12.2014.213
Reclamo contro assegnazione e determinazione di ripetibili in una decisione incidentale (eccezione di incompetenza)
3 marzo 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.213
Lugano
3 marzo 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2014.35 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
(procedura semplificata, mandato) promossa con petizione 26 maggio 2014 da
AO
1
contro
RE
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 22'935.- oltre interessi
al 5% dal 15 ottobre 2013, a titolo di risarcimento del danno, domande alle
quali si è opposto il convenuto;
nell’ambito della quale
il Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata in udienza con
sentenza incidentale 23 ottobre 2014 e ha posto le spese processuali di fr.
300.- a carico del convenuto, tenuto inoltre a rifondere all’attrice fr. 500.-
per ripetibili;
reclamante il convenuto che
con atto 24 novembre 2014 chiede di riformare il dispositivo sulle spese nel
senso di rinviare l’assegnazione di ripetibili alla decisione sul merito della
vertenza, subordinatamente di ridurre a fr. 100.- l’importo dovuto a tale
titolo all’attrice;
preso atto che l’attrice
non ha presentato risposta al reclamo;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che su istanza di
conciliazione inoltrata il 3 marzo 2014 da AO 1, alla stessa è stata rilasciata
il 1° aprile 2014 l’autorizzazione ad agire nei confronti di RE 1, cittadino
russo domiciliato in Germania, per l’importo di fr. 47'935.26 oltre interessi
(inc. CM.2014.18, doc. N);
che con petizione non motivata 26
maggio 2014 AO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud la
condanna di RE 1 al pagamento della somma di fr. 22'935.- oltre interessi
legali dal 15 ottobre 2013;
che al dibattimento del 20
ottobre 2014 l’attrice ha confermato le sue domande, alle quali si è opposto il
convenuto, il quale ha preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza
territoriale del giudice adito, in subordine l’esistenza di un patto
d’arbitrato e in via ancor più subordinata si è opposto nel merito alle domande
di petizione;
che l’attrice in replica ha
chiesto seduta stante di respingere le eccezioni e nel merito ha motivato la
petizione e ha offerto mezzi di prova;
che in duplica il convenuto ha
ribadito le proprie eccezioni, in particolare quella sull’incompetenza
territoriale, si è espresso sulla rilevanza delle prove offerte e ha ribadito
le proprie domande di giudizio;
che a chiusura del dibattimento,
dopo aver indicato che avrebbe deciso l’eccezione di incompetenza, il Pretore
ha ammesso le prove notificate dalle parti;
che con decisione incidentale 23
ottobre 2014 il Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale
sollevata dal convenuto e ha posto a suo carico la tassa di giustizia e le
spese in complessivi fr. 300.-, condannandolo inoltre a rifondere all’attrice
fr. 500.- per ripetibili;
che con reclamo 24 novembre 2014
il convenuto ha impugnato la decisione 23 ottobre 2014 per quel che concerne l’assegnazione
di ripetibili alla parte attrice;
che l’attrice non ha presentato una
risposta al reclamo;
che la decisione con la quale il
giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di
regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile
unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il merito è appellabile
(art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni
all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante
reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1
CPC), qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;
che giusta l’art. 110 CPC,
laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è
tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto
che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo, da
proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni
(art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC);
che secondo l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che in questa sede è litigiosa
solo l’indennità ripetibile da versare all’attrice, che il Pretore ha stabilito
in fr. 500.-, tenendo conto del valore di causa, della natura incidentale della
decisione e degli atti esperiti dai patrocinatori, consistenti essenzialmente
nella partecipazione al dibattimento;
che il reclamante rileva di aver
sollevato l’eccezione di incompetenza “prudenzialmente e per scrupolo
professionale” a un’udienza già indetta per il dibattimento, così che il tema
non ha causato “alcun aggravio di lavoro” per il patrocinatore dell’attrice, né
Fatti
vi è stata istruttoria sull’eccezione, motivo per cui il Pretore ha sbagliato
nell’assegnare ripetibili, oggettivamente non giustificate;
che dal tenore del memoriale
sembrebbe di capire che il reclamante rimprovera al Pretore l’errata
applicazione del diritto giusta l’art. 320 lett. a CPC;
che in questa sede si tratta quindi
di determinare se il Pretore ha erroneamente applicato il diritto nella
fissazione delle ripetibili riconosciute all’attrice, come sostiene il
reclamante;
che, in forza del rinvio di cui
all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte vincente devono
essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in
base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1);
che l’art. 11 cpv. 5 del
Regolamento sulle ripetibili precisa che nei limiti stabiliti dai cpv. 1 e 2 le
ripetibili vanno fissate “secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà,
l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato”;
che il convenuto si oppone alla
concessione di ripetibili all’attrice sostenendo che il dibattimento era già
previsto per la discussione sul merito e che quindi la discussione
sull’eccezione di incompetenza territoriale non ha provocato alcun maggior
onere di lavoro per il patrocinatore di controparte;
che dal verbale del dibattimento 20
ottobre 2014 risulta che il convenuto ha sollevato l’eccezione di incompetenza
territoriale (3 righe a verbale), alla quale si è opposta l’attrice in replica
(13 righe a verbale) e che in duplica il convenuto ha ribadito l’eccezione (3
righe);
che pertanto l’affermazione del
Considerandi
reclamante è a dir poco riduttiva della realtà, poiché il legale dell’attrice si
è trovato confrontato in udienza con un’eccezione di incompetenza, discussa poi
in replica e duplica, e ha avuto un impegno supplementare a quello relativo al
merito della vertenza;
che nella propria decisione
sull’eccezione di incompetenza territoriale il Pretore ha statuito sulle spese
giudiziarie relative all’eccezione, comprese le ripetibili, come poteva fare (art.
104.
cpv. 2 CPC), sicché è fuori luogo rimproverargli di aver deciso le spese
giudiziarie già con la decisione incidentale;
che come ammette il reclamante,
l’importo di fr. 500.- stabilito dal Pretore rientra nei limiti previsti dal
Regolamento per un valore di causa di fr. 22'935.- (da fr. 458.70 a fr.
3'210.90);
che di conseguenza l’importo
stabilito dal Pretore non eccede i limiti dell’apprezzamento di cui gode il
primo giudice nella determinazione delle ripetibili (cfr. II CCA 6 maggio 2011
inc. n. 12.2011.78 e III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3, secondo cui
l’autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e ripetibili
unicamente nel caso in cui il primo giudice eccede o abusa del suo potere di
apprezzamento sulla questione);
che in
concreto il convenuto è pacificamente soccombente sull’eccezione di
incompetenza territoriale, come egli stesso ammette nel reclamo;
che in definitiva la decisione
del Pretore di ripartire le spese giudiziarie con la decisione incidentale è
ineccepibile e l’ammontare delle ripetibili non eccede il suo potere di
apprezzamento;
che il reclamo deve dunque essere
respinto;
che gli oneri processuali e le
ripetibili di questa procedura, calcolati sulla base di un valore litigioso di
fr. 500.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono stabiliti in
applicazione degli art. 14 LTG, 11 e 13 Rtar;
che l’attrice non ha presentato
risposta al reclamo e non vi è pertanto motivo di attribuirle ripetibili in
questa sede;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide 1. Il reclamo 24 novembre
2014 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 300.- sono poste a carico del reclamante. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso
ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione
sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).