12.2014.24
Fine del processo senza sentenza. Tardivo
27 febbraio 2014Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2014.24
Data decisione, Autorità:
27.02.2014, IICCA
Titolo:
Fine del processo senza sentenza. Tardivo
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
TARDIVITÀ
TEMPESTIVITÀ
TERMINE
art. 138 cpv. 3 let. a CPC
art. 124 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
12.2014.24
Lugano
27 febbraio
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2010.510
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 – promossa con petizione 20
luglio 2010 da
AO 1
contro
AP 1,
AP 2 e
AP 3
chiedente
la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento in solido di fr. 44'677.40 oltre interessi e di AP 3, anch’egli
in solido con i due convenuti testé menzionati, di fr. 25'505.15 oltre interessi, importi ridotti con
le conclusioni a fr. 35'512.90 rispettivamente a fr.
17'846.80;
domanda avversata
da AP 1 e AP 2, che ne hanno postulato la reiezione e che la Pretora, con
decisione 17 ottobre 2013, ha accolto parzialmente, condannando AP 1 e AP 2 al
versamento in solido di complessivi fr. 18'963.50 oltre interessi e AP 3,
sempre con il vincolo di solidarietà con i primi due convenuti citati, al
pagamento di complessivi fr. 1'622.55 oltre interessi, nonché AP 3 alla
corresponsione di fr. 15'147.15 oltre interessi;
appellanti
Fatti
i convenuti che con appello 31 gennaio 2014 chiedono la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, mentre non hanno impugnato
il dispositivo sulle spese giudiziarie;
mentre
all'appellato non è stato chiesto di esprimersi al riguardo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
in fatto e in diritto:
che con petizione
20 luglio 2010 l’avv. AO 1 ha convenuto innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, AP 1 e AP 2 chiedendo la loro condanna al versamento in
solido di fr. 44'677.40 oltre
interessi, nonché di AP 3, anch’egli in solido con i due convenuti testé
menzionati, di fr. 25'505.15 oltre interessi;
che con
risposta 5 novembre 2010 AP 1 e AP 2 si sono opposti alla richiesta della
controparte;
che con scritto 22 marzo 2013 il patrocinatore di AP 1 e AP 2, avv. __________,
ha comunicato alla Pretura di aver rinunciato con effetto immediato al mandato
da essi conferitogli e che quindi ogni corrispondenza futura sarebbe dovuta
essere inviata direttamente alle parti;
che con
le proprie conclusioni 15 maggio 2013 l’attore ha ridotto gli importi postulati
a fr. 35'512.90 rispettivamente
a fr. 17'846.80 oltre interessi;
che la
Pretora, con decisione 17 ottobre 2013, ha accolto parzialmente la petizione, condannando AP 1 e AP 2 al versamento in solido di complessivi fr. 18'963.50
oltre interessi e AP 3, sempre con il vincolo di solidarietà con i primi due
convenuti citati, al pagamento di complessivi fr. 1'622.55 oltre interessi,
nonché AP 3 alla corresponsione di fr. 15'147.15 oltre interessi;
che con appello 31 gennaio
2014 AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti contro il querelato giudizio, chiedendone
la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, mentre non hanno
impugnato il dispositivo sulle spese giudiziarie;
che il gravame
non è stato notificato all’attore per la risposta;
che il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
svizzero (CPC);
che giusta
l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione, vale a dire del suo invio alle
parti (DTF 137 III 127 consid. 2);
che la
sentenza impugnata è stata intimata il 17 ottobre 2013, sicché la procedura
d'appello è retta dal nuovo CPC;
che nella
procedura ordinaria, applicabile alla fattispecie,
contro la sentenza del Pretore è dato appello nel termine di trenta giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), come correttamente indicato in calce al
giudizio medesimo;
che la
decisione impugnata è stata intimata, come detto, il 17 ottobre 2013 in plico raccomandato separato per ogni convenuto;
che
l’indirizzo indicato sulla raccomandata è per AP 1 e AP 2 __________ a __________
e per AP 3 via __________ a __________;
che il
giudizio testé citato non è stato consegnato personalmente ai destinatari e,
quindi, il 18 ottobre è stato messo il relativo avviso di ritiro nelle
rispettive bucalettere (cfr. tracciamento degli invii
98.46.101801.10732208/09/10);
che i
plichi raccomandati menzionati sopra sono rimasti in giacenza presso i
rispettivi Uffici postali poiché non ritirati dai destinatari nel termine di
sette giorni e, poi, sono stati ritornati alla Pretura;
che
giusta l’art. 404 cpv. 1 CPC fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in
vigore del CPC si applica il diritto procedurale previgente;
che
giusta l'art. 124 cpv. 1 CPC-TI la notificazione degli atti avviene, per
regola, mediante invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in
conformità dei regolamenti postali;
che come previsto dalla giurisprudenza sotto l’egida dell’abrogato CPC-TI
(DTF 130 III 396 consid. 1.2.3) e come previsto dall’art. 138 cpv. 3 lett. a
CPC, la notificazione è considerata avvenuta in caso di invio postale
raccomandato non ritirato il settimo giorno dal tentativo di consegna
infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
che
in particolare in pendenza di causa le parti devono attendersi l’invio di atti
giudiziari, cosa che impone loro di comportarsi in buona fede e, quindi,
l’obbligo procedurale di preoccuparsi affinché questi possano essere loro
validamente notificati (sentenza del Tribunale federale inc.4A_660/2011 del 9
febbraio 2012, consid. 2.4.1);
Considerandi
che non vi è dubbio che le
parti dovessero attendersi l’emissione della sentenza qui impugnata, tanto più
che con lo scritto 14 maggio 2013 di AP 1 e AP 2 alla Pretura questi hanno
affermato di attendere proprio il giudizio in questione;
che gli appellanti si limitano
ad affermare di aver trasferito il proprio domicilio il 3
settembre 2013, ovvero di essersi spostati da __________ a __________ (cfr.
attestazione del Comune di __________ allegata all’appello), e che ciò sia
sufficiente ad inficiare la validità della notifica della sentenza;
che essi
non affermano di aver informato la Pretura del loro cambiamento di domicilio
oppure che il primo giudice avrebbe dovuto in altro modo accorgersi di tale
circostanza;
che,
anzi, con il loro gravame gli appellanti ammettono che prima di tale data erano
domiciliati nei luoghi di recapito delle raccomandate summenzionate, sicché la
Pretora, in assenza di rettifiche da parte dei convenuti in merito al proprio indirizzo,
vi ha correttamente inviato la sentenza querelata;
che a ben
vedere, poi, ad aver trasferito il proprio domicilio sono unicamente AP 1 e AP
2, mentre dagli atti di causa risulta che AP 3 – peraltro precluso nella lite
per non aver ritirato gli atti giudiziari intimategli dalla Pretura per
raccomandata – è sempre stato domiciliato a __________;
che
al riguardo gli appellanti affermano che la sentenza impugnata non sia mai
stata “intimata” a AP 3;
che
la prova della sua intimazione risulta dalla relativa busta con indicazione
dell’invio per plico raccomandato presente agli atti della Pretura;
che
qualora con “intimazione” le parti abbiano voluto intendere “notificazione”
del giudizio, la loro censura non ha miglior sorte;
che,
invero, agli atti vi è un’istanza di ricusa di AP 3 26 ottobre 2010 indicante
l’indirizzo di via __________ a __________, nonché uno scritto 7 giugno 2011
del Consiglio della magistratura inviato allo stesso luogo a seguito di una sua
segnalazione attestante, pertanto, il medesimo recapito;
che
per le ragioni già illustrate competeva quindi al medesimo, se del caso,
informare la Pretura di una sua eventuale modifica di indirizzo;
che
nemmeno giova agli appellanti il riferimento al ritiro in Pretura della sentenza
impugnata da parte di AP 2 in data 17 ottobre 2013;
che
sempre per i motivi suesposti il querelato giudizio risulta invero essere stato
validamente notificato il 25 ottobre 2013, ovvero sette giorni dopo
l’impostazione, il 18 ottobre 2013, dell’avviso di ritiro
delle relative raccomandate nelle rispettive bucalettere;
che,
inoltre, anche qualora la sentenza non sia
ritirata dall’appellante e l'autorità giudiziaria proceda a una nuova notifica,
ciò non impedisce che il termine di ricorso inizi a decorrere (DTF 120 III 3
consid. 1d);
che in
tali circostanze l’appello 31 gennaio 2014 di AP 1, AP 2 e AP 3 dev’essere
dichiarato inammissibile in quanto tardivo e può essere evaso senza che sia
necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art.
312.
cpv. 1 CPC;
che le
spese processuali di appello vanno calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 35'733.20 (cfr. art. 93
cpv. 1 CPC: fr. 18'963.50 + fr. 1'622.55 + 15'147.15);
che visto
il giudizio di improponibilità, le spese processuali possono nondimeno essere
contenute al minimo;
che non
si assegnano ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato
notificato.
Per i quali motivi,
decide: 1. L’appello di AP 1, AP 2 e AP 3 è irricevibile.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste per metà a carico di AP 1
e AP 2 in solido e, per il resto, a carico di AP 3. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Notificazione:
-
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Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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