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Decisione

12.2014.53

Appalto

8 luglio 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I signori AP 1 non mi hanno mai prodotto quanto richiesto” (verbale 5 giugno

2013, pag. 2 in mezzo). Gli appellanti reputano che la dichiarazione testé

indicata non sia corroborata da altre emergenze processuali (memoriale, pag.

10). A torto. Infatti, alla domanda: “Mi viene chiesto se nella fattura sub doc.

G riconosco esserci i lavori di impermeabilizzazione di cui ho parlato”, __________

__________ ha dichiarato: “rispondo di no perché i lavori indicati al pto. F

per l’autorimessa riguardano l’impermeabilizzazione del tetto dell’autorimessa

della parte alta delle pareti verticali, mentre la __________ ha incaricato la AO

1 di impermeabilizzare la parte bassa (platea e fondazioni)” (verbale 18

gennaio 2013, pag. 2 in mezzo). __________ __________ ha dichiarato: “Nel corso

dell’opera di ristrutturazione, l’impresa __________ ha avuto dei problemi di

infiltrazione di acqua nella platea del locale garage. Siamo quindi stati

chiamati da questa impresa e siamo intervenuti per procedere alla bonifica. La

relativa mercede è stata fatturata direttamente alla __________ e non è oggetto

della fattura posta in esecuzione nella presente procedura”. Inoltre, al

contrario di quanto sostengono i convenuti, secondo i quali il teste in

questione avrebbe affermato che tali opere non sono quelle indicate al punto F

più volte menzionato (appello, pag. 10), come già evidenziato __________ __________

ha dichiarato che “i lavori indicati al pto. F per l’autorimessa riguardano

l’impermeabilizzazione del tetto dell’autorimessa della parte alta delle pareti

verticali” (verbale 18 gennaio 2013, pag. “). Al riguardo gli appellanti concludono

affermando che l’attrice avrebbe dovuto produrre la fattura per le opere

fornite a __________, con la quale si sarebbe eventualmente potuto far

chiarezza sul lavoro effettuato. Alla luce delle risultanze processuali

indicate sopra non si intravvede, tuttavia, l’utilità asserita dai convenuti.

Ne consegue che la motivazione pretorile resiste alla critica e, su questo

punto, l’appello è respinto.

5. Gli appellanti sostengono,

poi, che la pretesa inerente alle opere di impermeabilizzazione delle pareti

verticali dell’autorimessa sarebbe stata fatta valere da __________ nella

procedura DI.2010.591 tendente all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva

(memoriale, pag. 7 in mezzo, 9 in mezzo e 10 in fondo). Se con questa allegazione essi intendono dimostrare la bontà della loro tesi circa l’assenza nel presente

procedimento della loro legittimazione passiva, la stessa non può essere

condivisa per i motivi già espressi, ai quali si rinvia (sopra, consid. 4).

Qualora, invece, essi vogliano sollevare l’eccezione di litispendenza, essa è

infondata nel merito già per il motivo che la causa di cui all’inc. DI.2010.591

verte tra parti diverse, visto che oppone i qui appellanti a __________.

6. I convenuti reputano,

inoltre, di non dover corrispondere alcunché alla controparte per opere supplementari,

e meglio fr. 1'504.- relativi alla copertina in acciaio inox e fr. 4'547.-

(oltre IVA) per altre opere fatturate alla posizione L del doc. C (appello,

pag. 10). Gli appellanti contestano l’argomentazione pretorile secondo la quale

non avrebbero spiegato il motivo perché non sarebbero dovuti gli importi

rivendicati e, quindi, avrebbero ammesso tali pretese (decisione impugnata,

pag. 3). A detta dei convenuti essi le avrebbero invece contestate in maniera

chiara e precisa in occasione del dibattimento 18 ottobre 2012. In tale sede essi hanno specificato che “tutte le opere supplementari sono state commissionate

direttamente alla __________ alla quale il convenuto [correttamente: attrice]

deve rivolgersi per il pagamento ciò che risulta anche dalla dichiarazione di

cui al doc. E” (verbale, pag. 1 in basso; cfr. anche osservazioni 4 settembre

2012 ). La contestazione si è tuttavia limitata a negare di aver commissionato all’attrice

i lavori in questione, sicché non può essere seguita la censura degli

appellanti secondo la quale nulla sarebbe dovuto poiché questa non avrebbe

dimostrato né di averli eseguiti né di averli correttamente fatturati. In

mancanza di opposizione su tali aspetti la controparte poteva, infatti,

legittimamente credere in buona fede che fossero assodati. A titolo abbondanziale

i convenuti affermano di aver chiesto in prima sede l’ispezione oculare per

stabilire almeno di quali lavori si trattasse e che la Pretora aggiunta avrebbe

inspiegabilmente rifiutato tale richiesta. Tuttavia, in mancanza di

contestazione sull’esecuzione di tali opere la prima giudice ha reputato a

ragione di non dover assumere un mezzo di prova su fatti non contestati

(art.150 cpv. 1 CPC). Resta invece da verificare la legittimazione passiva dei convenuti,

così come eccepito all’udienza 18 ottobre 2012 con rinvio alla dichiarazione di

cui al doc. E. Sennonché, il documento testé citato concerne le opere di

impermeabilizzazione delle pareti verticali dell’autorimessa, diverse quindi da

quelle inerenti alle opere in AC e relative al muro di contenimento al primo

piano (doc. C, punto I) e quelle di cui al punto L del doc. C. A torto, infine,

gli appellanti sostengono che l’attrice non avrebbe dimostrato di averle

correttamente fatturate. Infatti, come indicato sopra agli atti vi è la fattura

doc. C. Ne consegue che anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.

7. In definitiva, l’appello è

respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e

sono calcolate su un valore di causa di fr. 16'986.90, determinante anche per

un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. La tassa di

giustizia è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in

vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è

calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Rtar.

Per i quali motivi,

decide: 1. L’appello 6 marzo 2014 di AP 2 e

AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali di

complessivi fr. 2'000.-, già parzialmente anticipate dagli appellanti, sono

poste a loro carico in solido, con l’obbligo di versare alla controparte,

sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 1'500.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).