12.2014.3
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14 luglio 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.3
Lugano
14 luglio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Sartori-Lombardi (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2009.13 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 11 febbraio 2009 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 3
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna del Comune convenuto al pagamento dell’importo di fr.
25'221.90 oltre interessi al 5 % dal 27 marzo 2007 a titolo di risarcimento del
danno;
domanda respinta
integralmente dal Pretore con sentenza 27 novembre 2013;
appellante l’attore AP 1
con appello 9 gennaio 2014 con cui chiede la riforma del giudizio pretorile nel
senso di accogliere la petizione, modificando di conseguenza anche il
dispositivo sulle spese giudiziarie, il tutto con protesta di spese e
ripetibili di seconda istanza;
mente l’appellato
propone di respingere l’appello e di confermare la decisione pretorile;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 27 marzo 2008 AP 1 transitava
con la sua automobile BMW Z4 targata __________, in __________, nella zona
pedonale. Giunto all’altezza del numero civico 14, il conducente, accodato a
un’altra autovettura che stava uscendo dalla zona pedonale, urtava il
dissuasore (paracarro automatico, cilindro metallico mobile) ivi posato a
moderazione del traffico nella zona pedonale (doc. Q), che si stava sollevando.
Gli interventi di riparazione resisi necessari a seguito dei danni subiti
dall’autovettura nell’ambito del sinistro in questione assommano a un importo
complessivo di fr. 19'479.50, come risulta dalla fattura 30 aprile 2007 (doc.
T) inoltrata alla moglie del conducente AP 1. Ad essa ha fatto seguito lo
scritto 12 giugno 2007 della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e
del suolo con il quale veniva notificato all’assicurazione RC del veicolo
guidato da AP 1 che le spese d’intervento effettuato dai pompieri di __________,
e anticipate dallo Stato, ammontavano a complessivi fr. 1'385.70 (doc. U). Fra AP
1 e il Comune di AO 1 è poi intervenuto un fitto scambio di corrispondenza,
nell’ambito del quale l’automobilista e la moglie sostenevano che il sinistro
era dovuto a un difettoso funzionamento del dissuasore con conseguente
responsabilità del Comune, mentre quest’ultimo rimproverava all’automobilista un
comportamento scorretto alla guida dell’autovettura, respingendo altresì ogni e
qualsiasi responsabilità come pure la relativa richiesta di risarcimento del
danno.
2.Il 10
giugno 2008 AP 1 e la moglie PI 1 hanno inoltrato un’istanza di conciliazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud, per le loro richieste di risarcimento del danno
da parte del Comune di Chiasso, comprendente le spese di riparazione
dell’autoveicolo, i costi di intervento dei pompieri e le spese legali. La
procedura di conciliazione si è rivelata infruttuosa. AP 1 e PI 1 hanno di
conseguenza promosso un’azione creditoria presso la medesima Pretura, chiedendo
con petizione 11 febbraio 2009 la condanna del Comune di AO 1 al pagamento
dell’importo di fr. 25'221.90 oltre interessi del 5 % dal 27 marzo 2007. A mente degli attori l’incidente deve essere imputato a una difettosità del dissuasore sito in __________,
il quale sarebbe risalito improvvisamente e senza motivo colpendo dal basso l’automobile
guidata dall’attore. Il Comune di AO 1, in quanto proprietario dell’opera
stradale (art. 58 CO), e subordinatamente in virtù dell’art. 41 CO, deve
assumersi la responsabilità per la difettosità del dissuasore e del suo cattivo
funzionamento provvedendo a risarcire integralmente gli attori per il danno
subito.
Con la propria risposta del 4
giugno 2009 il Comune convenuto ha contestato integralmente le pretese di parte
attrice chiedendone la reiezione. In primo luogo esso contesta la
legittimazione attiva di PI 1, essendo l’autovettura oggetto del sinistro
intestata unicamente a AP 1. Per quanto attiene al merito l’autorità comunale
ritiene il proprio impianto perfettamente funzionante. A suo dire il sinistro
sarebbe avvenuto a seguito del comportamento inidoneo dell’automobilista, il
quale, invece di fermarsi correttamente, avrebbe accelerato accodandosi al
veicolo che lo precedeva per oltrepassare anch’esso l’ostacolo del dissuasore.
Al proprietario dell’opera non può pertanto essere imputata alcuna
responsabilità. Parte convenuta ha contestato inoltre l’entità del danno e ha
sollevato l’eccezione di prescrizione giusta l’art. 60 CO.
Esperita l’istruttoria, al
dibattimento 7 novembre 2013 le parti si sono riconfermate nelle rispettive
conclusioni scritte, gli attori richiamando espressamente un successivo
incidente presso il medesimo dissuasore, che comproverebbe la diffettosità
dell’opera (doc. richiamato V), mentre il convenuto si è fondato sul referto
peritale per contestare qualsiasi sua responsabilità, così come la pretesa
risarcitoria.
3. Nella sentenza 27 novembre
2013 il Pretore del Distretto di Mendrisio-Sud si è chinato dapprima
sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto,
negando alla moglie del conducente la legittimazione attiva. In via preliminare
il Pretore ha pure esaminato la questione relativa alla prescrizione,
stabilendo che le pretese di parte attrice non possono essere ritenute
prescritte, poiché l’istanza di conciliazione 10 giugno 2008 e la petizione 11
febbraio 2009 devono essere considerate come atti interruttivi della
prescrizione. Il termine annuale di cui all’art. 60 CO non risulta dunque
spirato e l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto deve essere
respinta. Nel merito, il primo giudice, richiamandosi a dottrina e
giurisprudenza recente, espone le condizioni per far valere la responsabilità
del proprietario dell’opera, in particolare per le strade, sottolineando che
“non ogni fonte di pericolo vale automaticamente quale vizio di costruzione o
difetto di manutenzione, non potendosi infatti ragionevolmente pretendere che
la rete stradale venga realizzata e mantenuta in uno stato tale da prevenire
ogni minimo rischio”. Oltretutto non va dimenticato che “la responsabilità
propria del danneggiato (“Selbstverantwortung”), dal quale si può pretendere un
minimo di attenzione, costituisce un primo limite all’obbligo di sicurezza
imposto al proprietario dell’opera” (cfr. sentenza 27 novembre 2013, pag. 6). Fondandosi
sulla perizia giudiziaria agli atti il Pretore rileva inoltre come non siano
stati riscontrati difetti nel funzionamento del dissuasore. Nemmeno l’assenza
di particolare segnaletica stradale costituisce, a mente del primo giudice,
motivo sufficiente per poter ravvisare un difetto dell’opera stessa, e ciò anche
se, successivamente a quanto occorso, è stata modificata la segnaletica
stradale sul posto con la posa di specifici cartelli per meglio regolare il
transito sul dissuasore. Un miglioramento di una situazione di fatto esistente
non significa, infatti, per forza di cose, che in precedenza la sicurezza fosse
carente. Il sinistro sarebbe quindi avvenuto, non già a causa di un difetto
dell’impianto, bensì per l’imperizia del conducente, il quale, circolando a una
velocità eccessiva, avrebbe tentato di superare il dissuasuore senza fermarsi e
senza prestare attenzione al semaforo indicatore. Il Pretore ha infine negato
rilevanza al video di cui al doc. V richiamato, che attesta fatti avvenuti tre
anni dopo il sinistro in oggetto, concludendo che nella fattispecie non sono
date le condizioni per ammettere la difettosità dell’impianto dissuasore.
Conseguentemente, non sussistendo alcuna responsabilità del proprietario
dell’opera, il primo giudice ha respinto la petizione.
Fatti
4. L’attore è insorto contro
il giudizio pretorile con appello 9 gennaio 2014, con il quale postula la
riforma della sentenza di prima istanza, nel senso di accogliere la petizione
11 febbraio 2009 con contestuale condanna del Comune di AO 1 al versamento
dell’importo di fr. 25'221.90 oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2007, oltre a
tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza. In particolare l’attore
sostiene che dagli atti emerge chiaramente la difettosità di funzionamento
dell’impianto di regolamentazione del traffico mediante dissuasori. Rimprovera
poi al Pretore di avere fondato le proprie conclusioni su un’ipotesi del tutto
teorica (empirica) formulata dal perito, contestandone le relative risultanze.
A suo dire anche la segnaletica presente al momento del sinistro era da ritenere
lacunosa. A mente dell’attore la successiva posa del segnale STOP dimostrerebbe
infatti la difettosità dell’impianto. Infine egli sostiene che il filmato
prodotto sotto doc. V richiamato comproverebbe inequivocabilmente la
difettosità del dissuasore. Sulla scorta delle proprie considerazioni l’attore
ribadisce la richiesta di risarcimento del danno fatta valere con la petizione.
Nella risposta del 28 febbraio 2015 l’appellato propone di respingere l’appello
e di confermare la sentenza emessa dal Pretore. Delle ulteriori argomentazioni
delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
5.1 A norma dell’art. 308 cpv. 1
lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali
di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono
appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione
riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione finale di prima
istanza, superiore ai fr. 10'000.- . Pacifica è dunque l’appellabilità del
giudizio impugnato.
5.2 Preliminarmente si osserva
che in questa sede non è più contestata la carenza di legittimazione attiva di PI
1. Rimane in discussione la questione della responsabilità del Comune convenuto
per i danni provocati dall’asserita difettosità del dissuasore stradale.
6. Giusta l’art. 58 cpv. 1 CO
il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni
cagionati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Il demanio
artificiale, e quindi anche una strada, è un’opera ai sensi dell’art. 58 cpv. 1
CO (DTF 129 III 65; II CCA 25 marzo 2003 inc. n. 12.2002.120; Chappuis/Becker, La responsabilité de
l’Etat pour les routes, in: Werro/Stöckli [a cura di], Journées du droit de la
circulation routière, 2006, pag. 91 segg., pag. 93). Secondo una giurisprudenza
costante, anche un ente pubblico incorre nella responsabilità di diritto
privato, qualunque sia il criterio che lo distingue dal diritto pubblico, per
opere di sua proprietà adibite a scopi di utilità pubblica. Il ricorso all’art.
58 CO è giustificato dalla preoccupazione di impedire i vizi di costruzione o
difetti di manutenzione, prevedendo eventuali lacune del diritto pubblico, a
lato del quale assicura che vengano intraprese le misure elementari. L’art. 58
CO fissa pertanto la responsabilità dell’ente pubblico in qualità di
proprietario di un’opera finché la stessa non sia definita più rigorosamente
(DTF 112 II 230/231; II CCA 25 marzo 2003 inc. n. 12.2002.120; cfr. pure Probst, Die Haftung des
Strasseneneigentümers, in: Stöckli/Werro [a cura di], Strassenverkehrsrechts-
Tagung, 2006, pag. 35 segg., pag. 59). Ciò non è però il caso nel Cantone
Ticino. Gli art. 6 e 37 della legge sulle strade (LStr) si limitano a stabilire
che le strade devono essere mantenute secondo criteri tecnici ed economici
progrediti, tenuto conto della loro destinazione, a disporre che devono in
particolare essere prese le misure necessarie alla sicurezza dell’opera e delle
persone e a precisare che la manutenzione comprende segnatamente la riparazione
dei danni cagionati alle opere dall’usura, da eventi naturali o dall’uomo (sul
significato attribuito dalla giurisprudenza alle norme cantonali di diritto
amministrativo in materia di costruzione e manutenzione delle strade cfr. DTF
130 III 736 consid. 1.4).
6.1 Un’opera si reputa difettosa
quando non garantisce una sicurezza sufficiente, conforme al suo scopo e alla
sua funzione; l’ammissione di un difetto dipende dalle circostanze del caso
concreto (DTF 130 III 736 consid. 1.3 e 1.4; 129 III 65 consid. 1.1 con
riferimenti). La difettosità di un’opera si determina da un punto di vista
oggettivo, secondo l’esperienza della vita nel luogo in cui essa si trova e
secondo lo scopo a cui la stessa è deputata servire (DTF 123 III 310/311).
Trattandosi di strade, occorre tenere conto del tipo e dell’intensità del
traffico ivi previso (DTF 103 II 240 consid. 2b pag. 243; Brehm, Berner Kommentar, n. 170 ad art.
50 CO). Non ogni fonte di pericolo vale automaticamente quale vizio di
costruzione o difetto di manutenzione; non si può infatti ragionevolmente
pretendere che la rete stradale venga realizzata e mantenuta in uno stato tale
da prevenire ogni minimo rischio. Già solo per la estensione, la rete stradale
non può infatti essere mantenuta allo stesso modo di un edificio (DTF 130 III
736 consid. 1.4; 102 II 343 consid. 1c; Brehm, op. cit., n. 187 ad art. 50 CO). L’utente
è consapevole del fatto che le strade sono esposte ai fenomeni naturali e che
possono esservi momenti in cui il loro transito può avverarsi pericoloso. Non
si può di conseguenza pretendere dal suo proprietario, che solitamente è un
ente pubblico, di garantire il grado massimo di sicurezza per ogni strada. È
sufficiente che facendo prova della normale attenzione essa sia percorribile
senza pericoli. Ostacoli sul manto stradale quali possono essere binari,
scanalature o irregolarità di superficie possono segnatamente mettere a
repentaglio la sicurezza di ciclisti e motociclisti. Possono fondare una difettosità
dell’opera se i loro utenti facendo uso della normale attenzione non possono
riconoscerli in tempo e neppure possono prevederli. In linea di principio –
secondo dottrina e giurisprudenza – tocca pertanto a ogni singolo utente
percorrere la strada con prudenza e adattare il proprio comportamento alle sue
condizioni e non il contrario (DTF 129 III 65 consid. 1.1; 102
Considerandi
II 343 consid. 1b pag. 345; Brehm,
op. cit., n. 172 ad art. 59 CO; Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, Zurigo 1987, n. 111 e 112 a pag. 239). Spetta così anzitutto al conducente adattare la sua velocità alla situazione
concreta (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr.). Chi, circolando ad esempio troppo
velocemente, non tiene nella debita considerazione questi fattori non può
prevalersi della responsabilità dell’ente pubblico giusta l’art. 58 CO se con
una guida prudente e ragionevole avrebbe potuto evitare l’incidente (DTF 129
III 65 consid. 1.1 con riferimenti; 98 II 40 consid. 2).
6.2
In altri termini la
responsabilità propria del danneggiato (“Selbstverantwortung”), dal quale si
può pretendere un minimo di attenzione, costituisce un primo limite all’obbligo
di sicurezza imposto al proprietario dell’opera. Un secondo limite è poi posto
dall’esigibilità (“Zumutbarkeit”), temporale, tecnica e finanziaria, dei
provvedimenti necessari a rimuovere un determinato pericolo (DTF 130 III 736 consid.
1.3
e 1.4 con riferimenti; Pra 2006 n. 30 pag. 211 consid. 2.2; cfr. pure Chappuis/Becker, op. cit., pag. 99). Ai
fini del giudizio sulla responsabilità dell’ente pubblico non va così scordato
che gli investimenti pubblici nel settore della costruzione e della
manutenzione della rete viaria devono rimanere in una proporzione ragionevole
con i mezzi finanziari a disposizione (DTF 129 III 65 consid. 1.1;
102.
II 343 consid. 1c; Brehm, op.
cit., n. 173-175 ad art. 58 CO).
7.
L’art.
8.
CC impone a chi intende dedurre un proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di
fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere a sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (DTF 129 III 65 consid. 4.1; 125 III 78
consid. 3b con rinvii; Kummer,
Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). La prova di un vizio di costruzione o di
un difetto di manutenzione ai sensi dell’art. 58 CC incombe pertanto a chi – in
concreto: l’appellante – si prevale di questa causa di responsabilità (DTF 108
II 184 consid. 2).
8.
Nella fattispecie, il
Pretore, avvalendosi della perizia giudiziaria, ha, dapprima, dettagliatamente
illustrato il funzionamento dell’impianto oggetto della vertenza; segnatamente:
“Il dispositivo si attiva quando un veicolo, dopo essere transitato sulla
placca B3 (n.d.r.: posta 1.5 metri prima della placca B1), si arresta sulla
placca B1 (n.d.r.: pedana di sicurezza posta prima del paracarro): la discesa
del paracarro inizia circa 5-6 secondi dopo che il veicolo in uscita raggiunge
la placca B1. La necessità di transitare dapprima sulla placca B3 ed il tempo
di permanenza sulla placca B1 evitano che l’impianto venga attivato dalla sola
presenza sulla placca B1 di oggetti metallici o, ad esempio, di una bicicletta.
Il semaforo rimane rosso fintanto che il paracarro non raggiunge la posizione
completamente abbassata. La discesa dura circa 5 secondi, dopodiché il semaforo
commuta sul giallo lampeggiante. Quando un veicolo passa oltre il paracarro e
lascia la placca B2 (n.d.r.: pedana di sicurezza posta dopo il paracarro),
avviene la risalita del paracarro. La salita inizia 1-2 secondi dopo che il
veicolo lascia la placca e dura circa 2 secondi. La luce gialla del semaforo
lampeggia fintanto che il paracarro non inizia a salire; commuta poi su rosso
lampeggiante immediatamente dopo l’inizio della risalita. Quando il paracarro
ha raggiunto la posizione alta, il semaforo si fissa sulla luce rossa. Fintanto
che un veicolo si trova sopra la placca B2 oppure sopra la placca B1, il
paracarro rimane abbassato. Il semaforo, in questa situazione, resta giallo
lampeggiante. Se non vi sono veicoli sulla placca B1, il paracarro inizia a
risalire non appena il veicolo in uscita lascia la placca B2 con le modalità
descritte in precedenza. Se un secondo veicolo sopraggiunge mentre il primo
veicolo sta uscendo e si arresta sulla placca B3 senza interessare la placca
B1, la sua presenza non blocca la risalita del paracarro. Due veicoli possono
uscire in sequenza, uno dopo l’altro, senza che il paracarro salga a condizione
che il secondo veicolo si trovi sulla placca B1 prima che il veicolo davanti
lasci la placca B2. La distanza massima tra i veicoli, affinché sia possibile
tale manovra, corrisponde allo spazio compreso tra l’inizio della placca B1 e
la fine della placca B2, ovvero 7 metri al massimo. La luce del semaforo, in
questo caso, rimane sempre giallo lampeggiante” (perizia 31 gennaio 2011, pag.
15) (cfr. sentenza 27 novembre 2013, pagg. 7 e 8).
Per quanto attiene al
funzionamento dell’impianto il perito giudiziario ha illustrato che lo stesso
funziona come nel rapporto allestito dall’installatore e che “non sono
emersi elementi che possano richiamare un non corretto funzionamento
dell’impianto” (cfr. complemento peritale 21 luglio 2011, pag. 7; sentenza
27.
novembre 2013, pag. 8). Conclusione alla quale si è allineato il Pretore.
Con riguardo alle
modalità del sinistro qui oggetto di esame, il perito giudiziario ha stabilito
che l’autovettura dell’attore “nel momento in cui il paracarro ha iniziato a
risalire si trovava ancora ad almeno 4,75 metri dallo stesso, ovvero in una posizione non rilevata dalla placca B1. Ritenuto che la risalita del paracarro inizia
dopo che il primo veicolo in uscita lascia la placca B2, la distanza tra i due
veicoli era superiore a 7 metri” (cfr. sentenza 27 novembre 2013, pag. 8). Tenuto
conto dei danni riscontrati all’automobile il perito giudiziario ha pertanto
concluso che l’unica soluzione tecnicamente possibile fosse quella secondo cui il
veicolo BMW dell’attore avesse raggiunto il paracarro percorrendo 4.75 metri in 0.5 secondi essendo sin dall’inizio in movimento. A mente del perito giudiziario la
velocità dell’attore doveva, di conseguenza, essere superiore a 30 km/h (cfr. perizia 21 gennaio 2011, pag. 21). Sempre attenendosi alla perizia giudiziaria il
Pretore, respingendo le argomentazioni dell’attore, ha inoltre accertato che,
dal profilo della sicurezza, l’impianto, in caso di corretto utilizzo, permette
un ragionevole uso senza pericoli particolari per l’utenza. Esaminata la
questione della segnaletica il primo giudice ha pure stabilito come l’assenza
di una specifica segnaletica indicante un eventuale pericolo rappresentato dal
dissuasore non possa assurgere a difetto della strada comunale e dei suoi
accessori, posto come un conduttore diligente debba procedere con prudenza e
prestare particolare attenzione nel superare l’ostacolo. Nemmeno la successiva
modifica della segnaletica stradale sul posto, mediante la posa di un segnale
“STOP”, sarebbe atta a dimostrare la difettosità dell’opera, come invece
preteso dall’appellante. Il Pretore ha rilevato che il miglioramento di una
situazione di fatto esistente non significa che in precedenza la sicurezza
fosse carente. Non avendo validi motivi per discostarsi dalla perizia
giudiziaria il primo giudice ha stabilito che in mancanza di un difetto
dell’opera, il sinistro è piuttosto riconducibile ad una imperizia dell’attore.
9.
L’appellante rimprovera al
Pretore di essersi attenuto alla perizia giudiziaria, definita “empirica”, in
quanto allestita sulla scorta di ipotesi teoriche e non già su accertamenti
oggettivi relativi all’effettiva dinamica dell’incidente. L’appellante non è
però stato in grado di produrre alcuna prova che permettesse di confutare la
perizia giudiziaria e dimostrare l’attendibilità delle proprie affermazioni. Nella
fattispecie occorre pertanto esaminare se sussistono fondati motivi per
discostarsi dalle conclusioni del perito.
9.1
Il giudice fonda il proprio
convincimento apprezzando liberamente le prove sia nella previgente procedura
civile cantonale (art. 253 CPC-TI) sia nel codice processuale federale (art.
157.
CPC). Trattandosi di una perizia giudiziaria, tuttavia, egli non si scosta
dai relativi accertamenti se non ove il referto risulti lacunoso, inconcludente
o contraddittorio (Guyan in:
Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 6 ad art. 157 con rimandi; Schweizer in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 19 ad art. 157). Per rimettere in causa una
perizia occorrono circostanze precise, che ne revochino in serio
dubbio la credibilità. Tale è il caso – ad esempio – se l'esperto non ha risposto
alle domande, se le sue conclusioni sono manifestamente contraddittorie o
fondate su accertamenti di fatto erronei oppure se il referto è viziato da
difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire nemmeno
all'esame di un giudice privo di conoscenze specifiche (cfr. DTF 136 II 547 consid. 3.2, 133 II 391 consid. 4.2.3; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato
e massimato, Lugano 2000, n. 3 e 4 ad art. 253; appendice 2000/2004, n. 9 ad
art. 253).
9.2
Nel caso in esame, la
perizia giudiziaria del 31 gennaio 2011 e il complemento e la delucidazione del
referto peritale sono da ritenere sufficientemente esaustivi e dettagliati. Il
perito giudiziario ha eseguito due sopralluoghi sul posto per verificare il
funzionamento del paracarro automatico, rispettivamente misurare le esatte
dimensioni delle placche B1, B2 e B3, nonché le rispettive distanze. Non solo:
il perito giudiziario è pure transitato personalmente attraverso l’impianto per
poter rispondere correttamente ai diversi quesiti formulati. Le risposte sono
chiare, facilmente comprensibili e non presentano contraddizione alcuna. Le
conclusioni contenute nella relazione peritale sono state puntualmente
confermate anche nell’ambito del complemento e delucidazione di perizia, con il
quale viene confermato il corretto funzionamento dell’impianto. Oggettivamente
il Pretore non aveva alcun valido motivo per discostarsi dalle considerazioni e
dalle conclusioni cui è pervenuto il perito giudiziario. Al riguardo le censure
dell’appellante si rivelano infondate.
9.3
Contrariamente a quanto
sostenuto dall’appellante, la perizia giudiziaria ha permesso altresì di
appurare come il medesimo, al momento del sinistro, circolava a una velocità
superiore a 30 km/h. Al riguardo va rilevato che l’appellante si apprestava ad
uscire dalla zona pedonale, fatto, questo, rimasto incontestato.
Giusta
l’art. 22 lett. c dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale, le “zone pedonali”
sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se,
eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare
soltanto a passo d’uomo. Appare pertanto evidente alla lettura della perizia
giudiziaria che l’appellante abbia chiaramente superato i limiti di velocità
consentiti nella zona pedonale. A giusta ragione il Pretore ha pertanto
stabilito che il sinistro è dovuto in principal modo all’imperizia dell’appellante,
ricordando altresì che un conducente è tenuto ad adattare la propria guida alle
circostanze concrete. È fuor di dubbio che l’appellante, nelle circostanze
accertate dal perito giudiziario, si sia comportato in modo imprudente e
inadeguato alla situazione. Dalle risultanze istruttorie emerge oltretutto che
gli utenti autorizzati al transito nella zona pedonale, fra cui l’appellante,
erano stati adeguatamente informati da parte della Polizia comunale sul funzionamento
dell’impianto, pensato per il transito di un’auto alla volta (cfr. verbale
audizione di testi 21 aprile 2010, pag. 1). L’appellante era pertanto stato
reso attento sul corretto comportamento da adottare, che non corrisponde,
all’evidenza, a quello che in concreto è emerso.
10.
Resta infine da esaminare se
il video versato agli atti sub. doc. V richiamato sia atto a dimostrare la
difettosità dell’impianto, come affermato dall’appellante, a mente del quale
l’incidente oggetto del filmato sarebbe analogo al sinistro occorsogli, per cui
verrebbero sconfessate tutte le conclusioni del perito giudiziario sul corretto
funzionamento dell’impianto.
In primo luogo, come
giustamente rilevato dal Pretore, risulta oggettivamente impossibile stabilire
se la distanza dal dissuasuore e la velocità con cui circolava il veicolo
oggetto dell’incidente ripreso nel doc. V richiamato corrispondessero a quella
dell’automobile guidata dall’appellante, e stabilita tramite valutazione
peritale. Venendo meno questa indispensabile verifica, la conclusione del
Pretore, secondo il quale il filmato non è atto a dimostrare la difettosità
dell’impianto, regge alla critica. Oltre a ciò va considerato come il sinistro
di cui al filmato doc. V richiamato sia avvenuto ad oltre tre anni di distanza dall’evento
qui in esame. Ne discende che non potendo accertare l’analogia dei due
sinistri, il Pretore si è attenuto a giusta ragione alle conclusioni del perito
giudiziario, che non aveva ravvisato alcuna difettosità dell’impianto.
11.
Non sussistono quindi le
premesse per il riconoscimento di una responsabilità del Comune convenuto per
difetto dell’opera ai sensi dell’art. 58 CO. In definitiva, la sentenza del
Pretore resiste alle critiche dell’appellante e di conseguenza l’appello 9
gennaio 2014 va respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv.
1.
lett. a CPC).
12.
Le spese processuali seguono
la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili. Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene
conto di un valore di fr. 25'221.90. La tassa di giustizia di appello è
stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore
dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi,
pag. 38 e 39). L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è stata
calcolata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per i quali motivi,
decide:
1.
L’appello 9 gennaio 2014 di
AP 1 è respinto.
2.
Le spese della procedura
d’appello di complessivi fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante, rimangono
a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte un importo di fr.
2'500.- a titolo di ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).