12.2014.221
Società anonima - lacune nell'organizzazione (organo di revisione) - scioglimento - appello - ripristino della situazione legale
29 gennaio 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.221
Lugano
29 gennaio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale giudice unico ai sensi
dell’art. 48b lett. b n. 2 e 3 LOG
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2014.4640
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 31
ottobre 2014 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. da RA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’organo di revisione
(art. 727 CO), domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 3 novembre 2014, ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la situazione legale, pena lo
scioglimento della società e la sua messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento, e, non avendo la convenuta reagito alla
diffida, con decisione 1° dicembre 2014 ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con
appello 15 dicembre 2014, con cui chiede di annullare la decisione di
scioglimento e di messa in liquidazione della società, protestando spese e
ripetibili;
mentre l'istante con
osservazioni (recte: risposta) 29 dicembre 2014 postula l’accoglimento
del gravame, protestando tasse, spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 31 ottobre 2014 AO
1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, priva
dell’organo di revisione (cfr. doc. A) e invano diffidata sia con raccomandata
del 7 maggio 2014 (doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC del 23 settembre
2014 (doc. C) a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154
cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art.
731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che il 3 novembre 2014 il Pretore ha
assegnato alla convenuta, giusta l’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO, un ultimo termine
di 20 giorni per ripristinare la situazione legale (convocare un’assemblea
generale allo scopo di designare un organo di revisione abilitato e richiedere
le pertinenti iscrizioni a registro di commercio), pena lo scioglimento della
società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
che, preso atto che la convenuta
non aveva reagito alla diffida inviata per raccomandata, con decisione 1°
dicembre 2014 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha
pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n.
1), ponendo a suo carico le spese giudiziarie di fr. 300.- (dispositivo n. 2);
che con l’appello 15 dicembre 2014,
che qui ci occupa, la convenuta chiede di annullare la decisione di
scioglimento e di messa in liquidazione della società con protesta di tasse,
spese e ripetibili, rilevando da una parte che nelle particolari circostanze il
Pretore avrebbe dovuto adottare un provvedimento meno incisivo nei suoi
confronti ed adducendo dall’altra che la situazione legale sarebbe a breve stata
ripristinata, in occasione della prossima assemblea degli azionisti, con la
nomina del nuovo ufficio di revisione, che l’11 (recte: 12) dicembre
2014 aveva già dichiarato l’accettazione del mandato (cfr. doc. F prodotto con
il rimedio);
che con risposta 29 dicembre 2014
l’istante postula l’accoglimento del gravame pure con protesta di tasse, spese
e ripetibili, confermando che in occasione dell’assemblea degli azionisti del
18 dicembre 2014 la convenuta aveva provveduto alla nomina del nuovo organo di
revisione, che il 23 dicembre 2014 gli era stato notificato per la necessaria
iscrizione a RC;
che la causa, avente oltretutto
per oggetto un appello contro una decisione adottata in procedura sommaria, non
pone questioni di principio e non è di rilevante importanza e può pertanto
essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in
applicazione dell’art. 48b lett. b n. 2 e 3 LOG;
che la società anonima deve
sottomettere i suoi conti a un controllo ordinario o limitato da parte di un
ufficio di revisione (art. 727 e 727a CO), fermo restando che con il consenso
di tutti gli azionisti può in ogni caso rinunciare alla revisione limitata (“opting
out”) qualora presenti una media annua di posti a tempo pieno non superiore
a 10 (art. 727a cpv. 2 CO);
che se una società presenta
lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge l’ufficiale
del registro chiede al giudice di prendere le misure necessarie (art. 941a cpv.
1 CO e 154 cpv. 3 ORC);
che l’art. 731b CO contiene un
catalogo (non esaustivo) delle possibili misure da adottare dal giudice (DTF
138 III 407 consid. 2.4, 138 III 294 consid. 3.1.4): in tal caso egli può
segnatamente assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un
termine per ripristinare la situazione legale (cpv. 1 n. 1), nominare l’organo
mancante o un commissario (cpv. 1 n. 2) o ancora pronunciare lo scioglimento
della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili
al fallimento (cpv. 1 n. 3);
che la libertà del giudice nella
scelta del provvedimento da adottare non è tuttavia illimitata, egli dovendo in
ogni caso rispettare il principio della proporzionalità (DTF 138 III 407
consid. 2.4, 138 III 294 consid. 3.1.4): lo scioglimento previsto dalla cifra 3
dell’art. 731b cpv. 1 CO costituisce l’ultima ratio (DTF 138 III 407
consid. 2.4, 138 III 294 consid. 3.1.4, 136 III 369 consid. 11.4.1) e può
essere pronunciato unicamente se le misure meno severe enunciate nelle due
cifre precedenti - l’assegnazione di un termine o la nomina dell’organo da
parte del giudice - non sono sufficienti o sono rimaste senza successo (DTF 138
III 407 consid. 2.4, 138 III 294 consid. 3.1.4), ciò che sarà in particolare il
caso se le decisioni non possono essere notificate o la società non ha reagito
in alcun modo (DTF 138 III 407 consid. 2.4, 138 III 294 consid. 3.1.4),
ritenuto che in tal caso si può in effetti presumere che la società non avrebbe
ossequiato nemmeno ai provvedimenti meno severi (TF 16 dicembre 2013
4A_354/2013 consid. 2.3);
che nel caso di specie la
decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della convenuta e di
ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento è
ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società,
in modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non aveva reagito né alle
richieste dell’AO 1 di ripristinare la situazione legale formulate in due
diversi momenti, con la raccomandata del 7 maggio 2014 prima (doc. B) e con la
pubblicazione sul FUSC del 23 settembre 2014 poi (doc. C), né tanto meno alla
diffida pretorile 3 novembre 2014 con cui le era stato assegnato un ultimo
termine (con tra l’altro l’esplicita comminatoria di scioglimento) per agire in
tal senso, per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva
senz’altro presumere che la società neppure avrebbe ossequiato ad eventuali
provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante, se del caso
previa assegnazione di un termine per anticipare le spese del revisore (TF 29
luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid.
2.1.6);
. che
resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la
situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che in base alla dottrina e alla giurisprudenza sarebbe idoneo
ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che questa ipotesi si è
effettivamente realizzata, visto e considerato che, come confermato
dall’istante nella sua risposta 29 dicembre 2014, il 23 dicembre 2014 la
convenuta ha provveduto a notificare all’AO 1 un nuovo organo di revisione,
nominato in occasione dell’assemblea straordinaria del 18 dicembre 2014;
che in tali circostanze l’istanza
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta
priva dell’organo di revisione (art. 727 CO) deve essere respinta;
che le spese processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A;
TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6,
22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6 SJ 132 I pag. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA
25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la
soccombenza (art. 106 CPC);
che, nondimeno, per diritto
federale, nella particolare procedura all’istante (rispettivamente al Cantone) non
possono essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase
ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p.
1388);
che la presente procedura - come
già quella dinnanzi al Pretore - avrebbe oltretutto potuto essere evitata se
l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché
rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, di modo che si
giustifica, in applicazione dell’art. 108 CPC, di porre a suo carico le spese
processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili per
entrambi i gradi di giudizio (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012
consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n.
12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165,
19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197);
che in definitiva l’appello può
essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che precedono;
Per questi motivi
richiamati, per le spese, l’art. 108 CPC nonché la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 15 dicembre 2014 di AP 1 è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 1° dicembre 2014 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. L’istanza 31 ottobre 2014
dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.
Considerandi
II. Le spese processuali di
appello di fr. 1'000.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non
si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
giudice
Epiney-Colombo
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).