12.2014.58
Presupposti processuali, autorizzazione ad agire in caso di azione riconvenzionale presentata in procedura di conciliazione
7 ottobre 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.58
Lugano
7 ottobre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata inc. n. SE.2013.389 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 23 ottobre 2013 da
AP
1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 1
chiedente
la condanna del convenuto a ritirare il PE n. __________ dell’UE di Lugano e a
risarcirgli l’importo di fr. 14'258.40 oltre interessi;
domande
alle quali si è opposto il convenuto con scritti 8 novembre 2013 e 3 gennaio
2014, e che il Pretore con sentenza 20 febbraio 2014 ha dichiarato irricevibili, ponendo tasse e spese in complessivi fr. 100.- a carico dell’attore;
appellante l’attore che con appello 12 marzo 2014 ha chiesto in sostanza la riforma del
giudizio impugnato nel senso dell’ammissione della petizione;
mentre il convenuto non ha presentato alcuna risposta;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. Con
istanza di conciliazione del 19 luglio 2013 AO 1 si è rivolto all’autorità di
conciliazione presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nell’intento
di ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano da AP 1, e la condanna di quest’ultimo al pagamento di
complessivi fr. 6’860.- (fr. 4'000.- per prestazioni rimaste impagate e fr.
2'860.- a titolo di risarcimento per la presunta perdita/sottrazione di
strumenti di lavoro). All’udienza del 25 settembre 2013 AP 1 ha avanzato una pretesa riconvenzionale per la somma di fr. 13'740.- a titolo di risarcimento delle
spese sostenute per terminare i lavori di ristrutturazione dell’appartamento __________
a Caslano e per la perdita di due mesi di pigione (cfr. scritto del 20
settembre 2013, nell’inc. CM.2013.428). Accertata la mancata conciliazione, il
Segretario assessore ha rilasciato a AO 1 l’autorizzazione ad agire, senza
menzionare le pretese riconvenzionali della controparte.
B. Il
23 ottobre 2013 AP 1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, una petizione con cui chiede di condannare AO 1 al ritiro del PE n. __________
e al pagamento di fr. 14'258.40 oltre interessi a titolo di risarcimento per la
perdita di due pigioni (fr. 3'000.-) e dei costi da lui sostenuti per terminare
i lavori di ristrutturazione dell’appartamento. AO 1 si è opposto alle
richieste dell’attore con i suoi scritti 8 novembre 2013 e 3 gennaio 2014.
C. Con
decisione del 20 febbraio 2014 il Pretore ha annullato l’udienza prevista per
il 24 febbraio 2014 e ha dichiarato la petizione 23 ottobre 2013 irricevibile
per carenza del presupposto processuale della preventiva conciliazione, contemplato
dall’art. 197 CPC, e ha posto le spese giudiziarie a carico dell’attore.
D. AP
1 è insorto contro la decisione del Pretore con atto del 12 marzo 2014, nel
quale ha in sostanza chiesto l’accoglimento della petizione. AO 1 non ha
presentato una risposta all’appello.
e considerato
Considerandi
1.
A norma dell’art. 308 cpv.
1.
lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali
di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono
appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione
riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto, la decisione impugnata è una decisione finale di prima istanza, in
una vertenza con un valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato. Ne deriva che l’atto 12 marzo 2014,
denominato “ricorso”, è da trattare come un appello.
2.
Nella sentenza impugnata il
Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione 23 ottobre 2013 in quanto non vi era stata una procedura preventiva di conciliazione, giusta l’art. 197 CPC, per
le pretese vantate dall’attore. Il primo giudice ha ritenuto “che l’attore non
può rifarsi alla procedura di conciliazione promossa nei suoi confronti dal qui
convenuto con istanza 19 luglio 2013 (…), poiché quella conciliazione si
riferiva appunto a una pretesa del qui convenuto, tant’è vero che, non essendo
intervenuta conciliazione l’autorizzazione ad agire in causa è stata rilasciata
a quest’ultimo e non al qui attore” (sentenza 20 febbraio 2014, inc.
SE.2013.389).
3.
L’attore contesta la
decisione del Pretore di non entrare nel merito della sua petizione e rileva di
aver presentato al Segretario assessore della medesima Pretura tutta la
documentazione utile per decidere le sue pretese. Chiede dunque, in sostanza,
il rinvio della causa alla Pretura per lo svolgimento dell’udienza annullata
dal Pretore e un nuovo giudizio sul merito delle sue pretese, in base alla
petizione e ai documenti già presentati in sede di conciliazione. La
motivazione dell’appello è invero succinta e ci si potrebbe interrogare sulla
ricevibilità del rimedio. A ogni modo le domande di giudizio sono chiare e
l’appellante spiega di aver già presentato le sue pretese in occasione
dell’udienza di conciliazione, rimproverando al Pretore di non essere entrato
nel merito della petizione 23 ottobre 2013. Si può dunque entrare nel merito dell’appello,
tanto più che il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti
processuali (art. 60 CPC), tra i quali rientra lo svolgimento del tentativo di
conciliazione.
4.
L’art. 197 CPC sancisce il
principio secondo cui la procedura decisionale è preceduta da un tentativo
di conciliazione davanti a un’autorità cantonale. Dai lavori preparatori e
dal Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il nuovo
Codice di diritto processuale civile svizzero, risulta che la volontà del legislatore
era quella di imporre come regola la procedura preventiva di conciliazione a
norma dell’art. 197 CPC, con lo scopo da una parte di sgravare i tribunali e
dall’altra di facilitare alle parti l’accesso alla giustizia con una procedura
meno costosa, nonché di responsabilizzare maggiormente le parti (cfr. Messaggio
del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC) dell’8 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6595 e 6613). L’art. 197
CPC sancisce così il principio dell’obbligatorietà del tentativo di
conciliazione preventivo: “dapprima conciliare, poi giudicare” (Messaggio del
CF citato, FF 2006 6593, pag. 6700), mentre l’art. 198 CPC elenca i casi in cui
la procedura di conciliazione non ha luogo. La procedura obbligatoria di
conciliazione prima dell’avvio della causa giudiziaria costituisce un
presupposto processuale la cui carenza deve essere rilevata d’ufficio dal
giudice, a norma dell’art. 60 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_413/2012
del 14 gennaio 2013, consid. 7; II CCA 1° giugno 2012, inc. n. 12.2011.141; Honegger in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), 2a ed., Schulthess, 2013, pag. 1307, n. 10 ad art. 197 CPC). La
sanzione della mancata conciliazione obbligatoria è, in applicazione dell’art.
59.
CPC, l’irricevibilità dell’azione o dell’istanza (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al codice di diritto
processuale civile svizzero, pag. 910 e 911).
5.
Il verbale dell’udienza di
conciliazione del 25 settembre 2013 menziona esplicitamente: “il convenuto fa
valere in via riconvenzionale una pretesa di complessivi fr. 13'740.- a valere
quale minor valore e risarcimento danni a dipendenza del contratto di appalto
in oggetto” (cfr. inc. CM.2013.428). Nel caso concreto l’appellante aveva
quindi annunciato le proprie pretese mediante riconvenzione già nella procedura
di conciliazione promossa nei suoi confronti dal qui appellato. Il Segretario
assessore, autorità di conciliazione, ha tuttavia rilasciato l’autorizzazione
ad agire unicamente all’attore, senza menzionare le pretese riconvenzionali del
convenuto. Si tratta ora di stabilire se nel caso concreto la petizione del 23
ottobre 2013 doveva essere preceduta da un tentativo di conciliazione.
6.
È controversa la questione
a sapere se il convenuto possa rivolgersi al tribunale qualora l’attore
principale non presenti la petizione dopo il tentativo di conciliazione (cfr. sentenza
del Tribunale federale 4A_499/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 2.3.1 e rif.).
Secondo alcuni autori l’autorizzazione ad agire deve essere rilasciata
unicamente all’attore principale. Nel caso in cui quest’ultimo lasci decorrere infruttuoso
il termine per l’introduzione dell’azione, decade anche la litispendenza della domanda
riconvenzionale. Durante il termine per promuovere la causa il convenuto si
troverebbe quindi in una situazione d’incertezza, ragion per cui dovrebbe
introdurre un’istanza di conciliazione piuttosto che far valere le proprie pretese
in via riconvenzionale (Sutter-Somm,
Das Schlichtungsverfahren der ZPO: Ausgewählte Problempunkte, SZZP 1/2012, pag.
69.
e segg.). Secondo altri autori, invece, l’autorità di conciliazione deve
rilasciare l’autorizzazione ad agire anche al convenuto che presenta una
domanda riconvenzionale, così che egli possa adire il tribunale anche se
l’attore principale non introduce la causa nel termine previsto dall’art. 209
cpv. 3 e 4 (cfr. Bohnet, CPC
commenté, ad art. 209 CPC, n. 7 e 11; Staehelin/
Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, § 14 Rz 35a e § 20 Rz 32a).
Questi autori ritengono che la domanda riconvenzionale sia un’azione autonoma. Tale
argomentazione trova appoggio nel Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006 (op. cit., FF 2006 pag.
6712), secondo il quale la domanda riconvenzionale è “un’azione indipendente
che sussiste anche in caso di ritiro della petizione o di non entrata in
materia su quest’ultima”. Una domanda riconvenzionale presentata in procedura
di conciliazione sarebbe quindi da considerare un’azione autonoma. L’art. 209
cpv. 2 lett. b CPC prevede del resto che l’autorizzazione ad agire contiene
l’eventuale domanda riconvenzionale. Tale formulazione ha un senso solo se permette
al convenuto di rivolgersi al tribunale indipendentemente dal comportamento
dell’attore (Bohnet, commento a
sentenza in RSPC 2014 pag. 337).
7.
Nel caso concreto le
pretese vantate dall’attore con la petizione 23 ottobre 2013 sono già state cifrate
e discusse nel corso della procedura di conciliazione avviata dalla controparte
(inc. CM. 2013.428), come risulta dal verbale del tentativo di conciliazione. In
tali circostanze l’autorità di conciliazione avrebbe dovuto rilasciare
l’autorizzazione ad agire a entrambe le parti. Nelle circostanze appena
descritte il rifiuto del Pretore di entrare nel merito della petizione 23
ottobre 2013 configura pertanto un formalismo eccessivo. L’appello va quindi
accolto e l’incarto rinviato al Pretore affinché convochi le parti per l’udienza
orale, obbligatoria in assenza di una esplicita e concorde rinuncia ai sensi
dell’art. 233 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_65/2014 del 1° settembre
2014, destinata alla pubblicazione) ed emani in seguito un nuovo giudizio nel
merito della vertenza.
8.
Le spese processuali di
appello seguono di principio la soccombenza (art. 106 CPC). Nella fattispecie
la controparte non si è espressa sull’appello, né essa è all’origine della
decisione di non entrata in materia emanata dal Pretore. Si può quindi rinunciare
in equità a prelevare spese processuali (art. 107 CPC). L’appellante ha agito
personalmente senza l’assistenza di un patrocinatore professionista e non ha
fatto valere indennità di inconvenienza. Il valore di causa ammonta a fr.
14'258.40.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
I. L’appello 12 marzo 2014 di
AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 20 febbraio 2014 è annullata
e l’incarto è rinviato al Pretore affinché entri nel merito della causa e
disponga il seguito della procedura.
II. Non si prelevano spese
processuali.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso
è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).