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Decisione

12.2014.222

Incidente ferroviario - responsabilità dello speditore - risarcimento dei danni - onere di contestazione

8 novembre 2016Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

i container erano “parte della massa caricata”, che quel controllo dovesse

estendersi anche alle targhe fissate all’esterno dei container stessi. Tanto

basterebbe per respingere la censura.

Considerandi

Dal rapporto d’inchiesta

dell’incidente (doc. M), ritenuto corretto dalle parti, si evince inoltre che nell’ambito

del controllo tecnico dei carri, presupposto per permettere la partenza di un

treno, si doveva in particolare far attenzione, tra l’altro, al rodiggio, alla

perfetta conduzione dei corpi della boccola, alle ruote gommate, al telaio, ai

Dispositivo

dispositivi di trazione e di repulsione nonché alla cassa del carro, ritenuto

che non era invece obbligatoria e nemmeno prevista l’apertura delle unità di

carico o di carri merci chiusi per esaminarne il contenuto (p. 30). Oltretutto

il medesimo rapporto d’inchiesta (doc. M), pur avendo in precedenza evidenziato

che la targa apposta sul container (riportante la data di revisione) evidenziava

una sua carente manutenzione (atteso che il primo controllo dopo la

costruzione, avvenuta nel luglio 2000, avrebbe dovuto avvenire al più tardi

nell’agosto 2005, cfr. doc. M p. 12 e 26), ha per finire concluso che non vi

erano indizi che facessero pensare che gli esami tecnici ai carri effettuati a

Taulov (DK) prima e a Padborg (DK) poi (che non avevano evidenziato quella

circostanza) fossero stati difettosi (p. 30 e 35), lasciando con ciò a sua

volta intendere che la lettura delle targhe dei container non rientrava tra le

verifiche imposte.

10. Nel prosieguo del suo

esposto il Pretore, dopo aver evaso - con un giudizio che non è qui stato

censurato dalle parti (cfr., per quanto riguarda la convenuta, la sua risposta

all’appello p. 6) - tutta una serie di eccezioni sollevate dalla convenuta (sull’onere

di allegazione delle pretese attoree, sull’avvenuto aumento delle stesse in

sede conclusionale e sulla forza probatoria della documentazione allegata alle

informazioni scritte rilasciate da DB Netz AG), si è finalmente espresso sul

risarcimento del danno concretamente dovuto all’attrice.

10.1. Ritenuto che l’analisi

dell’esistenza di un danno e della sussistenza di un nesso causale sarebbe

stata esperita congiuntamente dividendo le varie pretese per tipologia e

supporto probatorio allegato dall’attrice, il Pretore, sulle varie categorie di

danno fatte valere in causa (fatture di terzi diversi da DB Netz AG,

prestazioni di DB Netz AG, altre fatture e danni direttamente subiti

dall’attrice), ha rilevato quanto segue.

10.1.1. Egli, esprimendosi dapprima

sulle spese esposte da terzi diversi da DB Netz AG (50 posizioni: cfr. petizione

pt. 6.2.1 - 6.2.20, 6.2.23, 6.2.25, 6.2.26, 6.2.30, 6.2.31, 6.2.34, 6.2.35,

6.3.1 - 6.3.7, 6.3.9 - 6.3.11, 6.3.14 - 6.3.17, 6.3.20 - 6.3.22, 6.4 e 6.5.1 -

6.5.5, corrispondenti in sostanza, si aggiunga qui, ai doc. P1 - P20, P23, P25,

P26, P30, P31, P34, P35, Q1 - Q7, Q9 - Q11, Q14 - Q16, Q, Q19 - Q21, R, R1 e S1

- S5), ha osservato che l’attrice, a prova dei danni in questione, aveva

prodotto agli atti una serie di fatture emesse da ditte intervenute sul luogo

del sinistro, rispettivamente di conteggi riguardanti i costi di vari lavori

eseguiti. Ha quindi evidenziato che la convenuta dal canto suo aveva contestato,

in modo da lui non ritenuto generico, sia la congruità di tali fatture, da un

punto di vista generale (ad es. risposta pt. 67, 76, 77, 175 e 204) e in parte

per ogni singolo punto relativo alle medesime, contestazione poi ribadita in

seguito (ad es. duplica pt. 45, 55, 88, 92, 95, 157, 158, 256 e 259), sia integralmente

(sin dalla risposta) l’entità del danno fatto valere dall’attrice così come le

varie fatture e i documenti da lei versati agli atti, aggiungendo poi, a

riprova del carattere non generico della contestazione, che quest’ultima non

poteva certo ritenere, a fronte delle resistenze della convenuta, che il suo

danno fosse stato, anche solo in parte, riconosciuto e che di contro alla

stessa doveva essere ben chiaro che una prova dello stesso doveva da lei essere

apportata con l’istruttoria di causa.

Ciò premesso, in relazione

a queste fatture, ha rilevato che le stesse, in quanto inviate da ditte terze,

venivano di regola controllate da DB Netz AG (testi __________ p. 6 e __________

p. 2; informazioni scritte ad 7), ovvero da colei che le aveva poi rifatturate

all’attrice, e che l’attrice stessa aveva proceduto ad una verifica delle

medesime. Sennonché, a suo giudizio, queste risultanze istruttorie non

permettevano di ritenere provata la congruità e la correttezza delle fatture in

esame, la semplice verifica da parte di DB Netz AG e dell’attrice non essendo

sufficiente allo scopo, atteso che in particolare difettava una prova del fatto

che gli importi orari, le quantità di materiali utilizzati, il numero di

persone coinvolte e i prezzi applicati fossero da ritenersi corretti e congrui,

tanto più che nulla era dato a sapere sulla necessità dei singoli interventi

fatturati per riferimento all’incidente ferroviario litigioso rispettivamente

sulla loro riconducibilità al medesimo e che in alcuni casi l’attrice aveva

imputato solo parte degli importi fatturati alle conseguenze dell’incidente

senza però aver provato la correttezza di tali quote di riparto. Avendo così

l’attrice fallito nell’onere della prova del suo danno, prova che per altro non

appariva particolarmente difficile bastando in tal senso l’allestimento di un

referto peritale, un’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO non entrava in linea

di conto e nulla poteva in definitiva esserle riconosciuto in relazione a

queste pretese.

10.1.2. Il Pretore, passando poi ad

esaminare i costi fatturati all’attrice da DB Netz AG (10 posizioni: cfr.

petizione pt. 6.2.21, 6.2.22, 6.2.27 - 6.2.29, 6.2.32, 6.2.33, 6.3.8, 6.3.23 e

6.3.24, corrispondenti in sostanza, si aggiunga qui, ai doc. P21, P22, P27 - P29,

N1 - N7, P32, P33, Q8, Q22 e Q23), ha osservato che l’attrice aveva prodotto

diversi documenti che avrebbero dovuto comprovare la sua pretesa risarcitoria. Ha

quindi evidenziato che la convenuta aveva chiaramente contestato in risposta

(pt. 74) le fatture emesse da DB Netz AG per sue prestazioni. E ha fatto notare

che l’attrice in replica aveva di conseguenza spiegato che le prestazioni

operate da quella società erano state fatturate sulla base dei costi generati

utilizzando dei cosiddetti tariffari dispositivi (“Dispo-Kosa”).

Ciò posto, pur avendo

rilevato che l’istruttoria aveva permesso di confermare che DB Netz AG con

riferimento alle fatture in esame aveva effettivamente utilizzato quel metodo

di calcolo (testi __________ p. 6 seg. e __________ p. 2 seg., informazioni

scritte ad 4 e 6), ha ritenuto che i testimoni escussi e la restante

istruttoria non avessero però potuto confermare la corretta applicazione di

tali regole interne dispositive - per altro mai ammesse come vincolanti dalla

convenuta e dunque da provarsi quanto alla loro correttezza e congruità per

rapporto ai prezzi di mercato - nulla potendo essere dedotto al riguardo dalla

documentazione agli atti, tanto più che quelle regole interne, quand’anche ne fosse

stata provata la corretta applicazione (ciò che non era il caso e non poteva

essere verificato dal giudice), prevedevano l’applicazione di dati effettivi, e

meglio dei costi effettivi ecc., sul cui corretto computo tutto si ignorava, e

che nulla era dato a sapere sul fatto se quanto computato fosse effettivamente

giustificato alla luce delle conseguenze dell’incidente ferroviario in

questione. In tali circostanze, non incombendo al giudice di indagare oltre

sulla correttezza della documentazione agli atti, che avrebbe dovuto essere

sottoposta ad un perito cognito della materia, nulla poteva essere riconosciuto

all’attrice per queste pretese.

10.1.3. Il primo giudice, esaminando in

seguito una serie di danni relativi a fatture diverse (4 posizioni: cfr.

petizione pt. 6.2.24, 6.3.18, 6.3.19 e 7.1.3, corrispondenti in sostanza, si

aggiunga qui, ai doc. P24, Q17, Q18 e T3), ha ritenuto che per gli stessi

dovesse valere in larga misura quanto esposto ai punti precedenti segnatamente

con riferimento alle fatture esposte da terzi diversi da DB Netz AG, rilevando

che agli atti non vi era alcuna prova della congruità e della correttezza delle

fatture versate agli atti.

Discorso a parte doveva per

contro valere per i costi generati dall’intervento dei pompieri e delle altre

unità di crisi in parte contenuti in quelle fatture, trattandosi di fatture

emesse da pubbliche autorità, che le avevano calcolate basandosi, oltre che

sulle spese effettive, su quanto previsto dai vari regolamenti applicabili (ad

es. scritto Comune di Tornesch (D) di cui al doc. P24.8). In tali circostanze,

dovendosi ammettere che i documenti in questione avevano una certa ufficialità

tale da conferire un valore probatorio aggiunto, se non proprio uguale almeno

molto simile alle decisioni dell’autorità, egli ha ritenuto che i costi esposti

nelle fatture di cui ai doc. P24.8, P24.10, P24.16, P24.32, Q17, Q18 e T3 di

complessivi € 190'455.66 (non invece quelli di cui ai doc. P31.7 e P31.8, che

erano esposti in meri documenti interni, senza destinatari o firma di sorta),

difettando agli atti una particolare prova del loro carattere errato, potessero

essere riconosciuti quale danno risarcibile all’attrice: questi costi erano in

effetti indubbiamente riconducibili all’incidente ferroviario in parola, le

stesse fatture facendo riferimento ad interventi connessi a tale sinistro, per

cui un nesso causale con la responsabilità della convenuta era da ritenersi

dato.

10.1.4. Il Pretore, con riferimento ai

costi in cui l’attrice sarebbe direttamente incorsa (16 posizioni: cfr.

petizione pt. 6.3.12, 6.3.13, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4 - 7.1.12, 7.2, 7.3 e

conclusioni pt. 6.1, corrispondenti in sostanza, si aggiunga qui, ai doc. Q12,

Q13, T1, T2, T4 - T14, U1, U2 e V1 - V10), ha quindi nuovamente evidenziato

come l’attrice si fosse limitata a produrre dei meri documenti di parte o delle

fatture, la cui valenza probatoria, in assenza di ulteriori riscontri oggettivi

agli atti ed a fronte delle contestazioni della convenuta di cui già in

precedenza si era detto, era tuttavia nulla. In particolare essa aveva prodotto

i doc. Q11 (recte: Q12), Q12 (recte: Q13), T4 - T9 e T14, che,

oltre ad essere documenti interni di portata probatoria nulla, non permettevano

di evincere alcunché in merito alla congruità e correttezza degli importi

esposti e dunque non erano idonei a comprovare le pretese allegate dall’attrice.

I doc. T1, T2, T10 - T13, U1 e U2 erano invece mere fatture di terzi, per le quali

valeva dunque quanto si era già dinanzi esposto. Quanto alle spese di locazione

dei binari e dei carri, la convenuta aveva contestato la debenza dell’importo

fatturato rilevando come i costi esposti non sarebbero mai stati pattuiti e

l’attrice, a fronte di tale contestazione, si era limitata a produrre i suoi

tariffari e una serie di fatture (doc. V1 - V10), sennonché sulla questione a

sapere se i tariffari, non pattuiti tra le parti, fossero corretti e

prevedessero dei prezzi congrui nulla era dato di sapere, tanto più che nemmeno

era possibile determinare se tali tariffari fossero stati correttamente

applicati nel caso concreto per rapporto alla tipologia di carri e relitti

interessati. In tali circostanze, avendo l’attrice di nuovo fallito nel suo

onere della prova, nulla poteva esserle riconosciuto per queste pretese.

10.1.5. Al termine del suo esame, il

Pretore ha concluso che l’attrice aveva apportato la prova di aver subito un

danno di soli € 190'455.66, aggiungendo poi che da tale somma, per stessa

ammissione dell’attrice, doveva essere dedotto un importo di € 12'806.58

(petizione pt. 6.3.25, doc. Q), così che le spettanze dell’attrice potevano

essere quantificate in € 177'649.08.

10.2. Il giudizio pretorile, reso

nei termini appena esposti, è stato ritenuto errato da entrambe le parti, che

hanno provveduto a censurarlo nell’ambito dei loro rispettivi appelli.

10.2.1. In questa sede, come meglio si

dirà più avanti, l’attrice rimprovera in sostanza al Pretore di aver esasperato

i requisiti necessari per soddisfare la prova del danno, che essa ritiene

invece di aver senz’altro fornito per tutte le pretese da lei azionate sia

tramite i numerosi e dettagliati documenti versati agli atti sia con le

testimonianze assunte e le informazioni scritte raccolte, tanto più che la convenuta

neppure aveva sostanziato o provato le contestazioni riferite alle fatture e

che essa si trovava in una situazione di oggettiva impossibilità di fornire

prove al di là di quanto fosse già stato prodotto agli atti. In tali

circostanze ritiene che, diversamente da quanto deciso nella decisione

impugnata, la mancanza di una perizia giudiziaria, che il giudice di prime cure

avrebbe potuto e dovuto assumere d’ufficio e di cui viene in via subordinata

chiesta l’assunzione in seconda istanza, non potesse certo andare a suo

scapito.

10.2.2. Da parte sua la convenuta censura

in secondo grado il fatto che il Pretore abbia ritenuto che alcune fatture

aventi per oggetto i costi generati dall’intervento dei pompieri e delle altre

unità di crisi e meglio quelle di cui ai doc. P24.8, P24.10, P24.16, P24.32, Q17,

Q18 e T3 di complessivi € 190'455.66 potessero essere riconosciute quale danno

patito dall’attrice.

10.3. Prima di poter passare in

rassegna le censure sulle singole posizioni di danno, è opportuno chinarsi

sulle censure di carattere generale sollevate dall’attrice.

10.3.1. Essa ritiene innanzitutto (appello

p. 32 seg.) che la motivazione del giudizio impugnato, secondo cui le

contestazioni della convenuta riferite alle fatture sarebbero sufficientemente

sostanziate e precise, era priva di fondamento. A suo dire, in effetti,

dall’analisi degli allegati di causa emergeva che le contestazioni della convenuta

erano “essenzialmente” di due tipi: o si trattava “di contestazioni generiche,

ovvero prive di contestato specifico e di oggetto chiaro”, prive con ciò di

ogni efficacia processuale, oppure si trattava “di contestazioni dirette contro

la presunta mancanza di causalità, vale a dire sulla supposta impossibilità di

collegare gli interventi di riparazione con l’incidente”, contestazioni queste che

a suo dire erano però chiaramente infondate. Essa aggiunge di essersi in ogni

caso trovata in una situazione di oggettiva impossibilità di fornire prove al

di là di quanto fosse già stato prodotto agli atti.

10.3.1.1. Il tema dell’allegazione dei

fatti si situa al “crocevia” fra il diritto materiale e il diritto procedurale.

Il diritto della parte gravata dell’onere probatorio di dimostrare l’esattezza

delle proprie affermazioni si fonda sull’art. 8 CC e presuppone che i fatti da

provare, rilevanti ai fini del giudizio, siano stati allegati e sostanziati in

maniera sufficiente. Trattandosi - come nel caso in esame - di pretese fondate

sul diritto federale, la questione a sapere se i fatti siano stati allegati e

sostanziati in maniera sufficiente attiene al diritto materiale, mentre quella

relativa alla modalità e ai termini in cui tale allegazione deve avvenire è

regolata dal diritto procedurale. Le esigenze poste alla motivazione della

contestazione soggiacciono anch’esse al diritto processuale, entro i limiti

posti dall’art. 8 CC, senza cioè che in tal modo sia possibile sovvertire le

conseguenze dell’onere probatorio dedotte da questa norma (TF 10 luglio 2003

4P.50/2003 consid. 2.1 pubbl. in RtiD II-2004 p. 513, 1° settembre 2014

4A_534/2013 consid. 5). Chi contesta una pretesa deve pertanto motivare

soltanto in modo tale da permettere all’altra parte di capire quali fatti sono

contestati e di fornire quindi le prove delle quali porta l’onere. A dipendenza

delle circostanze specifiche possono di conseguenza bastare anche contestazioni

globali, ritenuto che esigenze più severe, analoghe a quelle che deve

rispettare la parte cui incombe l’onere di provare, potrebbero al più

giustificarsi in una situazione di bisogno, di “Beweisnot”, della controparte

(DTF 115 II 1 consid. 4; TF 17 marzo 2005 4P.255/2004 consid. 4.2, 18 dicembre

2006 5P.391/2006 consid. 3.2, 22 febbraio 2010 5A_710/2009 consid. 2.3.1, 10

agosto 2010 4A_629/2009 consid. 4.1 pubbl. in SJ 2011 I p. 12, 1° settembre

2014 4A_534/2013 consid. 5, 29 luglio 2015 4A_9/2015 consid. 5.1; II CCA 24

settembre 2013 inc. n. 12.2012.63).

10.3.1.2. La censura con cui l’attrice

ritiene che le contestazioni della convenuta riferite alle fatture sarebbero

state essenzialmente di due tipi, ossia generiche e dunque prive di efficacia

processuale oppure dirette contro la presunta mancanza di causalità e con ciò

infondate, è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

L’attrice non si è in effetti assolutamente confrontata (tranne forse, come si

vedrà più avanti, sub consid. 10.4.4.3., con riferimento alla pretesa relativa

alle spese di locazione dei binari e dei carri) con l’argomentazione pretorile,

esposta dapprima con riferimento sulle spese esposte da terzi diversi da DB

Netz AG ma di fatto poi estesa - come si è illustrato nei considerandi

precedenti - a tutte le altre posizioni di danno, secondo cui la convenuta aveva

invece contestato in modo non generico, in vari punti ben specificati della

risposta e della duplica, sia la congruità di tali fatture, da un punto di

vista generale e in parte per ogni singolo punto relativo alle medesime, sia integralmente,

sin dalla risposta, l’entità del danno fatto valere dall’attrice così come le

varie fatture e i documenti da lei versati agli atti, spiegando in particolare per

quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata e dovesse con ciò

essere riformata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012

4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II

CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150). Del resto l’attrice, sempre in

violazione del suo obbligo di motivazione (non incombendo in effetti all’autorità

di appello di ricercare nell’incarto le circostanze atte a sostanziare le

censure di una parte, cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1, 139 II 7 consid. 7.1;

TF 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1; II CCA 3 novembre 2015 inc. n.

12.2014.164, 25 novembre 2015 inc. n. 12.2014.102), nemmeno si è data la pena

di indicare in quali punti dei propri allegati la convenuta avrebbe contestato

le fatture nel modo da lei ora preteso. E oltretutto, essa, indicando che

dall’analisi degli allegati di causa della convenuta emergeva che quelle

contestazioni erano “essenzialmente” dei due tipi da lei poi indicati, ha lasciato

intendere che vi potessero essere anche altri tipi di contestazioni, su cui non

si è però espressa.

Si aggiunga, per

completezza di motivazione, che l’attrice nel suo gravame ha persino talvolta

ammesso l’esistenza di una contestazione della convenuta più ampia di quella da

lei ora pretesa, riconoscendo segnatamente che la controparte aveva contestato

l’adeguatezza delle fatture agli atti (cfr. ad es. appello p. 48 e 51, salvo però

aver aggiunto che la circostanza doveva invece andare a scapito della controparte).

10.3.1.3. Ampiamente infondata, al limite

del temerario, è invece l’altra censura con cui l’attrice pretende di essersi concretamente

trovata in una situazione di oggettiva impossibilità di fornire prove al di là

di quanto fosse già stato prodotto agli atti, motivata dal fatto che la responsabilità

CIM della convenuta, pur trovando la sua origine nel contratto quadro, era di

natura essenzialmente extracontrattuale il che rendeva impossibile produrre

agli atti giustificativi o accordi precedenti i fatti del 23 gennaio 2007, e

che nemmeno era ragionevolmente possibile pretendere da lei altre prove. La

stessa attrice, in sede di replica (p. 35), aveva in effetti pacificamente

ammesso che DB Netz AG disponeva “letteralmente di container di documenti

concernenti l’incidente e i danni di Tornesch” e che con il necessario (sia

pure a suo dire abnorme) dispendio di tempo ed energie sarebbe stato “possibile

ricostruire e giustificare ogni singola attività di ogni singolo collaboratore

coinvolto nelle operazioni di emergenza e di riparazione”, sennonché essa aveva

poi aggiunto di ritenere superflua, oltre che del tutto sproporzionata, anche

nell’ottica dell’economia processuale, una simile attività di produzione di

migliaia di documenti, a cui ha così rinunciato.

10.3.2. L’attrice ribadisce in seguito

(appello p. 38 segg.) di aver comunque ossequiato l’onere della prova che le

incombeva sul danno tramite i documenti, le testimonianze e le informazioni

scritte raccolte, e rimprovera in sostanza al Pretore di aver esasperato, in

violazione del diritto federale, i requisiti necessari per soddisfare la prova.

A torto. A fronte dell’accertamento pretorile di cui al precedente consid.

10.3.1.2., non validamente censurato in questa sede, secondo cui la convenuta

aveva contestato in modo non generico sia la congruità delle fatture sia

l’entità del danno fatto valere dall’attrice così come le varie fatture e i documenti

da lei versati agli atti, è in effetti evidente che il buon fondamento delle

pretese dell’attrice, anche di quelle fondate su fatture di terzi da lei già

pagate (che, pur attestando certo l’esistenza di un danno in punto alla parte

stessa, non godono però, contrariamente da quanto da lei preteso, della

presunzione di correttezza dell’importo fatturato e pagato, cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, p. 737; TF 25 giugno

2002 4P.76/2002 consid. 3.7; Rep.

1999 n. 79; II CCA 11 settembre 1995 inc. n. 12.95.157), poteva essere ammesso

dal Pretore e potrà essere ammesso da questa Camera solo nel caso in cui lo

stesso dovesse risultare dalle altre prove assunte (le testimonianze e le

informazioni scritte) o da quelle eventualmente ancora da assumere o da far

assumere (e in particolare la perizia giudiziaria, di cui si dirà qui di seguito).

Si aggiunga, sempre con

riferimento alle fatture di terzi già pagate ed in particolare quelle di DB

Netz AG, che è per altro per la prima volta solo in questa sede e dunque in

modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che l’attrice ha preteso (appello p. 30),

senza per altro averlo provato, che le stesse disporrebbero di un valore

probatorio aggiunto siccome erano state riprese nei suoi bilanci aziendali (cfr.

sul tema pure consid. 10.4.3.3.).

Contrariamente a quanto preteso

dall’attrice, il fatto che quelle somme siano state fatturate a titolo di

regresso all’attrice, che le ha poi pagate, non migliora la sua posizione (e la

citazione, a p. 6 seg. della sola replica spontanea, dello stralcio di un

considerando del giudice americano Howard Holtzmann, citato da Zuberbühler, in: Arroyo, Arbitration in

Switzerland, art. 38 Swiss Rules, N. 19, è ben lungi dal confermare la bontà,

in diritto svizzero, della diversa tesi qui proposta dall’attrice).

10.3.3. La censura con cui l’attrice (appello

p. 33 seg.) rimprovera al Pretore di non aver assunto egli stesso d’ufficio una

perizia giudiziaria “in merito all’incidente ferroviario” e “ai danni da esso

causati”, chiedendo di fatto di rinviargli l’incarto per l’allestimento di

quella prova e l’emanazione di un nuovo giudizio (in tal senso replica

spontanea p. 9), è infondata. L’art. 183 cpv. 1 CPC, richiamato nell’occasione

dall’attrice a sostegno della sua tesi, non fa in effetti obbligo al giudice di

assumere d’ufficio una perizia giudiziaria, ma gli attribuisce una semplice

facoltà in tal senso, ritenuto però che in base alla dottrina e alla

giurisprudenza (cfr. Dolge, Basler

Kommentar, 2ª ed. n. 2 ad art. 183 CPC; Rüetschi,

Berner Kommentar, n. 7 ad art. 183 CPC; Weibel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed. n. 9 ad art. 183

; cfr. pure, con riferimento alla giurisprudenza resa nell’ambito del CPC/TI,

che prevedeva una disposizione analoga: Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 1 ad art. 88; II CCA 24 aprile 2014 inc. n. 12.2012.160, 8 settembre

2015 inc. n. 12.2013.160) la disposizione va applicata con riserbo, specialmente,

come è il caso nella presente fattispecie, nell’ambito di una causa retta dalla

massima dispositiva e in presenza di parti rappresentate da legali, e soprattutto

non deve essere applicata per ovviare alle negligenze della parte gravata

dell’onere della prova, che, come in concreto l’attrice, era o doveva comunque essere

consapevole della necessità dell’assunzione di una tale prova (tanto che in

questa sede, come meglio si dirà qui di seguito, pretende addirittura di averne

già chiesto l’allestimento innanzi al Pretore).

10.3.4. L’assunzione della perizia giudiziaria

in seconda sede, richiesta in via subordinata dall’attrice (appello p. 34 seg.),

è a sua volta esclusa.

10.3.4.1. Le parti possono chiedere

all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da

una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che

contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti “nova”

autentici), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza

ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già

produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”) (Trezzini, op. cit., p. 1393); dall’altra, giusta l’art. 316

cpv. 3 CPC, è pure data la facoltà di riassumere prove già acquisite dal

Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte a

torto (Trezzini, op. cit., p.

1389; Reetz/Hilber, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 47 ad art. 316;

TF 19 luglio 2012 4A_229/2012 consid. 4; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n.

12.2012.6, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.104, 22 maggio 2015 inc. n.

12.2013.96).

10.3.4.2. Nel caso di specie è

incontestabile che la prova offerta in questa sede dall’attrice non costituisce

un “novum” autentico o un “pseudo novum”, siccome avrebbe potuto

essere assunta già in primo grado se l’attrice avesse fatto uso della diligenza

ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete.

10.3.4.3. Resta da stabilire se si sia in

presenza di una prova ritualmente offerta in prima sede disattesa a torto dal

Pretore. Al quesito va data risposta negativa in quanto, come si dirà, il

Pretore non ha in realtà rifiutato l’assunzione quella prova, mai offerta.

In questa sede l’attrice ha

invero sostenuto (appello p. 34 seg.) che l’istanza volta all’allestimento di

una perizia giudiziaria, da lei “formulata volutamente in modo ampio per

includere nella richiesta anche la domanda tendente a accertare le misure che

furono necessarie per riparare il danno”, era stata a suo tempo indirizzata al

Pretore, il quale aveva però deciso di non darvi seguito avendola ritenuta

superflua, decisione questa che essa aveva interpretato nel senso che il giudice,

con il riconoscimento del rapporto di inchiesta del Ministero Federale dei

trasporti, avesse riconosciuto anche la portata del danno esaminato nel

rapporto e avesse accettato il nesso causale tra l’incidente e le singole

posizioni di danno; e che tuttavia il Pretore, rendendo la decisione qui

impugnata, avrebbe di fatto poi cambiato il proprio metro di giudizio in corso

di causa, violando il suo diritto alla prova. L’attrice misconosce manifestamente

la realtà dei fatti.

In petizione (p. 10 ad 17) essa

aveva sostenuto che l’incidente aveva causato danni ingenti e messo in pericolo

la sicurezza della collettività, e che il Ministero Federale dei trasporti aveva

svolto delle indagini tecniche approfondite per chiarire dinamiche e cause

dell’evento, inchiesta che era poi sfociata in un dettagliato rapporto presentato

il 14 settembre 2010 (doc. M), che essa aveva essenzialmente posto alla base

della sua esposizione; essa ha in seguito aggiunto (p. 11 ad 18) che “nel caso

in cui la convenuta dovesse contestare i fatti alla base della presente

petizione, in particolare come stabiliti nel rapporto del 14 settembre 2010,

essa chiede esplicitamente l’allestimento di una perizia giudiziaria in merito

all’incidente in oggetto”.

In risposta (p. 21 ad 52) la

convenuta aveva dichiarato che in merito alle “considerazioni concernenti la

ricostruzione della dinamica dell’incidente e le relative cause, si rimanda al

rapporto d’inchiesta … del 14 settembre 2010”, precisando che lo stesso “non

viene contestato e viene riconosciuto come corretto”.

Nei successivi allegati scritti

l’attrice aveva preso “atto che la convenuta riconosce che il rapporto

d’inchiesta … è corretto” (replica p. 54), mentre la convenuta aveva dichiarato

di non avere “nessuna osservazione” a quel proposito (duplica p. 39).

In occasione dell’udienza di

dibattimento del 10 dicembre 2012 l’attrice aveva formalmente chiesto

l’allestimento di una perizia giudiziaria nei seguenti termini: “Perizie:

perizia giudiziaria in merito all’incidente ferroviario avvenuto il 23 gennaio

2007 a Tornesch. La perizia giudiziaria è stata richiesta a titolo eventuale

nel primo allegato di causa, nel caso in cui la convenuta dovesse contestare i

fatti alla base della petizione (n. 18 petizione). Si prende atto che la

convenuta ha riconosciuto espressamente come corretto, al n. 52 della risposta

di causa, il rapporto d’inchiesta … del 14 settembre 2010 (doc. M). Nella

misura in cui la convenuta dovesse confermare la propria posizione, l’attrice

non ritiene necessario confermare la richiesta di eseguire una perizia

giudiziaria” (cfr. elenco dei mezzi di prova allegato al verbale). Avendo la

convenuta allora dichiarato di confermare “di non contestare le conclusioni

peritali emerse dal rapporto di inchiesta … (doc. M), cosicché la richiesta

perizia non sarà più necessaria” (verbale 10 dicembre 2012 p. 1), il Pretore ha

deciso che “la perizia non verrà svolta poiché il doc. M … è accettato dalle parti”

(verbale 10 dicembre 2012 p. 3).

In tali circostanze è

incontestabile che la perizia giudiziaria, così com’era stata a suo tempo richiesta

dall’attrice, mirava unicamente a confermare la correttezza o meno delle

dinamiche e delle cause dell’incidente indicate nel rapporto di inchiesta di

cui al doc. M (così pure l’attrice a p. 5 delle sue conclusioni), mentre non

risulta che essa potesse essere stata “formulata volutamente in modo ampio per

includere … anche la domanda tendente a accertare le misure che furono

necessarie per riparare il danno”, questioni neppure oggetto del rapporto (a p.

37 del suo appello l’attrice stessa ammette che la relazione di cui al doc. M

non determinava l’importo del danno). Ma quand’anche, per ipotesi, si volesse

ammettere con l’attrice che con l’accettazione delle risultanze del doc. M la

convenuta avesse inteso riconoscere anche l’esistenza del nesso causale tra

l’incidente e la varie posizioni danno, resterebbe comunque il fatto che ciò

non aveva alcuna influenza sul tema della congruità delle fatture e dell’entità

del danno, che a detta del Pretore - con un giudizio che, come detto, non è

stato validamente censurato in questa sede - era pure stato contestato dalla

convenuta.

10.3.5. L’assunzione di una prova

peritale, ad opera del Pretore (consid. 10.3.3.) oppure da parte di questa

Camera (consid. 10.3.4.), andrebbe in ogni caso rifiutata già per il fatto,

ripetutamente ammesso dall’attrice, che quella prova non è stata da lei

ritenuta necessaria (cfr. replica spontanea p. 5 e 8 seg.).

Del resto, a fronte

dell’accertamento pretorile, come detto non validamente censurato dalle parti,

secondo cui le varie fatture erano state contestate in punto alla loro

congruità e correttezza, e della chiara negligenza dell’attrice, che aveva

nondimeno rinunciato a produrre o richiamare le migliaia di documenti contenuti

“letteralmente in container” che con il necessario (sia pure a suo dire

abnorme) dispendio di tempo ed energie avrebbero permesso di “ricostruire e

giustificare ogni singola attività di ogni singolo collaboratore coinvolto

nelle operazioni di emergenza e di riparazione” (consid. 10.3.1.3.), l’allestimento

di una perizia completa su quegli aspetti non sarebbe verosimilmente nemmeno

stato possibile.

10.4. Ciò detto, si tratta ora di

esaminare le singole posizioni di danno. Nell’occasione si seguirà la logica adottata

dal Pretore, che come si è visto aveva provveduto a suddividere le varie

pretese attoree in quattro gruppi (fatture di terzi diversi da DB Netz AG,

prestazioni di DB Netz AG, altre fatture e danni direttamente subiti

dall’attrice, cfr. consid. 10.1.): in effetti, mentre la convenuta non ha

obiettato alcunché al proposito, l’attrice, pur avendo affermato di non

condividere l’assegnazione di determinate fatture nelle categorie attribuite

dal Pretore (appello p. 41 e 52), non ha però poi specificato, venendo meno al

suo obbligo di motivazione, di quali fatture si trattasse e per quale motivo le

stesse non dovessero essere inserite in quelle categorie, ma soprattutto neppure

ha indicato ancor prima di averlo provato quali dovessero essere le corrette

categorie invece attribuibili a quelle fatture. Avendo anzi essa stessa dichiarato

espressamente (appello p. 41 e 52) di voler seguire la logica adottata dal

Pretore con la sola riserva - qui sopra ritenuta irricevibile per carenza di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) - di cui si è appena detto, la lunga

trattazione da lei effettuata nel suo appello (da p. 53 a p. 141) in merito

alle singole posizioni di danno così com’erano state azionate in petizione (pt.

6.2 - 8), alle sole contestazioni particolari - e non invece a quelle generali

di cui già si è detto in precedenza - (asseritamente) sollevate dalla convenuta

e alla loro (presunta) infondatezza è del tutto irricevibile, nell’occasione

essa non essendosi assolutamente confrontata con il diverso giudizio impugnato

(impostato invece con la logica delle quattro categorie, come detto neppure

validamente censurata dall’attrice stessa).

10.4.1. Per l’attrice (appello p. 42

seg.), la motivazione resa dal Pretore (riassunta al consid. 10.1.1.) con

riferimento alle spese esposte da terzi diversi da DB Netz AG (quelle di cui ai

doc. P1 - P20, P23, P25, P26, P30, P31, P34, P35, Q1 - Q7, Q9 - Q11, Q14 - Q16,

Q, Q19 - Q21, R, R1 e S1 - S5), era innanzitutto insostenibile e violava in

modo lampante le regole sull’apprezzamento delle prove. Il Pretore non poteva inoltre

ignorare l’esistenza del danno solo perché la convenuta, pur riconoscendo il

danno nella sua esistenza e nella sua portata generale, aveva contestato in

maniera generica i giustificativi a suffragio della quantificazione del danno.

La convenuta non aveva poi mai contestato la veridicità e l’autenticità dei

giustificativi prodotti agli atti, ma si era limitata a contestare il fatto che

le fatture potrebbero non essere state emesse in seguito all’incidente. La contestazione

riferita al nesso causale, per quanto ammissibile, non trovava supporto alcuno

nell’evidenza dei fatti, tant’è che, come sarebbe stato meglio provato con

riferimento alle singole fatture, i giustificativi contestati contenevano

riferimenti parziali e temporali che permettevano di riallacciare le prestazioni

con l’incidente. Riguardo infine alla censura secondo cui i costi delle misure

di pronto intervento e di ripristino sarebbero sproporzionati o non adeguati

alla gravità del danno, ha ricordato come questo aspetto concerneva la

riduzione della pretesa di risarcimento giusta l’art. 44 CO, questione che la

convenuta non aveva però sollevato, e non la quantificazione del danno.

10.4.1.1. La censura è irricevibile per

carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attrice non ha in effetti

indicato sulla base di quali allegazioni della convenuta in tema di

contestazione rispettivamente sulla base di quali risultanze probatorie (da lei

specificate solo sul tema del nesso causale) le sue censure al giudizio

pretorile dovessero trovare accoglimento (non incombendo all’autorità di

appello di ricercare nell’incarto le circostanze atte a sostanziare le censure

di una parte, cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1, 139 II 7 consid. 7.1; TF 27 settembre

2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1; II CCA 3 novembre 2015 inc. n. 12.2014.164, 25

novembre 2015 inc. n. 12.2014.102).

La censura sarebbe comunque stata

destinata all’insuccesso. L’attrice, confrontandosi - oltretutto, come si dirà,

perlopiù in maniera irrita o infondata - solo con alcune delle argomentazioni

addotte dal Pretore, nemmeno è in effetti riuscita a far ritenere erronea la diversa

conclusione cui era giunto il Pretore: essa ha sì censurato l’assunto pretorile

secondo cui la convenuta aveva contestato in modo non generico sia la congruità

sia l’entità delle fatture, ma non ha minimamente spiegato per quali ragioni di

fatto o di diritto lo stesso fosse errato e dovesse con ciò essere modificato

(TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012

consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16

agosto 2016 inc. n. 12.2015.150), mentre non ha per finire provato, non avendo

qui nemmeno indicato da quali risultanze istruttorie lo si potesse evincere,

che la controparte avesse riconosciuto il danno nella sua esistenza e nella sua

portata generale, rispettivamente non avesse mai contestato la veridicità e

l’autenticità dei giustificativi prodotti agli atti; essa non ha censurato l’accertamento

pretorile secondo cui il fatto che le fatture, in quanto inviate da ditte

terze, venivano di regola controllate da DB Netz AG e da lei stessa non fosse

ancora sufficiente per ritenere provata la congruità (termine quest’ultimo che,

tenuto conto di quanto accertato dal Pretore e riassunto al consid. 10.1.1., va

qui e in seguito inteso, contrariamente a quanto preteso dall’attrice per la

prima volta e con ciò irritualmente in sede di replica spontanea, sempre nel

senso di “adeguatezza”, di “non sproporzionalità” o di “non eccessività”) e la

correttezza (termine quest’ultimo che, tenuto conto di quanto accertato dal

Pretore e riassunto al consid. 10.1.1., va qui e in seguito inteso sempre nel

senso di “benfondato dell’entità”) delle fatture; essa non si è poi espressa

sul rilievo pretorile secondo cui difettava la prova del fatto che gli importi

orari, le quantità di materiali utilizzati, il numero di persone coinvolte e i

prezzi applicati fossero da ritenersi corretti (essendosi al proposito limitata

ad evidenziare che la mancanza della prova della congruità degli importi orari,

delle quantità di materiali utilizzati, del numero di persone coinvolte e dei

prezzi applicati, pure accertata dal Pretore, non poteva andare a suo scapito, siccome

la non adeguatezza delle somme fatturate era una questione che doveva essere

dimostrata dalla controparte); nonostante abbia ribadito l’esistenza del nesso

causale tra le fatture e l’incidente ferroviario ed in particolare la loro

riconducibilità allo stesso (aspetti questi che, contrariamente a quanto da lei

preteso, non vanno però necessariamente ammessi per il solo fatto che le

fatture in questione menzionino o facciano riferimento all’incidente), essa non

ha tuttavia censurato l’altro assunto pretorile sul tema, quello secondo cui nulla

era dato a sapere in merito alla necessità dei singoli interventi fatturati; e neppure

si è confrontata con l’assunto pretorile secondo cui non era stata provata la

correttezza della quota di riparto da lei applicata per alcune posizioni di

danno.

10.4.2. L’attrice (appello p. 46

segg.) osserva che le motivazioni addotte dal Pretore (riassunte al consid.

10.1.2.) per quanto riguardava i costi fatturati all’attrice da DB Netz AG

(quelli di cui ai doc. P21, P22, P27 - P29, N1 - N7, P32, P33, Q8, Q22 e Q23), di

complessivi € 367'422.04, non erano innanzitutto pertinenti già per il fatto

che le fatture in esame non erano quelle dell’attrice ma quelle di un terzo. Ribadisce,

con riferimento al tema dell’idoneità e dell’adeguatezza delle prestazioni

fatturate, che questo aspetto non doveva essere dimostrato da lei, ma che

sarebbe semmai spettato alla controparte provare l’assenza di quelle

caratteristiche volte alla riduzione della pretesa di risarcimento giusta

l’art. 44 CO, circostanza rimasta non provata. In considerazione di quanto

esposto bisognava pertanto partire dal principio che i costi in esame erano

tutti necessari e giustificati e con ciò che non incombeva a lei provare che DB

Netz AG aveva fatturato correttamente la sue prestazioni calcolate in applicazione

dei “Dispo-Kosa”.

10.4.2.1. La censura non può essere

accolta, in quanto l’attrice non è riuscita a far ritenere erronea la diversa

conclusione cui era giunto il giudice di prime cure. Essa non ha invero neppure

censurato gli accertamenti svolti nell’occasione dal Pretore, segnatamente

quello secondo cui la convenuta aveva chiaramente contestato la correttezza e

la congruità di quelle fatture, rispettivamente quello secondo cui l’istruttoria

non aveva provato né la corretta applicazione del tariffario dispositivo

“Dispo-Kosa” né la corretta applicazione dei dati effettivi da porre alla base

di questo tariffario né ancora se quanto computato era effettivamente

giustificato alla luce delle conseguenze dell’incidente ferroviario. Essa ha più

che altro evidenziato da una parte il fatto che le fatture in esame non erano sue

ma quelle di un terzo, sennonché la circostanza non è di particolare rilevanza

ed in particolare non implica ancora la correttezza della fatturazione contestata

(cfr. supra consid. 10.3.2.); e dall’altra ha evidenziato che la mancanza della

prova dell’idoneità e dell’adeguatezza delle prestazioni fatturate, pure

accertata dal Pretore, non poteva andare a suo scapito, senza però avvedersi che

il primo giudice aveva pure accertato, con un giudizio non validamente

censurato, che non era stata provata la correttezza di quelle fatture, aspetto questo

che spettava a lei dimostrare. In tali circostanze, non si può assolutamente condividere

la sua conclusione, che a suo dire presupponeva la fondatezza di quelle due

considerazioni (le quali in realtà nemmeno paiono idonee a risolvere il tema

della necessità, del carattere giustificato e della correttezza delle spese

fatturate), secondo cui tutti i costi qui fatturati erano necessari,

giustificati e corretti.

10.4.3. Il giudizio reso dal Pretore (riassunto

al consid. 10.1.3.) con riferimento ai danni relativi a fatture diverse (quelli

di cui al doc. P24, Q17, Q18 e T3), è stato censurato da entrambe le parti.

Nel suo appello (p. 48) l’attrice

rimprovera al Pretore di non aver inserito tra le fatture risarcibili, per

motivi ignoti, la fattura dei pompieri di Maschen (D) di € 142'481.80 (doc.

P31.7), aggiungendo che per le altre posizioni di cui al pt. 79 di petizione

(ossia quelle di cui al doc. P24) il Pretore aveva operato solo un rinvio al proprio

consid. 5.5.1. (ossia a quanto da lui addotto con riferimento alle fatture

esposte da terzi diversi da DB Netz AG) e quindi essa rimandava alle censure

già esposte a quel proposito.

Nel suo appello (p. 32 segg.) la

convenuta censura invece il fatto che il Pretore abbia ritenuto che alle

fatture di cui ai doc. P24.8, P24.10, P24.16, P24.32, Q17, Q18 e T3 potesse

essere riconosciuta una certa ufficialità tale da conferire loro un valore

probatorio aggiunto, se non proprio uguale almeno molto simile alle decisioni

dell’autorità, così che, non essendovi agli atti una particolare prova del loro

carattere errato, esse potevano essere riconosciute quale danno risarcibile

all’attrice.

10.4.3.1. La censura con cui l’attrice

rimprovera al Pretore di non aver inserito tra le fatture risarcibili, per

motivi ignoti, la fattura dei pompieri di Maschen (D) di € 142'481.80 (doc.

P31.7), è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) e infondata.

Non è in effetti vero che il giudice di prime cure avrebbe escluso il

risarcimento di quella fattura “per motivi ignoti”, egli avendola invece disattesa

per il fatto che quei costi erano stati esposti in meri documenti interni,

senza destinatari o firma di sorta (cfr. supra consid. 10.1.3.), motivazione questa

su cui l’attrice non si è confrontata. Ad ogni buon conto la censura sarebbe

stata destinata all’insuccesso anche per le ragioni che verranno esposte più

avanti (al consid. 10.4.3.3.).

10.4.3.2. La censura dell’attrice

riferita alle altre posizioni di cui al doc. P24 non ha miglior sorte. L’attrice,

preso atto che il Pretore aveva al proposito rinviato alla motivazione da lui

resa con riferimento alle fatture esposte da terzi diversi da DB Netz AG, si è

in effetti limitata a rimandare a sua volta alle censure da lei già esposte in

merito a queste ultime, che però sono già state disattese da questa Camera nei

considerandi precedenti (consid. 10.4.1.1., a cui si può dunque senz’altro

rinviare).

10.4.3.3. L’esame della censura sollevata

dalla convenuta non può prescindere dall’accertamento pretorile, come detto non

validamente censurato dalle parti, secondo cui anche le fatture inerenti

l’intervento dei pompieri e delle altre unità di crisi di cui ai doc. P24.8,

P24.10, P24.16, P24.32, Q17, Q18 e T3 erano state contestate in punto alla loro

congruità e correttezza. Stando così le cose, esse avrebbero potuto essere

risarcite all’attrice solo se e nella misura in cui alle stesse, in quanto

documenti pubblici, fosse stato possibile attribuire una forza probatoria

accresciuta ai sensi degli art. 179 CPC e 9 CC, ritenuto che solo in tal caso

sarebbe stato possibile pretendere dalla convenuta, con un capovolgimento

dell’onere della prova, di addurre prima e provare poi le circostanze idonee a

refragare la presunzione di esattezza del loro contenuto. Sennonché, contrariamente

a quanto ritenuto dal Pretore, le fatture in parola non godono di una forza

probatoria accresciuta. La dottrina ha in effetti già avuto modo di stabilire

che questa forza probatoria accresciuta non si estende al contenuto di tutte le

dichiarazioni rese da un pubblico ufficiale ma unicamente a ciò di cui questi

può confermare la correttezza previo esame dei fatti di sua competenza (Rüetschi, op. cit., n. 10 ad art. 177

CPC), ciò che non è il caso per semplici fatture di pubbliche autorità (quelle di

Stadt Tornesch (D) doc. P24.8, di Gemeinde Heidgraben doc. Q17 e di Freie und

Hansestadt Hamburg doc. T3) o di uffici federali o regionali (quelle dell’Amt

Elmshorn-Land (D) doc. P24.10, di Kreis Pinneberg (D) doc. P24.16 e del

Bundesamt Technisches Hilfswerk doc. P24.32 e Q18).

Il Pretore non può nemmeno

essere seguito laddove pretende che quei documenti avevano “una certa

ufficialità tale da conferire un valore probatorio aggiunto”, il contributo

dottrinale su cui si è fondato (Trezzini,

op. cit., p. 738, gli altri riferimenti indicati non essendo pertinenti) avendo

per oggetto altri tipi di documenti e meglio quelli che fondavano la

responsabilità del loro autore, segnatamente bilanci o dichiarazioni fiscali.

Il giudizio con cui è

stato ammesso il risarcimento delle fatture in questione deve dunque essere

riformato, a prescindere dal buon fondamento o meno delle altre censure addotte

dalla convenuta.

10.4.4. L’attrice (appello p. 49

segg.), prendendo posizione sul giudizio reso dal Pretore (riassunto al consid.

10.1.4.) sull’ultima categoria di danni e meglio sui costi in cui essa sarebbe

direttamente incorsa (quelli di cui ai doc. Q12, Q13, T1, T2, T4 - T14, U1, U2

e V1 - V10), ha formulato sostanzialmente tre censure: ha contestato l’assunto

pretorile secondo cui i documenti interni, in concreto quelli di cui ai doc. Q12,

Q13, T4 - T9 e T14, non potessero avere a priori forza probatoria; ha ribadito

che alle fatture di terzi, segnatamente ai doc. T1, T2, T10 - T13, U1 e U2, poteva

e anzi doveva essere riconosciuta valenza probatoria; e, con riferimento alla

pretesa relativa alle spese di locazione dei binari e dei carri, ha rilevato, dopo

aver riprodotto alcuni stralci della risposta (pt. 170 - 172) e della duplica

(pt. 238) della convenuta, che quest’ultima aveva contestato astrattamente la

propria responsabilità e aveva definito come esagerato l’importo richiesto ma

non aveva contestato le sue allegazioni sul calcolo della pretesa, ed ha

aggiunto che il fatto che non fosse stato esplicitamente concluso un contratto

di locazione dei binari e dei carri era irrilevante, lo stesso essendo venuto

in essere per atti concludenti.

10.4.4.1. La censura con cui l’attrice ha

rimproverato al Pretore di aver negato una valenza probatoria ai documenti

interni da lei prodotti agli atti, in concreto quelli di cui ai doc. Q12, Q13,

T4 - T9 e T14, non può trovare accoglimento. A fronte dell’accertamento

pretorile, come detto non validamente censurato, secondo cui anche le posizioni

di danno relative a quei documenti erano state contestate in punto alla loro

congruità e correttezza, è in effetti evidente che i documenti qui in esame non

erano sufficienti per ritenere provato il relativo danno.

10.4.4.2. Analoghe considerazioni possono

essere fatte per quanto riguarda l’altra censura dell’attrice, che contestava

al Pretore di non aver riconosciuto valenza probatoria alle fatture di terzi,

segnatamente ai doc. T1, T2, T10 - T13, U1 e U2. Al proposito si può rinviare a

quanto indicato ai consid. 10.3.2. e 10.4.2.1..

10.4.4.3. Confrontata con l’argomentazione

pretorile secondo cui per le ragioni “di cui già in precedenza si è detto”

(ovvero per quelle riassunte ai consid. 10.1.1., 10.1.2. e 10.1.3.) anche la

pretesa relativa alle spese di locazione dei binari e dei carri era stata

contestata in modo non generico in punto alla sua congruità e correttezza,

l’attrice - diversamente da quanto fatto in altri punti del suo appello (cfr.

consid. 10.3.1.2. e 10.4.1.1.) - ha qui se non altro evidenziato come la convenuta

in alcuni punti dei suoi allegati preliminari ora parzialmente riprodotti nel

gravame avesse sollevato in particolare altre obiezioni su quella posizione di

danno (e meglio quelle di cui ai pt. 170 - 172 della risposta e ai pt. 238

della duplica), desumendone che costei aveva in tal modo contestato

astrattamente la propria responsabilità ma non aveva contestato le sue

allegazioni sul calcolo della pretesa. La censura dev’essere disattesa. L’argomentazione,

così come è stata esposta, non è in effetti ancora tale da far ritenere errata

la diversa conclusione cui era giunto il Pretore: l’attrice ha sì evidenziato

che nei passaggi della risposta e della duplica da lei riprodotti erano in

particolare state espresse dalla convenuta altre contestazioni rispetto a

quelle sulla congruità e correttezza della pretesa, ma utilizzando a quel

momento il termine “in particolare” (anziché il termine “unicamente” o un suo

sinonimo) ha di fatto lasciato intendere o comunque non ha di fatto escluso che,

come invece ritenuto dal Pretore, contestazioni sulla congruità e correttezza di

quella pretesa o più in generale di tutte le pretese azionate dall’attrice potessero

essere state esposte in altri passaggi della risposta e della duplica.

In tali circostanze, non

essendo stato censurato l’assunto pretorile secondo cui non era stato provato

che i tariffari prodotti dall’attrice fossero corretti, fossero stati applicati

correttamente e prevedessero dei prezzi congrui, è senz’altro a ragione che la

pretesa è stata respinta. Non occorre così pronunciarsi sulle altre argomentazioni

dell’attrice

11. Alla luce di quanto precede,

la decisione pretorile deve pertanto essere riformata nel senso dell’integrale

reiezione della petizione, senza che sia necessario esaminare la censura con

cui l’attrice ha rimproverato al Pretore di non aver rigettato l’opposizione

interposta al PE n. __________22 dell’UE di Mendrisio, che era stato da lui ritenuto

perento (appello p. 142 seg.), rispettivamente pronunciarsi sulla censura della

convenuta che riteneva errata la data di decorrenza degli interessi sul danno

da risarcire (appello p. 36 segg.).

12. Ne discende che l’appello

della convenuta va accolto e quello dell’attrice dev’essere respinto nella

misura in cui è ricevibile.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

ancora litigioso di € 5'868'290.66 (di € 177'649.10 per l’appello della

convenuta e di € 5'690'641.56 per quello dell’attrice) tenendo pure conto della

difficoltà della lite e dell’estrema lunghezza degli allegati delle parti,

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 15 dicembre 2014 di AO 1 (inc. n. 12.2014.222) è accolto.

Di

conseguenza la decisione 13 novembre 2014 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio sud è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia, in fr. 60’000.-, le spese e gli oneri processuali di

conciliazione sono posti a carico dell’attrice, la quale rifonderà alla convenuta

fr. 144’500.- a titolo di ripetibili.

II. Le spese processuali della procedura di

appello di cui al dispositivo n. I di fr. 4’000.- sono a carico dell’appellata,

che rifonderà all’appellante fr. 8'000.- per ripetibili di appello.

III. L’appello 15 dicembre 2014

(inc. n. 12.2014.224) di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le spese processuali della procedura di appello di cui al dispositivo n. III di fr. 50’000.-

sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 70'000.- per

ripetibili di appello.

V. Notificazione:

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Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).