12.2014.47
Tutela dei casi manifesti, disdetta straordinaria del contratto di locazione per mora
6 marzo 2014Italiano7 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2014.47
Data decisione, Autorità:
06.03.2014, IICCA
Ricorso:
TF,4A_176/2014, 10.4.2014
Titolo:
Tutela dei casi manifesti, disdetta straordinaria del contratto di locazione per mora
DISDETTA STRAORDINARIA
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 257d CO
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2014.47
12.2014.48
Lugano
6 marzo 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a e b LOG)
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.3870
(tutela giurisdizionale dei casi manifesti, espulsione di conduttore a fine
contratto) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza 19 settembre 2013 da
AO 1
rappr. dall’avv. dott. RA 1
contro
AP 1
(attualmente c/o , )
chiedente
l’espulsione del conduttore dopo disdetta dall’appartamento di 3 locali nello
stabile in __________ a __________, domanda alla quale si è opposto il
convenuto e che il Pretore ha accolto con decisione 14 febbraio 2014 facendo
ordine al conduttore di mettere a disposizione dell’istante l’appartamento di 3
locali nello stabile in __________ a __________ e disponendone l’esecuzione
effettiva;
appellante
il convenuto, che con atto del 26 febbraio 2014, assortito da una domanda di
ammissione all’assistenza giudiziaria (correttamente: al gratuito patrocinio),
chiede di annullare la decisione del Pretore con protesta di spese e
ripetibili;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che AO 1
(locatrice) e AP 1 (conduttore) hanno concluso il 23 aprile 2008 un contratto
di locazione per un appartamento di 3 locali nello stabile in __________ a __________,
per una pigione mensile di fr. 800.- oltre a un acconto di fr. 100.- mensili
per le spese accessorie (doc. B);
che in
seguito a vicissitudini giudiziarie il conduttore ha accumulato arretrati nel
pagamento delle pigioni e degli acconti per le spese accessorie;
che le
parti contrattuali hanno concordato un piano di rientro del debito mediante
pagamenti rateali e la locatrice si è riservata il diritto di disdire
anticipatamente il contratto di locazione in caso di mancato pagamento nei
termini pattuiti degli arretrati (doc. E);
che il 15
maggio 2013 il rappresentante della locatrice ha notificato al conduttore,
mediante l’apposito formulario ufficiale, la disdetta del contratto di
locazione per la scadenza contrattuale del 31 agosto 2013 (doc. D);
che il
conduttore non ha contestato la disdetta e non ha riconsegnato i locali alla
scadenza;
che la
locatrice ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, con
istanza 19 settembre 2013, l’espulsione dell’ex conduttore dall’appartamento oggetto
del contratto, con la procedura sommaria di tutela giurisdizionale dei casi
manifesti;
che il
Pretore ha convocato le parti per l’udienza del 9 dicembre 2013, nel corso
della quale l’istante ha confermato la domanda di espulsione e il convenuto,
rappresentato da una persona di sua fiducia, ha in sostanza chiesto di poter
restare fino al 31 marzo 2014, l’istante non opponendosi a tenere in sospeso la
procedura sino al 31 dicembre 2013;
che il
convenuto non ha riconsegnato i locali nemmeno nel termine di sospensione
accettato dall’istante e quest’ultima ha chiesto al Pretore, il 7 febbraio
2014, di riattivare la procedura;
che con
la decisione 14 febbraio 2014 il Pretore ha ritenuto adempiuti in concreto i
presupposti per ordinare l’espulsione dall’appartamento a fine contratto, vista
la validità della disdetta ordinaria del contratto, e ha accordato al convenuto
un periodo di 10 giorni per mettere a libera disposizione dell’istante
l’appartamento oggetto della procedura;
che il
primo giudice ha disposto l’esecuzione effettiva dell’espulsione e ha
posto a carico del convenuto la tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 100.- e un’indennità ripetibile di fr. 100.- in favore dell’istante;
che con
atto 26 febbraio 2014 il convenuto contesta la decisione pretorile, chiedendone
l’annullamento e chiede di essere ammesso all’assistenza giudiziaria
(correttamente: al gratuito patrocinio);
che l’appello e la domanda
di gratuito patrocinio non sono stati notificati alla controparte;
che
contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti
e il cui valore è di almeno fr. 28'800.-, come accertato dal Pretore, è dato il
rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per
legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);
che
l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,
anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del
Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet,
Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le
droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che il
Pretore ha accertato la validità della disdetta del contratto di locazione, notificata
nel rispetto del termine di preavviso di tre mesi pattuito contrattualmente
(doc. B), e la mancata riconsegna dei locali all’istante, ordinando quindi al
convenuto di mettere a libera disposizione della locatrice l’appartamento di 3
locali;
che
l’appellante contesta la decisione del Pretore, affermando che i documenti
prodotti dalla locatrice non sarebbero aggiornati per quel che concerne il
debito residuo;
che egli
spiega i motivi per i quali non è stato in grado di pagare puntualmente la rata
di ammortamento del debito in aggiunta al pagamento puntuale della pigione e
afferma di aver sempre agito in buona fede;
che nella
fattispecie la locatrice ha notificato al conduttore una disdetta ordinaria del
contratto di locazione, nel rispetto del termine contrattuale di tre mesi (doc.
B), il conduttore ha ricevuto il formulario ufficiale, come ammette, ma non ha
contestato la disdetta e non ha riconsegnato i locali alla scadenza del
contratto;
che in
siffatta situazione le argomentazioni dell’appellante sui pagamenti degli
arretrati e sull’aggiornamento dei conteggi non sono pertinenti per il
giudizio, trattandosi di contestazioni che riguardano, se del caso,
un’eventuale procedura di incasso ma che non intaccano la validità della
disdetta, notificata come detto nel rispetto del termine di preavviso
contrattuale di tre mesi e nelle forme prescritte dalla legge;
che
pertanto il Pretore ha disposto a giusta ragione l’espulsione del conduttore,
trattandosi di un caso chiaro dal punto di vista dei fatti e del diritto, a
fronte della mancata riconsegna degli spazi occupati senza più alcun titolo
giuridico dopo la scadenza contrattuale del 31 agosto 2013;
che di
conseguenza l’appello del convenuto, per quanto ricevibile, è manifestamente
infondato, e la Camera può statuire, nella composizione a giudice unico
prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla
controparte (art. 312 cpv. 1CPC);
che l’appellante
non può prevalersi di circostanze che possano impedire l’esecuzione, la sua
situazione di carcerato non impedendogli di dare le opportune istruzioni a
persone di sua fiducia per la riconsegna dei locali;
che la
domanda di gratuito patrocinio presentata con l’appello deve essere respinta,
perché la domanda è priva di probabilità di successo, l’appello essendo
manifestamente infondato;
che le
spese processuali dell’appello andrebbero a carico dell’appellante, ma vista la
particolarità della sua situazione personale si può eccezionalmente rinunciare
a prelevarle;
che per
la procedura della domanda di gratuito patrocinio non sono prelevate spese
processuali (art. 119 cpv. 6 CPC);
che non
si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è
stato notificato;
che il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 28'800.-, come accertato dal Pretore;
Per questi motivi,
decide:
Fatti
1. L’appello
24 febbraio 2014 di AP 1, per quanto ricevibile, è respinto e la
decisione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, del 14 febbraio 2014 inc.
n. SO.2013.3870 è confermata.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili per la
procedura d’appello.
3.
La
domanda di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.
4.
Non
si prelevano spese processuali per la domanda di gratuito patrocinio.
5.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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