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Decisione

12.2014.36

Appalto - garanzia per difetti - spese e ripetibili

28 gennaio 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 10 febbraio 2014

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali della

procedura di appello di fr. 750.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 600.- per ripetibili.

III. L’appello

incidentale 24 marzo 2014 di AO 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 8 gennaio 2014 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio nord, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

2.1

Di

conseguenza AP 1, __________, è condannata a versare a AO 1, __________, la

somma di fr. 15'745.- oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 2010.

2.3

La

tassa di giustizia di fr. 2'100.-, e le spese di fr. 4'450.-, sono poste a

carico dall’attore riconvenzionale per 3/4 e per 1/4 sono a carico della

convenuta riconvenzionale, alla quale l’attore riconvenzionale rifonderà fr. 2'650.-

per parti di ripetibili.

IV. Le spese processuali della

procedura di appello incidentale di

fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante incidentale per 4/5 e per 1/5 sono

poste a carico della controparte, a cui l’appellante incidentale rifonderà fr.

1'200.- per parti di ripetibili di appello.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).