12.2014.41
Lavoro: modifica contrattuale delle condizioni di lavoro, onere della prova conteggio salario: buona fede
27 febbraio 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.41
Lugano
27 febbraio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata (contratto di lavoro) - inc.
n. 12.2014.41 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa
con petizione 14 giugno 2012 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui ha chiesto di
condannare la convenuta al versamento in suo favore di fr. 25'000.- oltre
interessi legali dal 20 settembre 2011 e di rigettare in via definitiva
l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona;
domanda parzialmente avversata
dalla convenuta che con risposta (correttamente: osservazioni) 17 agosto 2012 ha postulato l’accoglimento parziale della petizione, limitatamente a fr. 1'446.- oltre
interessi dal 14 ottobre 2011, e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’attore al versamento di fr. 18'695.85 oltre interessi legali dalla data
della domanda riconvenzionale;
sulle quali il Pretore aggiunto
ha statuito con decisione 9 gennaio 2014 accogliendo la petizione limitatamente
a fr. 12'213.15 oltre interessi al 5% dal 20 settembre 2011, rigettando in via
definitiva, limitatamente a tale importo, l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di Bellinzona e accogliendo parzialmente la riconvenzionale unicamente
nella misura di fr. 2'236.75 oltre interessi legali dal 21 agosto 2012;
appellante la convenuta
con appello 18 febbraio 2014, in cui chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 1'446.- e la domanda
riconvenzionale limitatamente a fr. 7'087.95, con protesta di spese processuali
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 21 marzo
2014 l’attore postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è stato assunto dalla AP 1
a partire dal 1° febbraio 2009 e a tempo indeterminato in qualità di istruttore
fitness, con un salario orario lordo di fr. 23.- per circa 20 - 30 ore
settimanali. Contestualmente all’assunzione il lavoratore ha accettato il
regolamento aziendale della datrice di lavoro (doc. C, 2). A partire dal 1°
aprile 2010 la retribuzione oraria di AO 1 è stata sostituita da un salario
mensile lordo pari a fr. 4'500.- per l’attività di istruttore fitness a tempo
pieno, oltre una retribuzione supplementare di fr. 60.- l’ora per i corsi di
aerobica (petizione, ad 2, pag. 3, risposta, ad 2a, pag. 2; doc. E – G, 9 –
9.1). Il 6 giugno 2011 AO 1 ha comunicato alla AP 1 le proprie dimissioni con
effetto al 31 agosto 2011. Dal 6 al 26 giugno 2011 il lavoratore è risultato
inabile al lavoro al 100% a seguito di infortunio. Il 14 giugno 2011 la datrice
di lavoro ha comunicato a AO 1 di accettare le sue dimissioni, esonerandolo dal
presentarsi sul posto di lavoro e informandolo che sarebbe stato “indennizzato
come da piano di lavoro” con i dovuti conteggi delle ore, vacanze e deduzioni e
esortandolo a volere riconsegnare immediatamente le chiavi della palestra (doc.
N). Il 17/27 ottobre 2011 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti della AP 1 il PE
n. __________ di fr. 25'000.- oltre interessi e spese indicando quale titolo di
credito e causa dell’obbligazione “stipendio giugno-luglio-agosto 2011 +
provvigioni abbonamenti annuali e prodotti alimentari + indennità sfruttamento
immagine dopo il licenziamento” (inc. rich. CM.2012.7, doc. B).
Fatti
B. Previo infruttuoso tentativo
di conciliazione (inc. rich. CM.2012.7) con petizione 14 giugno 2012 AO 1 ha
convenuto in giudizio AP 1, chiedendo la condanna di quest’ultima al versamento
in suo favore di complessivi fr. 25'000.-, come pure il rigetto definitivo
dell’opposizione del PE n. __________ dell’UEF di __________ di medesimo
importo, così composti: fr. 15'030.- netti a titolo di salario per i mesi da
giugno ad agosto 2011 (comprensivi dell’indennità per i corsi di aerobica), fr.
5'000.- per le provvigioni sui nuovi abbonamenti, fr. 3'000.- per le provvigioni
sui prodotti integratori alimentari, fr. 1'000.- per lo sfruttamento della sua
immagine dopo la disdetta e fr. 970.- per le spese legali preprocessuali. Con
risposta 17 agosto 2012 la convenuta ha postulato il parziale accoglimento
della petizione limitatamente a fr. 1'446.- oltre accessori e, in via
riconvenzionale la condanna dell’attore al versamento di complessivi fr.
18'695.85 (fr. 4'017.30 per le ore che l’attore avrebbe effettuato in meno
negli anni 2010-2011; fr. 6'550.20 per la minor durata dei corsi di aerobica;
fr. 4'851.20 per i contributi di previdenza professionale ancora a carico
dell’attore; fr. 3'277.17 per l’imposta alla fonte per gli anni 2010-2011 a carico del lavoratore). L’attore, con risposta riconvenzionale, si è integralmente opposto
alle pretese della convenuta. All’udienza di dibattimento del 26 novembre 2012
le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche
posizioni. Esperita l’istruttoria esse hanno rinunciato al dibattimento finale
ribadendo le proprie domande e allegazioni con memoriali scritti.
C. Statuendo con decisione 9
gennaio 2014 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, condannando
AP 1 a versare a AO 1 la somma complessiva di fr. 12'213.15, oltre interessi
legali, e rigettando per il medesimo importo in via definitiva il PE n. __________
dell’UEF di Bellinzona, e accolto parzialmente la domanda riconvenzionale,
condannando l’attore a versare alla convenuta la somma complessiva di fr.
2'236.75 oltre accessori.
D. Con appello 18 febbraio 2014
AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione limitatamente alla somma di fr. 1'446.- e la riconvenzionale
limitatamente all’importo di fr. 7'087.95. Con risposta 21 marzo 2014 AO 1
postula la reiezione integrale del gravame. Delle argomentazioni delle parti si
dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova
applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata
notificata il 14 gennaio 2014 e ricevuta dall’appellante il 20 gennaio 2014.
L’appello 18 febbraio 2014 è tempestivo, così come lo è la risposta del 21
marzo 2014, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 19
febbraio 2014. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Il Pretore aggiunto ha
considerato che non vi era stata alcuna interruzione immediata del rapporto di
lavoro da parte del lavoratore ma che quest’ultimo era stato esonerato da parte
del datore di lavoro dall’obbligo di prestare la propria opera. Il primo
giudice ha di seguito ritenuto che al momento della disdetta del rapporto
contrattuale, il regime di lavoro in essere tra le parti prevedeva una
retribuzione mensile lorda di fr. 4'500.- per un tempo pieno, e ha pertanto
respinto la tesi della convenuta, secondo cui le parti avrebbero concordato una
riduzione del tempo di lavoro a 25 ore settimanali, con retribuzione oraria,
per i mesi da giugno ad agosto 2011. Il Pretore aggiunto ha quindi riconosciuto
al lavoratore l’importo complessivo di fr. 12'213.15 a titolo di salario per i mesi da giugno ad agosto 2011, tenuto conto del periodo di
malattia dal 6 al 26 giugno 2011 e della retribuzione percepita dall’attore dal
1° luglio 2011 per la sua collaborazione presso un’altra palestra. Il primo
giudice ha per contro respinto tutte le altre pretese fatte valere dal
lavoratore. Egli ha altresì accolto parzialmente la domanda riconvenzionale
limitatamente a fr. 2'236.75. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che dall’istruttoria
non fosse emerso in alcun modo che AO 1 nel 2010 e nel 2011 avesse lavorato
meno ore rispetto a quanto pattuito, come invece sostenuto dalla datrice di
lavoro. Il primo giudice ha poi respinto la pretesa concernente la restituzione
della somma di fr. 4'851.20 relativa ai contributi di previdenza LPP per gli
anni 2010 e 2011 che la datrice di lavoro aveva versato all’istituto di
previdenza ma che sarebbero stati a carico del lavoratore mentre ha
riconosciuto parzialmente quella relativa all’importo versato dalla datrice di
lavoro all’autorità di tassazione a saldo delle imposte alla fonte del
lavoratore per gli anni 2010 e 2011 (sino a giugno) non coperte dalla
trattenuta salariale operata dalla datrice di lavoro per quel periodo.
3. Con la prima censura l’appellante
contesta la conclusione del Pretore aggiunto in merito alla rimunerazione del
lavoratore per i mesi da giugno ad agosto 2011 e lamenta un’errata valutazione
delle prove. A suo dire le parti da giugno 2011 avrebbero concordato una
riduzione del tempo di lavoro con il passaggio da un salario fisso mensile ad
un salario orario. Il Pretore aggiunto, sulla base delle risultanze istruttorie
e contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, ha escluso che la datrice
di lavoro avesse accettato la proposta di modifica del contratto formulata
dall’attore e concernente la riduzione dell’orario di lavoro e del sistema di
retribuzione per i mesi da giugno ad agosto 2011 e ha concluso che al momento
della disdetta del rapporto di lavoro da parte del lavoratore il 6 giugno 2011
il regime di lavoro in essere tra le parti era ancora quello a tempo pieno con
un salario mensile lordo pari a fr. 4'500.-.
3.1 L’appellante critica la decisione
pretorile adducendo che il primo giudice non avrebbe considerato che la
proposta di modifica formulata dall’attore sarebbe stata accettata dalla
datrice di lavoro. Al riguardo essa rinvia alla e-mail 4 giugno 2011 del
lavoratore (doc. L/8), dalla quale, a suo dire, risulterebbe “la reciproca e
concorde volontà delle parti di modificare il regime contrattuale da orario
pieno e paga fissa mensile a orario ridotto e paga oraria per i mesi di giugno,
luglio e agosto 2011” (appello, pag.
3 e 4). Va rilevato che il Pretore aggiunto ha preso in considerazione la e-mail
del 4 giugno 2011 e spiegato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
convenuta, dal contenuto della stessa in realtà non si poteva dedurre
un’accettazione della proposta del lavoratore (decisione impugnata, pag. 5 in fondo e pag. 6 in alto). In merito l’appellante si limita a riproporre la propria
interpretazione soggettiva del contenuto di tale scritto, estrapolando unicamente
un passaggio, dal quale a suo dire si evincerebbe la concorde e reciproca
volontà in merito alla modifica contrattuale. Egli omette tuttavia di
confrontarsi compiutamente con la valutazione operata dal Pretore aggiunto, il
quale ha invece valutato nel suo insieme e globalmente il contenuto della
e-mail, giungendo alla conclusione che da tale scritto non potesse essere
dedotta un’accettazione della proposta di modifica (decisione impugnata, pag. 5
e 6). Su questo punto l’appello è irricevibile, non adempiendo ai presupposti
di motivazione posti dall’art. 311 CPC. Sia come sia, la motivazione pretorile resiste
comunque alla critica per i motivi che verranno esposti di seguito.
3.2 Controverso nel caso di specie è la
questione a sapere se a partire da giugno 2011 fra le parti è intervenuta una
modifica contrattuale in relazione al tempo di lavoro e alla relativa
retribuzione. Come per la conclusione, anche la modifica del contratto di
lavoro presuppone la concorde e reciproca manifestazione di volontà delle parti
(art. 1 CO; Wyler, in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail,
n. 36 ad art. 320 CO), vale a dire il consenso di entrambe le parti sui punti
oggettivamente e soggettivamente essenziali, che può essere esplicito o tacito
ma in ogni caso chiaro (Gauch/Schluep/Tercier,
Partie générale du droit des obligations, 2a ed., Band I, N. 445).
L’onere della prova compete alla parte che sostiene l’intervenuta modifica
contrattuale (cfr. II CCA dell’8 luglio 2014 inc. n. 12.2013.203 , consid. 6; Gautschi, Beweislast und
Beweiswürdigung, 1913, p. 117, § 31), nel caso di specie alla datrice di
lavoro.
3.3 L’appellante critica il Pretore
aggiunto per avere tenuto conto, nella valutazione delle prove, della
testimonianza di __________ B__________, il quale sarebbe stato licenziato per
motivi gravi dalla convenuta, e avrebbe ad ogni modo reso solo una
“testimonianza vaga”. La pretesa inattendibilità del teste è sollevata
dall’appellante per la prima volta solo in questa sede ed è pertanto
irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). La stessa, limitandosi a ritenere tale
testimonianza “vaga”, senza indicarne i motivi, risulta pure inammissibile per
carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La critica è comunque anche
Considerandi
infondata. Qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia, sotto
un profilo soggettivo, per l’esistenza di un motivo che determini un interesse
a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può
essere intaccata se è accertata una grave discordanza tra i fatti così come
descritti dal teste e quelli desumibili da altre prove, ciò che non è tuttavia
il caso nella fattispecie, contrariamente a quanto pretende l’appellante (sulla
questione vedi IICCA del 17 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.202). Il solo fatto
che il teste sia stato licenziato dalla convenuta non è ancora sufficiente per
dubitare delle sue dichiarazioni, che trovano peraltro riscontro anche in altre
risultanze istruttorie, come si dirà qui di seguito.
3.4
Pacifico e non contestato che da
aprile 2010 l’attore lavorava presso la AP 1 con un salario mensile lordo pari
a fr. 4'500.- per l’attività di istruttore fitness a tempo pieno, oltre una retribuzione
supplementare di fr. 60.- l’ora per i corsi di aerobica (petizione, ad 2, pag.
3, risposta, ad 2a, pag. 2; doc. E – G, 9 – 9.1). Dagli atti emerge che il
lavoratore, con scritto 23 maggio 2011, ha formulato alla datrice di lavoro la seguente proposta di modifica: “a partire dal primo Giugno fino alla fine
di Agosto le mie ore di sala saranno ridotte al 60% ovvero 25 ore alla
settimana retribuite con tariffa oraria da concordare, i corsi di aerobica
continueranno come da precedente contratto” (doc. H).
L’appellante sostiene di avere
accettato tale proposta di modifica formulata dal lavoratore in relazione alla
riduzione del tempo di lavoro, rinviando a comprova di tale allegazione alla
e-mail del 4 giugno 2011 inviata dall’attore alla datrice di lavoro, nella
quale il lavoratore indica che “il 23 Maggio vi ho inviato una mail per dei
chiarimenti e per una proposta di collaborazione, …, durante il nostro incontro
il giorno seguente avete accettato la mia proposta, ve l’ho chiesto almeno tre
volte e avete detto si, dal primo Giugno al 30 Agosto passare a circa il 60%
delle ore in sala quindi 25 ore a settimana e mantenere i corsi” (doc. L). A
comprova della sua tesi la datrice di lavoro ritiene inoltre che i piani di
lavoro (doc. 5 e doc. 6) attesterebbero l’intervenuto accordo delle parti circa
la riduzione del monte ore “in linea con la modifica delle condizioni di lavoro
proposta dall’attore e accettata dalla convenuta” (appello, pag. 5). A suo
dire, i piani di lavoro rappresenterebbero la messa in esecuzione dell’accordo
circa la riduzione del monte ore. Contrariamente a quanto pretende l’appellante,
ciò non è tuttavia sufficiente per ritenere che la datrice di lavoro abbia accettato
la proposta di modifica, vale a dire che vi fosse accordo su tutti i punti
oggettivamente e soggettivamente importanti. In primo luogo la proposta
concerneva pure la modifica della retribuzione, che da salario mensile fisso
avrebbe dovuto essere modificata in salario orario da “concordare” (doc. H). L’appellante,
venendo meno al suo obbligo di allegazione, nulla riferisce in merito e
l’istruttoria non ha portato elementi che potessero chiarire tale aspetto. Si
rileva inoltre che dal contenuto della stessa e-mail del 4 giugno 2011 emerge
come secondo l’attore la datrice di lavoro non aveva dato seguito all’accordo e
pertanto la sollecitava a presentare un “orario che rispetti il nostro
accordo, ho già perso quasi una settimana di preparazione e tra 11 giorni avrò
il primo esame” (doc. L/8). Dall’istruttoria emerge poi che per l’attore la
riduzione del tempo di lavoro era legata alla possibilità, nel tempo rimanente,
di dedicarsi allo studio e all’aggiornamento (petizione, ad. 3, pag. 4; verbale
audizione teste __________ B__________, 31 gennaio 2013, pag. 9; verbale audizione
teste __________ M__________, 7 maggio 2013, pag. 28; verbale interrogatorio
attore, 16 settembre 2013, pag. 42). Questo aspetto rappresentava per l’attore
un punto importante, tant’è vero che proprio perché le parti non avevano
trovato un’intesa sull’organizzazione del lavoro che tenesse conto della
esigenze di studio del lavoratore (in particolare la possibilità di avere mezze
giornate libere), egli ha poi deciso di inoltrare la disdetta per la fine del
mese di agosto 2011 (verbale interrogatorio attore, 16 settembre 2013, pag. 43 in fondo; verbale audizione teste __________ P__________ 7 marzo 2013, pag. 23). In queste
circostanze l’appellante non può essere seguita, laddove ritiene che i piani di
lavoro (doc. 5 e doc. 6) costituirebbero la semplice messa in esecuzione
del’intervenuto accordo circa la riduzione delle ore. Come visto sopra ciò non
è comunque sufficiente a dimostrare la reciproca e concorde volontà su tutti i
punti oggettivamente e soggettivamente importanti concernenti la modifica contrattuale
proposta da AO 1. Come rettamente ritenuto dal Pretore aggiunto, tale
conclusione è pure supportata dal teste __________ B__________, la cui
attendibilità, contrariamente a quanto vuole fare intendere l’appellante, non
appare dubbia. Egli afferma infatti che “vi era stata la richiesta da parte
dell’attore di ridurre la sua percentuale lavorativa in quanto era sua
intenzione intraprendere degli studi….Di queste richieste se ne è discusso
durante le riunioni settimanali e che per quanto di mia conoscenza una risposta
definitiva non era stata data” (verbale audizione 31 gennaio 2013, pag. 9).
Ne discende che la valutazione delle prove operata dal Pretore aggiunto regge
alle critiche e la censura va respinta. L’appellante, alla quale incombeva
l’onere della prova, non è riuscita a dimostrare l’asserita modifica
contrattuale, di modo che al momento della disdetta del 6 giugno 2011 il regime
in vigore tra le parti era quello previgente, ossia un tempo di lavoro a tempo
pieno per un salario fisso mensile pari a fr. 4'500.-.
4.
L’appellante contesta poi
l’entità delle pretese riconosciute dal Pretore aggiunto all’attore per il
periodo da giugno ad agosto 2011 pari all’importo complessivo di fr. 12'213.15,
sostenendo che egli avrebbe giudicato “ultra petita” (appello, pag. 6).
A questo proposito vale la
pena ricordare che anche sotto l’egida del nuovo CPC in base al principio “ne
eat iudex ultra petita partium” di cui all’art. 58 CPC il giudice,
confrontato con più posizioni di risarcimento, non è vincolato all’ammontare di
ogni singola posizione. Tale principio vale in effetti unicamente per il totale
dell’importo reclamato in causa nel o nei petita, così che in definitiva
nulla osta a che, nel rispetto di questo limite, egli riconosca alla parte di
più in una singola posizione e di meno in un’altra (Trezzini, Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 158; SJ 1994
p. 94; II CCA 27 giugno 2011 inc. n. 12.2009.115). Ne discende che la censura
dell’appellante, peraltro irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC), deve essere respinta.
5.
Con l’ultima censura
l’appellante rimprovera il Pretore aggiunto per avere respinto la sua domanda
riconvenzionale relativa al rimborso dell’importo complessivo di fr. 4'851.20
quale differenza tra quanto trattenuto mensilmente a titolo di contributo LPP a
carico del lavoratore e quanto invece avrebbe dovuto essere trattenuto per il
periodo aprile 2010 – giugno 2011. Il Pretore aggiunto, sulla base dei certificati
di previdenza LPP annessi (doc. 16), ha accertato che il contributo periodico a
carico del dipendente per l’anno 2010 ammontava a fr. 318.35 e quello per il 2011 a fr. 328.20. Il primo giudice ha altresì considerato che, siccome a norma di legge spetta alla
datrice di lavoro versare gli interi contributi all’istituto LPP e, considerato
che nel caso di specie non risultavano debiti nei confronti di tale istituto,
la datrice di lavoro, trattenendo mensilmente unicamente fr. 80.- dal salario
del lavoratore “ha implicitamente accettato di prendersi carico anche di una
parte dei contributi periodici di spettanza dell’attore” (decisione
impugnata, pag. 17). La datrice di lavoro afferma di essere venuta a conoscenza
dell’importo effettivo a carico del lavoratore dopo la fine del contratto di
lavoro e a sostegno della propria tesi rinvia ai certificati LPP per gli anni
2010.
e 2011 (doc. 16), i quali sarebbero stati rilasciati il 1° settembre 2011,
rispettivamente il 24 maggio 2012. Anche se i certificati di previdenza LPP
sono effettivamente stati rilasciati dopo la conclusione del rapporto di
lavoro, ciò non significa che la datrice di lavoro non avesse tutte le
informazioni necessarie per calcolare l’entità del contributo LPP già prima
della conclusione del contratto di lavoro con AO 1. L’art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori sottoposti al regime LPP l’obbligo di
affiliazione a un istituto di previdenza registrato. Secondo l’art. 66 LPP
l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori è stabilito
dall’istituto di previdenza nelle disposizioni regolamentari. Il datore di
lavoro deve all’istituto l’intero contributo e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza.
Dal momento in cui la datrice di lavoro adempie al suo obbligo di affiliazione
ai sensi dell’art. 11 LPP, concludendo un contratto di affiliazione con un
istituto previdenziale registrato, essa, sulla base del regolamento
previdenziale di tale istituto, dispone di tutte le informazioni necessarie per
potere calcolare il contributo LPP a carico del lavoratore da dedurre
mensilmente dal salario e non deve aspettare il rilascio del certificato
previdenziale dell’assicurato per determinarlo. La negligenza della datrice di
lavoro nel calcolare l’ammontare del contributo LPP non può essere imputata al
lavoratore, il quale in buona fede può contare sul fatto che il conteggio di
salario sia corretto e che le deduzioni delle assicurazioni sociali
corrispondono a quanto effettivamente deve essere trattenuto. Nel caso concreto
dai conteggi di salario prodotti (doc. E, F, G) risulta che a partire da aprile
2010.
la datrice di lavoro ha dedotto mensilmente l’importo di fr. 80.- quale
contributo LPP. Agli atti non vi sono invece altri riscontri, e nemmeno è stato
allegato dall’attrice riconvenzionale, che permettono di ritenere che il
lavoratore sapeva o avrebbe dovuto in buona fede concludere che la deduzione
mensile di fr. 80.- non corrispondeva a quanto avrebbe dovuto essere trattenuto
a titolo di contributo LPP a carico del lavoratore. L’allegazione
dell’appellante, secondo cui l’importo di fr. 80.- sarebbe stato calcolato su
“base valutativa” (appello, pag. 7), sollevata peraltro per la prima volta solo
in questa sede e quindi irritualmente (art. 317 CPC), non è suffragata da alcun
riscontro agli atti. Ne discende che anche su questo punto la censura è
infondata.
6.
In definitiva
nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Non sono prelevate spese
processuali, trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un
valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le
ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 17'064.35 (art.
94.
cpv. 2 CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC).
Il valore litigioso
per interporre eventuale ricorso al Tribunale federale è determinato dalle
conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv 1 lett. a
LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non
è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese
della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a
vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale
valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su
entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso della
domanda principale è di fr. 12'213.15.-. Quello della domanda riconvenzionale è
di fr. 4'851.20. Nessuno dei due valori raggiunge il valore litigioso minimo di
fr. 15'000.- previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 94, 95, 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 18 febbraio
2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile
2. Non si prelevano spese
processuali. AP 1 verserà a AO 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura .
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno
fr. 15'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorso con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).