12.2014.30
Procedura sommaria di tutela dei casi manifesti, riconoscimento di debito, assenza di obiezioni liquide sul benfondato della pretesa creditoria
14 aprile 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.30
Lugano
14 aprile 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
Vicecancelliera:
Canepa
Meuli
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2013.4702 (tutela
giurisdizionale dei casi manifesti, riconoscimento di debito) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 11 novembre 2013. da
AO
1
rappr. dagli avv. RA 2 e RA 3
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
chiedente la condanna della
convenuta al pagamento di EUR 172'403.-, oltre interessi di mora al 5%, nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
del 23 settembre 2013 dell’Ufficio esecuzioni di Lugano;
domanda alla quale si è
opposta la convenuta all’udienza del 17 dicembre 2013 e che il Pretore ha
accolto con decisione 17 gennaio 2014;
appellante la parte convenuta
che con appello 4 febbraio 2014 chiede di dichiarare irricevibile l’istanza e
comunque di respingerla, con accollo di spese, tasse e ripetibili di prima
istanza all’istante e protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre l’istante, con risposta
28 febbraio 2014, chiede la reiezione dell’impugnativa, con protesta di spese,
tasse e ripetili.
ritenuto
in fatto e in diritto
1. AO 1, società italiana
attiva nel settore dello sviluppo di tecnologie per la propulsione, sin dal 2005 ha intrattenuto relazioni commerciali con la società svizzera AP 1, fornendo materiale tecnico e
consulenza.
AO 1 vanta un credito contro AP 1
di EUR 172'403.- (riassunto nella scheda contabile doc. D), di cui EUR 52'403.-,
a saldo di fatture emesse per fornitura di materiale tecnico (plico fatture
doc. E), dal quale sono stati dedotti gli acconti versati (plico attestazioni
bancarie doc. F), e EUR 120'000.-, a saldo per un’attività di fornitura e
consulenza denominata “ordine Pulsa” del valore di EUR 150'000.- (doc. G), da
pagare secondo un piano rateale di acconti (doc. H), dedotte tre rate di EUR 10'000.-
ciascuna già versate.
2. Dopo un richiamo di
pagamento (doc. M) e l’avvio di una procedura esecutiva (doc. N, doc. O),
contro la quale è stata interposta opposizione, con istanza 11 novembre 2013, AO
1 ha convenuto in causa AP 1, invocando l’applicazione della procedura sommaria
per casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC, a suo dire, essendo i fatti immediatamente
comprovabili sulla base dei documenti allegati e la situazione giuridica chiara.
L’istante ha argomentato che sia
il materiale che la consulenza forniti non sono mai stati contestati, così come
le relative fatture, né nel principio né nell’ammontare. Il credito vantato
sarebbe stato quindi “liquido ed incontestabile”, in considerazione pure di una
proposta avanzata dalla convenuta stessa per saldare il suo debito. L’istante
ha prodotto il doc. L, qualificandolo quale “inequivocabile riconoscimento di
debito” nei suoi confronti da parte della convenuta per l’importo di EUR 197'403.-,
di cui sono stati versati solo EUR 25'000.-.
L’importo scoperto a suo favore,
a saldo di quanto indicato nel doc. L, è stato quantificato in EUR 172'403.-,
corrispondente alla pretesa dedotta in causa.
3. All’udienza di discussione
17 dicembre 2013 AO 1 ha confermato le sue richieste.
In quella sede la
convenuta ha invece contestato i fatti, il diritto e le domande di istanza, chiedendone
il rigetto con la non entrata in materia. Il caso non sarebbe stato manifesto,
la pretesa creditoria, contestata, sarebbe ammontata a EUR 172'176.- (doc. 8),
anziché a EUR 172'403.-. La convenuta ha poi evocato un episodio risalente al
2007 relativo alla sostituzione e riparazione di manufatti difettosi forniti
dall’istante (doc. 2, 3, 4, 5) per le quali le sarebbe stato richiesto un supporto
finanziario di EUR 90'000.-, che sarebbero stati versati all’istante in sei
rate di EUR 15'000.- (doc. 5), importo “mascherato contabilmente” con delle
fatture per consulenza, in realtà mai prestata dall’istante. La convenuta ha
chiesto la deduzione di tale somma dalla pretesa creditoria della controparte.
Per la convenuta il doc. L non
sarebbe stato valido e opponibile, in quanto subordinato ad una condizione mai
realizzatasi. Il documento non avrebbe neppure rappresentato un riconoscimento
di debito chiaro, poiché non sarebbe stata desumibile una dichiarazione di
volontà vincolante e inoltre non avrebbe tenuto in considerazione la pretesa
messa in compensazione di EUR 90'000.-.
Nella replica orale, l’istante si
è riconfermata nelle sue precedenti allegazioni e ha osservato, relativamente
agli argomenti proposti dalla controparte, che i fatti evocati datavano del
2007 ed erano antecedenti al doc. L sottoscritto nel 2012.
In duplica la convenuta ha contestato
la replica e confermato la sua risposta.
4. Con decisione 17 gennaio
2014, il Pretore del distretto di Lugano sezione 1, ha accolto l’istanza e condannato AP 1 a pagare a AO 1 l’importo di EUR 172'403.-, oltre interessi
di mora al 5% come da scadenze delle singole fatture (elencate nel dettaglio
nel dispositivo) e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE
no. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano, ponendo a carico della
convenuta la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.- e
aggiudicando all’istante l’importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure ha ritenuto
che la convenuta, dopo avere formulato delle proposte di estinzione del debito (doc.
I), ha sottoscritto un riconoscimento di debito per EUR 197'403.- (doc. L),
impegnandosi a pagare con modalità rateali, che non ha mantenuto, salvo per la
prima rata di EUR 25'000.-. La differenza di valore indicata dalla convenuta
rispetto all’importo vantato dall’istante è stata definita insignificante, con
la motivazione che l’importo esposto dall’istante è facilmente controllabile
sulla scorta delle fatture prodotte. Il Pretore ha rilevato che la contestazione
per asseriti difetti in forniture del 2007 non è fondata su un buon diritto,
poiché è stata fatta valere per la prima volta all’udienza del 17 settembre
2013 e nel mentre, invece, la convenuta ha ampiamente riconosciuto la sua
posizione di debitrice, manifestando anche l’intenzione di volere pagare lo
scoperto. Il Pretore ha ammesso la validità del doc. L, quale riconoscimento di
debito, con particolare riferimento al punto 1, mentre ha ritenuto che quanto
disposto al punto 2, non si è avverato e comunque non ha influenzato il chiaro
riconoscimento di debito esposto al punto 1.
L’eccezione di compensazione di
un importo di EUR 90'000.- è stata pure respinta, per il Pretore essendo la
documentazione prodotta agli atti dalla convenuta di difficile comprensione,
comunque risalente all’anno 2008 e ampiamente superata dai due riconoscimenti
di debito successivi (doc. I e doc. L).
Il Pretore ha ammesso che nel
caso di specie sussistessero i presupposti dell’art. 257 CPC, per cui ha
accolto l’istanza.
.
5. Avverso la decisione
pretorile è insorta AP 1, con appello 4 febbraio 2014. L’appellante rimprovera
dapprima al Pretore di non avere precisato se il caso manifesto si sia
realizzato in base alla lett. a dell’art. 257 CPC, perché “i fatti sono
immediatamente comprovabili”, senza considerare che la pretesa dell’istante
è stata contestata in fatto e in diritto, oppure in base alla lett. b perché “la
situazione giuridica è chiara”, oppure in base ad entrambe.
Secondo l’insorgente il
riconoscimento del debito di cui al doc. L non sarebbe valido, poiché
subordinato a due condizioni, di cui una soltanto si è avverata, l’immediato
pagamento all’istante di EUR 25'000.-. Non così sarebbe avvenuto per la seconda
condizione, la cessione dei proventi di una lettera di credito, mai emessa a suo
favore a suo dire per ragioni di crisi economica, di cui non era responsabile.
Il documento L riguarderebbe un
debito “pro tempore” della convenuta ad esclusione di altri rapporti
contrattuali tra le parti, che non sarebbero da intendersi in modo esaustivo,
ciò che porterebbe a ritenere che la situazione giuridica non sia chiara ai
sensi dell’art. 257 cpv. 1 lett. a CPC. La convenuta richiama, come allegato
già in prima istanza, la fornitura di rotori difettosi, risalente al 2007, e ribadisce
di avere dato all’istante un supporto finanziario di EUR 90'000.- per
permettere l’acquisto dei macchinari necessari a riparare i difetti, che
dovrebbe essere posto in compensazione. Per questo motivo la procedura per casi
manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC non sarebbe idonea a valutare la situazione
giuridica, laddove si imporrebbe un apprezzamento della fattispecie da parte
dell’autorità giudicante.
La convenuta ha esposto poi nel
dettaglio quale valenza probatoria debba essere data ai documenti da lei
prodotti, di cui si dirà per quanto necessario.
6. Il 28 febbraio 2014 AO 1 ha
formulato delle osservazioni ex art. 312 CPC (correttamente: risposta
all’appello).
L’appellata ha argomentato di
avere ampiamente comprovato il credito vantato e di condividere il giudizio
pretorile, corretto nell’accertamento dei fatti e nell’applicazione del
diritto, anche relativamente alla tutela accordata per caso manifesto ai sensi
dell’art. 257 CPC. Le contestazioni della controparte sarebbero pretestuose e
strumentali, volte esclusivamente a confondere la fattispecie.
7. La contestazione in esame
riguarda una società domiciliata in Italia, AO 1, che avanza una pretesa
creditoria, e una società domiciliata in Svizzera, AP 1, che viene convenuta
quale debitrice di tale importo.
Giusta l’art. 2 cpv. 1 CLug,
salvo disposizioni espressamente previste dalla stessa convenzione, persone
domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione sono “convenute
avanti ai giudici di quello Stato.”. La competenza dei tribunali svizzeri è
quindi pacifica, essendo AP 1 società di diritto svizzero con sede a __________.
All’origine della pretesa
creditoria, come si evince dagli atti ed è stato esposto nelle comparse scritte
e orali, le parti hanno concluso tra di loro dei contratti di fornitura di
manufatti appositamente prodotti per la convenuta, rispettivamente di
consulenza professionale. Giusta l’art. 117 cpv. 1 LDIP se le parti non hanno
scelto il diritto applicabile, il loro contratto è regolato dal diritto dello
Stato con il quale è più strettamente connesso. Secondo il cpv. 2 si presume
che la connessione più stretta sussista con lo Stato in cui la parte che deve
eseguire la prestazione caratteristica ha la sua stabile organizzazione, se è
stato concluso un contratto in base ad un’attività professionale.
L’art. 117 cpv. 3 let. c LDIP specifica
che nel mandato, nell’appalto o in analoghi contratti di prestazione si applica
il diritto del luogo della prestazione del servizio, che sarebbe nel caso di
specie quello italiano dato il domicilio di AO 1 .
Tuttavia, pur avendo concluso le
parti contratti di prestazioni e di consulenza professionale con prestazione
caratteristica fornita da una società residente in Italia, in questa sede
l’istante avanza una pretesa creditoria, unicamente sulla scorta di un
documento (doc. L) che qualifica come riconoscimento di debito. L’analisi
giuridica va limitata ad accertare se il credito sussista come tale, sia esigibile
e provato in modo chiaro e incontrovertibile. In applicazione dell’art. 117
cpv. 2 LDIP la fattispecie può essere giudicata in base al diritto svizzero,
giacché la connessione più stretta è quella con lo Stato in cui risiede il
convenuto chiamato al pagamento del debito.
8. Giusta l’art. 257 CPC il
giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela
giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o
immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo
restando che se queste condizioni non sono date, non entra nel merito (cpv. 3).
Le due condizioni del cpv.
1 formulate alle lett. a. e b. sono da intendersi cumulativamente, ciò che si
desume dalla scelta del legislatore di elencarle usando la lettera “e”
(art. 257, cpv. 1 let. a in fine).
Il primo rimprovero mosso dalla
convenuta al giudizio pretorile, di non avere specificato in base a quali delle
condizioni elencate nel cpv. 1 si sia pronunciato, non indicando se le abbia
intese singolarmente o cumulativamente, è dunque inconsistente. Il Pretore, per
quanto assai succintamente, dopo avere esperito l’analisi della documentazione
prodotta e delle allegazioni delle parti, ha concluso che “l’istanza merita
accoglimento, realizzandosi i presupposti dell’art. 257 CPC”. L’uso del
plurale riferito al termine “presupposti” è indicativo che il giudice di
prime cure intendesse riferirsi sia alla let. a che alla let. b dell’art. 257
cpv. 1 CPC.
8.1 La conclusione pretorile che
ha ammesso la tutela giurisdizionale per casi manifesti è comunque contestata
dalla convenuta. Compete quindi a questa Camera verificarne i presupposti,
atteso che la procedura per la tutela dei casi manifesti è una procedura che si
conclude con una decisione di merito, con forza di giudicato materiale (DTF 138
III 620, considerando 5.1.1. pag. 622), ciò che impone di porre severe esigenze
per ammetterne l’applicazione (DTF 4A_329/2013 del 21 gennaio 2014).
Lo scopo della tutela
giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC è di offrire all’istante,
quando le condizioni sono adempiute, la scelta di procedere tramite una
procedura sommaria, in genere più celere, piuttosto che con una procedura
ordinaria (Hofmann in
Spühler/Tenchio/Infanger (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2010, pag. 1190, n. 1 ad art.
257 CPC). Tale procedura è possibile anche per le pretese puramente
finanziarie, anzi è stata anche intesa per tutelare i creditori (Hofmann in op. cit., pag. 1194, n. 17;
Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6724).
8.2 La prima condizione per
accordare la tutela del caso manifesto è indicata alla let. a. dell’art. 257
CPC, che a sua volta prevede due circostanze che possono verificarsi
alternativamente. I fatti possono essere “incontestati”, ciò che non è
evidentemente il caso nella fattispecie in esame, oppure possono essere “immediatamente
comprovabili”. In base alla più recente giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1), un fatto è immediatamente comprovabile
in base alla norma se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio
particolare. La prova del fatto è di regola portata mediante documenti.
AO 1 ha prodotto il doc. L, del
24 ottobre 2012, redatto da AP 1 su sua carta intestata, sottoforma di “dichiarazione”
all’attenzione di AO 1. Il punto 1. prevede espressamente che “la società AP
1 è debitrice alla data odierna nei confronti della società AO 1 della somma
complessiva di EUR. 197'403.00. Tale somma è pertanto esigibile da AO 1 nei
confronti di AP 1”.
Una dichiarazione di questo
tenore costituisce senz’altro un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 17
CO, scaturito nel caso concreto, come si rileva pure dal doc. I, dopo
trattative tra le parti per stabilire le modalità di estinzione del debito.
8.3 L’esistenza di un riconoscimento
di debito documentato, quandanche astratto, comporta l’inversione dell’onere
della prova (DTF 131 III 268). In altri termini il riconoscimento di debito
costituisce il fondamento della pretesa creditoria dedotta in causa, che
tuttavia può essere contestata qualora il convenuto dimostri la sussistenza di
valide eccezioni (Basler Kommentar, Obligationenrecht
I, Art. 1-529 OR, 4. Auflage, 2007, pag.142, n. 8 ad art. 17 CO ). L’appellante
sostiene che la validità del doc. L, sarebbe stata condizionata al verificarsi
di due eventi, enunciati al punto 2. dello stesso, di cui solo quello del punto
a. è stato adempiuto.
Intanto il punto 2. conferma in
entrata chiaramente la dichiarazione dell’appellante al punto 1. di essere
debitrice in quanto la stessa si “impegna irrevocabilmente” nei confronti
della creditrice. Il punto 2 enuncia in verità le modalità scelte dalla convenuta
per estinguere il debito, non delle condizioni risolutive del riconoscimento di
debito sottoscritto. La lettera a. non necessita di esame particolare, in
quanto si è avverata, come hanno ammesso entrambe le parti. Nella lettera b. la
debitrice dichiara di volere estinguere parte del debito residuo con una
cessione di credito, definita come “garanzia di pagamento”, da conferire
secondo le modalità spiegate alla lettera c. Questa cessione di credito non è
avvenuta. La formulazione della lettera c, giuridicamente neppure troppo
chiara, non lascia tuttavia alcuno spazio per l’interpretazione suggerita
dall’appellante. Anzi, prevede che “nel caso in cui entro la data del
31/12/2012 __________ non avrà versato la somma di Euro 110'000 a AO 1,AP 1 rimarrà comunque obbligata – senza ulteriore comunicazione – a versare a AO 1
l’intera somma di Euro 172'403.00” (doc. L, 2 b), ciò che permette di
concludere che l’appellante ha riconosciuto anche il debito residuo (rispetto a
quello originario di Euro 197'403.00 di cui al punto 1, dedotti Euro 25'000 di
cui al punto 2 a) anche nell’evenienza in cui fosse stata versata solo la
prima rata definita dal punto 1 e la cessione di credito non si fosse
perfezionata entro il 31 dicembre 2012.
Nell’ultima frase del doc. L AP 1
ha dichiarato che “La validità della presente scrittura è condizionata al
ricevimento da parte di AO 1 delle somme di cui al punto 2a) e della cessione
dei proventi di cui al punto 2b) nei termini rispettivamente previsti”. A
fronte del chiaro riconoscimento di debito espresso al punto 1, confermato “irrevocabilmente”
al punto 2, tale dichiarazione conclusiva non può avere effetto risolutivo
e non può essere opposta alla creditrice istante, poiché equivarrebbe ad
ammettere che il riconoscimento di debito è valido solo a condizione di
ottenere i mezzi per estinguere il debito, quando invece la pretesa creditoria
nasce da forniture e consulenze documentate (doc. E, F, G), accettate (doc. H,
I) e come tali mai contestate dalla convenuta. Circostanza che l’istante ha
sufficientemente documentato. Per la sua natura, il debito in esame, derivante
da prestazioni effettivamente eseguite, non può essere stato riconosciuto solo “pro
tempore”, come sostenuto dall’appellante.
9. AP 1 vorrebbe opporre in
compensazione sue pretese creditorie per difetti a rotori stagnati forniti nel
2007, per la riparazione dei quali avrebbe erogato EUR 90'000.- a AO 1, per
acquistare i macchinari necessari a rimediarvi.
Dalla documentazione prodotta
agli atti tale circostanza non risulta in modo inequivocabile, come rettamente
concluso anche dal Pretore. Neppure la pretesa può essere quantificata in modo
chiaro e non c’è prova che la presenza di difetti sia stata oggetto di
discussione tra le parti o sia stata notificata tempestivamente con richieste
di riparazione di natura creditoria. Parrebbe piuttosto (doc. 2, 3. 4) che le
parti collaborassero insieme per la risoluzione di problemi tecnici, senza che
questi venissero necessariamente ritenuti “difetti” per i quali l’istante fosse
tenuta responsabile.
In ogni caso le circostanze
evocate dall’appellante sono antecedenti la sottoscrizione del doc. L (datato
24 ottobre 2012), per cui eventuali contropretese di natura creditoria
avrebbero potuto essere avanzate già prima o, quantomeno, essere citate nel
contesto della dichiarazione di riconoscimento del debito.
Invece, come si rileva al punto
e. del doc. L, i diversi rapporti contrattuali tra le parti, estranei
all’importo riconosciuto di EUR 197'403.00, sono stati esclusi, in quanto “autonomamente
disciplinati”, ciò che preclude anche formalmente qualsiasi tipo di
compensazione di crediti reciproci non in relazione con il debito riconosciuto.
In ogni caso l’esemplificazione di questi “diversi rapporti contrattuali”,
si riferisce ad ulteriori crediti di AO 1 verso AP 1 e non viceversa e nemmeno
menziona pendenze per forniture difettose.
10. Visto quanto precede, questa
Camera non può che confermare la decisione pretorile, atteso che i fatti sono
stati comprovati sulla base di prove documentali valide e concludenti (art. 257
cpv.1 let. a CPC) e la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 let. b
CPC), in quanto l’applicazione della legge, tenuto conto della dottrina e della
giurisprudenza, porta ad un risultato univoco (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2). Per
contro l’appellante non ha sostanziato o addotto in modo concludente obiezioni
che permettessero da un punto di vista fattuale di far vacillare il
convincimento del giudice circa il ben fondato della richiesta creditoria,
tanto da respingere l’applicazione della procedura sommaria e rinviare
l’istante ad una procedura di merito con una decisione di apprezzamento previa
valutazione di tutte le circostanze del caso (in tal senso II CCA 13 dicembre
2012 inc. n. 12.2012.190).
Pertanto l’appello deve essere
respinto e la decisione pretorile confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).
Gli oneri processuali di entrambe
le sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nella determinazione delle
ripetibili d’appello si tiene conto del valore litigioso di EUR 172’403.-
(rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) e dei
criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106
CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
1. L’appello
4 febbraio 2014 di AP 1 è respinto e
la decisione 17 gennaio 2014 (incarto
SO.2013.4702) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è confermata.
2. Le spese processuali di
appello in complessivi fr. 2’000.-, in parte già anticipate dall’appellante,
sono poste a suo carico, con l’obbligo inoltre di rifondere all’appellata fr. 3’000.-
a titolo di ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).