12.2014.27
Mercede di consulenza fiscasle e fiduciario, onere della prova del carattere oneroso del mandato e delle prestazioni fornite
21 luglio 2014Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.27
Lugano
21 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.398 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
promossa con petizione 16 giugno 2008 da
AP
1
rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’avv. RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 33'190.-
oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2005, domanda alla quale si è opposta la
convenuta e sulla quale il Pretore ha statuito il 20 dicembre 2013, respingendo
la petizione e ponendo a carico dell’attore le spese processuali e le
ripetibili;
appellante l’attore che con atto di appello del 3
febbraio 2014 chiede in riforma del giudizio impugnato l’accoglimento della
petizione per la somma di fr. 33'190.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre
2005, protestando tassa, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta ha proposto con la risposta del 9
aprile 2014 di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Il fiduciario AP 1 ha inviato il 31 dicembre 2005 a AO 1 quattro fatture per sue prestazioni risalenti agli anni 2001,
2002, 2003 e 2004, per un importo complessivo di fr. 23'760.- (doc. B, C, D e
E). Il 31 gennaio 2006 egli le ha inviato una nota professionale relativa alle
prestazioni 2005, chiedendo fr. 6'480.- (doc. F) e infine il 31 marzo 2006 le
ha inviato un’ulteriore fattura relativa alle prestazioni gennaio-febbraio
2006, per l’importo di fr. 2'950.- (doc. G). AO 1 ha contestato tutte le fatture, per il motivo che le prestazioni del commercialista erano avvenute
a titolo gratuito. AP 1 ha riaffermato l’onerosità delle sue prestazioni e le
tariffe esposte nelle fatture inviate. Lo scambio di corrispondenza non ha
permesso di risolvere le divergenze.
B. AP 1 ha convenuto in causa AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con petizione del
16 giugno 2008, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 33'190.- oltre
accessori e interessi al 5% dal 31 dicembre 2005. Egli ha spiegato di aver
curato diverse pratiche, in particolare fiscali, per la convenuta e di aver
rinunciato a fatturare le sue prestazioni dal 1996 al 2000, a titolo di cortesia per favori ricevuti. A conclusione del mandato di consulenza il 10 aprile
2006, l’attore ha esposto di aver fatturato le prestazioni degli anni 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, per un totale di fr. 33'190.-, come dalle
fatture agli atti (doc. B, C, D, F, F, G). Nella risposta del 29 agosto 2008 AO
1 si è opposta alla petizione, spiegando che l’attore aveva rinunciato a
fatturare le sue prestazioni dal 1996 al 2005 a titolo di compensazione per un importante contratto ricevuto grazie alla sua intermediazione. Essa ha inoltre ribadito
di contestare le fatture emesse dall’attore, sia per le prestazioni effettuate
sia per gli importi fatturati, mai discussi e accettati. Nei successivi
allegati scritti di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato
le rispettive domande di giudizio. Alla discussione dell’11 dicembre 2008 le
parti hanno ribadito le loro posizioni e alla fine dell’istruttoria, nel corso
della quale è stata eseguita una perizia, hanno rinunciato a comparire al
dibattimento finale, confermando le proprie domande di giudizio nei memoriali
conclusivi.
C. Statuendo il 20 dicembre
2013, il Pretore ha respinto integralmente la petizione, mettendo la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 1'600.- a carico dell’attore, tenuto
inoltre a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.
D. Con appello del 3 febbraio
2014 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere
integralmente la petizione, con protesta di tassa, spese e ripetibili di
appello. L’appellata propone nella sua risposta del 9 aprile 2014 di respingere
l’appello e di confermare il giudizio pretorile, pure con protesta di spese e
ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto
necessario, nei prossimi considerandi.
e
Considerandi
in
diritto:
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale svizzero (CPC). Giusta
l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile è stato
comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011; la procedura di appello è
pertanto retta dal CPC. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle
di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi
di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che
il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione
raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la
sentenza impugnata è senz’altro una decisione finale di prima istanza in una
procedura ordinaria con valore di fr. 33'190.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato, entro il termine di trenta giorni (art.
311.
cpv. 1 CPC). L’appello del 3 febbraio 2014 è dunque tempestivo.
2.
Il Pretore ha accertato che
tra le parti era sorto un mandato di consulenza, sostanzialmente fiscale, e ha
lasciato aperto il quesito a sapere se il contratto fosse a titolo oneroso o
gratuito, respingendo la petizione per il motivo che l’attore non aveva provato
l’entità delle prestazioni eseguite e la congruità dell’onorario esposto nelle
sei fatture (doc. B, C, D, E, F, G), contestate dalla convenuta (doc. 2, 3). Inoltre,
prosegue il primo giudice, il perito giudiziario aveva costatato una
fatturazione non conforme agli usi della professione e non aveva potuto
determinare la correttezza delle note professionali, non disponendo della
documentazione relativa all’attività svolta dall’interessato. In definitiva,
quindi, il Pretore ha ritenuto non provate le pretese di onorario dell’attore e
ha posto a suo carico la tassa di giustizia di fr. 1'400.-, le spese di fr. 200.-
e un’indennità ripetibile di fr. 2'000.- in favore della convenuta.
3.
Nel suo appello l’attore
rimprovera al Pretore l’errata applicazione del diritto per non aver ritenuto
provate le pretese fatte valere con la petizione. L’appellante rileva di aver specificato
nelle sei fatture agli atti la data, l’orario complessivo e la descrizione
delle attività prestate per la mandante e afferma che la congruità della
fatturazione da commercialista è stata sostanzialmente ammessa dal perito
giudiziario, mentre la parte relativa alla consulenza giuridica può essere
indubbiamente valutata dal giudice. Il perito, prosegue l’appellante, ha
ritenuto adeguate le tariffe applicate. La controparte, per contro, ha
contestato in modo solo generico le sei fatture, senza specificare quali
prestazioni non sarebbero state eseguite, per quale motivo la fatturazione
sarebbe eccessiva e quali ore fatturate non sarebbero state eseguite. In tal
modo, a detta dell’appellante, la convenuta non ha fatto fronte al proprio
onere di contestazione, con il risultato che l’esistenza delle prestazioni
fatturate è ammessa e la congruità dell’onorario provata mediante la perizia
giudiziaria.
4.
Giusta l’art. 8 CC, colui
che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è
gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito mandato nonché la
congruità della sua pretesa (II CCA 5 aprile 2011, inc. n. 12.2008.171). Il
mandatario deve in particolare provare che l’onorario da lui preteso
corrisponde alle modalità di computo concordate (II CCA del 30 gennaio 2007
inc. n. 12.2005.217 in: RtiD II-2007 n. 42c pag. 736; Weber, Kurzkommentar, N. 21 all'art. 394; Werro, Commentaire Romand, CO I, N. 40 e
46.
all'art. 394), è giustificato in base all’uso, oppure ancora è
oggettivamente proporzionato in base alle circostanze, nonché la congruità
della sua pretesa rispetto agli usi vigenti nel settore. Se non vi è alcun uso
comune, il giudice fissa la remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti, fermo restando che essa deve essere oggettivamente
proporzionata ai servizi resi (DTF 135 III 259, consid. 2.2).
5.
Nella
fattispecie è pacifico che l’attore ha eseguito prestazioni di consulenza
fiscale e commerciale per la convenuta negli anni dal 1996 al 2006. Tra le
parti è invece litigioso, in primo luogo, già il carattere oneroso del mandato:
l’attore sostiene che dal 2001 il suo onorario era dovuto, mentre la convenuta
afferma che anche dopo di allora e fino alla revoca del mandato nel marzo 2006
l’attore aveva rinunciato a fatturare le proprie prestazioni in compensazione
per un lauto affare procuratogli dalla convenuta. Il Pretore ha lasciato
indeciso il quesito, ritenendo che in ogni modo l’attore non aveva provato
l’entità delle prestazioni e la congruità delle pretese. Il mandato di
consulenza è quindi indiscusso, mentre è litigiosa l’onerosità delle
prestazioni e in secondo luogo la loro entità e la congruità della fatturazione.
L’appellante rimprovera in questa sede al Pretore di aver ritenuto sufficienti
le generiche contestazioni della convenuta, che non avrebbero dovuto essere
tenute in considerazione. La censura non trova riscontro negli atti. La
convenuta, infatti, già con la risposta di causa ha contestato in modo
dettagliato l’esistenza di un mandato a titolo oneroso, spiegando che l’attore
aveva rinunciato a fatturare le sue prestazioni per aver ottenuto grazie alla
sua intermediazione un importante contratto (risposta, pag. 2). L’attore ha
ammesso di aver rinunciato a fatturare le prestazioni eseguite dal 1996 al
2000, affermando tuttavia che dal 2001 le sue prestazioni erano onerose,
essendo venuto a cadere il contratto a suo tempo ottenuto grazie
all’intermediazione della convenuta. Nella propria risposta costei ha
contestato in modo chiaro la fatturazione dell’attore, sia sul principio
medesimo dell’onerosità del mandato (pag. 2), sia sulle prestazioni effettuate
e sull’esistenza di un accordo (pag. 4, 5). In particolare, la convenuta ha
rilevato che la verifica delle fatture era impossibile per mancanza del tempo
dedicato ai singoli interventi, che i “costi” non erano documentati, che non
era stato concluso alcun accordo sulla tariffa e che gli importi fatturati
erano ben superiori a quanto esposto in precedenza e a quanto fatturato in
seguito dal nuovo fiduciario (risposta, pag. 5). Lungi dall’essere generiche,
dunque, le contestazioni della convenuta erano chiare e precise e di
conseguenza l’attore avrebbe dovuto provare in primo luogo l’accordo
sull’onerosità del mandato e poi l’entità delle sue prestazioni e la congruità
dell’onorario esposto.
6.
Dagli atti
istruttori non risulta che vi sia stato un accordo delle parti sulla ripresa
della fatturazione per le prestazioni eseguite dal 2001 in poi, né tanto meno sulle modalità di calcolo dell’onorario. L’appellante sorvola invero su
tale circostanza e dà per scontato il principio dell’onerosità delle sue
prestazioni, lasciata indecisa dal Pretore. Egli sostiene di aver provato l’entità
delle prestazioni e la congruità dell’onorario nelle sei fatture agli atti (doc.
B, C, D, E, F e G) e nel dettaglio esposto nella distinta da lui allestita (doc.
R), rimproverando il difetto probatorio alla convenuta. La critica è infondata.
Nelle sue sei note professionali l’attore ha indicato sommariamente le attività
svolte e ha esposto un importo globale comprensivo di onorario, telefono,
postali e fotocopie, senza indicare il dispendio di tempo, suddividere le varie
posizioni e indicare le modalità di calcolo dell’onorario. Agli atti figura
invero una distinta dettagliata allestita dall’attore (doc. R) con l’elenco
delle attività svolte ogni anno, il totale delle ore fatturate e quella che
dovrebbe essere, per quanto è dato capire dalle succinte indicazioni, la
tariffa oraria ([fr. ?] 230.-, doc. R). Il perito giudiziario ha rilevato che “non
mi è possibile determinare con esattezza se le note professionali (da doc. B a
doc. G) sono eque, in quanto non dispongo degli incarti relativi all’attività
svolta dal AP 1. Senza quest’ultimi incarti non mi è stato possibile valutare,
sia singolarmente che globalmente le prestazioni fatturate dall’attore”
(perizia, pag. 3). A detta del perito giudiziario, inoltre, la distinta redatta
dal fiduciario (doc. R) permette solo di stimare indicativamente le attività
fatturate, tanto che in mancanza degli incarti non gli era stato possibile
accertare se le attività elencate erano complete e/o corrispondevano al lavoro
svolto e/o erano necessarie. Come risulta dalla perizia giudiziaria, il doc. R
non contiene, infatti, l’indicazione del singolo dispendio orario per ogni
attività fatturata ma solo un dispendio annuo. Tale modalità, a detta del
perito giudiziario, non rispetta la prassi in uso nel settore fiduciario e non
permette al cliente di verificare le correttezza delle ore per ogni attività
(perizia giudiziaria 17 maggio 2013, pag. 3 in fondo). Dalla perizia emerge con chiarezza anche l’impossibilità di verificare la correttezza di quanto preteso
dall’attore a titolo di spese per materiale, fotocopie, telefoni e altro,
poiché né le fatture doc. B a doc. G, né la distinta doc. R le dettagliano
(perizia, pag. 4). Dall’insieme di questi elementi si deve concludere che né le
sei fatture agli atti né la distinta doc. R contengono gli elementi di fatto
necessari per stabilire la mercede del fiduciario giusta l’art. 394 cpv. 3 CO
(cfr. DTF 135 III 259 consid. 2.2), anche nell’ipotesi in cui l’attore avesse
potuto provare l’onerosità del mandato. A fronte delle precise contestazioni
della convenuta (cfr. consid. 5), infatti, le succinte note professionali e la
distinta doc. R non erano sufficienti per provare le pretese dell’attore. La
perizia giudiziaria, al riguardo, ha confermato la correttezza delle
contestazioni avanzate dalla convenuta e una semplice valutazione indicativa
non basta a colmare il vuoto probatorio. A maggior ragione se nemmeno è stato
provato l’accordo sull’onerosità del mandato.
7.
In definitiva, dunque, la
sentenza del Pretore regge alle critiche dell’appellante, in quanto l’attore
non ha potuto provare la conclusione di un accordo su un mandato a titolo
oneroso, né tanto meno lo svolgimento effettivo delle prestazioni, l’entità
delle spese sostenute e la congruità degli importi fatturati. L’appello deve
dunque essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC) in entrambe le sedi. Nella commisurazione delle spese processuali
di seconda istanza si tiene conto del valore di fr. 33'190.- e dei criteri
previsti dagli art. 2 e 13 LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellata
è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello
3 febbraio 2014 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico di AP 1, il
quale rifonderà a AO 1 fr. 1'400.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- avv.
- avv.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi
(art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).