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Decisione

12.2014.213

Reclamo contro assegnazione e determinazione di ripetibili in una decisione incidentale (eccezione di incompetenza)

3 marzo 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

vi è stata istruttoria sull’eccezione, motivo per cui il Pretore ha sbagliato

nell’assegnare ripetibili, oggettivamente non giustificate;

che dal tenore del memoriale

sembrebbe di capire che il reclamante rimprovera al Pretore l’errata

applicazione del diritto giusta l’art. 320 lett. a CPC;

che in questa sede si tratta quindi

di determinare se il Pretore ha erroneamente applicato il diritto nella

fissazione delle ripetibili riconosciute all’attrice, come sostiene il

reclamante;

che, in forza del rinvio di cui

all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte vincente devono

essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in

base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1);

che l’art. 11 cpv. 5 del

Regolamento sulle ripetibili precisa che nei limiti stabiliti dai cpv. 1 e 2 le

ripetibili vanno fissate “secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà,

l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato”;

che il convenuto si oppone alla

concessione di ripetibili all’attrice sostenendo che il dibattimento era già

previsto per la discussione sul merito e che quindi la discussione

sull’eccezione di incompetenza territoriale non ha provocato alcun maggior

onere di lavoro per il patrocinatore di controparte;

che dal verbale del dibattimento 20

ottobre 2014 risulta che il convenuto ha sollevato l’eccezione di incompetenza

territoriale (3 righe a verbale), alla quale si è opposta l’attrice in replica

(13 righe a verbale) e che in duplica il convenuto ha ribadito l’eccezione (3

righe);

che pertanto l’affermazione del

Considerandi

reclamante è a dir poco riduttiva della realtà, poiché il legale dell’attrice si

è trovato confrontato in udienza con un’eccezione di incompetenza, discussa poi

in replica e duplica, e ha avuto un impegno supplementare a quello relativo al

merito della vertenza;

che nella propria decisione

sull’eccezione di incompetenza territoriale il Pretore ha statuito sulle spese

giudiziarie relative all’eccezione, comprese le ripetibili, come poteva fare (art.

104.

cpv. 2 CPC), sicché è fuori luogo rimproverargli di aver deciso le spese

giudiziarie già con la decisione incidentale;

che come ammette il reclamante,

l’importo di fr. 500.- stabilito dal Pretore rientra nei limiti previsti dal

Regolamento per un valore di causa di fr. 22'935.- (da fr. 458.70 a fr.

3'210.90);

che di conseguenza l’importo

stabilito dal Pretore non eccede i limiti dell’apprezzamento di cui gode il

primo giudice nella determinazione delle ripetibili (cfr. II CCA 6 maggio 2011

inc. n. 12.2011.78 e III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3, secondo cui

l’autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e ripetibili

unicamente nel caso in cui il primo giudice eccede o abusa del suo potere di

apprezzamento sulla questione);

che in

concreto il convenuto è pacificamente soccombente sull’eccezione di

incompetenza territoriale, come egli stesso ammette nel reclamo;

che in definitiva la decisione

del Pretore di ripartire le spese giudiziarie con la decisione incidentale è

ineccepibile e l’ammontare delle ripetibili non eccede il suo potere di

apprezzamento;

che il reclamo deve dunque essere

respinto;

che gli oneri processuali e le

ripetibili di questa procedura, calcolati sulla base di un valore litigioso di

fr. 500.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono stabiliti in

applicazione degli art. 14 LTG, 11 e 13 Rtar;

che l’attrice non ha presentato

risposta al reclamo e non vi è pertanto motivo di attribuirle ripetibili in

questa sede;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide 1. Il reclamo 24 novembre

2014 di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 300.- sono poste a carico del reclamante. Non si attribuiscono

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso

ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione

sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).