12.2014.39
Compravendita immobiliare, garanzia per i difetti, minor valore delle parti comuni, fatto notorio, ripartizione delle spese processuali in deroga alla soccombenza
15 aprile 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.39
Lugano
15 aprile 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.761 a
procedura ordinaria della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con petizione 27 ottobre 1999 da
AO 1
AO 2
entrambi rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
AP 2
AP 3
tutti
rappr. dall’ RA 1
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna dei convenuti in solido, subordinatamente in ragione di 1/3
ciascuno, al pagamento di fr. 14'056.80 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1995
con riserva di modifica a dipendenza delle emergenze istruttorie (importo poi
aumentato a fr. 34'104.10 con le conclusioni) e di fr. 827.50 di spese
sostenute precedentemente l’inoltro della petizione e la consegna dei piani
delle canalizzazioni relativi alla loro proprietà;
domande alle quali si
sono opposti i convenuti e che il Pretore, con sentenza 31 dicembre 2013, ha parzialmente accolto, condannando i convenuti in solido a pagare agli attori l’importo di
fr. 20'270.60 più interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr. 12'693.10, dal 1°
ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50;
appellanti i convenuti,
con atto di appello 17 febbraio 2014, con il quale chiedono di riformare il
giudizio pretorile nel senso di condannarli in solido al pagamento di fr. 20'270.60
più interessi al 5% dal 1° gennaio 2014 su fr. 12'693.10, dal 1° ottobre 1996
su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50, subordinatamente al pagamento
di fr. 18’310.- più interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr. 10'732.50, dal 1°
ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50, e in entrambi
i casi con diversa ripartizione delle spese processuali, il tutto con protesta
di spese e ripetibili;
mentre gli attori nella risposta
30 aprile 2014 propongono di respingere l’appello sia in via principale che in
via subordinata, protestando a loro volta tasse, spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. AP 1, AP 2 e AP 3 hanno
edificato nel corso del 1994 una palazzina sul fondo base particella no. __________.
I promotori erano allora comproprietari del fondo in ragione di 1/3 ciascuno
(doc. B1-B4). Successivamente il fondo è diventato una comproprietà per piani,
composta di quattro unità abitative, ciascuna con quota di comproprietà al 250/1000.
Il 5 luglio 1994 i promotori comproprietari hanno concluso con i coniugi AO 2 e
AO 1 mediante atto pubblico, un contratto di costituzione di diritto di compera
per l’unità di PPP n. 3 del fondo base part. n. __________, che scadeva il 28
ottobre 1994 (doc. C), per un prezzo di fr. 490'000.-. Il 29 ottobre 1994 è
avvenuta la consegna dell’appartamento n. 3, con l’indicazione nel verbale di
consegna della lista dei lavori ancora da ultimare (doc. G). Il diritto di
compera è stato modificato ed è poi stato esercitato il 21 novembre 1994 (doc.
E). In seguito gli acquirenti hanno chiesto l’eliminazione di difetti scoperti
nei mesi successivi alla consegna e per i quali i promotori hanno negato ogni
responsabilità.
B. Con petizione promossa il 27
ottobre 1999 davanti alla Pretura di Lugano, sezione 2, AO 2 e AO 1 hanno
chiesto la condanna in solido di AP 1, AP 2 e AP 3 al pagamento del minor
valore sul prezzo di vendita della PPP n. 3 __________ per fr. 14'056.80 oltre
interessi al 5% dal 1° ottobre 1995, al risarcimento del danno contrattuale per
un totale di fr. 11'165.65 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1996 e alla
rifusione di fr. 827.50 per le spese sostenute precedentemente all’inoltro
della petizione, con riserva di modifica a dipendenza delle emergenze
istruttorie, e alla consegna dei piani delle canalizzazioni relativi alla loro
proprietà (i piani delle tubature idrauliche, elettriche e delle serpentine del
riscaldamento). In via subordinata gli attori hanno postulato la condanna dei
convenuti al pagamento del minor valore nella proporzione di 1/3 ciascuno,
invariate le altre domande. I convenuti si sono opposti alla petizione con
risposta dell’11 gennaio 2000, negando ogni loro responsabilità. Con replica e
duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste. Il
7 giugno 2000 si è tenuta l’udienza di assunzione delle prove, in esito alla
quale il Pretore ha ammesso la prova peritale e ha congiunto il procedimento
con quelli degli incarti n. OA.2000.31 e OA.99.760, relativi agli altri
acquirenti delle unità condominiali per un’unica istruttoria. Il referto
peritale è stato inoltrato alla Pretura di Lugano il 9 dicembre 2003, seguito delle
istanze di complemento (e delucidazione) della perizia, sia delle parti attrici
che delle parti convenute. L’8 marzo 2010 i convenuti hanno chiesto la ricusa
del perito giudiziario, respinta dal Pretore con decisione 27 gennaio 2011. Il
31 luglio 2013 il perito giudiziario ha presentato alla Pretura il complemento
della perizia. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato il 29 agosto
2013 all’udienza di dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei
rispettivi memoriali conclusivi. Nelle conclusioni del 2 dicembre 2013 gli
attori hanno aumentato le loro domande a fr. 34'104.10 oltre interessi al 5%
dal 1° marzo 1995, chiedendo di considerare “l’aumento dei costi di materiali e
manodopera, a dieci anni di distanza dall’introduzione della causa
giudiziaria”. I convenuti hanno ribadito la domanda di respingere la petizione
in ogni suo punto. Nel 2008 il Comune di __________ si è fuso con il Comune di __________.
C. Con sentenza 31 dicembre
2013, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha condannato i
convenuti in solido al versamento di fr. 20'270.60 oltre interessi al 5% dal 1°
marzo 1995 su fr. 12'693.10, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre
2013 su fr. 577.50. La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'800.-, le
relative spese di fr. 300.- e le tasse e spese delle decisioni
processuali/ordinarie non già definitivamente accollate, sono state poste in
solido a carico degli attori per 4/9 e dei convenuti per 5/9,
mentre le spese peritali sono state poste a carico dei convenuti, tenuti
inoltre a rifondere agli attori fr. 2'600.- per ripetibili parziali.
D. I convenuti sono insorti
contro il giudizio pretorile con appello 17 febbraio 2014, chiedendone la
riforma nel senso di stabilire l’importo da loro dovuto in fr. 20'270.60 oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2014 su fr. 12'693.10, dal 1° ottobre 1996 su
fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50, con ripartizione delle spese
processuali in ragione di ½ a carico degli attori e di ½ a carico dei
convenuti, spese peritali a carico dei convenuti e riduzione a fr. 2'600.- (in
realtà fr. 2'000.-: v. appello pag. 5) delle ripetibili poste a loro carico,
con protesta di spese e ripetibili. In via subordinata gli appellanti chiedono
di ridurre a fr. 18'310.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr.
10'732.50, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr.
577.50, con ripartizione delle spese processuali in ragione di ½ a carico degli
attori e di ½ a carico dei convenuti, spese peritali a carico dei convenuti e
riduzione a fr. 2'600.- (in realtà fr. 2'000.-: v. appello pag. 5) delle
ripetibili poste a carico dei convenuti. Con risposta 28 aprile 2014 gli
attori chiedono di respingere integralmente l’appello sia in via principale che
in via subordinata e di confermare la decisione della Pretura di Lugano. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). La procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data e
quindi la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale
in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405.
cpv. 1 CPC).
2.
Giusta l’art. 308 cpv. 1
CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di
prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie
patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima
conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.
308.
cpv. 2 CPC).
3.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni
del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto,
per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con
la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la
stessa sarebbe errata e quindi da riformare (DTF 4A_659/2011 consid. 4 del 7
dicembre 2011; II CCA inc. n. 12.2012.13 del 23 febbraio 2010, inc. 12.2011.177
del 24 febbraio 2012, inc. n. 12.2012.123 del 17 ottobre 2012, inc. 12.2011.119
del 18 aprile 2013; Reetz/Theiler,
in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311). È in particolare
irricevibile la motivazione di appello identica agli allegati di causa di prima
istanza (sentenza del Tribunale federale 4A_97/2014 del 26 giugno 2014 consid.
3.
) o che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia a
quanto già esposto in prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014
del 1 settembre 2014, in SZZP 2015 pag. 52).
4.
Nella propria decisione, il
Pretore ha ritenuto tempestiva la notifica dei difetti indicati nella petizione
per quel che concerne le parti comuni, a esclusione di quelli fatti valere
nelle conclusioni. Ha poi valutato il minor valore per i difetti delle parti
comuni sulla base della perizia giudiziaria, accertando un costo presumibile
delle riparazioni di fr. 20'800.- per il tetto-giardino, di fr. 8'000.- per i
pavimenti e zoccolini dell’entrata e del pianerottolo, di fr. 4'630.- per la
facciata sud e di fr. 9'500.- per l’autorimessa, per un minor valore totale di
fr. 42'930.- relativo alle parti comuni. Tenuto conto della quota parte di 250/1000,
l’importo spettante agli attori per le parti comuni, prosegue il Pretore,
ammonta a fr. 10'732.50. In seguito il primo giudice ha esaminato la domanda di
risarcimento per la mancata pavimentazione del tetto-giardino in uso riservato con
lastre di cemento, come previsto dal contratto, e dopo aver accertato che non
era provata una modifica degli accordi contrattuali sul rivestimento, ha
determinato in fr. 7'000.- il risarcimento dovuto agli attori per tale posta.
Costatato che il referto peritale era stato allestito nel dicembre 2003 e che
gli attori si erano riservati con la petizione di adattare le domande di giudizio
“a dipendenza delle risultanze istruttorie”, chiedendo nelle conclusioni di
considerare “l’incontestabile aumento dei costi di manodopera e materiale”, il
primo giudice ha adattato l’importo del minor valore relativo alle parti comuni
all’aumento dei costi delle costruzioni intervenuto tra il 2003 e il 2013,
mediante la tabella pubblicata sul sito internet ufficiale dall’Ufficio di
statistica del Canton Ticino. Su tali basi il Pretore ha stabilito un aumento
dei costi di costruzione pari al 18.268%, portando a fr. 20'270.60 (fr.
12'693.10 minor valore rivalutato per le parti comuni, fr. 7'000.- minor valore
per il tetto-giardino in uso riservato, fr. 577.50 quota parte spese legali
preprocessuali) l’importo riconosciuto in favore degli attori. Sulle altre
domande di giudizio, il Pretore ha considerato abbandonata con le conclusioni
la richiesta di consegnare i piani delle canalizzazioni. Infine, il primo
giudice ha posto le spese processuali a carico degli attori in solido in
ragione di 4/9 e a carico dei convenuti in solido in ragione di 5/9, mettendo a
carico dei convenuti l’integralità delle spese peritali e l’obbligo di
rifondere agli attori fr. 2’600.- per ripetibili ridotte.
5.
In sede di appello
rimangono litigiosi la rivalutazione dell’importo relativo al minor valore
delle parti comuni e dell’unità abitativa n. 3, in complessivi fr. 1'960.60, la decorrenza degli interessi in almeno fr. 10'102.20 (dal 1° gennaio
2014.
sul minor valore delle parti comuni invece che dal 1° marzo 1995) e la
ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili. Gli appellanti
rimproverano in sostanza al Pretore di aver rivalutato gli importi indicati
nella perizia giudiziaria senza che gli attori avessero provato l’aumento dei
costi di costruzione dal 2003 al 2013 né avessero formulato un’esplicita
domanda di giudizio nelle loro conclusioni, rimaste del tutto generiche.
Inoltre, proseguono gli appellanti, la rivalutazione è stata eseguita dal
Pretore senza contraddittorio e sulla base di indici statistici che non possono
essere considerati alla stregua di un fatto notorio e che non sono stati
allegati negli atti di causa. Infine, gli appellanti contestano in ogni caso la
decorrenza degli interessi di mora al 5% dal 1° marzo 1995. Nonostante quanto
indicato nelle richieste di giudizio (punto B, pag. 2 dell’appello) è evidente
dall’insieme dell’appello, segnatamente dalle sue motivazioni, che i convenuti
chiedono in via principale di ridurre l’importo da loro dovuto agli attori a
fr. 18'310.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr. 10'732.50, dal 1°
ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50 e in via
subordinata chiedono che sull’importo di fr. 20'270.60 riconosciuto dal Pretore
gli interessi decorrano dal 1° gennaio 2014 su fr. 12'963.10, dal 1° ottobre
1996.
su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50. Gli appellanti
propongono inoltre una ripartizione delle spese processuali, comprese le spese
peritali, a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, nel rispetto della
soccombenza aritmetica e per gli stessi motivi chiedono di ridurre a fr.
2'000.- l’indennità per ripetibili parziali attribuita dal Pretore agli attori.
Vi è invero una contraddizione evidente tra le richieste di giudizio sub B a
pag. 2 e 3 dell’appello e la motivazione dell’appello a pag. 3 e 4, ma ciò non
nuoce agli appellanti, poiché dalla motivazione dell’appello risultano chiaramente
le modifiche del dispositivo pretorile auspicate.
6.
Nella fattispecie il
Pretore, preso atto che la perizia risaliva al 2003, ha rivalutato di sua
iniziativa l’importo accertato dal perito servendosi dell’indice dei prezzi
della costruzione di case plurifamiliari nel Canton Ticino, per il periodo
trascorso tra l’ottobre 2003 e l’ottobre 2013. La tabella in questione può
essere trovata ricercando: http://www4.ti.ch/index.php?id=42382
: Temi, 05 Prezzi, Prezzi delle costruzioni, Tabella dati: “Indice dei prezzi
delle costruzioni, secondo il genere e il tipo di costruzione, in Ticino, da
ottobre 1998 (ottobre 2010 = 100) ad ottobre 2014”. La tabella statistica non figura agli atti di causa, né è stata assunta come prova ed è
pacifico che il Pretore ne ha fatto uso senza offrire alle parti l’occasione di
esprimersi al riguardo.
6.1
Gli appellanti sostengono
che l’indice del costo delle costruzioni nel Cantone Ticino non può essere
considerato alla stregua di un fatto notorio. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale sono notori – quindi non soggetti all’onere di allegazione e
di prova (DTF 130 III 113, consid. 3.4) – i fatti la cui esistenza è certa al
punto da convincere il giudice che si tratta di fatti di pubblica notorietà
(“allgemeine notorische Tatsachen”) o conosciuti soltanto dal giudice, nella
misura in cui, per esempio, la prova è stata portata in un’altra procedura da
lui trattata (“amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen”); in quest’ultimo
caso il giudice deve tuttavia segnalare i fatti alle parti per garantire il
diritto di essere sentito (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 17 p. 255; Hohl, Procedure civile, Vol. I, Berna
2001, n. 945 p. 182 segg.; Habscheid,
Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2a
ed., Basilea 1990, n. 636 p. 381). Un fatto può essere considerato di pubblica
notorietà quando è conosciuto in maniera generale dal pubblico (DTF 135 III 88
consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4, 138 III 194, 128 III 4). Il Tribunale
federale ha ritenuto notorio, a titolo di esempio, il tasso di conversione delle
monete, controllabile da chiunque via internet (DTF 137 III 623). L’ammissione
dell’esistenza di fatti notori deve comunque essere usata restrittivamente,
così da restare confinata a casi eccezionali. Questo principio vale soprattutto
in considerazione della grande accessibilità a fonti d’informazione tramite
internet (Trezzini, Francesco, in:
Cocchi, Bruno/Trezzini, Francesco/Bernasconi, Giorgio A., Commentario
al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 151 CPC,
pag. 630). L’oggetto della presente vertenza – i costi delle costruzioni di
case plurifamiliari nel Canton Ticino – si situa in un ambito specializzato.
Non si tratta di circostanze o massime empiriche, ossia fondate
sull’esperienza, che sono comunemente note anche a persone che non svolgono
attività nel settore edile ticinese. Il metodo e il calcolo applicabile alla
determinazione e quantificazione dei costi tramite la tabella reperibile sul
sito del Cantone non possono pertanto essere ritenuti fatti notori, anche se
possono essere reperiti su internet.
6.2
In sede di petizione gli
attori si erano riservata la facoltà di adeguare le loro pretese in funzione
delle risultanze istruttorie, ciò che hanno fatto con le conclusioni di causa,
portando le loro pretese a un totale di fr. 34'743.10 (fr. 7'000.- per il minor
valore dell’unità abitativa n. 3 [mancanza delle lastre di cemento], fr.
27'104.10 per il minor valore delle parti comuni e fr. 827.50 per le spese
preprocessuali). Nelle loro conclusioni (punto 27), gli attori hanno affermato
che doveva essere considerato “l’incontestabile aumento dei costi di materiali
e manodopera, a dieci anni di distanza dall’introduzione della causa
giudiziaria”, e al punto 29 hanno indicato che le spese di riparazione delle
parti comuni sarebbero costate al minimo “fr. 72'770.-, somma alla quale andrà
sommata la maggiorazione relativa al tinteggio della parete riportata in sede
di perizia che per analogia a quanto riportato dalla perizia a pag. 23 può
essere quantificata in fr. 2'000.-, la percentuale media delle differenze di
costo che variano da un minimo del 10% fino all’80% e ciò nell’impossibilità di
mettere a confronto tre offerte per ogni singola opera di risanamento, nonché
il maggior costo di esecuzione dei lavori e dei materiali, rispetto all’anno
2003”. Su tali basi gli attori hanno stabilito in fr. 8'411.60 l’aumento dei
costi di costruzione dal 2003 al 2013, ritenendo dato, in pratica, un aumento
pari al 45% del costo indicato dal perito espressosi nel 2003. Nel referto peritale
del 9 dicembre 2003 (act. XXVI) il perito aveva in effetti indicato a pag. 6,
riferendosi alla fase di pubblico concorso, che si riscontrava “sempre più
spesso e in ogni campo dell’edilizia differenze di costo che variano da un
minimo del 10% fino all’ 80%”. Dopo tale perizia è ancora stata assunta agli
atti una delucidazione peritale del 31 luglio 2013 (act. LII). In questa
occasione al perito giudiziario sono state poste diverse domande, tra le quali
alcune sulla pertinenza dei costi e del minor valore indicati nella perizia del
9.
dicembre 2013 (cfr. risposta pag. 11). Gli attori non hanno tuttavia posto
alcuna domanda sulla questione del rincaro dei costi di costruzione.
6.3
È indubbio che nella
fattispecie è applicabile il principio dispositivo e che spetta alle parti
cifrare e provare le proprie pretese. Nelle loro conclusioni gli attori hanno
valutato al 45% il rincaro dei costi di costruzione dal 2003 al 2013 fondandosi
su indicazioni, invero del tutto generiche, contenute nella perizia del 9 dicembre
2003.
In occasione della delucidazione del referto peritale, avvenuta nel
2013, gli attori non hanno posto alcuna domanda al perito affinché questi
determinasse in modo preciso quale era stata l’evoluzione dei costi della
costruzione nel periodo tra il 2003 e il 2013. Se ne deve concludere, in simili
circostanze, che le risultanze del procedimento, sulle quali il Pretore doveva
fondare il proprio giudizio ai sensi dell’art. 85 CPC-TI, non consentono di
ritenere provato un aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013. Il
Pretore non poteva, infatti, ricercare di sua iniziativa altre prove al di
fuori di quelle già ammesse e figuranti negli atti di causa, per di più a
istruttoria ultimata e senza interpellare le parti.
6.4
Il minor valore spettante
agli attori per i difetti delle parti comuni deve quindi essere stabilito in
fr. 10'732.50, ai quali si aggiungono le poste non contestate di fr. 7'000.-
(mancanza delle lastre di cemento) e di fr. 577.50 per la quota parte di spese
legali preprocessuali, per un totale di fr. 18'310.-. Gli appellanti contestano
la decorrenza degli interessi solo sull’importo di fr. 10'732.50 attribuito a
titolo di minor valore delle parti comuni, che il Pretore ha stabilito dal 1°
marzo 1995, data alla quale era stato versato il prezzo dell’unità immobiliare.
Non è invece contestata la decorrenza degli interessi sull’importo di fr.
7'000.-, stabilita dal Pretore al 1° ottobre 1996. In questa sede gli appellanti sostengono che gli interessi di mora devono decorrere dalla data
d’emanazione della sentenza, ritenuto inoltre che il perito giudiziario aveva
già tenuto conto dell’aumento dei costi di costruzione dal 1995 al 2003. La
censura è del tutto infondata. Come citato con pertinenza dal Pretore, seppur
in modo molto sintetico, gli interessi sul minor valore da risarcire sono
dovuti dal momento in cui l’acquirente ha pagato il prezzo (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4a ed., n.
885.
pag. 130), vale a dire, in concreto, dal 1° marzo 1995.
6.5
In accoglimento parziale
dell’appello, il giudizio pretorile va dunque modificato nel senso che i
convenuti sono condannati a versare agli attori, con vincolo di solidarietà,
l’importo complessivo di fr. 18'310.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1995
su fr. 10'732.50, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su
fr. 577.50.
7.
Gli appellanti contestano
anche la ripartizione delle spese processuali operata dal Pretore, che ha ripartito
in ragione di 4/9 agli attori e di 5/9 ai convenuti la tassa di giustizia e le spese,
caricando integralmente ai convenuti le spese peritali e obbligandoli a versare
agli attori un’indennità ripetibile ridotta di fr. 2'600.-, per il motivo che
“i difetti lamentati dagli attori in causa sono stati accertati”. In questa sede
gli appellanti sostengono che le spese processuali e le ripetibili devono
seguire la reciproca soccombenza delle parti anche per quel che concerne le spese
peritali e chiedono una riduzione dell’indennità ripetibile a fr. 2'000.-. In definitiva
gli attori risultano soccombenti nella misura del 50% circa, avendo chiesto in
causa fr. 34'743.10 (con le conclusioni) e avendo ottenuto solo fr. 18’310.-.
Ciò non vuol tuttavia dire che la decisione pretorile sia sbagliata per quel
che concerne la tassa di giustizia, le spese peritali e le ripetibili. Ai sensi
dell’art. 148 cpv. 2 CPC-TI in caso di soccombenza reciproca delle parti, il
Pretore poteva parzialmente o per intero ripartire le tasse e le spese
giudiziarie e le ripetibili. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha
spiegato succintamente che metteva a carico dei convenuti l’integralità delle
spese peritali e un’indennità ripetibile di fr. 2’600.- per il motivo che ”i
difetti lamentati dagli attori in causa sono stati accertati”. Gli appellanti
si prevalgono in questa sede del principio della soccombenza aritmetica, senza
spiegare per quale motivo sarebbe errata o arbitraria l’opinione del Pretore,
che seppur in modo molto sintetico ha ritenuto decisiva la questione di
principio, vale a dire la loro totale negazione, sull’arco di un procedimento
durato oltre dieci anni, delle loro responsabilità di venditori per i difetti
dell’unità immobiliare venduta. Dal fascicolo processuale risulta in modo
chiaro, infatti, che i convenuti hanno sempre respinto ogni loro responsabilità
per i difetti lamentati dagli attori, anche dopo che la perizia del 2003 li
aveva esposti in modo inequivocabile. In simili circostanze, la decisione del
Pretore di porre a carico dei convenuti la tassa e le spese per 5/9
l’integralità delle spese peritali e un’indennità ripetibile ridotta di fr.
2'600.- non eccede i limiti dell’ampio potere di apprezzamento che gli compete
in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 19 ad art. 150; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47). Su
questo punto l’appello è dunque infondato.
8.
La ripartizione delle spese
e tassa di giustizia di prima sede rimane dunque invariata. In seconda istanza
gli appellanti risultano vincenti sull’adeguamento dei costi della costruzione
e perdono sulla decorrenza degli interessi e sulla ripartizione delle spese peritali
e delle ripetibili di prima istanza. Il valore ancora litigioso in appello è
pari ad almeno fr. 12'062.80 (fr. 1'960.60 per la rivalutazione del minor
valore delle parti comuni, almeno fr. 10'102.20 per gli interessi dal 1° marzo
1995.
al 31 dicembre 2013 su fr. 10'732.50). La soccombenza degli appellanti può
così essere stimata ai 4/5. Le spese processuali e le ripetibili della
procedura di appello seguono la soccombenza reciproca delle parti (art. 106
cpv. 2 CPC). Nella commisurazione delle spese processuali di appello si è
tenuto conto dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria (art.
7, 9, 13 LTG, versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile
ridotta in favore degli appellati è stata calcolata seguendo i criteri indicati
all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), corretti
per tener conto della stringatezza dell’appello e del limitato tema posto a
giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
I. L’appello 17 febbraio 2014
di AP 1, AP 2 e AP 3 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza
31 dicembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati
gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta e di conseguenza i convenuti AP 1, AP 2 e AP
3 sono condannati a pagare in solido agli attori AO 2 e AO 1 la somma di fr.
18’310.- più interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr. 10'732.50, dal 1° ottobre
1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50.
II. Le
spese processuali di appello in complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico
degli appellanti in solido per 4/5 e a carico degli appellati, in solido, per
1/5. Gli appellanti rifonderanno in solido agli appellati l’importo complessivo
di fr. 500.- per ripetibili ridotte di appello.
III. Notificazione:
- RA 1, ,
- RA 2,
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a
fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art.119 LTF).