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Decisione

12.2014.39

Compravendita immobiliare, garanzia per i difetti, minor valore delle parti comuni, fatto notorio, ripartizione delle spese processuali in deroga alla soccombenza

15 aprile 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1, AP 2 e AP 3 hanno

edificato nel corso del 1994 una palazzina sul fondo base particella no. __________.

I promotori erano allora comproprietari del fondo in ragione di 1/3 ciascuno

(doc. B1-B4). Successivamente il fondo è diventato una comproprietà per piani,

composta di quattro unità abitative, ciascuna con quota di comproprietà al 250/1000.

Il 5 luglio 1994 i promotori comproprietari hanno concluso con i coniugi AO 2 e

AO 1 mediante atto pubblico, un contratto di costituzione di diritto di compera

per l’unità di PPP n. 3 del fondo base part. n. __________, che scadeva il 28

ottobre 1994 (doc. C), per un prezzo di fr. 490'000.-. Il 29 ottobre 1994 è

avvenuta la consegna dell’appartamento n. 3, con l’indicazione nel verbale di

consegna della lista dei lavori ancora da ultimare (doc. G). Il diritto di

compera è stato modificato ed è poi stato esercitato il 21 novembre 1994 (doc.

E). In seguito gli acquirenti hanno chiesto l’eliminazione di difetti scoperti

nei mesi successivi alla consegna e per i quali i promotori hanno negato ogni

responsabilità.

B. Con petizione promossa il 27

ottobre 1999 davanti alla Pretura di Lugano, sezione 2, AO 2 e AO 1 hanno

chiesto la condanna in solido di AP 1, AP 2 e AP 3 al pagamento del minor

valore sul prezzo di vendita della PPP n. 3 __________ per fr. 14'056.80 oltre

interessi al 5% dal 1° ottobre 1995, al risarcimento del danno contrattuale per

un totale di fr. 11'165.65 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1996 e alla

rifusione di fr. 827.50 per le spese sostenute precedentemente all’inoltro

della petizione, con riserva di modifica a dipendenza delle emergenze

istruttorie, e alla consegna dei piani delle canalizzazioni relativi alla loro

proprietà (i piani delle tubature idrauliche, elettriche e delle serpentine del

riscaldamento). In via subordinata gli attori hanno postulato la condanna dei

convenuti al pagamento del minor valore nella proporzione di 1/3 ciascuno,

invariate le altre domande. I convenuti si sono opposti alla petizione con

risposta dell’11 gennaio 2000, negando ogni loro responsabilità. Con replica e

duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste. Il

7 giugno 2000 si è tenuta l’udienza di assunzione delle prove, in esito alla

quale il Pretore ha ammesso la prova peritale e ha congiunto il procedimento

con quelli degli incarti n. OA.2000.31 e OA.99.760, relativi agli altri

acquirenti delle unità condominiali per un’unica istruttoria. Il referto

peritale è stato inoltrato alla Pretura di Lugano il 9 dicembre 2003, seguito delle

istanze di complemento (e delucidazione) della perizia, sia delle parti attrici

che delle parti convenute. L’8 marzo 2010 i convenuti hanno chiesto la ricusa

del perito giudiziario, respinta dal Pretore con decisione 27 gennaio 2011. Il

31 luglio 2013 il perito giudiziario ha presentato alla Pretura il complemento

della perizia. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato il 29 agosto

2013 all’udienza di dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei

rispettivi memoriali conclusivi. Nelle conclusioni del 2 dicembre 2013 gli

attori hanno aumentato le loro domande a fr. 34'104.10 oltre interessi al 5%

dal 1° marzo 1995, chiedendo di considerare “l’aumento dei costi di materiali e

manodopera, a dieci anni di distanza dall’introduzione della causa

giudiziaria”. I convenuti hanno ribadito la domanda di respingere la petizione

in ogni suo punto. Nel 2008 il Comune di __________ si è fuso con il Comune di __________.

C. Con sentenza 31 dicembre

2013, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha condannato i

convenuti in solido al versamento di fr. 20'270.60 oltre interessi al 5% dal 1°

marzo 1995 su fr. 12'693.10, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre

2013 su fr. 577.50. La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'800.-, le

relative spese di fr. 300.- e le tasse e spese delle decisioni

processuali/ordinarie non già definitivamente accollate, sono state poste in

solido a carico degli attori per 4/9 e dei convenuti per 5/9,

mentre le spese peritali sono state poste a carico dei convenuti, tenuti

inoltre a rifondere agli attori fr. 2'600.- per ripetibili parziali.

D. I convenuti sono insorti

contro il giudizio pretorile con appello 17 febbraio 2014, chiedendone la

riforma nel senso di stabilire l’importo da loro dovuto in fr. 20'270.60 oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2014 su fr. 12'693.10, dal 1° ottobre 1996 su

fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50, con ripartizione delle spese

processuali in ragione di ½ a carico degli attori e di ½ a carico dei

convenuti, spese peritali a carico dei convenuti e riduzione a fr. 2'600.- (in

realtà fr. 2'000.-: v. appello pag. 5) delle ripetibili poste a loro carico,

con protesta di spese e ripetibili. In via subordinata gli appellanti chiedono

di ridurre a fr. 18'310.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr.

10'732.50, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr.

577.50, con ripartizione delle spese processuali in ragione di ½ a carico degli

attori e di ½ a carico dei convenuti, spese peritali a carico dei convenuti e

riduzione a fr. 2'600.- (in realtà fr. 2'000.-: v. appello pag. 5) delle

ripetibili poste a carico dei convenuti. Con risposta 28 aprile 2014 gli

attori chiedono di respingere integralmente l’appello sia in via principale che

in via subordinata e di confermare la decisione della Pretura di Lugano. Delle

argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). La procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data e

quindi la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto

cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura

civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale

in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile

comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.

405.

cpv. 1 CPC).

2.

Giusta l’art. 308 cpv. 1

CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di

prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti

cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie

patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.

308.

cpv. 2 CPC).

3.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le

sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni

del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto,

per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con

la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la

stessa sarebbe errata e quindi da riformare (DTF 4A_659/2011 consid. 4 del 7

dicembre 2011; II CCA inc. n. 12.2012.13 del 23 febbraio 2010, inc. 12.2011.177

del 24 febbraio 2012, inc. n. 12.2012.123 del 17 ottobre 2012, inc. 12.2011.119

del 18 aprile 2013; Reetz/Theiler,

in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311). È in particolare

irricevibile la motivazione di appello identica agli allegati di causa di prima

istanza (sentenza del Tribunale federale 4A_97/2014 del 26 giugno 2014 consid.

3.

) o che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia a

quanto già esposto in prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014

del 1 settembre 2014, in SZZP 2015 pag. 52).

4.

Nella propria decisione, il

Pretore ha ritenuto tempestiva la notifica dei difetti indicati nella petizione

per quel che concerne le parti comuni, a esclusione di quelli fatti valere

nelle conclusioni. Ha poi valutato il minor valore per i difetti delle parti

comuni sulla base della perizia giudiziaria, accertando un costo presumibile

delle riparazioni di fr. 20'800.- per il tetto-giardino, di fr. 8'000.- per i

pavimenti e zoccolini dell’entrata e del pianerottolo, di fr. 4'630.- per la

facciata sud e di fr. 9'500.- per l’autorimessa, per un minor valore totale di

fr. 42'930.- relativo alle parti comuni. Tenuto conto della quota parte di 250/1000,

l’importo spettante agli attori per le parti comuni, prosegue il Pretore,

ammonta a fr. 10'732.50. In seguito il primo giudice ha esaminato la domanda di

risarcimento per la mancata pavimentazione del tetto-giardino in uso riservato con

lastre di cemento, come previsto dal contratto, e dopo aver accertato che non

era provata una modifica degli accordi contrattuali sul rivestimento, ha

determinato in fr. 7'000.- il risarcimento dovuto agli attori per tale posta.

Costatato che il referto peritale era stato allestito nel dicembre 2003 e che

gli attori si erano riservati con la petizione di adattare le domande di giudizio

“a dipendenza delle risultanze istruttorie”, chiedendo nelle conclusioni di

considerare “l’incontestabile aumento dei costi di manodopera e materiale”, il

primo giudice ha adattato l’importo del minor valore relativo alle parti comuni

all’aumento dei costi delle costruzioni intervenuto tra il 2003 e il 2013,

mediante la tabella pubblicata sul sito internet ufficiale dall’Ufficio di

statistica del Canton Ticino. Su tali basi il Pretore ha stabilito un aumento

dei costi di costruzione pari al 18.268%, portando a fr. 20'270.60 (fr.

12'693.10 minor valore rivalutato per le parti comuni, fr. 7'000.- minor valore

per il tetto-giardino in uso riservato, fr. 577.50 quota parte spese legali

preprocessuali) l’importo riconosciuto in favore degli attori. Sulle altre

domande di giudizio, il Pretore ha considerato abbandonata con le conclusioni

la richiesta di consegnare i piani delle canalizzazioni. Infine, il primo

giudice ha posto le spese processuali a carico degli attori in solido in

ragione di 4/9 e a carico dei convenuti in solido in ragione di 5/9, mettendo a

carico dei convenuti l’integralità delle spese peritali e l’obbligo di

rifondere agli attori fr. 2’600.- per ripetibili ridotte.

5.

In sede di appello

rimangono litigiosi la rivalutazione dell’importo relativo al minor valore

delle parti comuni e dell’unità abitativa n. 3, in complessivi fr. 1'960.60, la decorrenza degli interessi in almeno fr. 10'102.20 (dal 1° gennaio

2014.

sul minor valore delle parti comuni invece che dal 1° marzo 1995) e la

ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili. Gli appellanti

rimproverano in sostanza al Pretore di aver rivalutato gli importi indicati

nella perizia giudiziaria senza che gli attori avessero provato l’aumento dei

costi di costruzione dal 2003 al 2013 né avessero formulato un’esplicita

domanda di giudizio nelle loro conclusioni, rimaste del tutto generiche.

Inoltre, proseguono gli appellanti, la rivalutazione è stata eseguita dal

Pretore senza contraddittorio e sulla base di indici statistici che non possono

essere considerati alla stregua di un fatto notorio e che non sono stati

allegati negli atti di causa. Infine, gli appellanti contestano in ogni caso la

decorrenza degli interessi di mora al 5% dal 1° marzo 1995. Nonostante quanto

indicato nelle richieste di giudizio (punto B, pag. 2 dell’appello) è evidente

dall’insieme dell’appello, segnatamente dalle sue motivazioni, che i convenuti

chiedono in via principale di ridurre l’importo da loro dovuto agli attori a

fr. 18'310.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr. 10'732.50, dal 1°

ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50 e in via

subordinata chiedono che sull’importo di fr. 20'270.60 riconosciuto dal Pretore

gli interessi decorrano dal 1° gennaio 2014 su fr. 12'963.10, dal 1° ottobre

1996.

su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50. Gli appellanti

propongono inoltre una ripartizione delle spese processuali, comprese le spese

peritali, a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, nel rispetto della

soccombenza aritmetica e per gli stessi motivi chiedono di ridurre a fr.

2'000.- l’indennità per ripetibili parziali attribuita dal Pretore agli attori.

Vi è invero una contraddizione evidente tra le richieste di giudizio sub B a

pag. 2 e 3 dell’appello e la motivazione dell’appello a pag. 3 e 4, ma ciò non

nuoce agli appellanti, poiché dalla motivazione dell’appello risultano chiaramente

le modifiche del dispositivo pretorile auspicate.

6.

Nella fattispecie il

Pretore, preso atto che la perizia risaliva al 2003, ha rivalutato di sua

iniziativa l’importo accertato dal perito servendosi dell’indice dei prezzi

della costruzione di case plurifamiliari nel Canton Ticino, per il periodo

trascorso tra l’ottobre 2003 e l’ottobre 2013. La tabella in questione può

essere trovata ricercando: http://www4.ti.ch/index.php?id=42382

: Temi, 05 Prezzi, Prezzi delle costruzioni, Tabella dati: “Indice dei prezzi

delle costruzioni, secondo il genere e il tipo di costruzione, in Ticino, da

ottobre 1998 (ottobre 2010 = 100) ad ottobre 2014”. La tabella statistica non figura agli atti di causa, né è stata assunta come prova ed è

pacifico che il Pretore ne ha fatto uso senza offrire alle parti l’occasione di

esprimersi al riguardo.

6.1

Gli appellanti sostengono

che l’indice del costo delle costruzioni nel Cantone Ticino non può essere

considerato alla stregua di un fatto notorio. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale sono notori – quindi non soggetti all’onere di allegazione e

di prova (DTF 130 III 113, consid. 3.4) – i fatti la cui esistenza è certa al

punto da convincere il giudice che si tratta di fatti di pubblica notorietà

(“allgemeine notorische Tatsachen”) o conosciuti soltanto dal giudice, nella

misura in cui, per esempio, la prova è stata portata in un’altra procedura da

lui trattata (“amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen”); in quest’ultimo

caso il giudice deve tuttavia segnalare i fatti alle parti per garantire il

diritto di essere sentito (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 17 p. 255; Hohl, Procedure civile, Vol. I, Berna

2001, n. 945 p. 182 segg.; Habscheid,

Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2a

ed., Basilea 1990, n. 636 p. 381). Un fatto può essere considerato di pubblica

notorietà quando è conosciuto in maniera generale dal pubblico (DTF 135 III 88

consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4, 138 III 194, 128 III 4). Il Tribunale

federale ha ritenuto notorio, a titolo di esempio, il tasso di conversione delle

monete, controllabile da chiunque via internet (DTF 137 III 623). L’ammissione

dell’esistenza di fatti notori deve comunque essere usata restrittivamente,

così da restare confinata a casi eccezionali. Questo principio vale soprattutto

in considerazione della grande accessibilità a fonti d’informazione tramite

internet (Trezzini, Francesco, in:

Cocchi, Bruno/Trezzini, Francesco/Bernasconi, Giorgio A., Commentario

al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 151 CPC,

pag. 630). L’oggetto della presente vertenza – i costi delle costruzioni di

case plurifamiliari nel Canton Ticino – si situa in un ambito specializzato.

Non si tratta di circostanze o massime empiriche, ossia fondate

sull’esperienza, che sono comunemente note anche a persone che non svolgono

attività nel settore edile ticinese. Il metodo e il calcolo applicabile alla

determinazione e quantificazione dei costi tramite la tabella reperibile sul

sito del Cantone non possono pertanto essere ritenuti fatti notori, anche se

possono essere reperiti su internet.

6.2

In sede di petizione gli

attori si erano riservata la facoltà di adeguare le loro pretese in funzione

delle risultanze istruttorie, ciò che hanno fatto con le conclusioni di causa,

portando le loro pretese a un totale di fr. 34'743.10 (fr. 7'000.- per il minor

valore dell’unità abitativa n. 3 [mancanza delle lastre di cemento], fr.

27'104.10 per il minor valore delle parti comuni e fr. 827.50 per le spese

preprocessuali). Nelle loro conclusioni (punto 27), gli attori hanno affermato

che doveva essere considerato “l’incontestabile aumento dei costi di materiali

e manodopera, a dieci anni di distanza dall’introduzione della causa

giudiziaria”, e al punto 29 hanno indicato che le spese di riparazione delle

parti comuni sarebbero costate al minimo “fr. 72'770.-, somma alla quale andrà

sommata la maggiorazione relativa al tinteggio della parete riportata in sede

di perizia che per analogia a quanto riportato dalla perizia a pag. 23 può

essere quantificata in fr. 2'000.-, la percentuale media delle differenze di

costo che variano da un minimo del 10% fino all’80% e ciò nell’impossibilità di

mettere a confronto tre offerte per ogni singola opera di risanamento, nonché

il maggior costo di esecuzione dei lavori e dei materiali, rispetto all’anno

2003”. Su tali basi gli attori hanno stabilito in fr. 8'411.60 l’aumento dei

costi di costruzione dal 2003 al 2013, ritenendo dato, in pratica, un aumento

pari al 45% del costo indicato dal perito espressosi nel 2003. Nel referto peritale

del 9 dicembre 2003 (act. XXVI) il perito aveva in effetti indicato a pag. 6,

riferendosi alla fase di pubblico concorso, che si riscontrava “sempre più

spesso e in ogni campo dell’edilizia differenze di costo che variano da un

minimo del 10% fino all’ 80%”. Dopo tale perizia è ancora stata assunta agli

atti una delucidazione peritale del 31 luglio 2013 (act. LII). In questa

occasione al perito giudiziario sono state poste diverse domande, tra le quali

alcune sulla pertinenza dei costi e del minor valore indicati nella perizia del

9.

dicembre 2013 (cfr. risposta pag. 11). Gli attori non hanno tuttavia posto

alcuna domanda sulla questione del rincaro dei costi di costruzione.

6.3

È indubbio che nella

fattispecie è applicabile il principio dispositivo e che spetta alle parti

cifrare e provare le proprie pretese. Nelle loro conclusioni gli attori hanno

valutato al 45% il rincaro dei costi di costruzione dal 2003 al 2013 fondandosi

su indicazioni, invero del tutto generiche, contenute nella perizia del 9 dicembre

2003.

In occasione della delucidazione del referto peritale, avvenuta nel

2013, gli attori non hanno posto alcuna domanda al perito affinché questi

determinasse in modo preciso quale era stata l’evoluzione dei costi della

costruzione nel periodo tra il 2003 e il 2013. Se ne deve concludere, in simili

circostanze, che le risultanze del procedimento, sulle quali il Pretore doveva

fondare il proprio giudizio ai sensi dell’art. 85 CPC-TI, non consentono di

ritenere provato un aumento dei costi di costruzione dal 2003 al 2013. Il

Pretore non poteva, infatti, ricercare di sua iniziativa altre prove al di

fuori di quelle già ammesse e figuranti negli atti di causa, per di più a

istruttoria ultimata e senza interpellare le parti.

6.4

Il minor valore spettante

agli attori per i difetti delle parti comuni deve quindi essere stabilito in

fr. 10'732.50, ai quali si aggiungono le poste non contestate di fr. 7'000.-

(mancanza delle lastre di cemento) e di fr. 577.50 per la quota parte di spese

legali preprocessuali, per un totale di fr. 18'310.-. Gli appellanti contestano

la decorrenza degli interessi solo sull’importo di fr. 10'732.50 attribuito a

titolo di minor valore delle parti comuni, che il Pretore ha stabilito dal 1°

marzo 1995, data alla quale era stato versato il prezzo dell’unità immobiliare.

Non è invece contestata la decorrenza degli interessi sull’importo di fr.

7'000.-, stabilita dal Pretore al 1° ottobre 1996. In questa sede gli appellanti sostengono che gli interessi di mora devono decorrere dalla data

d’emanazione della sentenza, ritenuto inoltre che il perito giudiziario aveva

già tenuto conto dell’aumento dei costi di costruzione dal 1995 al 2003. La

censura è del tutto infondata. Come citato con pertinenza dal Pretore, seppur

in modo molto sintetico, gli interessi sul minor valore da risarcire sono

dovuti dal momento in cui l’acquirente ha pagato il prezzo (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4a ed., n.

885.

pag. 130), vale a dire, in concreto, dal 1° marzo 1995.

6.5

In accoglimento parziale

dell’appello, il giudizio pretorile va dunque modificato nel senso che i

convenuti sono condannati a versare agli attori, con vincolo di solidarietà,

l’importo complessivo di fr. 18'310.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1995

su fr. 10'732.50, dal 1° ottobre 1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su

fr. 577.50.

7.

Gli appellanti contestano

anche la ripartizione delle spese processuali operata dal Pretore, che ha ripartito

in ragione di 4/9 agli attori e di 5/9 ai convenuti la tassa di giustizia e le spese,

caricando integralmente ai convenuti le spese peritali e obbligandoli a versare

agli attori un’indennità ripetibile ridotta di fr. 2'600.-, per il motivo che

“i difetti lamentati dagli attori in causa sono stati accertati”. In questa sede

gli appellanti sostengono che le spese processuali e le ripetibili devono

seguire la reciproca soccombenza delle parti anche per quel che concerne le spese

peritali e chiedono una riduzione dell’indennità ripetibile a fr. 2'000.-. In definitiva

gli attori risultano soccombenti nella misura del 50% circa, avendo chiesto in

causa fr. 34'743.10 (con le conclusioni) e avendo ottenuto solo fr. 18’310.-.

Ciò non vuol tuttavia dire che la decisione pretorile sia sbagliata per quel

che concerne la tassa di giustizia, le spese peritali e le ripetibili. Ai sensi

dell’art. 148 cpv. 2 CPC-TI in caso di soccombenza reciproca delle parti, il

Pretore poteva parzialmente o per intero ripartire le tasse e le spese

giudiziarie e le ripetibili. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha

spiegato succintamente che metteva a carico dei convenuti l’integralità delle

spese peritali e un’indennità ripetibile di fr. 2’600.- per il motivo che ”i

difetti lamentati dagli attori in causa sono stati accertati”. Gli appellanti

si prevalgono in questa sede del principio della soccombenza aritmetica, senza

spiegare per quale motivo sarebbe errata o arbitraria l’opinione del Pretore,

che seppur in modo molto sintetico ha ritenuto decisiva la questione di

principio, vale a dire la loro totale negazione, sull’arco di un procedimento

durato oltre dieci anni, delle loro responsabilità di venditori per i difetti

dell’unità immobiliare venduta. Dal fascicolo processuale risulta in modo

chiaro, infatti, che i convenuti hanno sempre respinto ogni loro responsabilità

per i difetti lamentati dagli attori, anche dopo che la perizia del 2003 li

aveva esposti in modo inequivocabile. In simili circostanze, la decisione del

Pretore di porre a carico dei convenuti la tassa e le spese per 5/9

l’integralità delle spese peritali e un’indennità ripetibile ridotta di fr.

2'600.- non eccede i limiti dell’ampio potere di apprezzamento che gli compete

in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 19 ad art. 150; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47). Su

questo punto l’appello è dunque infondato.

8.

La ripartizione delle spese

e tassa di giustizia di prima sede rimane dunque invariata. In seconda istanza

gli appellanti risultano vincenti sull’adeguamento dei costi della costruzione

e perdono sulla decorrenza degli interessi e sulla ripartizione delle spese peritali

e delle ripetibili di prima istanza. Il valore ancora litigioso in appello è

pari ad almeno fr. 12'062.80 (fr. 1'960.60 per la rivalutazione del minor

valore delle parti comuni, almeno fr. 10'102.20 per gli interessi dal 1° marzo

1995.

al 31 dicembre 2013 su fr. 10'732.50). La soccombenza degli appellanti può

così essere stimata ai 4/5. Le spese processuali e le ripetibili della

procedura di appello seguono la soccombenza reciproca delle parti (art. 106

cpv. 2 CPC). Nella commisurazione delle spese processuali di appello si è

tenuto conto dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria (art.

7, 9, 13 LTG, versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile

ridotta in favore degli appellati è stata calcolata seguendo i criteri indicati

all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), corretti

per tener conto della stringatezza dell’appello e del limitato tema posto a

giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

I. L’appello 17 febbraio 2014

di AP 1, AP 2 e AP 3 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza

31 dicembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati

gli altri dispositivi, è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta e di conseguenza i convenuti AP 1, AP 2 e AP

3 sono condannati a pagare in solido agli attori AO 2 e AO 1 la somma di fr.

18’310.- più interessi al 5% dal 1° marzo 1995 su fr. 10'732.50, dal 1° ottobre

1996 su fr. 7'000.- e dal 2 dicembre 2013 su fr. 577.50.

II. Le

spese processuali di appello in complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico

degli appellanti in solido per 4/5 e a carico degli appellati, in solido, per

1/5. Gli appellanti rifonderanno in solido agli appellati l’importo complessivo

di fr. 500.- per ripetibili ridotte di appello.

III. Notificazione:

- RA 1, ,

- RA 2,

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a

fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art.119 LTF).