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Decisione

12.2014.52

Interesse degno di protezione - legittimazione passiva - atto illecito - responsabilità del padrone d'azienda - responsabilità del proprietario di un'opera

4 novembre 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

data 18 agosto 2008 è avvenuto un grave inquinamento del fiume __________ con

conseguente moria di almeno 4'000 pesci. È stato accertato che l’inquinamento

era stato causato dall’immissione di ammoniaca allo stato gassoso miscelata ad

acqua proveniente dalle condotte della pista di ghiaccio __________ (ora AP 4).

Il Procuratore pubblico, con decreto d’accusa 3 marzo 2009, ha attribuito a AO 1, all’epoca dei fatti referente della __________ Sagl, società a cui il

locale municipio aveva affidato dal 2004 tutti gli interventi di una certa

importanza in relazione alla manutenzione della pista, la responsabilità

dell’inquinamento e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 30

aliquote da fr. 40.- cadauna, con la sospensione condizionale per 2 anni e a

una multa di fr. 700.-. Statuendo sull’opposizione, il Presidente della Pretura

penale con sentenza 14 gennaio 2010 ha confermato a carico di AO 1 la proposta

di pena del Procuratore pubblico e ha riconosciuto a favore dello Stato del

Cantone Ticino, e quindi a carico del condannato, l’importo di fr. 12'782.-,

rinviando per la rimanenza delle pretese civili al foro competente. In buona

sostanza il giudice penale ha riconosciuto un ruolo determinante, parificabile

a un direttore dei lavori, da parte dell’accusato nell’operazione di

evacuazione del gas all’origine dell’inquinamento. AO 1 è così stato

considerato autore mediato dell’inquinamento mentre AP 2 e AP 1 (il primo dal

giugno 2008 responsabile del piano di pulizia della pista di ghiaccio e il

secondo impiegato a metà tempo nei mesi invernali quale tuttofare e nei

rimanenti mesi quale volontario su chiamata), che avevano introdotto la

sostanza inquinante nel pozzo presente nei pressi dell’impianto (pozzo che poi

defluisce in un riale collegato al fiume __________), sono stati considerati

autori diretti privi di intenzione dolosa (v. doc. B).

B. Con

sentenza 6 agosto 2010 la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale

d’appello ha respinto il ricorso per cassazione presentato da AO 1. La corte

cantonale ha in particolare respinto la tesi del ricorrente secondo la quale AP

2 e AP 1, la cui qualifica di autori diretti non era contestata, avevano agito

con dolo, perlomeno eventuale (v. doc. C).

Il Tribunale

federale ha a sua volta respinto con sentenza 23 giugno 2011 il ricorso

interposto da AO 1 contro il giudizio testé citato. Anche la corte federale ha

ritenuto che nel comportamento dei due addetti alla pista non era possibile

riconoscere un dolo eventuale, ossia che avessero accettato la realizzazione

del risultato (v. doc. D).

Preso atto dei giudizi penali con decisione 13 marzo 2012 il Consiglio di Stato

ha posto a carico di AO 1 l’importo di fr. 61'188.- (che già tiene conto del

risarcimento di fr. 12'782.- deciso in sede penale) a copertura del danno

provocato alla fauna ittica (v. doc. AA).

C. Con

petizione 19 aprile 2013 AO 1 ha convenuto AP 1, AP 2, AP 3, __________, il AP

4 (designazione corretta in AP 4: v. Act. II) e la AP 5 chiedendo siano condannati in solido al pagamento di fr. 223'237,10 e di conseguenza il

rigetto in via definitiva dei precetti esecutivi notificati ai convenuti. In

sintesi, dopo aver descritto gli interventi di recupero dell’ammoniaca presente

nelle serpentine della pista di pattinaggio di __________ a partire dal maggio

2007, l’attore ha sostenuto di non aver avuto alcun ruolo, se non effettuare

delle misurazioni, nell’operazione di recupero dell’ammoniaca svoltasi il 18

agosto 2008 che era invece stata organizzata e coordinata da AP 3, responsabile

della logistica e della manutenzione della pista di ghiaccio, membro della

locale società di pattinaggio, persona di fiducia e tuttofare AP 4, e

materialmente messa in atto da AP 1 e AP 2. Ne consegue, secondo l’attore, una

responsabilità per atto illecito a carico dei predetti. Inoltre, secondo la

tesi attorea, doveva essere ascritta una responsabilità al AP 4 quale

proprietario della pista di ghiaccio data la cattiva manutenzione dell’impianto

e alla AP 5 quale padrone d’azienda in ragione dell’agire dei suoi subordinati.

Nel calcolo del danno AO 1 ha inserito la multa, la tassa di giustizia e le

spese legali della procedura penale, i risarcimenti alla parte civile, il torto

morale, le spese dei precetti, quelle delle procedure di conciliazione e quelle

legali della causa civile, nonché delle posizioni di danno riferite alla __________

Sagl e alla __________ srl.

In sede di risposta i convenuti hanno chiesto che la petizione sia dichiarata

inammissibile in ordine e respinta nel merito. Secondo i convenuti farebbe

difetto la loro legittimazione passiva e mancherebbero i presupposti

processuali previsti all’art. 59 CPC. A loro avviso inoltre, alla luce delle

chiare risultanze delle sentenze penali, non vi sarebbe alcun fondamento

giuridico per condannare uno o più convenuti al risarcimento di un danno

all’attore. Essi rimproverano a quest’ultimo di non aver proceduto sulla base

della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti

pubblici (LResp) e sostengono che AP 2 e AP 1 non sono dipendenti del AP 4

rispettivamente della AP 5 mentre AP 3 non è dipendente del citato Comune e

neppure dipendente o ausiliario della citata società.

D. Nel

corso dell’udienza del 10 ottobre 2013 la parte attrice ha precisato che le

parti convenute non costituivano un litisconsorzio necessario e che

l’istruttoria permetterà di definire il grado e l’entità della responsabilità

di ognuna. Nella medesima sede i convenuti hanno contestato l’esistenza di un

interesse degno di protezione dell’attore a far accertare una loro

responsabilità come pure la loro legittimazione passiva. Il Pretore, con

l’accordo delle parti, ha così deciso di limitare il procedimento all’esame dei

presupposti processuali e della legittimazione passiva di ognuna delle parti

convenute.

Con decisione processuale 31 gennaio 2014 il Pretore ha respinto le eccezioni sollevate

dai convenuti salvo quella riferita alla legittimazione passiva di __________

che è stata negata in quanto municipale del AP 4. Il primo giudice ha avantutto

considerato realizzato il presupposto dell’interesse degno di protezione

dell’attore volto a stabilire se sussiste una responsabilità extracontrattuale

delle parti coinvolte nell’inquinamento delle acque. In merito alla problematica

della legittimazione passiva, premesso come l’attore aveva citato i convenuti

adducendo motivazioni diverse ma riferite a una medesima fattispecie, il

Pretore ha ritenuto che nulla ostava alla chiamata in causa di AP 1 ed AP 2

sulla base dell’art. 41 CO, di AP 3 nella sua qualità di “operatore” agente per

conto del AP 4 e della AP 5, del Comune e della società quali padroni d’azienda

giusta l’art. 55 CO e infine del Comune quale proprietario dell’opera ai sensi

dell’art. 58 CO, titolo di responsabilità per il quale rispondeva in base al

diritto federale.

E. Con atto di appello 5 marzo 2014 Silvano Donati, AP

2, AP 3, il AP 4 e la AP 5 hanno chiesto la riforma della decisione pretorile

nel senso di dichiarare inammissibile la petizione di AO 1 per mancanza del

presupposto processuale dell’interesse degno di protezione dell’attore e di

respingerla per mancanza di legittimazione passiva delle parti convenute; in

via subordinata hanno chiesto di annullare il dispositivo no. 1 della medesima

decisione e ritornare l’incarto al Pretore per nuova decisione. Degli argomenti

degli appellanti, così come di quelli contenuti nella risposta 7 maggio 2014

dell’attore, che postula la reiezione del gravame, si dirà per quanto

necessario nei considerandi che seguono.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1°

gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile

svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura

innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2.

La prima censura sollevata dagli appellanti

concerne il tema dell’interesse degno di protezione dell’attore. Essi

sostengono avantutto che detto interesse non è dato poiché, anche nella

denegata ipotesi in cui fosse accertata una loro responsabilità, il danno è

stato causato allo Stato e non all’attore. Secondo gli appellanti l’interesse

dell’attore a far valere il danno che ritiene di aver subito a seguito della

condanna penale non esiste e in ogni caso non è degno di protezione, dato che

egli non potrà mai essere risarcito di questo danno da parte loro sulla base

delle disposizioni sugli atti illeciti. Gli appellanti negano comunque la

commissione di un atto illecito e, nella denegata ipotesi contraria, negano

l’esistenza di un rapporto di causalità adeguata tra l’atto illecito e il danno

che l’attore sostiene di aver subito.

3.

Il concetto di interesse degno di protezione ai

sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC è stato illustrato dal Pretore mentre gli

appellanti e l’appellato hanno a loro volta citato dottrina e giurisprudenza

sul tema a sostegno delle loro contrapposte tesi. Riassuntivamente è utile qui

ricordare da un lato che l’interesse degno di protezione può essere di natura

fattuale o giuridica, può essere economico ma anche ideale, d’altro lato che

nelle azioni condannatorie detto interesse è di regola manifesto (v. Zingg in: Berner Kommentar ZPO, Art. 59,

N. 35 e 39). Ciò premesso, come giustamente rilevato dal Pretore, l’attore ha

sicuramente un interesse degno di protezione, in concreto di natura economica,

a proporre un’azione di risarcimento danni, ossia un’azione condannatoria, nei

confronti dei convenuti, coinvolti in ruoli diversi nell’inquinamento delle

acque avvenuto nell’agosto 2008. Manifestamente a torto pertanto gli appellanti

pretendono che l’attore non avrebbe un interesse all’azione poiché il danno

vantato non andrebbe in ogni caso da loro risarcito. Essi non spiegano in

realtà la loro tesi che sembra fare riferimento alla problematica della natura

del danno o a quella della legittimazione attiva. È vero che gli appellanti

citano un contributo dottrinale che mette in relazione la legittimazione attiva

e l’interesse degno di protezione (v. Zingg,

op. cit., Art. 59, cfr. 37). Tuttavia, il commentatore richiama una sentenza

del Tribunale federale (DTF 137 III 293) che esamina la legittimazione attiva nell’ambito

di un’azione di accertamento concernente dei diritti reali, e meglio

l’interesse dell’attore ad accertare l’esistenza di un rapporto giuridico tra i

convenuti e un terzo non parte al procedimento (e quindi non soggetto alla

forza esecutiva del giudizio di accertamento). Ora, premesso che gli appellanti

non hanno contestato la legittimazione attiva dell’attore (v. ultra), essi non

spiegano come i principi dedotti dalla predetta giurisprudenza possano trovare

applicazione nell’ambito della presente azione condannatoria, di modo che l’appello

risulta invero irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Inerenti

invece il merito della vertenza, e quindi estranei al presupposto in esame,

sono i riferimenti alla commissione di un atto illecito e al nesso di causalità

tra questo e il pregiudizio. In altri termini gli appellanti tentano di negare

l’esistenza dell’interesse degno di protezione opponendo le loro personali

conclusioni riguardanti alcune condizioni della responsabilità civile, ciò che

è ovviamente del tutto errato.

La decisione del Pretore di riconoscere all’attore un interesse degno di

protezione ad agire in giudizio nei confronti degli appellanti merita pertanto

conferma.

4.

Gli appellanti ritengono poi errata la conclusione

del Pretore riguardo alla loro legittimazione passiva (ad eccezione ovviamente

delle considerazioni che hanno condotto a negare l’esistenza di questo

presupposto di merito per __________).

Il Pretore ha già esposto il significato del concetto in esame. In questa sede

giova precisare che l’azione di risarcimento del danno dev’essere diretta

contro il soggetto responsabile: l’autore colpevole del danno nella

responsabilità aquiliana, rispettivamente colui che realizza lo stato di fatto

al quale la legge attribuisce una responsabilità oggettiva, ossia, per il presente

contesto, il padrone d’azienda e il proprietario dell’opera (per molti v. Oftinger/Stark, Schweizerisches

Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, § 2, n. 67, 68; Deschenaux/Tercier, La responsabilité

civile, 2a ed., § 19, n. 10).

Ciò premesso occorre rilevare che l’appello, che si limita dapprima a generiche

contestazioni riferite alla petizione ed espone in seguito una serie di ipotesi

su possibili relazioni tra AP 1, AP 2 e AP 3 con il AP 4 e la AP 5 (ossia un’associazione ai sensi degli art. 60 seg. CC), ma senza concreti riferimenti ai

fatti di causa e soprattutto senza adeguato confronto con il giudizio

impugnato, risulterebbe irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv.

1.

CPC).

In ogni modo le conclusioni del Pretore appaiono corrette per i seguenti

motivi.

AP 2, responsabile del piano di pulizia della pista di ghiaccio e AP 1,

impiegato a metà tempo per i mesi invernali quale tuttofare e nei rimanenti

mesi volontario su chiamata (v. doc. B, pag. 16 in alto; doc. C, pag. 6, consid. 2.1 in fine; doc. LL e MM), sono gli autori diretti

dell’inquinamento delle acque verificatosi il 18 agosto 2008, come emerge

chiaramente dalle sentenze penali sopra ricordate. Per quale ragione

difetterebbe la loro legittimazione passiva in un’azione fondata sull’art. 41

CO non è invero dato comprendere, fermo restando che l’assenza di dolo nel loro

agire, stabilita in sede penale, non è rilevante ai fini del riconoscimento del

presupposto di merito qui in esame.

AP 3, membro del comitato della AP 5, responsabile della logistica e della

manutenzione della pista (v. doc. B, pag. 4, consid. 1 i. f.; doc. H, pag. 1),

già per queste sue funzioni non può validamente dichiararsi estraneo agli

eventi e pertanto la sua legittimazione passiva, sempre riferita a un’azione

fondata sull’art. 41 CO, non può certo essere esclusa (sul ruolo avuto dal

citato convenuto nell’operazione sfociata nell’inquinamento del giorno 18

agosto 2008 v. doc. H, pag. 3 e 4; doc. DD, pag. 4 e 5).

La AP 5 è il gestore dell’impianto (v. doc. B, pag. 4, consid. 1) e il rapporto

di subordinazione (che è notoriamente una relazione di fatto: v. ad es. Brehm in: Berner Kommentar, Art. 55 OR,

N. 7) con AP 3, AP 2 e AP 1 emerge dai documenti qui sopra citati: la sua veste

di padrone d’azienda ai sensi dell’art. 55 CO e così la sua legittimazione

passiva risultano pacifiche.

Il AP 4 è il proprietario dell’impianto, rispettivamente il titolare di diritti

reali su parte del medesimo (v. doc. B, pag. 4, consid. 1): la sua

legittimazione passiva nel quadro di un’azione fondata sull’art. 58 CO è

pertanto evidente.

La decisione impugnata merita pertanto conferma anche su questo punto.

5.

Anche se l’appello dev’essere respinto già per

i motivi esposti ai considerandi che precedono, questa Camera ritiene

opportuno, ai fini del prosieguo della vertenza, aggiungere quanto segue.

La responsabilità del padrone d’azienda non esclude la responsabilità personale

dei lavoratori o ausiliari in base all’art. 41 CO (v. Deschenaux/Tercier, op. cit., § 9, n. 12; Werro, CR-CO I, 2a ed., art.

55.

CO, n. 12 e 40). Errano pertanto gli appellanti nell’affermare che la

legittimazione passiva di AP 1, AP 2 e AP 3 AP 3 non è data nel caso in cui

hanno agito quali dipendenti o ausiliari della AP 5.

La LResp non si applica per i difetti di costruzione o di manutenzione di

strade, edifici e altre opere appartenenti all’ente pubblico (v. RtiD II-2004,

pag. 683; Werro, La responsabilité

civile, pag. 164, n. 629). A ragione quindi il Pretore ha osservato che quale

proprietario dell’opera il Comune risponde in base al diritto federale (ossia

l’art. 58 CO). Di conseguenza a torto gli appellanti rimproverano all’attore di

non aver seguito la procedura prevista dalla citata legge cantonale. Abbondanzialmente

si osserva ancora che l’art. 55 CO si applica anche all’ente pubblico nel caso

in cui i suoi agenti non hanno agito nell’ambito di un compito di diritto

pubblico (v. Werro, op. cit., pag.

130, n. 494), contrariamente a quanto sembrano ritenere gli appellanti.

Essi hanno poi sostenuto che il loro (eventuale) atto illecito non sarebbe

stato compiuto nei confronti dell’attore, ma semmai nei confronti dello Stato e

pertanto non vi sarebbe alcun fondamento giuridico per condannarli al

risarcimento all’attore di qualsiasi danno, mancando almeno il rapporto di

causalità adeguata tra l’eventuale atto illecito e il preteso danno,

rispettivamente il nesso causale nell’ambito delle responsabilità oggettive. Con

queste asserzioni gli appellanti introducono la distinzione tra i soggetti colpiti

dal danno. Questa distinzione concerne però la legittimazione attiva, ossia

l’identificazione del soggetto legittimato a chiedere il risarcimento del

danno, non la legittimazione passiva, ossia il soggetto all’origine del danno.

Ora, si osserva che i convenuti non hanno contestato la legittimazione attiva

dell’attore nella loro risposta, né nel corso dell’udienza del 10 ottobre 2014,

né infine in questa sede. Questo difetto di allegazione impedisce a questa

Camera di chinarsi sul tema citato, ancorché trattasi di una questione di

diritto (sull’obbligo di contestazione della legittimazione, attiva o passiva,

nei procedimenti retti dalla massima dispositiva v. sentenza del TF 11 novembre

2008, inc.4A_165/2008, consid. 7.3, in RSPC 2009, pag. 146; II CCA 26 febbraio

2014, inc. 12.2012.83, consid. 2; Hohl,

Procédure civile, Vol. I, n. 793 e 943; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, art.181, N. 642 e riferimenti; W.

Ott, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982, pag. 17 seg., in

particolare pag. 23). In ogni modo la tesi degli appellanti, oltre a riferirsi

erroneamente alla legittimazione passiva, andrebbe dichiarata irricevibile per

carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essi non hanno infatti spiegato per

quale motivo l’attore non potrebbe far valere le differenti posizioni di danno

elencate alle pag. 16 e 17 del suo allegato introduttivo. Inoltre la semplice

negazione dell’esistenza della causalità, sia riferita alla responsabilità per

colpa che a quella oggettiva, senza alcun riferimento ai fatti di causa, non

adempie nuovamente alle esigenze di motivazione di una censura d’appello.

6.

In conclusione l’appello, nella misura in cui è ricevibile,

dev’essere respinto, con conseguente conferma della decisione processuale

impugnata. Gli atti sono rinviati alla Pretura del Distretto di Vallemaggia per

la continuazione della procedura.

Le spese processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1

CPC) e sono fissate in considerazione della natura incidentale del giudizio

(art. 104 cpv. 2 CPC), quindi in base ai criteri dell’art. 2 cpv. 1 LTG. Gli

appellanti rifonderanno inoltre alla parte appellata un’equa indennità per

ripetibili stabilita in base ai criteri indicati agli art. 11 cpv. 5 e 13 Rtar.

Il presente giudizio è impugnabile al Tribunale federale alle condizioni

previste dall’art. 93 LTF. Il valore litigioso è di fr. 223'237.10.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 96, 104, 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

I. L’appello

5 marzo 2014 di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, nella misura in cui è ricevibile,

è respinto.

§ Di conseguenza gli

atti sono rinviati alla Pretura del Distretto di Vallemaggia per la

continuazione della procedura.

II. Gli

oneri processuali di complessivi fr. 2’000.-, in parte già anticipati, sono

posti in solido a carico degli appellanti che con il medesimo vincolo

rifonderanno alla parte appellata fr. 2'000.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Vallemaggia.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).