12.2014.59
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - banca - carta di credito aziendale - responsabilità solidale del direttore
18 giugno 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.59
Lugano
18 giugno 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti) - inc. n. SO.2013.5160
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 5
dicembre 2013 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 19'451.25 oltre interessi
al 15% dal 29 aprile 2013 su fr. 19'377.90 nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dal
convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto
con decisione 4 marzo 2014 ha integralmente accolto;
appellante il convenuto con
atto di appello 17 marzo 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre l'istante con risposta
7 aprile 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Su richiesta 21 gennaio
2003 (doc. A) della società __________ (di seguito definita “azienda”) e di AP
1 (poi indicato come “titolare della carta”), AO 1 (poi definita “banca”) ha
rilasciato loro una carta di credito aziendale __________, destinata ad essere
utilizzata da quest’ultimo, allora suo direttore (cfr. pure doc. 2).
Il 16 aprile 2013 (doc. D), la
banca, preso atto del fallimento dell’azienda, avvenuto il 22 febbraio 2013
(doc. 2), ha diffidato il titolare della carta, nella sua qualità di debitore
solidale, a pagare lo scoperto - nel frattempo mai contestato e con ciò implicitamente
accettato - derivante dall’utilizzo della carta di credito aziendale, allora
pari a fr. 19'451.25. Invano.
2. Con istanza a procedura
sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 5 dicembre 2013,
avversata da AP 1 in occasione dell’udienza di discussione del 10 febbraio 2014,
AO 1, riassunti i fatti ritenuti rilevanti, ha convenuto in giudizio quest’ultimo
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la
condanna al pagamento di fr. 19'451.25 oltre interessi al 15% dal 29 aprile
2013 su fr. 19'377.90 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione da
lui interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. E).
3. Con decisione 4 marzo 2014
il Pretore aggiunto ha accolto integralmente l’istanza, ponendo a carico del
convenuto le spese processuali di fr. 400.- e le ripetibili di fr. 1'400.-. Il
giudice di prime cure ha innanzitutto osservato che i rappresentanti
dell’istante disponevano della necessaria capacità processuale. Nel merito, dopo
aver accertato che nel contratto di carta di credito venuto in essere tra le
parti l’azienda e il convenuto si erano impegnati in solido a rispettare gli
obblighi contrattuali nei confronti dell’istante, ha senz’altro ritenuto
infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ed ha escluso che
l’impegno del convenuto potesse essere costitutivo di una fideiussione nulla
per vizio di forma. Preso atto che le condizioni generali alla base del
contratto prevedevano che i conteggi dovevano essere inviati solo all’azienda,
di cui per altro il convenuto era ora l’amministratore unico, com’era stato il
caso, e che in assenza di una loro contestazione entro 30 giorni, a sua volta
non avvenuta, essi valevano come approvati, ha in definitiva ritenuto fondato
il credito dell’istante, al quale ha aggiunto gli interessi moratori al saggio
del 15% pure concordato nelle condizioni generali.
4. Con l’appello 17 marzo 2014
che qui ci occupa, a cui l’istante si è opposta con risposta 7 aprile 2014, il
convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ribadisce
di non aver sottoscritto a titolo personale il contratto di carta di credito
rispettivamente di non aver potuto contestare per tempo i relativi conteggi, che
mai gli erano stati inviati e che oltretutto erano semplici documenti di parte.
Ripropone la tesi secondo cui il suo eventuale impegno solidale andrebbe semmai
qualificato come una fideiussione nulla per vizio di forma. Contesta
l’applicazione di un tasso d’interesse del 15%, del tutto fuori mercato, semmai
da sostituire con quello legale del 5%. E lamenta l’attribuzione alla
controparte, senza una sufficiente motivazione, di un’indennità per ripetibili,
nonostante la stessa avesse agito in causa tramite i suoi organi societari.
5. Giusta l’art. 257 CPC il
giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela
giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o
immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo
restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).
In base alla giurisprudenza (DTF
138 III 620 consid. 5.1.1), un fatto è immediatamente comprovabile in base alla
norma, se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. La
prova del fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione
oculare). La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una
limitazione del rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere
verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare
chiarezza nei rapporti fattuali. Se la controparte contesta i fatti in modo
verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere
accordata. Ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in
modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere
immediatamente confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del
giudice già formato in precedenza. Decisivo è in definitiva sapere se
l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare
il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa
dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di
rilevanza (in tal senso pure II CCA 23 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.175).
Sempre in base alla
giurisprudenza (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2), la situazione giuridica è
chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro
evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della
giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco. Per
contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una
disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità
previa valutazione di tutte le circostanze del caso (cfr. pure II CCA 13
dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190, 12 agosto 2013 inc. n. 12.2013.99).
6. Il Tribunale federale, con
sentenza 21 aprile 1998 (4C.26/1998, i cui considerandi da 1 a 3 sono tra l’altro stati pubblicati nella raccolta ufficiale, in DTF 124 III 305), ha già avuto
modo di pronunciarsi su una fattispecie simile alla presente (relativa a una
carta di credito aziendale messa a disposizione di un dipendente, poi azionato quale
debitore solidale dalla stessa banca qui istante a seguito del fallimento del suo
datore di lavoro), promossa invero nell’ambito di una procedura ordinaria, a
cui appare senz’altro giustificato far qui riferimento.
In quell’occasione - e queste
considerazioni possono essere riprese per analogia anche in questa causa - i
giudici federali avevano dapprima evidenziato che il contratto relativo alla
carta di credito era venuto in essere fra l’istante, quale banca che aveva
rilasciato la carta, e la datrice di lavoro del convenuto, quale richiedente.
Essi avevano poi rilevato che a questa stipulazione si era aggiunto l’accordo
del convenuto (che era stato indicato nel formulario di sottoscrizione in quel
caso quale “responsabile finanziario e contabile” e in questo quale
“direttore”, cfr. doc. A), il quale aveva ottenuto il diritto di utilizzare la
carta, aveva assunto l’obbligo di rispettarne le condizioni di utilizzo e si
era pure impegnato, solidalmente con la datrice di lavoro, a onorare le
obbligazioni sorte dall’utilizzo. Ciò significava che l’istante era così conscia
sia dell’esistenza del rapporto triangolare che della relazione di lavoro tra
la richiedente e il convenuto titolare della carta (consid. 2b).
Nel prosieguo, i giudici avevano esaminato
se la pattuizione della responsabilità solidale in relazione ai debiti
scaturenti dall’uso della carta di credito violasse l’art. 327a cpv. 3 CO. Al
proposito essi avevano innanzitutto rammentato che le modalità che
caratterizzavano la stipulazione di un accordo nullo ai sensi della norma non
erano importanti e che risultava lesivo della stessa sia l’accordo giusta il quale
il dipendente si impegnava a rimborsare le spese necessarie all’esecuzione del
lavoro alla datrice di lavoro, sia quello con cui il lavoratore si impegnava a
provvedere direttamente al saldo di tali spese nei confronti di terzi. In
concreto, a loro giudizio, non era vero che con la sottoscrizione della clausola
di responsabilità solidale non si era inteso porre i suddetti costi a carico
del dipendente: dal testo dell’offerta relativa alla carta di credito aziendale
si poteva infatti, semmai, desumere la volontà di richiedere in primo luogo
alla datrice di lavoro il pagamento del debito. In altre parole, la clausola di
responsabilità solidale costituiva il mezzo per poter pretendere dal lavoratore
l’importo dovuto qualora la richiedente della carta fosse insolvente.
Quest’eventualità si era verificata, appunto, nella fattispecie, essendo stato
decretato il fallimento della datrice di lavoro. Poiché però, in una simile
evenienza, il dipendente non aveva più la possibilità di ottenere dalla datrice
di lavoro il rimborso dell’importo pagato, la clausola di responsabilità
solidale veniva, in pratica, a corrispondere all’assunzione dei costi necessari
all’esecuzione del lavoro, ciò che era in contrasto con quanto prescritto dall’art.
327a cpv. 3 CO. Ne discendeva, sempre a loro giudizio, la nullità dell’accordo a
suo tempo sottoscritto dal convenuto (consid. 3).
Da quanto precede, si deve di
principio ritenere che anche nel caso ora in esame, a prescindere dal buon
fondamento o meno delle altre censure sollevate in questa sede dal qui convenuto,
la clausola di responsabilità solidale, che l’istante aveva pacificamente posto
alla base della sua istanza, era da considerare nulla (così pure CCC 19 maggio
2005 inc. n. 16.2004.78 pubbl. in RtiD II-2005 p. 738), almeno nella misura in
cui la carta di credito aziendale era stata utilizzata dal convenuto per le
spese necessarie all’esecuzione del lavoro.
7. Conscia di questa
problematica, nel caso di specie l’istante, proponendo una tesi che il
Tribunale federale aveva dichiarato irricevibile nella sentenza sopra
menzionata (consid. 4 non pubblicato), ha evidenziato che la carta di credito sarebbe
in realtà stata utilizzata dal convenuto con tutt’altre finalità e meglio solo
a fini personali rispettivamente anche dopo il 22 febbraio 2013, data del
fallimento della sua datrice di lavoro, e che di conseguenza questi abuserebbe
del suo diritto a prevalersi della nullità della clausola di responsabilità
solidale. L’argomentazione non migliora la posizione processuale dell’istante. In
effetti, a parte il fatto che dalla mera elencazione, nei relativi estratti (doc.
B e C), dei beneficiari delle spese effettuate con la carta nel periodo in cui
si è verificato lo scoperto (dal 16 gennaio al 9 marzo 2013) - per altro solo
in minima parte (e meglio in ragione di fr. 2'289.55) relative ad acquisti o
servizi successivi al 22 febbraio 2013 - nemmeno è evincibile con la necessaria
certezza fattuale se ed eventualmente in quale misura le stesse potessero non essere
connesse con l’attività lavorativa del convenuto per conto della sua datrice di
lavoro (attiva in qualità di mandataria nell’ambito finanziario e fiduciario,
cfr. doc. 2) e fossero invece solo personali, si osserva che la conclusione che
ne ha poi tratto l’istante, secondo cui in tal modo il convenuto commetterebbe
un abuso di diritto a prevalersi della nullità del suo impegno solidale, non
sarebbe in ogni caso tale da giustificare una tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2 e 2.5; TF 2 luglio 2012 5A_471/2012
consid. 5.1), in tali circostanze non potendosi in effetti ammettere che la
situazione giuridica sia chiara ai sensi dell’art. 257 CPC.
8. Ne discende, in definitiva,
che l’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti in esame non può in
realtà trovare accoglimento. Contrariamente a quanto preteso nel gravame, essa
non può tuttavia essere respinta nel merito, ma dev’essere solo respinta in
ordine (art. 257 cpv. 3 CPC), ritenuto che una tale domanda, sia pure non
espressamente formulata nell’appello, era implicitamente contenuta nella
richiesta di generica reiezione dell’istanza formulata a quel momento.
9. Alla luce di quanto si è
detto, l’appello dev’essere accolto solo parzialmente nel senso cioè che
l’istanza dev’essere dichiarata irricevibile, ritenuto che gli oneri
processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolati sulla base di un
valore litigioso di fr. 19'451.25, seguono la soccombenza (art. 106 CPC),
pressoché integrale, dell’istante e appellata.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 17 marzo 2014 di
AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 4 marzo 2014
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. L’istanza è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.- sono poste a carico dell’istante,
che rifonderà al convenuto fr. 1’400.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di
fr. 400.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr.
1’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).