12.2014.38
Compravendita immobiliare, garanzia per i difetti, minor valore delle parti comuni, fatto notorio, ripartizione delle spese processuali in deroga alla soccombenza
15 aprile 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.38
Lugano
15 aprile 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.760 a
procedura ordinaria della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con petizione 27 ottobre 1999 da
AO 1
AO 2
entrambi
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
AP 2
AP 3
tutti
rappr. dall’ RA 1
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna dei convenuti in solido, subordinatamente in ragione di 1/3
ciascuno, al pagamento di fr. 24'056.80 oltre interessi al 5% dal 26 ottobre
1994 con riserva di modifica a dipendenza delle emergenze istruttorie (importo
poi aumentato a fr. 43'931.60 con le conclusioni) e di fr. 827.50 di spese
sostenute precedentemente l’inoltro della petizione e la consegna dei piani
delle canalizzazioni relativi alla loro proprietà;
domande alle quali si
sono opposti i convenuti e che il Pretore, con sentenza 31 dicembre 2013, ha parzialmente accolto, condannando i convenuti in solido a pagare agli attori l’importo di
fr. 25'097.40 più interessi al 5% dal 26 ottobre 1994 su fr. 24'519.90 e dal 2
dicembre 2013 su fr. 577.50;
appellanti i convenuti,
con atto di appello 17 febbraio 2014, con il quale chiedono di riformare il
giudizio pretorile nel senso di condannarli in solido al pagamento di fr. 25'097.40
più interessi al 5% dal 1° gennaio 2014 su fr. 24'519.90 e dal 2 dicembre 2013
su fr. 577.50, subordinatamente al pagamento di fr. 21'310.- più interessi al
5% dal 26 ottobre 1994 su fr. 20'732.50 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50, e
in entrambi i casi con diversa ripartizione delle spese processuali, il tutto
con protesta di spese e ripetibili;
mentre gli attori nella risposta
30 aprile 2014 propongono di respingere l’appello sia in via principale che in
via subordinata, protestando a loro volta tasse, spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. AP 1, AP 2 e AP 3 hanno
edificato nel corso del 1994 una palazzina sul fondo base particella no. __________.
I promotori erano allora comproprietari del fondo in ragione di 1/3 ciascuno
(doc. B1-B4). Successivamente il fondo è diventato una comproprietà per piani,
composta di quattro unità abitative, ciascuna con quota di comproprietà al 250/1000.
Il 1° giugno 1994 i promotori comproprietari hanno concluso con i coniugi AO 1
e AO 2 mediante atto pubblico, un contratto di costituzione di diritto di
compera per l’unità di PPP n. 2 del fondo base part. n. __________, che scadeva
il 30 ottobre 1994 (doc. C), per un prezzo di fr. 485'000.-. Il 28 ottobre 1994
è avvenuta la consegna dell’appartamento n. 2, con l’indicazione nel verbale di
consegna della lista dei lavori ancora da ultimare (doc. E). Alla medesima data
è stato esercitato il diritto di compera (dpc. D). In seguito gli acquirenti
hanno chiesto l’eliminazione di difetti scoperti nei mesi successivi alla
consegna e per i quali i promotori hanno negato ogni responsabilità.
B. Con petizione promossa il 27
ottobre 1999 davanti alla Pretura di Lugano, sezione 2, AO 1 e AO 2 hanno
chiesto la condanna in solido di AP 1, AP 2 e AP 3 al pagamento del minor
valore sul prezzo di vendita della PPP n. 2 __________ per un totale di fr. 24'884.30
oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 1994, oltre a fr. 827.50 di spese
sostenute precedentemente all’inoltro della petizione, con riserva di modifica
a dipendenza delle emergenze istruttorie, e alla consegna dei piani delle
canalizzazioni relativi alla loro proprietà (i piani delle tubature idrauliche,
elettriche e delle serpentine del riscaldamento). In via subordinata gli attori
hanno postulato la condanna dei convenuti al pagamento del minor valore nella
proporzione di 1/3 ciascuno, invariate le altre domande. I convenuti si sono
opposti alla petizione con risposta del 27 gennaio 2000, negando ogni loro
responsabilità. Con replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle
proprie allegazioni e richieste. Il 20 giugno 2000 si è tenuta l’udienza di
assunzione delle prove, in esito alla quale il Pretore ha ammesso la prova
peritale e ha congiunto il procedimento con quelli degli incarti n. OA.2000.31
e OA.99.761, relativi agli altri acquirenti delle unità condominiali per
un’unica istruttoria. Il referto peritale è stato inoltrato alla Pretura di
Lugano il 9 dicembre 2003, seguito dalle istanze di complemento (e
delucidazione) della perizia, sia delle parti attrici che delle parti
convenute. L’8 marzo 2010 gli attori hanno chiesto la ricusa del perito
giudiziario, respinta dal Pretore con decisione 27 gennaio 2011. Il 31 luglio
2013 il perito giudiziario ha presentato alla Pretura il complemento della
perizia. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato il 29 agosto 2013
all’udienza di dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi
memoriali conclusivi. Nelle conclusioni del 2 dicembre 2013 gli attori hanno
aumentato le loro domande a fr. 43'931.60 oltre interessi al 5% dal 26 ottobre
1994, chiedendo di considerare “l’aumento dei costi di materiali e manodopera,
a dieci anni di distanza dall’introduzione della causa giudiziaria”. I
convenuti hanno ribadito la domanda di respingere la petizione in ogni suo
punto. Nel 2008 il Comune di __________ si è fuso con il Comune di __________.
C. Con sentenza 31 dicembre
2013, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha condannato i
convenuti in solido al versamento di fr. 25'097.40 più interessi al 5% dal 26
ottobre 1994 su fr. 24'519.90 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50. La tassa di
giustizia di fr. 1’300.-, le relative spese di fr. 250.-, le tasse e spese
delle decisioni processuali/ordinarie non già definitivamente accollate e le
spese peritali sono state poste in solido a carico dei convenuti, tenuti a
rifondere fr. 3'500.- per ripetibili in favore degli attori.
D. I convenuti sono insorti
contro il giudizio pretorile con appello 17 febbraio 2014, chiedendone la
riforma nel senso di stabilire l’importo da loro dovuto in fr. 25'097.40 oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2014 su fr. 24'519.90 e dal 2 dicembre 2013 su
fr. 577.50, invariati gli altri dispositivi, con protesta di spese e
ripetibili. In via subordinata gli appellanti chiedono di ridurre a fr.
21'310.-, oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 1994 su fr. 20'732.50 e dal 2
dicembre 2013 su fr. 577.50, con ripartizione delle spese processuali in
ragione di ¼ a carico degli attori e di ¾ a carico dei convenuti, spese
peritali a carico dei convenuti e riduzione a fr. 2'800.- delle ripetibili
poste a loro carico. Con risposta 28 aprile 2014 gli attori chiedono di
respingere integralmente l’appello sia in via principale che in via subordinata
e di confermare la decisione della Pretura di Lugano. Delle argomentazioni
delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). La procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data e
quindi la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale
in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405.
cpv. 1 CPC).
2.
Giusta l’art. 308 cpv. 1
CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di
prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie
patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima
conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.
308.
cpv. 2 CPC).
3.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motiviazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in
particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e quindi da riformare
(DTF 4A_659/2011 consid. 4 del 7 dicembre 2011; II CCA inc. n. 12.2012.13 del
23.
febbraio 2010, inc. 12.2011.177 del 24 febbraio 2012, inc. n. 12.2012.123
del 17 ottobre 2012, inc. 12.2011.119 del 18 aprile 2013; Reetz/Theiler, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad
art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311). È in particolare
irricevibile la motivazione di appello identica agli allegati di causa di prima
istanza (sentenza del Tribunale federale 4A_97/2014 del 26 giugno 2014 consid.
3.
) o che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia a
quanto già esposto in prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014
del 1 settembre 2014, in SZZP 2015 pag. 52).
4.
Nella propria decisione, il
Pretore ha ritenuto tempestiva la notifica dei difetti indicati nella petizione
per quel che concerne l’unità abitativa attribuita in uso esclusivo agli attori
e le parti comuni, a esclusione di quelli fatti valere nelle conclusioni. Ha
poi valutato il minor valore per i difetti delle parti comuni sulla base della
perizia giudiziaria, accertando un costo presumibile delle riparazioni di fr.
20'800.- per il tetto-giardino, di fr. 8'000.- per i pavimenti e zoccolini
dell’entrata e del pianerottolo, di fr. 4'630.- per la facciata sud e di fr.
9'500.- per l’autorimessa, per un minor valore totale di fr. 42'930.- relativo
alle parti comuni. Tenuto conto della quota parte di 250/1000, l’importo
spettante agli attori per le parti comuni, prosegue il Pretore, ammonta a fr.
10'732.50, mentre quello per i difetti all’unità abitativa in uso esclusivo (unità
n. 2) è di fr. 10'000.-, per un totale di fr. 20'732.50. Costatato che il
referto peritale era stato allestito nel dicembre 2003 e che gli attori si
erano riservati con la petizione di adattare le domande di giudizio “a
dipendenza delle risultanze istruttorie”, chiedendo nelle conclusioni di
considerare “l’incontestabile aumento dei costi di manodopera e materiale”, il
primo giudice ha adattato l’importo del minor valore all’aumento dei costi
delle costruzioni intervenuto tra il 2003 e il 2013, mediante la tabella
pubblicata sul sito internet ufficiale dall’Ufficio di statistica del Canton
Ticino. Su tali basi il Pretore ha stabilito un aumento dei costi di
costruzione pari al 18.268%, portando a fr. 24'519.90 l’importo riconosciuto in
favore degli attori. Sulle altre domande di giudizio, il Pretore ha ammesso la
rifusione delle spese legali preprocessuali nella misura di fr. 577.50, mentre
ha considerato abbandonata con le conclusioni la richiesta di consegnare i
piani delle canalizzazioni. Infine, il primo giudice ha posto le spese processuali
a carico dei convenuti in solido, con l’obbligo di rifondere agli attori fr.
3'500.- per ripetibili.
5.
In sede di appello rimangono
litigiosi la rivalutazione dell’importo relativo al minor valore delle parti
comuni e dell’unità abitativa n. 2, in complessivi fr. 3'787.40, la decorrenza
degli interessi (dal 1° gennaio 2014 sul minor valore invece che dal 26 ottobre
1994) e la ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili. Gli
appellanti rimproverano in sostanza al Pretore di aver rivalutato gli importi
indicati nella perizia giudiziaria senza che gli attori avessero provato
l’aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013 né avessero formulato
un’esplicita domanda di giudizio nelle loro conclusioni, rimaste del tutto
generiche. Inoltre, proseguono gli appellanti, la rivalutazione è stata
eseguita dal Pretore senza contraddittorio e sulla base di indici statistici
che non possono essere considerati alla stregua di un fatto notorio e che non
sono stati allegati negli atti di causa. Infine, gli appellanti contestano in
ogni caso la decorrenza degli interessi di mora al 5% dal 26 ottobre 1994.
Nonostante quanto indicato nelle richieste di giudizio (punto B, pag. 2
dell’appello) è evidente dall’insieme dell’appello, segnatamente dalle sue
motivazioni, che i convenuti chiedono in via principale di ridurre l’importo da
loro dovuto agli attori a fr. 21'310.- oltre interessi al 5% dal 26 ottobre
1994.
su fr. 20'732.50 e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50 e in via subordinata
chiedono che sull’importo di fr. 25'097.40 riconosciuto dal Pretore gli interessi
decorrano dal 1° gennaio 2014 su fr. 24'519.90 e dal 2 dicembre 2013 su fr.
577.50
Gli appellanti propongono inoltre una ripartizione delle spese
processuali in ragione di 1/4 a carico degli attori e di 3/4 a carico dei
convenuti, proponendo altresì, per quanto risulta dalla motivazione
dell’appello anche se non dalle domande di giudizio, di ripartire secondo la
soccombenza anche le spese peritali, riducendo inoltre a fr. 2'800.-
l’indennità ripetibile.
6.
Nella fattispecie il
Pretore, preso atto che la perizia risaliva al 2003, ha rivalutato di sua
iniziativa l’importo accertato dal perito servendosi dell’indice dei prezzi
della costruzione di case plurifamiliari nel Canton Ticino, per il periodo
trascorso tra l’ottobre 2003 e l’ottobre 2013. La tabella in questione può
essere trovata ricercando: http://www4.ti.ch/index.php?id=42382
: Temi, 05 Prezzi, Prezzi delle costruzioni, Tabella dati: “Indice dei prezzi
delle costruzioni, secondo il genere e il tipo di costruzione, in Ticino, da
ottobre 1998 (ottobre 2010 = 100) ad ottobre 2014”. La tabella statistica non figura agli atti di causa, né è stata assunta come prova ed è
pacifico che il Pretore ne ha fatto uso senza offrire alle parti l’occasione di
esprimersi al riguardo.
6.1
Gli appellanti sostengono
che l’indice del costo delle costruzioni nel Cantone Ticino non può essere
considerato alla stregua di un fatto notorio. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale sono notori – quindi non soggetti all’onere di allegazione e
di prova (DTF 130 III 113, consid. 3.4) – i fatti la cui esistenza è certa al
punto da convincere il giudice che si tratta di fatti di pubblica notorietà
(“allgemeine notorische Tatsachen”) o conosciuti soltanto dal giudice, nella
misura in cui, per esempio, la prova è stata portata in un’altra procedura da
lui trattata (“amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen”); in quest’ultimo
caso il giudice deve tuttavia segnalare i fatti alle parti per garantire il
diritto di essere sentito (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 17 p. 255; Hohl, Procedure civile, Vol. I, Berna 2001, n. 945 p. 182 segg.; Habscheid,
Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2a
ed., Basilea 1990, n. 636 p. 381). Un fatto può essere considerato di
pubblica notorietà quando è conosciuto in maniera generale dal pubblico (DTF
135.
III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4, 138 III 194, 128 III 4). Il
Tribunale federale ha ritenuto notorio, a titolo di esempio, il tasso di
conversione delle monete, controllabile da chiunque via internet (DTF 137 III
623). L’ammissione dell’esistenza di fatti notori deve comunque essere usata
restrittivamente, così da restare confinata a casi eccezionali. Questo principio
vale soprattutto in considerazione della grande accessibilità a fonti
d’informazione tramite internet (Trezzini,
Francesco, in: Cocchi, Bruno/Trezzini, Francesco/Bernasconi, Giorgio A., Commentario
al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 151 CPC,
pag. 630). L’oggetto della presente vertenza – i costi delle costruzioni di
case plurifamiliari nel Canton Ticino – si situa in un ambito specializzato.
Non si tratta di circostanze o massime empiriche, ossia fondate sull’esperienza,
che sono comunemente note anche a persone che non svolgono attività nel settore
edile ticinese. Il metodo e il calcolo applicabile alla determinazione e
quantificazione dei costi tramite la tabella reperibile sul sito del Cantone
non possono pertanto essere ritenuti fatti notori, anche se possono essere
reperiti su internet.
6.2
In sede di petizione gli
attori si erano riservata la facoltà di adeguare le loro pretese in funzione
delle risultanze istruttorie, ciò che hanno fatto con le conclusioni di causa,
portando le loro pretese a un totale di fr. 43'931.60 (fr. 16'000.- per il
minor valore dell’unità abitativa n. 2, fr. 27'104.10 per il minor valore delle
parti comuni e fr. 827.50 per le spese preprocessuali). Nelle loro conclusioni
(punto 29), gli attori hanno affermato che doveva essere considerato
“l’incontestabile aumento dei costi di materiali e manodopera, a dieci anni di
distanza dall’introduzione della causa giudiziaria”, e al punto 31 hanno
indicato che le spese di riparazione delle parti comuni sarebbero costate al
minimo “fr. 72'770.-, somma alla quale andrà sommata la maggiorazione relativa
al tinteggio della parete riportata in sede di perizia che per analogia a
quanto riportato dalla perizia a pag. 23 può essere quantificata in fr. 2'000.-,
la percentuale media delle differenze di costo che variano da un minimo del 10%
fino all’80% e ciò nell’impossibilità di mettere a confronto tre offerte per
ogni singola opera di risanamento, nonché il maggior costo di esecuzione dei
lavori e dei materiali, rispetto all’anno 2003”. Su tali basi gli attori hanno stabilito in fr. 8'411.60 l’aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013,
ritenendo dato, in pratica, un aumento pari al 45% del costo indicato dal
perito espressosi nel 2003. Nel referto peritale del 9 dicembre 2003 (act.
XXVI) il perito aveva in effetti indicato a pag. 6, riferendosi alla fase di
pubblico concorso, che si riscontrava “sempre più spesso e in ogni campo
dell’edilizia differenze di costo che variano da un minimo del 10% fino all’
80%”. Dopo tale perizia è ancora stata assunta agli atti una delucidazione
peritale del 31 luglio 2013 (act. LII). In questa occasione al perito
giudiziario sono state poste diverse domande, tra le quali alcune sulla
pertinenza dei costi e del minor valore indicati nella perizia del 9 dicembre
2013.
(cfr. risposta pag. 11). Gli attori non hanno tuttavia posto alcuna
domanda sulla questione del rincaro dei costi di costruzione.
6.3
È indubbio che nella
fattispecie è applicabile il principio dispositivo e che spetta alle parti
cifrare e provare le proprie pretese. Nelle loro conclusioni gli attori hanno
valutato al 45% il rincaro dei costi di costruzione dal 2003 al 2013 fondandosi
su indicazioni, invero del tutto generiche, contenute nella perizia del 9
dicembre 2003. In occasione della delucidazione del referto peritale, avvenuta
nel 2013, gli attori non hanno posto alcuna domanda al perito affinché questi
determinasse in modo preciso quale era stata l’evoluzione dei costi della
costruzione nel periodo tra il 2003 e il 2013. Se ne deve concludere, in simili
circostanze, che le risultanze del procedimento, sulle quali il Pretore doveva
fondare il proprio giudizio ai sensi dell’art. 85 CPC-TI, non consentono di
ritenere provato un aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013. Il
Pretore non poteva, infatti, ricercare di sua iniziativa altre prove al di
fuori di quelle già ammesse e figuranti negli atti di causa, per di più a
istruttoria ultimata e senza interpellare le parti.
6.4
Il minor valore spettante
agli attori per i difetti delle parti comuni deve quindi essere stabilito in
fr. 10'732.50, mentre il risarcimento delle spese legali preprocessuali, non
più contestato in questa sede, rimane di fr. 577.50. Gli appellanti contestano
la decorrenza degli interessi sull’importo attribuito a titolo di minor valore,
che il Pretore ha stabilito dal 26 ottobre 1994, data alla quale è stato
esercitato il diritto di compera e verosimilmente pagato il prezzo dell’unità
immobiliare (doc. D, D1, esercizio del diritto di compera). In questa sede gli
appellanti sostengono, infatti, che gli interessi di mora devono decorrere dalla
data d’emanazione della sentenza, ritenuto inoltre che il perito giudiziario
aveva già tenuto conto dell’aumento dei costi di costruzione dal 1995 al 2003.
La censura è del tutto infondata. Come citato con pertinenza dal Pretore, gli
interessi sul minor valore da risarcire sono dovuti dal momento in cui
l’acquirente ha pagato il prezzo (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4a
ed., n. 885 pag. 130), vale a dire, in concreto, dal 26 ottobre 1994.
6.5
In accoglimento parziale dell’appello,
il giudizio pretorile va dunque modificato nel senso che i convenuti sono
condannati a versare agli attori, con vincolo di solidarietà, l’importo
complessivo di fr. 21'310.- oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 1994 su fr. 20'732.50
e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50.
7.
Gli
appellanti contestano anche la ripartizione delle spese processuali operata dal
Pretore, che ha posto a loro carico tassa di giustizia, spese, spese peritali e
indennità ripetibili, con la motivazione che le pretese risarcitorie degli
attori erano state “sostanzialmente riconosciute”. In questa sede gli
appellanti sostengono che le spese processuali e le ripetibili devono seguire
la reciproca soccombenza delle parti e chiedono inoltre una riduzione
dell’indennità ripetibile accordata dal Pretore. In esito al presente giudizio
gli attori risultano soccombenti in prima sede nella misura del 52%, avendo
chiesto in causa fr. 43'931.60 (con le conclusioni) e avendo ottenuto solo fr. 21'310.-.
Ciò non vuol tuttavia dire che la decisione pretorile sia sbagliata per quel
che concerne le spese processuali e le ripetibili. Ai sensi dell’art. 148 cpv.
2.
CPC-TI in caso di soccombenza reciproca delle parti, il Pretore poteva
parzialmente o per intero ripartire le tasse e le spese giudiziarie e le
ripetibili. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha spiegato succintamente
che metteva a carico dei convenuti l’integralità delle spese processuali e
un’indennità ripetibile di fr. 3'500.- per il motivo che le pretese
risarcitorie degli attori erano state sostanzialmente riconosciute. Gli
appellanti si prevalgono in questa sede del principio della soccombenza
aritmetica, senza spiegare per quale motivo sarebbe errata o arbitraria
l’opinione del Pretore, che ha ritenuto decisiva la questione di principio,
vale a dire la loro totale negazione, sull’arco di un procedimento durato oltre
dieci anni, delle loro responsabilità di venditori per i difetti dell’unità
immobiliare venduta. Su questo punto l’appello risulta pertanto inammissibile
per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Dal fascicolo processuale
risulta peraltro chiaro che i convenuti hanno sempre respinto ogni loro
responsabilità per i difetti lamentati dagli attori, anche dopo che la perizia del
2003.
li aveva esposti in modo inequivocabile. In simili circostanze, la
decisione del Pretore di porre a carico dei convenuti l’integralità delle spese
processuali e un’indennità ripetibile non eccede i limiti dell’ampio potere di
apprezzamento che gli compete in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art.
150; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47). La fissazione della tassa,
delle spese e delle ripetibili di prima sede può dunque rimanere invariata
8.
In seconda istanza gli appellanti
risultano vincenti sull’adeguamento dei costi della costruzione e perdono sulla
decorrenza degli interessi, sulla ripartizione delle spese processuali e delle
ripetibili di prima istanza. Il valore ancora litigioso in appello è pari ad
almeno fr. 23'656.05 (fr. 3'787.40 corrispondenti alla rivalutazione operata
dal Pretore e almeno fr. 19'868.75 equivalenti agli interessi dal 26 ottobre
1994.
al 31 dicembre 2013 su fr. 20'732.50). La soccombenza degli appellanti può
così essere stimata ai 4/5. Le spese processuali e le ripetibili della
procedura di appello seguono la soccombenza reciproca delle parti (art. 106
cpv. 2 CPC). Nella commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto dei
parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria (art. 7, 9, 13 LTG,
versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile ridotta in
favore degli appellati è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art.
11.
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), corretti
per tener conto della stringatezza dell’appello e del limitato tema posto a
giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
I. L’appello 17 febbraio 2014
di AP 1, AP 2 e AP 3 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza
31 dicembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati
gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta e di conseguenza i convenuti AP 1, AP 2 e AP
3 sono condannati a pagare in solido agli attori AO 1 e AO 2 la somma di fr. 21’310.-
più interessi al 5% dal 26 ottobre 1994 su fr. 20'732.50 e dal 2 dicembre 2013
su fr. 577.50.
II. Le
spese processuali di appello in complessivi fr. 1'800.- sono posti a carico
degli appellanti in solido per 4/5 e a carico degli appellati, in solido, per 1/5.
Gli appellanti rifonderanno in solido agli appellati l’importo complessivo di
fr. 600.- per ripetibili ridotte di appello.
III. Notificazione:
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-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a
fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art.119 LTF).