art. 105 cpv.

Considerandi

2.

seconda frase CPC, sicché l’autorità giudicante deve procedere per

apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012,

consid. 9.3);

che in una procedura di questo

tipo, semplice e breve, il presumibile ammontare dell'onorario di appello sulla

base del Regolamento sulle ripetibili (art. 11 e segg.), può stimarsi in circa

fr. 1’000.- (IVA compresa), a esclusione delle indennità per ripetibili

eventualmente dovute alla controparte in caso di soccombenza dell’attore, non

coperte dal gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 2 CPC);

che in definitiva, si tratta

quindi di stabilire se l’appellante è sprovvista dei mezzi (reddito e sostanza)

per far fronte alle proprie spese giudiziarie e di patrocinio quantificabili in

complessivi fr. 1’100.- circa;

che l’appellante beneficia di una

rendita d’invalidità mensile personale di fr. 2'598.- (rendita AI fr. 1'474.- e

PC fr. 1'124.-) oltre a quella per la figlia minore di fr. 590.- mensili,

destinata a quest’ultima come il contributo di mantenimento di fr. 500.-

versato dall’ex marito;

che già solo gli oneri fissi

personali (fabbisogno minimo fr. 1'350.-, alloggio fr. 1'000.- [dedotta la

quota per la figlia], riscaldamento fr. 173.60) ammontano a fr. 2'523.60, di

modo che non risulta il benché minimo agio mensile per far fronte alle spese

legali e processuali con i redditi;

che la comproprietà immobiliare

dell’istante non può fornire a breve scadenza liquidità con cui affrontare gli

oneri processuali e legali, trattandosi di un fondo in zona non edificabile;

che si deve ritenere verosimile

il requisito dell’assenza dei mezzi necessari giusta l’art. 117 lett. a CPC;

che vanno quindi esaminate le

probabilità di successo dell'appello giusta l'art. 117 lett. b CPC;

che questa Camera ha già esposto

in modo dettagliato quali sono le condizioni per ottenere la tutela

giurisdizionale dei casi manifesti per l’espulsione di un conduttore dopo una

disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257f CO nella precedente sentenza del

31.

luglio 2014 inc. 12.2014.90 (consid. 4 e 8);

che nella nuova istanza del 1°

settembre 2014, accolta dal Pretore, la locatrice ha addotto che la disdetta

straordinaria non poteva più essere rimessa in discussione, la conduttrice

avendo omesso di avviare la procedura giudiziaria di contestazione dopo il

rilascio dell’autorizzazione ad agire;

che alla luce della

giurisprudenza del Tribunale federale in materia di disdetta straordinaria

(sentenza del Tribunale federale del 14 novembre 2013 4A_469/2013, consid. 5.2)

l’argomentazione del Pretore non sembra convincente e l’appello 24 novembre

2014.

della conduttrice non appare quindi privo di probabilità di successo,

che di conseguenza la domanda di gratuito

patrocinio può essere accolta, e il beneficio si estende nella misura massima

possibile prevista dall’art. 118 CPC, vale a dire all’esenzione dagli anticipi

e dalle cauzioni, all’esenzione dalle spese processuali e alla remunerazione

del patrocinatore d’ufficio (sentenza del Tribunale federale 4A_314/2013 del 6

agosto 2013);

che la causa non pone questioni

di principio e non è di rilevante importanza, così che può essere decisa dalla

Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. b n. 3 LOG);

che rimane riservato l'obbligo di

rifusione sancito dall'art. 123 CPC in caso di modifica della sua situazione

patrimoniale e, se del caso, la cessione delle eventuali pretese per ripetibili

in favore dello Stato (art. 122 cpv. 2 CPC);

che una volta passata in

giudicato la presente decisione, alla parte appellata sarà notificato l’appello

con l’assegnazione del termine per presentare la risposta;

che nella procedura per il

conferimento del gratuito patrocinio di regola non vengono prelevate spese processuali

(art. 119 cpv. 6 CPC) né attribuite ripetibili (sentenza del Tribunale federale

4A_237/2013 dell’8 luglio 2013);

che per quel che concerne i rimedi giuridici esperibili contro questa decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come

quello emesso in tema di assistenza giudiziaria, segue la via dell'azione

principale (sentenza del Tribunale federale 5A_565 /2011 del 14 febbraio

2012.

consid. 1.1);

che il valore

litigioso ai fini di un eventuale ricorso è stabilito in fr. 30'800.-, essendo

contestata l’efficacia della disdetta straordinaria;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 117 CPC,

decide: 1. L’istanza 24 novembre 2014 è accolta e IS 1 è ammessa al

beneficio del gratuito patrocinio, con l’esenzione dalle spese processuali,

l’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni e il gratuito patrocinio dell’avv. RA

1.

2. Non si

prelevano spese processuali per la procedura incidentale e non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Vallemaggia

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).