Lexipedia

Decisione

12.2014.227

Contratto di appalto (fornitura e posa di un ascensore) - legittimazione passiva - rappresentanza tacita (in concreto, il rappresentato tollera l'agire, di cui era informato, del terzo quale suo rappr

18 agosto 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. In relazione a questi lavori

F__________ ha emesso a carico di P__________ (in seguito: P__________) due

richieste di acconto di data 19 febbraio e 10 aprile 2008 (doc. Z e AA); gli

acconti sono stati pagati solo parzialmente (doc. Z e BB). La ditta fornitrice

ha quindi emesso a carico di AO 1 una fattura di data 17 aprile 2009 per

l’importo ancora scoperto di

fr. 28'432.80 (doc. G, CC e DD). In un primo tempo detta fattura è stata

inviata all’interessata presso la sua villa di V__________ e in un secondo

tempo, dopo che F__________ aveva segnalato l’inesattezza dell’indirizzo riportato

sulla stessa, al suo domicilio di Malta (doc. EE e FF). La fattura è rimasta impagata.

C. Con istanza 22 marzo 2012 F__________

ha quindi chiesto il sequestro della particella n. __________ RFD di V__________

che è stato concesso con decreto 23 marzo 2012 (per i dettagli cfr. inc.

SO.2012.1366 sezione 5; doc. R); entro il termine di 10 giorni dalla notifica

del relativo verbale la società ha promosso la procedura esecutiva a convalida

del sequestro (esecuzione n. 1550093 dell’UE di Lugano; doc. U). L’opposizione

al sequestro sollevata dalla convenuta è stata respinta con decisione 19

novembre 2012.

D. Previo tentativo di

conciliazione (CM.2012.489 sezione 2), il 25 ottobre 2012 F__________ ha

inoltrato una petizione con cui ha chiesto la condanna della convenuta al

pagamento di fr. 28'432.80 oltre interessi e spese esecutive nonché il rigetto

in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di

Lugano a convalida del sequestro n. __________ del 23 marzo 2012. In breve, l’attrice

ha dichiarato di aver ricevuto da AO 1 un’ordinazione per la fornitura e posa

di un ascensore elettrico nella sua casa di V__________. La conferma d’ordine e

il rapporto di consegna sono stati firmati da R__________ quale rappresentante

della convenuta. A detta dell’attrice, AO 1 sarebbe stata presente ai sopralluoghi

e alle trattative; essa non avrebbe mai contestato la fornitura dell’opera.

Malgrado l’esecuzione a regola d’arte dei lavori commissionati, il saldo

dell’intervento è però rimasto parzialmente impagato, da qui la presente azione.

La convenuta si è opposta alla

petizione ed ha contestato le pretese creditorie dell’attrice. In sintesi, essa

ha negato di aver commissionato i lavori all’attrice ed ha eccepito la propria

carenza di legittimazione passiva. AO 1 ha sostenuto che la responsabile dei

lavori nonché committente era P__________ mentre R__________ fungeva unicamente

da persona di riferimento. Essa ha inoltre precisato di non aver conferito

potere di rappresentanza a R__________. Parallelamente AO 1 ha lamentato la

presenza di difetti e l’esecuzione non a regola d’arte dei lavori.

In replica la parte attrice ha

approfondito le proprie argomentazioni ed ha ribadito la tesi secondo cui l’ascensore

sarebbe stato scelto e ordinato da AO 1. La stessa avrebbe poi partecipato assieme

a R__________ agli incontri con la ditta per definire i dettagli della

fornitura. I rapporti sarebbero stati sottoscritti da quest’ultimo in quanto

era lui ad occuparsi della manutenzione e ristrutturazione della villa; a detta

dell’attrice egli avrebbe agito in veste di rappresentante della proprietaria. Contrariamente

a quanto sostenuto dalla convenuta, P__________ non avrebbe avuto il ruolo di

committente ma unicamente di terzo pagante. F__________ ha inoltre argomentato

che, nella denegata ipotesi in cui si volesse negare un rapporto di

rappresentanza ai sensi dell’ art. 32 cpv. 1 CO tra R__________ e AO 1, le

circostanze permettevano di desumere quantomeno un rapporto di rappresentanza fondato

sull’art. 32 cpv. 2 CO. Da ultimo l’attrice ha negato la presenza di difetti

nell’opera.

Per sua parte la convenuta, in

duplica, si è riconfermata nelle proprie allegazioni e richieste.

Esperita l’istruttoria, le parti

hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale. Nei rispettivi memoriali

conclusivi esse hanno confermato le proprie posizioni.

E. Con sentenza 18 novembre

2014, il Pretore ha respinto la petizione per carenza di legittimazione passiva

ed ha revocato il sequestro della particella n. __________ RFD di V__________

di proprietà di AO 1.

F. Con atto di appello 29

dicembre 2014 la parte attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta all’appello 11 febbraio 2015 la parte

convenuta postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e

ripetibili.

e considerato,

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova

applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel

termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo,

così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da

questa Camera il 14 gennaio 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del

gravame.

2. Nella propria sentenza il

Pretore ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ed ha

respinto la petizione. In particolare, il magistrato ha accertato che il

contratto di appalto è stato sottoscritto dall’attrice e da R__________,

indicato nei documenti quale proprietario, mentre la società P__________ è

stata indicata quale impresa generale. Proprio R__________ deve essere

considerato committente delle opere eseguite da F__________. Il primo giudice, dopo

aver ricordato i principi che reggono la rappresentanza ai sensi degli art. 32

segg. CO, si è quindi confrontato con la questione a sapere se R__________

avesse agito quale rappresentante della convenuta, giungendo alla conclusione

che, sulla base del fascicolo processuale, non vi fossero prove in tal senso.

3. Con l’appello F__________ contesta

le valutazioni pretorili che negano la legittimazione passiva della convenuta

ed escludono la qualità di rappresentante di R__________. L’appellante

rimprovera al Pretore di avere erroneamente ritenuto R__________ il committente

dei lavori e di riflesso il debitore dell’importo ancora scoperto. Al riguardo

F__________ sottolinea il ruolo attivo tenuto dalla convenuta nella scelta

dell’impianto e la sua costante presenza ai sopralluoghi in compagnia di R__________.

Questi si sarebbe presentato e avrebbe agito quale direzione lavori e rappresentante

di AO 1. Dal canto suo la medesima avrebbe manifestato condivisione dell’agire

di R__________. F__________ afferma di essere stata indotta a ritenere che quest’ultimo

agisse non personalmente ma in nome e per conto della convenuta.

La natura giuridica del contratto

alla base della fornitura e montaggio dell’ascensore, in concreto un contratto

di appalto, non è contestata; pure pacifica è l’effettiva esecuzione dei lavori

da parte dell’attrice.

4. Nel proprio giudizio il

Pretore ha già ampiamente ricordato i fondamenti giuridici e la giurisprudenza

relativi alla legittimazione delle parti con particolare riferimento alla

legittimazione passiva. In questa sede basta pertanto ricordare che in tema di

azioni contrattuali, come pacificamente quella oggetto della controversia

sottoposta a giudizio, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un

determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva è data qualora

la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale si procede in

giudizio (II CCA sentenza 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008

Considerandi

inc. n. 12.2007.104, 28 marzo 2013 inc. n. 12.2012.57).

5.

Nel caso concreto il rapporto

contrattuale sul quale la parte attrice fonda le proprie pretese trova

esplicitazione nella conferma d’ordine del 28 gennaio 2008 e nella dichiarazione

di consegna del 25 luglio 2008. Il primo documento è stato sottoscritto dalla

ditta attrice e da R__________, che nello stesso documento è indicato (erroneamente)

quale proprietario, mentre la società P__________ figura quale impresa generale

(doc. C). Pure la dichiarazione di consegna è stata firmata oltre che dalla

ditta appaltatrice anche da R__________ sotto la dicitura “firma del

committente o del suo rappresentante” (doc. D). In nessuno dei due

documenti si accenna a AO 1, reale proprietaria dell’immobile.

A prima vista parrebbe pertanto

che il committente delle opere sia __________, così come accertato dal Pretore.

6.

Chiarito quanto sopra è ora

necessario verificare se, come sostenuto dall’appellante nel suo allegato

ricorsuale, R__________ abbia agito in veste di rappresentante della convenuta,

ipotesi questa che il Pretore ha ritenuto non provata.

6.1

In base alla legge, vi è

rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO quando il rappresentante agisce

in nome del rappresentato e, cumulativamente, quando esiste una procura del

rappresentato al rappresentante. Nelle cause promosse dal terzo nei confronti

del presunto rappresentato, incombe al primo l’onere di provare l’esistenza di

un rapporto di rappresentanza o di una fattispecie sostitutiva, cioè che il

rappresentante ha agito in nome del rappresentato e che era autorizzato a farlo

(Zäch/Künzler, Berner Kommentar,

n. 184 ad art. 32 CO con rinvii; Watter/Schneller,

Basler Kommentar, n. 35 ad art. 32 CO).

La procura al rappresentante può

venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando

consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.).

Agire in nome del rappresentato

significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che

egli intende far nascere nel rappresentato e non in se stesso gli effetti del

negozio giuridico. Ciò può avvenire in modo esplicito, per il tramite di una

comunicazione diretta, oppure quando la volontà di agire come rappresentante è

desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in

buona fede, di modo che l'effetto della rappresentanza si verifica ugualmente.

Se questo sia il caso dev'essere giudicato in base al comportamento del

rappresentante e della controparte contrattuale e secondo il principio

dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era

riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO; DTF

131.

III 217; 129 III 664 consid. 3.1; 128 III 265; DTF 90 II 289, consid. 1b; Zäch/Künzler, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO con rinvii; Engel, Traité des obligations en droit

suisse, 2 a ed., pag. 377). E’ fatto salvo il caso, in concreto non

realizzato, in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32

cpv. 2 in fine CO).

La giurisprudenza ammette spesso l’esistenza

di una procura tacita sulla base di circostanze oggettive, senza verificare se

il rappresentato abbia effettivamente la volontà di conferire questi poteri. Conformemente

a questo disposto, si ritiene che colui che lascia consapevolmente un terzo

comportarsi come se fosse il suo rappresentante gli conferisce, per atti concludenti,

tale potere (DTF 99 II 41; 97 IV 51).

6.2

Secondo la tesi dell’appellante,

le circostanze l’avrebbero indotta a ritenere in buona fede che R__________

agisse quale rappresentante di AO 1. Col proprio comportamento questa avrebbe

inoltre ratificato per atti concludenti l’agire dello stesso.

A questo proposito, dagli

atti si evince che, come sottolineato da F__________, AO 1 era spesso presente

sul cantiere con R__________ ed ha partecipato attivamente alla definizione dei

lavori, fornendo indicazioni e richieste. Al riguardo il teste F__________ ha

riferito: “la casa era abitata ed erano presenti sia il signor ____________________

sia la signora __________” (cfr. audizione del 18 febbraio 2013 pag. 1),

circostanza confermata dal teste F__________ il quale ha precisato: “la casa

era abitata ed erano presenti i signori __________” ed ancora “(…) I

dettagli tecnici li discutevo con il signor __________ (…) Mentre con la

signora AO 1 discutevo più che altro di questioni estetiche” (cfr. audizione

del 18 febbraio 2013 pag. 3). Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste M__________

il quale si è così espresso: “Era presente il signor __________ con il quale

ho avuto a che fare anche una signora con cui non ho tuttavia avuto contatti” (audizione

del 18 febbraio 2013 pag. 4).

Come riportato qui sopra, l’istruttoria

ha permesso di accertare che AO 1 era presente sul cantiere, in compagnia di R__________

ed era pertanto ben cosciente dei lavori che si stavano effettuando nella sua

abitazione. Ciò nonostante la convenuta non solo non ha sollevato alcuna obiezione

o contestazione in merito all’intervento di sostituzione dell’ascensore ma anzi

ha fornito delle direttive sulle modalità di esecuzione, manifestando in questo

modo di condividere i lavori.

Nel contempo, proprio perché AO 1

ha presenziato in più occasioni ai sopralluoghi a fianco di R__________ essa ha

pure potuto osservare il ruolo assunto da questi nella gestione dei lavori,

ruolo che, stando alle risultanze istruttorie, era simile a quello di un rappresentante.

La convenuta non si è mai opposta a questo comportamento ma anzi con la sua

presenza ha legittimato l’operato di R__________ di fronte ai terzi dando

l’impressione che egli agisse con il suo beneplacito e fosse effettivamente

autorizzato ad occuparsi dei lavori in sua vece.

Già solo sulla base di quanto

sovra descritto si può legittimamente ammettere che F__________ sia stata

indotta a ritenere in buona fede che R__________ non agisse personalmente ma in

nome della qui convenuta.

A ulteriore sostegno di questa

conclusione vada aggiunto che la natura dei lavori in oggetto - in concreto la

posa di un nuovo ascensore che, in quanto parte costitutiva dell’immobile ai

sensi dell’art. 642 CC sarebbe diventato di proprietà di AO 1 - era tale da rendere

inverosimile agli occhi di un terzo che R__________ commissionasse a nome

proprio tali lavori, senza l’assenso della proprietaria della casa.

Questa conclusione non muta neppure in

virtù della (irrilevante) circostanza, sollevata dalla convenuta, costituita

dall’emissione delle richieste di acconto (doc. Z e AA) e della fattura di data

11.

settembre 2008 (doc. BB) per i lavori eseguiti a nome di P__________.

Questa Camera ha infatti ripetutamente

stabilito che la sola intestazione della fattura non consente di trarre

indicazioni circa la titolarità del rapporto contrattuale (II CCA 4 ottobre

1999.

in re M. SA/B. e llcc. e riferimenti), e che perciò l'accettazione da

parte dell'emittente di fatturare ad una terza persona, oppure (su richiesta

del destinatario originario) di modificarne in un secondo tempo l'intestazione

non comporta consenso alla sostituzione del partner contrattuale (II CCA 27

giugno 1997 in re J. SA/S. SA, 10 dicembre 1996 in re V. SA/M.). Questo per

l'evidente motivo che l'evento decisivo per la determinazione del partner è

quello della stipula contrattuale, e non certo il successivo atto con cui si

chiede l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Ad ogni buon conto, nella fattispecie,

le ragioni che hanno determinato i pagamenti effettuati da P__________ sono

stati spiegati in maniera convincente dall’ex direttore della società e non

sono connesse alla titolarità del contratto di appalto (cfr. verbale testimoniale

di F__________ cit., pag. 3). Per completezza si ricorda che, dopo che la

fattura del 11 settembre 2008 è rimasta impagata, è stata emessa una nuova

fattura che è stata indirizzata alla qui convenuta presso la sua casa di

Vernate (doc. DD) e, in un secondo tempo, inviata al suo domicilio di Malta

(doc. FF).

Tutto ben considerato, alla luce

di quanto precede, si deve pertanto ammettere il conferimento, per atti

concludenti, di una procura di rappresentanza da parte di AO 1 a R__________.

Il contratto di appalto per la fornitura e posa dell’ascensore è pertanto

venuto in essere tra F__________ e la qui convenuta; la legittimazione passiva

di AO 1 è pertanto data.

La decisione del Pretore non può

pertanto essere confermata.

8.

Ne discende che l’appello

deve essere accolto. Questa Camera non può però statuire sul merito della

pretesa non disponendo di tutti gli elementi necessari. Dalla sentenza di prima

istanza non emergono infatti accertamenti relativi ai lamentati difetti e

all’ammontare della mercede. Alla luce di quanto precede è pertanto necessario

rinviare la causa alla Pretura per il completamento dell’istruttoria e affinché

statuisca sulle pretese dell’attrice.

La tassa di giustizia, le spese e

le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 28'432.80

seguono la soccombenza dell’appellata, la quale rifonderà alla controparte un’adeguata

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 96 e 106 CPC

e la LTG

decide:

1. L’appello 29 dicembre 2014

di F__________ è accolto e la sentenza 18 novembre 2014 è annullata. La

causa SE.2012.498 è rinviata al Pretore per completazione dell’istruttoria e nuovo

giudizio.

2. Le spese processuali di

appello di complessivi fr. 1’000.-, già anticipate dall’appellante, sono poste

a carico dell’appellata, la quale rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).