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Decisione

12.2014.218

Exequatur di ordinanza straniera (di sequestro conservativo italiano) - ricorso

19 febbraio 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. Le procedure relative ai

reclami 5 dicembre 2014 di RE 1 (inc. n. 12.2014.218) e di PI 1 (inc. n.

12.2014.219) sono congiunte.

Considerandi

II. I reclami 5

dicembre 2014 di RE 1 (inc. n. 12.2014.218) e di PI 1 (inc. n. 12.2014.219) sono

parzialmente accolti.

§ Di conseguenza la decisione 1°

ottobre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è riformata nel

senso che l’istanza di exequatur 26 settembre 2014 è respinta nella misura in

cui è stata promossa da CO 1 ed è accolta nella misura in cui è stata promossa

dalle altre istanti (dispositivo n. 1), ritenuto che le spese processuali di complessivi

CHF 2'000.- sono poste a carico delle convenute in solido per 7/8 e di CO 1 per

1/8 (dispositivo n. 2).

III. Le spese processuali

del reclamo di RE 1 di CHF 5’000.- sono poste a carico della

reclamante per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico di CO 1. La reclamante

rifonderà alla controparte (tranne che a CO 1) complessivi CHF 4’375.- a titolo

di ripetibili. CO 1 rifonderà alla reclamante CHF 625.- a titolo di ripetibili.

IV. Le spese processuali

del reclamo di PI 1 di CHF 5’000.- sono poste a carico

della reclamante per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico di CO 1. La reclamante

rifonderà alla controparte (tranne che a CO 1) complessivi CHF 4’375.- a titolo

di ripetibili. CO 1 rifonderà alla reclamante CHF 625.- a titolo di ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).