12.2014.40
Mandato - responsabilità della banca - moneta - reclamo - stralcio - spese e ripetibili
16 novembre 2015Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.40
12.2014.43
Lugano
16 novembre 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.690
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 3
novembre 2002 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 13'500'000.-, richiesta modificata in sede conclusionale
nel senso della sua condanna al pagamento di fr. 6'142'692.46 - e in subordine di
fr. 14'008'522.75 - oltre interessi e l’annullamento degli addebiti per “capital
gain” comunicati il 14 dicembre 2000 di complessivi € 435'517.82 e degli
avvisi di addebito comunicati il 19 dicembre 2000 di complessivi € 46'696.07
così come di ogni altra eventuale successiva richiesta per relativi interessi,
spese in conto o altro;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 17 gennaio 2014 ha parzialmente
accolto, condannando la convenuta al pagamento di € 845'671.- oltre interessi
nonché di fr. 78'470.- oltre interessi e ponendo la tassa di giustizia di fr.
40'000.-, le spese di complessivi fr. 1'000.- e le spese peritali a carico
della convenuta in ragione dell’8% e in ragione del 92% a carico dell’attore, obbligato
altresì a rifondere alla controparte fr. 248'400.- per ripetibili;
decisione avverso la quale le parti hanno inoltrato le
seguenti impugnative: la convenuta l’appello 18 febbraio 2014 (inc. n.
12.2014.40), con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; l’attore
il reclamo 19 febbraio 2014 poi parzialmente rettificato il 7 aprile 2014 (inc.
n. 12.2014.43), con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di porre
la tassa di giustizia di fr. 40'000.-, le spese di complessivi fr. 1'000.- e il
costo base della perizia di fr. 60'000.- (non così le spese complementari della
perizia di fr. 113'340.-, tutte da caricare alla convenuta) in ragione del 30%
a suo carico e in ragione del 70% a carico della convenuta, condannata altresì
a rifondergli fr. 189'000.- per ripetibili, protestando spese e ripetibili di secondo
grado; e di nuovo l’attore l’appello incidentale 2 aprile 2014 (inc. n.
12.2014.40), con cui chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
condannare la convenuta al pagamento di € 1'392'073.73 oltre interessi e di fr.
394’400.- oltre interessi, protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre l’attore con
risposta 2 aprile 2014, la convenuta con risposta 24 marzo 2014,
rispettivamente ancora la convenuta con risposta 5 maggio 2014, postulano la
reiezione dell’appello, del reclamo, rispettivamente dell’appello incidentale, pure
con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che le parti
hanno inoltrato un allegato di replica spontanea all’appello (la convenuta in
data 28 aprile 2014), un allegato di duplica spontanea all’appello (l’attore il
9 maggio 2014) rispettivamente ancora un ulteriore scritto di replica spontanea
all’appello incidentale (l’attore il 16 maggio 2014);
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Tra il 1995 e il 1998 AO 1,
cittadino __________ domiciliato in __________, ha aperto presso la sede __________
della AP 1 le relazioni bancarie denominate “__________”, “__________” e “__________”,
sulle quali ha in seguito provveduto ad effettuare un’intensa operatività in
opzioni, anche allo scoperto, e, in minima parte, investimenti forex e
sui futures.
Nell’aprile 2000 la banca,
ritenendo che le operazioni poste in essere dal cliente fossero ormai prive
delle sufficienti coperture, ha coattivamente messo in liquidazione le sue
posizioni e quelle del titolare del conto “__________”, che a sua volta aveva
garantito le posizioni dei conti “__________”, “__________” e “__________”.
2. Con petizione 3 novembre
2002 AO 1 ha convenuto in giudizio la AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di un importo di
fr. 13'023'036.-, arrotondato per eccesso a fr. 13'500'000.-. Egli ha sostenuto
(petizione p. 21-22 e 26-29) che quella somma corrispondeva alle perdite
causategli dalla banca sui conti “__________”, “__________”, “__________” e “__________”
per aver violato i suoi obblighi contrattuali, per aver omesso i dovuti
controlli e per non essere intervenuta tempestivamente con la richiesta di
nuove e adeguate garanzie o con il rifiuto di passare nuove operazioni oppure
ancora con la chiusura d’ufficio di operazioni in corso (di Lit. 14'700’000'000,
pari a fr. 11'236'036.-), al corrispettivo delle 20'000 azioni Telecom Italia
SpA rinvenute unicamente il 17 aprile 2000 (del valore di Lit. 680'000'000,
pari a fr. 427'000.-) e poi vendute immediatamente per coprire lo scoperto di
conto di “__________” con un minor incasso (di Lit. 100'621'360, pari a fr.
80'000.-), alle retrocessioni accreditategli nel secondo trimestre 2000 poi
addebitate per coprire lo scoperto di conto di “__________” (Lit. 120'000'000,
pari a fr. 80'000.-), alla perdita delle retrocessioni per clienti apportati (fr.
2'250'000.-), alle non meglio precisate somme addebitategli per “capital
gain” e all’indennità per torto morale (fr. 100'000.-), il tutto previa deduzione
dell’importo globale dei suoi prelevamenti e/o bonifici a favore di terzi (Lit.
1'400'000'000, pari a fr. 1’150'000.-).
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
3. Esperita l’istruttoria di
causa, le parti hanno provveduto ad inoltrare i loro rispettivi allegati
conclusionali. Mentre a quel momento la convenuta si è sostanzialmente
riconfermata nelle sue precedenti domande, l’attore ha parzialmente modificato
le sue richieste (conclusioni p. 148-155) nel senso della condanna della
controparte al pagamento di fr. 6'142'692.46 (recte: fr. 6'142'692.51) (fr.
1'643'490.- [pari a € 1'044'749.-] corrispondenti al patrimonio netto che egli avrebbe
avuto sui conti “__________”, “__________” e “__________”, fr. 1'332'980.- [pari
a € 843'122.-] corrispondenti al valore del patrimonio netto del conto “__________”,
fr. 533'463.- [pari a € 340'000.-] corrispondenti al valore delle 20'000 azioni
Telecom Italia SpA ritrovate, fr. 81'536.05 [pari a € 51'966.60] corrispondenti
al rimborso per il minor valore ottenuto dalla vendita tardiva di quelle
azioni, fr. 94'100.- e fr. 18'000.- corrispondenti alle retrocessioni
accreditategli nel secondo trimestre 2000 poi addebitate per coprire lo
scoperto di conto di “__________”, fr. 2'250'000.- corrispondenti alla perdita
delle retrocessioni per clienti apportati, fr. 64'302.70, fr. 18'405.60 rispettivamente
fr. 6'415.16 [pari a € 42'210.27, a € 12'082.03 rispettivamente a € 4'211.11]
corrispondenti alle somme addebitategli per “capital gain” nel settembre
2000 e fr. 100'000.- a titolo di indennità per torto morale) - e in via
subordinata di fr. 14'008'522.75 (fr. 6'881'361.70 [pari a € 4'301'273.69]
corrispondenti alla pretesa risarcitoria in merito al conto “__________” già
dedotti i suoi prelevamenti e/o bonifici a favore di terzi, fr. 1'635'032.30 [pari
a € 1'014'577.65] corrispondenti alla pretesa risarcitoria in merito al conto “__________”,
fr. 1'082'049.70 [pari a € 671'438.37] corrispondenti alla pretesa risarcitoria
in merito al conto “__________”, fr. 1'332'980.- [pari a € 843'122.-]
corrispondenti al valore del patrimonio netto del conto “__________”, fr.
533'463.- [pari a € 340'000.-] corrispondenti al valore delle 20'000 azioni
Telecom Italia SpA ritrovate, fr. 81'536.05 [pari a € 51'966.60] corrispondenti
al rimborso per il minor valore ottenuto dalla vendita tardiva di quelle
azioni, fr. 94'100.- e fr. 18'000.- corrispondenti alle retrocessioni
accreditategli nel secondo trimestre 2000 poi addebitate per coprire lo
scoperto di conto di “__________”, fr. 2'250'000.- corrispondenti alla perdita
delle retrocessioni per clienti apportati e fr. 100'000.- a titolo di indennità
per torto morale) - oltre interessi e l’annullamento degli addebiti per “capital
gain” comunicati il 14 dicembre 2000 di complessivi € 435'517.82 e degli
avvisi di addebito comunicati il 19 dicembre 2000 di complessivi € 46'696.07
così come di ogni altra eventuale successiva richiesta per relativi interessi,
spese in conto o altro.
4. Con sentenza 17 gennaio
2014 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la
convenuta al pagamento di € 845'671.- arrotondati oltre interessi e di fr.
78'470.- oltre interessi, ponendo la tassa di giustizia di fr. 40'000.-, le
spese di complessivi fr. 1'000.- e le spese peritali a carico della convenuta
in ragione dell’8% e in ragione del 92% a carico dell’attore, tenuto altresì a
rifondere alla controparte fr. 248'400.- per ripetibili. Il giudice di prime
cure ha in sostanza obbligato la convenuta a rifondere all’attore il patrimonio
di cui quest’ultimo avrebbe beneficiato il 12 aprile 2000 sui conti “__________”,
“__________” e “__________” già dedotti un suo prelevamento di € 300'000.- e il
30% della perdita verificatasi in conto prima dell’acquisto di 500'000 azioni
Seat Pagine Gialle SpA del 17 marzo 2000 nonché il 50% della perdita
verificatasi a seguito di quella operazione (€ 621'368.-), il 70% del patrimonio
netto che sarebbe stato collocato sulla relazione “__________” al 7 aprile 2000
(€ 165'800.-), il 70% delle retrocessioni accreditategli nel secondo trimestre
2000 poi addebitate per coprire lo scoperto di conto di “__________” (fr.
78'470.-) e le somme addebitategli a titolo di “capital gain” nel
settembre 2000 (€ 58'503.41).
5. Entrambe le parti hanno
impugnato la decisione pretorile.
Con appello 18 febbraio 2014
(inc. n. 12.2014.40), avversato dall’attore con risposta 2 aprile 2014, la
convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con reclamo 19 febbraio 2014 poi
parzialmente rettificato il 7 aprile 2014 (inc. n. 12.2014.43), avversato dalla
convenuta con risposta 24 marzo 2014, l’attore ha chiesto di modificare la
sentenza pretorile nel senso di porre la tassa di giustizia di fr. 40'000.-, le
spese di complessivi fr. 1'000.- e il costo base della perizia di fr. 60'000.-
(non così le spese complementari della perizia di fr. 113'340.-, tutte da
caricare alla convenuta) in ragione del 30% a suo carico e in ragione del 70% a
carico della convenuta, condannata altresì a rifondergli fr. 189'000.- per
ripetibili, protestando spese e ripetibili di secondo grado.
Con appello incidentale 2 aprile
2014 (inc. n. 12.2014.40), avversato dalla convenuta con risposta 5 maggio
2014, l’attore ha chiesto di riformare la decisione del Pretore nel senso di
condannare la convenuta al pagamento di € 1'392'073.73 oltre interessi e di fr.
394’400.- oltre interessi, protestando spese e ripetibili di secondo grado:
egli ha in sostanza auspicato la rifusione di € 1'044'749.- corrispondenti al
patrimonio netto che avrebbe avuto sui conti “__________”, “__________” e “__________”,
di € 236'855.73 corrispondenti al valore del patrimonio netto del conto “__________”,
di fr. 94'100.- e di fr. 18'000.- corrispondenti alle retrocessioni
accreditategli nel secondo trimestre 2000 poi addebitate per coprire lo
scoperto di conto di “__________”, di € 51'966.- corrispondenti al rimborso per
il minor valore ottenuto dalla vendita tardiva delle 20'000 azioni Telecom
Italia SpA ritrovate, di fr. 94’100.- corrispondenti alle retrocessioni per
clienti apportati non versate nel terzo trimestre 2000, di fr. 94’100.-
corrispondenti alle retrocessioni per clienti apportati non versate nel quarto
trimestre 2000, di fr. 94’100.- corrispondenti alle retrocessioni per clienti
apportati non versate nel primo trimestre 2001 e di € 58'503.- corrispondenti
alle somme addebitategli per “capital gain” nel settembre 2000.
Delle rispettive motivazioni
delle parti nonché della replica spontanea all’appello 28 aprile 2014 della
convenuta, della duplica spontanea all’appello 9 maggio 2014 dell’attore e
della replica spontanea all’appello incidentale 16 maggio 2014 sempre dell’attore
si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi
(sull’ammissibilità dell’allestimento di allegati spontanei di replica e di
duplica, cfr. in generale DTF 133 I 98 consid. 2.1, 137 I 195 consid. 2.3.1; TF
4 aprile 2012 4A_334/2011 consid. 3.3; II CCA 28 giugno 2013 inc. n.
12.2012.209, 13 agosto 2013 inc. n. 12.2011.187, 7 ottobre 2014 inc. n.
12.2011.214).
6. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
sull’appello e sull’appello
incidentale
7. Tra le numerose censure
sollevate dalla convenuta nel suo appello merita di essere esaminata prioritariamente
quella, già esposta con le conclusioni (p. 157 e 168) e comunque rilevabile
d’ufficio siccome mera questione di diritto (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008
consid. 5.3.1 e 5.3.2 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg.), secondo cui gran
parte delle pretese tuttora litigiose avrebbe dovuto essere respinta già in applicazione
dell’art. 84 CO, ovvero per il fatto che negli allegati preliminari l’attore,
riferendosi ad alcune pretese a suo dire sorte in lire italiane (e meglio le
perdite risultanti sui conti “__________”, “__________” e “__________”, la
perdita risultante sul conto “__________”, il rimborso per il minor valore
ottenuto dalla vendita tardiva delle 20'000 azioni Telecom Italia SpA ritrovate,
le retrocessioni accreditategli nel secondo trimestre 2000 poi addebitate per
coprire lo scoperto di conto di “__________” e gli addebiti per “capital
gain”), ne aveva chiesto in causa il pagamento in franchi svizzeri anziché
nella valuta straniera originaria, ritenuto che la parziale modifica dei fatti
da lui operata in sede conclusionale (con particolare riferimento alle retrocessioni
accreditategli nel secondo trimestre 2000 poi addebitate per coprire lo
scoperto di conto di “__________”, che allora si è preteso fossero sorte in
franchi svizzeri) e la parziale mutazione dell’azione da lui proposta in
seconda istanza (con particolare riferimento alle perdite risultanti sui conti
“__________”, “__________” e “__________”, alla perdita risultante sul conto “__________”
e al rimborso per il minor valore ottenuto dalla vendita tardiva delle 20'000
azioni Telecom Italia SpA ritrovate ora azionate in euro, nonché agli addebiti
per “capital gain” nel settembre 2000 ora formulati in euro quando in
sede conclusionale erano stati azionati in franchi svizzeri) non potevano
essere ammesse.
7.1 Nel caso di specie è incontestabile
e incontestato che le parti erano legate tra loro da un rapporto di natura
contrattuale.
Nella circostanza, stante
la sede svizzera della convenuta, che forniva la prestazione caratteristica
(art. 117 cpv. 1, 2 e 3 lett. c LDIP), è pertanto di principio applicabile il
diritto svizzero ed in particolare l’art. 84 CO (DTF 134 III 151 consid. 2.2;
TF 7 settembre 2004 4C.191/2004 consid. 6 pubbl. in SJ 2005 I p. 174), in virtù
del quale i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento
della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1), ritenuto che se il
debito è invece espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di
pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della
scadenza, a meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non
sia stato stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto
che la facoltà alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera
prevista dal cpv. 2 della norma riguardava solo il debitore, il Tribunale
federale, con sentenza 14 gennaio 2008 (DTF 134 III 151 consid. 2.2, 2.4 e 2.5)
- applicabile anche alle cause già pendenti al momento della sua adozione (TF 15
dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 5.2.2.2) -, ponendo fine a una prassi
tollerante, ne ha dedotto che il creditore, in presenza di un debito contratto
in valuta estera, era tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella
valuta (TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1 pubbl. in RtiD I 2011 p. 677,
15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1) e che il tribunale aveva unicamente
la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella valuta (TF 27 marzo
2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre
2010 4A_218/2010 consid. 5.1), ritenuto che una condanna in franchi svizzeri
violerebbe il diritto federale (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl.
in RtiD 2010 I p. 764 segg., 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1 e 4.3).
7.2 L’applicazione al caso
concreto della giurisprudenza federale appena esposta porta di principio a
concludere che la parte della petizione con cui l’attore aveva chiesto il
pagamento in franchi svizzeri di pretese contrattuali originariamente sorte in
lire italiane (e meglio le perdite risultanti sui conti “__________”, “__________”
e “__________”, la perdita risultante sul conto “__________”, il rimborso per
il minor valore ottenuto dalla vendita tardiva delle 20'000 azioni Telecom
Italia SpA ritrovate, le retrocessioni accreditategli nel secondo trimestre
2000 poi addebitate per coprire lo scoperto di conto di “__________” e gli
addebiti per “capital gain”) doveva di principio essere respinta in
virtù dell’art. 84 CO (TF 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1 e 4.3), senza
che fosse necessario chinarsi ulteriormente sul suo fondamento, a meno che l’attore
avesse chiesto ed ottenuto di modificare la valuta in cui erano sorte le
pretese oggetto del petitum (II CCA 31 gennaio 2014 inc. n.
12.2011.224) oppure di mutare i fatti di causa relativi alla valuta.
7.2.1 Con l’allegato conclusionale l’attore
ha parzialmente modificato i fatti di causa relativi alla valuta (pretendendo in
particolare che le retrocessioni accreditategli nel secondo trimestre 2000 poi
addebitate per coprire lo scoperto di conto di “__________” fossero in realtà sorte
in franchi svizzeri), sennonché, come evidenziato dalla convenuta in occasione
dell’udienza di dibattimento finale (verbale 30 gennaio 2013 p. 1 e 4) e ribadito
in questa sede (appello p. 7 segg. e 80), quel suo modo di procedere era proceduralmente
inammissibile, la giurisprudenza avendo in effetti già avuto modo di sanzionare
l’irricevibilità dei fatti addotti dalle parti per la prima volta solo in sede
conclusionale (art. 78 CPC/TI; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 24, 25, 28-32 e n. 287 ad art. 78; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., n. 134 ad art. 78; TF 16 febbraio 2004 4P.134/2003 consid. 3.2; II
CCA 30 settembre 2013 inc. n. 12.2012.36, 29 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.164,
14 aprile 2014 inc. n. 12.2012.143). L’irricevibilità delle nuove allegazioni
formulate in sede conclusionale sarebbe stata del resto rilevabile anche
d’ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI
App., n. 134 ad art. 78; e ciò anche dall’autorità di seconda istanza, cfr. II
CCA 30 settembre 2013 inc. n. 12.2012.36, 29 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.164,
28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168).
7.2.2 Parimenti inammissibile è la
parziale mutazione dell’azione proposta dall’attore in questa sede (laddove
aveva azionato in euro la pretesa relativa alle perdite risultanti sui conti “__________”,
“__________” e “__________”, quella relativa alla perdita risultante sul conto
“__________” e quella relativa al rimborso per il minor valore ottenuto dalla
vendita tardiva delle 20'000 azioni Telecom Italia SpA ritrovate, oltre ad aver
pure azionato in euro la pretesa relativa agli addebiti per “capital gain”
nel settembre 2000 che in sede conclusionale era stata formulata in franchi
svizzeri). Giusta l’art. 317 cpv. 2 lett. b CPC una mutazione dell’azione in
sede di appello è in effetti ammissibile soltanto se tra le altre cose la
mutazione è fondata su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, circostanze queste
che nel caso di specie non sono state né addotte né provate né tanto meno
risultano dagli atti di causa. Con la risposta all’appello incidentale (p. 4)
la convenuta si è del resto opposta a una tale mutazione dell’azione.
7.3 Ricapitolando quanto si è
detto, si deve pertanto concludere che:
a) le pretese azionate in
franchi svizzeri aventi per oggetto le perdite risultanti sui conti “__________”,
“__________” e “__________” e le perdite risultanti sul conto “__________”, entrambe
parzialmente accolte dal Pretore (con un giudizio reso in euro, in chiara
violazione del divieto dell’extrapetizione dell’art. 86 CPC/TI, cfr. TF 15
dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.2; II CCA 28 gennaio 2011 inc. n.
12.2008.193, 22 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.87/90, 21 marzo 2011 inc. n.
12.2010.34, 16 maggio 2011 inc. n. 12.2010.190), avrebbero dovuto e devono in
realtà essere respinte in applicazione dell’art. 84 CO, trattandosi di pretese
originariamente sorte in lire italiane; il fatto che in sede di appello
l’attore abbia provveduto a chiederne il risarcimento in euro non migliora la sua
posizione, quella modifica costituendo un’inammissibile mutazione dell’azione
(art. 317 cpv. 2 CPC);
b) la pretesa azionata in franchi
svizzeri avente per oggetto il rimborso per il minor valore ottenuto dalla
vendita tardiva delle 20'000 azioni Telecom Italia SpA ritrovate, non
riconosciuta dal Pretore e qui riproposta dall’attore, deve essere respinta in
applicazione dell’art. 84 CO, trattandosi di una pretesa originariamente sorta
in lire italiane; il fatto che in sede di appello l’attore abbia provveduto a
chiederne il risarcimento in euro non migliora la sua posizione, quella
modifica costituendo un’inammissibile mutazione dell’azione (art. 317 cpv. 2
CPC);
c) la pretesa azionata in franchi
svizzeri avente per oggetto le retrocessioni accreditate all’attore nel secondo
trimestre 2000 poi addebitate per coprire lo scoperto di conto di “__________”,
che in petizione si affermava fosse sorta in valuta estera, avrebbe dovuto e
deve essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO, anziché essere
parzialmente accolta dal Pretore (con un giudizio reso in franchi svizzeri); il
fatto che con le conclusioni l’attore abbia per la prima volta sostenuto che la
stessa era in realtà sorta in franchi svizzeri non modifica la situazione,
quella nuova allegazione essendo irricevibile (art. 78 CPC/TI);
d) la pretesa azionata in franchi
svizzeri avente per oggetto gli addebiti per “capital gain” nel
settembre 2000, sostanzialmente accolta dal Pretore (con un giudizio reso in
euro, anche in questo caso in chiara violazione del divieto dell’extrapetizione
dell’art. 86 CPC/TI), avrebbe dovuto e deve in realtà essere respinta in
applicazione dell’art. 84 CO, trattandosi di una pretesa originariamente sorta
in lire italiane; il fatto che in sede di appello l’attore abbia provveduto a
chiederne il risarcimento in euro, quando in sede conclusionale aveva ribadito
la rifusione di importi in franchi svizzeri, non migliora la sua posizione,
quella modifica costituendo un’inammissibile mutazione dell’azione (art. 317
cpv. 2 CPC).
8. L’unica pretesa tuttora
litigiosa sorta in franchi svizzeri e correttamente azionata in quella valuta è
in definitiva quella, respinta nel querelato giudizio dal Pretore, avente per
oggetto la perdita delle retrocessioni per clienti apportati (per complessivi fr.
282'300.-). Anch’essa deve però essere disattesa.
Nella sede pretorile (petizione
p. 28, conclusioni p. 111 segg.) l’attore aveva in effetti preteso il
risarcimento della perdita di guadagno da lui subita durante cinque anni e meglio
delle mancate retrocessioni per i clienti da lui amministrati quale gestore
esterno persi a seguito dell’inopinato agire della convenuta che il 16 febbraio
2001 (doc. MM12) aveva scritto a quei clienti di non riconoscerlo più quale valido
gestore esterno ciò che li aveva indotti a revocargli le procure amministrative,
mentre in questa sede (appello incidentale p. 151 segg.) egli, pur
stigmatizzando certo quanto fatto dalla convenuta il 16 febbraio 2001, con
un’inammissibile mutazione dell’azione (art. 317 cpv. 2 CPC), si è però di
fatto limitato a chiedere l’adempimento dell’accordo e meglio il pagamento
delle retrocessioni maturate in precedenza, per il terzo e quarto trimestre
2000 e per il primo trimestre 2001, mai riversategli dalla convenuta.
In ogni caso, a fronte della
chiara contestazione della convenuta secondo cui le pretese azionate non erano
state provate nel loro ammontare (risposta p. 102, conclusioni p. 170, risposta
all’appello incidentale p. 28), l’attore non ha assolutamente dimostrato a
quanto sarebbero ammontate le retrocessioni maturate nel periodo in questione
(che erano poi quelle dovute per la movimentazione dei conti dei clienti e non
per il loro apporto): egli non ha in effetti offerto alcuna prova sul particolare
tema, omettendo da una parte di chiedere alla controparte, che sino ad allora
non aveva spontaneamente prodotto i documenti rilevanti alla loro
quantificazione, di versarli agli atti con le necessarie istanze di edizione e
dall’altra rinunciando, nonostante quanto inizialmente preannunciato in
petizione (p. 28 e 29), a sottoporre la questione al perito giudiziario; per il
resto non si può evidentemente condividere la sua tesi (appello incidentale p.
151 segg.), formulata per altro per la prima volta e con ciò irritualmente solo
in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), secondo cui le somme corrisposte per il
secondo trimestre 2000 (di fr. 94'100.-, doc. Q3), da lui qui rivendicate pari
pari anche per i 3 trimestri successivi, fossero dovute almeno in quella misura
anche per quei periodi.
9. Visto quanto precede, la
petizione deve pertanto essere integralmente respinta, ritenuto che la tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili della sede pretorile - queste ultime
attribuite in ragione di fr. 280'000.- così come preteso dalla convenuta -
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC/TI).
sul reclamo
10. Alla luce di quanto si è
appena detto, il reclamo dell’attore, che aveva ragione d’essere solo nel caso
in cui il giudizio di prime cure sul merito fosse stato confermato (tant’è che
l’attore, a p. 5 della risposta all’appello, aveva chiesto che il suo esame
fosse subordinato all’esito degli appelli), deve senz’altro essere stralciato
dai ruoli siccome privo d’oggetto (art. 242 CPC).
Come si dirà qui di
seguito, esso sarebbe comunque stato destinato all’insuccesso, circostanza
questa che impone di caricare al reclamante le relative spese giudiziarie (Killias, Berner Kommentar, n. 23 ad art.
242 CPC).
10.1 In questa sede l’attore ha formulato
due specifiche richieste.
Da una parte ha chiesto di
assegnare le spese processuali e le ripetibili tenendo conto di una sua
soccombenza del 30% (anziché del 92%) e di una soccombenza della convenuta del
70% (anziché dell’8%), rilevando che il Pretore avrebbe dovuto rinunciare ad
una ripartizione delle spese e delle ripetibili secondo i criteri aritmetici
dell’art. 148 cpv. 1 CPC/TI a favore di una ripartizione secondo il principio
di equità dell’art. 148 cpv. 2 CPC/TI: egli, vittorioso solo in parte sul
“quantum” ma vittorioso sostanzialmente (o comunque almeno in ragione del 70%,
come ritenuto dal Pretore) nel “principio” della responsabilità, ritiene in
effetti di essere stato obbligato ad agire in giudizio perché la controparte si
era sempre rifiutata di riconoscere, anche solo in parte, la sua pretesa,
adottando sia in fase pregiudiziaria che durante l’intera fase giudiziaria un
comportamento ostruzionistico e defatigatorio, non permettendogli di ottenere
informazioni e documentazione complete, chiare ed esatte, contravvenendo
peraltro anche ai suoi precisi obblighi contrattuali ed obbligandolo a far
esperire dal perito giudiziario un enorme e costosissimo lavoro di verifica e
di ricostruzione delle operazioni passate sui suoi conti. Dall’altra ha chiesto
di caricare alla convenuta la totalità delle spese complementari della perizia
di fr. 113'340.- (anch’esse invece attribuite alle parti secondo il medesimo
grado di soccombenza) a suo dire inutilmente cagionate dalla controparte (art.
148 cpv. 3 CPC/TI).
10.2 Giusta l’art. 148 CPC/TI le
tasse, le spese e le ripetibili vanno caricate alla parte soccombente (cpv. 1)
rispettivamente, in caso di soccombenza reciproca o per altri giusti motivi,
possono essere ripartite parzialmente o per intero fra le parti (cpv. 2).
Poiché l’art. 148 cpv. 1 CPC/TI dichiara determinante il principio della
soccombenza, l’art. 148 cpv. 2 CPC/TI non può essere interpretato ragionevolmente
nel senso che il giudice, in caso di soccombenza parziale di ambedue le parti,
rimanga affatto libero nella determinazione dell’onere delle spese e
nell’attribuzione dell’indennità per ripetibili; va invece ritenuto che, anche
in tal caso, le spese giudiziarie, ivi incluse le tasse, debbano essere poste a
carico delle parti in proporzione della rispettiva soccombenza, salvo che
giusti motivi - come ad esempio il fatto che la parte attrice vittoriosa solo
in parte sia stata obbligata ad agire in giudizio perché la controparte si era
rifiutata di riconoscere almeno in parte la pretesa - giustifichino una diversa
soluzione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
m. 36 ad art. 148).
Nella determinazione degli oneri
processuali il Pretore dispone in ogni caso di ampia latitudine, nel senso che
la sua valutazione è censurabile in appello solo per eccesso o abuso del potere
di apprezzamento (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 32 ad art. 148).
10.3 Nel caso di specie il Pretore,
attribuendo alle parti le tasse, le spese e le ripetibili fondandosi sul
criterio aritmetico, non ha abusato del suo ampio potere di apprezzamento sul
tema (riconosciutogli anche dall’attore a p. 33 del reclamo), per cui il suo
giudizio non avrebbe potuto assolutamente essere riformato: il criterio aritmetico
applicato nella sentenza impugnata è del resto il corollario del principio
generale del risultato (“Erfolgsprinzip”), che regge pacificamente la
ripartizione delle spese e delle ripetibili nel procedimento civile ticinese,
che poggia sulla presunzione per cui le spese sono causate dalla parte
soccombente (TF 11 maggio 2009 4A_2/2009 consid. 5.1 e 5.2). Ma a prescindere
da quanto precede, la correzione proposta in questa sede dall’attore per le
ragioni sopra indicate non avrebbe in ogni caso potuto entrare in
considerazione, visto e considerato che i motivi che l’avrebbero asseritamente
giustificata e la stessa domanda di diversa ripartizione nemmeno erano stati
evocati dall’attore in precedenza e in particolare nel suo lungo allegato
conclusivo, ma sono stati addotti e formulati per la prima volta e con ciò
irritualmente solo in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC).
conclusione
11. In definitiva, l’appello
principale deve essere accolto, l’appello incidentale deve essere respinto e il
reclamo deve essere stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di € 845'671.- e di fr. 78'470.- per l’appello principale rispettivamente
di € 546’402.73 e di fr. 315’930.- per l’appello incidentale, seguono la soccombenza
(art. 106 CPC). Come detto (consid. 10), le spese processuali e le ripetibili
della procedura di reclamo, calcolate su un valore litigioso di fr. 604'692.80,
devono invece essere poste a carico del reclamante (art. 107 cpv. 1 lett. e
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 seg. CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 18 febbraio 2014 (inc. n. 12.2014.40) di
AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 17 gennaio 2014 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1. La petizione 8 novembre 2002 è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 40’000.-, le spese peritali e le spese di complessivi
fr. 1'000.-, sono poste a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr.
280’000.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese processuali della procedura di appello
di complessivi fr. 15’000.- sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante
fr. 30’000.- per ripetibili.
III. L’appello incidentale 2
aprile 2014 (inc. n. 12.2014.40) di AO 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
IV. Le spese processuali della
procedura di appello incidentale di fr. 15’000.- sono a carico dell’appellante
incidentalmente, che rifonderà alla controparte fr. 30’000.- per ripetibili.
V. Il reclamo 19 febbraio 2014
(inc. n. 12.2014.43) di AO 1 è stralciato dai ruoli siccome privo d’oggetto.
VI. Le spese processuali della
procedura di reclamo di fr. 4’000.- sono a carico del reclamante, che rifonderà
alla controparte fr. 8’000.- per ripetibili.
VII. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).