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Decisione

12.2014.38

Compravendita immobiliare, garanzia per i difetti, minor valore delle parti comuni, fatto notorio, ripartizione delle spese processuali in deroga alla soccombenza

15 aprile 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1, AP 2 e AP 3 hanno

edificato nel corso del 1994 una palazzina sul fondo base particella no. __________.

I promotori erano allora comproprietari del fondo in ragione di 1/3 ciascuno

(doc. B1-B4). Successivamente il fondo è diventato una comproprietà per piani,

composta di quattro unità abitative, ciascuna con quota di comproprietà al 250/1000.

Il 1° giugno 1994 i promotori comproprietari hanno concluso con i coniugi AO 1

e AO 2 mediante atto pubblico, un contratto di costituzione di diritto di

compera per l’unità di PPP n. 2 del fondo base part. n. __________, che scadeva

il 30 ottobre 1994 (doc. C), per un prezzo di fr. 485'000.-. Il 28 ottobre 1994

è avvenuta la consegna dell’appartamento n. 2, con l’indicazione nel verbale di

consegna della lista dei lavori ancora da ultimare (doc. E). Alla medesima data

è stato esercitato il diritto di compera (dpc. D). In seguito gli acquirenti

hanno chiesto l’eliminazione di difetti scoperti nei mesi successivi alla

consegna e per i quali i promotori hanno negato ogni responsabilità.

B. Con petizione promossa il 27

ottobre 1999 davanti alla Pretura di Lugano, sezione 2, AO 1 e AO 2 hanno

chiesto la condanna in solido di AP 1, AP 2 e AP 3 al pagamento del minor

valore sul prezzo di vendita della PPP n. 2 __________ per un totale di fr. 24'884.30

oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 1994, oltre a fr. 827.50 di spese

sostenute precedentemente all’inoltro della petizione, con riserva di modifica

a dipendenza delle emergenze istruttorie, e alla consegna dei piani delle

canalizzazioni relativi alla loro proprietà (i piani delle tubature idrauliche,

elettriche e delle serpentine del riscaldamento). In via subordinata gli attori

hanno postulato la condanna dei convenuti al pagamento del minor valore nella

proporzione di 1/3 ciascuno, invariate le altre domande. I convenuti si sono

opposti alla petizione con risposta del 27 gennaio 2000, negando ogni loro

responsabilità. Con replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle

proprie allegazioni e richieste. Il 20 giugno 2000 si è tenuta l’udienza di

assunzione delle prove, in esito alla quale il Pretore ha ammesso la prova

peritale e ha congiunto il procedimento con quelli degli incarti n. OA.2000.31

e OA.99.761, relativi agli altri acquirenti delle unità condominiali per

un’unica istruttoria. Il referto peritale è stato inoltrato alla Pretura di

Lugano il 9 dicembre 2003, seguito dalle istanze di complemento (e

delucidazione) della perizia, sia delle parti attrici che delle parti

convenute. L’8 marzo 2010 gli attori hanno chiesto la ricusa del perito

giudiziario, respinta dal Pretore con decisione 27 gennaio 2011. Il 31 luglio

2013 il perito giudiziario ha presentato alla Pretura il complemento della

perizia. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato il 29 agosto 2013

all’udienza di dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi

memoriali conclusivi. Nelle conclusioni del 2 dicembre 2013 gli attori hanno

aumentato le loro domande a fr. 43'931.60 oltre interessi al 5% dal 26 ottobre

1994, chiedendo di considerare “l’aumento dei costi di materiali e manodopera,

a dieci anni di distanza dall’introduzione della causa giudiziaria”. I

convenuti hanno ribadito la domanda di respingere la petizione in ogni suo

punto. Nel 2008 il Comune di __________ si è fuso con il Comune di __________.

C. Con sentenza 31 dicembre

2013, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha condannato i

convenuti in solido al versamento di fr. 25'097.40 più interessi al 5% dal 26

ottobre 1994 su fr. 24'519.90 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50. La tassa di

giustizia di fr. 1’300.-, le relative spese di fr. 250.-, le tasse e spese

delle decisioni processuali/ordinarie non già definitivamente accollate e le

spese peritali sono state poste in solido a carico dei convenuti, tenuti a

rifondere fr. 3'500.- per ripetibili in favore degli attori.

D. I convenuti sono insorti

contro il giudizio pretorile con appello 17 febbraio 2014, chiedendone la

riforma nel senso di stabilire l’importo da loro dovuto in fr. 25'097.40 oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2014 su fr. 24'519.90 e dal 2 dicembre 2013 su

fr. 577.50, invariati gli altri dispositivi, con protesta di spese e

ripetibili. In via subordinata gli appellanti chiedono di ridurre a fr.

21'310.-, oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 1994 su fr. 20'732.50 e dal 2

dicembre 2013 su fr. 577.50, con ripartizione delle spese processuali in

ragione di ¼ a carico degli attori e di ¾ a carico dei convenuti, spese

peritali a carico dei convenuti e riduzione a fr. 2'800.- delle ripetibili

poste a loro carico. Con risposta 28 aprile 2014 gli attori chiedono di

respingere integralmente l’appello sia in via principale che in via subordinata

e di confermare la decisione della Pretura di Lugano. Delle argomentazioni

delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). La procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data e

quindi la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto

cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura

civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale

in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile

comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.

405.

cpv. 1 CPC).

2.

Giusta l’art. 308 cpv. 1

CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di

prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti

cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie

patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.

308.

cpv. 2 CPC).

3.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le

sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motiviazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in

particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali

ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e quindi da riformare

(DTF 4A_659/2011 consid. 4 del 7 dicembre 2011; II CCA inc. n. 12.2012.13 del

23.

febbraio 2010, inc. 12.2011.177 del 24 febbraio 2012, inc. n. 12.2012.123

del 17 ottobre 2012, inc. 12.2011.119 del 18 aprile 2013; Reetz/Theiler, in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad

art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311). È in particolare

irricevibile la motivazione di appello identica agli allegati di causa di prima

istanza (sentenza del Tribunale federale 4A_97/2014 del 26 giugno 2014 consid.

3.

) o che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia a

quanto già esposto in prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014

del 1 settembre 2014, in SZZP 2015 pag. 52).

4.

Nella propria decisione, il

Pretore ha ritenuto tempestiva la notifica dei difetti indicati nella petizione

per quel che concerne l’unità abitativa attribuita in uso esclusivo agli attori

e le parti comuni, a esclusione di quelli fatti valere nelle conclusioni. Ha

poi valutato il minor valore per i difetti delle parti comuni sulla base della

perizia giudiziaria, accertando un costo presumibile delle riparazioni di fr.

20'800.- per il tetto-giardino, di fr. 8'000.- per i pavimenti e zoccolini

dell’entrata e del pianerottolo, di fr. 4'630.- per la facciata sud e di fr.

9'500.- per l’autorimessa, per un minor valore totale di fr. 42'930.- relativo

alle parti comuni. Tenuto conto della quota parte di 250/1000, l’importo

spettante agli attori per le parti comuni, prosegue il Pretore, ammonta a fr.

10'732.50, mentre quello per i difetti all’unità abitativa in uso esclusivo (unità

n. 2) è di fr. 10'000.-, per un totale di fr. 20'732.50. Costatato che il

referto peritale era stato allestito nel dicembre 2003 e che gli attori si

erano riservati con la petizione di adattare le domande di giudizio “a

dipendenza delle risultanze istruttorie”, chiedendo nelle conclusioni di

considerare “l’incontestabile aumento dei costi di manodopera e materiale”, il

primo giudice ha adattato l’importo del minor valore all’aumento dei costi

delle costruzioni intervenuto tra il 2003 e il 2013, mediante la tabella

pubblicata sul sito internet ufficiale dall’Ufficio di statistica del Canton

Ticino. Su tali basi il Pretore ha stabilito un aumento dei costi di

costruzione pari al 18.268%, portando a fr. 24'519.90 l’importo riconosciuto in

favore degli attori. Sulle altre domande di giudizio, il Pretore ha ammesso la

rifusione delle spese legali preprocessuali nella misura di fr. 577.50, mentre

ha considerato abbandonata con le conclusioni la richiesta di consegnare i

piani delle canalizzazioni. Infine, il primo giudice ha posto le spese processuali

a carico dei convenuti in solido, con l’obbligo di rifondere agli attori fr.

3'500.- per ripetibili.

5.

In sede di appello rimangono

litigiosi la rivalutazione dell’importo relativo al minor valore delle parti

comuni e dell’unità abitativa n. 2, in complessivi fr. 3'787.40, la decorrenza

degli interessi (dal 1° gennaio 2014 sul minor valore invece che dal 26 ottobre

1994) e la ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili. Gli

appellanti rimproverano in sostanza al Pretore di aver rivalutato gli importi

indicati nella perizia giudiziaria senza che gli attori avessero provato

l’aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013 né avessero formulato

un’esplicita domanda di giudizio nelle loro conclusioni, rimaste del tutto

generiche. Inoltre, proseguono gli appellanti, la rivalutazione è stata

eseguita dal Pretore senza contraddittorio e sulla base di indici statistici

che non possono essere considerati alla stregua di un fatto notorio e che non

sono stati allegati negli atti di causa. Infine, gli appellanti contestano in

ogni caso la decorrenza degli interessi di mora al 5% dal 26 ottobre 1994.

Nonostante quanto indicato nelle richieste di giudizio (punto B, pag. 2

dell’appello) è evidente dall’insieme dell’appello, segnatamente dalle sue

motivazioni, che i convenuti chiedono in via principale di ridurre l’importo da

loro dovuto agli attori a fr. 21'310.- oltre interessi al 5% dal 26 ottobre

1994.

su fr. 20'732.50 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50 e in via subordinata

chiedono che sull’importo di fr. 25'097.40 riconosciuto dal Pretore gli interessi

decorrano dal 1° gennaio 2014 su fr. 24'519.90 e dal 2 dicembre 2013 su fr.

577.50

Gli appellanti propongono inoltre una ripartizione delle spese

processuali in ragione di 1/4 a carico degli attori e di 3/4 a carico dei

convenuti, proponendo altresì, per quanto risulta dalla motivazione

dell’appello anche se non dalle domande di giudizio, di ripartire secondo la

soccombenza anche le spese peritali, riducendo inoltre a fr. 2'800.-

l’indennità ripetibile.

6.

Nella fattispecie il

Pretore, preso atto che la perizia risaliva al 2003, ha rivalutato di sua

iniziativa l’importo accertato dal perito servendosi dell’indice dei prezzi

della costruzione di case plurifamiliari nel Canton Ticino, per il periodo

trascorso tra l’ottobre 2003 e l’ottobre 2013. La tabella in questione può

essere trovata ricercando: http://www4.ti.ch/index.php?id=42382

: Temi, 05 Prezzi, Prezzi delle costruzioni, Tabella dati: “Indice dei prezzi

delle costruzioni, secondo il genere e il tipo di costruzione, in Ticino, da

ottobre 1998 (ottobre 2010 = 100) ad ottobre 2014”. La tabella statistica non figura agli atti di causa, né è stata assunta come prova ed è

pacifico che il Pretore ne ha fatto uso senza offrire alle parti l’occasione di

esprimersi al riguardo.

6.1

Gli appellanti sostengono

che l’indice del costo delle costruzioni nel Cantone Ticino non può essere

considerato alla stregua di un fatto notorio. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale sono notori – quindi non soggetti all’onere di allegazione e

di prova (DTF 130 III 113, consid. 3.4) – i fatti la cui esistenza è certa al

punto da convincere il giudice che si tratta di fatti di pubblica notorietà

(“allgemeine notorische Tatsachen”) o conosciuti soltanto dal giudice, nella

misura in cui, per esempio, la prova è stata portata in un’altra procedura da

lui trattata (“amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen”); in quest’ultimo

caso il giudice deve tuttavia segnalare i fatti alle parti per garantire il

diritto di essere sentito (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 17 p. 255; Hohl, Procedure civile, Vol. I, Berna 2001, n. 945 p. 182 segg.; Habscheid,

Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2a

ed., Basilea 1990, n. 636 p. 381). Un fatto può essere considerato di

pubblica notorietà quando è conosciuto in maniera generale dal pubblico (DTF

135.

III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4, 138 III 194, 128 III 4). Il

Tribunale federale ha ritenuto notorio, a titolo di esempio, il tasso di

conversione delle monete, controllabile da chiunque via internet (DTF 137 III

623). L’ammissione dell’esistenza di fatti notori deve comunque essere usata

restrittivamente, così da restare confinata a casi eccezionali. Questo principio

vale soprattutto in considerazione della grande accessibilità a fonti

d’informazione tramite internet (Trezzini,

Francesco, in: Cocchi, Bruno/Trezzini, Francesco/Bernasconi, Giorgio A., Commentario

al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 151 CPC,

pag. 630). L’oggetto della presente vertenza – i costi delle costruzioni di

case plurifamiliari nel Canton Ticino – si situa in un ambito specializzato.

Non si tratta di circostanze o massime empiriche, ossia fondate sull’esperienza,

che sono comunemente note anche a persone che non svolgono attività nel settore

edile ticinese. Il metodo e il calcolo applicabile alla determinazione e

quantificazione dei costi tramite la tabella reperibile sul sito del Cantone

non possono pertanto essere ritenuti fatti notori, anche se possono essere

reperiti su internet.

6.2

In sede di petizione gli

attori si erano riservata la facoltà di adeguare le loro pretese in funzione

delle risultanze istruttorie, ciò che hanno fatto con le conclusioni di causa,

portando le loro pretese a un totale di fr. 43'931.60 (fr. 16'000.- per il

minor valore dell’unità abitativa n. 2, fr. 27'104.10 per il minor valore delle

parti comuni e fr. 827.50 per le spese preprocessuali). Nelle loro conclusioni

(punto 29), gli attori hanno affermato che doveva essere considerato

“l’incontestabile aumento dei costi di materiali e manodopera, a dieci anni di

distanza dall’introduzione della causa giudiziaria”, e al punto 31 hanno

indicato che le spese di riparazione delle parti comuni sarebbero costate al

minimo “fr. 72'770.-, somma alla quale andrà sommata la maggiorazione relativa

al tinteggio della parete riportata in sede di perizia che per analogia a

quanto riportato dalla perizia a pag. 23 può essere quantificata in fr. 2'000.-,

la percentuale media delle differenze di costo che variano da un minimo del 10%

fino all’80% e ciò nell’impossibilità di mettere a confronto tre offerte per

ogni singola opera di risanamento, nonché il maggior costo di esecuzione dei

lavori e dei materiali, rispetto all’anno 2003”. Su tali basi gli attori hanno stabilito in fr. 8'411.60 l’aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013,

ritenendo dato, in pratica, un aumento pari al 45% del costo indicato dal

perito espressosi nel 2003. Nel referto peritale del 9 dicembre 2003 (act.

XXVI) il perito aveva in effetti indicato a pag. 6, riferendosi alla fase di

pubblico concorso, che si riscontrava “sempre più spesso e in ogni campo

dell’edilizia differenze di costo che variano da un minimo del 10% fino all’

80%”. Dopo tale perizia è ancora stata assunta agli atti una delucidazione

peritale del 31 luglio 2013 (act. LII). In questa occasione al perito

giudiziario sono state poste diverse domande, tra le quali alcune sulla

pertinenza dei costi e del minor valore indicati nella perizia del 9 dicembre

2013.

(cfr. risposta pag. 11). Gli attori non hanno tuttavia posto alcuna

domanda sulla questione del rincaro dei costi di costruzione.

6.3

È indubbio che nella

fattispecie è applicabile il principio dispositivo e che spetta alle parti

cifrare e provare le proprie pretese. Nelle loro conclusioni gli attori hanno

valutato al 45% il rincaro dei costi di costruzione dal 2003 al 2013 fondandosi

su indicazioni, invero del tutto generiche, contenute nella perizia del 9

dicembre 2003. In occasione della delucidazione del referto peritale, avvenuta

nel 2013, gli attori non hanno posto alcuna domanda al perito affinché questi

determinasse in modo preciso quale era stata l’evoluzione dei costi della

costruzione nel periodo tra il 2003 e il 2013. Se ne deve concludere, in simili

circostanze, che le risultanze del procedimento, sulle quali il Pretore doveva

fondare il proprio giudizio ai sensi dell’art. 85 CPC-TI, non consentono di

ritenere provato un aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013. Il

Pretore non poteva, infatti, ricercare di sua iniziativa altre prove al di

fuori di quelle già ammesse e figuranti negli atti di causa, per di più a

istruttoria ultimata e senza interpellare le parti.

6.4

Il minor valore spettante

agli attori per i difetti delle parti comuni deve quindi essere stabilito in

fr. 10'732.50, mentre il risarcimento delle spese legali preprocessuali, non

più contestato in questa sede, rimane di fr. 577.50. Gli appellanti contestano

la decorrenza degli interessi sull’importo attribuito a titolo di minor valore,

che il Pretore ha stabilito dal 26 ottobre 1994, data alla quale è stato

esercitato il diritto di compera e verosimilmente pagato il prezzo dell’unità

immobiliare (doc. D, D1, esercizio del diritto di compera). In questa sede gli

appellanti sostengono, infatti, che gli interessi di mora devono decorrere dalla

data d’emanazione della sentenza, ritenuto inoltre che il perito giudiziario

aveva già tenuto conto dell’aumento dei costi di costruzione dal 1995 al 2003.

La censura è del tutto infondata. Come citato con pertinenza dal Pretore, gli

interessi sul minor valore da risarcire sono dovuti dal momento in cui

l’acquirente ha pagato il prezzo (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4a

ed., n. 885 pag. 130), vale a dire, in concreto, dal 26 ottobre 1994.

6.5

In accoglimento parziale dell’appello,

il giudizio pretorile va dunque modificato nel senso che i convenuti sono

condannati a versare agli attori, con vincolo di solidarietà, l’importo

complessivo di fr. 21'310.- oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 1994 su fr. 20'732.50

e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50.

7.

Gli

appellanti contestano anche la ripartizione delle spese processuali operata dal

Pretore, che ha posto a loro carico tassa di giustizia, spese, spese peritali e

indennità ripetibili, con la motivazione che le pretese risarcitorie degli

attori erano state “sostanzialmente riconosciute”. In questa sede gli

appellanti sostengono che le spese processuali e le ripetibili devono seguire

la reciproca soccombenza delle parti e chiedono inoltre una riduzione

dell’indennità ripetibile accordata dal Pretore. In esito al presente giudizio

gli attori risultano soccombenti in prima sede nella misura del 52%, avendo

chiesto in causa fr. 43'931.60 (con le conclusioni) e avendo ottenuto solo fr. 21'310.-.

Ciò non vuol tuttavia dire che la decisione pretorile sia sbagliata per quel

che concerne le spese processuali e le ripetibili. Ai sensi dell’art. 148 cpv.

2.

CPC-TI in caso di soccombenza reciproca delle parti, il Pretore poteva

parzialmente o per intero ripartire le tasse e le spese giudiziarie e le

ripetibili. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha spiegato succintamente

che metteva a carico dei convenuti l’integralità delle spese processuali e

un’indennità ripetibile di fr. 3'500.- per il motivo che le pretese

risarcitorie degli attori erano state sostanzialmente riconosciute. Gli

appellanti si prevalgono in questa sede del principio della soccombenza

aritmetica, senza spiegare per quale motivo sarebbe errata o arbitraria

l’opinione del Pretore, che ha ritenuto decisiva la questione di principio,

vale a dire la loro totale negazione, sull’arco di un procedimento durato oltre

dieci anni, delle loro responsabilità di venditori per i difetti dell’unità

immobiliare venduta. Su questo punto l’appello risulta pertanto inammissibile

per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Dal fascicolo processuale

risulta peraltro chiaro che i convenuti hanno sempre respinto ogni loro

responsabilità per i difetti lamentati dagli attori, anche dopo che la perizia del

2003.

li aveva esposti in modo inequivocabile. In simili circostanze, la

decisione del Pretore di porre a carico dei convenuti l’integralità delle spese

processuali e un’indennità ripetibile non eccede i limiti dell’ampio potere di

apprezzamento che gli compete in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art.

150; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47). La fissazione della tassa,

delle spese e delle ripetibili di prima sede può dunque rimanere invariata

8.

In seconda istanza gli appellanti

risultano vincenti sull’adeguamento dei costi della costruzione e perdono sulla

decorrenza degli interessi, sulla ripartizione delle spese processuali e delle

ripetibili di prima istanza. Il valore ancora litigioso in appello è pari ad

almeno fr. 23'656.05 (fr. 3'787.40 corrispondenti alla rivalutazione operata

dal Pretore e almeno fr. 19'868.75 equivalenti agli interessi dal 26 ottobre

1994.

al 31 dicembre 2013 su fr. 20'732.50). La soccombenza degli appellanti può

così essere stimata ai 4/5. Le spese processuali e le ripetibili della

procedura di appello seguono la soccombenza reciproca delle parti (art. 106

cpv. 2 CPC). Nella commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto dei

parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria (art. 7, 9, 13 LTG,

versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile ridotta in

favore degli appellati è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art.

11.

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), corretti

per tener conto della stringatezza dell’appello e del limitato tema posto a

giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

I. L’appello 17 febbraio 2014

di AP 1, AP 2 e AP 3 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza

31 dicembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati

gli altri dispositivi, è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta e di conseguenza i convenuti AP 1, AP 2 e AP

3 sono condannati a pagare in solido agli attori AO 1 e AO 2 la somma di fr. 21’310.-

più interessi al 5% dal 26 ottobre 1994 su fr. 20'732.50 e dal 2 dicembre 2013

su fr. 577.50.

II. Le

spese processuali di appello in complessivi fr. 1'800.- sono posti a carico

degli appellanti in solido per 4/5 e a carico degli appellati, in solido, per 1/5.

Gli appellanti rifonderanno in solido agli appellati l’importo complessivo di

fr. 600.- per ripetibili ridotte di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a

fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art.119 LTF).