12.2014.215
Espulsione - occupazione provvisoria di un appartamento comune da parte di un coniuge durante la procedura di divorzio
12 febbraio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.215
Lugano
12 febbraio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2014.4363
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 14
ottobre 2014 da
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
tutti rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
chiedente l’espulsione
immediata del convenuto dall’abitazione sita in Via C__________ __________ a __________,
domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione dell’istanza,
e che il Pretore ha accolto con decisione 24 novembre 2014;
appellante il convenuto con
atto di appello 5 dicembre 2014, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere l’istanza in ordine e subordinatamente nel
merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli istanti con
osservazioni (recte: risposta) 5 gennaio 2015 postulano la reiezione del
gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che AO 4 e AP 1, sposatisi nel
1991, vivono separati di fatto dall’ottobre 2011, la prima nell’ex abitazione familiare
in via P__________ __________ a __________, il secondo nella poco distante casa
in via C__________ __________ sempre a __________, a quel momento intestata al
suocero AO 1 e dal dicembre 2011 divenuta di proprietà dei figli AO 4 e AO 3
con usufrutto a favore dei genitori AO 1 e CO 2 (cfr. doc. A); dal 19 dicembre
2013 tra AO 4 e AP 1 è pendente una causa di divorzio introdotta
unilateralmente dalla moglie;
che con raccomandata 11 agosto
2014 (doc. B) AO 4 e AO 3 in applicazione delle norme sul contratto di comodato
(art. 310 CO) hanno invitato AP 1 a liberare l’abitazione di Via C__________ __________
entro il 30 settembre 2014, richiesta contestata da quest’ultimo (doc. C);
che con istanza 14 ottobre 2014,
promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti,
AO 4, AO 3, AO 1 e AO 2 hanno chiesto l’espulsione immediata di AP 1
dall’abitazione da lui ancora occupata, rilevando come la stessa non fosse
stata riconsegnata al termine del contratto di comodato rispettivamente
continuasse ad essere occupata in violazione delle norme sul possesso (art. 928
CC) e sulla proprietà (art. 641 CC); il convenuto si è opposto all’istanza;
che con la decisione 24 novembre
2014 qui impugnata il Pretore ha accolto l’istanza: egli, per quanto qui
interessa, ha innanzitutto rilevato che AO 4 e AP 1 nell’ottobre 2011, al
momento della separazione di fatto, si erano accordati verbalmente nel senso
che il marito occupasse a titolo gratuito l’abitazione ora litigiosa; nonostante
le obiezioni del convenuto, egli ha quindi accertato che l’occupazione della
casa era avvenuta a titolo gratuito ed ha ritenuto non provata la tesi
difensiva secondo cui l’occupazione dovesse avvenire fino al termine della
procedura di divorzio; ha così concluso che il contratto di comodato poteva
essere disdetto giusta l’art. 310 CO, ciò che era avvenuto con effetto al 30
settembre 2014;
che con l’appello 5 dicembre 2014
che qui ci occupa, avversato dagli istanti con risposta 5 gennaio 2015, il
convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza in ordine e subordinatamente nel merito, rilevando che i fatti alla
base della stessa non erano incontestati o immediatamente comprovabili
rispettivamente che la situazione giuridica non era chiara: l’occupazione
dell’abitazione non era in effetti avvenuta nell’ambito di un contratto di
comodato, ma si fondava su un assetto convenzionale sui generis adottato
nel contesto dell’intervenuta separazione coniugale, che doveva valere fino alla
conclusione di un accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio, al più
tardi fino al termine della procedura di divorzio;
che giusta l’art. 257 CPC il giudice,
salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in
procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e
la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste
condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);
che in base alla giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1), un fatto è
immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza
ritardi e senza dispendio particolare; la prova del fatto deve di regola essere
portata mediante documenti (e l’ispezione oculare); la tutela giurisdizionale
nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio:
l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve
recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali; se la
controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei
casi manifesti non può essere accordata; ciò sarà in particolare il caso
laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di
vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far
vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza; decisivo è in
definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte
convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta
dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori
essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II CCA 23 gennaio 2013
inc. n. 12.2012.175);
che sempre in base alla
giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2), la situazione
giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza giuridica è
senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto della
dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un
risultato univoco; per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se
l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di
apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso
(in tal senso pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190);
che nel caso di specie le
condizioni per una tutela giurisdizionale nei casi manifesti non sono
adempiuti, non potendosi ritenere che i fatti rilevanti erano incontestati o
immediatamente comprovabili e che la situazione giuridica era chiara;
che è innanzitutto
incontestabile, in fatto, che l’occupazione a titolo gratuito dell’abitazione in
parola è avvenuta in forza di un accordo concluso tra il convenuto e la moglie
(con il consenso almeno implicito del padre AO 1, allora proprietario
dell’immobile), finalizzato a regolare provvisoriamente i loro rapporti
personali a seguito della loro separazione di fatto e della conseguente
necessità di trovare una collocazione provvisoria al convenuto tenuto a
lasciare l’abitazione familiare (così la petizione di divorzio inoltrata dalla
moglie, doc. 1 p. 6);
che la qualifica giuridica da
dare a questo accordo - definito dal convenuto come un contratto sui generis
adottato nel contesto dell’intervenuta separazione coniugale e considerato dagli
istanti inizialmente come un contratto di comodato ad uso non determinato - non
è affatto chiara, tant’è che in occasione dell’udienza di discussione del 4
novembre 2014 gli stessi istanti hanno per finire ammesso che “la messa a
disposizione a titolo gratuito della casa è forse parte degli accordi di
divorzio” (p. 1): tanto basta per escludere l’esistenza di una fattispecie
suscettibile di una tutela giurisdizionale nei casi manifesti;
che, a prescindere da quanto
precede, pare già sin d’ora escluso che quell’accordo possa essere costitutivo
di un contratto di comodato ad uso non determinato (nel quale il comodatario è
sostanzialmente in balia del comodante, che può determinare a suo gradimento il
momento della restituzione della cosa in applicazione dell’art. 310 CO),
essendo anzi verosimile la pattuizione di un comodato ad uso determinato (ai
sensi dell’art. 309 CO), con effetto fino alla conclusione dell’accordo sulle
conseguenze accessorie del divorzio o al più tardi, in mancanza di diverse
disposizioni del giudice, fino al termine della procedura di divorzio (riservato
beninteso il caso dell’abuso di diritto): la moglie ha in effetti ammesso che
quella soluzione era stata adottata “vista l’imminente separazione dei coniugi
e la loro volontà di intraprendere delle trattative per addivenire alla
sottoscrizione di una convenzione regolante le conseguenze accessorie al
divorzio” (doc. 1 p. 6); essa ha poi aggiunto che l’attuale domanda di
restituzione era dovuta al fatto che “le parti non hanno raggiunto nessun
accordo” ed era inoltre causata dall’”atteggiamento poco collaborativo del
marito nelle discussioni extragiudiziarie” (doc. 1 p. 6); ed ha infine rilevato,
a conferma del fatto che l’accordo aveva un’estensione temporale assai più
ampia, che il convenuto, in sostituzione dell’abitazione di cui era chiesta la
restituzione, avrebbe potuto continuare ad “occupare un appartamento più
piccolo”, “sempre a titolo gratuito, in uno degli appartamenti di cui costei è
comproprietaria a __________” (doc. 1 p. 7); nulla prova invece che
l’abitazione sia stata concessa al convenuto solo “in attesa che trovasse un
appartamento per sé” (istanza p. 2), anche perché quella situazione si è poi
protratta per lunghissimo tempo;
che del resto, sempre a questo proposito,
non va neppure dimenticato che con la soluzione adottata la moglie aveva in
pratica convinto il marito a “lasciare” l’abitazione coniugale (allora intestata
al padre AO 1 e dal dicembre 2011 divenuta di proprietà sua e del fratello AO 3),
ciò che di principio non sarebbe stato tenuto a fare, salvo diversa
disposizione del giudice, fino al termine della procedura di divorzio (Schwander, Basler Kommentar, 5ª ed., n. 9
ad art. 169 CC): pare pertanto ovvio che anche quella soluzione dovesse poter valere
fino a quel medesimo termine;
che in tali circostanze è
tutt’altro che scontato, in diritto, che la restituzione dell’abitazione possa essere
validamente chiesta in forza di una semplice disdetta (in applicazione
dell’art. 310 CO), tanto più che nemmeno risulta, né è stato preteso, che nel
frattempo sia spirato l’uso e il tempo determinato dall’accordo (motivo di
cessazione del contratto giusta l’art. 309 cpv. 1 CO), gli istanti non
essendosi per il resto prevalsi dell’eventuale abuso di diritto commesso dal
convenuto per non aver sino ad oggi concluso le trattative di divorzio
(questione che per altro nemmeno avrebbe potuto essere esaminata in questa
particolare procedura, cfr. DTF 138 III 123 consid. 2.1.2 e 2.5; TF 2 luglio
2012 5A_471/2012 consid. 5.1; II CCA 18 giugno 2014 inc. n. 12.2014.59) o
dell’esistenza delle condizioni eccezionali di cui al cpv. 2 della norma;
che l’occupazione dell’abitazione
essendo giustificata da un accordo contrattuale è poi escluso che la sua restituzione
possa essere postulata in base alle norme sul possesso (art. 927 CC; Ernst, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 6 ad
art. 927 CC, tanto più che in concreto il possesso del convenuto nemmeno era
fondato su atti di illecita violenza) e sulla proprietà (art. 641 CC; Wiegand, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 49
seg. ad art. 641 CC);
che in accoglimento dell’appello
l’istanza deve pertanto essere dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC);
che le spese processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso
indicato qui di seguito, seguono la soccombenza (art. 106 CPC);
che il valore di una causa
concernente beni immobili va determinato in base alla relativa domanda (art. 91
CPC), che nell’occasione è rappresentata dalla richiesta (di carattere
patrimoniale: cfr., con riferimento a una causa ex art. 641 cpv. 2, CC, TF 19
agosto 2008 4A_247/2008 consid. 1.1, 15 luglio 2010 5A_173/2010 consid. 1, 7
marzo 2011 5A_639/2010 consid. 1.1) volta alla riconsegna dei locali occupati
dal convenuto: nella presente fattispecie ben si può ritenere che il valore
della lite possa così essere quantificato tenendo conto delle possibili pigioni
per le quali gli istanti avrebbero potuto dare in uso i locali ora oggetto di
restituzione dopo l’inoltro della causa (TF 19 agosto 2008 4A_247/2008 consid.
1.1; cfr. Bohnet, nota alla
sentenza TF 5 aprile 2011 4A_18/2011, in: SZZP 2011 p. 298) e corrisponda
almeno al valore ipotetico dell’utilizzo dell’ente locato fino a che la
riconsegna non può essere eseguita (Diggelmann,
DIKE-Komm-ZPO, n. 45 ad art. 91; TF 22 agosto 2007 4A_72/2007 consid. 2.2, 26
settembre 2007 4A_266/2007 consid. 2.2.2, 30 luglio 2010 5A_295/2010 consid.
1.2; II CCA 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137, 23 febbraio 2012 inc. n.
12.2012.13, 11 maggio 2012 inc. n. 12.2012.60), importo che in concreto, come
del resto ritenuto dal Pretore e non contestato dalle parti, risulta sicuramente
superiore a fr. 10'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
Fatti
I. L’appello 5 dicembre 2014
di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la
decisione 24 novembre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è
annullata e così riformata:
1. L’istanza di espulsione è
irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.-, da anticipare dagli
istanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr.
600.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Gli oneri processuali
della procedura d’appello di complessivi fr. 200.- sono a carico degli
appellati, che rifonderanno all’appellante fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).