12.2014.53
Appalto
8 luglio 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.53
Lugano
8 luglio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SE.2012.252
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 – promossa con petizione 27
giugno 2012 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 e
AP 2
entrambi
rappr. dall’ RA 1
con cui ha chiesto la
condanna dei convenuti al pagamento di fr. 16'986.90 in solido oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2011, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione da questi interposta ai PE n. __________ e __________ dell’UE
di Lugano;
domande avversate dai
convenuti e sulle quali il 5 febbraio 2014 ha statuito la Pretora aggiunta accogliendo integralmente la petizione;
appellanti i convenuti
che con appello 6 marzo 2014 chiedono la riforma del giudizio querelato nel senso
di respingere la petizione;
mentre l’attrice con
risposta 6 maggio 2014 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 ha eseguito dei lavori di
edilizia all’abitazione situata sul fondo n. __________ di __________ a quel
tempo di proprietà di AP 2 e AP 1. Il 29 gennaio 2010 essa ha emesso nei
confronti di questi ultimi una fattura chiedendo la corresponsione di fr. 15'755.25
(doc. D). Il 15 novembre 2010 la società in questione ha sostituito tale
fattura con un’altra, indicando quale importo da versare fr. 16'986.90 (doc.
G). Non ottenendo quanto richiesto AO 1 ha fatto spiccare per la medesima cifra
due distinti PE dall’UE di Lugano, il primo indirizzato a AP 2 e il secondo al
suo coniuge, i quali hanno interposto tempestiva opposizione (doc. H).
B. Decaduto infruttuoso il
tentativo di conciliazione, con petizione 27 giugno 2012 AO 1 ha chiesto la
condanna di AP 2 e AP 1 al pagamento in solido di fr. 16'986.90 oltre interessi
al 5% dal 18 febbraio 2011, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte ai PE summenzionati. Con risposta 4 settembre 2012 i convenuti hanno
avversato le richieste della controparte. Essi hanno inoltre preliminarmente
sollevato la carenza di legittimazione passiva e l’eccezione di litispendenza,
sostenendo che l’attrice aveva stipulato il contratto d’appalto con __________
e che questa aveva fatto valere il credito contestato nella procedura
DI.2010.591. Esperita l’istruttoria le parti hanno confermato le loro
contrapposte posizioni. Con decisione 5 febbraio 2015 la Pretora aggiunta ha
accolto integralmente la petizione.
C. Con
appello 6 marzo 2014 i convenuti sono insorti avverso il giudizio testé
menzionato, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la
petizione. Con risposta 6 maggio 2014 l’attrice postula invece la reiezione del
gravame.
e considerato
in diritto: 1. La decisione pretorile è una
decisione finale di prima istanza con un valore di causa di fr. 16'986.90. Come
tale essa è pertanto impugnabile (art. 308 cpv. 1 lett a e cpv. 2 CPC).
Presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima
istanza (art. 311 cpv. 1 CPC) l’appello è tempestivo, così come la risposta,
che ossequia il termine previsto all’art. 312 cpv. 2 CPC.
2. Gli appellanti producono
tutta una serie di documenti e, meglio, i doc. da 1 a 6. Si tratta di diversi attestati medici sullo stato di salute di AP 2 e AP 1 (doc. 1, 2, 5 e 6),
della copia della ricevuta di pagamento di fr. 10'000.- (doc. 3) e dello
scritto 7 luglio 2010 dell’attrice ai convenuti (doc. 4).
2.1 Con istanza 22 gennaio 2013 i
convenuti hanno già chiesto in prima sede l’assunzione dei doc. 3 e 4,
affermando di non averli potuti produrre in precedenza in ragione della
malattia di AP 2, attestata dai doc. 1 e 2. Il 12 aprile 2013 la Pretora
aggiunta ha respinto tale domanda di assunzione di nuove prove. Ella ha
spiegato, in sintesi, che la documentazione in questione era già in possesso
dei convenuti prima dell’inizio del contenzioso, sicché anche tenendo conto del
grave problema di salute di AP 2 il suo consorte avrebbe dovuto, se del caso,
diligentemente produrla. La prima giudice ha altresì precisato che tali prove
apparivano d’acchito sprovviste di influenza in rapporto alle prove già
acquisite.
2.2 Gli appellanti criticano la Pretora
aggiunta laddove ha rimproverato loro di aver contestato in maniera troppo
generica parte delle allegazioni della controparte. Secondo i convenuti ella
avrebbe dovuto, invece, raccogliere d’ufficio in applicazione dell’art. 153
cpv. 2 CPC i mezzi di prova da loro offerti con l’istanza menzionata sopra,
tanto più sapendo che essi erano stati fortemente limitati nell’adduzione di
fatti e di prove dalla grave malattia che aveva colpito AP 2 e che aveva
comportato importanti conseguenze anche sulla salute del marito. Essi
ammettono, poi, che la prima giudice ha contemplato il versamento dell’acconto
di fr. 10'000.- (doc. 3), ma reputano che sia importante quanto emerge dalla
missiva di cui al doc. 4, ossia che il 7 luglio 2010 il saldo ancora scoperto
era di fr. 5'725.- (correttamente: 5'755.25) e non di fr. 16'986.90 come invece
allegato nella petizione (appello, pag. 5 seg.).
2.3 Per stessa ammissione degli
appellanti la Pretora aggiunta ha riconosciuto l’esistenza del versamento di
fr. 10'000.- di cui al doc. 3. Non vi è quindi motivo di procedere alla sua
assunzione agli atti. Quanto al doc. 4 testé menzionato, sempre i convenuti
affermano che quanto ivi indicato è stato ammesso da __________ __________ in
occasione del proprio interrogatorio. In effetti, dal verbale in questione
emerge che alla domanda: “Mi viene chiesto se mi ricordo di aver scritto ai
signori AP 1 ringraziandoli del pagamento di fr. 10'000.- e chiedendogli di
corrispondere il saldo di fr. 5'755.25”, egli ha risposto: “Riconosco tale
circostanza ribadendo tuttavia che a quel momento mi riferivo ancora alla
fattura doc. D e non avevo ancora emesso la fattura doc. G a seguito dei fatti
di cui ho ampiamente riferito sopra” (verbale 5 giugno 2013, pag. 2 in fondo). Ne consegue che quanto è indicato nello scritto 7 luglio 2010 (doc. 4) risulta già
dall’istruttoria, sicché è superfluo ammetterlo agli atti. Nemmeno si
giustifica di assumere in appello i certificati medici attestanti lo stato di
salute dei coniugi AP 1, dato che sono intesi a giustificare la produzione
tardiva dei doc. 3 e 4. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
3. La Pretora aggiunta ha
rilevato che sebbene __________ avesse subappaltato parte dei lavori di
impermeabilizzazione alla qui attrice, questi si riferivano alle opere sulle
fondazioni e sulla parte bassa delle pareti perimetrali dell’autorimessa, ossia
a lavori diversi da quelli riguardanti le pareti verticali di cui alla presente
controversia. Di conseguenza, la prima giudice ha reputato che vi fosse la
legittimazione passiva dei convenuti. Ciò posto, ella ha riconosciuto
all’attrice il versamento di fr. 11'352.- (IVA compresa). Per i restanti fr.
6'051.- inerenti a opere supplementari la Pretora aggiunta ha spiegato che i
committenti non avevano sostanziato la loro contestazione e ha quindi accolto
integralmente la petizione.
4. Secondo gli appellanti i
lavori di impermeabilizzazione delle pareti verticali dell’autorimessa
sarebbero stati commissionati da __________ e da questa subappaltati alla qui
attrice.
4.1 Come già evidenziato, la Pretora
aggiunta ha spiegato che si tratta di opere di impermeabilizzazione diverse. Da
un lato, vi sarebbero quelle appaltate a __________ e poi subappaltate alla qui
attrice, ossia quelle di impermeabilizzazione delle fondazioni e della parte
inferiore dei muri perimetrali, dall’altra quelle oggetto della presente
contestazione, ovvero inerenti alle pareti verticali dell’autorimessa, e
appaltate direttamente a AO 1 (decisione impugnata, pag. 3 in alto).
4.2 Per dimostrare la propria tesi i
convenuti rinviano anzitutto al contenuto del doc. E. Si tratta della
dichiarazione 17 novembre 2011 di __________ __________ dal tenore seguente: “__________conferma
che il credito per i lavori eseguiti dalla società AO 1, __________, per
l’impermeabilizzazione delle pareti verticali dell’autorimessa nel cantiere al
mapp. __________ di __________ di proprietà dei signori AP 2 e AP 1, ad oggi
non è ancora stato incassato da __________. Pertanto, qualora l’artigiano AO 1
riuscisse a riscuotere dai committenti quanto dovutole, sarà nostro impegno
dedurre l’importo che dovesse essere ritenuto inglobato nel credito forfettario
da noi vantato nei confronti dei committenti AP 1 ed attualmente oggetto di
ipoteca legale provvisoria (cfr. decisione supercautelare 22.04.2010 Pretura di
Lugano – Sezione 2, DI.2010.591)”. Secondo gli appellanti, poi, determinante
sarebbe la testimonianza di __________ __________, ove questi ha affermato:
“Conosco il doc. F e infatti lo stesso reca la mia firma, mentre la
dichiarazione sub. doc. E riconosco essere firmata da mio padre ma dichiaro di
non aver mai visto questo documento. Nell’ambito del contratto concluso con i
signori AP 1 vi era anche l’edificazione dell’autorimessa. In questa opera era
anche compresa la posa di un’impermeabilizzazione sulle fondazioni e sulla
parte bassa dei muri perimetrali. Tuttavia avendo trovato parecchia acqua la __________
ha deciso di incaricare la qui attrice di eseguire questo lavoro in quanto più
specializzata nell’impermeabilizzazione. L’attrice ci ha poi fatto una fattura
per l’importo di fr. 11'593.-. Dal momento che i signori AP 1 non ci hanno
pagato la __________ ha tenuto in sospeso il pagamento della fattura per
l’impermeabilizzazione da noi richiesta”. Gli appellanti menzionano, al
riguardo, anche il passaggio seguente: “L’importo di fr. 11'593.- per le opere
da impermeabilizzazione è oggetto della causa attualmente pendente tra __________
e AP 1 per le opere di cui __________ era incaricata dai AP 1 e che ha in parte
subappaltato” (verbale 18 gennaio 2013, pag. 2). Secondo i convenuti l’importo
a cui il teste fa riferimento è quello indicato nel doc. F del 12 aprile 2010
sottoscritto dal medesimo, nel quale è indicato: “Con la presente confermo che
qualora la committenza della propr. citata a margine voglia saldare le opere
svolte dalla ditta AO 1 per impermeabilizzare le pareti verticali
dell’autorimessa, l’importo sarà tolto dalla nostra fattura aggiornata al 12
aprile 2010. L’importo delle prestazioni corrisponde a fr. 11'593.- (compreso
IVA)”. Dal doc. A emerge, poi, che per l’esecuzione delle opere impermeabili a
pareti verticali dell’autorimessa è stato preventivato un costo di fr.
10'775.-, che comprensiva di IVA ammonta proprio all’importo testé menzionato. Gli
appellanti concludono, su questo punto, affermando che dalla fattura 29 gennaio
2010 (doc. D) l’attrice ha scorporato la posizione F indicata nel preventivo
(doc. A), a ulteriore dimostrazione della loro tesi.
4.3 Tuttavia, i convenuti dimenticano
che in relazione al doc. E __________ __________ ha dichiarato di ricordare che
“al momento in cui ad opera finita ho approntato la fatturazione la signora AP
2 mi ha chiesto di scorporare dalla fattura la posizione «impermeabilizzazione
pareti verticali del garage» e di fatturarla direttamente a __________ perché
era già stata pagata alla __________ stessa, quand’anche si trattasse di
un’opera compresa nei lavori appaltatici dai signori AP 1. Nella fattura doc. D
tale posizione è stata effettivamente scorporata. Siamo giunti all’importo di
fr. 38'319.25 partendo dai fr. 43'040.- pattuiti aggiungendo i lavori supplementari
ai punti I) e L) e sottraendo la posizione F) che abbiamo fatturato
direttamente alla __________ come da istruzioni della signora AP 1 (confronta
ultima pagina doc. D). Sono quindi andato ad incassare l’importo di cui alla
posizione F) direttamente da __________. Parlando con il signor __________ __________
mi ha detto che in realtà i signori AP 1 non hanno mai pagato l’importo anche
perché si tratta di una posizione che non era compresa nel contratto concluso
con l’impresa di costruzione. Il signor __________ mi disse di non fatturare
quella posizione perché non me l’avrebbe pagata in quanto deliberataci dai
signori AP 1 e non rientrante nelle opere appaltate all’impresa di costruzione.
A quel momento ho allestito una nuova fattura per i signori AP 1 che è quella
prodotta sub doc. G. In essa viene fatturata anche la posizione relativa all’impermeabilizzazione
del garage che infatti si trovava tra le opere oggetto dell’offerta discussa
con la signora AP 2. Durante i 9 mesi trascorsi tra la fattura doc. D e la
fattura doc. G ho parlato a più riprese con la signora AP 1 la quale insisteva
di aver già pagato quello specifico lavoro all’impresa __________. Gli ho
chiesto di farmi vedere una richiesta di acconto della __________ (e il
relativo pagamento) che contemplasse anche le opere di impermeabilizzazione delle
pareti verticali, ed io non avrei titubanza ad andare ad incassare dalla __________.
Fatti
I signori AP 1 non mi hanno mai prodotto quanto richiesto” (verbale 5 giugno
2013, pag. 2 in mezzo). Gli appellanti reputano che la dichiarazione testé
indicata non sia corroborata da altre emergenze processuali (memoriale, pag.
10). A torto. Infatti, alla domanda: “Mi viene chiesto se nella fattura sub doc.
G riconosco esserci i lavori di impermeabilizzazione di cui ho parlato”, __________
__________ ha dichiarato: “rispondo di no perché i lavori indicati al pto. F
per l’autorimessa riguardano l’impermeabilizzazione del tetto dell’autorimessa
della parte alta delle pareti verticali, mentre la __________ ha incaricato la AO
1 di impermeabilizzare la parte bassa (platea e fondazioni)” (verbale 18
gennaio 2013, pag. 2 in mezzo). __________ __________ ha dichiarato: “Nel corso
dell’opera di ristrutturazione, l’impresa __________ ha avuto dei problemi di
infiltrazione di acqua nella platea del locale garage. Siamo quindi stati
chiamati da questa impresa e siamo intervenuti per procedere alla bonifica. La
relativa mercede è stata fatturata direttamente alla __________ e non è oggetto
della fattura posta in esecuzione nella presente procedura”. Inoltre, al
contrario di quanto sostengono i convenuti, secondo i quali il teste in
questione avrebbe affermato che tali opere non sono quelle indicate al punto F
più volte menzionato (appello, pag. 10), come già evidenziato __________ __________
ha dichiarato che “i lavori indicati al pto. F per l’autorimessa riguardano
l’impermeabilizzazione del tetto dell’autorimessa della parte alta delle pareti
verticali” (verbale 18 gennaio 2013, pag. “). Al riguardo gli appellanti concludono
affermando che l’attrice avrebbe dovuto produrre la fattura per le opere
fornite a __________, con la quale si sarebbe eventualmente potuto far
chiarezza sul lavoro effettuato. Alla luce delle risultanze processuali
indicate sopra non si intravvede, tuttavia, l’utilità asserita dai convenuti.
Ne consegue che la motivazione pretorile resiste alla critica e, su questo
punto, l’appello è respinto.
5. Gli appellanti sostengono,
poi, che la pretesa inerente alle opere di impermeabilizzazione delle pareti
verticali dell’autorimessa sarebbe stata fatta valere da __________ nella
procedura DI.2010.591 tendente all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva
(memoriale, pag. 7 in mezzo, 9 in mezzo e 10 in fondo). Se con questa allegazione essi intendono dimostrare la bontà della loro tesi circa l’assenza nel presente
procedimento della loro legittimazione passiva, la stessa non può essere
condivisa per i motivi già espressi, ai quali si rinvia (sopra, consid. 4).
Qualora, invece, essi vogliano sollevare l’eccezione di litispendenza, essa è
infondata nel merito già per il motivo che la causa di cui all’inc. DI.2010.591
verte tra parti diverse, visto che oppone i qui appellanti a __________.
6. I convenuti reputano,
inoltre, di non dover corrispondere alcunché alla controparte per opere supplementari,
e meglio fr. 1'504.- relativi alla copertina in acciaio inox e fr. 4'547.-
(oltre IVA) per altre opere fatturate alla posizione L del doc. C (appello,
pag. 10). Gli appellanti contestano l’argomentazione pretorile secondo la quale
non avrebbero spiegato il motivo perché non sarebbero dovuti gli importi
rivendicati e, quindi, avrebbero ammesso tali pretese (decisione impugnata,
pag. 3). A detta dei convenuti essi le avrebbero invece contestate in maniera
chiara e precisa in occasione del dibattimento 18 ottobre 2012. In tale sede essi hanno specificato che “tutte le opere supplementari sono state commissionate
direttamente alla __________ alla quale il convenuto [correttamente: attrice]
deve rivolgersi per il pagamento ciò che risulta anche dalla dichiarazione di
cui al doc. E” (verbale, pag. 1 in basso; cfr. anche osservazioni 4 settembre
2012 ). La contestazione si è tuttavia limitata a negare di aver commissionato all’attrice
i lavori in questione, sicché non può essere seguita la censura degli
appellanti secondo la quale nulla sarebbe dovuto poiché questa non avrebbe
dimostrato né di averli eseguiti né di averli correttamente fatturati. In
mancanza di opposizione su tali aspetti la controparte poteva, infatti,
legittimamente credere in buona fede che fossero assodati. A titolo abbondanziale
i convenuti affermano di aver chiesto in prima sede l’ispezione oculare per
stabilire almeno di quali lavori si trattasse e che la Pretora aggiunta avrebbe
inspiegabilmente rifiutato tale richiesta. Tuttavia, in mancanza di
contestazione sull’esecuzione di tali opere la prima giudice ha reputato a
ragione di non dover assumere un mezzo di prova su fatti non contestati
(art.150 cpv. 1 CPC). Resta invece da verificare la legittimazione passiva dei convenuti,
così come eccepito all’udienza 18 ottobre 2012 con rinvio alla dichiarazione di
cui al doc. E. Sennonché, il documento testé citato concerne le opere di
impermeabilizzazione delle pareti verticali dell’autorimessa, diverse quindi da
quelle inerenti alle opere in AC e relative al muro di contenimento al primo
piano (doc. C, punto I) e quelle di cui al punto L del doc. C. A torto, infine,
gli appellanti sostengono che l’attrice non avrebbe dimostrato di averle
correttamente fatturate. Infatti, come indicato sopra agli atti vi è la fattura
doc. C. Ne consegue che anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.
7. In definitiva, l’appello è
respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e
sono calcolate su un valore di causa di fr. 16'986.90, determinante anche per
un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. La tassa di
giustizia è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in
vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è
calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Rtar.
Per i quali motivi,
decide: 1. L’appello 6 marzo 2014 di AP 2 e
AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali di
complessivi fr. 2'000.-, già parzialmente anticipate dagli appellanti, sono
poste a loro carico in solido, con l’obbligo di versare alla controparte,
sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 1'500.- per ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).