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Decisione

12.2014.223

Surrogazione: contratto di credito in conto corrente garantito da pegno mobiliare litispendenza

30 settembre 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i titoli, libretti di risparmio e d’investimenti di ogni genere, cartevalori e

depositi di sua pertinenza (doc. G). __________ A__________ è deceduta il 12

febbraio 2007 (doc. Q e R).

B. Con petizione 4 marzo 2010 AO

1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5, nella loro veste di eredi della defunta E__________

A__________ (doc. Q e R), hanno chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr.

107'284.61 oltre interessi dal 12 novembre 2008. Tale importo sarebbe stato da

loro versato con valuta 30 settembre 2008 alla banca __________ di __________ a

estinzione del debito esistente sul conto corrente n. __________ intestato a AP

1 e a liberazione del pegno mobiliare stipulato dalla defunta E__________ A__________

a garanzia del credito (doc. M).

C. Con ordinanza 28 giugno

2010, intimata il 2 luglio 2010, il Pretore di Lugano, sezione 2, ha fissato a AP

1 il termine di grazia di 10 giorni per rispondere ai sensi dell’art. 169

CPC/TI, con l’avvertenza che in caso di omissione egli non avrebbe più potuto

contestare i fatti della petizione e che l’istruttoria sarebbe avvenuta solo in

base alle prove addotte dalla parte attrice (act. II).

D. Con ordinanza 6 agosto 2010

il Pretore di Lugano, sezione 2, ha notificato alle parti la sua esclusione

dalla causa, poiché sua figlia aveva nel frattempo iniziato la pratica legale e

notarile presso lo studio legale del patrocinatore del convenuto (act. III). Su

richiesta dello stesso patrocinatore, con ordinanza 18 agosto 2010 il

procedimento è stato formalmente sospeso “a far tempo dal 6 agosto 2010 e

sino a decisione sulla esclusione del Pretore __________ __________” (act.

V).

E. Con decisione 21 ottobre

2010 questa Camera ha confermato l’esclusione del Pretore di Lugano, sezione 2,

disponendo la trasmissione d’ufficio dell’incarto al Pretore di Lugano, sezione

3 (act. VI). La decisione non è stata impugnata ed è cresciuta in giudicato.

F. Il 23 gennaio 2012 AP 1,

per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato un allegato di risposta,

opponendosi alla pretesa degli attori e contestando la loro legittimazione

attiva. Essi non avrebbero dimostrato di essere gli effettivi eredi della

successione, rispettivamente di essere legittimati ad agire sulla base di una

cessione di credito ai sensi dell’art. 165 CO. Il convenuto sostiene inoltre

che il contratto di credito in conto corrente (doc. F) non sarebbe mai stato

validamente disdetto dalla banca, che la surrogazione degli attori nei diritti

della banca avrebbe richiesto il suo consenso e che l’ammontare del debito

estinto non sarebbe stato da essi dimostrato. Nella denegata ipotesi in cui

fossero dati gli estremi di un indebito arricchimento ex art. 62 CO, la pretesa

sarebbe comunque prescritta. Ogni ed eventuale credito degli attori sarebbe ad

ogni modo compensato con il credito spettante al convenuto sulla base di un

legato lasciatogli dalla defunta E__________ A__________ di fr. 200'000.- oltre

a

fr. 75'360.95 a titolo d’imposta di successione.

G. Con replica 27 febbraio 2012

e duplica 30 dicembre 2013 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle

rispettive domande, il convenuto ampliando il suo credito posto in

compensazione con una serie di pretese derivanti dallo scioglimento del

contratto di società semplice che egli avrebbe a suo tempo sottoscritto con la

defunta E__________ A__________.

H. All’udienza preliminare del

17 febbraio 2014 gli attori hanno contestato le nuove pretese fatte valere in

compensazione da AP 1 in sede di duplica, rilevando l’incompetenza del giudice

ordinario civile. Tali pretese si fonderebbero sul contratto di società

semplice (doc. S) sottoscritto dalla defunta E__________ A__________ e dal

convenuto, che prevede una clausola arbitrale per le relative controversie.

Esperita l’istruttoria, in

sede di dibattimento finale le parti si sono riconfermate nelle rispettive

domande e contestazioni.

I. Con decisione 11 novembre

2014 il Pretore ha accolto integralmente la petizione e condannato AP 1 a

versare in solido ai componenti della CC 1 l’importo di

fr. 107'284.61 oltre interessi del 5% dal 12 novembre 2008, ponendo a suo

carico la tassa di giustizia e le spese e obbligandolo a rifondere agli attori

in solido fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.

L. Con appello 12 dicembre

2014 AP 1 chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere

integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili. Con risposta 6

febbraio 2015 gli attori postulano la reiezione del gravame, protestando

anch’essi spese e ripetibili.

Delle argomentazioni delle

parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto

che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la

stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale

previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile

ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,

avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella

data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni. Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata l’11

novembre 2014 e l’appello del 12 dicembre è tempestivo, così come lo è la

risposta del 6 febbraio 2015, inoltrata nel termine assegnato da questa Camera.

Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

Considerandi

2.

Il Pretore, sulla base del

certificato ereditario prodotto (doc. R), ha riconosciuto agli attori la

qualifica di eredi di E__________ A__________. Egli ha poi costatato la

preclusione di AP 1 a causa della produzione tardiva dell’allegato di risposta,

rilevando che nel caso concreto gli atti compiuti dal convenuto non avevano

comunque influenzato o modificato l’esito della causa, la stessa dovendo essere

accolta. Il Pretore, sulla base della documentazione agli atti, ha concluso che

la somma di fr. 107'284.61 accreditata dagli attori (titolari dei conti posti a

garanzia della linea di credito concessa dalla banca al convenuto) a favore di AP

1.

avesse quale scopo quello di estinguere il suo debito nei confronti della

banca e ottenere la liberazione delle garanzie a suo tempo fornite dalla

defunta E__________ A__________. Il giudice di prime cure ha quindi concluso

che con il versamento di tale importo gli attori sarebbero subentrati ex lege

ai sensi dell’art. 110 cifra 1 CO nei diritti vantati dalla banca nei confronti

di AP 1 sulla base del contratto di credito in conto corrente (doc. F). Il

primo giudice ha infine respinto le pretese fatte valere dal convenuto in via

compensativa, rilevando come il preteso credito a titolo di legato di fr.

200'000.- e quello a titolo d’imposta di successione di fr. 75'360.95 fossero

già oggetto di un’altra causa mentre le ulteriori pretese derivassero dal

contratto di società semplice, contenente una clausola arbitrale per le

relative controversie.

3.

Con la prima censura di

appello AP 1 critica la motivazione formulata dal Pretore in relazione alla

preclusione, poiché dalla stessa non sarebbe chiaro se la mancata presentazione

della risposta entro il termine di grazia abbia condotto alla sua preclusione o

meno. L’appellante contesta in ogni caso la preclusione, rimproverando al Pretore

la violazione del diritto di essere sentito e del principio della buona fede

per avere atteso la decisione finale per costatarla. La tardiva produzione della

risposta sarebbe comunque stata sanata dal Pretore con l’assegnazione al

convenuto del termine per inoltrare la duplica.

3.1

Contrariamente a quanto pretende l’appellante,

la motivazione della decisione impugnata in merito alla preclusione è chiara.

Il primo giudice ha costatato che a seguito dell’inoltro tardivo della risposta

il convenuto avrebbe dovuto essere dichiarato precluso, di modo che tale atto

con i relativi documenti nonché lo scambio di allegati successivo non avrebbero

dovuto essere considerati. Il Pretore ha aggiunto che ad ogni modo gli atti

compiuti dalla parte convenuta non risultavano aver influenzato o modificato

l’esito della causa. Il Pretore ha infatti accolto la petizione pur tenendo

conto delle contestazioni e delle allegazioni sollevate da AP 1 in quell’allegato

e in quelli successivi nonché le prove da lui richieste (vedi in particolare la

decisione impugnata, ad 10 pag. 4, ad 13 pag. 5, ad 15 pag. 8; act. XIV; XV;

XVI). A ben vedere dunque la questione della preclusione si rivela irrilevante

ai fini della causa, poiché la petizione è stata accolta nel merito

indipendentemente dalla preclusione del convenuto, di modo che non si capisce

in che maniera (e l’appellante nemmeno lo spiega) tale constatazione possa

avergli comportato un pregiudizio.

3.2

Per dovere di completezza, va

rilevato che la conclusione del Pretore in merito alla preclusione del

convenuto resiste ad ogni critica.

3.2.1

Con ordinanza 28 giugno 2010,

intimata il 2 luglio successivo e ricevuta da AP 1 il 12 luglio 2010 (doc. 2),

il Pretore di Lugano, sezione 2, ha assegnato al convenuto il termine di grazia

di 10 giorni per presentare l’allegato di risposta, pena la preclusione. Il 6

agosto 2010 il Pretore della sezione 2 si è autoescluso e, su richiesta del

convenuto (act. IV), il segretario assessore della medesima sezione ha

confermato con ordinanza 18 agosto 2010 la sospensione della causa a far tempo

dal 6 agosto 2010 e fino a decisione sull’esclusione del Pretore (act. V). Con

decisione 21 ottobre 2010, poi cresciuta in giudicato, questa Camera ha

confermato l’esclusione del Pretore di Lugano, sezione 2, e trasmesso l’incarto

al Pretore di Lugano, sezione 3 (act. VI, IICCA inc. n. 12.2010.147). Il 23

gennaio 2012 AP 1 ha inoltrato l’allegato di risposta, rilevando che la causa,

sospesa a seguito dell’esclusione del giudice, non era ancora stata riattivata

di modo che l’inoltro dell’allegato era tempestivo.

3.2.2

Secondo l’art. 31 CPC/TI,

applicabile nel caso concreto in virtù dell’art. 404 CPC, nei casi di

esclusione o di ricusazione del giudice la sospensione della causa interviene

obbligatoriamente per legge. Anche se confermata formalmente dal giudice (come

nel caso concreto) la sospensione non persiste fino a revoca dell’ordinanza di

sospensione, rispettivamente fino alla formale riattivazione della causa, ma

prende fine automaticamente una volta scaduto il termine di ricorso contro la

decisione sull’esclusione (cfr. per analogia II CCA del 30 giugno 2004, inc.

12.2003

), come del resto esplicitamente confermato nell’ordinanza di

sospensione del 18 agosto 2010. Contro la decisione di questa Camera

sull’esclusione del Pretore di Lugano, sezione 2, intimata alle parti il 27

ottobre 2010 nessuno degli interessati ha interposto ricorso, di modo che la

risposta presentata dal convenuto il 23 gennaio 2012, a oltre un anno dalla

crescita in giudicato, è senz’altro tardiva.

3.2.3

In questa sede l’appellante

rimprovera al Pretore una violazione del diritto di essere sentito e del

principio della buona fede per avere sollevato la preclusione solo con la

decisione finale dopo avergli assegnato il termine per presentare la duplica. A

torto. La tempestività di un atto di causa rappresenta un presupposto

processuale, il cui rispetto è verificabile d’ufficio in ogni stadio di causa

(art. 97 cifra 5 CPC/TI). Il termine di grazia per presentare la risposta è un

termine perentorio e come tale improrogabile (art. 129 CPC/TI). Il mancato

rispetto comporta per legge la preclusione del convenuto (art. 169 CPC/TI).

Nel caso concreto il Pretore, con

ordinanza 28 giugno 2010, ha assegnato al convenuto il termine di grazia di 10

giorni per presentare la risposta con l'avvertenza che in caso di omissione non

avrebbe più potuto contestare i fatti della petizione e che l’istruttoria

sarebbe avvenuta solo in base alle prove addotte dalla parte attrice (act. II).

Nell’ordinanza di conferma della sospensione della causa del 18 agosto 2010 il

segretario assessore ha poi specificato che la stessa sarebbe restata sospesa

fino a decisione sull’esclusione del Pretore. In queste circostanze per il

convenuto, debitamente patrocinato da un legale, doveva essere chiaro che la

decorrenza del termine di grazia, sospesa a seguito dell’esclusione del primo

giudice, sarebbe ripresa automaticamente al momento della decisione di questa

Camera. Né il Pretore della sezione 2 né quello della sezione 3 hanno mai

lasciato intendere che la causa sarebbe stata riattivata d’ufficio né hanno mai

creato nelle parti aspettative in tal senso.

Non si capisce inoltre in che

maniera (e l’appellante non lo spiega) la costatazione della preclusione contestualmente

alla prolazione della decisione finale possa avere in qualche modo arrecato un

pregiudizio irrimediabile all’appellante. La posizione del convenuto nel caso

in cui la preclusione fosse stata accertata contestualmente all’inoltro

(tardivo) della risposta non sarebbe infatti in nessun modo migliorata, gli

effetti essendo i medesimi. In entrambi i casi il convenuto conserva infatti la

possibilità di impugnare la decisione finale emanata a suo sfavore contestando

la legittimità della preclusione, ciò che è avvenuto nel caso concreto. Al di

là dell’allungamento dei tempi della procedura, non vi è quindi motivo di

ritenere che la posizione processuale di AP 1 sarebbe stata diversa rispetto

alla situazione esistente in caso di pronuncia immediata sulla preclusione.

4.

Con la seconda censura AP 1

rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto. A suo dire nel caso

concreto non sarebbero adempiuti i presupposti dell’art. 110 cifra 1 CO. Il

versamento degli attori sul conto corrente a lui intestato non era idoneo a

estinguere il debito della banca. Il bonifico sarebbe avvenuto senza causa e

tornerebbero applicabili le norme sull’indebito arricchimento ex art. 62 CO, di

modo che la pretesa sarebbe prescritta.

4.1

Preliminarmente si rileva che su

questo punto l’appello non contiene una critica puntuale al

giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in prima sede limitandosi

a ribadire la propria tesi e la propria lettura dei fatti (in particolare nella

duplica, pag. 2 – 4). Su questo punto l’appello è pertanto irricevibile, poiché

non adempie i presupposti di motivazione dell’art. 311 CPC.

4.2

Secondo

l’appellante il versamento dell’importo di fr. 107'284.61 da parte degli attori

sul conto corrente a lui intestato non sarebbe stato idoneo a estinguere il

debito che lui aveva con la banca, poiché nell’atto di pegno non vi sarebbe

alcun riferimento né alla linea di credito né al contratto di credito da lui

sottoscritto con la banca il 21 dicembre 1998 (doc. F). La censura è infondata.

Il pegno generale limitato è stato costituito in garanzia per tutti i crediti

della banca nei confronti di AP 1 risultanti da contratti già stipulati o da

stipulare in futuro nell’ambito di relazioni d’affari con la banca fino alla

somma di fr. 140'000.- (cfr. art. 2 dell’atto di pegno, doc. G), di modo che il

credito in conto corrente concesso dalla banca al convenuto (doc. F) era

senz’altro garantito dall’atto di pegno (doc. G). Non è necessario che il

credito garantito dall’atto di pegno sia determinato, è sufficiente che esso

sia determinabile, ciò che è senz’altro il caso nella fattispecie (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 2a

ed., Berna 1996, n. 3080 e segg., pag. 324 segg.).

4.3

Secondo l’appellante, al fine di

poter soddisfare il creditore, gli attori avrebbero dovuto disinteressare

direttamente la banca e non limitarsi a compiere un bonifico sul conto corrente

a lui intestato. Con tale agire gli attori avrebbero semplicemente incorporato

una somma di denaro al suo patrimonio, poiché, a suo dire, fintanto che il

conto corrente non è chiuso, non vi sarebbero una parte debitrice e una

creditrice ma solo una serie di posizioni di dare e avere. La censura è ancora

una volta infondata.

Il contratto d’apertura di

credito è un negozio sui generis non regolato dalla legge. La dottrina

più recente sostiene che al contratto si applicano le disposizioni generali del

CO ma anche, per analogia, talune disposizioni sul mutuo (art. 316 segg. CO),

in specie in relazione alla disdetta (DTF 4C.345/2002 del 3 marzo 2003 consid.

3.

con rif. di dottrina). Nell'ambito dell'apertura di un contratto di credito

in conto corrente come quello qui in rassegna, l'ammontare del prestito è

variabile, poiché esso è determinato dal beneficiario che può, nei limiti

fissati nella convenzione e secondo i suoi bisogni, disporre di somme di

denaro, divenendo così debitore della banca. I prelievi e i rimborsi sono

contabilizzati in funzione dell'utilizzazione effettiva della linea di credito

e le reciproche pretese sono conguagliate contabilmente senza disposizioni

particolari delle parti (DTF 130 III 697 consid. 2.2.1, 100 III 79). Il credito

in conto corrente garantito da un diritto di pegno rappresenta un caso

particolare di garanzia di un credito futuro e variabile nel suo ammontare:

l’oggetto del pegno è costituito dal saldo attuale o di chiusura del credito (Steinauer, op. cit., n. 3081b, pag.

325).

Nel caso concreto i fatti

accertati dal Pretore nella sentenza impugnata sulla base dei documenti

prodotti non sono contestati dall’appellante. In particolare dagli stessi

emerge come gli attori siano i titolari dei conti posti a garanzia della linea

di credito concessa a AP 1 dalla banca (doc. R, doc. F, doc. G). Con scritto 30

gennaio 2008, inviato in copia anche al convenuto, AO 1, quale rappresentante

della CE CC 1, ha chiesto alla banca di annullare la garanzia di cui all’atto

di pegno sottoscritto il 21 dicembre 1998 dalla defunta. Con scritto 6 febbraio

2008.

la banca ha pertanto chiesto a AP 1 di coprire integralmente il debito nei

suoi confronti o, alternativamente, fornire nuove garanzie in sostituzione di

quelle in essere (doc. H). Con scritto 24 settembre 2008 (inviato in copia al

convenuto) il rappresentante della CE, AO 1, ha chiesto alla banca di allestire

il conteggio di chiusura del credito concesso con contratto 21 dicembre 1998 a AP

1.

per il conto base n. __________-01 e di procedere al rimborso del debito con

gli averi depositati sul conto bancario n. __________-81 intestato agli eredi

della CE CC 1 (doc. I°, M). Il 1° ottobre 2008 la banca ha inviato a AP 1

l’estratto conto al 30 settembre 2008 del conto corrente n. __________-01, dal

quale risultava un saldo negativo complessivo a favore della banca di fr.

107'284.61 (doc. I°). Il 2 ottobre 2008 la medesima somma è stata addebitata

sul conto corrente n. __________-81 intestato agli eredi della CE fu __________

A__________, a “rimborso credito AP 1 a scarico del garante” (doc. M).

Il 6 ottobre successivo la banca ha comunicato al convenuto l’annullamento del

credito quadro di fr. 140'000.- (doc. I°). In queste circostanze dalla

documentazione prodotta emerge, come rettamente concluso dal Pretore, che con

il pagamento dell’importo di fr. 107'284.61 a favore di AP 1 e corrispondente

al saldo negativo del credito a lui concesso dalla banca al 30 settembre 2008 e

mai contestato (doc. I°), gli attori non hanno semplicemente incorporato una

somma di denaro al patrimonio del convenuto. Essi hanno estinto il debito di

quest’ultimo nei confronti della banca al 30 settembre 2008, allo scopo di riscattare

il diritto di pegno gravante sui loro averi. Giusta l’art. 110 cifra 1 CO essi

sono pertanto subentrati nei diritti vantati dalla banca nei confronti di AP 1

sulla base del contratto di credito del dicembre 1998 (doc. F, doc. I°). Secondo

tale disposizione infatti il terzo che soddisfa il creditore è

per legge surrogato nei diritti di questo, fino a concorrenza della somma

pagata, quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui,

sulla quale gli competa la proprietà o un diritto reale limitato, ciò che è il

caso nella fattispecie.

A titolo di completezza si rileva

infine che la questione della causa del pagamento della somma di denaro da

parte degli attori è irrilevante: anche ammettendo che ciò sia avvenuto senza

causa, come pretende l’appellante, l’art. 110 cifra 1 CO troverebbe comunque

applicazione nel caso concreto, essendo comunque adempiute le sue condizioni,

di modo che gli attori, anche in questo caso, diventerebbero cessionari legali

del credito. Giusta l’art. 110 cifra 1 CO tra il debitore e il terzo che ha

pagato si crea il medesimo legame giuridico che esisteva fino ad allora tra il

debitore e il creditore originario; il terzo diventa allora il titolare del

credito con tutte le modalità connesse in particolare per quanto riguarda

l'esigibilità, il luogo di esecuzione e la prescrizione, acquistando anche

tutti i diritti accessori del credito (Tevini,

Commentaire romand, CO I, n. 10 e segg. ad art. 110 CO; Reetz/Graber, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,

Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 – 183 OR, 2a ed.,

n. 21 ad art. 110 CO e riferimenti). Ne discende che gli attori sono diventati

titolari del credito esistente tra l’appellante e la banca e la pretesa da loro

fatta valere nei confronti di AP 1 non può essere prescritta ex art. 67 CO.

5.

Con l’ultima censura

l’appellante rimprovera al Pretore di avere respinto le pretese da lui fatte

valere in via compensativa con la risposta, rispettivamente con la duplica

concernenti un asserito credito di fr. 200'000.- a titolo di legato e di fr. 75'360.95

a titolo di imposta di successione oltre ulteriori asseriti crediti derivanti

dal contratto di società semplice in essere tra lui e la defunta E__________ A__________.

5.1

Il Pretore ha esaminato le pretese

fatte valere dal convenuto in via compensativa solo a titolo abbondanziale,

ritenuta la sua preclusione. L’appellante contesta tale conclusione con i

medesimi argomenti esposti al considerando 3, al quale si rinvia.

5.2

Per quanto concerne l’asserito

credito di fr. 200'000.- a titolo di legato e di fr. 75'360.95 a titolo di

imposta di successione il Pretore ha accertato che le medesime pretese erano

già state fatte valere da AP 1 contro i qui attori con petizione 3 luglio 2009

(incarto rich. OA.2010.774, già inc. OA.2009.424 della sezione 2). In

applicazione del principio ne bis in idem il primo giudice ha pertanto

demandato ogni decisione al riguardo a tale causa. L’appellante ritiene che in

assenza di una decisione cresciuta in giudicato per quanto attiene le pretese

oggetto della causa inc. OA.2010.774, il Pretore avrebbe dovuto entrare nel

merito della contestazione. L’appellante sembra misconoscere il principio della

litispendenza, che, analogamente a quello della cosa giudicata, tende a evitare

l'emanazione di due decisioni giudiziarie contraddittorie sulla stessa azione e

tra le stesse parti (DTF 127 III 279 consid. 2b pag. 283). La litispendenza

esplica i suoi effetti anche al riguardo di una procedura successiva promossa

dinanzi al medesimo giudice, non potendosi neppure in tale circostanza

escludere il rischio di decisioni contraddittorie e dovendosi comunque

considerare l'obiettivo generale perseguito da questo principio (DTF

4A_141/2013 del 22 agosto 2013, consid. 2.2.1).

6.

Da quanto precede ne

discende che l’appello si appalesa infondato e va respinto nella misura in cui

risulta ammissibile. Le spese processuali e le ripetibili della presente

procedura, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 107'284.61,

seguono la totale soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 12 dicembre

2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 11 novembre 2014 della Pretura di Lugano, sezione 3, è confermata.

2. Gli oneri processuali di fr.

3'000.-, già anticipati, sono a carico di AP 1, che rifonderà agli attori in

solido fr. 3'600.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).