12.2014.55
Procedura civile: diritto transitorio; qualifica contratto parziario: società semplice/locazione/affitto; errata designazione della parte
23 marzo 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.55
Lugano
23 marzo 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2011.107 - della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 15 aprile
2011 da
AO
1
correttamente:
N,
M,
rappr. dall’ avv. RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
in materia di locazione
e affitto chiedente la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr.
44'775.75, oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2010, a titolo di pigioni per il 2009 e per il 2010 (fino al 30 aprile 2010), pretesa aumentata in
sede di conclusioni a fr. 48'816.05;
domanda avversata dal
convenuto che ha postulato la reiezione integrale dell’istanza e che la Pretora, con sentenza 4 marzo 2014, ha accolto per l’importo di fr. 48'571.05 oltre interessi
al 5% dal 10 dicembre 2010;
appellante il convenuto
con atto di appello 25 marzo 2014, con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la parte attrice
con risposta 23 maggio 2014 postula la reiezione integrale del gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. In data 11 aprile 2005 il dr.
med. __________ N__________ e il dr. med. __________ M__________, titolari
dello studio di AO 1, e AP 1 hanno stipulato un contratto denominato “contratto
di affitto” con cui i due medici “subaffittavano” alla controparte “la
struttura completa per esercitare un’attività indipendente nella misura massima
del 50% a partire dal 01.04.2005”. Il “canone di affitto” è stato
fissato in fr. 2'000.- mensili (comprensivo dei costi di elettricità, pulizia e
materiali di consumo) con conguaglio semestrale o annuale pari al 40% delle
prestazioni di fisioterapia fatturate tramite la Cassa dei Medici da AP 1 (doc. A inc. richiamato UC n. 118/2010). Dal 1° gennaio 2006 AP 1 ha
esercitato l’attività di fisioterapista come indipendente al 100% (doc. 1). A
partire da tale data l’acconto mensile corrisposto ai due medici è stato
aumentato a fr. 4'000.- (doc. C e D inc. richiamato UC n. 118/2010), mentre
l’affitto annuale è stato fissato, a partire dal 2008, al 33% del fatturato
conseguito da AP 1 per la sua attività di fisioterapista (doc. G inc.
richiamato UC n. 118/2010).
Fatti
B. Il 20 ottobre 2009 il dr.
med. __________ N__________ e il dr. med. __________ M__________ hanno
notificato a AP 1 su modulo ufficiale la disdetta dei locali commerciali siti
in __________ con effetto al 30 aprile 2010 (doc. 9). Fino a tale data AP 1 ha
svolto la sua attività di fisioterapista presso i predetti locali.
Con scritto 30 giugno 2010 il dr.
med. __________ N__________ e il dr. med. __________ M__________ hanno inviato
a AP 1 il conguaglio relativo all’“affitto dello studio di fisioterapia”
per il 2009 pari all’importo complessivo di fr. 24'315.75, da pagare in tre
rate (doc. M inc. richiamato UC n. 118/2010). Con scritto 29 ottobre 2010 i due
medici, per il tramite del loro patrocinatore, hanno fissato a AP 1 un termine
di 10 giorni per procedere al pagamento del conguaglio per il 2009 e per
fornire i dati relativi alla cifra di affari da lui conseguita per i mesi da
gennaio ad aprile 2010 (doc. O inc. richiamato UC n. 118/2010). Con scritto 17
novembre 2010 AP 1 ha contestato ogni pretesa, osservando che dal mese di
ottobre 2009 tra le parti sarebbe cessata definitivamente ogni la
collaborazione (doc. P inc. richiamato UC n. 118/2010).
C. Con istanza 10 dicembre 2010
la AO 1 ha adito il competente Ufficio di conciliazione, postulando la
condanna di AP 1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 44'775.75 a titolo di pigione per gli anni 2009 e 2010 (da gennaio ad aprile). Con decisione 17 marzo
2011 l’UC ha ritenuto l’istanza ricevibile a nome di __________ N__________ e __________
M__________, contrariamente a quanto eccepito da AP 1, e dichiarato la vertenza
non conciliata (incarto UC n. 118/2010 richiamato).
D. Con istanza 15 aprile 2011 la AO 1 ha adito la Pretura chiedendo la condanna di AP 1 al versamento della somma di fr.
44'775.75, oltre interessi, a titolo di pigioni. In sede di discussione 19
maggio 2011 il convenuto ha eccepito in via preliminare la ricevibilità
dell’istanza, contestando la capacità processuale dell’istante, e nel merito ne
ha postulato la reiezione integrale. Esperita l’istruttoria le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale. Con i memoriali conclusivi scritti le parti
si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni, la parte istante
aumentando la pretesa a fr. 48'816.05.
E. Con decisione 4 marzo 2014 la Pretora ha accolto l’istanza e condannato AP 1 a versare a __________ N__________ e a __________
M__________ in solido la somma complessiva di fr. 48'571.05 oltre interessi al
5% dal 10 dicembre 2010. In sintesi, la prima giudice, in mancanza di
un’iscrizione a RC quale società in nome collettivo, ha negato la capacità
processuale della AO 1, non essendoci agli atti alcun riscontro che l’attività
di fisioterapia fosse esercitata in forma commerciale. Essa ha quindi concluso
che in concreto trovavano applicazione le regole della società semplice e ha
ritenuto che l’indicazione della parte istante quale AO 1 fosse da imputare ad
un’erronea indicazione facilmente rilevabile e come tale rettificabile
d’ufficio. La Pretora ha poi qualificato il contratto in vigore tra le parti come
contratto di locazione ai sensi dell’art. 253 CO, condannando il convenuto al
pagamento della somma complessiva di fr. 48'571.05 a titolo di pigioni per il 2009 e per il 2010 (fino ad aprile 2010).
F. Con appello 25 marzo 2014 AP
1 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere
integralmente l’istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe
le sedi. Con risposta 23 maggio 2014 __________ N__________ e __________ M__________
postulano la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di
appello. Delle argomentazioni della parti si dirà, se e per quanto necessario,
nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Secondo
l’art. 404 cpv. 1 CPC fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione
adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo
CPC si applica il diritto previgente. Il Tribunale federale ha già avuto modo
di stabilire che se l’autorità di conciliazione, in una procedura di
conciliazione in materia di locazione già pendente prima dell’entrata in vigore
del CPC, statuisce dopo tale data, le norme di procedura applicabili davanti al
Pretore sono determinate dal diritto previgente (DTF 138 III 792). Ne discende
che nel caso concreto la procedura davanti al Pretore resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente, essendo stata avviata prima dell’entrata in
vigore del CPC/CH e non costituendo la decisione dell’Ufficio di conciliazione
un giudizio suscettibile di concludere la procedura ai sensi dell’art. 404 cpv.
1 CPC (DTF 138 III 792). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna
che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo
quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Considerandi
2.
L’appellante rimprovera la
Pretora per avere qualificato la denominazione AO 1 come un’erronea indicazione
della parte istante facilmente rilevabile. A suo dire si tratterebbe piuttosto
di una scelta deliberata dei due medici, i quali ritenevano che titolare della
pretesa fosse la “Fisioterapia __________ di dr. med. __________ N__________ e
dr. med. __________ M__________” quale società in nome collettivo, e non loro
due personalmente, altrimenti avrebbero agito da subito in prima persona (appello,
pag. 4).
2.1
Per costante giurisprudenza il
fatto che in sede di istanza la parte istante sia stata indicata con il nome
della società invece che con il nome dei suoi soci configura un semplice caso
di erronea designazione della parte attorno al quale non può sorgere dubbio né nel
giudice né nel convenuto sulla titolarità della pretesa litigiosa (II CCA 29
dicembre 2004 inc. n. 12.2004.12, 17 dicembre 2003 inc. n. 12.2003.85 e
decisioni ivi citate, Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 3, 4, 5, 6, 17 ad art. 165 CPC-TI). L’errata indicazione di una
parte, specialmente quando questa è facilmente rilevabile e non abbia impedito
alle vere parti di prendere posizione in merito alla domanda, non ha
conseguenze di carattere procedurale e in particolare non comporta la reiezione
in ordine dell’istanza per carenza di parte, tanto più che la giurisprudenza è
chiaramente indirizzata verso soluzioni che evitano i formalismi eccessivi,
quando vi è la possibilità di correggere i vizi che inficiano gli atti
processuali già compiuti (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 99; IICCA 17 febbraio 1998 inc. n. 12.1997.135).
,
2.2
Dagli atti emerge che la vertenza
trae origine dalla disdetta del contratto in vigore tra le parti, notificata al
convenuto il 20 ottobre 2009 tramite modulo ufficiale a firma dei due medici
(doc. 9), i quali avevano pure sottoscritto il “contratto di affitto” (doc.
A inc. richiamato UC 118/2010). Anche la successiva corrispondenza intercorsa
tra le parti a seguito della disdetta e concernente le pretese derivanti dal
contratto menzionato (relative al pagamento del conguaglio per il 2009 e alla
richiesta di fornire i dati relativi alla cifra di affari conseguita dal
convenuto per i mesi da gennaio a aprile 2010; doc. M e O inc. richiamato UC n.
118/2010) è sempre stata sottoscritta personalmente da __________ N__________ e
da __________ M__________. In queste circostanze la successiva indicazione
quale parte istante di “AO 1 non poteva che essere qualificata come un’errata
indicazione di parte facilmente rilevabile dal convenuto, tanto più che da tale
indicazione risultavano i nominativi dei due medici, per cui non potevano
esserci dubbi per il convenuto sull’identità delle persone che procedevano in
causa nei suoi confronti per ottenere il pagamento delle pretese sgorganti dal
contratto menzionato. Il convenuto non ha neppure addotto o comunque dimostrato
di aver subito un pregiudizio dall’erronea indicazione della parte istante.
Irricevibile poiché non conforme
ai requisiti di motivazione posti dall’art. 311 CPC l’altra censura esposta
dall’appellante a sostegno della propria tesi. Egli si limita a ritenere
“irrilevante” il fatto che la parte istante abbia fatto valere in sede di
replica e in via subordinata che agiva in qualità di società semplice, senza
spiegare i motivi per i quali ciò non sarebbe possibile o sarebbe contrario
alle disposizioni procedurali.
Ne discende che la censura
sollevata dall’appellante deve senz’altro essere respinta.
3.
L’appellante contesta la
qualifica giuridica del contratto operata dalla Pretora e ribadisce che il
rapporto giuridico sorto tra le parti sarebbe un contratto di società semplice
e non di locazione, come erroneamente ritenuto dalla prima giudice. A suo dire,
dall’istruttoria sarebbe emerso come fra le parti vi fosse un rapporto di
collaborazione che andava al di là di un semplice rapporto sinallagmatico e che
confermava l’esistenza di un “animus societatis”.
3.1
A norma dell'art. 530 cpv. 1 CO, la
società semplice è un contratto col quale due o più persone (fisiche o
giuridiche) si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo
comune. Può essere concluso tacitamente e senza che le medesime parti al
contratto societario abbiano coscienza di costituirsi come tali (DTF 116 II 707
consid. 2a), fermo restando che dall'esterno vi siano indizi che lascino in
buona fede presumerne l'esistenza (DTF 116 II 707 consid. 1). L’esistenza di
uno scopo comune è l’elemento essenziale e distintivo tra la società semplice
ed un contratto bilaterale: mentre i soci di una società semplice si uniscono allo
scopo di perseguire uno scopo comune, le parti ad un contratto bilaterale hanno
ognuna un interesse distinto all’esecuzione dello stesso. L'animus
societatis che caratterizza la società semplice deve emergere dalla volontà
delle parti, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (art. 18
CO). Lo scopo comune può essere di varia natura e spaziare ad esempio dal
semplice utilizzo delle infrastrutture comuni, all'utilizzo di un'unica carta
intestata fino alla completa integrazione nel senso di una gestione comune dei
mandati e di una cassa comune (Forstmoser/Meier-Hayoz,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10a ed., Berna 2007, §12, n.
109). Per il resto, dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che se la
posizione delle parti non è paritaria e che se una di esse può unilateralmente
impartire istruzioni all'altra, non si è generalmente in presenza di una
società semplice, bensì di un contratto bilaterale (DTF 104 II 108 consid. 2;
SJ 2002 I pag. 618 consid. 3b; II CCA del 16 giugno 2010 inc. n. 12.2009.104
RtiD I-2011, 39c, pag. 718). Al contrario l’effettiva partecipazione nella
gestione degli affari, l’esistenza di un diritto di controllo sull’attività
dell’altra parte, rispettivamente la partecipazione a eventuali perdite risultanti
dall’attività svolta costituiscono degli indizi comprovanti l’animus
societatis (Tercier/Amstutz,
Commentaire romand, n. 6 segg. ad art. 530 CO). Secondo il Tribunale federale
il fatto che entrambe le parti abbiano un interesse comune a che un’attività
generi profitto non significa automaticamente che la loro relazione debba
essere qualificata come società semplice, siccome un’unione di interessi o di
motivi è presente anche in molti contratti bilaterali, tra i quali i cosiddetti
contratti parziari, in cui il corrispettivo di una parte è calcolato in
relazione ai ricavi o alla cifra di affari conseguita (DTF 4C.30/2007 del 16 aprile 2007 consid. 4.2.1). In questi casi occorre verificare se lo scopo comune
sia di una portata tale da mettere in secondo piano il fatto che la
remunerazione di una delle parti dipende dall’esito dell’attività svolta
dall’altra. In altre parole l’elemento oggettivo essenziale del contratto di
società semplice è la realizzazione di uno scopo comune che vada oltre l’interesse
delle parti a che un’attività generi profitto (Handschin/Vonzun,
Zürcher Kommentar, n. 207 segg., 214 ad art. 530 CO).
3.2
A sostegno della sua tesi il
convenuto rinvia all’attestazione redatta da __________ N__________ il 29 marzo
2006, secondo cui a partire dal 1° gennaio 2006 AP 1 “ha terminato la sua
attività quale dipendente della Fisioterapia __________ …iniziando a partire
dal 01.01.06 una collaborazione quale indipendente 100% con un reddito
stimabile intorno a Fr. 80'000.- all’anno” (doc. 1). A suo dire, lo scopo
comune di tale collaborazione sarebbe stato quello di “garantire ai pazienti
un servizio completo nell’ottica di ottimizzare i guadagni” (appello, pag.
5), ciò che sarebbe confermato dalla teste __________ N__________, dalla cui
deposizione risulta che nel caso in cui il lavoro dei fisioterapisti diminuiva,
essi informavano i due medici (verbale 29 agosto 2011, pag. 2). Sempre a
comprova dell’esistenza di uno scopo comune l’appellante rinvia ad altri due
elementi che, a suo dire, non sarebbero stati presi in considerazione dalla
Pretora: da una parte il fatto che le spese per il materiale necessario
all’esercizio dell’attività di fisioterapia erano sopportate dai due medici e,
dall’altro, il fatto che AP 1 si occupava di tutte le incombenze
amministrative, tanto da sembrare il gerente responsabile della fisioterapia.
3.3
Preliminarmente si osserva che le
censure dell’appellante sarebbero irricevibili ai sensi dell’art. 311 cpv. 1
CPC, siccome non si confrontano con le esaurienti e circostanziate spiegazioni
della Pretore in merito all’esistenza di un “animus societatis”. Il convenuto
si limita a riproporre la propria tesi e, a sostegno della stessa, a ribadire
la propria lettura delle risultanze istruttorie, senza portare la benché minima
critica alle esaustive argomentazioni pretorili. Anche a prescindere da tali
riserve di ricevibilità, la censura è comunque infondata. Come rettamente
indicato dalla Pretora, il fatto che nel caso concreto entrambe le parti
avessero un interesse a che l’attività di fisioterapia venisse svolta nel
migliore dei modi “nell’ottica di ottimizzare i guadagni” non basta per ammettere
l’esistenza di una società semplice, essendo l’unione di interessi presente in
molti contratti bilaterali e mancando agli atti qualsiasi altro elemento atto a
dimostrare l’esistenza di uno scopo comune (cfr. supra consid. 3.2). Contrariamente
a quanto pretende l’appellante, la dichiarazione redatta dal dr. med. __________
N__________ (doc. 1) attesta unicamente che l’attività di fisioterapista
esercitata da AP 1 presso la Fisioterapia __________ è stata svolta dal
convenuto dapprima quale dipendente e a partire dal 1° gennaio 2006 a titolo indipendente al 100%. Dalla stessa si deduce unicamente che a partire da tale data tra
le parti non vi era più alcun rapporto di subordinazione (tipico di un
contratto di lavoro) mentre nulla emerge in merito alla volontà delle parti di
perseguire uno scopo comune, non potendo bastare l’uso della parola
“collaborazione” per ammetterne l’esistenza, tanto più che nulla si sa in
merito allo scopo per cui tale attestazione è stata redatta. Il contratto di “affitto”
(doc. A inc. richiamato UC) è stato stipulato dalla parti l’ 11 aprile 2005
quando il convenuto ha iniziato la sua attività presso gli istanti a titolo
indipendente al 50%, come allegato dalla stesso appellante in sede di risposta
(verbale di discussione 19 maggio 2011, act. II, pag. 3). A prescindere dal
fatto che in seguito (e meglio dal 1° gennaio 2006) il convenuto ha esercitato
l’attività di fisioterapista a titolo indipendente al 100% anziché al 50% e che
il corrispettivo per l’uso della struttura presso la Fisioterapia __________ è
stato diminuito dal 40% al 33% del fatturato, il rapporto di collaborazione tra
le parti è proseguito sulla base di tale contratto di “affitto” (doc. A incarto
richiamato UC). Dallo stesso emerge come il corrispettivo per l’uso della
struttura per esercitare l’attività di fisioterapista a titolo indipendente corrispondeva
al 40%, rispettivamente al 33% delle prestazioni fatturate dal convenuto (nella
sua qualità di socio) alla Cassa dei medici. Da ciò se ne deduce che il rischio
imprenditoriale per l’attività di fisioterapia svolta da AP 1 a titolo
indipendente presso lo studio di Fisioterapia __________ era unicamente a suo
carico, dovendo egli sopportare il rischio del mancato pagamento delle fatture
da parte dei suoi pazienti. Ciò che invece non ricadeva sugli istanti, i quali
venivano pagati per l’utilizzo dell’infrastruttura in base al fatturato annuo
del convenuto (doc. A incarto richiamato UC). Nella fattispecie risulta poi che
le prestazioni di fisioterapia da lui eseguite venivano organizzate e gestite
da lui personalmente, limitandosi gli istanti ad indirizzargli i pazienti,
secondo i bisogni e i desideri di questi ultimi (audizione teste __________ N__________
e __________ F__________, verbale di udienza 29 agosto 2011). Diversamente per
quanto concerne invece la gestione della Fisioterapia __________, nella quale
operava anche un’altra fisioterapista, rispettivamente una contabile, dipendenti
dei due medici per il periodo in questione (audizione teste __________ N__________,
verbale di udienza 29 agosto 2011, audizione teste __________ M__________,
verbale di udienza 10 novembre 2011). Nulla agli atti permette di ritenere che AP
1.
disponesse di potere decisionale in merito alla gestione del personale della
Fisioterapia __________ o che questi si occupasse degli aspetti contabili della
stessa. Anzi, quest’ultimo compito era espletato da una dipendente dei due
medici, come confermato dalla stessa contestualmente alla sua audizione
testimoniale (audizione teste __________ M__________, verbale di udienza 10
novembre 2011). La censura secondo cui la Pretora non avrebbe tenuto conto del fatto che era il convenuto che si occupava delle incombenze amministrative
tanto da sembrare all’esterno quale gerente responsabile, oltre che irrilevante
per la qualifica giuridica, è anche contraddetta dalle risultanze istruttorie,
dalle quali emerge invece che tali incombenze venivano espletate anche
dall’altra fisioterapista presente nella struttura (audizione teste __________
N__________, verbale di udienza 29 agosto 2011). In queste circostanze la
relazione contrattuale tra le parti non può essere qualificata come società
semplice, non essendoci agli atti sufficienti elementi per ritenere l’esistenza
di uno scopo comune ai sensi dell’art. 530 cpv. 1 CO. La decisione della
Pretora, secondo cui la relazione contrattuale tra le parti è da qualificare
quale locazione (sublocazione) ai sensi degli artt. 253 segg. CO e non quale
affitto secondo gli artt. 275 CO, ancorché non contestata in questa sede, deve
essere confermata. La giurisprudenza e la dottrina dominante hanno già avuto
modo di ritenere che la concessione in uso di locali commerciali il cui
corrispettivo è calcolato in base alla cifra d’affari o all’utile conseguito è
da qualificare come locazione “al limite dell’affitto”, indipendentemente dal
fatto se i locali concessi in uso sono vuoti o arredati e equipaggiati. Il
ricavo dell’attività non dipende infatti in modo preponderante dall’uso
dell’oggetto locato, ma dall’attività che il conduttore vi svolge (DTF 116 II
587.
consid. 2a; Higi, Zürcher
Kommentar, n. 147 ad art. 253 – 274g CO e numerosi riferimenti; Lachat, das Mietrecht für die Praxis, 8a
ed., 2012, cap. 2/2.1, pag. 32).
4.
Ritenuto quanto sopra
esposto non è necessario entrare nel merito dell’ulteriore censura formulata
dall’appellante in relazione all’argomentazione esposta a titolo abbondanziale
dalla Pretora, secondo la quale le conseguenze non sarebbero state diverse anche
se si fosse ammessa l’esistenza di una società semplice, poiché ininfluente ai
fini dell’esito della presente vertenza.
E’ invece da dichiarare
irricevibile poiché non conforme ai requisiti di motivazione posti dall’art.
311.
cpv. 1 CPC l’ultima censura di AP 1 in relazione alla pretesa di fr. 8'750.-
che egli fa valere nei confronti dei due medici a titolo di compensazione.
L’appellante si limita infatti a ribadire la propria pretesa senza confrontarsi
con l’esauriente argomentazione pretorile e senza spiegare per quali motivi
essa sarebbe errata.
5.
Ne discende la reiezione
del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a
CPC). Gli oneri processuali per la procedura d’appello, calcolati sulla base di
un valore litigioso complessivo di fr. 48'571.05, determinante anche ai fini di
un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono posti interamente a carico
dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre
rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1
lett. b). Essa è calcolata in applicazione dell’art. 11 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar) in base a criteri medi.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 25 marzo 2014
di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 1’000.-, già anticipate, sono poste a carico dell’appellante,
con l’obbligo di versare alla controparte, in solido, fr. 1’000.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- avv.;
- avv..
Comunicazione alla Pretura.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF)