Lexipedia

Decisione

12.2014.217

Contratto d'appalto per opere di pavimentazione, appello irricevibile per carenza di motivazione e manifestamente infondato

28 gennaio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il Pretore, preso atto che la convenuta non aveva versato nemmeno nel termine

suppletorio l’anticipo delle spese per la perizia, ha dichiarato decaduta la

prova della perizia;

che a richiesta della convenuta,

il Pretore ha nuovamente negato con decisione 1° luglio 2014 la prova

dell’ispezione oculare, per il motivo che la prova non era idonea a supplire la

perizia, il magistrato non avendo le conoscenze tecniche del perito;

che dopo la chiusura

dell’istruttoria e la rinuncia delle parti a partecipare alla discussione

finale, il Pretore ha assegnato il termine per la presentazione delle memorie

conclusive;

che nella memoria del 10

settembre 2014 l’attrice ha confermato le domande di giudizio, mentre la

convenuta con la propria memoria del 19 settembre 2014 si è opposta alla

petizione;

che con decisione 21 novembre

2014 il Pretore, dopo aver accertato la conclusione di un contratto d’appalto

tra le parti per l’esecuzione di opere di pavimentazione, ha ritenuto che

l’attrice vantava un credito residuo di fr. 12'500.-, non contestato

nell’ammontare dalla convenuta, e che quest’ultima non aveva provato la

tempestiva notifica dei difetti né il minor valore dell’opera; infine il primo

giudice ha accertato che la convenuta aveva commissionato la posa della lacca,

per cui era dovuto anche l’importo della seconda fattura di fr. 4'953.20 e ha

di conseguenza condannato la convenuta al pagamento di fr. 17'453.20 oltre

interessi del 5% su fr. 12'500.- dal 4 aprile 2013 e su fr. 4'953.20 dal 16

maggio 2013, ha respinto in via definitiva per l’importo di fr. 12'500.-

l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, e ha posto a

carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 900.-, le spese di fr.

400.- e un’indennità ripetibile in favore dell’attrice di fr. 2'300.-;

che con scritto 3 dicembre 2014,

rivolto direttamente al Pretore, la convenuta gli rimprovera, in sostanza, di

non aver ammesso che l’asfalto era dissestato e mal eseguito, ribadisce di non

aver ordinato la posa della lacca ed evidenzia un errore di fr. 1'017.45 nelle

forniture di carburante poste in compensazione, che a suo dire rimette in

discussione il conteggio e anche la sentenza;

Considerandi

che lo scritto non è stato

notificato alla controparte;

che la causa non pone questioni

di principio e può pertanto essere decisa dalla Camera nella composizione di un

giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cifra 3 LOG;

che contro una decisione emanata

in procedura ordinaria con un valore di fr. 17'453.20 è dato il rimedio

dell’appello, da presentare entro 30 giorni (art. 311 CPC);

che l’appello deve essere

motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,

per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317), e

deve contenere le domande di giudizio;

che nella fattispecie la

convenuta recrimina su quella che ritiene una sentenza “assurda” e “vergognosa”

e sostiene che bastava il sopralluogo per provare la cattiva esecuzione

dell’asfalto “dissestato”, ribadendo di non aver commissionato la posa della

lacca antiolio e rilevando un asserito errore nel conteggio del carburante

posto in compensazione;

che in tale sfogo di acredine nei

confronti del Pretore manca del tutto una critica agli accertamenti di fatto

eseguiti dal magistrato, sicché anche volendo considerare lo scritto alla

stregua di un appello, si deve giungere alla conclusione che esso manca di una

valida motivazione ai sensi dell’art. 311 CPC;

che la contestazione dei conteggi

di carburante è nuova e non è mai stata sollevata in prima sede, dove anzi la

convenuta aveva ammesso gli importi esposti dall’attrice, con la conseguenza

che in sede di appello la critica non può essere esaminata, visto il divieto

posto dall’art. 317 CPC;

che per quel che concerne gli

asseriti difetti della pavimentazione non si vede come il Pretore avrebbe

potuto determinare l’eventuale minor valore delle opere con il solo

sopralluogo, non avendo le conoscenze tecniche necessarie a tal fine, a maggior

ragione in assenza di riscontri istruttori atti a dimostrare la tempestiva e

precisa notifica dei difetti;

che l’appello della convenuta si

rivela dunque manifestamente infondato già a un esame preliminare e può essere

evaso senza darne notifica all’appellata, con la procedura dell’art. 312 CPC;

che non si attribuiscono

ripetibili, l’appellata non essendo stata invitata a esprimersi sull’appello;

che le spese giudiziarie della

procedura di appello seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono

determinate su di un valore litigioso di fr. 17'453.20, in base ai criteri

degli art. 2, 7, 8 e 13 LTG;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Lo scritto 3 dicembre 2014

di AP 1, trattato come appello, è respinto e la sentenza 21 novembre

2014 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord SE.2013.59 è confermata.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 500.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

Giudice

Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).