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Decisione

12.2014.220

Contratto di mandato: diritto applicabile

14 dicembre 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1 è una società con sede

a __________, attiva nel settore fiduciario; AP 1 è un commercialista attivo a __________

(I).

La prima, rappresentata da M__________, ha stipulato il 27 febbraio 2008 a __________

un contratto con il secondo, conferendogli un incarico di “consulenza

aziendale e societaria”, con “diritto agli onorari previsti dalla

vigente Tariffa professionale, inerenti la prestazione richiesta, da

corrispondersi al termine dell’incarico” (doc. C).

B. AP 1 ha emesso verso la

suddetta società tre note professionali in relazione a tale incarico per

complessivi

EUR 88'895.04 e meglio: “Nota proforma n. 101 p del 25 luglio 2008,

competenze per: 1. Vostro incarico pratica __________s: prestazioni rese come

da dettaglio allegato” per EUR 6'427.20; “Nota proforma n. 025 p del 10

febbraio 2009 Rif.to Vs. incarico in data 27.02.2008 per consulenza prestataVi

per società __________, come da dettaglio a Voi già trasmesso” per EUR

28'454.40; “Nota Proforma n. 039 p del 9 marzo 2009 Rif.to Vs. incarico in

data 27.02.2009 per consulenza prestataVi per società T__________ Srl, come da

dettaglio a Voi già tramesso” per EUR 54'013.44 (doc. D).

Alle fatture prodotte non è stata allegata alcuna distinta delle prestazioni

svolte.

C. Il commercialista per le

proprie tre note professionali, rimaste impagate, ha fatto spiccare contro la

menzionata società il PE n. __________ dell’UE di Lugano per fr. 129'787.-,

oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2009 (doc. F).

A seguito di opposizione, il 3 ottobre 2011 egli ha avviato la procedura

conciliativa (inc. CM.2011.622 della Pretura di Lugano): all’udienza del 23 novembre

2011 egli solo è comparso e conseguentemente in tale data gli è stata

rilasciata la relativa autorizzazione ad agire (doc. B).

D. Con petizione 22 dicembre

2011 AP 1 ha quindi convenuto in causa AO 1 presso la Pretura del Distretto di

Lugano per l’importo di EUR 88'895.04, oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2009, con

protesta di tasse, spese e ripetibili.

La convenuta non ha presentato una risposta neppure entro il termine

suppletorio fissato dal Pretore.

Con ordinanza 11 giugno 2012 quest’ultimo ha comunicato alle parti “che allo

stato attuale delle risultanze probatorie il procedimento non appare maturo per

il giudizio, cosicché le parti vanno citate per le prime arringhe, dove

l’attore potrà notificare le prove che s’impongono onde migliorare il corpo

probatorio della sua allegazione”.

E. All’udienza di prime

arringhe del 13 settembre 2012 l’attore ha prodotto una dichiarazione scritta

di T__________ Srl per la quale le prestazioni fornitele dalla convenuta, a

mezzo dell’attore, sarebbero state onorate da detta società a responsabilità

limitata “attraverso la fornitura d’imbarcazione del valore commerciale di

oltre 60’000.- Euro” doc. G).

La convenuta, non patrocinata da un legale a quello stadio di causa, si è

opposta alla petizione ed ha contestato la pretesa dell’attore.

L’istruttoria (nel corso della quale pure la convenuta si è invece avvalsa di

un rappresentante legale) è consistita in diverse audizioni testimoniali.

Con conclusioni scritte 30 gennaio 2014 e 31 gennaio 2014 l’attore,

rispettivamente la convenuta, hanno confermato le loro antitetiche tesi e domande.

F. Con decisione 10 novembre

2014 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo a carico dell’attore la tassa

di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'200.- e condannandolo a rifondere

alla convenuta fr. 3'500.- a titolo di ripetibili (moderate, siccome il suo

patrocinatore è subentrato solo a processo già ampiamente avviato).

In sostanza, il giudice di prime cure ha dapprima rilevato che l’assenza di

esplicite contestazioni alle tre note professionali e la preclusione del

convenuto non esentavano l’attore dall’onere di provare il fondamento delle

pretese dedotte in giudizio. Non sussistendo agli atti alcuna prova in merito

alle prestazioni fatturate, alla loro composizione, al tempo impiegato, ecc., e

neppure in relazione a quanto (a dire dell’attore) la convenuta avrebbe

fatturato ai suoi clienti per l’operato dell’attore, il Pretore ha concluso per

la reiezione della petizione.

G. Con appello 12 dicembre 2014

l’attore ha impugnato il giudizio pretorile chiedendo il suo annullamento e la

sua riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese

e ripetibili. Egli sostiene che il contratto stipulato tra le parti è eloquente

in merito alle loro intenzioni, che è irrilevante se la convenuta abbia

fatturato o meno le proprie prestazioni, che quest’ultima non ha mai contestato

le note professionali inviatele, che il Pretore avrebbe dovuto raccogliere

d'ufficio le prove mancanti oppure avrebbe dovuto conformarsi alle note

prodotte e non favorire con il proprio giudizio la parte preclusa (che non

pagherebbe così alcunché per la propria inerzia procedurale). Con l’atto

d’appello l’appellante ha prodotto, oltre alla sentenza impugnata, una serie di

documenti (doc. B, C e D).

La convenuta con scritto 27 febbraio 2015 ha dichiarato “di non aver

intenzione di proporre formale risposta all’appello […] limitandomi a

contestare integralmente argomentazioni e richieste dello stesso appello”,

e si è opposta alla produzione dei suddetti documenti.

e

considerato

in

diritto:

1.La decisione

pretorile impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come tale,

impugnabile (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC); il valore di causa supera infatti

fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). L’appellante sostiene un errato

accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto: si tratta di

argomenti invocabili in questa sede (art. 310 CPC).

Considerandi

2.

Con

l’appello l’attore ha prodotto, oltre alla sentenza impugnata, anche una serie

di documenti (doc. B, C, D) affermando che si tratta dei dettagli delle fatture

(appello, pag. 9).

Come già spiegato da questa Camera (da ultimo: sentenza II CCA 5 novembre 2015

inc. 12.2014.35 consid. 2.1) le parti possono chiedere all’autorità di appello

di assumere nuove prove in due determinati casi: da una parte si tratta dei

nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto

quelli venuti in essere dopo la decisione impugnata (cosiddetti “nova”),

quanto quelli preesistenti se facendo uso della diligenza ragionevolmente

esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo

grado (ossia ”pseudo nova”); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è

pure data la possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché

di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte. In ogni caso è

però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano essere considerati

rilevanti. L’apprezzamento anticipato delle prove, ammesso anche dalla nuova

procedura civile federale, permette al giudice di rifiutare l’assunzione di

determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già

consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti,

senza cadere nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti.

In concreto tutti i documenti prodotti in questa sede dall’appellante non

possono essere acquisiti agli atti, siccome sono verosimilmente preesistenti

alla decisione impugnata e l’appellante poteva e doveva produrli, se del caso,

in prima istanza, nei tempi e nei modi proceduralmente corretti. È evidente

infatti che il dettaglio delle prestazioni svolte sussisteva già al momento

dell’emanazione delle fatture, tant’è che lo stesso appellante afferma di

averle a suo tempo consegnate al rappresentate della convenuta (appello, pag. 7).

Giova comunque osservare che i citati documenti non sono né datati, né firmati,

né allestiti su carta intestata di modo che, anche se fossero stati ammessi,

sarebbero stati comunque praticamente privi di valore probatorio.

3.

Occorre ora esaminare qual

è il diritto applicabile alla presente fattispecie.

Entrambe le parti qualificano il loro rapporto quale mandato (ossia: mandato

propriamente detto) ai sensi dell’art. 394 CO, ritenendo applicabile alla

fattispecie il diritto svizzero. Invero l’attore nulla ha mai eccepito in

merito, essendosi semplicemente limitato (nella petizione, pag. 2 e nelle

conclusioni scritte, pag. 2) a citare la suddetta norma. Il convenuto, invece,

ha sollevato la questione solo in sede conclusionale, risolvendo per l’applicabilità

del diritto svizzero (memoriale conclusivo, pag. 2 e 3).

La questione non è stata oggetto di esame dal parte del Pretore, che ha di

fatto però ritenuto applicabile alla fattispecie il diritto svizzero. Anche

l’appellante non la solleva con il gravame.

3.1

Al riguardo non è possibile

seguire la tesi della convenuta secondo cui le parti hanno voluto perlomeno “coscientemente,

ma tacitamente” eleggere il diritto svizzero (conclusioni scritte, pag. 3).

Per escludere che le parti abbiano operato una tale elezione, basta infatti

porre mente anche solo al fatto che il contratto stipulato tra le parti (v.

doc. C) contiene numerosi riferimenti a normative di diritto italiano

(dall’intitolazione del contratto, alle indicazioni nelle clausole contrattuali

n. 2, 7 e 9, all’informativa ai clienti e alla scheda dei clienti allegate).

3.2

Ciò detto, è incontestato

che l’appellante è domiciliato in Italia e vi è quindi un elemento di

internazionalità ai sensi dell’art. 1 LDIP.

Secondo l’art. 117 cpv. 1 LDIP, se le parti non hanno scelto il

diritto applicabile, il contratto è retto dal diritto dello Stato con il quale

esso è più strettamente connesso. Si presume che la connessione più stretta sia

quella con lo Stato nel quale la parte che deve eseguire la prestazione

caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a

un’attività professionale o commerciale, nel quale ha una stabile

organizzazione (art. 117 cpv. 2 LDIP). Atteso che nel mandato la

prestazione caratteristica è la prestazione del servizio (art. 117 cpv. 3 lett.

c LDIP) e che nella fattispecie la parte che doveva eseguire questa

prestazione, ossia l’attore, aveva il suo domicilio in Italia, è pertanto

applicabile il diritto di quest’ultimo Stato.

4.

Secondo l’art. 1703 del Codice

Civile Italiano (CCI) il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga

a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.

L’art. 1709 CCI prevede che il mandato si presume oneroso; la misura del

compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe

professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.

4.1

Nella fattispecie, il

contratto tra le parti rinvia agli onorari “previsti

dalla vigente Tariffa professionale” (doc. C, clausola n. 3). Tuttavia,

tale tariffa non è stata versata agli atti e non costituisce un fatto notorio o

facilmente individuabile e tanto meno d’ufficio applicabile. Non resta quindi

che una determinazione giudiziaria fondata sul criterio dell’equità (Cass. 13

febbraio 1970, n. 352). Ai fini della liquidazione in via equitativa del

compenso dovuto a un professionista ex art. 1709 e 2225 CCI, il giudice di

merito deve far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità

dell’attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente. Ne

consegue che, se non può far uso dei sopraindicati criteri perché l’attore non

ha fornito sufficienti elementi in proposito, dovrà necessariamente rigettare

la domanda, in quanto la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l’interessato

dall’obbligo di fornire al giudice gli elementi probatori indispensabili

affinché possa procedervi (Cass. 29 agosto 2003, n. 12681).

4.2

Orbene, agli atti non figura

alcunché che possa in qualsivoglia modo permettere a questa Camera di valutare il

lavoro svolto dall’attore: non vi è un dettaglio delle prestazioni, non vi è

l’esplicitazione cartacea (il prodotto) di dette prestazioni. E ciò malgrado il

fatto che il Pretore - nonostante il mancato inoltro della risposta di causa -

abbia con ordinanza 11 giugno 2012 comunicato alle parti che il procedimento

non era maturo per un giudizio e che le stesse erano pertanto citate per le

prime arringhe “dove l’attore potrà notificare le prove che s’impongono onde

migliorare il corpo probatorio alla sua allegazione”.

Di tali immaturità del giudizio e del mancato miglioramento del proprio corpo

probatorio l’attore ne deve quindi sopportare le conseguenze.

4.3

Anche le dichiarazioni

testimoniali di R__________ e T__________, richiamate dall’appellante, non sono

sufficienti per poter quantificare, fosse anche in via equitativa, l’onorario

reclamato da quest’ultimo. Certo, il teste R__________ ha riferito che

l’attore, presentatogli da M__________, ha prestato un’attività continuativa

per circa un anno, e in tale contesto ha predisposto un parere e una stima

sull’entità della massa successoria del defunto __________ (verbale d’audizione

testimoniale 23 aprile 2013, pag. 2), ma nulla è dato sapere in merito

all’onere che ne è derivato per l’attore (così come neppure è dato avere agli

atti detto parere e detta stima). Anche il teste T__________ ha dal canto suo

attestato un intervento dell’attore presso la sede della T__________ Srl per

acquisire i documenti e le informazioni necessarie per la cessione dell’azienda,

come pure di aver incontrato l’attore tre/cinque volte sull’arco di due mesi (verbale d’audizione testimoniale citato, pag.

4). Nuovamente, nulla permette di valutare l’onere lavorativo dell’attore.

A fronte delle suddette testimonianze risulta che perlomeno la concretizzazione

cartacea del lavoro dell’attore avrebbe facilmente potuto essere versata agli

atti. D’altronde non si comprende per quale motivo, e l’appellante neppure lo

spiega in questa sede, perché non abbia prodotto in prima istanza il dettaglio

delle sue prestazioni, prodotte poi tardivamente in appello, a maggior ragione

alla luce della sollecitazione del Pretore in tal senso (cfr. ordinanza 11

giugno 2012).

4.4

Di transenna, giova

aggiungere che anche applicando il diritto svizzero, il giudizio rimarrebbe il

medesimo. Il rapporto tra le parti sarebbe sempre un mandato (propriamente

detto: art. 394 CO) e l’onere probatorio in merito all’ammontare dell’onorario resterebbe

a carico dell’attore (art. 8 CC; Fellmann

in: Berner Kommentar, Art. 394, N. 488), così come le conseguenze del

suo mancato ossequio.

5.

L’appellante rimprovera poi

al Pretore di non aver fatto uso della facoltà offerta dall’art. 153 cpv. 2 CPC

e di aver sostenuto solo nella decisione finale che le prove fornite non erano

sufficienti. Non è così. In effetti il Pretore, malgrado l’assenza di una

risposta, ha costatato che la causa non era matura per il giudizio ed ha citato

le parti per le prime arringhe, segnalando all’attore la possibilità di

notificare le prove che si imponevano onde migliorare il corpo probatorio della

sua allegazione (cfr. ordinanza 11 giugno 2012).

In tal modo il primo giudice ha applicato, oltre all’art. 223 cpv. 2 CPC, anche

l’art. 153 cpv. 2 CPC (v. L. Killias

in: Berner Kommentar ZPO, Band II, Art. 223, N. 12; Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO

Komm., 2a ed., Art. 153, N. 9, Art. 223, N. 7; Trezzini, CPC Comm., art. 223, pag.

998). Ora è evidente che, a fronte delle chiare indicazioni contenute nella

suddetta ordinanza, l’attore, patrocinato da un legale, non poteva

ragionevolmente pretendere che il primo giudice doveva anche indicargli quali

prove si rivelavano necessarie per ossequiare all’onere probatorio che gli

incombeva. Ciò a maggior ragione nel presente caso, ove il Pretore ha persino

precisato dove si trovavano gli aspetti problematici, ossia nei doc. C e D

(cfr. ordinanza citata).

6.

In conclusione l’appello

dev’essere respinto, con conseguente conferma del giudizio impugnato (art. 318

cpv. 1 lett. a CPC). Le spese processuali d’appello seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate sul valore

litigioso di EUR 88'895.04; importo questo determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale Federale. La tassa di giustizia di appello è

stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10

febbraio 2015). Considerato che l’appellata ha comunicato di non essere

intenzionata a proporre formale risposta all’appello, non può esserle

attribuita un’indennità per ripetibili.

Per

questi motivi,

richiamati

per le spese giudiziarie l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1.

L’appello 12 dicembre 2014

di AP 1, __________ (I), è respinto.

2.

Le spese processuali di fr.

3’000.-, in parte già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

- avv.;

- avv..

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv.

1.

e 100 cpv. 1 LTF).