12.2014.223
Surrogazione: contratto di credito in conto corrente garantito da pegno mobiliare litispendenza
30 settembre 2016Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.223
Lugano
30 settembre 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.161
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 4
marzo 2010 da
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
membri della CC 1
tutti
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 107'284.61 oltre
accessori a titolo di rimborso di un credito;
domanda
che il Pretore di Lugano, sezione 3, dopo avere costatato la preclusione del
convenuto, ha accolto con sentenza 11 novembre 2014;
appellante il
convenuto con appello 12 dicembre 2014 con cui chiede l’annullamento del
giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione con
protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre con risposta 6
febbraio 2015 gli attori postulano la reiezione del gravame, pure con protesta
di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 20 ottobre/21 dicembre 1998
AP 1 ha sottoscritto con la banca __________ di __________ un contratto di
credito in conto corrente (conto base n. __________) per un importo massimo di
fr. 140'000.- a un tasso d’interesse del 5% annuo (doc. F). Il credito era
garantito da un pegno mobiliare, costituito da __________ A__________ a favore
della banca con atto di pegno generale (limitato) del 21 dicembre 1998 su tutti
Fatti
i titoli, libretti di risparmio e d’investimenti di ogni genere, cartevalori e
depositi di sua pertinenza (doc. G). __________ A__________ è deceduta il 12
febbraio 2007 (doc. Q e R).
B. Con petizione 4 marzo 2010 AO
1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5, nella loro veste di eredi della defunta E__________
A__________ (doc. Q e R), hanno chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr.
107'284.61 oltre interessi dal 12 novembre 2008. Tale importo sarebbe stato da
loro versato con valuta 30 settembre 2008 alla banca __________ di __________ a
estinzione del debito esistente sul conto corrente n. __________ intestato a AP
1 e a liberazione del pegno mobiliare stipulato dalla defunta E__________ A__________
a garanzia del credito (doc. M).
C. Con ordinanza 28 giugno
2010, intimata il 2 luglio 2010, il Pretore di Lugano, sezione 2, ha fissato a AP
1 il termine di grazia di 10 giorni per rispondere ai sensi dell’art. 169
CPC/TI, con l’avvertenza che in caso di omissione egli non avrebbe più potuto
contestare i fatti della petizione e che l’istruttoria sarebbe avvenuta solo in
base alle prove addotte dalla parte attrice (act. II).
D. Con ordinanza 6 agosto 2010
il Pretore di Lugano, sezione 2, ha notificato alle parti la sua esclusione
dalla causa, poiché sua figlia aveva nel frattempo iniziato la pratica legale e
notarile presso lo studio legale del patrocinatore del convenuto (act. III). Su
richiesta dello stesso patrocinatore, con ordinanza 18 agosto 2010 il
procedimento è stato formalmente sospeso “a far tempo dal 6 agosto 2010 e
sino a decisione sulla esclusione del Pretore __________ __________” (act.
V).
E. Con decisione 21 ottobre
2010 questa Camera ha confermato l’esclusione del Pretore di Lugano, sezione 2,
disponendo la trasmissione d’ufficio dell’incarto al Pretore di Lugano, sezione
3 (act. VI). La decisione non è stata impugnata ed è cresciuta in giudicato.
F. Il 23 gennaio 2012 AP 1,
per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato un allegato di risposta,
opponendosi alla pretesa degli attori e contestando la loro legittimazione
attiva. Essi non avrebbero dimostrato di essere gli effettivi eredi della
successione, rispettivamente di essere legittimati ad agire sulla base di una
cessione di credito ai sensi dell’art. 165 CO. Il convenuto sostiene inoltre
che il contratto di credito in conto corrente (doc. F) non sarebbe mai stato
validamente disdetto dalla banca, che la surrogazione degli attori nei diritti
della banca avrebbe richiesto il suo consenso e che l’ammontare del debito
estinto non sarebbe stato da essi dimostrato. Nella denegata ipotesi in cui
fossero dati gli estremi di un indebito arricchimento ex art. 62 CO, la pretesa
sarebbe comunque prescritta. Ogni ed eventuale credito degli attori sarebbe ad
ogni modo compensato con il credito spettante al convenuto sulla base di un
legato lasciatogli dalla defunta E__________ A__________ di fr. 200'000.- oltre
a
fr. 75'360.95 a titolo d’imposta di successione.
G. Con replica 27 febbraio 2012
e duplica 30 dicembre 2013 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
rispettive domande, il convenuto ampliando il suo credito posto in
compensazione con una serie di pretese derivanti dallo scioglimento del
contratto di società semplice che egli avrebbe a suo tempo sottoscritto con la
defunta E__________ A__________.
H. All’udienza preliminare del
17 febbraio 2014 gli attori hanno contestato le nuove pretese fatte valere in
compensazione da AP 1 in sede di duplica, rilevando l’incompetenza del giudice
ordinario civile. Tali pretese si fonderebbero sul contratto di società
semplice (doc. S) sottoscritto dalla defunta E__________ A__________ e dal
convenuto, che prevede una clausola arbitrale per le relative controversie.
Esperita l’istruttoria, in
sede di dibattimento finale le parti si sono riconfermate nelle rispettive
domande e contestazioni.
I. Con decisione 11 novembre
2014 il Pretore ha accolto integralmente la petizione e condannato AP 1 a
versare in solido ai componenti della CC 1 l’importo di
fr. 107'284.61 oltre interessi del 5% dal 12 novembre 2008, ponendo a suo
carico la tassa di giustizia e le spese e obbligandolo a rifondere agli attori
in solido fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.
L. Con appello 12 dicembre
2014 AP 1 chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere
integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili. Con risposta 6
febbraio 2015 gli attori postulano la reiezione del gravame, protestando
anch’essi spese e ripetibili.
Delle argomentazioni delle
parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto
che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la
stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale
previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile
ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,
avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella
data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni. Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata l’11
novembre 2014 e l’appello del 12 dicembre è tempestivo, così come lo è la
risposta del 6 febbraio 2015, inoltrata nel termine assegnato da questa Camera.
Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Considerandi
2.
Il Pretore, sulla base del
certificato ereditario prodotto (doc. R), ha riconosciuto agli attori la
qualifica di eredi di E__________ A__________. Egli ha poi costatato la
preclusione di AP 1 a causa della produzione tardiva dell’allegato di risposta,
rilevando che nel caso concreto gli atti compiuti dal convenuto non avevano
comunque influenzato o modificato l’esito della causa, la stessa dovendo essere
accolta. Il Pretore, sulla base della documentazione agli atti, ha concluso che
la somma di fr. 107'284.61 accreditata dagli attori (titolari dei conti posti a
garanzia della linea di credito concessa dalla banca al convenuto) a favore di AP
1.
avesse quale scopo quello di estinguere il suo debito nei confronti della
banca e ottenere la liberazione delle garanzie a suo tempo fornite dalla
defunta E__________ A__________. Il giudice di prime cure ha quindi concluso
che con il versamento di tale importo gli attori sarebbero subentrati ex lege
ai sensi dell’art. 110 cifra 1 CO nei diritti vantati dalla banca nei confronti
di AP 1 sulla base del contratto di credito in conto corrente (doc. F). Il
primo giudice ha infine respinto le pretese fatte valere dal convenuto in via
compensativa, rilevando come il preteso credito a titolo di legato di fr.
200'000.- e quello a titolo d’imposta di successione di fr. 75'360.95 fossero
già oggetto di un’altra causa mentre le ulteriori pretese derivassero dal
contratto di società semplice, contenente una clausola arbitrale per le
relative controversie.
3.
Con la prima censura di
appello AP 1 critica la motivazione formulata dal Pretore in relazione alla
preclusione, poiché dalla stessa non sarebbe chiaro se la mancata presentazione
della risposta entro il termine di grazia abbia condotto alla sua preclusione o
meno. L’appellante contesta in ogni caso la preclusione, rimproverando al Pretore
la violazione del diritto di essere sentito e del principio della buona fede
per avere atteso la decisione finale per costatarla. La tardiva produzione della
risposta sarebbe comunque stata sanata dal Pretore con l’assegnazione al
convenuto del termine per inoltrare la duplica.
3.1
Contrariamente a quanto pretende l’appellante,
la motivazione della decisione impugnata in merito alla preclusione è chiara.
Il primo giudice ha costatato che a seguito dell’inoltro tardivo della risposta
il convenuto avrebbe dovuto essere dichiarato precluso, di modo che tale atto
con i relativi documenti nonché lo scambio di allegati successivo non avrebbero
dovuto essere considerati. Il Pretore ha aggiunto che ad ogni modo gli atti
compiuti dalla parte convenuta non risultavano aver influenzato o modificato
l’esito della causa. Il Pretore ha infatti accolto la petizione pur tenendo
conto delle contestazioni e delle allegazioni sollevate da AP 1 in quell’allegato
e in quelli successivi nonché le prove da lui richieste (vedi in particolare la
decisione impugnata, ad 10 pag. 4, ad 13 pag. 5, ad 15 pag. 8; act. XIV; XV;
XVI). A ben vedere dunque la questione della preclusione si rivela irrilevante
ai fini della causa, poiché la petizione è stata accolta nel merito
indipendentemente dalla preclusione del convenuto, di modo che non si capisce
in che maniera (e l’appellante nemmeno lo spiega) tale constatazione possa
avergli comportato un pregiudizio.
3.2
Per dovere di completezza, va
rilevato che la conclusione del Pretore in merito alla preclusione del
convenuto resiste ad ogni critica.
3.2.1
Con ordinanza 28 giugno 2010,
intimata il 2 luglio successivo e ricevuta da AP 1 il 12 luglio 2010 (doc. 2),
il Pretore di Lugano, sezione 2, ha assegnato al convenuto il termine di grazia
di 10 giorni per presentare l’allegato di risposta, pena la preclusione. Il 6
agosto 2010 il Pretore della sezione 2 si è autoescluso e, su richiesta del
convenuto (act. IV), il segretario assessore della medesima sezione ha
confermato con ordinanza 18 agosto 2010 la sospensione della causa a far tempo
dal 6 agosto 2010 e fino a decisione sull’esclusione del Pretore (act. V). Con
decisione 21 ottobre 2010, poi cresciuta in giudicato, questa Camera ha
confermato l’esclusione del Pretore di Lugano, sezione 2, e trasmesso l’incarto
al Pretore di Lugano, sezione 3 (act. VI, IICCA inc. n. 12.2010.147). Il 23
gennaio 2012 AP 1 ha inoltrato l’allegato di risposta, rilevando che la causa,
sospesa a seguito dell’esclusione del giudice, non era ancora stata riattivata
di modo che l’inoltro dell’allegato era tempestivo.
3.2.2
Secondo l’art. 31 CPC/TI,
applicabile nel caso concreto in virtù dell’art. 404 CPC, nei casi di
esclusione o di ricusazione del giudice la sospensione della causa interviene
obbligatoriamente per legge. Anche se confermata formalmente dal giudice (come
nel caso concreto) la sospensione non persiste fino a revoca dell’ordinanza di
sospensione, rispettivamente fino alla formale riattivazione della causa, ma
prende fine automaticamente una volta scaduto il termine di ricorso contro la
decisione sull’esclusione (cfr. per analogia II CCA del 30 giugno 2004, inc.
12.2003
), come del resto esplicitamente confermato nell’ordinanza di
sospensione del 18 agosto 2010. Contro la decisione di questa Camera
sull’esclusione del Pretore di Lugano, sezione 2, intimata alle parti il 27
ottobre 2010 nessuno degli interessati ha interposto ricorso, di modo che la
risposta presentata dal convenuto il 23 gennaio 2012, a oltre un anno dalla
crescita in giudicato, è senz’altro tardiva.
3.2.3
In questa sede l’appellante
rimprovera al Pretore una violazione del diritto di essere sentito e del
principio della buona fede per avere sollevato la preclusione solo con la
decisione finale dopo avergli assegnato il termine per presentare la duplica. A
torto. La tempestività di un atto di causa rappresenta un presupposto
processuale, il cui rispetto è verificabile d’ufficio in ogni stadio di causa
(art. 97 cifra 5 CPC/TI). Il termine di grazia per presentare la risposta è un
termine perentorio e come tale improrogabile (art. 129 CPC/TI). Il mancato
rispetto comporta per legge la preclusione del convenuto (art. 169 CPC/TI).
Nel caso concreto il Pretore, con
ordinanza 28 giugno 2010, ha assegnato al convenuto il termine di grazia di 10
giorni per presentare la risposta con l'avvertenza che in caso di omissione non
avrebbe più potuto contestare i fatti della petizione e che l’istruttoria
sarebbe avvenuta solo in base alle prove addotte dalla parte attrice (act. II).
Nell’ordinanza di conferma della sospensione della causa del 18 agosto 2010 il
segretario assessore ha poi specificato che la stessa sarebbe restata sospesa
fino a decisione sull’esclusione del Pretore. In queste circostanze per il
convenuto, debitamente patrocinato da un legale, doveva essere chiaro che la
decorrenza del termine di grazia, sospesa a seguito dell’esclusione del primo
giudice, sarebbe ripresa automaticamente al momento della decisione di questa
Camera. Né il Pretore della sezione 2 né quello della sezione 3 hanno mai
lasciato intendere che la causa sarebbe stata riattivata d’ufficio né hanno mai
creato nelle parti aspettative in tal senso.
Non si capisce inoltre in che
maniera (e l’appellante non lo spiega) la costatazione della preclusione contestualmente
alla prolazione della decisione finale possa avere in qualche modo arrecato un
pregiudizio irrimediabile all’appellante. La posizione del convenuto nel caso
in cui la preclusione fosse stata accertata contestualmente all’inoltro
(tardivo) della risposta non sarebbe infatti in nessun modo migliorata, gli
effetti essendo i medesimi. In entrambi i casi il convenuto conserva infatti la
possibilità di impugnare la decisione finale emanata a suo sfavore contestando
la legittimità della preclusione, ciò che è avvenuto nel caso concreto. Al di
là dell’allungamento dei tempi della procedura, non vi è quindi motivo di
ritenere che la posizione processuale di AP 1 sarebbe stata diversa rispetto
alla situazione esistente in caso di pronuncia immediata sulla preclusione.
4.
Con la seconda censura AP 1
rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto. A suo dire nel caso
concreto non sarebbero adempiuti i presupposti dell’art. 110 cifra 1 CO. Il
versamento degli attori sul conto corrente a lui intestato non era idoneo a
estinguere il debito della banca. Il bonifico sarebbe avvenuto senza causa e
tornerebbero applicabili le norme sull’indebito arricchimento ex art. 62 CO, di
modo che la pretesa sarebbe prescritta.
4.1
Preliminarmente si rileva che su
questo punto l’appello non contiene una critica puntuale al
giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in prima sede limitandosi
a ribadire la propria tesi e la propria lettura dei fatti (in particolare nella
duplica, pag. 2 – 4). Su questo punto l’appello è pertanto irricevibile, poiché
non adempie i presupposti di motivazione dell’art. 311 CPC.
4.2
Secondo
l’appellante il versamento dell’importo di fr. 107'284.61 da parte degli attori
sul conto corrente a lui intestato non sarebbe stato idoneo a estinguere il
debito che lui aveva con la banca, poiché nell’atto di pegno non vi sarebbe
alcun riferimento né alla linea di credito né al contratto di credito da lui
sottoscritto con la banca il 21 dicembre 1998 (doc. F). La censura è infondata.
Il pegno generale limitato è stato costituito in garanzia per tutti i crediti
della banca nei confronti di AP 1 risultanti da contratti già stipulati o da
stipulare in futuro nell’ambito di relazioni d’affari con la banca fino alla
somma di fr. 140'000.- (cfr. art. 2 dell’atto di pegno, doc. G), di modo che il
credito in conto corrente concesso dalla banca al convenuto (doc. F) era
senz’altro garantito dall’atto di pegno (doc. G). Non è necessario che il
credito garantito dall’atto di pegno sia determinato, è sufficiente che esso
sia determinabile, ciò che è senz’altro il caso nella fattispecie (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 2a
ed., Berna 1996, n. 3080 e segg., pag. 324 segg.).
4.3
Secondo l’appellante, al fine di
poter soddisfare il creditore, gli attori avrebbero dovuto disinteressare
direttamente la banca e non limitarsi a compiere un bonifico sul conto corrente
a lui intestato. Con tale agire gli attori avrebbero semplicemente incorporato
una somma di denaro al suo patrimonio, poiché, a suo dire, fintanto che il
conto corrente non è chiuso, non vi sarebbero una parte debitrice e una
creditrice ma solo una serie di posizioni di dare e avere. La censura è ancora
una volta infondata.
Il contratto d’apertura di
credito è un negozio sui generis non regolato dalla legge. La dottrina
più recente sostiene che al contratto si applicano le disposizioni generali del
CO ma anche, per analogia, talune disposizioni sul mutuo (art. 316 segg. CO),
in specie in relazione alla disdetta (DTF 4C.345/2002 del 3 marzo 2003 consid.
3.
con rif. di dottrina). Nell'ambito dell'apertura di un contratto di credito
in conto corrente come quello qui in rassegna, l'ammontare del prestito è
variabile, poiché esso è determinato dal beneficiario che può, nei limiti
fissati nella convenzione e secondo i suoi bisogni, disporre di somme di
denaro, divenendo così debitore della banca. I prelievi e i rimborsi sono
contabilizzati in funzione dell'utilizzazione effettiva della linea di credito
e le reciproche pretese sono conguagliate contabilmente senza disposizioni
particolari delle parti (DTF 130 III 697 consid. 2.2.1, 100 III 79). Il credito
in conto corrente garantito da un diritto di pegno rappresenta un caso
particolare di garanzia di un credito futuro e variabile nel suo ammontare:
l’oggetto del pegno è costituito dal saldo attuale o di chiusura del credito (Steinauer, op. cit., n. 3081b, pag.
325).
Nel caso concreto i fatti
accertati dal Pretore nella sentenza impugnata sulla base dei documenti
prodotti non sono contestati dall’appellante. In particolare dagli stessi
emerge come gli attori siano i titolari dei conti posti a garanzia della linea
di credito concessa a AP 1 dalla banca (doc. R, doc. F, doc. G). Con scritto 30
gennaio 2008, inviato in copia anche al convenuto, AO 1, quale rappresentante
della CE CC 1, ha chiesto alla banca di annullare la garanzia di cui all’atto
di pegno sottoscritto il 21 dicembre 1998 dalla defunta. Con scritto 6 febbraio
2008.
la banca ha pertanto chiesto a AP 1 di coprire integralmente il debito nei
suoi confronti o, alternativamente, fornire nuove garanzie in sostituzione di
quelle in essere (doc. H). Con scritto 24 settembre 2008 (inviato in copia al
convenuto) il rappresentante della CE, AO 1, ha chiesto alla banca di allestire
il conteggio di chiusura del credito concesso con contratto 21 dicembre 1998 a AP
1.
per il conto base n. __________-01 e di procedere al rimborso del debito con
gli averi depositati sul conto bancario n. __________-81 intestato agli eredi
della CE CC 1 (doc. I°, M). Il 1° ottobre 2008 la banca ha inviato a AP 1
l’estratto conto al 30 settembre 2008 del conto corrente n. __________-01, dal
quale risultava un saldo negativo complessivo a favore della banca di fr.
107'284.61 (doc. I°). Il 2 ottobre 2008 la medesima somma è stata addebitata
sul conto corrente n. __________-81 intestato agli eredi della CE fu __________
A__________, a “rimborso credito AP 1 a scarico del garante” (doc. M).
Il 6 ottobre successivo la banca ha comunicato al convenuto l’annullamento del
credito quadro di fr. 140'000.- (doc. I°). In queste circostanze dalla
documentazione prodotta emerge, come rettamente concluso dal Pretore, che con
il pagamento dell’importo di fr. 107'284.61 a favore di AP 1 e corrispondente
al saldo negativo del credito a lui concesso dalla banca al 30 settembre 2008 e
mai contestato (doc. I°), gli attori non hanno semplicemente incorporato una
somma di denaro al patrimonio del convenuto. Essi hanno estinto il debito di
quest’ultimo nei confronti della banca al 30 settembre 2008, allo scopo di riscattare
il diritto di pegno gravante sui loro averi. Giusta l’art. 110 cifra 1 CO essi
sono pertanto subentrati nei diritti vantati dalla banca nei confronti di AP 1
sulla base del contratto di credito del dicembre 1998 (doc. F, doc. I°). Secondo
tale disposizione infatti il terzo che soddisfa il creditore è
per legge surrogato nei diritti di questo, fino a concorrenza della somma
pagata, quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui,
sulla quale gli competa la proprietà o un diritto reale limitato, ciò che è il
caso nella fattispecie.
A titolo di completezza si rileva
infine che la questione della causa del pagamento della somma di denaro da
parte degli attori è irrilevante: anche ammettendo che ciò sia avvenuto senza
causa, come pretende l’appellante, l’art. 110 cifra 1 CO troverebbe comunque
applicazione nel caso concreto, essendo comunque adempiute le sue condizioni,
di modo che gli attori, anche in questo caso, diventerebbero cessionari legali
del credito. Giusta l’art. 110 cifra 1 CO tra il debitore e il terzo che ha
pagato si crea il medesimo legame giuridico che esisteva fino ad allora tra il
debitore e il creditore originario; il terzo diventa allora il titolare del
credito con tutte le modalità connesse in particolare per quanto riguarda
l'esigibilità, il luogo di esecuzione e la prescrizione, acquistando anche
tutti i diritti accessori del credito (Tevini,
Commentaire romand, CO I, n. 10 e segg. ad art. 110 CO; Reetz/Graber, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,
Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 – 183 OR, 2a ed.,
n. 21 ad art. 110 CO e riferimenti). Ne discende che gli attori sono diventati
titolari del credito esistente tra l’appellante e la banca e la pretesa da loro
fatta valere nei confronti di AP 1 non può essere prescritta ex art. 67 CO.
5.
Con l’ultima censura
l’appellante rimprovera al Pretore di avere respinto le pretese da lui fatte
valere in via compensativa con la risposta, rispettivamente con la duplica
concernenti un asserito credito di fr. 200'000.- a titolo di legato e di fr. 75'360.95
a titolo di imposta di successione oltre ulteriori asseriti crediti derivanti
dal contratto di società semplice in essere tra lui e la defunta E__________ A__________.
5.1
Il Pretore ha esaminato le pretese
fatte valere dal convenuto in via compensativa solo a titolo abbondanziale,
ritenuta la sua preclusione. L’appellante contesta tale conclusione con i
medesimi argomenti esposti al considerando 3, al quale si rinvia.
5.2
Per quanto concerne l’asserito
credito di fr. 200'000.- a titolo di legato e di fr. 75'360.95 a titolo di
imposta di successione il Pretore ha accertato che le medesime pretese erano
già state fatte valere da AP 1 contro i qui attori con petizione 3 luglio 2009
(incarto rich. OA.2010.774, già inc. OA.2009.424 della sezione 2). In
applicazione del principio ne bis in idem il primo giudice ha pertanto
demandato ogni decisione al riguardo a tale causa. L’appellante ritiene che in
assenza di una decisione cresciuta in giudicato per quanto attiene le pretese
oggetto della causa inc. OA.2010.774, il Pretore avrebbe dovuto entrare nel
merito della contestazione. L’appellante sembra misconoscere il principio della
litispendenza, che, analogamente a quello della cosa giudicata, tende a evitare
l'emanazione di due decisioni giudiziarie contraddittorie sulla stessa azione e
tra le stesse parti (DTF 127 III 279 consid. 2b pag. 283). La litispendenza
esplica i suoi effetti anche al riguardo di una procedura successiva promossa
dinanzi al medesimo giudice, non potendosi neppure in tale circostanza
escludere il rischio di decisioni contraddittorie e dovendosi comunque
considerare l'obiettivo generale perseguito da questo principio (DTF
4A_141/2013 del 22 agosto 2013, consid. 2.2.1).
6.
Da quanto precede ne
discende che l’appello si appalesa infondato e va respinto nella misura in cui
risulta ammissibile. Le spese processuali e le ripetibili della presente
procedura, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 107'284.61,
seguono la totale soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 12 dicembre
2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 11 novembre 2014 della Pretura di Lugano, sezione 3, è confermata.
2. Gli oneri processuali di fr.
3'000.-, già anticipati, sono a carico di AP 1, che rifonderà agli attori in
solido fr. 3'600.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).