12.2014.227
Contratto di appalto (fornitura e posa di un ascensore) - legittimazione passiva - rappresentanza tacita (in concreto, il rappresentato tollera l'agire, di cui era informato, del terzo quale suo rappr
18 agosto 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.227
Lugano
18 agosto 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2012.498
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 25
ottobre 2012 da
AP
1
rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’avv. RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 28'432.80 oltre
interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE. n. __________
dell’UE di Lugano, a convalida del sequestro n. __________ del 23 marzo 2012,
richieste avversate dalla
convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza 18
novembre 2014 ha respinto per carenza di legittimazione passiva,
appellante l’attrice con
atto di appello 29 dicembre 2014, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse,
spese e ripetibili di entrambe le sedi, mentre la convenuta con risposta
all’appello 11 febbraio 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 2008 la
ditta E__________ - che a seguito della modifica della ragione sociale in data
21 giugno 2013 è diventata AP 1 (in seguito: F__________) - ha fornito e
installato un ascensore elettrico nell’abitazione denominata “Casa __________”
sita sul mappale n. __________ RFD di V__________, di proprietà di AO 1. La
conferma d’ordine (doc. C) e la dichiarazione di consegna (doc. D) sono state sottoscritte
da R__________ rispettivamente in data 30 gennaio 2008 e in data 25 luglio
2008. Il costo dell’intervento assommava a complessivi fr. 68'864.- (doc. C
pag. 3).
Fatti
B. In relazione a questi lavori
F__________ ha emesso a carico di P__________ (in seguito: P__________) due
richieste di acconto di data 19 febbraio e 10 aprile 2008 (doc. Z e AA); gli
acconti sono stati pagati solo parzialmente (doc. Z e BB). La ditta fornitrice
ha quindi emesso a carico di AO 1 una fattura di data 17 aprile 2009 per
l’importo ancora scoperto di
fr. 28'432.80 (doc. G, CC e DD). In un primo tempo detta fattura è stata
inviata all’interessata presso la sua villa di V__________ e in un secondo
tempo, dopo che F__________ aveva segnalato l’inesattezza dell’indirizzo riportato
sulla stessa, al suo domicilio di Malta (doc. EE e FF). La fattura è rimasta impagata.
C. Con istanza 22 marzo 2012 F__________
ha quindi chiesto il sequestro della particella n. __________ RFD di V__________
che è stato concesso con decreto 23 marzo 2012 (per i dettagli cfr. inc.
SO.2012.1366 sezione 5; doc. R); entro il termine di 10 giorni dalla notifica
del relativo verbale la società ha promosso la procedura esecutiva a convalida
del sequestro (esecuzione n. 1550093 dell’UE di Lugano; doc. U). L’opposizione
al sequestro sollevata dalla convenuta è stata respinta con decisione 19
novembre 2012.
D. Previo tentativo di
conciliazione (CM.2012.489 sezione 2), il 25 ottobre 2012 F__________ ha
inoltrato una petizione con cui ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 28'432.80 oltre interessi e spese esecutive nonché il rigetto
in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di
Lugano a convalida del sequestro n. __________ del 23 marzo 2012. In breve, l’attrice
ha dichiarato di aver ricevuto da AO 1 un’ordinazione per la fornitura e posa
di un ascensore elettrico nella sua casa di V__________. La conferma d’ordine e
il rapporto di consegna sono stati firmati da R__________ quale rappresentante
della convenuta. A detta dell’attrice, AO 1 sarebbe stata presente ai sopralluoghi
e alle trattative; essa non avrebbe mai contestato la fornitura dell’opera.
Malgrado l’esecuzione a regola d’arte dei lavori commissionati, il saldo
dell’intervento è però rimasto parzialmente impagato, da qui la presente azione.
La convenuta si è opposta alla
petizione ed ha contestato le pretese creditorie dell’attrice. In sintesi, essa
ha negato di aver commissionato i lavori all’attrice ed ha eccepito la propria
carenza di legittimazione passiva. AO 1 ha sostenuto che la responsabile dei
lavori nonché committente era P__________ mentre R__________ fungeva unicamente
da persona di riferimento. Essa ha inoltre precisato di non aver conferito
potere di rappresentanza a R__________. Parallelamente AO 1 ha lamentato la
presenza di difetti e l’esecuzione non a regola d’arte dei lavori.
In replica la parte attrice ha
approfondito le proprie argomentazioni ed ha ribadito la tesi secondo cui l’ascensore
sarebbe stato scelto e ordinato da AO 1. La stessa avrebbe poi partecipato assieme
a R__________ agli incontri con la ditta per definire i dettagli della
fornitura. I rapporti sarebbero stati sottoscritti da quest’ultimo in quanto
era lui ad occuparsi della manutenzione e ristrutturazione della villa; a detta
dell’attrice egli avrebbe agito in veste di rappresentante della proprietaria. Contrariamente
a quanto sostenuto dalla convenuta, P__________ non avrebbe avuto il ruolo di
committente ma unicamente di terzo pagante. F__________ ha inoltre argomentato
che, nella denegata ipotesi in cui si volesse negare un rapporto di
rappresentanza ai sensi dell’ art. 32 cpv. 1 CO tra R__________ e AO 1, le
circostanze permettevano di desumere quantomeno un rapporto di rappresentanza fondato
sull’art. 32 cpv. 2 CO. Da ultimo l’attrice ha negato la presenza di difetti
nell’opera.
Per sua parte la convenuta, in
duplica, si è riconfermata nelle proprie allegazioni e richieste.
Esperita l’istruttoria, le parti
hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale. Nei rispettivi memoriali
conclusivi esse hanno confermato le proprie posizioni.
E. Con sentenza 18 novembre
2014, il Pretore ha respinto la petizione per carenza di legittimazione passiva
ed ha revocato il sequestro della particella n. __________ RFD di V__________
di proprietà di AO 1.
F. Con atto di appello 29
dicembre 2014 la parte attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta all’appello 11 febbraio 2015 la parte
convenuta postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili.
e considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova
applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel
termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo,
così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da
questa Camera il 14 gennaio 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del
gravame.
2. Nella propria sentenza il
Pretore ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ed ha
respinto la petizione. In particolare, il magistrato ha accertato che il
contratto di appalto è stato sottoscritto dall’attrice e da R__________,
indicato nei documenti quale proprietario, mentre la società P__________ è
stata indicata quale impresa generale. Proprio R__________ deve essere
considerato committente delle opere eseguite da F__________. Il primo giudice, dopo
aver ricordato i principi che reggono la rappresentanza ai sensi degli art. 32
segg. CO, si è quindi confrontato con la questione a sapere se R__________
avesse agito quale rappresentante della convenuta, giungendo alla conclusione
che, sulla base del fascicolo processuale, non vi fossero prove in tal senso.
3. Con l’appello F__________ contesta
le valutazioni pretorili che negano la legittimazione passiva della convenuta
ed escludono la qualità di rappresentante di R__________. L’appellante
rimprovera al Pretore di avere erroneamente ritenuto R__________ il committente
dei lavori e di riflesso il debitore dell’importo ancora scoperto. Al riguardo
F__________ sottolinea il ruolo attivo tenuto dalla convenuta nella scelta
dell’impianto e la sua costante presenza ai sopralluoghi in compagnia di R__________.
Questi si sarebbe presentato e avrebbe agito quale direzione lavori e rappresentante
di AO 1. Dal canto suo la medesima avrebbe manifestato condivisione dell’agire
di R__________. F__________ afferma di essere stata indotta a ritenere che quest’ultimo
agisse non personalmente ma in nome e per conto della convenuta.
La natura giuridica del contratto
alla base della fornitura e montaggio dell’ascensore, in concreto un contratto
di appalto, non è contestata; pure pacifica è l’effettiva esecuzione dei lavori
da parte dell’attrice.
4. Nel proprio giudizio il
Pretore ha già ampiamente ricordato i fondamenti giuridici e la giurisprudenza
relativi alla legittimazione delle parti con particolare riferimento alla
legittimazione passiva. In questa sede basta pertanto ricordare che in tema di
azioni contrattuali, come pacificamente quella oggetto della controversia
sottoposta a giudizio, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un
determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva è data qualora
la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale si procede in
giudizio (II CCA sentenza 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008
Considerandi
inc. n. 12.2007.104, 28 marzo 2013 inc. n. 12.2012.57).
5.
Nel caso concreto il rapporto
contrattuale sul quale la parte attrice fonda le proprie pretese trova
esplicitazione nella conferma d’ordine del 28 gennaio 2008 e nella dichiarazione
di consegna del 25 luglio 2008. Il primo documento è stato sottoscritto dalla
ditta attrice e da R__________, che nello stesso documento è indicato (erroneamente)
quale proprietario, mentre la società P__________ figura quale impresa generale
(doc. C). Pure la dichiarazione di consegna è stata firmata oltre che dalla
ditta appaltatrice anche da R__________ sotto la dicitura “firma del
committente o del suo rappresentante” (doc. D). In nessuno dei due
documenti si accenna a AO 1, reale proprietaria dell’immobile.
A prima vista parrebbe pertanto
che il committente delle opere sia __________, così come accertato dal Pretore.
6.
Chiarito quanto sopra è ora
necessario verificare se, come sostenuto dall’appellante nel suo allegato
ricorsuale, R__________ abbia agito in veste di rappresentante della convenuta,
ipotesi questa che il Pretore ha ritenuto non provata.
6.1
In base alla legge, vi è
rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO quando il rappresentante agisce
in nome del rappresentato e, cumulativamente, quando esiste una procura del
rappresentato al rappresentante. Nelle cause promosse dal terzo nei confronti
del presunto rappresentato, incombe al primo l’onere di provare l’esistenza di
un rapporto di rappresentanza o di una fattispecie sostitutiva, cioè che il
rappresentante ha agito in nome del rappresentato e che era autorizzato a farlo
(Zäch/Künzler, Berner Kommentar,
n. 184 ad art. 32 CO con rinvii; Watter/Schneller,
Basler Kommentar, n. 35 ad art. 32 CO).
La procura al rappresentante può
venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando
consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.).
Agire in nome del rappresentato
significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che
egli intende far nascere nel rappresentato e non in se stesso gli effetti del
negozio giuridico. Ciò può avvenire in modo esplicito, per il tramite di una
comunicazione diretta, oppure quando la volontà di agire come rappresentante è
desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in
buona fede, di modo che l'effetto della rappresentanza si verifica ugualmente.
Se questo sia il caso dev'essere giudicato in base al comportamento del
rappresentante e della controparte contrattuale e secondo il principio
dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era
riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO; DTF
131.
III 217; 129 III 664 consid. 3.1; 128 III 265; DTF 90 II 289, consid. 1b; Zäch/Künzler, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO con rinvii; Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2 a ed., pag. 377). E’ fatto salvo il caso, in concreto non
realizzato, in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32
cpv. 2 in fine CO).
La giurisprudenza ammette spesso l’esistenza
di una procura tacita sulla base di circostanze oggettive, senza verificare se
il rappresentato abbia effettivamente la volontà di conferire questi poteri. Conformemente
a questo disposto, si ritiene che colui che lascia consapevolmente un terzo
comportarsi come se fosse il suo rappresentante gli conferisce, per atti concludenti,
tale potere (DTF 99 II 41; 97 IV 51).
6.2
Secondo la tesi dell’appellante,
le circostanze l’avrebbero indotta a ritenere in buona fede che R__________
agisse quale rappresentante di AO 1. Col proprio comportamento questa avrebbe
inoltre ratificato per atti concludenti l’agire dello stesso.
A questo proposito, dagli
atti si evince che, come sottolineato da F__________, AO 1 era spesso presente
sul cantiere con R__________ ed ha partecipato attivamente alla definizione dei
lavori, fornendo indicazioni e richieste. Al riguardo il teste F__________ ha
riferito: “la casa era abitata ed erano presenti sia il signor ____________________
sia la signora __________” (cfr. audizione del 18 febbraio 2013 pag. 1),
circostanza confermata dal teste F__________ il quale ha precisato: “la casa
era abitata ed erano presenti i signori __________” ed ancora “(…) I
dettagli tecnici li discutevo con il signor __________ (…) Mentre con la
signora AO 1 discutevo più che altro di questioni estetiche” (cfr. audizione
del 18 febbraio 2013 pag. 3). Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste M__________
il quale si è così espresso: “Era presente il signor __________ con il quale
ho avuto a che fare anche una signora con cui non ho tuttavia avuto contatti” (audizione
del 18 febbraio 2013 pag. 4).
Come riportato qui sopra, l’istruttoria
ha permesso di accertare che AO 1 era presente sul cantiere, in compagnia di R__________
ed era pertanto ben cosciente dei lavori che si stavano effettuando nella sua
abitazione. Ciò nonostante la convenuta non solo non ha sollevato alcuna obiezione
o contestazione in merito all’intervento di sostituzione dell’ascensore ma anzi
ha fornito delle direttive sulle modalità di esecuzione, manifestando in questo
modo di condividere i lavori.
Nel contempo, proprio perché AO 1
ha presenziato in più occasioni ai sopralluoghi a fianco di R__________ essa ha
pure potuto osservare il ruolo assunto da questi nella gestione dei lavori,
ruolo che, stando alle risultanze istruttorie, era simile a quello di un rappresentante.
La convenuta non si è mai opposta a questo comportamento ma anzi con la sua
presenza ha legittimato l’operato di R__________ di fronte ai terzi dando
l’impressione che egli agisse con il suo beneplacito e fosse effettivamente
autorizzato ad occuparsi dei lavori in sua vece.
Già solo sulla base di quanto
sovra descritto si può legittimamente ammettere che F__________ sia stata
indotta a ritenere in buona fede che R__________ non agisse personalmente ma in
nome della qui convenuta.
A ulteriore sostegno di questa
conclusione vada aggiunto che la natura dei lavori in oggetto - in concreto la
posa di un nuovo ascensore che, in quanto parte costitutiva dell’immobile ai
sensi dell’art. 642 CC sarebbe diventato di proprietà di AO 1 - era tale da rendere
inverosimile agli occhi di un terzo che R__________ commissionasse a nome
proprio tali lavori, senza l’assenso della proprietaria della casa.
Questa conclusione non muta neppure in
virtù della (irrilevante) circostanza, sollevata dalla convenuta, costituita
dall’emissione delle richieste di acconto (doc. Z e AA) e della fattura di data
11.
settembre 2008 (doc. BB) per i lavori eseguiti a nome di P__________.
Questa Camera ha infatti ripetutamente
stabilito che la sola intestazione della fattura non consente di trarre
indicazioni circa la titolarità del rapporto contrattuale (II CCA 4 ottobre
1999.
in re M. SA/B. e llcc. e riferimenti), e che perciò l'accettazione da
parte dell'emittente di fatturare ad una terza persona, oppure (su richiesta
del destinatario originario) di modificarne in un secondo tempo l'intestazione
non comporta consenso alla sostituzione del partner contrattuale (II CCA 27
giugno 1997 in re J. SA/S. SA, 10 dicembre 1996 in re V. SA/M.). Questo per
l'evidente motivo che l'evento decisivo per la determinazione del partner è
quello della stipula contrattuale, e non certo il successivo atto con cui si
chiede l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
Ad ogni buon conto, nella fattispecie,
le ragioni che hanno determinato i pagamenti effettuati da P__________ sono
stati spiegati in maniera convincente dall’ex direttore della società e non
sono connesse alla titolarità del contratto di appalto (cfr. verbale testimoniale
di F__________ cit., pag. 3). Per completezza si ricorda che, dopo che la
fattura del 11 settembre 2008 è rimasta impagata, è stata emessa una nuova
fattura che è stata indirizzata alla qui convenuta presso la sua casa di
Vernate (doc. DD) e, in un secondo tempo, inviata al suo domicilio di Malta
(doc. FF).
Tutto ben considerato, alla luce
di quanto precede, si deve pertanto ammettere il conferimento, per atti
concludenti, di una procura di rappresentanza da parte di AO 1 a R__________.
Il contratto di appalto per la fornitura e posa dell’ascensore è pertanto
venuto in essere tra F__________ e la qui convenuta; la legittimazione passiva
di AO 1 è pertanto data.
La decisione del Pretore non può
pertanto essere confermata.
8.
Ne discende che l’appello
deve essere accolto. Questa Camera non può però statuire sul merito della
pretesa non disponendo di tutti gli elementi necessari. Dalla sentenza di prima
istanza non emergono infatti accertamenti relativi ai lamentati difetti e
all’ammontare della mercede. Alla luce di quanto precede è pertanto necessario
rinviare la causa alla Pretura per il completamento dell’istruttoria e affinché
statuisca sulle pretese dell’attrice.
La tassa di giustizia, le spese e
le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 28'432.80
seguono la soccombenza dell’appellata, la quale rifonderà alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 96 e 106 CPC
e la LTG
decide:
1. L’appello 29 dicembre 2014
di F__________ è accolto e la sentenza 18 novembre 2014 è annullata. La
causa SE.2012.498 è rinviata al Pretore per completazione dell’istruttoria e nuovo
giudizio.
2. Le spese processuali di
appello di complessivi fr. 1’000.-, già anticipate dall’appellante, sono poste
a carico dell’appellata, la quale rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive
un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).