12.2014.218
Exequatur di ordinanza straniera (di sequestro conservativo italiano) - ricorso
19 febbraio 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.218
12.2014.219
Lugano
19 febbraio 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2014.4075
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di
exequatur 26 settembre 2014 da
CO 2 (I)
CO 3 (I)
CO 4 (I)
CO 5 (I)
CO 6 (I)
CO 7 (I)
CO 8 CO 1
tutti rappr. da RA 2
contro
RE
1 (I)
,
(I)
entrambe rappr. dall’ RA 1
PI
2
PI
3 (I)
PI
4 (I)
con cui le istanti hanno
chiesto di dichiarare esecutiva in Svizzera l’ordinanza 20 marzo 2014 del
Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa
B, nei procedimenti per reclamo riuniti iscritti ai numeri R.G. __________,
domanda accolta dal Pretore con decisione 1° ottobre 2014;
ed ora sui due reclami
entrambi datati 5 dicembre 2014 della convenuta RE 1 (inc. n. 12.2014.218) e della
convenuta PI 1 (inc. n. 12.2014.219) volti a respingere integralmente l’istanza
di exequatur o in via subordinata a respingerla almeno nei confronti
dell’istante CO 1, ai quali le istanti si sono opposte con due risposte
entrambe datate 16 febbraio 2015;
preso atto dei due allegati di replica spontanea
inoltrati entrambi il 6 marzo 2015 dalle convenute RE 1 e PI 1, degli ulteriori
scritti datati 2 aprile 2015 delle convenute RE 1 e PI 1 e dei due allegati di
duplica spontanea inoltrati entrambi il 7 aprile 2015 dalle istanti;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’ambito della causa
civile (risarcimento del danno) rubricata con il n. __________ e promossa con
atto di citazione 21 giugno 2013, con ordinanza 20 marzo 2014 (doc. R inc. n.
SO.2014.4075) il Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in
materia di impresa B, statuente nell’ambito dei procedimenti per reclamo
riuniti iscritti ai numeri R.G. __________, ha autorizzato F__________ S.p.A. ad
eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi,
di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà,
titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 sino a
concorrenza della somma complessiva di EUR 43'700'000.-; ha autorizzato Mi__________
__________ S.p.A. ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo,
anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di
proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4
sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 41'400'000.-; ha autorizzato Im__________
__________ S.p.A. ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo,
anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di
proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4
sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 5'175'000.-; ha autorizzato CO
4 ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso
terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà,
titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1, PI 2 e PI 4 sino a
concorrenza della somma complessiva di EUR 4'255'000.-; ha autorizzato CO 4 ad
eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi,
di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà,
titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1, PI 2 e PI 4 sino a
concorrenza della somma complessiva di EUR 1’955'000.-; ha autorizzato S__________
S.p.A. ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche
presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di
proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4
sino a concorrenza della somma complessiva di EUR 18’475'000.-; ha autorizzato CO
3 ad eseguire secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso
terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà,
titolarità e comunque di pertinenza di RE 1, PI 1 e PI 2 sino a concorrenza
della somma complessiva di EUR 1'150'000.-; ha autorizzato CO 8 ad eseguire
secondo le norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni
mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e
comunque di pertinenza di RE 1, PI 1 e PI 2 sino a concorrenza della somma
complessiva di EUR 4'600'000.-; ed ha autorizzato CO 2 ad eseguire secondo le
norme di legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili,
immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di
pertinenza di RE 1, PI 1 e PI 2 sino a concorrenza della somma complessiva di
EUR 460'000.-. Per il resto ha rigettato i reclami riuniti così come tutte le
conclusioni degli allora reclamanti, confermando, sempre per il resto, il
provvedimento reclamato.
Con attestazione 17 luglio 2014 (doc.
S inc. n. SO.2014.4075) il Tribunale ha confermato l’esecutività della decisione
in forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]).
2. Con istanza 26 settembre
2014, fondata sugli art. 38 segg. CLug, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 (risultante
dalla fusione di F__________ __________, M__________ S.p.A. e altre società), CO
6 (già S__________ S.p.A.), CO 7 (già I__________ S.p.A.), CO 8 e, per quanto potesse
occorrere, CO 1, hanno convenuto in giudizio RE 1, PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di
dichiarare esecutiva in Svizzera la predetta ordinanza 20 marzo 2014 del
Tribunale ordinario di __________, Sezione specializzata in materia di impresa
B.
Con decisione 1° ottobre
2014 il Pretore ha accolto l’istanza (dispositivo n. 1) e ha posto le spese
processuali di complessivi CHF 2'000.- a carico dei convenuti in solido
(dispositivo n. 2).
3. Con i due reclami 5 dicembre
2014, che qui ci occupano, le convenute RE 1 (inc. n. 12.2014.218) e PI 1 (inc.
n. 12.2014.219) hanno chiesto in via principale di respingere integralmente
l’istanza di exequatur, rilevando come il Pretore non fosse competente a
decidere l’istanza in assenza di loro beni sequestrabili nella sua giurisdizione
nel settembre 2014 e come la decisione impugnata fosse comunque contraria
all’ordine pubblico svizzero. In via subordinata hanno chiesto di respingerla
almeno nei confronti dell’istante CO 1, che nel giudizio italiano nemmeno era
stata autorizzata al sequestro conservativo nei loro confronti.
4. Delle risposte 16 febbraio
2015 con cui le istanti hanno postulato la reiezione dei reclami, delle repliche
spontanee inoltrate il 6 marzo 2015 dalle convenute RE 1 e PI 1, degli ulteriori
scritti datati 2 aprile 2015 delle convenute RE 1 e PI 1 e delle dupliche spontanee
inoltrate il 7 aprile 2015 dalle istanti si dirà, se e per quanto necessario,
nei prossimi considerandi.
5. In virtù dell’art. 125
lett. c CPC, il giudice, per semplificare il processo, può ordinare la
congiunzione di più cause, ritenuto che in assenza di disposizioni contrarie negli
art. 308 segg. CPC tale facoltà è riconosciuta anche in secondo grado (cfr. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar ZPO, 2ª ed., n. 6 ad art. 316 CPC; II CCA 14 agosto 2012 inc. n.
12.2011.196/220). Siccome i reclami in esame sono diretti contro la stessa decisione
e sono motivati sostanzialmente allo stesso modo, si giustifica, per economia
di procedura, di congiungerli ed evaderli con una sola decisione, pur
mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono
essere impugnati anche singolarmente.
6. Preliminarmente va
esaminata la domanda delle istanti volta all’estromissione dagli atti di causa delle
repliche spontanee 6 marzo 2015, a loro dire inoltrate ben oltre il termine di
10 giorni dalla notificazione delle risposte ai reclami stabilito dalla
giurisprudenza e che in concreto iniziava a decorrere il 21 febbraio 2015. La
richiesta dev’essere disattesa. Il Tribunale federale ha in
effetti già avuto modo di stabilire che un tale termine ha per scopo d'indicare
alla parte fino a quando, per rispettare l'incondizionato diritto di replica
sgorgante dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU, il tribunale è disposto ad
attendere prima di trattare il ricorso, ritenuto che la sua mancata osservanza
non ha però per conseguenza l'esclusione dall'incartamento di atti giunti dopo
tale termine ma prima dell'emanazione della decisione (TF 17 aprile 2013
5A_155/2013 consid. 1.4 e 1.5, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 1; II CCA 26
gennaio 2016 inc. n. 12.2015.149).
7. Giusta l’art. 45 CLug il
giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug
- rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi
dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello
competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in
combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di
diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità per le parti di addurre
nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 56
seg. ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19 ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82
consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n.
12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.197/220, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135,
14 agosto 2013 inc. n. 12.2012.61, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26) -
rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi
contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso
la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II
CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120).
Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in
maniera eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 45
CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per
l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo
grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal
giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24
seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug.; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA
7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14
agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n.
12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26).
8. In questa sede le convenute
RE 1 e PI 1 contestano innanzitutto la competenza territoriale del Pretore a
statuire sull’istanza di exequatur evidenziando che nel settembre 2014 non vi
sarebbero stati loro beni sequestrabili nella sua giurisdizione. La censura, ricevibile
in questa sede siccome avente per oggetto i presupposti per la decisione di
exequatur di primo grado (Staehelin/Bopp, op. cit., ibidem;
Hofmann/Kunz, op. cit., n. 24 ad art. 45 CLug), è infondata.
L’art. 39 cpv. 2 CLug
prevede, per quanto è della competenza territoriale del giudice dell’exequatur,
che la stessa è determinata dal domicilio della parte contro cui viene chiesta
l’esecuzione o, per quanto è qui di rilievo, dal luogo dell’esecuzione.
Per parte della
dottrina e della giurisprudenza (Kropholler/Von
Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 6 e 8 ad art. 39 EuGVO;
OLG München 23.08.2010 – 25 W 1207/10 [doc. 50]; II CCA 13 novembre 1996 inc.
n. 12.96.161 pubbl. in RSDIE 1997 p. 411), il luogo dell’esecuzione non è solo
quello del tribunale del luogo dove il debitore possiede dei beni ma anche e
soprattutto quello dove il creditore intende ottenere l’esecuzione nella
previsione - anche solo probabile - che, in quel luogo, il debitore potrà
crearsi, in futuro, dei beni patrimoniali, cosicché nel caso concreto, visto l’ovvio
interesse delle istanti al sequestro in Svizzera (poi concretizzato con il doc.
39) non solo dei beni di proprietà delle due convenute qui reclamanti, ma anche
di quelli che rientravano nella loro titolarità e pertinenza, non vi sarebbe
motivo di misconoscere la competenza territoriale del Pretore.
Se però anche si
volesse seguire l’opinione degli altri autori (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 8 ad art. 39 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit.,
n. 44 ad art. 39 CLug), secondo cui la mera intenzione dei creditori di
chiedere l’exequatur della decisione in un determinato luogo potrebbe non essere
ancora sufficiente ma dovrebbe essere corroborata dalla verosimile esistenza di
motivi giustificanti un’esecuzione in quel luogo (alla data dell’istanza o del
relativo giudizio), nella fattispecie l’esito non sarebbe comunque stato
diverso. Le istanti hanno in effetti reso verosimile l’esistenza nel momento
determinante (tra il 26 settembre 2014 e il 1° ottobre 2014) di motivi giustificanti
un’esecuzione dell’ordinanza a Lugano, ossia l’esistenza in quel luogo di beni di
proprietà, titolarità e comunque di pertinenza delle due convenute qui reclamanti.
Con l’istanza esse hanno da una parte reso verosimile, versando agli atti l’annotazione
della Polizia giudiziaria del 20 febbraio 2014 (doc. T inc. n. SO.2014.4075),
che il 10 febbraio 2014 la convenuta RE 1, nella sua qualità di fiduciante (con
il padre, il convenuto PI 2) del conto corrente n. __________ intestato a __________,
aveva bonificato EUR 400'000.- su un conto intestato a una sua società (doc. 19
inc. n. 12.2014.218 p. 167) denominata __________ SA aperto presso la banca
luganese __________ e dall’altra hanno reso verosimile, producendo un estratto
del reclamo presentato il 3 gennaio 2014 dalla convenuta PI 1 avverso
l’ordinanza cautelare 20 dicembre 2013 (doc. V inc. n. SO.2014.4075 p. 67), che
costei aveva ammesso di aver accreditato nel gennaio 2012 EUR 2'500'000.- su un
proprio conto aperto presso la luganese __________ (sia pure non più esistente
il 26 novembre 2014, data del successivo sequestro [cfr. doc. 39], cfr. doc. 3 di
parte convenuta inc. n. 12.2014.219), rispettivamente che EUR 7'000'000.-
sequestrati in Svizzera nel luglio 2013 (e meglio proprio a Lugano, cfr. doc. U
inc. n. SO.2014.4075) erano di sua spettanza. Con le risposte ai reclami esse hanno
inoltre reso verosimile che le convenute RE 1 e PI 1 erano proprietarie o
almeno beneficiarie economiche delle azioni di __________ (doc. 21 inc. n.
12.2014.218 p. 15, 22 inc. n. 12.2014.218 p. 20, 23 inc. n. 12.2014.218 p. 1,
24 inc. n. 12.2014.218 p. 6, 16 p. 103; nel doc. 25 inc. n. 12.2014.218 esse
risultano nel febbraio 2012 essere state re-intestatarie di parte di quelle
azioni) poi intestate nell’aprile 2012 alla società luganese __________ (doc. 26
inc. n. 12.2014.218 p. 4 e 5, 27 inc. n. 12.2014.218, 28 inc. n. 12.2014.218,
29 inc. n. 12.2014.218, ritenuto che un’azione è rimasta intestata al convenuto
PI 2), rispettivamente che, tramite il G__________ S.p.A. allora controllato
dalla “famiglia __________”, avevano avuto rapporti bancari con la luganese B__________
SA (doc. 17 p. 22), ora __________ SA (sia pure non più in essere nel dicembre
2014, cfr. doc. 6 di parte convenuta); ed hanno pure reso verosimile che la
convenuta PI 1 era stata membro del consiglio d’amministrazione della succursale
luganese, radiata nel giugno 2013, di S__________ SA, __________, __________ (doc.
38 inc. n. 12.2014.219). Del tutto irrilevante al proposito è invece il fatto,
evidenziato dalle convenute RE 1 e PI 1 con scritti 2 aprile 2015, che i
sequestri in seguito ordinati a __________ (nulla è invece dato a sapere per
quelli ordinati quel medesimo giorno a __________ e a __________, cfr. doc. 39)
possano essersi rivelati infruttuosi (cfr. doc. 8 di parte convenuta inc. n.
12.2014.218).
9. Le convenute RE 1 e PI 1 si
prevalgono in seguito del motivo d’impedimento definito dall’art. 34 cpv. 1
CLug, norma secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono
riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine
pubblico dello Stato richiesto, esse ravvisando una manifesta violazione
dell’ordine pubblico svizzero nel fatto che il sequestro conservativo dei loro
beni fosse stato ammesso senza che fosse stata provata l’esistenza di tali beni
a Lugano, tanto più che nell’ordinamento giuridico svizzero nemmeno era
possibile dar seguito a un sequestro come quello ordinato dal tribunale
italiano di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà,
titolarità e comunque di pertinenza dei convenuti senza indicare dove si trovavano
detti beni, con ciò meramente investigativo.
La censura è infondata. Per
ammettere l’incompatibilità di una decisione con l’ordine pubblico materiale
svizzero occorre che quest’ultima - e ciò sia nella motivazione che nell’esito -
misconosca quei valori essenziali e largamente riconosciuti che, secondo la
concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di
ogni ordinamento giuridico (TF 13 novembre 2006 4P.154/2006 consid. 3.1),
rispettivamente urti in maniera scioccante i principi giuridici fondamentali
dell’ordinamento giuridico così come concepito in Svizzera (Schuler, Basler Kommentar, n. 14 ad art.
34 CLug; DTF 125 III 443 consid. 3d, 126 III 534 consid. 2c;
TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 3.1 pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c, 27
febbraio 2007 4P.304/2006 consid. 5.1, 31 agosto 2007 4A_80/2007 consid. 5.1),
rispettivamente ancora li violi al punto da non risultare più compatibile con
l’ordinamento giuridico e il sistema di valori determinanti svizzeri (TF 10
ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 7.2.1 pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c, 10 marzo
2010 4A_4/2010 consid. 3.1), ritenuto che tra i principi
fondamentali tutelati vi sono in particolare quelli della lealtà contrattuale (pacta
sunt servanda) e della buona fede, il divieto dell’abuso di diritto e di
discriminazione, il divieto dell’espropriazione senza indennità, la protezione
di una persona incapace di discernimento, i principi fondamentali del diritto
del fallimento segnatamente la parità di trattamento dei creditori, come pure la
culpa in contrahendo, la condanna al pagamento di bustarelle o di punitives
damages esorbitanti (Walther, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 27 ad art. 34 CLug; Schuler, op. cit., n. 15 seg. ad art. 34
CLug; cfr. pure DTF 132 III 389 consid. 2.2.1; II CCA 8 luglio
2011 inc. n. 12.2009.216, 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113).
Nel caso di specie il
fatto che in Svizzera un sequestro non sia possibile qualora non sia stata
provata l’esistenza di beni sequestrabili in quel luogo rispettivamente non possa
avere finalità meramente investigative è ben lungi dal dimostrare che il
sequestro conservativo concretamente ordinato dal tribunale italiano (che per
altro lasciava intendere l’esistenza di beni sequestrabili in Svizzera [doc. R inc.
n. SO.2014.4075 p. 75 seg.] e che, nonostante l’amplia formulazione dei beni da
sequestrare presso le persone interessate dal provvedimento, non risultava
avere finalità meramente investigative) sia contrario all’ordine pubblico materiale
svizzero (in tal senso II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113), tanto più
che nemmeno risulta, né tanto meno è stato spiegato, se e in che modo la
decisione straniera violi uno dei principi fondamentali del
nostro ordinamento menzionati in precedenza. Del resto, in
generale lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull’esecuzione è di
agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale.
Aderendo ad un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e
l’esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all’estero, il legislatore ha
dunque accettato (necessariamente) l’eventualità che certe decisioni straniere
possano essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice
svizzero. Non ci si può pertanto richiamare all’ordine pubblico svizzero ogni
qualvolta la legge straniera diverga - quand’anche in misura importante - dal
diritto svizzero. In altre parole, nell’ambito del riconoscimento e
dell’esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva di ordine pubblico
ha una portata più limitata che nell’applicazione diretta del diritto
straniero: di carattere eccezionale, essa va interpretata restrittivamente (DTF
126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b, 534 consid. 2c; TF 5 ottobre 2010
4A_145/2010 consid. 5.1; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 18 ottobre
2011 inc. n. 12.2011.113) e non entra qui in considerazione.
10. Le convenute RE 1 e PI 1
lamentano infine il fatto che l’istanza di exequatur sia stata accolta anche
nella misura in cui era stata promossa da CO 1, che nel giudizio italiano
nemmeno era stata autorizzata al sequestro conservativo nei loro confronti. La
censura, volta in sostanza a sanzionare il difetto di legittimazione attiva di
quella società, è ricevibile (II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30) e fondata.
Per essere legittimato, l’istante deve infatti essere una “parte interessata”
giusta l’art. 38 cpv. 1 CLug, o in altri termini dev’essere l’avente diritto indicato
nella decisione da delibare, un suo successore a titolo universale o singolare
oppure una qualsiasi persona abilitata secondo il diritto dello Stato
originario ad avvalersi della decisione (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 41 ad art. 38 CLug; Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 186 ad art. 38 CLug; TF 4 marzo
2013 4A_501/2012 consid. 5.3). Nel caso di specie è invece incontestabile che CO
1, sia pure coinvolta nel procedimento in Italia, non era però né creditrice né
successore in diritto di una delle creditrici delle convenute nell’ordinanza
italiana, né ha mai preteso di esserlo. Emblematico è del resto il fatto che
nell’istanza di exequatur essa sia stata indicata tra le istanti solo “per
quanto possa occorrere” (p. 2 e 4).
11. Ne discende che i reclami
devono essere parzialmente accolti solo nella misura in cui all’istante CO 1
dev’essere disconosciuta la legittimazione attiva.
Le spese processuali e le
ripetibili di primo e secondo grado, calcolate tenendo conto di quanto
stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC),
fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei
criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente
dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro
richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al
Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di EUR 121'170'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
Fatti
I. Le procedure relative ai
reclami 5 dicembre 2014 di RE 1 (inc. n. 12.2014.218) e di PI 1 (inc. n.
12.2014.219) sono congiunte.
Considerandi
II. I reclami 5
dicembre 2014 di RE 1 (inc. n. 12.2014.218) e di PI 1 (inc. n. 12.2014.219) sono
parzialmente accolti.
§ Di conseguenza la decisione 1°
ottobre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è riformata nel
senso che l’istanza di exequatur 26 settembre 2014 è respinta nella misura in
cui è stata promossa da CO 1 ed è accolta nella misura in cui è stata promossa
dalle altre istanti (dispositivo n. 1), ritenuto che le spese processuali di complessivi
CHF 2'000.- sono poste a carico delle convenute in solido per 7/8 e di CO 1 per
1/8 (dispositivo n. 2).
III. Le spese processuali
del reclamo di RE 1 di CHF 5’000.- sono poste a carico della
reclamante per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico di CO 1. La reclamante
rifonderà alla controparte (tranne che a CO 1) complessivi CHF 4’375.- a titolo
di ripetibili. CO 1 rifonderà alla reclamante CHF 625.- a titolo di ripetibili.
IV. Le spese processuali
del reclamo di PI 1 di CHF 5’000.- sono poste a carico
della reclamante per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico di CO 1. La reclamante
rifonderà alla controparte (tranne che a CO 1) complessivi CHF 4’375.- a titolo
di ripetibili. CO 1 rifonderà alla reclamante CHF 625.- a titolo di ripetibili.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).