12.2014.217
Contratto d'appalto per opere di pavimentazione, appello irricevibile per carenza di motivazione e manifestamente infondato
28 gennaio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.217
Lugano
28 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale giudice unico ai sensi
dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2013.59 a procedura semplificata (contratto
d’appalto) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 9 ottobre 2013 da
AO
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP
1
volta a ottenere la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'453.20 oltre interessi al 5%
dal 4 aprile 2013 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Mendrisio, domande alle quali si è opposta la convenuta, e che il
Pretore ha accolto con sentenza 21 novembre 2014, ponendo la tassa di giustizia
di fr. 900.- e le spese di fr. 400.- a carico della convenuta, tenuta inoltre a
rifondere all’attrice un’indennità per ripetibili di fr. 2'300.-;
appellante la convenuta
con scritto del 3 dicembre 2014, nel quale ritiene “vergognosa” la sentenza
pretorile, che a suo dire è da “rimettere in discussione”;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che previa procedura di
conciliazione (inc. CM 2013.49) la società AO 1, attiva nel settore della
pavimentazione stradale, ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Nord la società AP 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr.
17'453.20 oltre interessi al 5% dal 4 aprile 2013 e il rigetto dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio;
che l’attrice ha addotto di aver
eseguito opere di pavimentazione per la convenuta, fatturate fr. 32'105.15, concordando
poi con quest’ultima la riduzione della fattura a fr. 30'000.- e la parziale
compensazione con fatture relative a carburante, per un credito a favore
dell’attrice di fr. 12'500.-, oltre a fr. 4'953.20 per la posa di una speciale
lacca antiolio;
che con osservazioni 29 ottobre
2013 la convenuta ha rilevato di aver notificato tutta una serie di carenze
nell’opera eseguita dall’attrice, ha ammesso che lo scoperto ammontava a fr.
12'500.-, ha negato di aver commissionato la posa della lacca antiolio, dovuta
a un’iniziativa dell’attrice per rimediare alle carenze esecutive e ha chiesto di
respingere la petizione e di confermare l’opposizione interposta al PE n. __________;
che nella replica del 19 novembre
2013 e nella duplica del 9 dicembre 2013 le parti hanno sostanzialmente
ribadito le proprie antitetiche prese di posizione e domande di giudizio;
che al dibattimento del 14
gennaio 2014 l’attrice ha confermato le domande di petizione, alle quali si è
opposta la convenuta, e entrambe le parti hanno notificato mezzi di prova;
che in calce al verbale d’udienza
il Pretore ha ammesso l’audizione di diversi testi e una perizia limitata
all’accertamento della qualità dell’opera prestata e all’accertamento dei
difetti fatti valere dalla convenuta, alla quale ha assegnato un termine di 30
giorni per presentare le relative domande peritali, mentre ha respinto il
sopralluogo (correttamente: l’ispezione oculare), con la motivazione che vi
avrebbe provveduto il perito;
che dopo l’audizione di alcuni
testi, il Pretore ha esteso con ordinanza 11 febbraio 2014 la perizia anche
all’accertamento del minor valore dell’opera in funzione di eventuali difetti;
che con decisione 20 giugno 2014
Fatti
il Pretore, preso atto che la convenuta non aveva versato nemmeno nel termine
suppletorio l’anticipo delle spese per la perizia, ha dichiarato decaduta la
prova della perizia;
che a richiesta della convenuta,
il Pretore ha nuovamente negato con decisione 1° luglio 2014 la prova
dell’ispezione oculare, per il motivo che la prova non era idonea a supplire la
perizia, il magistrato non avendo le conoscenze tecniche del perito;
che dopo la chiusura
dell’istruttoria e la rinuncia delle parti a partecipare alla discussione
finale, il Pretore ha assegnato il termine per la presentazione delle memorie
conclusive;
che nella memoria del 10
settembre 2014 l’attrice ha confermato le domande di giudizio, mentre la
convenuta con la propria memoria del 19 settembre 2014 si è opposta alla
petizione;
che con decisione 21 novembre
2014 il Pretore, dopo aver accertato la conclusione di un contratto d’appalto
tra le parti per l’esecuzione di opere di pavimentazione, ha ritenuto che
l’attrice vantava un credito residuo di fr. 12'500.-, non contestato
nell’ammontare dalla convenuta, e che quest’ultima non aveva provato la
tempestiva notifica dei difetti né il minor valore dell’opera; infine il primo
giudice ha accertato che la convenuta aveva commissionato la posa della lacca,
per cui era dovuto anche l’importo della seconda fattura di fr. 4'953.20 e ha
di conseguenza condannato la convenuta al pagamento di fr. 17'453.20 oltre
interessi del 5% su fr. 12'500.- dal 4 aprile 2013 e su fr. 4'953.20 dal 16
maggio 2013, ha respinto in via definitiva per l’importo di fr. 12'500.-
l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, e ha posto a
carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 900.-, le spese di fr.
400.- e un’indennità ripetibile in favore dell’attrice di fr. 2'300.-;
che con scritto 3 dicembre 2014,
rivolto direttamente al Pretore, la convenuta gli rimprovera, in sostanza, di
non aver ammesso che l’asfalto era dissestato e mal eseguito, ribadisce di non
aver ordinato la posa della lacca ed evidenzia un errore di fr. 1'017.45 nelle
forniture di carburante poste in compensazione, che a suo dire rimette in
discussione il conteggio e anche la sentenza;
Considerandi
che lo scritto non è stato
notificato alla controparte;
che la causa non pone questioni
di principio e può pertanto essere decisa dalla Camera nella composizione di un
giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cifra 3 LOG;
che contro una decisione emanata
in procedura ordinaria con un valore di fr. 17'453.20 è dato il rimedio
dell’appello, da presentare entro 30 giorni (art. 311 CPC);
che l’appello deve essere
motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,
per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317), e
deve contenere le domande di giudizio;
che nella fattispecie la
convenuta recrimina su quella che ritiene una sentenza “assurda” e “vergognosa”
e sostiene che bastava il sopralluogo per provare la cattiva esecuzione
dell’asfalto “dissestato”, ribadendo di non aver commissionato la posa della
lacca antiolio e rilevando un asserito errore nel conteggio del carburante
posto in compensazione;
che in tale sfogo di acredine nei
confronti del Pretore manca del tutto una critica agli accertamenti di fatto
eseguiti dal magistrato, sicché anche volendo considerare lo scritto alla
stregua di un appello, si deve giungere alla conclusione che esso manca di una
valida motivazione ai sensi dell’art. 311 CPC;
che la contestazione dei conteggi
di carburante è nuova e non è mai stata sollevata in prima sede, dove anzi la
convenuta aveva ammesso gli importi esposti dall’attrice, con la conseguenza
che in sede di appello la critica non può essere esaminata, visto il divieto
posto dall’art. 317 CPC;
che per quel che concerne gli
asseriti difetti della pavimentazione non si vede come il Pretore avrebbe
potuto determinare l’eventuale minor valore delle opere con il solo
sopralluogo, non avendo le conoscenze tecniche necessarie a tal fine, a maggior
ragione in assenza di riscontri istruttori atti a dimostrare la tempestiva e
precisa notifica dei difetti;
che l’appello della convenuta si
rivela dunque manifestamente infondato già a un esame preliminare e può essere
evaso senza darne notifica all’appellata, con la procedura dell’art. 312 CPC;
che non si attribuiscono
ripetibili, l’appellata non essendo stata invitata a esprimersi sull’appello;
che le spese giudiziarie della
procedura di appello seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono
determinate su di un valore litigioso di fr. 17'453.20, in base ai criteri
degli art. 2, 7, 8 e 13 LTG;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Lo scritto 3 dicembre 2014
di AP 1, trattato come appello, è respinto e la sentenza 21 novembre
2014 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord SE.2013.59 è confermata.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 500.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
Giudice
Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).