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Decisione

12.2014.54

Appalto, lavori di giardiniere, apprezzamento delle prove testimoniali

25 febbraio 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1 ha eseguito lavori da giardiniere, elencati in diversi bollettini (doc. B e C), nella proprietà di AP

1, denominata “Villa C__________”, ai fondi n. __________, per i quali ha

emesso due fatture, una di fr. 11'795.90 del 30 maggio 2008 (doc. D) e l’altra

di fr. 19'878.- del 17 luglio 2008 (doc. E). Sulle due fatture è stato pagato

un solo acconto di fr. 15'000.- da parte della società P__________ SA (doc. F).

Dopo diversi solleciti di pagamento (doc. G-O), indirizzati sia a AP 1 a V__________ che alla società P__________ SA, il 30 marzo 2010 AO 1 ha promosso istanza di sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 4 LEF avanti alla Pretura di Lugano,

sezione 5, avendo nel frattempo la convenuta trasferito il suo domicilio a

Malta (doc. P). L’istanza è stata accolta e il 31 marzo 2011 è stato emesso il

decreto di sequestro n. __________ (inc. __________, Pretura di Lugano, sezione

5). Il 13 aprile 2011 AO 1 ha fatto spiccare dall’UE di Lugano contro AP 1,

domiciliata a S (M) a convalida del sequestro n. __________, il PE n. __________,

per l’importo di fr. 11'795.90 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2008 e di

fr. 4'878.80 oltre interessi al 5% dal 17 agosto 2008, vantando come titolo di

credito le due predette fatture (doc. D e E). Il precetto è stato notificato

alla debitrice in via edittale a mezzo FUCT e FUC.

B. L’escussa ha interposto

opposizione per il tramite dei suoi legali (doc. R) e quindi AO 1 ha promosso nei suoi confronti un’azione creditoria avanti alla Pretura di Lugano, sezione 2,

tendente al riconoscimento del credito e alla convalida del sequestro. Ha

chiesto la condanna al pagamento del saldo di fr. 16'674.70 oltre interessi di

mora a decorrere dalla data di scadenza delle fatture poste in esecuzione, il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo, la

conferma del sequestro, nonché il rimborso di fr. 4'119.70 corrispondenti alle

spese sostenute per la procedura di sequestro, come da fattura redatta dal suo

legale (doc. S), comprensiva di spese processuali (doc. T) e spese ripetibili

(doc. S).

C. Con osservazioni 30 giugno

2011, la convenuta ha eccepito preliminarmente la competenza territoriale del

giudice adito. Nel merito si è opposta alla petizione, sostenendo di non essere

stata la committente dei lavori di giardinaggio svolti dall’attrice, motivo per

cui la mercede sarebbe dovuta da altri. Ha contestato le fatture per spese

legali, di giustizia e ripetibili relative alla procedura di sequestro e si è

opposta alla convalida dello stesso. Con decisione 5 settembre 2011, il Pretore

di Lugano, sezione 2, ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale

sollevata dalla convenuta. Ha quindi proceduto all’assunzione delle prove

testimoniali notificate all’udienza di discussione del 31 agosto 2011. Esperita

l’istruttoria, le parti hanno presentato le rispettive conclusioni, rinunciando

a comparire per il dibattimento finale e confermando le rispettive domande di

giudizio.

D. Con decisione 29 gennaio

2014 il Pretore ha accolto integralmente la petizione, ponendo a carico della

convenuta la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 250.-, con

l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 2'800.- a titolo di ripetibili.

E. Avverso la predetta sentenza

è insorta AP 1 con atto di appello 6 marzo 2014 mediante il quale chiede la

riforma del giudizio di primo grado nel senso di respingere la petizione, con

conseguente revoca del sequestro n. __________ del 31 marzo 2010 sui fondi n. __________

e conferma dell’opposizione al PE __________ del 13 aprile 2010 dell’UE di

Lugano. L’appellata con osservazioni (correttamente: risposta) 14 aprile 2014

si è invece opposta all’appello, chiedendone la reiezione integrale.

e considerato

Considerandi

1.

A norma dell’art. 308 cpv.

1.

lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali

di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono

appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione

riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto, la decisione impugnata è una decisione finale di prima istanza, in

una vertenza con un valore superiore a fr. 10'000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato.

La tempestività del gravame è

data, l’appello 6 marzo 2014 essendo stato inoltrato nel termine di 30 giorni

di cui all’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 137 III 127, cons. 2), a partire dalla data

di notificazione della decisione impugnata. La risposta 14 aprile 2014 della

controparte è tempestiva, tenuto conto che la notifica è avvenuta il 17 marzo

2014.

(art. 312 cpv. 2 CPC).

2.

Nella fattispecie il

Pretore ha accertato che la convenuta era la committente dei lavori eseguiti

dall’attrice, fondandosi sulle deposizioni di alcuni testi, da lui ritenuti

maggiormente probanti rispetto alla deposizione del teste R__________,

all’epoca “compagno di vita” della convenuta e interessato alla vertenza. Ha

poi rilevato che la convenuta aveva sollevato solo contestazioni generiche

sull’ammontare delle pretese dell’attrice, per altro non riprese nelle conclusioni,

e ha pertanto accolto la petizione, condannando la convenuta al versamento di

fr. 16'674.70 e fr. 4'119.70, convalidando il sequestro n. __________ sui fondi

n. __________ e rigettando l’opposizione interposta dall’escussa al PE n. __________

dell’UE di Lugano.

3.

Con l’appello possono

essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei

fatti (art. 310 CPC). L’art. 157 CPC stabilisce che il giudice fonda il proprio

convincimento apprezzando liberamente le prove. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale l’accertamento dei fatti rispettivamente la valutazione

delle prove sono da ritenersi arbitrarie e contrarie all’art. 9 della

Costituzione federale in casi circoscritti, più precisamente quando il giudice

non ha manifestamente riconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova,

oppure quando ha omesso di prendere in considerazione, senza un motivo

oggettivo, un mezzo di prova importante e determinante per la decisione, ed

infine quando è giunto a conclusioni insostenibili sulla base dei fatti

accertati (DTF 140 III 266).

4.

L’appellante censura

un’errata applicazione del diritto ed un errato accertamento dei fatti da parte

del Pretore. Questi avrebbe basato la sua decisione esclusivamente su alcune

parti delle testimonianze rilasciate da F__________, M__________, P__________ e

della deposizione del membro del consiglio di amministrazione dell’attrice, W__________,

mentre non avrebbe considerato la documentazione agli atti ed in particolare le

dichiarazioni del teste R__________. Le considerazioni di prima istanza

violerebbero la dottrina e la giurisprudenza in materia di apprezzamento delle

prove che il giudice è tenuto a rispettare alla luce in particolare dell’art.

157.

CPC.

4.1

L’appellante non ha

sostanziato in concreto in che cosa consisterebbe l’errato accertamento dei

fatti e l’errata applicazione del diritto per rapporto alla valutazione delle

prove compiuta dal primo giudice. Piuttosto le sue censure si sono limitate ad

esporre i legami che i testimoni F__________, M__________, P__________ e W__________

hanno con l’attrice, per giungere alla conclusione che le loro dichiarazioni

non dovrebbero ritenersi del tutto indipendenti e il Pretore non avrebbe pertanto

dovuto prenderle in considerazione. Questa motivazione non rappresenta, da

sola, una censura concludente, in quanto si tratta di una valutazione del tutto

personale che non trova alcun riscontro agli atti. L’appellante si è limitata

ad esporre per quale motivo la sua personale rappresentazione dei fatti

andrebbe preferita alla valutazione delle prove operata del Pretore. Il fatto

che le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice non corrispondano con

quelle dell’appellante non costituisce una valida motivazione ai sensi

dell’art. 311 CPC (DTF 137 III 226, pag. 234, 140 III 264 pagg. 266-267).

4.2

L’appellante sostiene per la

prima volta in questa sede che la maggior parte dei testi sentiti nel corso

dell’istruttoria erano poco attendibili perché strettamente legati all’attrice.

In prima sede essa non si era opposta all’assunzione di tali testimoni, né ne

aveva messo in dubbio l’imparzialità (cfr. verbale di udienza del 31 agosto

2011, pag. 2). Nel corso delle varie audizioni dei testimoni la convenuta ha

avuto la possibilità di porre loro domande concludenti e precise (art. 173 CPC)

per far emergere un potenziale interesse nell’esito della causa, tale da

privare del valore probatorio le deposizioni ritenute dubbie a posteriori.

L’appellante non può essere seguita quando pretende che la sola deposizione del

testimone R__________, tra l’altro definitosi “compagno di vita” della

convenuta e anzi l’unico a dichiarare di avere un interesse nell’esito della

causa (atto VIII, udienza 19 aprile 2012), possa sovvertire tutte le altre

risultanze istruttorie, le quali, valutate nel loro complesso, conducono ad una

conclusione univoca sulla fattispecie. Nell’ambito di un giudizio si può fare

astrazione dal contenuto di una testimonianza se questa si trova in manifesta

discordanza con quanto è desumibile dalle altre prove e testimonianze, tanto da

apparire inveritiera e poco credibile. Ciò che si avvera nel caso di specie,

dato che tutte le altre testimonianze rilasciate, eccetto quella, unica, di __________,

convergono verso la medesima versione dei fatti. La conclusione del Pretore,

che ha privilegiato le altre risultanze testimoniali vista la loro maggiore

concludenza probatoria, regge dunque alle critiche.

5.

L’appellante contesta di

essere stata committente dei lavori di giardinaggio e di avere personalmente

incaricato la ditta attrice di eseguirli sulle sue proprietà a __________. Tale

tesi non è stata dimostrata, ed è anzi emerso il contrario. Il teste F__________

ha riferito che la convenuta era cliente abituale e che le opere da eseguire

venivano sempre discusse con lei e R__________, il quale fungeva da direzione

lavori. Anche nel caso dei lavori elencati nei bollettini doc. B e C il teste

ha riferito che la convenuta è stata committente e che gli accordi contrattuali

e l’esecuzione sono avvenuti secondo le modalità usuali. I contatti con la

ditta appaltatrice erano tenuti sia dalla convenuta sia dal suo compagno R__________

ed entrambi davano indicazioni su come eseguire i lavori. Il ruolo attivo avuto

dalla convenuta risulta pure dalla testimonianza di P__________, la quale ha

riferito di sapere che i contatti iniziali erano stati intavolati direttamente

con la convenuta, la quale durante l’esecuzione dei lavori aveva pure

telefonato diverse volte per discuterne con F__________.

6.

A detta dell’appellante (appello,

pag. 6, punto 20) l’attrice sarebbe legata da un contratto di subappalto con la

ditta P__________ SA, la quale fungeva da capomastro, o con R__________ SA,

rappresentata da R__________, la quale dirigeva i lavori, mentre per parte sua

sarebbe stata soltanto terza beneficiaria del contratto concluso, direttamente

o tramite la P__________ SA, tra R__________ quale rappresentante della R__________

SA e l’attrice. Tale argomentazione era già stata esposta nelle conclusioni di

prima istanza (atto X, punto 14, pag. 5) e accennata nelle osservazioni (atto

III, pag. 5, sesto paragrafo). Dall’istruttoria non è però emerso alcun

elemento probatorio a suffragio di questa ricostruzione dei fatti. Il teste R__________,

che più di altri doveva conoscere esattamente le eventuali relazioni

contrattuali instauratesi tra la convenuta e le citate società terze, si è

limitato a riferire che “sono stato io a nome della R__________ a

commissionare i lavori che la parte attrice ha svolto presso la Villa C__________

di __________”, senza però chiarire in che termini e a che titolo, e senza

riferire dell’esistenza di eventuali contratti di appalto rispettivamente

subappalto così come esposto dalla convenuta nelle sue argomentazioni. Il teste

F__________ ha per contro spiegato, in modo chiaro, per quale motivo l’acconto

di fr. 15'000.- era stato pagato da P__________. Egli ha riferito: “ricordo

che effettivamente come indicato nella fattura in doc. E abbiamo incassato un

acconto di fr. 15'000 dalla P__________ SA. In quella occasione la signora AP 1 mi aveva in concreto chiesto un piacere. La medesima infatti sosteneva di avanzare una sorta di

credito nei confronti di P__________ e avrebbe preferito che fosse questa

società a saldare le nostre prestazioni. La stessa mi aveva peraltro garantito

che comunque quanto da noi eseguito sarebbe stato pagato da lei nell’ipotesi in

cui P__________ non avesse onorato la fattura. Per questo motivo abbiamo

modificato su richiesta dellaAP 1 la fattura a P__________. Quest’ultima peraltro

dopo il versamento del primo acconto di fr. 15'000.- non ha più pagato

comunicandoci di non avere più soldi. Da lì abbiamo fatturato il resto alla

signora AP 1 come per altro previsto dall’inizio”. Anche la teste P__________

ha confermato le medesime circostanze. La versione dei fatti esposta dai due

testi emerge anche nel sollecito di pagamento del 21 aprile 2009, indirizzato alla

convenuta, nel quale si legge che “come da sua richiesta del 17.07.08,

abbiamo ri-intestate e spedite le stesse fatture alla ditta P__________ SA di __________

per il pagamento, fermo restando che da parte sua vi era la garanzia dei

pagamenti. A tutt’oggi abbiamo ricevuto da P__________ SA un solo acconto di

fr. 15'000.-…La P__________ SA ci ha comunicato che è impossibilitata a saldare

le fatture…”, avverso al quale non risulta vi sia stata reazione della

convenuta nel senso di contestarne il contenuto. Gli accenni del teste R__________

che, dato l’interesse in causa da lui stesso dichiarato, si devono vagliare con

estrema prudenza, da soli non bastano a chiarire eventuali dinamiche

contrattuali tra società e convenuta. Nemmeno il teste F__________, già

direttore di E__________, attivo però in un periodo precedente all’esecuzioni

dei lavori oggetto della vertenza (2006-2007), è stato chiaro al proposito, pur

avendo riferito di “alcune compensazioni” che la società doveva

effettuare, “per crediti detenuti dalla immobiliare del signor _________,

tuttavia senza altri riscontri certi e documentati.

7.

Secondo l’appellante, l’attrice

non avrebbe neppure fatto fronte in causa all’obbligo che le incombeva di

provare la sussistenza e la congruità della pretesa. Tale argomentazione è

tardiva (art. 317 CPC), in quanto non è mai stata sollevata in prima sede.

Comunque i testi M__________ e F__________, come pure W__________, nella sua

deposizione secondo l’art. 192 CPC, hanno confermato che i lavori elencati nei doc.

B e C sono stati tutti eseguiti senza contestazione alcuna da parte della

convenuta e di R__________. La sistemazione del giardino risale ai mesi di

aprile-luglio 2008, mentre le fatture indirizzate alla convenuta portano la

data del 30 maggio 2008 (doc. D) e del 17 luglio 2008 (doc. E). Da allora e

fino all’inizio delle procedure esecutive e della causa di merito, non risulta

che la convenuta abbia mai contestato di essere committente e la congruità

delle fatture inviatele. Davanti al Pretore la convenuta ha poi ancora omesso

di contestare la congruità della pretesa, lacuna che non può sanare in appello

proponendo la tesi secondo la quale non avrebbe potuto esprimersi sull’entità

del credito della controparte in quanto non avrebbe avuto alcun ruolo

contrattuale. La convenuta ha ricevuto le fatture e ha preso conoscenza del

loro ammontare, ciò che bastava per contestarle tempestivamente. Non è nemmeno

necessaria, come invece pretende l’appellante, la produzione agli atti di un

contratto scritto da parte dell’attrice. Per il contratto d’appalto non è

prevista alcuna forma scritta (art. 363 CO), e l’obbligazione contrattuale può

nascere anche in altra forma, sia verbalmente che per accordi concludenti.

L’appaltatrice ha eseguito i lavori, quale sua prestazione contrattuale

caratteristica, mentre la committente, non contestandoli, li ha riconosciuti e

quindi è tenuta ad onorarli. Se ne deve dunque concludere che l’attrice ha provato

il credito da da essa vantato offrendo prove sufficienti, mentre la convenuta

non è riuscita a portare la prova di quanto obiettato per opporsi alla

petizione.

8.

Infine, l’appellante

contesta l’accoglimento della pretesa di fr. 4'119.70 vantata dall’attrice per

la rifusione di tasse e spese giudiziarie e legali della procedura di

sequestro, esposte nel dettaglio ai doc. S, T e U prodotti agli atti. Il

Pretore ha rilevato che sulle stesse spese, in sede di osservazioni (atto III,

pag. 7), la convenuta ha proposto una contestazione del tutto generica senza

motivazione alcuna, non più ripresa nelle conclusioni. In appello la convenuta ha

sottolineato che con la decisione del 12 settembre 2011, il Pretore di Lugano,

sezione 5, le aveva già posto a carico le tasse di giustizia e le spese per fr.

300.

-, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- a titolo di

ripetibili. La contestazione si rivela tardiva, poiché era stata lasciata

cadere nelle conclusioni di causa, con la conseguenza che non può più essere

riproposta in questa sede (art. 317 CPC). A ogni modo, la censura sarebbe

infondata anche se si potesse vagliarla nel merito. Per stessa indicazione

dell’appellante, infatti, la decisione di cui si prevale è stata emanata nell’incarto

SO.2011.1502 (appello, pag. 9 punto 29), e quindi nell’ambito della procedura

sommaria con la quale è stato confermato il sequestro n. __________, sulla base

della verosimiglianza del credito (atto X, conclusioni convenuta, pag. 3, punto

8). Tale procedura, in virtù degli art. 278 LEF e 251 let. a CPC, aveva per

oggetto l’opposizione al decreto di sequestro rilasciato dalla stessa Pretura,

sezione 5, e non la precedente procedura di pronuncia del sequestro in quanto

tale. Le spese processuali e ripetibili attribuite nella decisione 12 settembre

2011.

sono quindi relative alla decisione su opposizione al sequestro. Dalla

documentazione prodotta agli atti dall’attrice, peraltro mai contestata in modo

puntuale dalla convenuta, risultano invece le spese legali e tasse pagate

dall’attrice per procedere al sequestro a tutela del suo credito. Le

conclusioni del Pretore, che ha riconosciuto all’attrice il diritto al rimborso

di tutte le spese sostenute per il sequestro nella misura pretesa (doc. S, T,

U), reggerebbe dunque alla critica anche se l’appello fosse ricevibile su

questo punto.

9.

Visto quanto precede, la

decisione del Pretore regge alle critiche e va confermata. L’appello della

convenuta deve dunque essere respinto. Gli oneri processuali per la procedura

di appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di complessivi fr.

20'794.40 oltre accessori (importo totale ottenuto dalla somma di fr. 16'674.70

oltre interessi, cfr. sentenza pretorile atto XIII, dispositivo punto 1.1, e di

fr. 4'119.70, cfr. ibidem dispositivo punto 1.4), determinante anche ai fini di

un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono posti interamente a carico

dell’appellante, risultata soccombente, che rifonderà all’attrice un’equa

indennità per ripetibili. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base

ai criteri degli art. 2, 7, 8 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10

febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38

e 39). L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata in

applicazione dell’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi

decide

1. L’appello 6 marzo 2014 di AP

1 è respinto. Di conseguenza la decisione 29 gennaio 2014 del Pretore di

Lugano, sezione 2, è confermata.

2. Gli oneri processuali di

appello di fr. 1'000.-, già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico

con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).