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Decisione

12.2014.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 luglio 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

4. L’attore è insorto contro

il giudizio pretorile con appello 9 gennaio 2014, con il quale postula la

riforma della sentenza di prima istanza, nel senso di accogliere la petizione

11 febbraio 2009 con contestuale condanna del Comune di AO 1 al versamento

dell’importo di fr. 25'221.90 oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2007, oltre a

tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza. In particolare l’attore

sostiene che dagli atti emerge chiaramente la difettosità di funzionamento

dell’impianto di regolamentazione del traffico mediante dissuasori. Rimprovera

poi al Pretore di avere fondato le proprie conclusioni su un’ipotesi del tutto

teorica (empirica) formulata dal perito, contestandone le relative risultanze.

A suo dire anche la segnaletica presente al momento del sinistro era da ritenere

lacunosa. A mente dell’attore la successiva posa del segnale STOP dimostrerebbe

infatti la difettosità dell’impianto. Infine egli sostiene che il filmato

prodotto sotto doc. V richiamato comproverebbe inequivocabilmente la

difettosità del dissuasore. Sulla scorta delle proprie considerazioni l’attore

ribadisce la richiesta di risarcimento del danno fatta valere con la petizione.

Nella risposta del 28 febbraio 2015 l’appellato propone di respingere l’appello

e di confermare la sentenza emessa dal Pretore. Delle ulteriori argomentazioni

delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

5. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal

diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di

procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni

federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

5.1 A norma dell’art. 308 cpv. 1

lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali

di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono

appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione

riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione finale di prima

istanza, superiore ai fr. 10'000.- . Pacifica è dunque l’appellabilità del

giudizio impugnato.

5.2 Preliminarmente si osserva

che in questa sede non è più contestata la carenza di legittimazione attiva di PI

1. Rimane in discussione la questione della responsabilità del Comune convenuto

per i danni provocati dall’asserita difettosità del dissuasore stradale.

6. Giusta l’art. 58 cpv. 1 CO

il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni

cagionati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Il demanio

artificiale, e quindi anche una strada, è un’opera ai sensi dell’art. 58 cpv. 1

CO (DTF 129 III 65; II CCA 25 marzo 2003 inc. n. 12.2002.120; Chappuis/Becker, La responsabilité de

l’Etat pour les routes, in: Werro/Stöckli [a cura di], Journées du droit de la

circulation routière, 2006, pag. 91 segg., pag. 93). Secondo una giurisprudenza

costante, anche un ente pubblico incorre nella responsabilità di diritto

privato, qualunque sia il criterio che lo distingue dal diritto pubblico, per

opere di sua proprietà adibite a scopi di utilità pubblica. Il ricorso all’art.

58 CO è giustificato dalla preoccupazione di impedire i vizi di costruzione o

difetti di manutenzione, prevedendo eventuali lacune del diritto pubblico, a

lato del quale assicura che vengano intraprese le misure elementari. L’art. 58

CO fissa pertanto la responsabilità dell’ente pubblico in qualità di

proprietario di un’opera finché la stessa non sia definita più rigorosamente

(DTF 112 II 230/231; II CCA 25 marzo 2003 inc. n. 12.2002.120; cfr. pure Probst, Die Haftung des

Strasseneneigentümers, in: Stöckli/Werro [a cura di], Strassenverkehrsrechts-

Tagung, 2006, pag. 35 segg., pag. 59). Ciò non è però il caso nel Cantone

Ticino. Gli art. 6 e 37 della legge sulle strade (LStr) si limitano a stabilire

che le strade devono essere mantenute secondo criteri tecnici ed economici

progrediti, tenuto conto della loro destinazione, a disporre che devono in

particolare essere prese le misure necessarie alla sicurezza dell’opera e delle

persone e a precisare che la manutenzione comprende segnatamente la riparazione

dei danni cagionati alle opere dall’usura, da eventi naturali o dall’uomo (sul

significato attribuito dalla giurisprudenza alle norme cantonali di diritto

amministrativo in materia di costruzione e manutenzione delle strade cfr. DTF

130 III 736 consid. 1.4).

6.1 Un’opera si reputa difettosa

quando non garantisce una sicurezza sufficiente, conforme al suo scopo e alla

sua funzione; l’ammissione di un difetto dipende dalle circostanze del caso

concreto (DTF 130 III 736 consid. 1.3 e 1.4; 129 III 65 consid. 1.1 con

riferimenti). La difettosità di un’opera si determina da un punto di vista

oggettivo, secondo l’esperienza della vita nel luogo in cui essa si trova e

secondo lo scopo a cui la stessa è deputata servire (DTF 123 III 310/311).

Trattandosi di strade, occorre tenere conto del tipo e dell’intensità del

traffico ivi previso (DTF 103 II 240 consid. 2b pag. 243; Brehm, Berner Kommentar, n. 170 ad art.

50 CO). Non ogni fonte di pericolo vale automaticamente quale vizio di

costruzione o difetto di manutenzione; non si può infatti ragionevolmente

pretendere che la rete stradale venga realizzata e mantenuta in uno stato tale

da prevenire ogni minimo rischio. Già solo per la estensione, la rete stradale

non può infatti essere mantenuta allo stesso modo di un edificio (DTF 130 III

736 consid. 1.4; 102 II 343 consid. 1c; Brehm, op. cit., n. 187 ad art. 50 CO). L’utente

è consapevole del fatto che le strade sono esposte ai fenomeni naturali e che

possono esservi momenti in cui il loro transito può avverarsi pericoloso. Non

si può di conseguenza pretendere dal suo proprietario, che solitamente è un

ente pubblico, di garantire il grado massimo di sicurezza per ogni strada. È

sufficiente che facendo prova della normale attenzione essa sia percorribile

senza pericoli. Ostacoli sul manto stradale quali possono essere binari,

scanalature o irregolarità di superficie possono segnatamente mettere a

repentaglio la sicurezza di ciclisti e motociclisti. Possono fondare una difettosità

dell’opera se i loro utenti facendo uso della normale attenzione non possono

riconoscerli in tempo e neppure possono prevederli. In linea di principio –

secondo dottrina e giurisprudenza – tocca pertanto a ogni singolo utente

percorrere la strada con prudenza e adattare il proprio comportamento alle sue

condizioni e non il contrario (DTF 129 III 65 consid. 1.1; 102

Considerandi

II 343 consid. 1b pag. 345; Brehm,

op. cit., n. 172 ad art. 59 CO; Oftinger/Stark,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, Zurigo 1987, n. 111 e 112 a pag. 239). Spetta così anzitutto al conducente adattare la sua velocità alla situazione

concreta (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr.). Chi, circolando ad esempio troppo

velocemente, non tiene nella debita considerazione questi fattori non può

prevalersi della responsabilità dell’ente pubblico giusta l’art. 58 CO se con

una guida prudente e ragionevole avrebbe potuto evitare l’incidente (DTF 129

III 65 consid. 1.1 con riferimenti; 98 II 40 consid. 2).

6.2

In altri termini la

responsabilità propria del danneggiato (“Selbstverantwortung”), dal quale si

può pretendere un minimo di attenzione, costituisce un primo limite all’obbligo

di sicurezza imposto al proprietario dell’opera. Un secondo limite è poi posto

dall’esigibilità (“Zumutbarkeit”), temporale, tecnica e finanziaria, dei

provvedimenti necessari a rimuovere un determinato pericolo (DTF 130 III 736 consid.

1.3

e 1.4 con riferimenti; Pra 2006 n. 30 pag. 211 consid. 2.2; cfr. pure Chappuis/Becker, op. cit., pag. 99). Ai

fini del giudizio sulla responsabilità dell’ente pubblico non va così scordato

che gli investimenti pubblici nel settore della costruzione e della

manutenzione della rete viaria devono rimanere in una proporzione ragionevole

con i mezzi finanziari a disposizione (DTF 129 III 65 consid. 1.1;

102.

II 343 consid. 1c; Brehm, op.

cit., n. 173-175 ad art. 58 CO).

7.

L’art.

8.

CC impone a chi intende dedurre un proprio diritto da una circostanza di

fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di

fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere a sfavore di chi

pretende l’esistenza del diritto (DTF 129 III 65 consid. 4.1; 125 III 78

consid. 3b con rinvii; Kummer,

Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). La prova di un vizio di costruzione o di

un difetto di manutenzione ai sensi dell’art. 58 CC incombe pertanto a chi – in

concreto: l’appellante – si prevale di questa causa di responsabilità (DTF 108

II 184 consid. 2).

8.

Nella fattispecie, il

Pretore, avvalendosi della perizia giudiziaria, ha, dapprima, dettagliatamente

illustrato il funzionamento dell’impianto oggetto della vertenza; segnatamente:

“Il dispositivo si attiva quando un veicolo, dopo essere transitato sulla

placca B3 (n.d.r.: posta 1.5 metri prima della placca B1), si arresta sulla

placca B1 (n.d.r.: pedana di sicurezza posta prima del paracarro): la discesa

del paracarro inizia circa 5-6 secondi dopo che il veicolo in uscita raggiunge

la placca B1. La necessità di transitare dapprima sulla placca B3 ed il tempo

di permanenza sulla placca B1 evitano che l’impianto venga attivato dalla sola

presenza sulla placca B1 di oggetti metallici o, ad esempio, di una bicicletta.

Il semaforo rimane rosso fintanto che il paracarro non raggiunge la posizione

completamente abbassata. La discesa dura circa 5 secondi, dopodiché il semaforo

commuta sul giallo lampeggiante. Quando un veicolo passa oltre il paracarro e

lascia la placca B2 (n.d.r.: pedana di sicurezza posta dopo il paracarro),

avviene la risalita del paracarro. La salita inizia 1-2 secondi dopo che il

veicolo lascia la placca e dura circa 2 secondi. La luce gialla del semaforo

lampeggia fintanto che il paracarro non inizia a salire; commuta poi su rosso

lampeggiante immediatamente dopo l’inizio della risalita. Quando il paracarro

ha raggiunto la posizione alta, il semaforo si fissa sulla luce rossa. Fintanto

che un veicolo si trova sopra la placca B2 oppure sopra la placca B1, il

paracarro rimane abbassato. Il semaforo, in questa situazione, resta giallo

lampeggiante. Se non vi sono veicoli sulla placca B1, il paracarro inizia a

risalire non appena il veicolo in uscita lascia la placca B2 con le modalità

descritte in precedenza. Se un secondo veicolo sopraggiunge mentre il primo

veicolo sta uscendo e si arresta sulla placca B3 senza interessare la placca

B1, la sua presenza non blocca la risalita del paracarro. Due veicoli possono

uscire in sequenza, uno dopo l’altro, senza che il paracarro salga a condizione

che il secondo veicolo si trovi sulla placca B1 prima che il veicolo davanti

lasci la placca B2. La distanza massima tra i veicoli, affinché sia possibile

tale manovra, corrisponde allo spazio compreso tra l’inizio della placca B1 e

la fine della placca B2, ovvero 7 metri al massimo. La luce del semaforo, in

questo caso, rimane sempre giallo lampeggiante” (perizia 31 gennaio 2011, pag.

15) (cfr. sentenza 27 novembre 2013, pagg. 7 e 8).

Per quanto attiene al

funzionamento dell’impianto il perito giudiziario ha illustrato che lo stesso

funziona come nel rapporto allestito dall’installatore e che “non sono

emersi elementi che possano richiamare un non corretto funzionamento

dell’impianto” (cfr. complemento peritale 21 luglio 2011, pag. 7; sentenza

27.

novembre 2013, pag. 8). Conclusione alla quale si è allineato il Pretore.

Con riguardo alle

modalità del sinistro qui oggetto di esame, il perito giudiziario ha stabilito

che l’autovettura dell’attore “nel momento in cui il paracarro ha iniziato a

risalire si trovava ancora ad almeno 4,75 metri dallo stesso, ovvero in una posizione non rilevata dalla placca B1. Ritenuto che la risalita del paracarro inizia

dopo che il primo veicolo in uscita lascia la placca B2, la distanza tra i due

veicoli era superiore a 7 metri” (cfr. sentenza 27 novembre 2013, pag. 8). Tenuto

conto dei danni riscontrati all’automobile il perito giudiziario ha pertanto

concluso che l’unica soluzione tecnicamente possibile fosse quella secondo cui il

veicolo BMW dell’attore avesse raggiunto il paracarro percorrendo 4.75 metri in 0.5 secondi essendo sin dall’inizio in movimento. A mente del perito giudiziario la

velocità dell’attore doveva, di conseguenza, essere superiore a 30 km/h (cfr. perizia 21 gennaio 2011, pag. 21). Sempre attenendosi alla perizia giudiziaria il

Pretore, respingendo le argomentazioni dell’attore, ha inoltre accertato che,

dal profilo della sicurezza, l’impianto, in caso di corretto utilizzo, permette

un ragionevole uso senza pericoli particolari per l’utenza. Esaminata la

questione della segnaletica il primo giudice ha pure stabilito come l’assenza

di una specifica segnaletica indicante un eventuale pericolo rappresentato dal

dissuasore non possa assurgere a difetto della strada comunale e dei suoi

accessori, posto come un conduttore diligente debba procedere con prudenza e

prestare particolare attenzione nel superare l’ostacolo. Nemmeno la successiva

modifica della segnaletica stradale sul posto, mediante la posa di un segnale

“STOP”, sarebbe atta a dimostrare la difettosità dell’opera, come invece

preteso dall’appellante. Il Pretore ha rilevato che il miglioramento di una

situazione di fatto esistente non significa che in precedenza la sicurezza

fosse carente. Non avendo validi motivi per discostarsi dalla perizia

giudiziaria il primo giudice ha stabilito che in mancanza di un difetto

dell’opera, il sinistro è piuttosto riconducibile ad una imperizia dell’attore.

9.

L’appellante rimprovera al

Pretore di essersi attenuto alla perizia giudiziaria, definita “empirica”, in

quanto allestita sulla scorta di ipotesi teoriche e non già su accertamenti

oggettivi relativi all’effettiva dinamica dell’incidente. L’appellante non è

però stato in grado di produrre alcuna prova che permettesse di confutare la

perizia giudiziaria e dimostrare l’attendibilità delle proprie affermazioni. Nella

fattispecie occorre pertanto esaminare se sussistono fondati motivi per

discostarsi dalle conclusioni del perito.

9.1

Il giudice fonda il proprio

convincimento apprezzando liberamente le prove sia nella previgente procedura

civile cantonale (art. 253 CPC-TI) sia nel codice processuale federale (art.

157.

CPC). Trattandosi di una perizia giudiziaria, tuttavia, egli non si scosta

dai relativi accertamenti se non ove il referto risulti lacunoso, inconcludente

o contraddittorio (Guyan in:

Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 6 ad art. 157 con rimandi; Schweizer in: Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 19 ad art. 157). Per rimettere in causa una

perizia occorrono circostanze precise, che ne revochino in serio

dubbio la credibilità. Tale è il caso – ad esempio – se l'esperto non ha risposto

alle domande, se le sue conclusioni sono manifestamente contraddittorie o

fondate su accertamenti di fatto erronei oppure se il referto è viziato da

difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire nemmeno

all'esame di un giudice privo di conoscenze specifiche (cfr. DTF 136 II 547 consid. 3.2, 133 II 391 consid. 4.2.3; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato

e massimato, Lugano 2000, n. 3 e 4 ad art. 253; appendice 2000/2004, n. 9 ad

art. 253).

9.2

Nel caso in esame, la

perizia giudiziaria del 31 gennaio 2011 e il complemento e la delucidazione del

referto peritale sono da ritenere sufficientemente esaustivi e dettagliati. Il

perito giudiziario ha eseguito due sopralluoghi sul posto per verificare il

funzionamento del paracarro automatico, rispettivamente misurare le esatte

dimensioni delle placche B1, B2 e B3, nonché le rispettive distanze. Non solo:

il perito giudiziario è pure transitato personalmente attraverso l’impianto per

poter rispondere correttamente ai diversi quesiti formulati. Le risposte sono

chiare, facilmente comprensibili e non presentano contraddizione alcuna. Le

conclusioni contenute nella relazione peritale sono state puntualmente

confermate anche nell’ambito del complemento e delucidazione di perizia, con il

quale viene confermato il corretto funzionamento dell’impianto. Oggettivamente

il Pretore non aveva alcun valido motivo per discostarsi dalle considerazioni e

dalle conclusioni cui è pervenuto il perito giudiziario. Al riguardo le censure

dell’appellante si rivelano infondate.

9.3

Contrariamente a quanto

sostenuto dall’appellante, la perizia giudiziaria ha permesso altresì di

appurare come il medesimo, al momento del sinistro, circolava a una velocità

superiore a 30 km/h. Al riguardo va rilevato che l’appellante si apprestava ad

uscire dalla zona pedonale, fatto, questo, rimasto incontestato.

Giusta

l’art. 22 lett. c dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale, le “zone pedonali”

sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se,

eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare

soltanto a passo d’uomo. Appare pertanto evidente alla lettura della perizia

giudiziaria che l’appellante abbia chiaramente superato i limiti di velocità

consentiti nella zona pedonale. A giusta ragione il Pretore ha pertanto

stabilito che il sinistro è dovuto in principal modo all’imperizia dell’appellante,

ricordando altresì che un conducente è tenuto ad adattare la propria guida alle

circostanze concrete. È fuor di dubbio che l’appellante, nelle circostanze

accertate dal perito giudiziario, si sia comportato in modo imprudente e

inadeguato alla situazione. Dalle risultanze istruttorie emerge oltretutto che

gli utenti autorizzati al transito nella zona pedonale, fra cui l’appellante,

erano stati adeguatamente informati da parte della Polizia comunale sul funzionamento

dell’impianto, pensato per il transito di un’auto alla volta (cfr. verbale

audizione di testi 21 aprile 2010, pag. 1). L’appellante era pertanto stato

reso attento sul corretto comportamento da adottare, che non corrisponde,

all’evidenza, a quello che in concreto è emerso.

10.

Resta infine da esaminare se

il video versato agli atti sub. doc. V richiamato sia atto a dimostrare la

difettosità dell’impianto, come affermato dall’appellante, a mente del quale

l’incidente oggetto del filmato sarebbe analogo al sinistro occorsogli, per cui

verrebbero sconfessate tutte le conclusioni del perito giudiziario sul corretto

funzionamento dell’impianto.

In primo luogo, come

giustamente rilevato dal Pretore, risulta oggettivamente impossibile stabilire

se la distanza dal dissuasuore e la velocità con cui circolava il veicolo

oggetto dell’incidente ripreso nel doc. V richiamato corrispondessero a quella

dell’automobile guidata dall’appellante, e stabilita tramite valutazione

peritale. Venendo meno questa indispensabile verifica, la conclusione del

Pretore, secondo il quale il filmato non è atto a dimostrare la difettosità

dell’impianto, regge alla critica. Oltre a ciò va considerato come il sinistro

di cui al filmato doc. V richiamato sia avvenuto ad oltre tre anni di distanza dall’evento

qui in esame. Ne discende che non potendo accertare l’analogia dei due

sinistri, il Pretore si è attenuto a giusta ragione alle conclusioni del perito

giudiziario, che non aveva ravvisato alcuna difettosità dell’impianto.

11.

Non sussistono quindi le

premesse per il riconoscimento di una responsabilità del Comune convenuto per

difetto dell’opera ai sensi dell’art. 58 CO. In definitiva, la sentenza del

Pretore resiste alle critiche dell’appellante e di conseguenza l’appello 9

gennaio 2014 va respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv.

1.

lett. a CPC).

12.

Le spese processuali seguono

la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata

indennità per ripetibili. Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene

conto di un valore di fr. 25'221.90. La tassa di giustizia di appello è

stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore

dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi,

pag. 38 e 39). L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è stata

calcolata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per i quali motivi,

decide:

1.

L’appello 9 gennaio 2014 di

AP 1 è respinto.

2.

Le spese della procedura

d’appello di complessivi fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante, rimangono

a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte un importo di fr.

2'500.- a titolo di ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).