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Decisione

12.2014.44

Compravendita mobiliare, pattuizione di termine fisso per la consegna, recesso del compratore per mancato rispetto

3 giugno 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1 è una società del

gruppo industriale S__________ con sede a __________, costituitasi nel marzo

2004, attiva dalla fine del mese di giugno 2004 e con scopo la fabbricazione ed

il commercio di orologi. AP 1 è una società con sede a __________ ed attiva nel

settore del commercio e della produzione di apparecchi ed attrezzature, in

particolare medico-sanitarie. Le due società hanno concluso nell’agosto 2004

due contratti per la fornitura da AP 1 a AO 1 di dieci carrelli, 500 Cassette

“Newbox” e 500 porta-etichette per le suddette cassette per un prezzo di fr.

11'750.- (il primo contratto), rispettivamente per la fornitura di ulteriori

4000 cassette a fr. 35'600.- (il secondo contratto). Prima della fornitura

della merce la compratrice ha annullato entrambi i contratti, sostenendo il

mancato rispetto dei termini (improrogabili, a suo dire) di consegna. La fornitrice

ha contestato tale agire. AP 1 ha quindi escusso AO 1 con il PE __________

dell’UE di Lugano, al quale è stata interposta opposizione (con successivo

pagamento però all’UE di fr. 430.50).

B. Con petizione del 13 luglio

2005 AP 1 ha introdotto alla Pretura di Lugano un’azione di risarcimento nei

confronti di AO 1 chiedendone la condanna al versamento di complessivi fr.

36'738.- (perdita di guadagno, risarcimento a terzi, spese legali

preprocessuali, spese amministrative), oltre a tasse, spese e ripetibili. Con

risposta del 13 ottobre 2005 la convenuta si è opposta alla petizione e ha chiesto

in via riconvenzionale la retrocessione dell’importo di fr. 430.50, a suo dire

pagato per errore. In replica l’attrice ha aggiornato la propria pretesa a fr.

39'658.15, contestando la pretesa riconvenzionale. La convenuta ha contestato l’adeguamento

della pretesa creditoria di parte attrice e ha replicato nella propria domanda

riconvenzionale, avversata nuovamente dall’attrice con la propria duplica

riconvenzionale. Le parti hanno inoltre sollevato svariate eccezioni e

contestazioni durante la causa, di cui si dirà per quanto necessario. Al

termine dell’istruttoria, entrambe le parti si sono confermate nelle loro

domande in sede di conclusioni.

C. Con sentenza del 31 dicembre

2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha respinto la petizione, caricando

all’attrice fr. 2’000.- di tassa di giustizia e fr. 4’000.- di ripetibili e ha accolto

la domanda riconvenzionale, ponendo a carico dell’attrice (e convenuta

riconvenzionale) fr. 50.- di tassa di giudizio e fr. 100.- di ripetibili. In

sostanza, dopo avere evaso le eccezioni procedurali, il Pretore aggiunto ha

ritenuto che vi fossero delle date certe per le due forniture previste (8,

rispettivamente 9 settembre 2004) e quindi, trattandosi di vendite commerciali,

i termini pattuiti in tale ambito sono presunti essere fatali, l’attrice non

avendo potuto rovesciare tale presunzione.

D. L’attrice ha impugnato il

giudizio pretorile con appello del 20 febbraio 2014, chiedendone la riforma nel

senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale. La

convenuta, con risposta del 29 aprile 2014, ha proposto di respingere l’appello

e di confermare il giudizio di prima istanza. Sulle tesi – antitetiche – delle

parti si ritornerà, se del caso, in sede di diritto.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal

diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di

procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni

federali (art. 405 cpv. 1 CPC). La decisione pretorile impugnata è una

decisione finale di prima istanza e, come tale, impugnabile (art. 308 cpv.

lett. a CPC); il valore di causa supera infatti fr. 10'000.— (art. 308 cpv. 2

CPC). Presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di

prima istanza (art. 311 cpv. 1 CPC), l’appello è tempestivo. Esso è munito

della decisione impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC).

2.

Il Pretore aggiunto ha

accertato che le conferme d’ordine del 25 e del 30 agosto 2004 della convenuta indicavano

quale termine di consegna l’8 e il 9 settembre 2004 (doc. E, F) e sulla base

dell’istruttoria è giunto alla conclusione che tale termine costituiva per

l’acquirente una condizione essenziale, sicché essa poteva recedere dal

contratto non appena costatata l’impossibilità della fornitrice di rispettarlo.

L’appellante rimprovera al Pretore l’errato accertamento dei fatti e sostiene

di non aver accettato le date di consegna fissate unilateralmente

dall’acquirente nelle conferme d’ordine. Essa afferma di aver indicato alla

controparte che il 10 settembre 2004 avrebbe consegnato la merce e si duole del

fatto che il primo giudice non ha approfondito la fattispecie e non ha chiarito

quale fosse la reale intenzione delle parti in merito alle date di consegna

della merce, valutando in modo arbitrario solo alcune prove.

3.

Giusta l’art. 190 cpv. 1 CO

nelle vendite commerciali, quando sia stabilito un termine fisso per la

consegna, si presume che il compratore, in caso di mora del venditore, rinunci

alla consegna e pretenda il risarcimento del danno per l’inadempimento. Il

termine stabilito dalle parti per la consegna si presume essere un termine

fisso, decorso il quale il venditore è in mora qualificata se non ha eseguito

il contratto (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen,

Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 618 pag. 87). La presunzione è

refragabile, vale a dire che il venditore può provare che il termine fissato

non era essenziale per le parti (Venturi/Zen-Ruffinen,

Commentaire Romand, CO-I, 2a ed., n. 4 ad art. 190 CO)

4.

Tra le parti è pacifico che

sono sorti due contratti di compravendita di cose mobili (art. 184 segg. CO),

qualificabili come compravendite commerciali (le parti sono in effetti attive

nel settore del commercio). È pure incontestato che la convenuta ha rifiutato

la merce per mancata consegna alla data indicata nelle conferme d’ordine. In

questa sede non sono più (ri)sollevate eccezioni procedurali. Nella fattispecie

occorre quindi rispondere al quesito a sapere se le parti abbiano pattuito un

termine fisso per le due forniture, ritenuto che per l’attrice le date

sarebbero state indicate unilateralmente dalla convenuta, mentre per

quest’ultima vi sarebbe stato un accordo.

4.1

La risposta è affermativa

per la seconda fornitura, basata sull’offerta del 27 agosto 2004 della

venditrice (doc. 4, con la dicitura “Termine di consegna 9 settembre”),

confermata con Purchase Order del 30 agosto 2004 di S__________ AG (doc. F), a

nome e conto della convenuta, con la conferma della suddetta data (“Delivery

date: 09.09.2004”). Risulta quindi documentata la pattuizione del 9

settembre 2004 come data di consegna della seconda fornitura, relativa a 4000

cassette Newbox versione 1.

4.2

La prima fornitura, invece, è

fondata sull’offerta della fornitrice del 24 agosto 2004 (doc. 3 = doc. D), per

10.

carrelli, 500 cassette Newbox versione 1 e 500 portaetichette per cassette

Newbox versione 1, sostituente un’offerta analoga del giorno precedente. In

essa si menziona unicamente “Termine consegna da concordare”. L’offerta

in questione è stata accettata con la conferma d’ordine (“Purchase Order”:

doc. E) del 25 agosto 2004 di S__________ AG (per la convenuta), che reca

l’indicazione “Delivery date: 08.09.2004”, aggiunta quindi

unilateralmente dalla convenuta. Ciò porterebbe a considerare detta conferma

come una nuova proposta (ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 CO) se l’elemento

temporale fosse essenziale, come clausola secondaria da interpretarsi ai sensi

dell’art. 2 CO se non lo fosse. Il teste B__________ (verbale rogatoriale 6

maggio 2009) ha riferito che al termine delle discussioni erano state

esplicitamente convenute le date dell’8, rispettivamente 9 settembre 2004.

Trattasi di accordo orale, legittimo nella fattispecie (art. 11 cpv. 1 CO).

Quanto indicato dal teste B__________ trova d’altronde conferma nelle

dichiarazioni del teste G__________ (verbale 30 ottobre 2006), che attesta di

avere incontrato C__________ (dipendente dell’attrice) il 30 agosto 2004, e che

quest’ultimo gli aveva riferito di avere appena ricevuto un telefax dal settore

degli approvvigionamenti di S__________ AG, e d’essere contento. Non può che

trattarsi della seconda conferma d’acquisto (doc. F), datata per l’appunto 30

agosto 2004 (la prima è del 25 agosto 2004). Ebbene, il teste B__________ riferisce,

e se ne deduce dal suo racconto la precedenza temporale rispetto alla data del

30.

agosto, di avere fatto presente a C__________ l’esigenza di essere

perfettamente operativi con il primo giorno del mese di settembre. Se ne deve

concludere quindi che tale indicazione è stata data per l’appunto in

precedenza, al più tardi (ovviamente) in agosto; se non è certo che ciò sia

avvenuto prima del 25 agosto 2004, risulta altamente probabile dalla lettura

sistematica della suddetta testimonianza, le parti non avendo interrogato il

testimone specificatamente a riguardo. Inoltre anche il testimone G__________ ha

riferito di esigenze di fornitura nei tempi indicati (al plurale), esplicitate più

volte alla fornitrice (ciò che fa pensare che, logicamente, perlomeno la prima

volta sia stata espressa, ed accettata, prima del 25 agosto 2004). Come

accertato dal Pretore aggiunto, tali testimonianze non hanno invero trovato completo

riscontro nella deposizione di C__________ (verbale 30 giugno 2006), secondo il

quale la questione centrale di discussione era il prezzo e non la data di

consegna. Dall’istruttoria nel suo insieme, nondimeno, è emerso che

l’acquirente iniziava l’attività operativa nel nuovo stabilimento in Ticino a

inizio settembre 2004 e che al più tardi con le conferme d’ordine ha fissato le

date di consegna all’8 e al 9 settembre 2004 (doc. E, F), senza che la

fornitrice vi si opponesse. Gli incontri tra i dipendenti delle parti per

discutere le forniture hanno avuto luogo il 30 agosto 2004 e a quel momento la

fornitrice era al corrente che le consegne dovevano avvenire alle date indicate

nelle conforme d’ordine, vale a dire l’8 e il 9 settembre 2004. Le due

forniture si riferivano in parte ai medesimi oggetti (cassette Newbox versione

1), che dovevano servire al trasporto degli orologi nello stabilimento della

convenuta, e valutando l’insieme dell’istruttoria si può ritenere che la data

di consegna, indicata “da concordare” nella prima offerta, sia poi stata

definita e pattuita al più tardi con la seconda ordinazione, ben più

consistente della prima (doc. 4). Anche la data di fornitura dell’8 settembre

2004.

può dunque dirsi pattuita.

5.

È assodato che la fornitura

non è avvenuta alle date previste e ne deriva la presunzione di rinuncia della

compratrice, che in concreto è stata subito espressa esplicitamente (testi B__________

e G__________). Il teste G__________ ha riferito che poco dopo il 30 agosto

2004.

(“di lì a qualche giorno”) C__________ gli aveva indicato che “per

la consegna” (cioè i termini di consegna) “si sarebbe dovuto vedere”,

con conseguente indicazione di problematica di rispetto dei suddetti termini, e

che dopo qualche ulteriore giorno, in una riunione in presenza pure di B__________,

C__________ era stato esplicito nell’indicare che i termini non avrebbero

potuto essere rispettati. A sua volta B__________ ha riferito che già il 30

agosto 2004 l’attrice aveva indicato alla convenuta di non potere rispettare i

termini di consegna previsti (trattasi dell’annuncio di C__________ a G__________),

e personalmente egli aveva ricevuto uno scritto datato il 3 settembre 2004 (per

telefax quel giorno, per posta il 7 settembre 2004) che ciò confermava. La

convenuta ha quindi agito secondo i dettami della buona fede (art. 2 cpv. 2

CC), indicando subito di non volere, potere e dovere accettare un posticipo

delle date pattuite (oltretutto neppure quantificato nella sua ampiezza).

6.

Abbondanzialmente si rileva

che dagli atti risulta che l’attrice non sarebbe riuscita a rispettare i

termini pattuiti. Il teste B__________, amministratore unico della M__________

srl, cioè della ditta che avrebbe poi fornito all’attrice la merce da rivendere

alla convenuta, ha riferito che avrebbe dovuto ricevere la merce in oggetto il

13.

settembre 2004, con un’ulteriore giornata per consegnarla a sua volta

all’attrice (quindi il 14 settembre 2004). Certo, egli ha indicato di avere

ricevuto la richiesta di anticipare la propria consegna. Ma a parte il fatto

che egli non ha assicurato che vi sarebbe riuscito, non ha saputo indicare se

avesse preso un impegno di fornitura per il 9 settembre 2004 (comunque tardi,

perlomeno per la prima vendita). Egli ha però pure dichiarato che avrebbe

potuto inviare il carico il 10 settembre, non il 9 settembre; in ogni caso

quindi, anche nell’ipotesi più favorevole all’attrice, quest’ultima avrebbe

potuto fare fronte alla propria obbligazione quel medesimo 10 settembre (in

consonanza con quanto indicato dall’attrice alla convenuta nel doc. C), cioè

tardivamente.

7.

Quanto all’essenzialità per

la convenuta del rispetto dei termini suddetti, essa risulta comprovata dalle

dichiarazioni dei testi B__________ e G__________. In realtà il primo ha sì

risposto affermativamente al quesito rogatoriale (n. 5) a sapere se il rispetto

delle date era condizione essenziale per la convenuta e se questo era stato

indicato all’attrice in sede di trattativa, ma ha poi esplicitato nella propria

risposta solo il fatto che si trattava di condizione essenziale. La risposta

affermativa è comunque da leggersi come riferito ai due elementi richiesti. In

ogni caso sarebbe stata sufficiente in merito già solo l’indicazione del teste G__________,

il quale ha spiegato, in particolare, che le cassette ordinate dovevano servire

a movimentare internamente 30'000 orologi al giorno nello stabilimento di T__________,

la cui attività sarebbe iniziata il 1° settembre 2004 e che la fornitrice era

stata informata dell’urgenza di disporre delle cassette (verbale 30 ottobre

2006, pag. 4).

8.

Ci si potrebbe invero

interrogare sulla comunicazione di posta elettronica dell’8 settembre 2004

(doc. I), con la quale la convenuta comunicava alla fornitrice che la conferma

d’ordine PO 000004-DI/1 relativa a 4000 cassette era da considerarsi annullata

e si scusava per l’errore interno accadutole. Al riguardo il teste B__________ si

è limitato a riferire di un errore di procedura interno, che non riguardava il

rispetto dei termini e l’importanza di questi ultimi (pagina 5 verbale

rogatoriale 6 maggio 2009). La fornitrice aveva avvisato l’acquirente per fax il

3.

settembre 2004 (doc. G) che avrebbe fornito il materiale entro il 13/15

settembre 2004, vale a dire in ritardo rispetto ai termini previsti. Tale

scritto è giunto per posta all’acquirente il 7 settembre 2004 (doc. 5). Alla

luce di tutta l’istruttoria, la conclusione del Pretore aggiunto, secondo il

quale l’acquirente poteva annullare l’ordinazione già l’8 settembre 2004

essendo stata sin da allora evidente la mora della fornitrice, regge alla critica.

In definitiva, dunque, l’attrice non ha potuto rovesciare la presunzione posta

dall’art. 190 cpv. 1 CO. Gravata dall’onere della prova, essa non ha potuto

provare, infatti, che il termine di consegna pattuito non fosse essenziale per

l’acquirente. A giusta ragione pertanto il Pretore aggiunto ha respinto la

petizione.

9.

Con la propria domanda

riconvenzionale, la convenuta ha chiesto la restituzione di fr. 430.50, da lei

versati all’Ufficio esecuzione e da questi riversati all’attrice. Il Pretore

aggiunto ha accertato, sulla base dell’istruttoria, che il pagamento era

avvenuto per un errore dell’Ufficio esecuzioni e ne ha ordinato la restituzione

alla convenuta. L’appellante si limita ad affermare che aveva ricevuto

l’importo di fr. 430.50 dall’Ufficio esecuzioni e in buona fede aveva ritenuto trattarsi

di un acconto sull’importo da lei posto in esecuzione. Afferma quindi che il

Pretore aggiunto avrebbe dovuto respingere la pretesa riconvenzionale. L’appellante

non ha contestato l’accertamento del Pretore, secondo il quale il versamento è

avvenuto per un evidente errore dell’Ufficio esecuzioni. Non contesta nemmeno

l’errata applicazione del diritto e nelle scarne righe dedicate nell’appello

all’azione riconvenzionale non si scorge la benché minima critica alla sentenza

del Pretore. Su questo punto l’appello si rivela dunque irricevibile (art. 311

CPC; Reetz/Theiler, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36

ad art. 311; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367).

10.

In definitiva, dunque, nel

suo risultato la decisione del Pretore resiste alle critiche e l’appello va

respinto, nella misura in cui è ricevibile, con conferma della decisione

impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese processuali, insieme a un’adeguata

indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è

stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’indennità ripetibile

in favore dell’appellata è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art.

11.

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso

determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi

giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è

stabilito in fr. 39'658.15 per la domanda principale, ed in fr. 430.50 per

quella riconvenzionale.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 20 febbraio 2014

di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di

appello, in complessivi fr. 2'500.-, in parte già anticipati dall’appellante,

rimangono a suo carico. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili

di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF).