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Decisione

12.2014.37

Compravendita immobiliare, garanzia per i difetti, minor valore delle parti comuni, fatto notorio, ripartizione delle spese processuali in deroga alla soccombenza

10 aprile 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1, AP 2 e AP 3 hanno

edificato nel corso del 1994 una palazzina sul fondo base particella no. __________.

I promotori erano allora comproprietari del fondo in ragione di 1/3 ciascuno

(doc. B1-B4). Successivamente il fondo è diventato una comproprietà per piani,

composta di quattro unità abitative, ciascuna con quota di comproprietà al 250/1000.

Il 4 gennaio 1995 i promotori hanno concluso con i coniugi AO 1 e AO 2,

mediante atto pubblico, un contratto di costituzione di diritto di compera per l’unità

di PPP n. 4 del fondo base part. n. __________, che scadeva il 28 febbraio 1995

(doc. C), per un prezzo di fr. 490'000.-. Il 27 febbraio 1995 AO 1 e AO 2 hanno

esercitato il diritto di compera (doc. D e D1). Alla stessa data è avvenuta la

consegna dell’appartamento n. 4, con l’indicazione nel verbale di consegna

della lista dei lavori ancora da eseguire (doc. E). In seguito gli acquirenti

hanno chiesto l’eliminazione di difetti scoperti nei mesi successivi alla

consegna e per i quali i promotori hanno negato ogni responsabilità.

B. Con petizione promossa il 13

gennaio 2000 davanti alla Pretura di Lugano, sezione 2, AO 1 e AO 2 hanno

chiesto la condanna in solido di AP 1, AP 2 e AP 3 al pagamento del minor

valore sul prezzo di vendita della PPP n. 4 __________ per un totale di fr.

14'056.80 oltre interessi al 5% dal 23 febbraio 1995, oltre a fr. 827.50 di

spese sostenute precedentemente all’inoltro della petizione, con riserva di

modifica a dipendenza delle emergenze istruttorie, e alla consegna dei piani

delle canalizzazioni relativi alla loro proprietà (i piani delle tubature

idrauliche, elettriche e delle serpentine del riscaldamento). In via

subordinata gli attori hanno postulato la condanna dei convenuti al pagamento

del minor valore nella proporzione di 1/3 ciascuno, invariate le altre domande.

I convenuti si sono opposti alla petizione con risposta del 13 marzo 2000,

negando ogni loro responsabilità. Con replica e duplica le parti si sono

riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste. Il 4 luglio 2000 si è

tenuta l’udienza di assunzione delle prove, in esito alla quale il Pretore ha

ammesso la prova peritale e ha congiunto il procedimento con quelli degli

incarti n. OA.99.760 e OA.99.761, relativi agli altri acquirenti delle unità

condominiali per un’unica istruttoria. Il referto peritale è stato inoltrato

alla Pretura di Lugano il 10 dicembre 2003, seguito delle istanze di

complemento (e delucidazione) della perizia, sia delle parti attrici che delle

parti convenute. L’8 marzo 2010 gli attori hanno chiesto la ricusa del perito

giudiziario, respinta dal Pretore con decisione 27 gennaio 2011. Il 31 luglio

2013 il perito giudiziario ha presentato alla Pretura il complemento della

perizia. Le parti hanno rinunciato il 29 agosto 2013 all’udienza di

dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali

conclusivi. Gli attori hanno aumentato le loro domande a fr. 34'743.10,

chiedendo di considerare “l’aumento dei costi di materiali e manodopera, a

dieci anni di distanza dall’introduzione della causa giudiziaria”. Nel corso

dell’istruttoria gli attori hanno divorziato e la proprietà dell’unità

immobiliare oggetto della vertenza è stata attribuita a AO 2 (punto 2 delle

conclusioni degli attori). Non vi è stata una sostituzione di parte. Nel 2008

il Comune di __________ si è fuso con il Comune di __________.

C. Con sentenza 31 dicembre

2013, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha condannato i

convenuti in solido al versamento di fr. 13'270.60 più interessi al 5% dal 27

febbraio 1995 su fr. 12'693.10 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50. La tassa di

giustizia di fr. 900.-, le relative spese di fr. 250.- e le tassa e spese delle

decisioni processuali/ordinarie non già definitivamente accollate, sono state

poste in solido a carico degli attori per 1/9 e dei

convenuti per 8/9, mentre le spese peritali e fr. 1'800.-

per ripetibili parziali in favore degli attori sono state poste a carico dei

convenuti in solido.

D. I convenuti sono insorti

contro il giudizio pretorile con appello 18 febbraio 2014, chiedendone la

riforma nel senso di stabilire l’importo da loro dovuto in fr. 13'270.60 oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2014 su fr. 12'693.10 e dal 2 dicembre 2013 su

fr. 577.50, con ripartizione delle spese processuali in ragione di ¼ a carico

degli attori e di ¾ a carico dei convenuti. Subordinatamente gli appellanti

postulano la riduzione a fr. 11'309.50 dell’importo dovuto, con interessi al 5%

dal 27 febbraio 1995 su fr. 10'732.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50,

sempre con ripartizione delle spese processuali in ragione di ¼ a carico degli

attori e di ¾ a carico dei convenuti. Con risposta 30 aprile 2014 gli attori

chiedono di respingere integralmente l’appello sia in via principale che in via

subordinata e di confermare la decisione della Pretura di Lugano. Delle

argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). La procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data e

quindi la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto

cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura

civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale

in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile

comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.

405.

cpv. 1 CPC).

2.

Giusta l’art. 308 cpv. 1

CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di

prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti

cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie

patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.

308.

cpv. 2 CPC).

3.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le

sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motiviazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in

particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni

di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e quindi da riformare (DTF 4A_659/2011

consid. 4 del 7 dicembre 2011; II CCA inc. n. 12.2012.13 del 23 febbraio 2010,

inc. 12.2011.177 del 24 febbraio 2012, inc. n. 12.2012.123 del 17 ottobre 2012,

inc. 12.2011.119 del 18 aprile 2013; Reetz/Theiler,

in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311). È in particolare

irricevibile la motivazione di appello identica agli allegati di causa di prima

istanza (sentenza del Tribunale federale 4A_97/2014 del 26 giugno 2014 consid.

3.

) o che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia a

quanto già esposto in prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014

del 1 settembre 2014, in SZZP 2015 pag. 52).

4.

Nella propria decisione, il

Pretore ha ritenuto tempestiva la notifica dei difetti indicati nella

petizione, a esclusione di quelli fatti valere nelle conclusioni. Ha poi

valutato il minor valore per i difetti delle parti comuni sulla base della

perizia giudiziaria, accertando un costo presumibile delle riparazioni di fr.

20'800.- per il tetto-giardino, di fr. 8'000.- per i pavimenti e zoccolini

dell’entrata e del pianerottolo, di fr. 4'630.- per la facciata sud e di fr.

9'500.- per l’autorimessa, per un minor valore totale di fr. 42'930.- relativo

alle parti comuni. Tenuto conto della quota parte di 250/1000, l’importo

spettante agli attori, prosegue il Pretore, ammonta a fr. 10'732.50. Costatato

che il referto peritale era stato allestito nel dicembre 2003 e che gli attori

si erano riservati con la petizione di adattare le domande di giudizio “a

dipendenza delle risultanze istruttorie”, chiedendo nelle conclusioni di

considerare “l’incontestabile aumento dei costi di manodopera e materiale”, il

primo giudice ha adattato l’importo del minor valore all’aumento dei costi

delle costruzioni intervenute tra il 2003 e il 2013, mediante la tabella

pubblicata sul sito internet ufficiale dall’Ufficio di statistica del Canton

Ticino. Su tali basi il Pretore ha stabilito un aumento dei costi di

costruzione pari al 18.268%, portando a fr. 12'693.10 l’importo riconosciuto in

favore degli attori. Sulle altre domande di giudizio, il Pretore ha ammesso la

rifusione delle spese legali preprocessuali nella misura di fr. 577.50, mentre

ha considerato abbandonata con le conclusioni la richiesta di consegnare i

piani delle canalizzazioni. Infine, il primo giudice ha posto le spese peritali

a carico dei convenuti e ha ripartito le altre spese processuali in funzione

della reciproca soccombenza, in ragione di 1/9 a carico

degli attori e di 8/9 a carico dei convenuti, tenuti

inoltre a rifondere agli attori fr. 1'800.- per ripetibili parziali.

5.

In sede di appello è

litigioso solo il tema della rivalutazione dell’importo relativo al minor

valore, in fr. 1'960.60, oltre alla ripartizione delle spese peritali e delle

ripetibili. Gli appellanti rimproverano in sostanza al Pretore di aver

rivalutato l’importo indicato nella perizia giudiziaria senza che gli attori

avessero provato l’aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013 né

avessero formulato un’esplicita domanda di giudizio nelle loro conclusioni,

rimaste del tutto generiche. Inoltre, proseguono gli appellanti, la

rivalutazione è stata eseguita dal Pretore senza contraddittorio e sulla base

di indici statistici che non possono essere considerati alla stregua di un

fatto notorio e che non sono stati allegati negli atti di causa. Infine, gli

appellanti contestano, nel caso sia ammissibile la rivalutazione eseguita dal

primo giudice, la decorrenza degli interessi di mora al 5% dal 1995. Nonostante

quanto indicato nelle richieste di giudizio (punto B) è evidente dall’insieme

dell’appello, segnatamente dalle sue motivazioni, che i convenuti chiedono in

via principale di ridurre l’importo da loro dovuto agli attori a fr. 11'309.50

oltre interessi al 5% dal 27 febbraio 1995 su fr. 10'732.- e dal 2 dicembre

2013.

su fr. 577.50 e in via subordinata chiedono che sull’importo di fr.

13'270.60 riconosciuto dal Pretore gli interessi decorrano dal 1° gennaio 2014

su fr. 12'693.10 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50. Gli appellanti propongono

inoltre una ripartizione delle spese processuali in ragione di ¼ a carico degli

attori e di ¾ a carico dei convenuti, proponendo altresì, per quanto risulta

dalla motivazione dell’appello anche se non dalle domande di giudizio, di

ripartire secondo la soccombenza anche le spese peritali e le indennità

ripetibili, che il Pretore ha posto invece a loro carico.

6.

Nella fattispecie il

Pretore, preso atto che la perizia risaliva al 2003, ha rivalutato di sua iniziativa l’importo accertato dal perito servendosi dell’indice dei

prezzi della costruzione di case plurifamiliari nel Canton Ticino, per il periodo

trascorso tra l’ottobre 2003 e l’ottobre 2013. La tabella in questione può

essere trovata ricercando: http://www4.ti.ch/index.php?id=42382:

Temi, 05 Prezzi, Prezzi delle costruzioni, Tabella dati: “Indice dei prezzi delle

costruzioni, secondo il genere e il tipo di costruzione, in Ticino, da ottobre

1998.

(ottobre 2010 = 100) ad ottobre 2014”. La tabella statistica non figura agli atti di causa, né è stata assunta come prova ed è pacifico che il

Pretore ne ha fatto uso senza offrire alle parti l’occasione di esprimersi al

riguardo.

6.1

Gli appellanti sostengono

che l’indice del costo delle costruzioni nel Cantone Ticino non può essere

considerato alla stregua di un fatto notorio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale

Federale sono notori – quindi non soggetti all’onere di allegazione e di prova

(DTF 130 III 113, consid. 3.4) – i fatti la cui esistenza è certa al punto da

convincere il giudice che si tratta di fatti di pubblica notorietà (“allgemeine

notorische Tatsachen”) o conosciuti soltanto dal giudice, nella misura in cui,

per esempio, la prova è stata portata in un’altra procedura da lui trattata

(“amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen”); in quest’ultimo caso il giudice

deve tuttavia segnalare i fatti alle parti per garantire il diritto di essere

sentito (Vogel/Spühler, Grundriss

des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 17 p. 255; Hohl, Procedure civile, Vol. I, Berna

2001, n. 945 p. 182 segg.; Habscheid,

Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2a

ed., Basilea 1990, n. 636 p. 381). Un fatto può essere considerato di pubblica

notorietà quando è conosciuto in maniera generale dal pubblico (DTF 135 III 88

consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4, 138 III 194, 128 III 4). Il Tribunale

federale ha ritenuto notorio, a titolo di esempio, il tasso di conversione

delle monete, controllabile da chiunque via internet (DTF 137 III 623). L’ammissione

dell’esistenza di fatti notori deve comunque essere usata restrittivamente,

così da restare confinata a casi eccezionali. Questo principio vale soprattutto

in considerazione della grande accessibilità a fonti d’informazione tramite

internet (Trezzini, Francesco, in:

Cocchi, Bruno/Trezzini, Francesco/Bernasconi, Giorgio A., Commentario

al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 151 CPC,

pag. 630). L’oggetto della presente vertenza – i costi delle costruzioni di

case plurifamiliari nel Canton Ticino – si situa in un ambito specializzato.

Non si tratta di circostanze o massime empiriche, ossia fondate

sull’esperienza, che sono comunemente note anche a persone che non svolgono

attività nel settore edile ticinese. Il metodo e il calcolo applicabile alla

determinazione e quantificazione dei costi tramite la tabella reperibile sul

sito del Cantone non possono pertanto essere ritenuti fatti notori, anche se

possono essere reperiti su internet.

6.2

In sede di petizione gli

attori si erano riservata la facoltà di adeguare le loro pretese in funzione

delle risultanze istruttorie, ciò che hanno fatto con le conclusioni di causa,

portando le loro pretese a un totale di fr. 34'743.10 (fr. 33'915.60 per il

minor valore e fr. 827.50 per le spese preprocessuali). Nelle loro conclusioni

(punto 28), gli attori hanno affermato che doveva essere considerato

“l’incontestabile aumento dei costi di materiali e manodopera, a dieci anni di

distanza dall’introduzione della causa giudiziaria”, e al punto 30 hanno indicato

che le spese di riparazione sarebbero costate al minimo “fr. 72'770.-, somma

alla quale andrà sommata la maggiorazione relativa al tinteggio della parete

riportata in sede di perizia che per analogia a quanto riportato dalla perizia

a pag. 23 può essere quantificata in fr. 2'000.-, la percentuale media delle

differenze di costo che variano da un minimo del 10% fino all’80% e ciò

nell’impossibilità di mettere a confronto tre offerte per ogni singola opera di

risanamento, nonché il maggior costo di esecuzione dei lavori e dei materiali,

rispetto all’anno 2003”. Su tali basi gli attori hanno stabilito in fr.

8'411.60 l’aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013, ritenendo dato,

in pratica, un aumento pari al 45% del costo indicato dal perito espressosi nel

2003.

Nel referto peritale del 9 dicembre 2003 (act. XXVI) il perito aveva in

effetti indicato a pag. 6, riferendosi alla fase di pubblico concorso, che si

riscontrava “sempre più spesso e in ogni campo dell’edilizia differenze di

costo che variano da un minimo del 10% fino all’ 80%”. Dopo tale perizia è

ancora stata assunta agli atti una delucidazione peritale del 31 luglio 2013

(act. LII). In questa occasione al perito giudiziario sono state poste diverse

domande, tra le quali alcune sulla pertinenza dei costi e del minor valore

indicati nella perizia del 9 dicembre 2013 (cfr. risposta pag. 11). Gli attori

non hanno tuttavia posto alcuna domanda sulla questione del rincaro dei costi

di costruzione.

6.3

È indubbio che nella

fattispecie è applicabile il principio dispositivo e che spetta alle parti

cifrare e provare le proprie pretese. Nelle loro conclusioni gli attori hanno

valutato al 45% il rincaro dei costi di costruzione dal 2003 al 2013 fondandosi

su indicazioni, invero del tutto generiche, contenute nella perizia del 9

dicembre 2003. In occasione della delucidazione del referto peritale, avvenuta

nel 2013, gli attori non hanno posto alcuna domanda al perito affinché questi

determinasse in modo preciso quale era stata l’evoluzione dei costi della

costruzione nel periodo tra il 2003 e il 2013. Se ne deve concludere, in simili

circostanze, che le risultanze del procedimento, sulle quali il Pretore doveva

fondare il proprio giudizio ai sensi dell’art. 85 CPC-TI, non consentono di

ritenere provato un aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013. Il

Pretore non poteva, infatti, ricercare di sua iniziativa altre prove al di

fuori di quelle già ammesse e figuranti negli atti di causa, per di più a

istruttoria ultimata e senza interpellare le parti.

6.4

Il minor valore spettante

agli attori per i difetti delle parti comuni deve quindi essere stabilito in

fr. 10'732.50, mentre il risarcimento delle spese legali preprocessuali, non

più contestato in questa sede, rimane di fr. 577.50. Su quest’ultimo importo

decorrono pacificamente interessi al 5% dal 2 dicembre 2013. Gli appellanti

contestano invece la decorrenza degli interessi sull’importo attribuito a

titolo di minor valore, che il Pretore ha stabilito dal 27 febbraio 1995, data

alla quale è stato esercitato il diritto di compera e verosimilmente pagato il

prezzo dell’unità immobiliare. In questa sede gli appellanti sostengono che gli

interessi di mora devono decorrere dalla data d’emanazione della sentenza, ritenuto

inoltre che il perito giudiziario aveva già tenuto conto dell’aumento dei costi

di costruzione dal 1995 al 2003. La censura è del tutto infondata. Come citato

con pertinenza dal Pretore, gli interessi sono dovuti dal momento in cui

l’acquirente ha pagato il prezzo (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4a

ed., n. 885 pag. 130), vale a dire, in concreto, dal 27 febbraio 1995. In accoglimento dell’appello, il giudizio pretorile va dunque modificato nel senso che i

convenuti sono condannati a versare agli attori, con vincolo di solidarietà,

l’importo complessivo di fr. 11'310.- oltre interessi al 5% dal 27 febbraio 1995

su fr. 10'732.50 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50.

7.

Gli appellanti contestano

anche la ripartizione delle spese processuali operata dal Pretore, che ha suddiviso

secondo la soccombenza (da lui stabilita in 1/9 agli

attori e 8/9 ai convenuti) solo la tassa di giustizia e

le spese, mentre ha posto interamente a carico dei convenuti le spese peritali,

obbligandoli inoltre a rifondere agli attori un’indennità ripetibile parziale

di fr. 1'800.-. In questa sede gli appellanti ritengono che la tassa di

giustizia, le spese, comprese quelle peritali, debbano seguire la reciproca

soccombenza, che valutano in ragione di ¼ a carico degli attori e ¾ a loro

carico, e postulano una riduzione a fr. 1'500.- dell’indennità ripetibile posta

a loro carico dal Pretore.

Occorre premettere che in esito al presente giudizio gli attori risultano

soccombenti nella misura del 68%, avendo chiesto in causa fr. 34'743.10 (con le

conclusioni) e avendo ottenuto solo fr. 11'310.-. Ciò non vuol tuttavia dire

che la decisione pretorile sia sbagliata per quel che concerne le spese

peritali e l’indennità ripetibile. Ai sensi dell’ art. 148 cpv. 2 CPC-TI in

caso di soccombenza reciproca delle parti, il Pretore poteva parzialmente o per

intero ripartire le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili. Nella

sentenza impugnata il primo giudice non ha invero spiegato per quale motivo ha

posto a carico dei convenuti l’integralità delle spese peritali e indennità

ripetibili parziali di fr. 1'800.- in favore degli attori. Gli appellanti medesimi,

nondimeno, rilevano in questa sede (cfr. appello, pag. 5) che la perizia aveva

permesso di accertare l’esistenza di tutti i difetti lamentati dagli attori, in

precedenza sempre negati dai convenuti (cfr. risposta 13 marzo 2000, duplica 19

giugno 2000). Dal fascicolo processuale risulta in modo chiaro che i convenuti

hanno sempre respinto ogni loro responsabilità per i difetti lamentati dagli

attori, che la perizia ha invece dimostrato in modo inequivocabile. In simili

circostanze, la decisione del Pretore di porre a carico dei convenuti l’integralità

delle spese peritali e un’indennità ripetibile ridotta non eccede i limiti dell’ampio

potere di apprezzamento che gli compete in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art.

150; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47). Gli appellanti non spiegano poi

per quale motivo e su quali basi l’indennità ripetibile di fr. 1'800.- dovrebbe

essere ridotta a fr. 1'500.-, tanto che al riguardo l’appello dev’essere

considerato irricevibile. Si giustifica per contro di ripartire la tassa di

giustizia e le spese del primo giudizio in ragione di ¼ a carico degli attori e

di ¾ a carico dei convenuti, così come da quest’ultimi postulato in questa

sede, al fine di tenere maggiormente conto del grado di reciproca soccombenza

con la precisazione, riprendendo per analogia quanto sopra esposto, che il

riparto non si fonda sul solo criterio aritmetico.

8.

In seconda istanza gli

appellanti risultano vincenti sul tema dell’adeguamento dei costi di costruzione

e sul riparto della tassa e spese del primo giudizio, mentre perdono sul tema

degli interessi nonché sulla ripartizione delle spese peritali e delle

ripetibili di prima istanza. Il valore ancora litigioso in appello è pari a fr.

12'692.60 (fr. 1'960.60 corrispondenti al rincaro dei costi della costruzione e

fr. 10'732.- equivalenti agli interessi contestati in via subordinata dagli

appellanti). Le spese processuali e le ripetibili della procedura di appello

seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), che può essere fissata

nella proporzione di ¾ per gli appellanti e di ¼ per gli appellati. Nella

commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto dei parametri previsti

dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura di tale valore (art. 7,

9, 13 LTG, versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile

ridotta in favore degli appellati è stata calcolata seguendo i criteri indicati

all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), corretti

per tener conto della stringatezza dell’appello e del limitato tema posto a

giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

I. L’appello 18 febbraio 2014

di AP 1, AP 2 e AP 3 è parzialmente accolto nella misura in cui è

ricevibile. Di conseguenza la sentenza 31 dicembre 2013 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così

riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta e di conseguenza i convenuti AP 1, AP 2 e AP

3 sono condannati a pagare in solido agli attori AO 1 e AO 2 la somma di fr.

11'310.- più interessi al 5% dal 27 febbraio 1995 su fr. 10'732.50 e dal 2

dicembre 2013 su fr. 577.50.

La

tassa di giustizia di complessivi fr. 900.-, le relative spese in fr. 250.-, le

tasse e le spese delle decisioni processuali/ordinatorie non già

definitivamente accollate, da anticipare come di rito, sono solidalmente a

carico degli attori per 1/4 e a carico dei convenuti per 3/4. Le spese peritali

sono tutte a carico dei convenuti in solido. I convenuti inoltre, sempre in

solido, rifonderanno agli attori fr. 1'800.- per ripetibili parziali.

II. Le spese processuali di

appello in complessivi fr. 1’000.- sono posti a carico degli appellanti in

solido per 3/4 e a carico degli appellati, in solido, per 1/4. Gli appellanti

rifonderanno in solido agli appellati l’importo complessivo di fr. 400.- per

ripetibili ridotte di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a

fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art.119 LTF).