12.2014.54
Appalto, lavori di giardiniere, apprezzamento delle prove testimoniali
25 febbraio 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.54
Lugano
25 febbraio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Canepa Meuli (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2011.105
(procedura semplificata) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 14 aprile 2011 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'674.70, oltre
interessi al 5% dal 30 giugno 2008 su fr. 11'795.90 e dal 17 agosto 2008 su fr.
4'878.80, la convalida per pari importo del sequestro n. __________ pronunciato
il 31 marzo 2010 dalla Pretura di Lugano, sezione 5, il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ del
13 aprile 2010 dell’UE di Lugano e la rifusione delle spese relative alla
procedura di sequestro quantificate in fr. 4'119.70, con protesta di spese
processuali e ripetibili;
richieste avversate dalla
convenuta con osservazioni 30 giugno 2011, la quale ha postulato la reiezione
della petizione e la revoca del sequestro, con protesta di spese processuali e
ripetibili, e che il Pretore di Lugano, sezione 2, ha integralmente accolto con decisione 29 gennaio 2014;
appellante la convenuta che
con atto di appello 6 marzo 2014 chiede la riforma del primo giudizio, nel senso
di respingere la petizione e di revocare il sequestro dei fondi n. __________,
con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice postula la
reiezione dell’appello;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto
Fatti
A. AO 1 ha eseguito lavori da giardiniere, elencati in diversi bollettini (doc. B e C), nella proprietà di AP
1, denominata “Villa C__________”, ai fondi n. __________, per i quali ha
emesso due fatture, una di fr. 11'795.90 del 30 maggio 2008 (doc. D) e l’altra
di fr. 19'878.- del 17 luglio 2008 (doc. E). Sulle due fatture è stato pagato
un solo acconto di fr. 15'000.- da parte della società P__________ SA (doc. F).
Dopo diversi solleciti di pagamento (doc. G-O), indirizzati sia a AP 1 a V__________ che alla società P__________ SA, il 30 marzo 2010 AO 1 ha promosso istanza di sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 4 LEF avanti alla Pretura di Lugano,
sezione 5, avendo nel frattempo la convenuta trasferito il suo domicilio a
Malta (doc. P). L’istanza è stata accolta e il 31 marzo 2011 è stato emesso il
decreto di sequestro n. __________ (inc. __________, Pretura di Lugano, sezione
5). Il 13 aprile 2011 AO 1 ha fatto spiccare dall’UE di Lugano contro AP 1,
domiciliata a S (M) a convalida del sequestro n. __________, il PE n. __________,
per l’importo di fr. 11'795.90 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2008 e di
fr. 4'878.80 oltre interessi al 5% dal 17 agosto 2008, vantando come titolo di
credito le due predette fatture (doc. D e E). Il precetto è stato notificato
alla debitrice in via edittale a mezzo FUCT e FUC.
B. L’escussa ha interposto
opposizione per il tramite dei suoi legali (doc. R) e quindi AO 1 ha promosso nei suoi confronti un’azione creditoria avanti alla Pretura di Lugano, sezione 2,
tendente al riconoscimento del credito e alla convalida del sequestro. Ha
chiesto la condanna al pagamento del saldo di fr. 16'674.70 oltre interessi di
mora a decorrere dalla data di scadenza delle fatture poste in esecuzione, il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo, la
conferma del sequestro, nonché il rimborso di fr. 4'119.70 corrispondenti alle
spese sostenute per la procedura di sequestro, come da fattura redatta dal suo
legale (doc. S), comprensiva di spese processuali (doc. T) e spese ripetibili
(doc. S).
C. Con osservazioni 30 giugno
2011, la convenuta ha eccepito preliminarmente la competenza territoriale del
giudice adito. Nel merito si è opposta alla petizione, sostenendo di non essere
stata la committente dei lavori di giardinaggio svolti dall’attrice, motivo per
cui la mercede sarebbe dovuta da altri. Ha contestato le fatture per spese
legali, di giustizia e ripetibili relative alla procedura di sequestro e si è
opposta alla convalida dello stesso. Con decisione 5 settembre 2011, il Pretore
di Lugano, sezione 2, ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale
sollevata dalla convenuta. Ha quindi proceduto all’assunzione delle prove
testimoniali notificate all’udienza di discussione del 31 agosto 2011. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno presentato le rispettive conclusioni, rinunciando
a comparire per il dibattimento finale e confermando le rispettive domande di
giudizio.
D. Con decisione 29 gennaio
2014 il Pretore ha accolto integralmente la petizione, ponendo a carico della
convenuta la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 250.-, con
l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 2'800.- a titolo di ripetibili.
E. Avverso la predetta sentenza
è insorta AP 1 con atto di appello 6 marzo 2014 mediante il quale chiede la
riforma del giudizio di primo grado nel senso di respingere la petizione, con
conseguente revoca del sequestro n. __________ del 31 marzo 2010 sui fondi n. __________
e conferma dell’opposizione al PE __________ del 13 aprile 2010 dell’UE di
Lugano. L’appellata con osservazioni (correttamente: risposta) 14 aprile 2014
si è invece opposta all’appello, chiedendone la reiezione integrale.
e considerato
Considerandi
1.
A norma dell’art. 308 cpv.
1.
lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali
di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono
appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione
riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto, la decisione impugnata è una decisione finale di prima istanza, in
una vertenza con un valore superiore a fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato.
La tempestività del gravame è
data, l’appello 6 marzo 2014 essendo stato inoltrato nel termine di 30 giorni
di cui all’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 137 III 127, cons. 2), a partire dalla data
di notificazione della decisione impugnata. La risposta 14 aprile 2014 della
controparte è tempestiva, tenuto conto che la notifica è avvenuta il 17 marzo
2014.
(art. 312 cpv. 2 CPC).
2.
Nella fattispecie il
Pretore ha accertato che la convenuta era la committente dei lavori eseguiti
dall’attrice, fondandosi sulle deposizioni di alcuni testi, da lui ritenuti
maggiormente probanti rispetto alla deposizione del teste R__________,
all’epoca “compagno di vita” della convenuta e interessato alla vertenza. Ha
poi rilevato che la convenuta aveva sollevato solo contestazioni generiche
sull’ammontare delle pretese dell’attrice, per altro non riprese nelle conclusioni,
e ha pertanto accolto la petizione, condannando la convenuta al versamento di
fr. 16'674.70 e fr. 4'119.70, convalidando il sequestro n. __________ sui fondi
n. __________ e rigettando l’opposizione interposta dall’escussa al PE n. __________
dell’UE di Lugano.
3.
Con l’appello possono
essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei
fatti (art. 310 CPC). L’art. 157 CPC stabilisce che il giudice fonda il proprio
convincimento apprezzando liberamente le prove. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale l’accertamento dei fatti rispettivamente la valutazione
delle prove sono da ritenersi arbitrarie e contrarie all’art. 9 della
Costituzione federale in casi circoscritti, più precisamente quando il giudice
non ha manifestamente riconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova,
oppure quando ha omesso di prendere in considerazione, senza un motivo
oggettivo, un mezzo di prova importante e determinante per la decisione, ed
infine quando è giunto a conclusioni insostenibili sulla base dei fatti
accertati (DTF 140 III 266).
4.
L’appellante censura
un’errata applicazione del diritto ed un errato accertamento dei fatti da parte
del Pretore. Questi avrebbe basato la sua decisione esclusivamente su alcune
parti delle testimonianze rilasciate da F__________, M__________, P__________ e
della deposizione del membro del consiglio di amministrazione dell’attrice, W__________,
mentre non avrebbe considerato la documentazione agli atti ed in particolare le
dichiarazioni del teste R__________. Le considerazioni di prima istanza
violerebbero la dottrina e la giurisprudenza in materia di apprezzamento delle
prove che il giudice è tenuto a rispettare alla luce in particolare dell’art.
157.
CPC.
4.1
L’appellante non ha
sostanziato in concreto in che cosa consisterebbe l’errato accertamento dei
fatti e l’errata applicazione del diritto per rapporto alla valutazione delle
prove compiuta dal primo giudice. Piuttosto le sue censure si sono limitate ad
esporre i legami che i testimoni F__________, M__________, P__________ e W__________
hanno con l’attrice, per giungere alla conclusione che le loro dichiarazioni
non dovrebbero ritenersi del tutto indipendenti e il Pretore non avrebbe pertanto
dovuto prenderle in considerazione. Questa motivazione non rappresenta, da
sola, una censura concludente, in quanto si tratta di una valutazione del tutto
personale che non trova alcun riscontro agli atti. L’appellante si è limitata
ad esporre per quale motivo la sua personale rappresentazione dei fatti
andrebbe preferita alla valutazione delle prove operata del Pretore. Il fatto
che le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice non corrispondano con
quelle dell’appellante non costituisce una valida motivazione ai sensi
dell’art. 311 CPC (DTF 137 III 226, pag. 234, 140 III 264 pagg. 266-267).
4.2
L’appellante sostiene per la
prima volta in questa sede che la maggior parte dei testi sentiti nel corso
dell’istruttoria erano poco attendibili perché strettamente legati all’attrice.
In prima sede essa non si era opposta all’assunzione di tali testimoni, né ne
aveva messo in dubbio l’imparzialità (cfr. verbale di udienza del 31 agosto
2011, pag. 2). Nel corso delle varie audizioni dei testimoni la convenuta ha
avuto la possibilità di porre loro domande concludenti e precise (art. 173 CPC)
per far emergere un potenziale interesse nell’esito della causa, tale da
privare del valore probatorio le deposizioni ritenute dubbie a posteriori.
L’appellante non può essere seguita quando pretende che la sola deposizione del
testimone R__________, tra l’altro definitosi “compagno di vita” della
convenuta e anzi l’unico a dichiarare di avere un interesse nell’esito della
causa (atto VIII, udienza 19 aprile 2012), possa sovvertire tutte le altre
risultanze istruttorie, le quali, valutate nel loro complesso, conducono ad una
conclusione univoca sulla fattispecie. Nell’ambito di un giudizio si può fare
astrazione dal contenuto di una testimonianza se questa si trova in manifesta
discordanza con quanto è desumibile dalle altre prove e testimonianze, tanto da
apparire inveritiera e poco credibile. Ciò che si avvera nel caso di specie,
dato che tutte le altre testimonianze rilasciate, eccetto quella, unica, di __________,
convergono verso la medesima versione dei fatti. La conclusione del Pretore,
che ha privilegiato le altre risultanze testimoniali vista la loro maggiore
concludenza probatoria, regge dunque alle critiche.
5.
L’appellante contesta di
essere stata committente dei lavori di giardinaggio e di avere personalmente
incaricato la ditta attrice di eseguirli sulle sue proprietà a __________. Tale
tesi non è stata dimostrata, ed è anzi emerso il contrario. Il teste F__________
ha riferito che la convenuta era cliente abituale e che le opere da eseguire
venivano sempre discusse con lei e R__________, il quale fungeva da direzione
lavori. Anche nel caso dei lavori elencati nei bollettini doc. B e C il teste
ha riferito che la convenuta è stata committente e che gli accordi contrattuali
e l’esecuzione sono avvenuti secondo le modalità usuali. I contatti con la
ditta appaltatrice erano tenuti sia dalla convenuta sia dal suo compagno R__________
ed entrambi davano indicazioni su come eseguire i lavori. Il ruolo attivo avuto
dalla convenuta risulta pure dalla testimonianza di P__________, la quale ha
riferito di sapere che i contatti iniziali erano stati intavolati direttamente
con la convenuta, la quale durante l’esecuzione dei lavori aveva pure
telefonato diverse volte per discuterne con F__________.
6.
A detta dell’appellante (appello,
pag. 6, punto 20) l’attrice sarebbe legata da un contratto di subappalto con la
ditta P__________ SA, la quale fungeva da capomastro, o con R__________ SA,
rappresentata da R__________, la quale dirigeva i lavori, mentre per parte sua
sarebbe stata soltanto terza beneficiaria del contratto concluso, direttamente
o tramite la P__________ SA, tra R__________ quale rappresentante della R__________
SA e l’attrice. Tale argomentazione era già stata esposta nelle conclusioni di
prima istanza (atto X, punto 14, pag. 5) e accennata nelle osservazioni (atto
III, pag. 5, sesto paragrafo). Dall’istruttoria non è però emerso alcun
elemento probatorio a suffragio di questa ricostruzione dei fatti. Il teste R__________,
che più di altri doveva conoscere esattamente le eventuali relazioni
contrattuali instauratesi tra la convenuta e le citate società terze, si è
limitato a riferire che “sono stato io a nome della R__________ a
commissionare i lavori che la parte attrice ha svolto presso la Villa C__________
di __________”, senza però chiarire in che termini e a che titolo, e senza
riferire dell’esistenza di eventuali contratti di appalto rispettivamente
subappalto così come esposto dalla convenuta nelle sue argomentazioni. Il teste
F__________ ha per contro spiegato, in modo chiaro, per quale motivo l’acconto
di fr. 15'000.- era stato pagato da P__________. Egli ha riferito: “ricordo
che effettivamente come indicato nella fattura in doc. E abbiamo incassato un
acconto di fr. 15'000 dalla P__________ SA. In quella occasione la signora AP 1 mi aveva in concreto chiesto un piacere. La medesima infatti sosteneva di avanzare una sorta di
credito nei confronti di P__________ e avrebbe preferito che fosse questa
società a saldare le nostre prestazioni. La stessa mi aveva peraltro garantito
che comunque quanto da noi eseguito sarebbe stato pagato da lei nell’ipotesi in
cui P__________ non avesse onorato la fattura. Per questo motivo abbiamo
modificato su richiesta dellaAP 1 la fattura a P__________. Quest’ultima peraltro
dopo il versamento del primo acconto di fr. 15'000.- non ha più pagato
comunicandoci di non avere più soldi. Da lì abbiamo fatturato il resto alla
signora AP 1 come per altro previsto dall’inizio”. Anche la teste P__________
ha confermato le medesime circostanze. La versione dei fatti esposta dai due
testi emerge anche nel sollecito di pagamento del 21 aprile 2009, indirizzato alla
convenuta, nel quale si legge che “come da sua richiesta del 17.07.08,
abbiamo ri-intestate e spedite le stesse fatture alla ditta P__________ SA di __________
per il pagamento, fermo restando che da parte sua vi era la garanzia dei
pagamenti. A tutt’oggi abbiamo ricevuto da P__________ SA un solo acconto di
fr. 15'000.-…La P__________ SA ci ha comunicato che è impossibilitata a saldare
le fatture…”, avverso al quale non risulta vi sia stata reazione della
convenuta nel senso di contestarne il contenuto. Gli accenni del teste R__________
che, dato l’interesse in causa da lui stesso dichiarato, si devono vagliare con
estrema prudenza, da soli non bastano a chiarire eventuali dinamiche
contrattuali tra società e convenuta. Nemmeno il teste F__________, già
direttore di E__________, attivo però in un periodo precedente all’esecuzioni
dei lavori oggetto della vertenza (2006-2007), è stato chiaro al proposito, pur
avendo riferito di “alcune compensazioni” che la società doveva
effettuare, “per crediti detenuti dalla immobiliare del signor _________,
tuttavia senza altri riscontri certi e documentati.
7.
Secondo l’appellante, l’attrice
non avrebbe neppure fatto fronte in causa all’obbligo che le incombeva di
provare la sussistenza e la congruità della pretesa. Tale argomentazione è
tardiva (art. 317 CPC), in quanto non è mai stata sollevata in prima sede.
Comunque i testi M__________ e F__________, come pure W__________, nella sua
deposizione secondo l’art. 192 CPC, hanno confermato che i lavori elencati nei doc.
B e C sono stati tutti eseguiti senza contestazione alcuna da parte della
convenuta e di R__________. La sistemazione del giardino risale ai mesi di
aprile-luglio 2008, mentre le fatture indirizzate alla convenuta portano la
data del 30 maggio 2008 (doc. D) e del 17 luglio 2008 (doc. E). Da allora e
fino all’inizio delle procedure esecutive e della causa di merito, non risulta
che la convenuta abbia mai contestato di essere committente e la congruità
delle fatture inviatele. Davanti al Pretore la convenuta ha poi ancora omesso
di contestare la congruità della pretesa, lacuna che non può sanare in appello
proponendo la tesi secondo la quale non avrebbe potuto esprimersi sull’entità
del credito della controparte in quanto non avrebbe avuto alcun ruolo
contrattuale. La convenuta ha ricevuto le fatture e ha preso conoscenza del
loro ammontare, ciò che bastava per contestarle tempestivamente. Non è nemmeno
necessaria, come invece pretende l’appellante, la produzione agli atti di un
contratto scritto da parte dell’attrice. Per il contratto d’appalto non è
prevista alcuna forma scritta (art. 363 CO), e l’obbligazione contrattuale può
nascere anche in altra forma, sia verbalmente che per accordi concludenti.
L’appaltatrice ha eseguito i lavori, quale sua prestazione contrattuale
caratteristica, mentre la committente, non contestandoli, li ha riconosciuti e
quindi è tenuta ad onorarli. Se ne deve dunque concludere che l’attrice ha provato
il credito da da essa vantato offrendo prove sufficienti, mentre la convenuta
non è riuscita a portare la prova di quanto obiettato per opporsi alla
petizione.
8.
Infine, l’appellante
contesta l’accoglimento della pretesa di fr. 4'119.70 vantata dall’attrice per
la rifusione di tasse e spese giudiziarie e legali della procedura di
sequestro, esposte nel dettaglio ai doc. S, T e U prodotti agli atti. Il
Pretore ha rilevato che sulle stesse spese, in sede di osservazioni (atto III,
pag. 7), la convenuta ha proposto una contestazione del tutto generica senza
motivazione alcuna, non più ripresa nelle conclusioni. In appello la convenuta ha
sottolineato che con la decisione del 12 settembre 2011, il Pretore di Lugano,
sezione 5, le aveva già posto a carico le tasse di giustizia e le spese per fr.
300.
-, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- a titolo di
ripetibili. La contestazione si rivela tardiva, poiché era stata lasciata
cadere nelle conclusioni di causa, con la conseguenza che non può più essere
riproposta in questa sede (art. 317 CPC). A ogni modo, la censura sarebbe
infondata anche se si potesse vagliarla nel merito. Per stessa indicazione
dell’appellante, infatti, la decisione di cui si prevale è stata emanata nell’incarto
SO.2011.1502 (appello, pag. 9 punto 29), e quindi nell’ambito della procedura
sommaria con la quale è stato confermato il sequestro n. __________, sulla base
della verosimiglianza del credito (atto X, conclusioni convenuta, pag. 3, punto
8). Tale procedura, in virtù degli art. 278 LEF e 251 let. a CPC, aveva per
oggetto l’opposizione al decreto di sequestro rilasciato dalla stessa Pretura,
sezione 5, e non la precedente procedura di pronuncia del sequestro in quanto
tale. Le spese processuali e ripetibili attribuite nella decisione 12 settembre
2011.
sono quindi relative alla decisione su opposizione al sequestro. Dalla
documentazione prodotta agli atti dall’attrice, peraltro mai contestata in modo
puntuale dalla convenuta, risultano invece le spese legali e tasse pagate
dall’attrice per procedere al sequestro a tutela del suo credito. Le
conclusioni del Pretore, che ha riconosciuto all’attrice il diritto al rimborso
di tutte le spese sostenute per il sequestro nella misura pretesa (doc. S, T,
U), reggerebbe dunque alla critica anche se l’appello fosse ricevibile su
questo punto.
9.
Visto quanto precede, la
decisione del Pretore regge alle critiche e va confermata. L’appello della
convenuta deve dunque essere respinto. Gli oneri processuali per la procedura
di appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di complessivi fr.
20'794.40 oltre accessori (importo totale ottenuto dalla somma di fr. 16'674.70
oltre interessi, cfr. sentenza pretorile atto XIII, dispositivo punto 1.1, e di
fr. 4'119.70, cfr. ibidem dispositivo punto 1.4), determinante anche ai fini di
un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono posti interamente a carico
dell’appellante, risultata soccombente, che rifonderà all’attrice un’equa
indennità per ripetibili. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base
ai criteri degli art. 2, 7, 8 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10
febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38
e 39). L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata in
applicazione dell’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (Rtar).
Dispositivo
Per questi motivi
decide
1. L’appello 6 marzo 2014 di AP
1 è respinto. Di conseguenza la decisione 29 gennaio 2014 del Pretore di
Lugano, sezione 2, è confermata.
2. Gli oneri processuali di
appello di fr. 1'000.-, già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico
con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).