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Decisione

12.2014.24

Fine del processo senza sentenza. Tardivo

27 febbraio 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti che con appello 31 gennaio 2014 chiedono la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, mentre non hanno impugnato

il dispositivo sulle spese giudiziarie;

mentre

all'appellato non è stato chiesto di esprimersi al riguardo;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

in fatto e in diritto:

che con petizione

20 luglio 2010 l’avv. AO 1 ha convenuto innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, AP 1 e AP 2 chiedendo la loro condanna al versamento in

solido di fr. 44'677.40 oltre

interessi, nonché di AP 3, anch’egli in solido con i due convenuti testé

menzionati, di fr. 25'505.15 oltre interessi;

che con

risposta 5 novembre 2010 AP 1 e AP 2 si sono opposti alla richiesta della

controparte;

che con scritto 22 marzo 2013 il patrocinatore di AP 1 e AP 2, avv. __________,

ha comunicato alla Pretura di aver rinunciato con effetto immediato al mandato

da essi conferitogli e che quindi ogni corrispondenza futura sarebbe dovuta

essere inviata direttamente alle parti;

che con

le proprie conclusioni 15 maggio 2013 l’attore ha ridotto gli importi postulati

a fr. 35'512.90 rispettivamente

a fr. 17'846.80 oltre interessi;

che la

Pretora, con decisione 17 ottobre 2013, ha accolto parzialmente la petizione, condannando AP 1 e AP 2 al versamento in solido di complessivi fr. 18'963.50

oltre interessi e AP 3, sempre con il vincolo di solidarietà con i primi due

convenuti citati, al pagamento di complessivi fr. 1'622.55 oltre interessi,

nonché AP 3 alla corresponsione di fr. 15'147.15 oltre interessi;

che con appello 31 gennaio

2014 AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti contro il querelato giudizio, chiedendone

la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, mentre non hanno

impugnato il dispositivo sulle spese giudiziarie;

che il gravame

non è stato notificato all’attore per la risposta;

che il 1°

gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale

svizzero (CPC);

che giusta

l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione, vale a dire del suo invio alle

parti (DTF 137 III 127 consid. 2);

che la

sentenza impugnata è stata intimata il 17 ottobre 2013, sicché la procedura

d'appello è retta dal nuovo CPC;

che nella

procedura ordinaria, applicabile alla fattispecie,

contro la sentenza del Pretore è dato appello nel termine di trenta giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), come correttamente indicato in calce al

giudizio medesimo;

che la

decisione impugnata è stata intimata, come detto, il 17 ottobre 2013 in plico raccomandato separato per ogni convenuto;

che

l’indirizzo indicato sulla raccomandata è per AP 1 e AP 2 __________ a __________

e per AP 3 via __________ a __________;

che il

giudizio testé citato non è stato consegnato personalmente ai destinatari e,

quindi, il 18 ottobre è stato messo il relativo avviso di ritiro nelle

rispettive bucalettere (cfr. tracciamento degli invii

98.46.101801.10732208/09/10);

che i

plichi raccomandati menzionati sopra sono rimasti in giacenza presso i

rispettivi Uffici postali poiché non ritirati dai destinatari nel termine di

sette giorni e, poi, sono stati ritornati alla Pretura;

che

giusta l’art. 404 cpv. 1 CPC fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in

vigore del CPC si applica il diritto procedurale previgente;

che

giusta l'art. 124 cpv. 1 CPC-TI la notificazione degli atti avviene, per

regola, mediante invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in

conformità dei regolamenti postali;

che come previsto dalla giurisprudenza sotto l’egida dell’abrogato CPC-TI

(DTF 130 III 396 consid. 1.2.3) e come previsto dall’art. 138 cpv. 3 lett. a

CPC, la notificazione è considerata avvenuta in caso di invio postale

raccomandato non ritirato il settimo giorno dal tentativo di consegna

infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;

che

in particolare in pendenza di causa le parti devono attendersi l’invio di atti

giudiziari, cosa che impone loro di comportarsi in buona fede e, quindi,

l’obbligo procedurale di preoccuparsi affinché questi possano essere loro

validamente notificati (sentenza del Tribunale federale inc.4A_660/2011 del 9

febbraio 2012, consid. 2.4.1);

Considerandi

che non vi è dubbio che le

parti dovessero attendersi l’emissione della sentenza qui impugnata, tanto più

che con lo scritto 14 maggio 2013 di AP 1 e AP 2 alla Pretura questi hanno

affermato di attendere proprio il giudizio in questione;

che gli appellanti si limitano

ad affermare di aver trasferito il proprio domicilio il 3

settembre 2013, ovvero di essersi spostati da __________ a __________ (cfr.

attestazione del Comune di __________ allegata all’appello), e che ciò sia

sufficiente ad inficiare la validità della notifica della sentenza;

che essi

non affermano di aver informato la Pretura del loro cambiamento di domicilio

oppure che il primo giudice avrebbe dovuto in altro modo accorgersi di tale

circostanza;

che,

anzi, con il loro gravame gli appellanti ammettono che prima di tale data erano

domiciliati nei luoghi di recapito delle raccomandate summenzionate, sicché la

Pretora, in assenza di rettifiche da parte dei convenuti in merito al proprio indirizzo,

vi ha correttamente inviato la sentenza querelata;

che a ben

vedere, poi, ad aver trasferito il proprio domicilio sono unicamente AP 1 e AP

2, mentre dagli atti di causa risulta che AP 3 – peraltro precluso nella lite

per non aver ritirato gli atti giudiziari intimategli dalla Pretura per

raccomandata – è sempre stato domiciliato a __________;

che

al riguardo gli appellanti affermano che la sentenza impugnata non sia mai

stata “intimata” a AP 3;

che

la prova della sua intimazione risulta dalla relativa busta con indicazione

dell’invio per plico raccomandato presente agli atti della Pretura;

che

qualora con “intimazione” le parti abbiano voluto intendere “notificazione”

del giudizio, la loro censura non ha miglior sorte;

che,

invero, agli atti vi è un’istanza di ricusa di AP 3 26 ottobre 2010 indicante

l’indirizzo di via __________ a __________, nonché uno scritto 7 giugno 2011

del Consiglio della magistratura inviato allo stesso luogo a seguito di una sua

segnalazione attestante, pertanto, il medesimo recapito;

che

per le ragioni già illustrate competeva quindi al medesimo, se del caso,

informare la Pretura di una sua eventuale modifica di indirizzo;

che

nemmeno giova agli appellanti il riferimento al ritiro in Pretura della sentenza

impugnata da parte di AP 2 in data 17 ottobre 2013;

che

sempre per i motivi suesposti il querelato giudizio risulta invero essere stato

validamente notificato il 25 ottobre 2013, ovvero sette giorni dopo

l’impostazione, il 18 ottobre 2013, dell’avviso di ritiro

delle relative raccomandate nelle rispettive bucalettere;

che,

inoltre, anche qualora la sentenza non sia

ritirata dall’appellante e l'autorità giudiziaria proceda a una nuova notifica,

ciò non impedisce che il termine di ricorso inizi a decorrere (DTF 120 III 3

consid. 1d);

che in

tali circostanze l’appello 31 gennaio 2014 di AP 1, AP 2 e AP 3 dev’essere

dichiarato inammissibile in quanto tardivo e può essere evaso senza che sia

necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art.

312.

cpv. 1 CPC;

che le

spese processuali di appello vanno calcolate sulla base di un valore litigioso

di fr. 35'733.20 (cfr. art. 93

cpv. 1 CPC: fr. 18'963.50 + fr. 1'622.55 + 15'147.15);

che visto

il giudizio di improponibilità, le spese processuali possono nondimeno essere

contenute al minimo;

che non

si assegnano ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato

notificato.

Per i quali motivi,

decide: 1. L’appello di AP 1, AP 2 e AP 3 è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste per metà a carico di AP 1

e AP 2 in solido e, per il resto, a carico di AP 3. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Notificazione:

-

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-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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