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Decisione

12.2014.27

Mercede di consulenza fiscasle e fiduciario, onere della prova del carattere oneroso del mandato e delle prestazioni fornite

21 luglio 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il fiduciario AP 1 ha inviato il 31 dicembre 2005 a AO 1 quattro fatture per sue prestazioni risalenti agli anni 2001,

2002, 2003 e 2004, per un importo complessivo di fr. 23'760.- (doc. B, C, D e

E). Il 31 gennaio 2006 egli le ha inviato una nota professionale relativa alle

prestazioni 2005, chiedendo fr. 6'480.- (doc. F) e infine il 31 marzo 2006 le

ha inviato un’ulteriore fattura relativa alle prestazioni gennaio-febbraio

2006, per l’importo di fr. 2'950.- (doc. G). AO 1 ha contestato tutte le fatture, per il motivo che le prestazioni del commercialista erano avvenute

a titolo gratuito. AP 1 ha riaffermato l’onerosità delle sue prestazioni e le

tariffe esposte nelle fatture inviate. Lo scambio di corrispondenza non ha

permesso di risolvere le divergenze.

B. AP 1 ha convenuto in causa AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con petizione del

16 giugno 2008, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 33'190.- oltre

accessori e interessi al 5% dal 31 dicembre 2005. Egli ha spiegato di aver

curato diverse pratiche, in particolare fiscali, per la convenuta e di aver

rinunciato a fatturare le sue prestazioni dal 1996 al 2000, a titolo di cortesia per favori ricevuti. A conclusione del mandato di consulenza il 10 aprile

2006, l’attore ha esposto di aver fatturato le prestazioni degli anni 2000,

2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, per un totale di fr. 33'190.-, come dalle

fatture agli atti (doc. B, C, D, F, F, G). Nella risposta del 29 agosto 2008 AO

1 si è opposta alla petizione, spiegando che l’attore aveva rinunciato a

fatturare le sue prestazioni dal 1996 al 2005 a titolo di compensazione per un importante contratto ricevuto grazie alla sua intermediazione. Essa ha inoltre ribadito

di contestare le fatture emesse dall’attore, sia per le prestazioni effettuate

sia per gli importi fatturati, mai discussi e accettati. Nei successivi

allegati scritti di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato

le rispettive domande di giudizio. Alla discussione dell’11 dicembre 2008 le

parti hanno ribadito le loro posizioni e alla fine dell’istruttoria, nel corso

della quale è stata eseguita una perizia, hanno rinunciato a comparire al

dibattimento finale, confermando le proprie domande di giudizio nei memoriali

conclusivi.

C. Statuendo il 20 dicembre

2013, il Pretore ha respinto integralmente la petizione, mettendo la tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 1'600.- a carico dell’attore, tenuto

inoltre a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.

D. Con appello del 3 febbraio

2014 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere

integralmente la petizione, con protesta di tassa, spese e ripetibili di

appello. L’appellata propone nella sua risposta del 9 aprile 2014 di respingere

l’appello e di confermare il giudizio pretorile, pure con protesta di spese e

ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto

necessario, nei prossimi considerandi.

e

Considerandi

in

diritto:

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale svizzero (CPC). Giusta

l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile è stato

comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011; la procedura di appello è

pertanto retta dal CPC. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle

di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi

di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che

il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione

raggiunga almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la

sentenza impugnata è senz’altro una decisione finale di prima istanza in una

procedura ordinaria con valore di fr. 33'190.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato, entro il termine di trenta giorni (art.

311.

cpv. 1 CPC). L’appello del 3 febbraio 2014 è dunque tempestivo.

2.

Il Pretore ha accertato che

tra le parti era sorto un mandato di consulenza, sostanzialmente fiscale, e ha

lasciato aperto il quesito a sapere se il contratto fosse a titolo oneroso o

gratuito, respingendo la petizione per il motivo che l’attore non aveva provato

l’entità delle prestazioni eseguite e la congruità dell’onorario esposto nelle

sei fatture (doc. B, C, D, E, F, G), contestate dalla convenuta (doc. 2, 3). Inoltre,

prosegue il primo giudice, il perito giudiziario aveva costatato una

fatturazione non conforme agli usi della professione e non aveva potuto

determinare la correttezza delle note professionali, non disponendo della

documentazione relativa all’attività svolta dall’interessato. In definitiva,

quindi, il Pretore ha ritenuto non provate le pretese di onorario dell’attore e

ha posto a suo carico la tassa di giustizia di fr. 1'400.-, le spese di fr. 200.-

e un’indennità ripetibile di fr. 2'000.- in favore della convenuta.

3.

Nel suo appello l’attore

rimprovera al Pretore l’errata applicazione del diritto per non aver ritenuto

provate le pretese fatte valere con la petizione. L’appellante rileva di aver specificato

nelle sei fatture agli atti la data, l’orario complessivo e la descrizione

delle attività prestate per la mandante e afferma che la congruità della

fatturazione da commercialista è stata sostanzialmente ammessa dal perito

giudiziario, mentre la parte relativa alla consulenza giuridica può essere

indubbiamente valutata dal giudice. Il perito, prosegue l’appellante, ha

ritenuto adeguate le tariffe applicate. La controparte, per contro, ha

contestato in modo solo generico le sei fatture, senza specificare quali

prestazioni non sarebbero state eseguite, per quale motivo la fatturazione

sarebbe eccessiva e quali ore fatturate non sarebbero state eseguite. In tal

modo, a detta dell’appellante, la convenuta non ha fatto fronte al proprio

onere di contestazione, con il risultato che l’esistenza delle prestazioni

fatturate è ammessa e la congruità dell’onorario provata mediante la perizia

giudiziaria.

4.

Giusta l’art. 8 CC, colui

che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è

gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito mandato nonché la

congruità della sua pretesa (II CCA 5 aprile 2011, inc. n. 12.2008.171). Il

mandatario deve in particolare provare che l’onorario da lui preteso

corrisponde alle modalità di computo concordate (II CCA del 30 gennaio 2007

inc. n. 12.2005.217 in: RtiD II-2007 n. 42c pag. 736; Weber, Kurzkommentar, N. 21 all'art. 394; Werro, Commentaire Romand, CO I, N. 40 e

46.

all'art. 394), è giustificato in base all’uso, oppure ancora è

oggettivamente proporzionato in base alle circostanze, nonché la congruità

della sua pretesa rispetto agli usi vigenti nel settore. Se non vi è alcun uso

comune, il giudice fissa la remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le

circostanze pertinenti, fermo restando che essa deve essere oggettivamente

proporzionata ai servizi resi (DTF 135 III 259, consid. 2.2).

5.

Nella

fattispecie è pacifico che l’attore ha eseguito prestazioni di consulenza

fiscale e commerciale per la convenuta negli anni dal 1996 al 2006. Tra le

parti è invece litigioso, in primo luogo, già il carattere oneroso del mandato:

l’attore sostiene che dal 2001 il suo onorario era dovuto, mentre la convenuta

afferma che anche dopo di allora e fino alla revoca del mandato nel marzo 2006

l’attore aveva rinunciato a fatturare le proprie prestazioni in compensazione

per un lauto affare procuratogli dalla convenuta. Il Pretore ha lasciato

indeciso il quesito, ritenendo che in ogni modo l’attore non aveva provato

l’entità delle prestazioni e la congruità delle pretese. Il mandato di

consulenza è quindi indiscusso, mentre è litigiosa l’onerosità delle

prestazioni e in secondo luogo la loro entità e la congruità della fatturazione.

L’appellante rimprovera in questa sede al Pretore di aver ritenuto sufficienti

le generiche contestazioni della convenuta, che non avrebbero dovuto essere

tenute in considerazione. La censura non trova riscontro negli atti. La

convenuta, infatti, già con la risposta di causa ha contestato in modo

dettagliato l’esistenza di un mandato a titolo oneroso, spiegando che l’attore

aveva rinunciato a fatturare le sue prestazioni per aver ottenuto grazie alla

sua intermediazione un importante contratto (risposta, pag. 2). L’attore ha

ammesso di aver rinunciato a fatturare le prestazioni eseguite dal 1996 al

2000, affermando tuttavia che dal 2001 le sue prestazioni erano onerose,

essendo venuto a cadere il contratto a suo tempo ottenuto grazie

all’intermediazione della convenuta. Nella propria risposta costei ha

contestato in modo chiaro la fatturazione dell’attore, sia sul principio

medesimo dell’onerosità del mandato (pag. 2), sia sulle prestazioni effettuate

e sull’esistenza di un accordo (pag. 4, 5). In particolare, la convenuta ha

rilevato che la verifica delle fatture era impossibile per mancanza del tempo

dedicato ai singoli interventi, che i “costi” non erano documentati, che non

era stato concluso alcun accordo sulla tariffa e che gli importi fatturati

erano ben superiori a quanto esposto in precedenza e a quanto fatturato in

seguito dal nuovo fiduciario (risposta, pag. 5). Lungi dall’essere generiche,

dunque, le contestazioni della convenuta erano chiare e precise e di

conseguenza l’attore avrebbe dovuto provare in primo luogo l’accordo

sull’onerosità del mandato e poi l’entità delle sue prestazioni e la congruità

dell’onorario esposto.

6.

Dagli atti

istruttori non risulta che vi sia stato un accordo delle parti sulla ripresa

della fatturazione per le prestazioni eseguite dal 2001 in poi, né tanto meno sulle modalità di calcolo dell’onorario. L’appellante sorvola invero su

tale circostanza e dà per scontato il principio dell’onerosità delle sue

prestazioni, lasciata indecisa dal Pretore. Egli sostiene di aver provato l’entità

delle prestazioni e la congruità dell’onorario nelle sei fatture agli atti (doc.

B, C, D, E, F e G) e nel dettaglio esposto nella distinta da lui allestita (doc.

R), rimproverando il difetto probatorio alla convenuta. La critica è infondata.

Nelle sue sei note professionali l’attore ha indicato sommariamente le attività

svolte e ha esposto un importo globale comprensivo di onorario, telefono,

postali e fotocopie, senza indicare il dispendio di tempo, suddividere le varie

posizioni e indicare le modalità di calcolo dell’onorario. Agli atti figura

invero una distinta dettagliata allestita dall’attore (doc. R) con l’elenco

delle attività svolte ogni anno, il totale delle ore fatturate e quella che

dovrebbe essere, per quanto è dato capire dalle succinte indicazioni, la

tariffa oraria ([fr. ?] 230.-, doc. R). Il perito giudiziario ha rilevato che “non

mi è possibile determinare con esattezza se le note professionali (da doc. B a

doc. G) sono eque, in quanto non dispongo degli incarti relativi all’attività

svolta dal AP 1. Senza quest’ultimi incarti non mi è stato possibile valutare,

sia singolarmente che globalmente le prestazioni fatturate dall’attore”

(perizia, pag. 3). A detta del perito giudiziario, inoltre, la distinta redatta

dal fiduciario (doc. R) permette solo di stimare indicativamente le attività

fatturate, tanto che in mancanza degli incarti non gli era stato possibile

accertare se le attività elencate erano complete e/o corrispondevano al lavoro

svolto e/o erano necessarie. Come risulta dalla perizia giudiziaria, il doc. R

non contiene, infatti, l’indicazione del singolo dispendio orario per ogni

attività fatturata ma solo un dispendio annuo. Tale modalità, a detta del

perito giudiziario, non rispetta la prassi in uso nel settore fiduciario e non

permette al cliente di verificare le correttezza delle ore per ogni attività

(perizia giudiziaria 17 maggio 2013, pag. 3 in fondo). Dalla perizia emerge con chiarezza anche l’impossibilità di verificare la correttezza di quanto preteso

dall’attore a titolo di spese per materiale, fotocopie, telefoni e altro,

poiché né le fatture doc. B a doc. G, né la distinta doc. R le dettagliano

(perizia, pag. 4). Dall’insieme di questi elementi si deve concludere che né le

sei fatture agli atti né la distinta doc. R contengono gli elementi di fatto

necessari per stabilire la mercede del fiduciario giusta l’art. 394 cpv. 3 CO

(cfr. DTF 135 III 259 consid. 2.2), anche nell’ipotesi in cui l’attore avesse

potuto provare l’onerosità del mandato. A fronte delle precise contestazioni

della convenuta (cfr. consid. 5), infatti, le succinte note professionali e la

distinta doc. R non erano sufficienti per provare le pretese dell’attore. La

perizia giudiziaria, al riguardo, ha confermato la correttezza delle

contestazioni avanzate dalla convenuta e una semplice valutazione indicativa

non basta a colmare il vuoto probatorio. A maggior ragione se nemmeno è stato

provato l’accordo sull’onerosità del mandato.

7.

In definitiva, dunque, la

sentenza del Pretore regge alle critiche dell’appellante, in quanto l’attore

non ha potuto provare la conclusione di un accordo su un mandato a titolo

oneroso, né tanto meno lo svolgimento effettivo delle prestazioni, l’entità

delle spese sostenute e la congruità degli importi fatturati. L’appello deve

dunque essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC) in entrambe le sedi. Nella commisurazione delle spese processuali

di seconda istanza si tiene conto del valore di fr. 33'190.- e dei criteri

previsti dagli art. 2 e 13 LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellata

è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1. L’appello

3 febbraio 2014 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico di AP 1, il

quale rifonderà a AO 1 fr. 1'400.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- avv.

- avv.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi

(art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).