12.2014.209
Domanda di gratuito patrocinio accolta, espulsione del conduttore dopo disdetta straordinaria, probabilità di esito favorevole non esclusa
17 dicembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2014.209
Lugano
17 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. b LOG)
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2014.156 (procedura sommaria, tutela
giurisdizionale dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con istanza 1° settembre 2014 da
CO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
IS
1
rappr. dall’ RA 1
chiedente l’espulsione immediata della
convenuta dall’abitazione di __________, con protesta di tassa, spese e
ripetibili;
domanda alla quale si è opposta la
convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 19 novembre 2014;
appellante la convenuta che con appello
del 24 novembre 2014 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di
dichiarare irricevibile l’istanza, con protesta di spese e ripetibili (inc.
12.2014.208) e ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (inc.
12.2014.209);
ritenuto
in fatto e in diritto:
che dal 1° luglio
2013 CO 1 (in seguito: locatrice) ha concesso in locazione a IS 1 (in seguito:
conduttrice) un’abitazione di quattro locali a __________ per una pigione annuale di fr. 15’600.- oltre spese
accessorie (doc. A);
che tra le parti
contrattuali sono sorte divergenze relative, tra l’altro, alla detenzione di un
cane all’interno dell’ente locato (doc. C e D) con riferimento alla clausola
contrattuale sulla tenuta di “piccoli animali” (doc. A);
che con raccomandata
12 marzo 2014 la locatrice ha notificato, con modulo ufficiale, la disdetta
straordinaria del contratto per il 30 aprile 2014 (doc. E), disdetta contestata
dalla conduttrice con istanza 16 aprile 2014 dinanzi all’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Minusio;
che alla
conduttrice è stata rilasciata all’udienza di conciliazione del 6 maggio 2014
l’autorizzazione ad agire prevista dall’art. 209 cpv. 1 lett. b CPC;
che con istanza 2
maggio 2014 la locatrice ha chiesto alla Pretura l’espulsione della conduttrice
nella procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, domanda respinta dal
primo giudice;
che su appello
della locatrice, questa Camera ha parzialmente accolto il rimedio nel senso che
con decisione 31 luglio 2014 (inc. 12.2014.90) ha riformato il giudizio
pretorile in una decisione di non entrata in materia sull’istanza;
che con istanza 1°
settembre 2014 la locatrice ha nuovamente chiesto al Pretore del Distretto di
Vallemaggia di pronunciare l’espulsione della conduttrice, rilevando in
particolare che costei non aveva avviato la procedura giudiziaria di
contestazione della disdetta;
che la convenuta si
è opposta all’istanza, accolta dal Pretore con decisione d’espulsione del 19
novembre 2014;
che il primo
giudice ha ritenuto decisivo il mancato avvio della procedura giudiziaria di
contestazione della disdetta straordinaria, che impediva alla conduttrice di
sollevare contestazioni in merito in sede di espulsione;
che con appello 24
novembre 2014 (per il quale è stato aperto l’incarto n. 12.2014.208) la
convenuta chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di dichiarare
irricevibile l’istanza 1° settembre 2014, protestate spese e ripetibili;
che con l’appello
la conduttrice presenta domanda di ammissione al gratuito patrocinio (per la
quale è stato aperto l’incarto n. 12.2014.209), illustrando le proprie
situazioni finanziarie, che le impediscono di sopportare i costi legali e
processuali dell’appello;
che l’appellata si
è rimessa al giudizio della Camera per quel che concerne la concessione del
gratuito patrocinio, rilevando l’infondatezza del rimedio;
che ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative
giusta l’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.
b);
che l’istante deve esporre la sua
situazione di reddito e di sostanza ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 CPC e deve
rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario
senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello della famiglia (DTF 128 I
225, consid. 2.5.1, pag. 232; sentenza del Tribunale federale 5A_565/2011 del
14 febbraio 2012, consid. 3.3; Trezzini: in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 465-466 ad
art. 117 CPC);
che giusta l’art. 119 cpv. 3 CPC,
il giudice statuisce sulla domanda di gratuito patrocinio in procedura sommaria;
che l’istanza di gratuito patrocinio
può essere riproposta in sede di ricorso, indipendentemente dalle decisioni di
prima istanza (art. 119 cpv. 5 CPC; Trezzini
in op. cit., pag. 486 ad
art. 119 CPC) e in quest’ultimo caso la valutazione delle probabilità di
successo si esegue con riferimento al rimedio di diritto ed è pertanto decisivo
sapere se l’appello sarà verosimilmente accolto (Rüegg in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, pag.
603, n. 21 ad art. 117 CPC);
che in seconda istanza il
gratuito patrocinio chiesto dalla convenuta deve coprire l’onorario della sua
patrocinatrice per la procedura di appello e una tassa di giustizia di fr.
100.- (art. 9 LTG);
che l’istanza di gratuito
patrocinio non fornisce indicazioni sul probabile ammontare delle spese di
patrocinio e non è stata presentata una nota delle spese giusta l'art. 105 cpv.
Considerandi
2.
seconda frase CPC, sicché l’autorità giudicante deve procedere per
apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012,
consid. 9.3);
che in una procedura di questo
tipo, semplice e breve, il presumibile ammontare dell'onorario di appello sulla
base del Regolamento sulle ripetibili (art. 11 e segg.), può stimarsi in circa
fr. 1’000.- (IVA compresa), a esclusione delle indennità per ripetibili
eventualmente dovute alla controparte in caso di soccombenza dell’attore, non
coperte dal gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 2 CPC);
che in definitiva, si tratta
quindi di stabilire se l’appellante è sprovvista dei mezzi (reddito e sostanza)
per far fronte alle proprie spese giudiziarie e di patrocinio quantificabili in
complessivi fr. 1’100.- circa;
che l’appellante beneficia di una
rendita d’invalidità mensile personale di fr. 2'598.- (rendita AI fr. 1'474.- e
PC fr. 1'124.-) oltre a quella per la figlia minore di fr. 590.- mensili,
destinata a quest’ultima come il contributo di mantenimento di fr. 500.-
versato dall’ex marito;
che già solo gli oneri fissi
personali (fabbisogno minimo fr. 1'350.-, alloggio fr. 1'000.- [dedotta la
quota per la figlia], riscaldamento fr. 173.60) ammontano a fr. 2'523.60, di
modo che non risulta il benché minimo agio mensile per far fronte alle spese
legali e processuali con i redditi;
che la comproprietà immobiliare
dell’istante non può fornire a breve scadenza liquidità con cui affrontare gli
oneri processuali e legali, trattandosi di un fondo in zona non edificabile;
che si deve ritenere verosimile
il requisito dell’assenza dei mezzi necessari giusta l’art. 117 lett. a CPC;
che vanno quindi esaminate le
probabilità di successo dell'appello giusta l'art. 117 lett. b CPC;
che questa Camera ha già esposto
in modo dettagliato quali sono le condizioni per ottenere la tutela
giurisdizionale dei casi manifesti per l’espulsione di un conduttore dopo una
disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257f CO nella precedente sentenza del
31.
luglio 2014 inc. 12.2014.90 (consid. 4 e 8);
che nella nuova istanza del 1°
settembre 2014, accolta dal Pretore, la locatrice ha addotto che la disdetta
straordinaria non poteva più essere rimessa in discussione, la conduttrice
avendo omesso di avviare la procedura giudiziaria di contestazione dopo il
rilascio dell’autorizzazione ad agire;
che alla luce della
giurisprudenza del Tribunale federale in materia di disdetta straordinaria
(sentenza del Tribunale federale del 14 novembre 2013 4A_469/2013, consid. 5.2)
l’argomentazione del Pretore non sembra convincente e l’appello 24 novembre
2014.
della conduttrice non appare quindi privo di probabilità di successo,
che di conseguenza la domanda di gratuito
patrocinio può essere accolta, e il beneficio si estende nella misura massima
possibile prevista dall’art. 118 CPC, vale a dire all’esenzione dagli anticipi
e dalle cauzioni, all’esenzione dalle spese processuali e alla remunerazione
del patrocinatore d’ufficio (sentenza del Tribunale federale 4A_314/2013 del 6
agosto 2013);
che la causa non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza, così che può essere decisa dalla
Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. b n. 3 LOG);
che rimane riservato l'obbligo di
rifusione sancito dall'art. 123 CPC in caso di modifica della sua situazione
patrimoniale e, se del caso, la cessione delle eventuali pretese per ripetibili
in favore dello Stato (art. 122 cpv. 2 CPC);
che una volta passata in
giudicato la presente decisione, alla parte appellata sarà notificato l’appello
con l’assegnazione del termine per presentare la risposta;
che nella procedura per il
conferimento del gratuito patrocinio di regola non vengono prelevate spese processuali
(art. 119 cpv. 6 CPC) né attribuite ripetibili (sentenza del Tribunale federale
4A_237/2013 dell’8 luglio 2013);
che per quel che concerne i rimedi giuridici esperibili contro questa decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come
quello emesso in tema di assistenza giudiziaria, segue la via dell'azione
principale (sentenza del Tribunale federale 5A_565 /2011 del 14 febbraio
2012.
consid. 1.1);
che il valore
litigioso ai fini di un eventuale ricorso è stabilito in fr. 30'800.-, essendo
contestata l’efficacia della disdetta straordinaria;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 117 CPC,
decide: 1. L’istanza 24 novembre 2014 è accolta e IS 1 è ammessa al
beneficio del gratuito patrocinio, con l’esenzione dalle spese processuali,
l’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni e il gratuito patrocinio dell’avv. RA
1.
2. Non si
prelevano spese processuali per la procedura incidentale e non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Vallemaggia
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).