12.2014.222
Incidente ferroviario - responsabilità dello speditore - risarcimento dei danni - onere di contestazione
8 novembre 2016Italiano64 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.222
12.2014.224
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.17 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 21
settembre 2011 da
AP
1
rappr. da
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di € 5'394'592.34, somma aumentata in sede conclusionale
a € 5'868'290.66, oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2007 nonché il rigetto
in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n.__________ __________22 e
__________82 dell’UE di Mendrisio;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione ed ha denunciato la lite a LI 1 __________
(rappr. da__________) che non è intervenuta, e che il Pretore con decisione 13
novembre 2014 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di
€ 177'649.10 oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2007 e rigettando in via
definitiva limitatamente a fr. 229'167.30 l’opposizione interposta al PE n. __________82
dell’UE di Mendrisio;
appellanti entrambe le parti: la convenuta, che con
appello 15 dicembre 2014 (inc. n. 12.2014.222) chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi; l’attrice, che con appello pure datato 15 dicembre 2014
(inc. n. 12.2014.224) chiede di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere
integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 4 febbraio 2015, rispettivamente
la convenuta con risposta 12 febbraio 2015 postulano la reiezione del gravame di
parte avversa pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 5 marzo 2015
dell’attrice e della duplica spontanea 12 marzo 2015 della convenuta;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 7 marzo 2007 AP 1
rappresentata da S__________ AG, ed AO 1, intenzionate ad effettuare traffici
internazionali per ferrovia con treni completi del traffico combinato, hanno
sottoscritto un contratto quadro (doc. B, redatto in lingua tedesca e pure
prodotto agli atti con una traduzione in lingua italiana), valido
retroattivamente dal 10 dicembre 2006 e retto dal diritto svizzero, in base al
quale quest’ultima riservava ai sensi del relativo allegato A cifra 2 una
capacità corrispondente ad un determinato treno completo e alla condizione di
viabilità corrispondente, ed entrambe si obbligavano a stipulare tra loro
singoli contratti CIM (ossia secondo la Convenzione
internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia, RS 0.742.403.2) relativi
al traffico internazionale di merci per ferrovia per tutte le spedizioni
effettuate nell’ambito di questa capacità, ritenuto che le basi contrattuali
erano costituite dalla COTIF 1999 (Convenzione relativa ai
trasporti internazionali per ferrovia, RS 0.742.403.1, con il relativo
Protocollo 1999), CIM inclusa, come pure dagli accordi internazionali per
le ferrovie vigenti in materia, per quanto non altrimenti previsto nel
contratto (art. 1).
In base a quell’accordo, per
quanto qui interessa, AP 1 si obbligava a mettere a disposizione esclusiva di AO
1 la capacità concordata ai sensi dell’allegato A cifra 2 e ad effettuare i
servizi di trasporto come pure i seguenti servizi: la spedizione, il trasporto,
la consegna al confine e le attività amministrative connesse nonché i processi
di consegna; la consegna o la presa in consegna dei treni conformemente ai
punti di misura concordati nell’accordo sulla qualità; i controlli riguardanti
la sicurezza, segnatamente la possibilità di impiego delle motrici
sull’itinerario previsto, il controllo delle masse di carico sulla base della
codificazione nonché il controllo esterno dei carri contenenti unità di
trasporto intermodale, fatta salva la responsabilità dello speditore per
caricamento difettoso (art. 2 n. 1), ritenuto che le attività di carico e di
scarico nelle stazioni di smistamento non erano però oggetto di prestazione
(art. 2 n. 4); essa si obbligava altresì a rilevare e trasportare le merci
nelle unità di trasporto intermodale che venivano caricate sui carri forniti
dalla AO 1 e a trasportare le unità di trasporto intermodale e/o i carri vuoti
come pure le lettere di vettura corrispondenti (art. 2 n. 3). Dal canto suo AO
1 si impegnava a consegnare unità di trasporto intermodale conformi alla
definizione della tariffa 9145 (art. 2 n. 7) e a mettere a disposizione carri
autorizzati a circolare nel trasporto internazionale combinato (art. 2 n. 8 e
art. 9).
AO 1 era altresì responsabile per
la messa a disposizione dei documenti di trasporto necessari (art. 3 n. 1):
essa si obbligava in particolare a consegnare a AP 1 una lettera di vettura
CIM-UIRR compilata regolarmente con certificazione / distinta dei carri,
ritenuto che nella lettera di vettura CIM doveva venir indicata quale speditore
e destinatario AO 1 con il codice cliente __________ oppure uno speditore rispettivamente
un destinatario da lei incaricato rispettivamente essa doveva essere registrata
quale pagatore del noleggio con quel codice cliente (art. 3 n. 2).
Giusta l’allegato A del contratto
(doc. H), lo stesso si applicava tra l’altro alla tratta n. 9221.04 Taulov (DK)
- Gallarate (I).
2. Il 22 gennaio 2007 è stata compilata
la lettera di vettura CIM n. 704 522 049 (doc. I), avente per oggetto il
trasporto di 21 carri (vagoni) carichi sul percorso Taulov (DK) - Padborg (DK) -
Basel Bad (D/CH) - Luino (I). Nella stessa sono stati indicati come speditore R__________
__________ e come destinatario AO 1, ritenuto che in entrambe le posizioni è
stato aggiunto il numero cliente __________ di AO 1.
3. Nella notte del 23 gennaio
2007 il treno merci n. TEC 40013 oggetto della lettera di vettura CIM n. 704 522
049 (doc. I), composto di 21 carri, che stava allora viaggiando sulla tratta
Kiel (D) - Amburgo (D) proveniente da Taulov (DK), è deragliato al km 25.2, tra
le località di Elmshorn (D) e Tornesch (D).
Dal rapporto d’inchiesta 14
settembre 2010 del Ministero Federale dei trasporti (doc. M), le cui
conclusioni sono state pacificamente ammesse come corrette, è risultato che in
testa al citato convoglio si trovava un carro che trasportava due casse mobili
e due container, che il container situato sul carro in quarta e ultima posizione
conteneva due coil (bobine) in acciaio, che all’altezza del km 25.2 della
tratta in questione il coil posteriore aveva sfondato il pavimento in legno del
container ed era caduto attraverso il carro sul letto dei binari, ciò che aveva
provocato alle ore 3.19 il deragliamento di complessivi 12 carri del treno e il
ribaltamento di una parte dello stesso, con fuoriuscita di circa 22'000 litri
di acido cloroacetico e soprattutto gravi danni ai veicoli, alle
sovrastrutture, agli impianti di segnaletica e di telecomunicazione nonché alle
linee aeree di alimentazione.
Cause dello sfondamento del
pavimento del container sono risultate essere da una parte il caricamento
difettoso dei coil senza travi di base e il loro fissaggio solo con cinghie ad
espansione e dall’altra l’insufficiente capacità portante delle travi
trasversali del container per l’esecuzione in molte parti difettosa delle
saldature tra le travi orizzontali e quelle verticali.
4. Con petizione 21 settembre
2011 il successore in diritto di AP 1, AP 1 (doc. D1), divenuto nelle more
della causa AP 1 (cfr. scritto 3 marzo 2016 con i relativi allegati), al
beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. C), ha convenuto in
giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, per
ottenere la sua condanna al pagamento di una somma poi aumentata in sede
conclusionale da € 5'394'592.34 (recte: € 5'351'070.74) a € 5'868'290.66
(recte: € 5'824'769.06) oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2007 nonché
il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________22
e __________82 dell’UE di Mendrisio.
Essa, ritenendo che la
controparte fosse responsabile dell’incidente ferroviario nella sua qualità di
speditore, ha in estrema sintesi preteso il risarcimento del danno subito, e
meglio delle somme fatturatele a titolo di regresso - e nel frattempo da lei già
pagate - dal proprietario e gestore della rete ferroviaria DB Netz AG (€ 4'184'715.32
e meglio: € 342'275.03 per misure di pronto soccorso [7 posizioni: doc. P24.8,
P24.10, P24.16, P24.32, P31.1 - P31.8, Q17 e Q18], € 8'734.12 per forniture
materiali per il pronto soccorso [3 posizioni: doc. P24.6, P24.11 e P24.30], €
1'993'149.32 per ricostruzione dell’infrastruttura [20 posizioni: doc. P3,
P4.1, P4.3, P10.1, P13, P16.1, P17.1, P20, P24.4, P24.5, P24.20, P24.22, P24.26
- P24.28, P30, Q10.1 - Q10.6, Q11, Q21, R1, S4], € 541'035.06 per forniture
materiali per la ricostruzione [9 posizioni: doc. P6, P7, P8.1, P18.1, P19.1,
P25.1, P25.2, P35, Q6 e Q20], € 167'745.50 per uso di macchinari vari per la
ricostruzione [8 posizioni: doc. P9.1, P28.1, P32.3, P32.4, P34, Q8, Q22 e Q23],
€ 257'318.79 per logistica sul cantiere [13 posizioni: doc. P11.1, P24.14,
P24.17, P24.23, P24.24, P29, N1 - N7, P32.1, P32.2, Q1, Q2, Q9.1 - Q9.7, Q12 e
Q13], € 163'966.28 per sorveglianza del cantiere [21 posizioni: doc. P1.1 - P1.10,
P5.2, P5.3, P5.5 - P5.8, P24.1 - P24.3, P24.15, P24.19, P24.21, P24.29, Q3 - Q5,
Q7, Q14, Q15, Q, Q16, S1 - S3], € 3'881.52 per eliminazione di rifiuti causati
dall’incidente [2 posizioni: doc. P12.1 e P14], € 308.73 per perizie [1 posizione:
doc. P15], € 134'401.85 per impiego del personale di DB Netz AG [3 posizioni:
doc. P21, P22 e P27], € 525'465.90 per servizi sostitutivi tramite bus navetta
[3 posizioni: doc. P23.1 - P23.17, P24.18 e Q19] e € 47'237.82 per spese
diverse [5 posizioni: doc. P2, P26, P33.1, P33.2, S5 e Q], dedotta una doppia
fatturazione di complessivi € 804.60), delle fatture per la consulenza del
supervisore incaricato dell’analisi della dinamica dell’incidente INTAKT Transportberater
e.K.(€ 16'245.38 [2 posizioni: doc. U1 e U2]), dei pregiudizi vari da lei direttamente
subiti (€ 77'578.18 [14 posizioni: doc. T1 - T14]) e dei costi per la locazione
dei binari e dei carri su cui erano poi stati depositati i carri danneggiati (€
1'546'230.03, doc. V1 - V10), ritenuto che al totale ha poi erroneamente
aggiunto alcuni costi fatturati due volte (€ 43'521.75 [3 posizioni] in realtà
già compresi nell’importo di € 4'184'715.32 esposto in precedenza).
La convenuta, oltre ad
aver denunciato la lite alla proprietaria del container in questione, ossia a LI
1 che non è tuttavia intervenuta, si è integralmente opposta alla
petizione.
5. Con decisione 13 novembre
2014 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la
convenuta al pagamento di € 177'649.10 oltre interessi al 5% dal 23 gennaio
2007 e ha rigettato in via definitiva limitatamente a fr. 229'167.30 senza
interessi l’opposizione interposta al solo PE n. __________82 dell’UE di
Mendrisio, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 60'000.-, le spese e gli
oneri processuali di conciliazione sono stati posti a carico della convenuta
per 1/20 e per 19/20 sono stati posti a carico dell’attrice, tenuta altresì a
rifondere alla controparte fr. 130'000.- a titolo di ripetibili parziali.
Il giudice di prime cure
ha in sostanza ammesso il risarcimento dei costi generati dall’intervento dei
pompieri e delle altre unità di crisi di cui ai doc. P24.8, P24.10, P24.16,
P24.32, Q17, Q18 e T3 (per complessivi € 190'455.66, tutti fatturati da DB Netz
AG all’attrice, tranne l’ultimo fatturato direttamente a quest’ultima), salvo
aver posto in deduzione un importo ammesso dall’attrice per la vendita di
alcuni rottami (€ 12'806.58). Tutte le altre pretese sono per contro state
disattese.
6. La pronuncia pretorile è
stata impugnata da entrambe le parti.
Con appello 15 dicembre 2014 (inc.
n. 12.2014.222) la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi, non ritenendosi debitrice nemmeno dei costi generati dall’intervento dei
pompieri e delle altre unità di crisi.
Con appello, esso pure datato 15
dicembre 2014 (inc. n. 12.2014.224), l’attrice ha invece chiesto di riformare la
decisione pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta
di spese e ripetibili di primo e secondo grado, ribadendo il buon fondamento
della sua azione giudiziaria.
Degli ulteriori allegati delle
parti, e meglio della risposta 4 febbraio 2015 dell'attrice, rispettivamente
della risposta 12 febbraio 2015 della convenuta (alla quale sono seguite la replica
spontanea 5 marzo 2015 dell’attrice e la duplica spontanea 12 marzo 2015 della
convenuta), con cui è postulata la reiezione del gravame di parte avversa pure
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se e per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
7. I dubbi sollevati prudenzialmente
dalla convenuta (risposta all’appello p. 2 e 4 e duplica spontanea p. 2) in
merito alla tempestività dell’appello presentato dall’attrice sono del tutto infondati.
Atteso che la decisione 13 novembre 2014 è stata ricevuta da quest’ultima
l’indomani (come sostenuto dalla stessa a p. 8 del suo appello e del resto
confermato dall’accertamento del tracciamento degli invii relativo alla
raccomandata n. __________), il suo appello datato 15 dicembre 2014, consegnato
alla posta quel medesimo giorno (cfr. il timbro postale sulla busta allegata
all’atto e la ricevuta relativa alla raccomandata n__________, prodotte
entrambe con la replica spontanea), è in effetti rispettoso del termine di 30
giorni previsto dalla legge (art. 311 cpv. 1 CPC), prorogato al primo giorno
feriale successivo giusta l’art. 142 cpv. 3 CPC.
8. Nel suo giudizio il Pretore
ha innanzitutto ritenuto data la legittimazione passiva della convenuta, rilevando
in sostanza che l’indicazione di R__________ __________ quale speditore nella
lettera di vettura (doc. I) non era conforme ai ruoli effettivamente svolti
dalle parti nel contratto di trasporto, che attribuivano questa posizione alla
convenuta, poco importando se il contratto quadro (doc. B) prevedesse la
possibilità di inserire nella lettera di vettura uno speditore o destinatario
diverso dalla stessa. Egli ha in effetti rilevato da una parte che la convenuta
era il partner contrattuale dell’attrice, dato che i trasporti concordati erano
stati eseguiti a suo favore e siccome la stessa aveva sempre ritenuto di far
valere dei diritti connessi alla sua qualità di speditore inoltrando tra
l’altro un’istanza di conciliazione contro la qui attrice (doc. I4). Ed ha
evidenziato dall’altra, sulla base delle testimonianze di __________, __________,
__________ e __________, che l’indicazione di R__________ __________ nella
lettera di vettura in questione, operata per altro dalla stessa convenuta, era
avvenuta senza che ne fosse stata spiegata o dimostrata la base contrattuale:
non risultava in effetti che quella società, semplice trazionista dei treni
(incaricata solo della composizione dei treni su indicazione della convenuta)
senza influsso sul carico, avesse concluso un contratto di trasporto con
l’attrice quale trasportatore o speditore; gli stessi dipendenti della convenuta
non erano in chiaro sulle ragioni per cui R__________ __________ era stata
indicata come speditore nella lettera di vettura, il teste __________ avendo
dichiarato che essa era la rappresentante della convenuta, che dunque era
l’effettivo speditore, e il teste __________ essendosi limitato ad osservare
che essa era il gestore del terminale, ciò che però era irrilevante per il tema;
l’erroneità dell’indicazione di R__________ __________ nella lettera di vettura
era oltretutto stata più volte fatta presente alla convenuta (doc. I1 - I3).
8.1. Nel suo gravame (appello p.
9 segg.) la convenuta ribadisce il buon fondamento dell’eccezione di carenza di
legittimazione passiva. Essa rimprovera al Pretore da una parte di aver
ritenuto, con un’inammissibile inversione dell’onere della prova, che la
presunzione di correttezza delle indicazioni contenute nella lettera di vettura
(art. 12 § 1 CIM) fosse stata refragata in considerazione dell’infondatezza delle
sue argomentazioni a sostegno dell’eccezione anziché per la bontà delle ragioni
esposte dall’attrice, che per altro aveva omesso di far amministrare la prova
principale che le competeva. E dall’altra ripropone la tesi secondo cui essa
aveva in ogni caso recato la controprova della correttezza delle indicazioni
contenute nella lettera di vettura, dato che il contratto quadro (doc. B),
allestito da un’ausiliaria dell’attrice (S__________ AG), a scapito della quale
dovevano dunque andare eventuali dubbi interpretativi, le permetteva di
decidere se comparire come speditore o in altra veste nel trasporto ferma
restando la sua qualifica di pagatore.
8.2. La legittimazione delle
parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 108 II 216
consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 126 III 59 consid. 1). Questo principio vale
tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di
fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI
App., n. 339 ad art. 181 con rif. a TF 6 luglio 2004 4C.198/2004 consid. 3.2
in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione
della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi
confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento
del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla
base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione
passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in
giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF
125 II 82 consid. 1a; TF 2 giugno 2003 5C.243/2002 consid. 2.3; II CCA 25
ottobre 2005 inc. n. 12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n. 12.2010.109 in: RtiD
I-2012 21c p. 927). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti
dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione
passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al
quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11
gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29, 28 agosto
2012 inc. n. 12.2010.221, 25 marzo 2013 inc. n. 12.2011.110, 20 novembre 2013
inc. n. 12.2012.156, 4 giugno 2014 inc. n. 12.2012.165).
8.3. Per potersi riconoscere la
legittimazione passiva della convenuta nella presente causa, avente
pacificamente per oggetto la responsabilità dello speditore giusta l’art. 13 §
2 CIM, occorre che quella parte sia lo speditore nel contratto di trasporto CIM
in questione e, stante che essa non risultava essere indicata come tale nella
lettera di vettura (doc. I), che fino a prova del contrario è presunta essere
corretta (art. 12 § 1 CIM), che sia dimostrata l’erroneità dell’indicazione riportata
nella lettera di vettura.
8.3.1. Nel caso di specie l’attrice,
già in sede di petizione (p. 8 segg. e 70), ha sostenuto che la convenuta fosse
la sua controparte contrattuale nel contratto quadro (doc. B) e nei singoli
contratti di trasporto CIM conclusi sulla base dello stesso e che l’indicazione
dello speditore contenuta nella lettera di vettura (doc. I) fosse errata. In
replica (p. 9 segg., 45 segg. e 94 seg.) essa ha poi confermato quelle adduzioni,
precisando che l’erroneità dell’indicazione contenuta nella lettera di vettura
risultava dal fatto che il contratto quadro permetteva alla convenuta di
indicare quale speditore nella lettera di vettura solo sé stessa o un suo mandatario,
ma che la persona concretamente indicata R__________ __________, oltre a non aver
agito quale speditore (ma semmai come suo subtrasportatore), aveva tutt’al più operato
quale mero rappresentante o ausiliario della convenuta.
In tali circostanze è
incontestabile che l’attrice abbia senz’altro fatto fronte all’onere di
allegazione che le incombeva sul tema.
8.3.2. Le censure della convenuta sul
tema dell’onere della prova e sulle risultanze probatorie non possono trovare
accoglimento.
8.3.2.1. L’istruttoria ha permesso di
confermare che la convenuta agiva contrattualmente in qualità di speditore. Essa
era in effetti la controparte contrattuale dell’attrice nel contratto
quadro e nei singoli contratti di trasporto CIM conclusi sulla base dello
stesso: il tenore del doc. B, ed in particolare il suo art. 1, è eloquente al
proposito e del resto la stessa convenuta ha ammesso in causa di essere la
controparte contrattuale dell’attrice (risposta p. 6, 9, 15 e 19, duplica p. 10,
verbale di prime arringhe 10 dicembre 2012 p. 2, appello p. 3). Atteso che
nell’occasione l’attrice agiva pacificamente quale trasportatore (cfr. pure
doc. I) e che, come evidenziato anche dalla stessa convenuta (risposta p. 17),
la controparte del trasportatore in un contratto di trasporto è lo speditore (Koller, Transportrecht - Kommentar zur
Spedition, Gütertransport und Lagergeschäft, 7ª ed., n. 2 ad art. 7 CIM [doc.
W1]; Bellardita, Der Absender im
frachtrechtlichen Schuldverhältnis und seine Haftung, p. 13 [doc. W5]), è
evidente che la convenuta sia intervenuta in quest’ultima funzione.
È per altro a ragione che
il Pretore ha rilevato che la stessa convenuta aveva provveduto a far valere
dei diritti connessi alla sua qualità di speditore, inoltrando un’istanza di
conciliazione e una procedura esecutiva contro l’attrice (doc. I4, I4a e I4b).
Questo accertamento implica di
per sé che l’indicazione dello speditore contenuta nella lettera di vettura di
cui al doc. I, che non è costitutiva ma ha solo una funzione probatoria finché
non sia stato dimostrato il contrario (Koller,
op. cit., n. 2 ad art. 6 CIM [doc. W1]), non può essere tenuta in
considerazione.
Essendo in tal modo dimostrato,
nell’ambito della prova principale incombente all’attrice, che nonostante il
diverso tenore della lettera di vettura di cui al doc. I la convenuta era
l’effettivo speditore, il rimprovero mosso da quest’ultima al Pretore di aver violato
le norme sull’onere della prova (ciò che presuppone invece un giudizio fondato
sull’assenza di prove) è infondato.
8.3.2.2. La convenuta, fondandosi
sull’art. 3 n. 2 del contratto quadro - secondo cui essa si impegnava a
consegnare alla controparte, per ogni singolo contratto di trasporto CIM
concluso sulla base dello stesso, una lettera di vettura nella quale doveva
venir indicata quale speditore e destinatario essa stessa con il suo codice
cliente oppure uno speditore rispettivamente un destinatario da lei incaricato
rispettivamente essa doveva essere registrata quale pagatore del noleggio con
il codice cliente suddetto (“im CIM-Frachtbrief muss als Absender und
Empfänger die Firma AO 1 … mit die AP 1-Kundennummer __________ oder ein von
ihr beauftragte Absender bzw. Empfänger eingetragen werden bzw. AO 1 muss als
Frachtzahler mit der vorgenannten Kundennummer eingetragen werden”) - ritiene
nondimeno, a mo’ di controprova, che l’indicazione dello speditore contenuta
nella lettera di vettura di cui al doc. I sarebbe conforme agli accordi
contrattuali e dunque non potrebbe essere considerata errata, rispettivamente
che eventuali dubbi interpretativi nel contratto dovrebbero essere risolti a sfavore
dell’attrice, atteso che il contratto quadro era stato allestito da una sua
ausiliaria (S__________ AG). A torto. Essa confonde in realtà due aspetti assai
diversi, ovvero la questione a sapere chi sia effettivamente lo speditore (e
dunque a chi incomba la responsabilità ai sensi dell’art. 13 § 2 CIM, che qui
interessa) e la questione a sapere se le indicazioni contenute nella lettera di
vettura siano esatte o corrette (e dunque se sia in tal caso pure innescata la
responsabilità prevista dall’art. 8 CIM).
Oltretutto, nemmeno si può
ritenere che l’indicazione di R__________ __________ quale speditore nella
lettera di vettura di cui al doc. I fosse conforme agli accordi contrattuali,
non risultando che quella società avesse nell’occasione agito come speditore
incaricato dalla convenuta. L’istruttoria ha in effetti permesso di stabilire
che quella società era unicamente la trazionista dei treni e che la stessa si
era occupata della composizione del treno a Taulov (DK), ritenuto che il carro
contenente il container già carico era pervenuto in treno da Malmöe (S) senza
essere stato da lei toccato (cfr. teste __________ p. 1 seg., il quale ha pure rammentato
di aver fatto presente alla convenuta già a far tempo dal 2005 - le altre prove
menzionate sul tema dal Pretore si riferiscono a un’epoca successiva
all’incidente - l’erroneità dell’indicazione contenuta nella lettera di
vettura), e dunque non aveva mai svolto l’attività di speditore; che non
esisteva un accordo diretto tra quella società e la convenuta che prevedesse
l’indicazione della stessa sulle lettere di vettura (teste __________ p. 5); e
che anzi, per stessa ammissione della convenuta (cfr. risposta p. 19 seg. e 61,
conclusioni p. 14 segg.), la medesima mai era stata in relazione contrattuale
con lei o era stata da lei incaricata. L’erroneità dell’indicazione nello
speditore nella lettera di vettura di cui al doc. I è per finire stata ammessa
per atti concludenti anche dalla stessa convenuta, la quale da metà 2012 non riportava
più quale speditore, nelle relative lettere di vettura per quei trasporti, R__________
__________ bensì proprio sé stessa (teste __________ p. 2).
9. Il Pretore, dopo aver
accertato che l’incidente era stato causato da un difetto di carico, e meglio
da quello del container, e che di questa circostanza doveva rispondere la
convenuta, ha in seguito respinto l’eccezione di quest’ultima secondo cui quel
difetto fosse evidente e dunque dovesse essere riconoscibile all’attrice anche
alla luce dell’obbligo di controllo che le incombeva contrattualmente. A suo
giudizio, secondo il contratto l’attrice era in effetti tenuta solo a
verificare esteriormente i carri contenenti unità di trasporto intermodale,
senza procedere a controlli approfonditi delle modalità di carico dei medesimi,
e non risultava, come preteso ma non provato dalla convenuta, che essa avrebbe
dovuto provvedere a una puntuale verifica dei container caricati sui carri ed
in particolare ad un controllo dell’avvenuta regolare manutenzione dei medesimi
o ancora alla lettura delle rispettive targhe riportanti le date di revisione.
Per altro dal rapporto d’inchiesta dell’incidente risultava che non vi erano
indizi alcuni per cui gli esami tecnici del carro effettuati a Taulov (DK) prima
e a Padborg (DK) poi fossero stati difettosi, ritenuto che per le imprese
ferroviarie il caricamento irregolare dei coil non era riconoscibile (doc. M p.
35).
9.1. La convenuta, sempre nel suo
appello (p. 26 segg.), ribadisce la tesi secondo cui all’attrice doveva essere
attribuita una concolpa (senza per altro indicare l’entità della “drastica”
riduzione delle pretese dell’attrice, auspicata a p. 8, che ciò avrebbe dovuto
comportare) per non aver provveduto, contrariamente a quanto previsto nel
contratto, alla puntuale verifica dei container caricati sui carri,
segnatamente alla lettura delle targhe apposte sugli stessi, e per non aver così
scoperto che la manutenzione del container contenente il coil in esame era
stata carente.
9.2. In base al contratto
l’attrice si era impegnata, tra le altre cose, ad effettuare i controlli
riguardanti la sicurezza, segnatamente - oltre alla possibilità di impiego
delle motrici sull’itinerario previsto ed al controllo delle masse di carico
sulla base della codificazione, che qui tuttavia non interessano - il controllo
esterno dei carri contenenti unità di trasporto intermodale (art. 2 n. 1). Dal
tenore del contratto, estremamente chiaro sul tema, risulta dunque che il
controllo esterno da eseguirsi riguardava unicamente i carri contenenti le unità
di trasporto intermodale e non queste ultime, ossia i container trasportati,
mentre nulla agli atti permette di ritenere, non potendosi seguire la convenuta
laddove ritiene per quanto è dato di comprendere che ciò si imporrebbe siccome
Fatti
i container erano “parte della massa caricata”, che quel controllo dovesse
estendersi anche alle targhe fissate all’esterno dei container stessi. Tanto
basterebbe per respingere la censura.
Considerandi
Dal rapporto d’inchiesta
dell’incidente (doc. M), ritenuto corretto dalle parti, si evince inoltre che nell’ambito
del controllo tecnico dei carri, presupposto per permettere la partenza di un
treno, si doveva in particolare far attenzione, tra l’altro, al rodiggio, alla
perfetta conduzione dei corpi della boccola, alle ruote gommate, al telaio, ai
Dispositivo
dispositivi di trazione e di repulsione nonché alla cassa del carro, ritenuto
che non era invece obbligatoria e nemmeno prevista l’apertura delle unità di
carico o di carri merci chiusi per esaminarne il contenuto (p. 30). Oltretutto
il medesimo rapporto d’inchiesta (doc. M), pur avendo in precedenza evidenziato
che la targa apposta sul container (riportante la data di revisione) evidenziava
una sua carente manutenzione (atteso che il primo controllo dopo la
costruzione, avvenuta nel luglio 2000, avrebbe dovuto avvenire al più tardi
nell’agosto 2005, cfr. doc. M p. 12 e 26), ha per finire concluso che non vi
erano indizi che facessero pensare che gli esami tecnici ai carri effettuati a
Taulov (DK) prima e a Padborg (DK) poi (che non avevano evidenziato quella
circostanza) fossero stati difettosi (p. 30 e 35), lasciando con ciò a sua
volta intendere che la lettura delle targhe dei container non rientrava tra le
verifiche imposte.
10. Nel prosieguo del suo
esposto il Pretore, dopo aver evaso - con un giudizio che non è qui stato
censurato dalle parti (cfr., per quanto riguarda la convenuta, la sua risposta
all’appello p. 6) - tutta una serie di eccezioni sollevate dalla convenuta (sull’onere
di allegazione delle pretese attoree, sull’avvenuto aumento delle stesse in
sede conclusionale e sulla forza probatoria della documentazione allegata alle
informazioni scritte rilasciate da DB Netz AG), si è finalmente espresso sul
risarcimento del danno concretamente dovuto all’attrice.
10.1. Ritenuto che l’analisi
dell’esistenza di un danno e della sussistenza di un nesso causale sarebbe
stata esperita congiuntamente dividendo le varie pretese per tipologia e
supporto probatorio allegato dall’attrice, il Pretore, sulle varie categorie di
danno fatte valere in causa (fatture di terzi diversi da DB Netz AG,
prestazioni di DB Netz AG, altre fatture e danni direttamente subiti
dall’attrice), ha rilevato quanto segue.
10.1.1. Egli, esprimendosi dapprima
sulle spese esposte da terzi diversi da DB Netz AG (50 posizioni: cfr. petizione
pt. 6.2.1 - 6.2.20, 6.2.23, 6.2.25, 6.2.26, 6.2.30, 6.2.31, 6.2.34, 6.2.35,
6.3.1 - 6.3.7, 6.3.9 - 6.3.11, 6.3.14 - 6.3.17, 6.3.20 - 6.3.22, 6.4 e 6.5.1 -
6.5.5, corrispondenti in sostanza, si aggiunga qui, ai doc. P1 - P20, P23, P25,
P26, P30, P31, P34, P35, Q1 - Q7, Q9 - Q11, Q14 - Q16, Q, Q19 - Q21, R, R1 e S1
- S5), ha osservato che l’attrice, a prova dei danni in questione, aveva
prodotto agli atti una serie di fatture emesse da ditte intervenute sul luogo
del sinistro, rispettivamente di conteggi riguardanti i costi di vari lavori
eseguiti. Ha quindi evidenziato che la convenuta dal canto suo aveva contestato,
in modo da lui non ritenuto generico, sia la congruità di tali fatture, da un
punto di vista generale (ad es. risposta pt. 67, 76, 77, 175 e 204) e in parte
per ogni singolo punto relativo alle medesime, contestazione poi ribadita in
seguito (ad es. duplica pt. 45, 55, 88, 92, 95, 157, 158, 256 e 259), sia integralmente
(sin dalla risposta) l’entità del danno fatto valere dall’attrice così come le
varie fatture e i documenti da lei versati agli atti, aggiungendo poi, a
riprova del carattere non generico della contestazione, che quest’ultima non
poteva certo ritenere, a fronte delle resistenze della convenuta, che il suo
danno fosse stato, anche solo in parte, riconosciuto e che di contro alla
stessa doveva essere ben chiaro che una prova dello stesso doveva da lei essere
apportata con l’istruttoria di causa.
Ciò premesso, in relazione
a queste fatture, ha rilevato che le stesse, in quanto inviate da ditte terze,
venivano di regola controllate da DB Netz AG (testi __________ p. 6 e __________
p. 2; informazioni scritte ad 7), ovvero da colei che le aveva poi rifatturate
all’attrice, e che l’attrice stessa aveva proceduto ad una verifica delle
medesime. Sennonché, a suo giudizio, queste risultanze istruttorie non
permettevano di ritenere provata la congruità e la correttezza delle fatture in
esame, la semplice verifica da parte di DB Netz AG e dell’attrice non essendo
sufficiente allo scopo, atteso che in particolare difettava una prova del fatto
che gli importi orari, le quantità di materiali utilizzati, il numero di
persone coinvolte e i prezzi applicati fossero da ritenersi corretti e congrui,
tanto più che nulla era dato a sapere sulla necessità dei singoli interventi
fatturati per riferimento all’incidente ferroviario litigioso rispettivamente
sulla loro riconducibilità al medesimo e che in alcuni casi l’attrice aveva
imputato solo parte degli importi fatturati alle conseguenze dell’incidente
senza però aver provato la correttezza di tali quote di riparto. Avendo così
l’attrice fallito nell’onere della prova del suo danno, prova che per altro non
appariva particolarmente difficile bastando in tal senso l’allestimento di un
referto peritale, un’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO non entrava in linea
di conto e nulla poteva in definitiva esserle riconosciuto in relazione a
queste pretese.
10.1.2. Il Pretore, passando poi ad
esaminare i costi fatturati all’attrice da DB Netz AG (10 posizioni: cfr.
petizione pt. 6.2.21, 6.2.22, 6.2.27 - 6.2.29, 6.2.32, 6.2.33, 6.3.8, 6.3.23 e
6.3.24, corrispondenti in sostanza, si aggiunga qui, ai doc. P21, P22, P27 - P29,
N1 - N7, P32, P33, Q8, Q22 e Q23), ha osservato che l’attrice aveva prodotto
diversi documenti che avrebbero dovuto comprovare la sua pretesa risarcitoria. Ha
quindi evidenziato che la convenuta aveva chiaramente contestato in risposta
(pt. 74) le fatture emesse da DB Netz AG per sue prestazioni. E ha fatto notare
che l’attrice in replica aveva di conseguenza spiegato che le prestazioni
operate da quella società erano state fatturate sulla base dei costi generati
utilizzando dei cosiddetti tariffari dispositivi (“Dispo-Kosa”).
Ciò posto, pur avendo
rilevato che l’istruttoria aveva permesso di confermare che DB Netz AG con
riferimento alle fatture in esame aveva effettivamente utilizzato quel metodo
di calcolo (testi __________ p. 6 seg. e __________ p. 2 seg., informazioni
scritte ad 4 e 6), ha ritenuto che i testimoni escussi e la restante
istruttoria non avessero però potuto confermare la corretta applicazione di
tali regole interne dispositive - per altro mai ammesse come vincolanti dalla
convenuta e dunque da provarsi quanto alla loro correttezza e congruità per
rapporto ai prezzi di mercato - nulla potendo essere dedotto al riguardo dalla
documentazione agli atti, tanto più che quelle regole interne, quand’anche ne fosse
stata provata la corretta applicazione (ciò che non era il caso e non poteva
essere verificato dal giudice), prevedevano l’applicazione di dati effettivi, e
meglio dei costi effettivi ecc., sul cui corretto computo tutto si ignorava, e
che nulla era dato a sapere sul fatto se quanto computato fosse effettivamente
giustificato alla luce delle conseguenze dell’incidente ferroviario in
questione. In tali circostanze, non incombendo al giudice di indagare oltre
sulla correttezza della documentazione agli atti, che avrebbe dovuto essere
sottoposta ad un perito cognito della materia, nulla poteva essere riconosciuto
all’attrice per queste pretese.
10.1.3. Il primo giudice, esaminando in
seguito una serie di danni relativi a fatture diverse (4 posizioni: cfr.
petizione pt. 6.2.24, 6.3.18, 6.3.19 e 7.1.3, corrispondenti in sostanza, si
aggiunga qui, ai doc. P24, Q17, Q18 e T3), ha ritenuto che per gli stessi
dovesse valere in larga misura quanto esposto ai punti precedenti segnatamente
con riferimento alle fatture esposte da terzi diversi da DB Netz AG, rilevando
che agli atti non vi era alcuna prova della congruità e della correttezza delle
fatture versate agli atti.
Discorso a parte doveva per
contro valere per i costi generati dall’intervento dei pompieri e delle altre
unità di crisi in parte contenuti in quelle fatture, trattandosi di fatture
emesse da pubbliche autorità, che le avevano calcolate basandosi, oltre che
sulle spese effettive, su quanto previsto dai vari regolamenti applicabili (ad
es. scritto Comune di Tornesch (D) di cui al doc. P24.8). In tali circostanze,
dovendosi ammettere che i documenti in questione avevano una certa ufficialità
tale da conferire un valore probatorio aggiunto, se non proprio uguale almeno
molto simile alle decisioni dell’autorità, egli ha ritenuto che i costi esposti
nelle fatture di cui ai doc. P24.8, P24.10, P24.16, P24.32, Q17, Q18 e T3 di
complessivi € 190'455.66 (non invece quelli di cui ai doc. P31.7 e P31.8, che
erano esposti in meri documenti interni, senza destinatari o firma di sorta),
difettando agli atti una particolare prova del loro carattere errato, potessero
essere riconosciuti quale danno risarcibile all’attrice: questi costi erano in
effetti indubbiamente riconducibili all’incidente ferroviario in parola, le
stesse fatture facendo riferimento ad interventi connessi a tale sinistro, per
cui un nesso causale con la responsabilità della convenuta era da ritenersi
dato.
10.1.4. Il Pretore, con riferimento ai
costi in cui l’attrice sarebbe direttamente incorsa (16 posizioni: cfr.
petizione pt. 6.3.12, 6.3.13, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4 - 7.1.12, 7.2, 7.3 e
conclusioni pt. 6.1, corrispondenti in sostanza, si aggiunga qui, ai doc. Q12,
Q13, T1, T2, T4 - T14, U1, U2 e V1 - V10), ha quindi nuovamente evidenziato
come l’attrice si fosse limitata a produrre dei meri documenti di parte o delle
fatture, la cui valenza probatoria, in assenza di ulteriori riscontri oggettivi
agli atti ed a fronte delle contestazioni della convenuta di cui già in
precedenza si era detto, era tuttavia nulla. In particolare essa aveva prodotto
i doc. Q11 (recte: Q12), Q12 (recte: Q13), T4 - T9 e T14, che,
oltre ad essere documenti interni di portata probatoria nulla, non permettevano
di evincere alcunché in merito alla congruità e correttezza degli importi
esposti e dunque non erano idonei a comprovare le pretese allegate dall’attrice.
I doc. T1, T2, T10 - T13, U1 e U2 erano invece mere fatture di terzi, per le quali
valeva dunque quanto si era già dinanzi esposto. Quanto alle spese di locazione
dei binari e dei carri, la convenuta aveva contestato la debenza dell’importo
fatturato rilevando come i costi esposti non sarebbero mai stati pattuiti e
l’attrice, a fronte di tale contestazione, si era limitata a produrre i suoi
tariffari e una serie di fatture (doc. V1 - V10), sennonché sulla questione a
sapere se i tariffari, non pattuiti tra le parti, fossero corretti e
prevedessero dei prezzi congrui nulla era dato di sapere, tanto più che nemmeno
era possibile determinare se tali tariffari fossero stati correttamente
applicati nel caso concreto per rapporto alla tipologia di carri e relitti
interessati. In tali circostanze, avendo l’attrice di nuovo fallito nel suo
onere della prova, nulla poteva esserle riconosciuto per queste pretese.
10.1.5. Al termine del suo esame, il
Pretore ha concluso che l’attrice aveva apportato la prova di aver subito un
danno di soli € 190'455.66, aggiungendo poi che da tale somma, per stessa
ammissione dell’attrice, doveva essere dedotto un importo di € 12'806.58
(petizione pt. 6.3.25, doc. Q), così che le spettanze dell’attrice potevano
essere quantificate in € 177'649.08.
10.2. Il giudizio pretorile, reso
nei termini appena esposti, è stato ritenuto errato da entrambe le parti, che
hanno provveduto a censurarlo nell’ambito dei loro rispettivi appelli.
10.2.1. In questa sede, come meglio si
dirà più avanti, l’attrice rimprovera in sostanza al Pretore di aver esasperato
i requisiti necessari per soddisfare la prova del danno, che essa ritiene
invece di aver senz’altro fornito per tutte le pretese da lei azionate sia
tramite i numerosi e dettagliati documenti versati agli atti sia con le
testimonianze assunte e le informazioni scritte raccolte, tanto più che la convenuta
neppure aveva sostanziato o provato le contestazioni riferite alle fatture e
che essa si trovava in una situazione di oggettiva impossibilità di fornire
prove al di là di quanto fosse già stato prodotto agli atti. In tali
circostanze ritiene che, diversamente da quanto deciso nella decisione
impugnata, la mancanza di una perizia giudiziaria, che il giudice di prime cure
avrebbe potuto e dovuto assumere d’ufficio e di cui viene in via subordinata
chiesta l’assunzione in seconda istanza, non potesse certo andare a suo
scapito.
10.2.2. Da parte sua la convenuta censura
in secondo grado il fatto che il Pretore abbia ritenuto che alcune fatture
aventi per oggetto i costi generati dall’intervento dei pompieri e delle altre
unità di crisi e meglio quelle di cui ai doc. P24.8, P24.10, P24.16, P24.32, Q17,
Q18 e T3 di complessivi € 190'455.66 potessero essere riconosciute quale danno
patito dall’attrice.
10.3. Prima di poter passare in
rassegna le censure sulle singole posizioni di danno, è opportuno chinarsi
sulle censure di carattere generale sollevate dall’attrice.
10.3.1. Essa ritiene innanzitutto (appello
p. 32 seg.) che la motivazione del giudizio impugnato, secondo cui le
contestazioni della convenuta riferite alle fatture sarebbero sufficientemente
sostanziate e precise, era priva di fondamento. A suo dire, in effetti,
dall’analisi degli allegati di causa emergeva che le contestazioni della convenuta
erano “essenzialmente” di due tipi: o si trattava “di contestazioni generiche,
ovvero prive di contestato specifico e di oggetto chiaro”, prive con ciò di
ogni efficacia processuale, oppure si trattava “di contestazioni dirette contro
la presunta mancanza di causalità, vale a dire sulla supposta impossibilità di
collegare gli interventi di riparazione con l’incidente”, contestazioni queste che
a suo dire erano però chiaramente infondate. Essa aggiunge di essersi in ogni
caso trovata in una situazione di oggettiva impossibilità di fornire prove al
di là di quanto fosse già stato prodotto agli atti.
10.3.1.1. Il tema dell’allegazione dei
fatti si situa al “crocevia” fra il diritto materiale e il diritto procedurale.
Il diritto della parte gravata dell’onere probatorio di dimostrare l’esattezza
delle proprie affermazioni si fonda sull’art. 8 CC e presuppone che i fatti da
provare, rilevanti ai fini del giudizio, siano stati allegati e sostanziati in
maniera sufficiente. Trattandosi - come nel caso in esame - di pretese fondate
sul diritto federale, la questione a sapere se i fatti siano stati allegati e
sostanziati in maniera sufficiente attiene al diritto materiale, mentre quella
relativa alla modalità e ai termini in cui tale allegazione deve avvenire è
regolata dal diritto procedurale. Le esigenze poste alla motivazione della
contestazione soggiacciono anch’esse al diritto processuale, entro i limiti
posti dall’art. 8 CC, senza cioè che in tal modo sia possibile sovvertire le
conseguenze dell’onere probatorio dedotte da questa norma (TF 10 luglio 2003
4P.50/2003 consid. 2.1 pubbl. in RtiD II-2004 p. 513, 1° settembre 2014
4A_534/2013 consid. 5). Chi contesta una pretesa deve pertanto motivare
soltanto in modo tale da permettere all’altra parte di capire quali fatti sono
contestati e di fornire quindi le prove delle quali porta l’onere. A dipendenza
delle circostanze specifiche possono di conseguenza bastare anche contestazioni
globali, ritenuto che esigenze più severe, analoghe a quelle che deve
rispettare la parte cui incombe l’onere di provare, potrebbero al più
giustificarsi in una situazione di bisogno, di “Beweisnot”, della controparte
(DTF 115 II 1 consid. 4; TF 17 marzo 2005 4P.255/2004 consid. 4.2, 18 dicembre
2006 5P.391/2006 consid. 3.2, 22 febbraio 2010 5A_710/2009 consid. 2.3.1, 10
agosto 2010 4A_629/2009 consid. 4.1 pubbl. in SJ 2011 I p. 12, 1° settembre
2014 4A_534/2013 consid. 5, 29 luglio 2015 4A_9/2015 consid. 5.1; II CCA 24
settembre 2013 inc. n. 12.2012.63).
10.3.1.2. La censura con cui l’attrice
ritiene che le contestazioni della convenuta riferite alle fatture sarebbero
state essenzialmente di due tipi, ossia generiche e dunque prive di efficacia
processuale oppure dirette contro la presunta mancanza di causalità e con ciò
infondate, è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
L’attrice non si è in effetti assolutamente confrontata (tranne forse, come si
vedrà più avanti, sub consid. 10.4.4.3., con riferimento alla pretesa relativa
alle spese di locazione dei binari e dei carri) con l’argomentazione pretorile,
esposta dapprima con riferimento sulle spese esposte da terzi diversi da DB
Netz AG ma di fatto poi estesa - come si è illustrato nei considerandi
precedenti - a tutte le altre posizioni di danno, secondo cui la convenuta aveva
invece contestato in modo non generico, in vari punti ben specificati della
risposta e della duplica, sia la congruità di tali fatture, da un punto di
vista generale e in parte per ogni singolo punto relativo alle medesime, sia integralmente,
sin dalla risposta, l’entità del danno fatto valere dall’attrice così come le
varie fatture e i documenti da lei versati agli atti, spiegando in particolare per
quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata e dovesse con ciò
essere riformata (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II
CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150). Del resto l’attrice, sempre in
violazione del suo obbligo di motivazione (non incombendo in effetti all’autorità
di appello di ricercare nell’incarto le circostanze atte a sostanziare le
censure di una parte, cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1, 139 II 7 consid. 7.1;
TF 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1; II CCA 3 novembre 2015 inc. n.
12.2014.164, 25 novembre 2015 inc. n. 12.2014.102), nemmeno si è data la pena
di indicare in quali punti dei propri allegati la convenuta avrebbe contestato
le fatture nel modo da lei ora preteso. E oltretutto, essa, indicando che
dall’analisi degli allegati di causa della convenuta emergeva che quelle
contestazioni erano “essenzialmente” dei due tipi da lei poi indicati, ha lasciato
intendere che vi potessero essere anche altri tipi di contestazioni, su cui non
si è però espressa.
Si aggiunga, per
completezza di motivazione, che l’attrice nel suo gravame ha persino talvolta
ammesso l’esistenza di una contestazione della convenuta più ampia di quella da
lei ora pretesa, riconoscendo segnatamente che la controparte aveva contestato
l’adeguatezza delle fatture agli atti (cfr. ad es. appello p. 48 e 51, salvo però
aver aggiunto che la circostanza doveva invece andare a scapito della controparte).
10.3.1.3. Ampiamente infondata, al limite
del temerario, è invece l’altra censura con cui l’attrice pretende di essersi concretamente
trovata in una situazione di oggettiva impossibilità di fornire prove al di là
di quanto fosse già stato prodotto agli atti, motivata dal fatto che la responsabilità
CIM della convenuta, pur trovando la sua origine nel contratto quadro, era di
natura essenzialmente extracontrattuale il che rendeva impossibile produrre
agli atti giustificativi o accordi precedenti i fatti del 23 gennaio 2007, e
che nemmeno era ragionevolmente possibile pretendere da lei altre prove. La
stessa attrice, in sede di replica (p. 35), aveva in effetti pacificamente
ammesso che DB Netz AG disponeva “letteralmente di container di documenti
concernenti l’incidente e i danni di Tornesch” e che con il necessario (sia
pure a suo dire abnorme) dispendio di tempo ed energie sarebbe stato “possibile
ricostruire e giustificare ogni singola attività di ogni singolo collaboratore
coinvolto nelle operazioni di emergenza e di riparazione”, sennonché essa aveva
poi aggiunto di ritenere superflua, oltre che del tutto sproporzionata, anche
nell’ottica dell’economia processuale, una simile attività di produzione di
migliaia di documenti, a cui ha così rinunciato.
10.3.2. L’attrice ribadisce in seguito
(appello p. 38 segg.) di aver comunque ossequiato l’onere della prova che le
incombeva sul danno tramite i documenti, le testimonianze e le informazioni
scritte raccolte, e rimprovera in sostanza al Pretore di aver esasperato, in
violazione del diritto federale, i requisiti necessari per soddisfare la prova.
A torto. A fronte dell’accertamento pretorile di cui al precedente consid.
10.3.1.2., non validamente censurato in questa sede, secondo cui la convenuta
aveva contestato in modo non generico sia la congruità delle fatture sia
l’entità del danno fatto valere dall’attrice così come le varie fatture e i documenti
da lei versati agli atti, è in effetti evidente che il buon fondamento delle
pretese dell’attrice, anche di quelle fondate su fatture di terzi da lei già
pagate (che, pur attestando certo l’esistenza di un danno in punto alla parte
stessa, non godono però, contrariamente da quanto da lei preteso, della
presunzione di correttezza dell’importo fatturato e pagato, cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, p. 737; TF 25 giugno
2002 4P.76/2002 consid. 3.7; Rep.
1999 n. 79; II CCA 11 settembre 1995 inc. n. 12.95.157), poteva essere ammesso
dal Pretore e potrà essere ammesso da questa Camera solo nel caso in cui lo
stesso dovesse risultare dalle altre prove assunte (le testimonianze e le
informazioni scritte) o da quelle eventualmente ancora da assumere o da far
assumere (e in particolare la perizia giudiziaria, di cui si dirà qui di seguito).
Si aggiunga, sempre con
riferimento alle fatture di terzi già pagate ed in particolare quelle di DB
Netz AG, che è per altro per la prima volta solo in questa sede e dunque in
modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che l’attrice ha preteso (appello p. 30),
senza per altro averlo provato, che le stesse disporrebbero di un valore
probatorio aggiunto siccome erano state riprese nei suoi bilanci aziendali (cfr.
sul tema pure consid. 10.4.3.3.).
Contrariamente a quanto preteso
dall’attrice, il fatto che quelle somme siano state fatturate a titolo di
regresso all’attrice, che le ha poi pagate, non migliora la sua posizione (e la
citazione, a p. 6 seg. della sola replica spontanea, dello stralcio di un
considerando del giudice americano Howard Holtzmann, citato da Zuberbühler, in: Arroyo, Arbitration in
Switzerland, art. 38 Swiss Rules, N. 19, è ben lungi dal confermare la bontà,
in diritto svizzero, della diversa tesi qui proposta dall’attrice).
10.3.3. La censura con cui l’attrice (appello
p. 33 seg.) rimprovera al Pretore di non aver assunto egli stesso d’ufficio una
perizia giudiziaria “in merito all’incidente ferroviario” e “ai danni da esso
causati”, chiedendo di fatto di rinviargli l’incarto per l’allestimento di
quella prova e l’emanazione di un nuovo giudizio (in tal senso replica
spontanea p. 9), è infondata. L’art. 183 cpv. 1 CPC, richiamato nell’occasione
dall’attrice a sostegno della sua tesi, non fa in effetti obbligo al giudice di
assumere d’ufficio una perizia giudiziaria, ma gli attribuisce una semplice
facoltà in tal senso, ritenuto però che in base alla dottrina e alla
giurisprudenza (cfr. Dolge, Basler
Kommentar, 2ª ed. n. 2 ad art. 183 CPC; Rüetschi,
Berner Kommentar, n. 7 ad art. 183 CPC; Weibel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed. n. 9 ad art. 183
; cfr. pure, con riferimento alla giurisprudenza resa nell’ambito del CPC/TI,
che prevedeva una disposizione analoga: Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 1 ad art. 88; II CCA 24 aprile 2014 inc. n. 12.2012.160, 8 settembre
2015 inc. n. 12.2013.160) la disposizione va applicata con riserbo, specialmente,
come è il caso nella presente fattispecie, nell’ambito di una causa retta dalla
massima dispositiva e in presenza di parti rappresentate da legali, e soprattutto
non deve essere applicata per ovviare alle negligenze della parte gravata
dell’onere della prova, che, come in concreto l’attrice, era o doveva comunque essere
consapevole della necessità dell’assunzione di una tale prova (tanto che in
questa sede, come meglio si dirà qui di seguito, pretende addirittura di averne
già chiesto l’allestimento innanzi al Pretore).
10.3.4. L’assunzione della perizia giudiziaria
in seconda sede, richiesta in via subordinata dall’attrice (appello p. 34 seg.),
è a sua volta esclusa.
10.3.4.1. Le parti possono chiedere
all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da
una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che
contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti “nova”
autentici), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza
ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già
produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”) (Trezzini, op. cit., p. 1393); dall’altra, giusta l’art. 316
cpv. 3 CPC, è pure data la facoltà di riassumere prove già acquisite dal
Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte a
torto (Trezzini, op. cit., p.
1389; Reetz/Hilber, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 47 ad art. 316;
TF 19 luglio 2012 4A_229/2012 consid. 4; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n.
12.2012.6, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.104, 22 maggio 2015 inc. n.
12.2013.96).
10.3.4.2. Nel caso di specie è
incontestabile che la prova offerta in questa sede dall’attrice non costituisce
un “novum” autentico o un “pseudo novum”, siccome avrebbe potuto
essere assunta già in primo grado se l’attrice avesse fatto uso della diligenza
ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete.
10.3.4.3. Resta da stabilire se si sia in
presenza di una prova ritualmente offerta in prima sede disattesa a torto dal
Pretore. Al quesito va data risposta negativa in quanto, come si dirà, il
Pretore non ha in realtà rifiutato l’assunzione quella prova, mai offerta.
In questa sede l’attrice ha
invero sostenuto (appello p. 34 seg.) che l’istanza volta all’allestimento di
una perizia giudiziaria, da lei “formulata volutamente in modo ampio per
includere nella richiesta anche la domanda tendente a accertare le misure che
furono necessarie per riparare il danno”, era stata a suo tempo indirizzata al
Pretore, il quale aveva però deciso di non darvi seguito avendola ritenuta
superflua, decisione questa che essa aveva interpretato nel senso che il giudice,
con il riconoscimento del rapporto di inchiesta del Ministero Federale dei
trasporti, avesse riconosciuto anche la portata del danno esaminato nel
rapporto e avesse accettato il nesso causale tra l’incidente e le singole
posizioni di danno; e che tuttavia il Pretore, rendendo la decisione qui
impugnata, avrebbe di fatto poi cambiato il proprio metro di giudizio in corso
di causa, violando il suo diritto alla prova. L’attrice misconosce manifestamente
la realtà dei fatti.
In petizione (p. 10 ad 17) essa
aveva sostenuto che l’incidente aveva causato danni ingenti e messo in pericolo
la sicurezza della collettività, e che il Ministero Federale dei trasporti aveva
svolto delle indagini tecniche approfondite per chiarire dinamiche e cause
dell’evento, inchiesta che era poi sfociata in un dettagliato rapporto presentato
il 14 settembre 2010 (doc. M), che essa aveva essenzialmente posto alla base
della sua esposizione; essa ha in seguito aggiunto (p. 11 ad 18) che “nel caso
in cui la convenuta dovesse contestare i fatti alla base della presente
petizione, in particolare come stabiliti nel rapporto del 14 settembre 2010,
essa chiede esplicitamente l’allestimento di una perizia giudiziaria in merito
all’incidente in oggetto”.
In risposta (p. 21 ad 52) la
convenuta aveva dichiarato che in merito alle “considerazioni concernenti la
ricostruzione della dinamica dell’incidente e le relative cause, si rimanda al
rapporto d’inchiesta … del 14 settembre 2010”, precisando che lo stesso “non
viene contestato e viene riconosciuto come corretto”.
Nei successivi allegati scritti
l’attrice aveva preso “atto che la convenuta riconosce che il rapporto
d’inchiesta … è corretto” (replica p. 54), mentre la convenuta aveva dichiarato
di non avere “nessuna osservazione” a quel proposito (duplica p. 39).
In occasione dell’udienza di
dibattimento del 10 dicembre 2012 l’attrice aveva formalmente chiesto
l’allestimento di una perizia giudiziaria nei seguenti termini: “Perizie:
perizia giudiziaria in merito all’incidente ferroviario avvenuto il 23 gennaio
2007 a Tornesch. La perizia giudiziaria è stata richiesta a titolo eventuale
nel primo allegato di causa, nel caso in cui la convenuta dovesse contestare i
fatti alla base della petizione (n. 18 petizione). Si prende atto che la
convenuta ha riconosciuto espressamente come corretto, al n. 52 della risposta
di causa, il rapporto d’inchiesta … del 14 settembre 2010 (doc. M). Nella
misura in cui la convenuta dovesse confermare la propria posizione, l’attrice
non ritiene necessario confermare la richiesta di eseguire una perizia
giudiziaria” (cfr. elenco dei mezzi di prova allegato al verbale). Avendo la
convenuta allora dichiarato di confermare “di non contestare le conclusioni
peritali emerse dal rapporto di inchiesta … (doc. M), cosicché la richiesta
perizia non sarà più necessaria” (verbale 10 dicembre 2012 p. 1), il Pretore ha
deciso che “la perizia non verrà svolta poiché il doc. M … è accettato dalle parti”
(verbale 10 dicembre 2012 p. 3).
In tali circostanze è
incontestabile che la perizia giudiziaria, così com’era stata a suo tempo richiesta
dall’attrice, mirava unicamente a confermare la correttezza o meno delle
dinamiche e delle cause dell’incidente indicate nel rapporto di inchiesta di
cui al doc. M (così pure l’attrice a p. 5 delle sue conclusioni), mentre non
risulta che essa potesse essere stata “formulata volutamente in modo ampio per
includere … anche la domanda tendente a accertare le misure che furono
necessarie per riparare il danno”, questioni neppure oggetto del rapporto (a p.
37 del suo appello l’attrice stessa ammette che la relazione di cui al doc. M
non determinava l’importo del danno). Ma quand’anche, per ipotesi, si volesse
ammettere con l’attrice che con l’accettazione delle risultanze del doc. M la
convenuta avesse inteso riconoscere anche l’esistenza del nesso causale tra
l’incidente e la varie posizioni danno, resterebbe comunque il fatto che ciò
non aveva alcuna influenza sul tema della congruità delle fatture e dell’entità
del danno, che a detta del Pretore - con un giudizio che, come detto, non è
stato validamente censurato in questa sede - era pure stato contestato dalla
convenuta.
10.3.5. L’assunzione di una prova
peritale, ad opera del Pretore (consid. 10.3.3.) oppure da parte di questa
Camera (consid. 10.3.4.), andrebbe in ogni caso rifiutata già per il fatto,
ripetutamente ammesso dall’attrice, che quella prova non è stata da lei
ritenuta necessaria (cfr. replica spontanea p. 5 e 8 seg.).
Del resto, a fronte
dell’accertamento pretorile, come detto non validamente censurato dalle parti,
secondo cui le varie fatture erano state contestate in punto alla loro
congruità e correttezza, e della chiara negligenza dell’attrice, che aveva
nondimeno rinunciato a produrre o richiamare le migliaia di documenti contenuti
“letteralmente in container” che con il necessario (sia pure a suo dire
abnorme) dispendio di tempo ed energie avrebbero permesso di “ricostruire e
giustificare ogni singola attività di ogni singolo collaboratore coinvolto
nelle operazioni di emergenza e di riparazione” (consid. 10.3.1.3.), l’allestimento
di una perizia completa su quegli aspetti non sarebbe verosimilmente nemmeno
stato possibile.
10.4. Ciò detto, si tratta ora di
esaminare le singole posizioni di danno. Nell’occasione si seguirà la logica adottata
dal Pretore, che come si è visto aveva provveduto a suddividere le varie
pretese attoree in quattro gruppi (fatture di terzi diversi da DB Netz AG,
prestazioni di DB Netz AG, altre fatture e danni direttamente subiti
dall’attrice, cfr. consid. 10.1.): in effetti, mentre la convenuta non ha
obiettato alcunché al proposito, l’attrice, pur avendo affermato di non
condividere l’assegnazione di determinate fatture nelle categorie attribuite
dal Pretore (appello p. 41 e 52), non ha però poi specificato, venendo meno al
suo obbligo di motivazione, di quali fatture si trattasse e per quale motivo le
stesse non dovessero essere inserite in quelle categorie, ma soprattutto neppure
ha indicato ancor prima di averlo provato quali dovessero essere le corrette
categorie invece attribuibili a quelle fatture. Avendo anzi essa stessa dichiarato
espressamente (appello p. 41 e 52) di voler seguire la logica adottata dal
Pretore con la sola riserva - qui sopra ritenuta irricevibile per carenza di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) - di cui si è appena detto, la lunga
trattazione da lei effettuata nel suo appello (da p. 53 a p. 141) in merito
alle singole posizioni di danno così com’erano state azionate in petizione (pt.
6.2 - 8), alle sole contestazioni particolari - e non invece a quelle generali
di cui già si è detto in precedenza - (asseritamente) sollevate dalla convenuta
e alla loro (presunta) infondatezza è del tutto irricevibile, nell’occasione
essa non essendosi assolutamente confrontata con il diverso giudizio impugnato
(impostato invece con la logica delle quattro categorie, come detto neppure
validamente censurata dall’attrice stessa).
10.4.1. Per l’attrice (appello p. 42
seg.), la motivazione resa dal Pretore (riassunta al consid. 10.1.1.) con
riferimento alle spese esposte da terzi diversi da DB Netz AG (quelle di cui ai
doc. P1 - P20, P23, P25, P26, P30, P31, P34, P35, Q1 - Q7, Q9 - Q11, Q14 - Q16,
Q, Q19 - Q21, R, R1 e S1 - S5), era innanzitutto insostenibile e violava in
modo lampante le regole sull’apprezzamento delle prove. Il Pretore non poteva inoltre
ignorare l’esistenza del danno solo perché la convenuta, pur riconoscendo il
danno nella sua esistenza e nella sua portata generale, aveva contestato in
maniera generica i giustificativi a suffragio della quantificazione del danno.
La convenuta non aveva poi mai contestato la veridicità e l’autenticità dei
giustificativi prodotti agli atti, ma si era limitata a contestare il fatto che
le fatture potrebbero non essere state emesse in seguito all’incidente. La contestazione
riferita al nesso causale, per quanto ammissibile, non trovava supporto alcuno
nell’evidenza dei fatti, tant’è che, come sarebbe stato meglio provato con
riferimento alle singole fatture, i giustificativi contestati contenevano
riferimenti parziali e temporali che permettevano di riallacciare le prestazioni
con l’incidente. Riguardo infine alla censura secondo cui i costi delle misure
di pronto intervento e di ripristino sarebbero sproporzionati o non adeguati
alla gravità del danno, ha ricordato come questo aspetto concerneva la
riduzione della pretesa di risarcimento giusta l’art. 44 CO, questione che la
convenuta non aveva però sollevato, e non la quantificazione del danno.
10.4.1.1. La censura è irricevibile per
carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attrice non ha in effetti
indicato sulla base di quali allegazioni della convenuta in tema di
contestazione rispettivamente sulla base di quali risultanze probatorie (da lei
specificate solo sul tema del nesso causale) le sue censure al giudizio
pretorile dovessero trovare accoglimento (non incombendo all’autorità di
appello di ricercare nell’incarto le circostanze atte a sostanziare le censure
di una parte, cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1, 139 II 7 consid. 7.1; TF 27 settembre
2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1; II CCA 3 novembre 2015 inc. n. 12.2014.164, 25
novembre 2015 inc. n. 12.2014.102).
La censura sarebbe comunque stata
destinata all’insuccesso. L’attrice, confrontandosi - oltretutto, come si dirà,
perlopiù in maniera irrita o infondata - solo con alcune delle argomentazioni
addotte dal Pretore, nemmeno è in effetti riuscita a far ritenere erronea la diversa
conclusione cui era giunto il Pretore: essa ha sì censurato l’assunto pretorile
secondo cui la convenuta aveva contestato in modo non generico sia la congruità
sia l’entità delle fatture, ma non ha minimamente spiegato per quali ragioni di
fatto o di diritto lo stesso fosse errato e dovesse con ciò essere modificato
(TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012
consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16
agosto 2016 inc. n. 12.2015.150), mentre non ha per finire provato, non avendo
qui nemmeno indicato da quali risultanze istruttorie lo si potesse evincere,
che la controparte avesse riconosciuto il danno nella sua esistenza e nella sua
portata generale, rispettivamente non avesse mai contestato la veridicità e
l’autenticità dei giustificativi prodotti agli atti; essa non ha censurato l’accertamento
pretorile secondo cui il fatto che le fatture, in quanto inviate da ditte
terze, venivano di regola controllate da DB Netz AG e da lei stessa non fosse
ancora sufficiente per ritenere provata la congruità (termine quest’ultimo che,
tenuto conto di quanto accertato dal Pretore e riassunto al consid. 10.1.1., va
qui e in seguito inteso, contrariamente a quanto preteso dall’attrice per la
prima volta e con ciò irritualmente in sede di replica spontanea, sempre nel
senso di “adeguatezza”, di “non sproporzionalità” o di “non eccessività”) e la
correttezza (termine quest’ultimo che, tenuto conto di quanto accertato dal
Pretore e riassunto al consid. 10.1.1., va qui e in seguito inteso sempre nel
senso di “benfondato dell’entità”) delle fatture; essa non si è poi espressa
sul rilievo pretorile secondo cui difettava la prova del fatto che gli importi
orari, le quantità di materiali utilizzati, il numero di persone coinvolte e i
prezzi applicati fossero da ritenersi corretti (essendosi al proposito limitata
ad evidenziare che la mancanza della prova della congruità degli importi orari,
delle quantità di materiali utilizzati, del numero di persone coinvolte e dei
prezzi applicati, pure accertata dal Pretore, non poteva andare a suo scapito, siccome
la non adeguatezza delle somme fatturate era una questione che doveva essere
dimostrata dalla controparte); nonostante abbia ribadito l’esistenza del nesso
causale tra le fatture e l’incidente ferroviario ed in particolare la loro
riconducibilità allo stesso (aspetti questi che, contrariamente a quanto da lei
preteso, non vanno però necessariamente ammessi per il solo fatto che le
fatture in questione menzionino o facciano riferimento all’incidente), essa non
ha tuttavia censurato l’altro assunto pretorile sul tema, quello secondo cui nulla
era dato a sapere in merito alla necessità dei singoli interventi fatturati; e neppure
si è confrontata con l’assunto pretorile secondo cui non era stata provata la
correttezza della quota di riparto da lei applicata per alcune posizioni di
danno.
10.4.2. L’attrice (appello p. 46
segg.) osserva che le motivazioni addotte dal Pretore (riassunte al consid.
10.1.2.) per quanto riguardava i costi fatturati all’attrice da DB Netz AG
(quelli di cui ai doc. P21, P22, P27 - P29, N1 - N7, P32, P33, Q8, Q22 e Q23), di
complessivi € 367'422.04, non erano innanzitutto pertinenti già per il fatto
che le fatture in esame non erano quelle dell’attrice ma quelle di un terzo. Ribadisce,
con riferimento al tema dell’idoneità e dell’adeguatezza delle prestazioni
fatturate, che questo aspetto non doveva essere dimostrato da lei, ma che
sarebbe semmai spettato alla controparte provare l’assenza di quelle
caratteristiche volte alla riduzione della pretesa di risarcimento giusta
l’art. 44 CO, circostanza rimasta non provata. In considerazione di quanto
esposto bisognava pertanto partire dal principio che i costi in esame erano
tutti necessari e giustificati e con ciò che non incombeva a lei provare che DB
Netz AG aveva fatturato correttamente la sue prestazioni calcolate in applicazione
dei “Dispo-Kosa”.
10.4.2.1. La censura non può essere
accolta, in quanto l’attrice non è riuscita a far ritenere erronea la diversa
conclusione cui era giunto il giudice di prime cure. Essa non ha invero neppure
censurato gli accertamenti svolti nell’occasione dal Pretore, segnatamente
quello secondo cui la convenuta aveva chiaramente contestato la correttezza e
la congruità di quelle fatture, rispettivamente quello secondo cui l’istruttoria
non aveva provato né la corretta applicazione del tariffario dispositivo
“Dispo-Kosa” né la corretta applicazione dei dati effettivi da porre alla base
di questo tariffario né ancora se quanto computato era effettivamente
giustificato alla luce delle conseguenze dell’incidente ferroviario. Essa ha più
che altro evidenziato da una parte il fatto che le fatture in esame non erano sue
ma quelle di un terzo, sennonché la circostanza non è di particolare rilevanza
ed in particolare non implica ancora la correttezza della fatturazione contestata
(cfr. supra consid. 10.3.2.); e dall’altra ha evidenziato che la mancanza della
prova dell’idoneità e dell’adeguatezza delle prestazioni fatturate, pure
accertata dal Pretore, non poteva andare a suo scapito, senza però avvedersi che
il primo giudice aveva pure accertato, con un giudizio non validamente
censurato, che non era stata provata la correttezza di quelle fatture, aspetto questo
che spettava a lei dimostrare. In tali circostanze, non si può assolutamente condividere
la sua conclusione, che a suo dire presupponeva la fondatezza di quelle due
considerazioni (le quali in realtà nemmeno paiono idonee a risolvere il tema
della necessità, del carattere giustificato e della correttezza delle spese
fatturate), secondo cui tutti i costi qui fatturati erano necessari,
giustificati e corretti.
10.4.3. Il giudizio reso dal Pretore (riassunto
al consid. 10.1.3.) con riferimento ai danni relativi a fatture diverse (quelli
di cui al doc. P24, Q17, Q18 e T3), è stato censurato da entrambe le parti.
Nel suo appello (p. 48) l’attrice
rimprovera al Pretore di non aver inserito tra le fatture risarcibili, per
motivi ignoti, la fattura dei pompieri di Maschen (D) di € 142'481.80 (doc.
P31.7), aggiungendo che per le altre posizioni di cui al pt. 79 di petizione
(ossia quelle di cui al doc. P24) il Pretore aveva operato solo un rinvio al proprio
consid. 5.5.1. (ossia a quanto da lui addotto con riferimento alle fatture
esposte da terzi diversi da DB Netz AG) e quindi essa rimandava alle censure
già esposte a quel proposito.
Nel suo appello (p. 32 segg.) la
convenuta censura invece il fatto che il Pretore abbia ritenuto che alle
fatture di cui ai doc. P24.8, P24.10, P24.16, P24.32, Q17, Q18 e T3 potesse
essere riconosciuta una certa ufficialità tale da conferire loro un valore
probatorio aggiunto, se non proprio uguale almeno molto simile alle decisioni
dell’autorità, così che, non essendovi agli atti una particolare prova del loro
carattere errato, esse potevano essere riconosciute quale danno risarcibile
all’attrice.
10.4.3.1. La censura con cui l’attrice
rimprovera al Pretore di non aver inserito tra le fatture risarcibili, per
motivi ignoti, la fattura dei pompieri di Maschen (D) di € 142'481.80 (doc.
P31.7), è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) e infondata.
Non è in effetti vero che il giudice di prime cure avrebbe escluso il
risarcimento di quella fattura “per motivi ignoti”, egli avendola invece disattesa
per il fatto che quei costi erano stati esposti in meri documenti interni,
senza destinatari o firma di sorta (cfr. supra consid. 10.1.3.), motivazione questa
su cui l’attrice non si è confrontata. Ad ogni buon conto la censura sarebbe
stata destinata all’insuccesso anche per le ragioni che verranno esposte più
avanti (al consid. 10.4.3.3.).
10.4.3.2. La censura dell’attrice
riferita alle altre posizioni di cui al doc. P24 non ha miglior sorte. L’attrice,
preso atto che il Pretore aveva al proposito rinviato alla motivazione da lui
resa con riferimento alle fatture esposte da terzi diversi da DB Netz AG, si è
in effetti limitata a rimandare a sua volta alle censure da lei già esposte in
merito a queste ultime, che però sono già state disattese da questa Camera nei
considerandi precedenti (consid. 10.4.1.1., a cui si può dunque senz’altro
rinviare).
10.4.3.3. L’esame della censura sollevata
dalla convenuta non può prescindere dall’accertamento pretorile, come detto non
validamente censurato dalle parti, secondo cui anche le fatture inerenti
l’intervento dei pompieri e delle altre unità di crisi di cui ai doc. P24.8,
P24.10, P24.16, P24.32, Q17, Q18 e T3 erano state contestate in punto alla loro
congruità e correttezza. Stando così le cose, esse avrebbero potuto essere
risarcite all’attrice solo se e nella misura in cui alle stesse, in quanto
documenti pubblici, fosse stato possibile attribuire una forza probatoria
accresciuta ai sensi degli art. 179 CPC e 9 CC, ritenuto che solo in tal caso
sarebbe stato possibile pretendere dalla convenuta, con un capovolgimento
dell’onere della prova, di addurre prima e provare poi le circostanze idonee a
refragare la presunzione di esattezza del loro contenuto. Sennonché, contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, le fatture in parola non godono di una forza
probatoria accresciuta. La dottrina ha in effetti già avuto modo di stabilire
che questa forza probatoria accresciuta non si estende al contenuto di tutte le
dichiarazioni rese da un pubblico ufficiale ma unicamente a ciò di cui questi
può confermare la correttezza previo esame dei fatti di sua competenza (Rüetschi, op. cit., n. 10 ad art. 177
CPC), ciò che non è il caso per semplici fatture di pubbliche autorità (quelle di
Stadt Tornesch (D) doc. P24.8, di Gemeinde Heidgraben doc. Q17 e di Freie und
Hansestadt Hamburg doc. T3) o di uffici federali o regionali (quelle dell’Amt
Elmshorn-Land (D) doc. P24.10, di Kreis Pinneberg (D) doc. P24.16 e del
Bundesamt Technisches Hilfswerk doc. P24.32 e Q18).
Il Pretore non può nemmeno
essere seguito laddove pretende che quei documenti avevano “una certa
ufficialità tale da conferire un valore probatorio aggiunto”, il contributo
dottrinale su cui si è fondato (Trezzini,
op. cit., p. 738, gli altri riferimenti indicati non essendo pertinenti) avendo
per oggetto altri tipi di documenti e meglio quelli che fondavano la
responsabilità del loro autore, segnatamente bilanci o dichiarazioni fiscali.
Il giudizio con cui è
stato ammesso il risarcimento delle fatture in questione deve dunque essere
riformato, a prescindere dal buon fondamento o meno delle altre censure addotte
dalla convenuta.
10.4.4. L’attrice (appello p. 49
segg.), prendendo posizione sul giudizio reso dal Pretore (riassunto al consid.
10.1.4.) sull’ultima categoria di danni e meglio sui costi in cui essa sarebbe
direttamente incorsa (quelli di cui ai doc. Q12, Q13, T1, T2, T4 - T14, U1, U2
e V1 - V10), ha formulato sostanzialmente tre censure: ha contestato l’assunto
pretorile secondo cui i documenti interni, in concreto quelli di cui ai doc. Q12,
Q13, T4 - T9 e T14, non potessero avere a priori forza probatoria; ha ribadito
che alle fatture di terzi, segnatamente ai doc. T1, T2, T10 - T13, U1 e U2, poteva
e anzi doveva essere riconosciuta valenza probatoria; e, con riferimento alla
pretesa relativa alle spese di locazione dei binari e dei carri, ha rilevato, dopo
aver riprodotto alcuni stralci della risposta (pt. 170 - 172) e della duplica
(pt. 238) della convenuta, che quest’ultima aveva contestato astrattamente la
propria responsabilità e aveva definito come esagerato l’importo richiesto ma
non aveva contestato le sue allegazioni sul calcolo della pretesa, ed ha
aggiunto che il fatto che non fosse stato esplicitamente concluso un contratto
di locazione dei binari e dei carri era irrilevante, lo stesso essendo venuto
in essere per atti concludenti.
10.4.4.1. La censura con cui l’attrice ha
rimproverato al Pretore di aver negato una valenza probatoria ai documenti
interni da lei prodotti agli atti, in concreto quelli di cui ai doc. Q12, Q13,
T4 - T9 e T14, non può trovare accoglimento. A fronte dell’accertamento
pretorile, come detto non validamente censurato, secondo cui anche le posizioni
di danno relative a quei documenti erano state contestate in punto alla loro
congruità e correttezza, è in effetti evidente che i documenti qui in esame non
erano sufficienti per ritenere provato il relativo danno.
10.4.4.2. Analoghe considerazioni possono
essere fatte per quanto riguarda l’altra censura dell’attrice, che contestava
al Pretore di non aver riconosciuto valenza probatoria alle fatture di terzi,
segnatamente ai doc. T1, T2, T10 - T13, U1 e U2. Al proposito si può rinviare a
quanto indicato ai consid. 10.3.2. e 10.4.2.1..
10.4.4.3. Confrontata con l’argomentazione
pretorile secondo cui per le ragioni “di cui già in precedenza si è detto”
(ovvero per quelle riassunte ai consid. 10.1.1., 10.1.2. e 10.1.3.) anche la
pretesa relativa alle spese di locazione dei binari e dei carri era stata
contestata in modo non generico in punto alla sua congruità e correttezza,
l’attrice - diversamente da quanto fatto in altri punti del suo appello (cfr.
consid. 10.3.1.2. e 10.4.1.1.) - ha qui se non altro evidenziato come la convenuta
in alcuni punti dei suoi allegati preliminari ora parzialmente riprodotti nel
gravame avesse sollevato in particolare altre obiezioni su quella posizione di
danno (e meglio quelle di cui ai pt. 170 - 172 della risposta e ai pt. 238
della duplica), desumendone che costei aveva in tal modo contestato
astrattamente la propria responsabilità ma non aveva contestato le sue
allegazioni sul calcolo della pretesa. La censura dev’essere disattesa. L’argomentazione,
così come è stata esposta, non è in effetti ancora tale da far ritenere errata
la diversa conclusione cui era giunto il Pretore: l’attrice ha sì evidenziato
che nei passaggi della risposta e della duplica da lei riprodotti erano in
particolare state espresse dalla convenuta altre contestazioni rispetto a
quelle sulla congruità e correttezza della pretesa, ma utilizzando a quel
momento il termine “in particolare” (anziché il termine “unicamente” o un suo
sinonimo) ha di fatto lasciato intendere o comunque non ha di fatto escluso che,
come invece ritenuto dal Pretore, contestazioni sulla congruità e correttezza di
quella pretesa o più in generale di tutte le pretese azionate dall’attrice potessero
essere state esposte in altri passaggi della risposta e della duplica.
In tali circostanze, non
essendo stato censurato l’assunto pretorile secondo cui non era stato provato
che i tariffari prodotti dall’attrice fossero corretti, fossero stati applicati
correttamente e prevedessero dei prezzi congrui, è senz’altro a ragione che la
pretesa è stata respinta. Non occorre così pronunciarsi sulle altre argomentazioni
dell’attrice
11. Alla luce di quanto precede,
la decisione pretorile deve pertanto essere riformata nel senso dell’integrale
reiezione della petizione, senza che sia necessario esaminare la censura con
cui l’attrice ha rimproverato al Pretore di non aver rigettato l’opposizione
interposta al PE n. __________22 dell’UE di Mendrisio, che era stato da lui ritenuto
perento (appello p. 142 seg.), rispettivamente pronunciarsi sulla censura della
convenuta che riteneva errata la data di decorrenza degli interessi sul danno
da risarcire (appello p. 36 segg.).
12. Ne discende che l’appello
della convenuta va accolto e quello dell’attrice dev’essere respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
ancora litigioso di € 5'868'290.66 (di € 177'649.10 per l’appello della
convenuta e di € 5'690'641.56 per quello dell’attrice) tenendo pure conto della
difficoltà della lite e dell’estrema lunghezza degli allegati delle parti,
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 15 dicembre 2014 di AO 1 (inc. n. 12.2014.222) è accolto.
Di
conseguenza la decisione 13 novembre 2014 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia, in fr. 60’000.-, le spese e gli oneri processuali di
conciliazione sono posti a carico dell’attrice, la quale rifonderà alla convenuta
fr. 144’500.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali della procedura di
appello di cui al dispositivo n. I di fr. 4’000.- sono a carico dell’appellata,
che rifonderà all’appellante fr. 8'000.- per ripetibili di appello.
III. L’appello 15 dicembre 2014
(inc. n. 12.2014.224) di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese processuali della procedura di appello di cui al dispositivo n. III di fr. 50’000.-
sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 70'000.- per
ripetibili di appello.
V. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).