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Decisione

12.2014.41

Lavoro: modifica contrattuale delle condizioni di lavoro, onere della prova conteggio salario: buona fede

27 febbraio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Previo infruttuoso tentativo

di conciliazione (inc. rich. CM.2012.7) con petizione 14 giugno 2012 AO 1 ha

convenuto in giudizio AP 1, chiedendo la condanna di quest’ultima al versamento

in suo favore di complessivi fr. 25'000.-, come pure il rigetto definitivo

dell’opposizione del PE n. __________ dell’UEF di __________ di medesimo

importo, così composti: fr. 15'030.- netti a titolo di salario per i mesi da

giugno ad agosto 2011 (comprensivi dell’indennità per i corsi di aerobica), fr.

5'000.- per le provvigioni sui nuovi abbonamenti, fr. 3'000.- per le provvigioni

sui prodotti integratori alimentari, fr. 1'000.- per lo sfruttamento della sua

immagine dopo la disdetta e fr. 970.- per le spese legali preprocessuali. Con

risposta 17 agosto 2012 la convenuta ha postulato il parziale accoglimento

della petizione limitatamente a fr. 1'446.- oltre accessori e, in via

riconvenzionale la condanna dell’attore al versamento di complessivi fr.

18'695.85 (fr. 4'017.30 per le ore che l’attore avrebbe effettuato in meno

negli anni 2010-2011; fr. 6'550.20 per la minor durata dei corsi di aerobica;

fr. 4'851.20 per i contributi di previdenza professionale ancora a carico

dell’attore; fr. 3'277.17 per l’imposta alla fonte per gli anni 2010-2011 a carico del lavoratore). L’attore, con risposta riconvenzionale, si è integralmente opposto

alle pretese della convenuta. All’udienza di dibattimento del 26 novembre 2012

le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche

posizioni. Esperita l’istruttoria esse hanno rinunciato al dibattimento finale

ribadendo le proprie domande e allegazioni con memoriali scritti.

C. Statuendo con decisione 9

gennaio 2014 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, condannando

AP 1 a versare a AO 1 la somma complessiva di fr. 12'213.15, oltre interessi

legali, e rigettando per il medesimo importo in via definitiva il PE n. __________

dell’UEF di Bellinzona, e accolto parzialmente la domanda riconvenzionale,

condannando l’attore a versare alla convenuta la somma complessiva di fr.

2'236.75 oltre accessori.

D. Con appello 18 febbraio 2014

AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la

petizione limitatamente alla somma di fr. 1'446.- e la riconvenzionale

limitatamente all’importo di fr. 7'087.95. Con risposta 21 marzo 2014 AO 1

postula la reiezione integrale del gravame. Delle argomentazioni delle parti si

dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova

applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata

notificata il 14 gennaio 2014 e ricevuta dall’appellante il 20 gennaio 2014.

L’appello 18 febbraio 2014 è tempestivo, così come lo è la risposta del 21

marzo 2014, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 19

febbraio 2014. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

2. Il Pretore aggiunto ha

considerato che non vi era stata alcuna interruzione immediata del rapporto di

lavoro da parte del lavoratore ma che quest’ultimo era stato esonerato da parte

del datore di lavoro dall’obbligo di prestare la propria opera. Il primo

giudice ha di seguito ritenuto che al momento della disdetta del rapporto

contrattuale, il regime di lavoro in essere tra le parti prevedeva una

retribuzione mensile lorda di fr. 4'500.- per un tempo pieno, e ha pertanto

respinto la tesi della convenuta, secondo cui le parti avrebbero concordato una

riduzione del tempo di lavoro a 25 ore settimanali, con retribuzione oraria,

per i mesi da giugno ad agosto 2011. Il Pretore aggiunto ha quindi riconosciuto

al lavoratore l’importo complessivo di fr. 12'213.15 a titolo di salario per i mesi da giugno ad agosto 2011, tenuto conto del periodo di

malattia dal 6 al 26 giugno 2011 e della retribuzione percepita dall’attore dal

1° luglio 2011 per la sua collaborazione presso un’altra palestra. Il primo

giudice ha per contro respinto tutte le altre pretese fatte valere dal

lavoratore. Egli ha altresì accolto parzialmente la domanda riconvenzionale

limitatamente a fr. 2'236.75. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che dall’istruttoria

non fosse emerso in alcun modo che AO 1 nel 2010 e nel 2011 avesse lavorato

meno ore rispetto a quanto pattuito, come invece sostenuto dalla datrice di

lavoro. Il primo giudice ha poi respinto la pretesa concernente la restituzione

della somma di fr. 4'851.20 relativa ai contributi di previdenza LPP per gli

anni 2010 e 2011 che la datrice di lavoro aveva versato all’istituto di

previdenza ma che sarebbero stati a carico del lavoratore mentre ha

riconosciuto parzialmente quella relativa all’importo versato dalla datrice di

lavoro all’autorità di tassazione a saldo delle imposte alla fonte del

lavoratore per gli anni 2010 e 2011 (sino a giugno) non coperte dalla

trattenuta salariale operata dalla datrice di lavoro per quel periodo.

3. Con la prima censura l’appellante

contesta la conclusione del Pretore aggiunto in merito alla rimunerazione del

lavoratore per i mesi da giugno ad agosto 2011 e lamenta un’errata valutazione

delle prove. A suo dire le parti da giugno 2011 avrebbero concordato una

riduzione del tempo di lavoro con il passaggio da un salario fisso mensile ad

un salario orario. Il Pretore aggiunto, sulla base delle risultanze istruttorie

e contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, ha escluso che la datrice

di lavoro avesse accettato la proposta di modifica del contratto formulata

dall’attore e concernente la riduzione dell’orario di lavoro e del sistema di

retribuzione per i mesi da giugno ad agosto 2011 e ha concluso che al momento

della disdetta del rapporto di lavoro da parte del lavoratore il 6 giugno 2011

il regime di lavoro in essere tra le parti era ancora quello a tempo pieno con

un salario mensile lordo pari a fr. 4'500.-.

3.1 L’appellante critica la decisione

pretorile adducendo che il primo giudice non avrebbe considerato che la

proposta di modifica formulata dall’attore sarebbe stata accettata dalla

datrice di lavoro. Al riguardo essa rinvia alla e-mail 4 giugno 2011 del

lavoratore (doc. L/8), dalla quale, a suo dire, risulterebbe “la reciproca e

concorde volontà delle parti di modificare il regime contrattuale da orario

pieno e paga fissa mensile a orario ridotto e paga oraria per i mesi di giugno,

luglio e agosto 2011” (appello, pag.

3 e 4). Va rilevato che il Pretore aggiunto ha preso in considerazione la e-mail

del 4 giugno 2011 e spiegato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla

convenuta, dal contenuto della stessa in realtà non si poteva dedurre

un’accettazione della proposta del lavoratore (decisione impugnata, pag. 5 in fondo e pag. 6 in alto). In merito l’appellante si limita a riproporre la propria

interpretazione soggettiva del contenuto di tale scritto, estrapolando unicamente

un passaggio, dal quale a suo dire si evincerebbe la concorde e reciproca

volontà in merito alla modifica contrattuale. Egli omette tuttavia di

confrontarsi compiutamente con la valutazione operata dal Pretore aggiunto, il

quale ha invece valutato nel suo insieme e globalmente il contenuto della

e-mail, giungendo alla conclusione che da tale scritto non potesse essere

dedotta un’accettazione della proposta di modifica (decisione impugnata, pag. 5

e 6). Su questo punto l’appello è irricevibile, non adempiendo ai presupposti

di motivazione posti dall’art. 311 CPC. Sia come sia, la motivazione pretorile resiste

comunque alla critica per i motivi che verranno esposti di seguito.

3.2 Controverso nel caso di specie è la

questione a sapere se a partire da giugno 2011 fra le parti è intervenuta una

modifica contrattuale in relazione al tempo di lavoro e alla relativa

retribuzione. Come per la conclusione, anche la modifica del contratto di

lavoro presuppone la concorde e reciproca manifestazione di volontà delle parti

(art. 1 CO; Wyler, in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail,

n. 36 ad art. 320 CO), vale a dire il consenso di entrambe le parti sui punti

oggettivamente e soggettivamente essenziali, che può essere esplicito o tacito

ma in ogni caso chiaro (Gauch/Schluep/Tercier,

Partie générale du droit des obligations, 2a ed., Band I, N. 445).

L’onere della prova compete alla parte che sostiene l’intervenuta modifica

contrattuale (cfr. II CCA dell’8 luglio 2014 inc. n. 12.2013.203 , consid. 6; Gautschi, Beweislast und

Beweiswürdigung, 1913, p. 117, § 31), nel caso di specie alla datrice di

lavoro.

3.3 L’appellante critica il Pretore

aggiunto per avere tenuto conto, nella valutazione delle prove, della

testimonianza di __________ B__________, il quale sarebbe stato licenziato per

motivi gravi dalla convenuta, e avrebbe ad ogni modo reso solo una

“testimonianza vaga”. La pretesa inattendibilità del teste è sollevata

dall’appellante per la prima volta solo in questa sede ed è pertanto

irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). La stessa, limitandosi a ritenere tale

testimonianza “vaga”, senza indicarne i motivi, risulta pure inammissibile per

carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La critica è comunque anche

Considerandi

infondata. Qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia, sotto

un profilo soggettivo, per l’esistenza di un motivo che determini un interesse

a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può

essere intaccata se è accertata una grave discordanza tra i fatti così come

descritti dal teste e quelli desumibili da altre prove, ciò che non è tuttavia

il caso nella fattispecie, contrariamente a quanto pretende l’appellante (sulla

questione vedi IICCA del 17 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.202). Il solo fatto

che il teste sia stato licenziato dalla convenuta non è ancora sufficiente per

dubitare delle sue dichiarazioni, che trovano peraltro riscontro anche in altre

risultanze istruttorie, come si dirà qui di seguito.

3.4

Pacifico e non contestato che da

aprile 2010 l’attore lavorava presso la AP 1 con un salario mensile lordo pari

a fr. 4'500.- per l’attività di istruttore fitness a tempo pieno, oltre una retribuzione

supplementare di fr. 60.- l’ora per i corsi di aerobica (petizione, ad 2, pag.

3, risposta, ad 2a, pag. 2; doc. E – G, 9 – 9.1). Dagli atti emerge che il

lavoratore, con scritto 23 maggio 2011, ha formulato alla datrice di lavoro la seguente proposta di modifica: “a partire dal primo Giugno fino alla fine

di Agosto le mie ore di sala saranno ridotte al 60% ovvero 25 ore alla

settimana retribuite con tariffa oraria da concordare, i corsi di aerobica

continueranno come da precedente contratto” (doc. H).

L’appellante sostiene di avere

accettato tale proposta di modifica formulata dal lavoratore in relazione alla

riduzione del tempo di lavoro, rinviando a comprova di tale allegazione alla

e-mail del 4 giugno 2011 inviata dall’attore alla datrice di lavoro, nella

quale il lavoratore indica che “il 23 Maggio vi ho inviato una mail per dei

chiarimenti e per una proposta di collaborazione, …, durante il nostro incontro

il giorno seguente avete accettato la mia proposta, ve l’ho chiesto almeno tre

volte e avete detto si, dal primo Giugno al 30 Agosto passare a circa il 60%

delle ore in sala quindi 25 ore a settimana e mantenere i corsi” (doc. L). A

comprova della sua tesi la datrice di lavoro ritiene inoltre che i piani di

lavoro (doc. 5 e doc. 6) attesterebbero l’intervenuto accordo delle parti circa

la riduzione del monte ore “in linea con la modifica delle condizioni di lavoro

proposta dall’attore e accettata dalla convenuta” (appello, pag. 5). A suo

dire, i piani di lavoro rappresenterebbero la messa in esecuzione dell’accordo

circa la riduzione del monte ore. Contrariamente a quanto pretende l’appellante,

ciò non è tuttavia sufficiente per ritenere che la datrice di lavoro abbia accettato

la proposta di modifica, vale a dire che vi fosse accordo su tutti i punti

oggettivamente e soggettivamente importanti. In primo luogo la proposta

concerneva pure la modifica della retribuzione, che da salario mensile fisso

avrebbe dovuto essere modificata in salario orario da “concordare” (doc. H). L’appellante,

venendo meno al suo obbligo di allegazione, nulla riferisce in merito e

l’istruttoria non ha portato elementi che potessero chiarire tale aspetto. Si

rileva inoltre che dal contenuto della stessa e-mail del 4 giugno 2011 emerge

come secondo l’attore la datrice di lavoro non aveva dato seguito all’accordo e

pertanto la sollecitava a presentare un “orario che rispetti il nostro

accordo, ho già perso quasi una settimana di preparazione e tra 11 giorni avrò

il primo esame” (doc. L/8). Dall’istruttoria emerge poi che per l’attore la

riduzione del tempo di lavoro era legata alla possibilità, nel tempo rimanente,

di dedicarsi allo studio e all’aggiornamento (petizione, ad. 3, pag. 4; verbale

audizione teste __________ B__________, 31 gennaio 2013, pag. 9; verbale audizione

teste __________ M__________, 7 maggio 2013, pag. 28; verbale interrogatorio

attore, 16 settembre 2013, pag. 42). Questo aspetto rappresentava per l’attore

un punto importante, tant’è vero che proprio perché le parti non avevano

trovato un’intesa sull’organizzazione del lavoro che tenesse conto della

esigenze di studio del lavoratore (in particolare la possibilità di avere mezze

giornate libere), egli ha poi deciso di inoltrare la disdetta per la fine del

mese di agosto 2011 (verbale interrogatorio attore, 16 settembre 2013, pag. 43 in fondo; verbale audizione teste __________ P__________ 7 marzo 2013, pag. 23). In queste

circostanze l’appellante non può essere seguita, laddove ritiene che i piani di

lavoro (doc. 5 e doc. 6) costituirebbero la semplice messa in esecuzione

del’intervenuto accordo circa la riduzione delle ore. Come visto sopra ciò non

è comunque sufficiente a dimostrare la reciproca e concorde volontà su tutti i

punti oggettivamente e soggettivamente importanti concernenti la modifica contrattuale

proposta da AO 1. Come rettamente ritenuto dal Pretore aggiunto, tale

conclusione è pure supportata dal teste __________ B__________, la cui

attendibilità, contrariamente a quanto vuole fare intendere l’appellante, non

appare dubbia. Egli afferma infatti che “vi era stata la richiesta da parte

dell’attore di ridurre la sua percentuale lavorativa in quanto era sua

intenzione intraprendere degli studi….Di queste richieste se ne è discusso

durante le riunioni settimanali e che per quanto di mia conoscenza una risposta

definitiva non era stata data” (verbale audizione 31 gennaio 2013, pag. 9).

Ne discende che la valutazione delle prove operata dal Pretore aggiunto regge

alle critiche e la censura va respinta. L’appellante, alla quale incombeva

l’onere della prova, non è riuscita a dimostrare l’asserita modifica

contrattuale, di modo che al momento della disdetta del 6 giugno 2011 il regime

in vigore tra le parti era quello previgente, ossia un tempo di lavoro a tempo

pieno per un salario fisso mensile pari a fr. 4'500.-.

4.

L’appellante contesta poi

l’entità delle pretese riconosciute dal Pretore aggiunto all’attore per il

periodo da giugno ad agosto 2011 pari all’importo complessivo di fr. 12'213.15,

sostenendo che egli avrebbe giudicato “ultra petita” (appello, pag. 6).

A questo proposito vale la

pena ricordare che anche sotto l’egida del nuovo CPC in base al principio “ne

eat iudex ultra petita partium” di cui all’art. 58 CPC il giudice,

confrontato con più posizioni di risarcimento, non è vincolato all’ammontare di

ogni singola posizione. Tale principio vale in effetti unicamente per il totale

dell’importo reclamato in causa nel o nei petita, così che in definitiva

nulla osta a che, nel rispetto di questo limite, egli riconosca alla parte di

più in una singola posizione e di meno in un’altra (Trezzini, Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 158; SJ 1994

p. 94; II CCA 27 giugno 2011 inc. n. 12.2009.115). Ne discende che la censura

dell’appellante, peraltro irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC), deve essere respinta.

5.

Con l’ultima censura

l’appellante rimprovera il Pretore aggiunto per avere respinto la sua domanda

riconvenzionale relativa al rimborso dell’importo complessivo di fr. 4'851.20

quale differenza tra quanto trattenuto mensilmente a titolo di contributo LPP a

carico del lavoratore e quanto invece avrebbe dovuto essere trattenuto per il

periodo aprile 2010 – giugno 2011. Il Pretore aggiunto, sulla base dei certificati

di previdenza LPP annessi (doc. 16), ha accertato che il contributo periodico a

carico del dipendente per l’anno 2010 ammontava a fr. 318.35 e quello per il 2011 a fr. 328.20. Il primo giudice ha altresì considerato che, siccome a norma di legge spetta alla

datrice di lavoro versare gli interi contributi all’istituto LPP e, considerato

che nel caso di specie non risultavano debiti nei confronti di tale istituto,

la datrice di lavoro, trattenendo mensilmente unicamente fr. 80.- dal salario

del lavoratore “ha implicitamente accettato di prendersi carico anche di una

parte dei contributi periodici di spettanza dell’attore” (decisione

impugnata, pag. 17). La datrice di lavoro afferma di essere venuta a conoscenza

dell’importo effettivo a carico del lavoratore dopo la fine del contratto di

lavoro e a sostegno della propria tesi rinvia ai certificati LPP per gli anni

2010.

e 2011 (doc. 16), i quali sarebbero stati rilasciati il 1° settembre 2011,

rispettivamente il 24 maggio 2012. Anche se i certificati di previdenza LPP

sono effettivamente stati rilasciati dopo la conclusione del rapporto di

lavoro, ciò non significa che la datrice di lavoro non avesse tutte le

informazioni necessarie per calcolare l’entità del contributo LPP già prima

della conclusione del contratto di lavoro con AO 1. L’art. 11 LPP impone al

datore di lavoro che occupa lavoratori sottoposti al regime LPP l’obbligo di

affiliazione a un istituto di previdenza registrato. Secondo l’art. 66 LPP

l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori è stabilito

dall’istituto di previdenza nelle disposizioni regolamentari. Il datore di

lavoro deve all’istituto l’intero contributo e deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza.

Dal momento in cui la datrice di lavoro adempie al suo obbligo di affiliazione

ai sensi dell’art. 11 LPP, concludendo un contratto di affiliazione con un

istituto previdenziale registrato, essa, sulla base del regolamento

previdenziale di tale istituto, dispone di tutte le informazioni necessarie per

potere calcolare il contributo LPP a carico del lavoratore da dedurre

mensilmente dal salario e non deve aspettare il rilascio del certificato

previdenziale dell’assicurato per determinarlo. La negligenza della datrice di

lavoro nel calcolare l’ammontare del contributo LPP non può essere imputata al

lavoratore, il quale in buona fede può contare sul fatto che il conteggio di

salario sia corretto e che le deduzioni delle assicurazioni sociali

corrispondono a quanto effettivamente deve essere trattenuto. Nel caso concreto

dai conteggi di salario prodotti (doc. E, F, G) risulta che a partire da aprile

2010.

la datrice di lavoro ha dedotto mensilmente l’importo di fr. 80.- quale

contributo LPP. Agli atti non vi sono invece altri riscontri, e nemmeno è stato

allegato dall’attrice riconvenzionale, che permettono di ritenere che il

lavoratore sapeva o avrebbe dovuto in buona fede concludere che la deduzione

mensile di fr. 80.- non corrispondeva a quanto avrebbe dovuto essere trattenuto

a titolo di contributo LPP a carico del lavoratore. L’allegazione

dell’appellante, secondo cui l’importo di fr. 80.- sarebbe stato calcolato su

“base valutativa” (appello, pag. 7), sollevata peraltro per la prima volta solo

in questa sede e quindi irritualmente (art. 317 CPC), non è suffragata da alcun

riscontro agli atti. Ne discende che anche su questo punto la censura è

infondata.

6.

In definitiva

nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Non sono prelevate spese

processuali, trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un

valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le

ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 17'064.35 (art.

94.

cpv. 2 CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC).

Il valore litigioso

per interporre eventuale ricorso al Tribunale federale è determinato dalle

conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv 1 lett. a

LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non

è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese

della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a

vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale

valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su

entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso della

domanda principale è di fr. 12'213.15.-. Quello della domanda riconvenzionale è

di fr. 4'851.20. Nessuno dei due valori raggiunge il valore litigioso minimo di

fr. 15'000.- previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 94, 95, 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 18 febbraio

2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile

2. Non si prelevano spese

processuali. AP 1 verserà a AO 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno

fr. 15'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorso con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).