12.2014.63
Contratto di lavoro
28 aprile 2015Italiano38 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.63
Lugano
28 aprile 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SE.2012.119
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 30
marzo 2012 da
AA
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha
chiesto il pagamento di fr. 20'315.10 oltre interessi, domanda alla quale si è
opposta la convenuta, che ha a sua volta presentato azione riconvenzionale per
ottenere la condanna della controparte al pagamento di fr. 12'857.70 oltre interessi
e accessori;
domanda riconvenzionale ridotta
con le conclusioni a fr. 9'157.70 e riconosciuta dall’attore limitatamente a
fr. 1'912.20;
richieste sulle quali il
Pretore ha statuito il 25 febbraio 2014, accogliendo la petizione nella misura
di fr. 6'550.35 oltre interessi e l’azione riconvenzionale per fr. 2'990.50
oltre interessi;
appellante la convenuta
che con appello 28 marzo 2014 chiede di riformare la sentenza impugnata nel
senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 6'083.75, condannando
l’attore a versarle fr. 2'000.- a titolo di ripetibili, e di accogliere
l’azione riconvenzionale nella misura di fr. 13'389.50 oltre interessi,
obbligando la controparte a versarle fr. 2'500.- a titolo di ripetibili, con
protesta di spese processuali e ripetibili di appello;
mentre con risposta 2
maggio 2014 l’attore postula – previa concessione del gratuito patrocinio in
seconda sede – la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale
chiede di riformare il giudizio querelato nel senso di condannare la convenuta
a versargli fr. 9'656.55 oltre interessi e un’indennità per ripetibili di fr.
500.- per l’azione principale, nonché di ridurre a fr. 1'912.20 oltre interessi
l’importo da lui dovuto alla convenuta, ponendo inoltre a carico di quest’ultima
il versamento in suo favore di ripetibili per fr. 2'000.-, pure con protesta
delle spese processuali e ripetibili di seconda sede;
richiamata la decisione
9 luglio 2014 con la quale la Presidente di questa Camera ha respinto l’istanza
di gratuito patrocinio presentata dall’appellante incidentale (inc. 12.2014.76);
ritenuto
Fatti
A. Con petizione 30 marzo 2012 AA
1 ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1,
già sua datrice di lavoro, per ottenerne la condanna al versamento di
complessivi fr. 20'315.10 oltre interessi a titolo di varie pretese salariali. Con
risposta 12 luglio 2012 la convenuta si è opposta alla petizione e in via
riconvenzionale ha fatto valere sue pretese per fr. 12'857.70 oltre interessi e
accessori, importo ridotto con le conclusioni a fr. 9'157.70. Essa ha affermato
che le pretese della controparte ammontano “teoricamente” a fr. 11'399.50
lordi, da cui dedurre i fr. 5'315.75 che questa ha ammesso aver trattenuto
dagli incassi dei clienti. La convenuta ha, poi, calcolato le proprie pretese
in fr. 24'257.20 e ha posto fr. 11'399.50 in compensazione con le pretese della controparte e ha chiesto di condannare l’attore al versamento in suo favore
dei restanti fr. 12'857.70. Con replica e risposta riconvenzionale 16 agosto
2012 l’attore ha riconosciuto la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 1'912.20.
Negli ulteriori allegati scritti preliminari le parti hanno confermato il loro
punto di vista. Esperita l’istruttoria, con le conclusioni l’attore ha ribadito
la propria richiesta. La controparte ha invece ridotto la domanda
riconvenzionale a fr. 9'157.70. Essa ha sostenuto di avere diritto, oltre a
tale importo, a fr. 6'083.75, posti in compensazione con la pretesa
dell’attore. Statuendo con decisione 25 febbraio 2014 il Pretore ha accolto la
petizione per fr. 6'550.35 oltre interessi e l’azione riconvenzionale limitatamente
a fr. 2'990.50 oltre interessi.
B. Contro il giudizio citato è
insorta la convenuta con appello 28 marzo 2014, con il quale chiede di
riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione
limitatamente a fr. 6'083.75, condannando l’attore a versarle fr. 2'000.- a
titolo di ripetibili, e di accogliere l’azione riconvenzionale nella misura di
fr. 13'389.50 oltre interessi, obbligando la controparte a versarle fr. 2'500.-
a titolo di ripetibili. Nella risposta 2 maggio 2014 l’attore postula la
reiezione del gravame avversario e con contestuale appello incidentale chiede
la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare la convenuta a
versargli fr. 9'656.55 oltre interessi e un’indennità per ripetibili di fr.
500.- per l’azione principale, nonché di ridurre a fr. 1'912.20 oltre interessi
l’importo da lui dovuto alla convenuta nell’azione riconvenzionale, ponendo
inoltre a carico di quest’ultima il versamento in suo favore di ripetibili per
fr. 2'000.-. Il 9 luglio 2014 la presidente di questa Camera ha respinto
l’istanza di gratuito patrocinio presentata dall’attore per la procedura di
appello (inc. 12.2014.76).
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova
applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Nelle controversie
patrimoniali con valore litigioso, secondo l’ultima conclusione riconosciuta in
prima istanza, di almeno fr. 10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile
mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC). Se all’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il
valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese (consid. 94
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l’attore ha chiesto il pagamento di fr.
20'315.10 oltre interessi e la convenuta, con domanda riconvenzionale, ha
postulato il versamento in suo favore di fr. 12'857.70 oltre interessi e
accessori, poi ridotti con le conclusioni a fr. 9'157.70. Sebbene tale importo
sia inferiore a fr. 10'000.- il valore di causa nella fattispecie è stabilito
dall’importo, più elevato, richiesto nella petizione. Ciò posto nulla osta alla
trattazione dei gravami, senz’altro tempestivi.
2. Il Pretore ha anzitutto
qualificato il rapporto giuridico che esisteva tra le parti quale contratto
d’impiego del commesso viaggiatore (art. 347 segg. CO) e ha accertato che lo
stesso era terminato alla fine del mese di settembre 2011. Egli ha riconosciuto
all’attore fr. 1'774.50 (provvigione luglio 2011), fr. 3'500.- (salario agosto
2011), fr. 3'500.- (salario settembre 2011), fr. 2'625.- (tredicesima 2011) e
fr. 466.60 (spese per il mese di giugno 2011). Il primo giudice ha poi
accertato che l’attore aveva già incassato a titolo di ritenzione fr. 5'315.75 e
che il credito vantato nei confronti della convenuta era quindi di fr. 6'550.35.
Circa la domanda riconvenzionale il Pretore ha riconosciuto complessivi fr.
2'990.50, composti di fr. 2'578.30 (importi incassati dai clienti e da
riversare alla datrice di lavoro) e fr. 412.20 riconosciuti dal convenuto
riconvenzionale.
I. Sull’appello principale
3. La convenuta contesta, in
primo luogo, di dover versare alla controparte fr. 466.60 quali spese per il
mese di giugno 2011. A dire dell’appellante il Pretore le avrebbe imputato a
torto l’onere di produrre i relativi scontrini e ricevute (a suo dire mai
corrisposti da parte del lavoratore), mentre l’onere probatorio della loro
esistenza era in capo a quest’ultimo (appello, pag. 4 in fondo e 5 in alto). Il primo giudice ha spiegato che la datrice di lavoro, sollecitata in corso
di causa a produrre tale documentazione, non aveva giustificato il suo rifiuto,
circostanza che doveva essere tenuta in considerazione, giusta l’art. 164 CPC, nell’apprezzamento
delle prove (decisione impugnata, pag. 5 in alto). L’appellante rinvia, al riguardo, al punto ad 4-5 della duplica e replica riconvenzionale 3 settembre
2012, ove essa ha affermato che “per quanto concerne poi l’asserita richiesta
di rimborso spese giugno 2011 si rileva che non è mai stata sottoposta al datore
di lavoro” (pag. 4) e al suo scritto 12 marzo 2013 ove ha dichiarato che “con
riferimento alla richiesta di produzione degli scontrini e ricevute inerenti le
spese di giugno 2011 dalla parte istante si rileva che, come del resto già
evidenziato con gli allegati di causa (duplica ad 4 e 5), l’istante non li ha
mai sottoposti alla parte convenuta”. Quest’ultimo scritto è stato inoltrato
alla Pretura nell’ultimo termine di 15 giorni impartito il 6 marzo 2013 alla
convenuta per la produzione dei documenti in questione. Ne consegue che essa ha
tempestivamente spiegato il motivo della sua impossibilità a produrre la
documentazione richiesta e, quindi, nella fattispecie non è applicabile quanto
previsto all’art. 164 CPC. Il primo giudice ha altresì spiegato che la pretesa
di rimborso da parte del lavoratore trovava fondamento in merito al suo
ammontare di fr. 466.60, poiché analogo a quello forfettario di fr. 500.-
previsto nel precedente contratto di lavoro stipulato nel 2009. Il Pretore ha,
poi, evidenziato che i testi __________ __________ e __________ __________ hanno
affermato che i lavoratori dovevano consegnare gli scontrini in originale alla
datrice di lavoro e che alcun lavoratore ne conservava una copia. Il primo ha
affermato che “per ottenere il rimborso delle spese, a fine mese, presentavo
alla ditta gli scontrini relativi alle spese che avevo sostenuto (…)” (verbale
7 maggio 2013, pag. 2 in fondo). __________ __________ ha dichiarato, su questo
punto, di non aver “mai fatto delle copie degli scontrini che presentavo
all’azienda per il rimborso spese” (verbale citato, pag. 6 in mezzo). La circostanza, tuttavia, che i lavoratori presentassero le pezze giustificative in
originale e che il teste __________ __________ abbia asserito di non averne mai
fatto una copia non dimostra che l’attore abbia sottoposto alla controparte gli
scontrini inerenti alle spese per il mese di giugno 2011, rispettivamente che
tali ricevute esistano. Egli non ha in alcun modo dimostrato il proprio
asserto. Nemmeno la pretesa del lavoratore è comprovata, come invece sembra
credere l’appellante incidentale, perché egli “per l’esercizio della sua
attività lavorativa doveva far fronte a delle spese vive” (memoriale, pag. 3 in mezzo). Anche volendo seguire tale tesi, l’attore doveva in ogni caso dimostrarne l’ammontare. Su
questo punto l’appello è pertanto accolto.
4. La datrice di lavoro
rimprovera, altresì, il primo giudice per non averle riconosciuto fr. 730.30
rispettivamente fr. 692.20 per fatture emesse a carico del cliente __________
e, a suo dire, incassate dal lavoratore (appello, pag. 5). Secondo il primo
giudice la datrice di lavoro non avrebbe dimostrato che tali importi erano
stati versati a quest’ultimo (decisione impugnata, pag. 7 in fondo). L’appellante sostiene che la dichiarazione testimoniale scritta (doc. 14) dimostra,
invece, la sua tesi. In tale scritto __________ __________ __________, gerente
dell’esercizio pubblico in questione, ha affermato: “come stabilito verbalmente
le invio per fax la mia dichiarazione in merito alle fatture __________ e __________.
Entrambe sono state pagate in contanti al sig. AA 1 __________, in buona fede
come sempre in passato”. Va precisato che vi è una designazione errata del
lavoratore (“__________”) ma è pacifico che la teste si riferisse all’attore.
Il Pretore ha precisato, su questo punto, che in sede di audizione testimoniale
malgrado il contenuto della dichiarazione testé menzionata la teste ha
affermato: “io ero sicura che le fatture doc. 11 e 12 le avevo pagate, o al
sig. AA 1 o a un altro rappresentante della AP 1, infatti in occasione
dell’invio del primo fax avevo indicato erroneamente il nome di “__________”
corrispondente alla persona a cui avevo pagato le fatture. Da me venivano o
l’attore, o il sig. __________ __________ a consegnare la merce della AP 1 e
quindi io ho pagato le fatture doc. 11 e 12 a uno dei due” (verbale 10 settembre 2013, pag. 2 in mezzo). Si aggiunga che la teste si riferisce, ancora
erroneamente, al nome di battesimo “__________” anziché a quello dell’attore.
Sia come sia, il Pretore ha a ragione reputato determinante quanto affermato
dalla teste in sede di audizione testimoniale anziché quanto contenuto nel doc.
14. La teste si è peraltro espressamente corretta rispetto a quanto da ella
dichiarato per iscritto. L’appellante reputa, invece, che la dichiarazione
scritta sia prevalente poiché “univoca ed esplicita”. In tal modo essa cerca di
conferire, tuttavia, una valenza sostitutiva alla dichiarazione in questione
rispetto alla testimonianza rituale, al di fuori della procedura giudiziale e
delle relative garanzie che essa comporta. Ciò in contrasto alla prassi
giurisprudenziale volta a negare valore probatorio alle dichiarazioni scritte
allestite ai fini di causa. Principi che valgono nel CPC come sotto l’egida
della previgente procedura cantonale ticinese (da ultimo: II CCA, 7 maggio 2012,
sentenza inc. 12.2012.37 consid. 5). La datrice di lavoro afferma che la
dichiarazione in questione non sarebbe stata da essa allestita, bensì spedita
dalla teste in occasione di una richiesta di sollecito di pagamento delle
fatture. La dichiarazione è stata inviata per fax il 16 maggio 2012,
successivamente all’avvio della causa, avvenuto con petizione 30 marzo 2012. La
teste ha poi affermato che la redazione della medesima, seppur contestuale al
sollecito di pagamento, è stata eseguita su richiesta della convenuta (verbale
10 settembre 2013, pag. 2 in alto). Ne consegue che essa è stata allestita con
l’intento, perlomeno in parte, di adoperarla ai fini di causa. La datrice di
lavoro contesta, inoltre, anche la motivazione pretorile secondo la quale
siccome dalle fatture doc. 11 e 12 non appare la conferma del pagamento, a
maggior ragione se ne deve dedurre che l’attore non ha mai incassato questi
importi. L’appellante reputa che la teste ha invece spiegato il motivo per cui
non vi era tale indicazione, ossia perché la fattura era stata distrutta. Effettivamente
dalla testimonianza di __________ __________ __________ emerge che il documento
è andato distrutto unitamente a tutti quelli relativi al bar __________
(verbale 10 settembre 2013, pag. 2 in fondo). Va detto, tuttavia, che tale
circostanza non muta l’esito, su questo punto, del giudizio. Infatti, la
datrice di lavoro non ha dimostrato, come indicato sopra, che la gerente del
bar __________ avesse pagato le fatture in questione alla controparte e
l’argomentazione pretorile è stata illustrata quale ulteriore conferma di tale
circostanza, ossia a titolo abbondanziale. Anche su questo punto l’appello è
quindi respinto.
5. L’appellante critica, inoltre,
il Pretore per non averle riconosciuto fr. 1'025.50 quale risarcimento per
l’uso privato, a suo dire non consentito, della vettura aziendale da parte del
lavoratore dal 20 giugno al 10 luglio 2011. Tale cifra corrisponde al costo di
fr. 0.70/km (memoriale, pag. 6). Sulla scorta dell’“allegato al contratto di
lavoro” (doc. 3) e delle testimonianze di __________, __________ e __________,
il primo giudice ha accertato che l’uso privato era stato pattuito tra le parti,
che ciò corrispondeva all’usanza instaurata negli ultimi anni e che non era
nemmeno previsto che per essere esercitato il lavoratore necessitasse del
preventivo consenso della datrice di lavoro. Di conseguenza, il Pretore ha
negato la richiesta di indennizzo in questione (decisione impugnata, pag. 8 in alto). L’attrice riconvenzionale ribadisce che il lavoratore avrebbe usato il veicolo per scopi
privati senza la sua autorizzazione, nel senso che egli avrebbe informato della
sua intenzione __________ __________, che non avrebbe avuto alcuna competenza
in materia, mentre secondo le direttive interne egli avrebbe dovuto rivolgersi
al gerente, ossia al signor __________ __________. Al riguardo, l’appellante
rinvia anzitutto al contenuto del doc. 3. Nello stesso il lavoratore “dichiara”
di “lasciare parcheggiata l’auto la sera e nei weekend nel posteggio privato
della ditta, abitando in un appartamento sopra gli uffici della AP 1;
utilizzare saltuariamente l’auto aziendale a scopo privato”. Non vi è alcun
riferimento alla necessità di un’autorizzazione per tale scopo privato. Nemmeno
si può escludere che con “utilizzo saltuario” si intendesse escludere quello
relativo alle ferie. Il teste __________ __________ (venditore/rappresentante
della convenuta) ha affermato, su questo aspetto, di avere “a disposizione
un’autovettura della ditta, che potevo utilizzare anche privatamente ma che
comunque non sfruttavo. Tutte le spese relative alla mia autovettura erano
pagate dalla AP 1” (verbale 7 maggio 2013, pag. 2 in basso). Il Pretore ha indicato il contenuto di tale testimonianza precisando, come detto, che si
trattava dell’usanza degli ultimi anni. Infatti, il teste ha lavorato per la
convenuta dal 2003 al luglio 2009, quindi prima della modifica contrattuale di
cui al doc. 3. __________ __________ (anch’egli rappresentante/venditore della
convenuta) ha dichiarato che “per l’uso dell’autovettura aziendale non ho mai
dovuto assumermi alcuna spesa, tutte le spese venivano pagate dall’azienda.
Quando ho iniziato a usare la mia autovettura l’azienda mi pagava la benzina.
La mia autovettura aziendale la utilizzavo per andare a casa la sera e potevo
anche usarla privatamente anche se non lo facevo” (verbale 7 maggio 2013, pag. 5 in fondo). Anche tale teste era alle dipendenze della convenuta solo fino al maggio 2009 e
riferisce, quindi, sull’usanza precedente alla modifica di cui al doc. 3. A nulla muta, al riguardo, quanto da egli affermato nel senso di non ricordare “se nel mio
contratto di lavoro c’era una disposizione relativa all’uso dell’auto aziendale
a scopo privato, eticamente non trovavo comunque corretto usarla privatamente”
(pag. 6 in alto). Evidentemente egli si riferisce al contratto scritto
iniziale. Va ricordato che il contratto di lavoro non necessita, per la sua validità,
di forma scritta, sicché la sua affermazione circa la possibilità di usare, se
voleva, il veicolo aziendale (e quindi l’autorizzazione, in tal senso, da parte
della datrice di lavoro) significa che il contenuto del medesimo contemplava,
in definitiva, anche l’uso dell’auto a titolo privato. Come accertato dal primo
giudice, quindi, prima della modifica contrattuale di cui al doc. 3, l’uso del
veicolo privato era stato pattuito tra la datrice di lavoro e i suoi
dipendenti. L’appellante rinvia alla dichiarazione di __________ __________ per
dimostrare che tale uso privato poteva essere esercitato unicamente previa
autorizzazione da parte del medesimo. Questi ha “rilevato la vecchia AP 1
all’epoca in cui era in fallimento” e vi è “entrato come socio al 50%” con un
“gruppo italiano”. Egli ha dichiarato: “Mi sembra nel marzo/aprile 2011, ci fu
una revisione da parte dell’ufficio IVA di Berna presso la convenuta, in
occasione della quale, tale ufficio ebbe modo di constatare che alcune
automobili della ditta venivano usate da dipendenti anche per scopi privati.
Ciò portò a una multa di circa fr. 7'800.- a carico della convenuta, per
mancata dichiarazione di IVA per prestazione in natura ai dipendenti. Da lì via
emanai una disposizione a tutti i dipendenti, secondo la quale, gli stessi,
necessitavano della mia autorizzazione per usare a scopo privato le automobili
della ditta” (verbale 10 settembre 2013, pag. 6 in mezzo). Tuttavia, la teste __________ __________ (dipendente di Brinus SA e che da fine 2010 si
occupa della contabilità e dell’amministrazione dei dipendenti della convenuta,
così come dell’allestimento dei contratti di lavoro), ha riferito che l’“allegato
al contratto di lavoro” 17 febbraio 2011 (doc. 3) “è stato allestito in __________”.
Al riguardo, ella ha affermato di ricordare “che dopo un controllo da parte
della cassa compensazione dell’AVS, la stessa ci suggerì di far allestire un
allegato al contratto come quello di cui al doc. 3 mostratomi, perché
altrimenti l’uso privato dell’autovettura aziendale costituiva un reddito in
natura dei dipendenti. Ricordo anche che a tale scopo AP 1, ricevette una multa
di fr. 2'500.-” (verbale 7 maggio 2013, pag. 8 in fondo). Ne consegue che al contrario di quanto indicato da __________ __________ il controllo da
parte della cassa compensazione dell’AVS è avvenuto prima della stesura del
doc. 3, ossia prima del 17 febbraio 2011, e che tale documento è stato allestito
proprio per ovviare ai problemi ivi riscontrati. Sennonché, dal medesimo non
emerge in alcun modo che l’uso privato fosse condizionato all’autorizzazione da
parte della datrice di lavoro. La dichiarazione di __________ __________ (a
quel tempo socio e presidente della gerenza) circa la comunicazione orale ai
dipendenti della necessità di tale autorizzazione (cfr. verbale 10 settembre
2013, pag. 7 in mezzo) si esaurisce, quindi, in una mera allegazione di parte
sprovvista di supporto probatorio. A nulla muta, al riguardo, la seguente affermazione
di __________ __________: “Ricordo che il sig. AA 1 era partito con l’auto
aziendale per tre settimane in vacanza senza l’autorizzazione del sig. __________.
A quanto mi risulta, per andare in vacanza con l’auto aziendale, i dipendenti
dovevano chiedere il permesso al sig. __________” (verbale 7 maggio 2013, pag. 9 in mezzo). Ella, infatti, non indica la fonte della sua affermazione, sicché la stessa potrebbe
fondarsi anche su quanto comunicatole dall’attrice riconvenzionale. Quanto
all’affermazione secondo la quale “Posso dire che l’utilizzo per scopi privati dell’auto
aziendale era consentito, però per utilizzi particolari doveva essere chiesta
l’autorizzazione all’azienda” (verbale 7 maggio 2013, pag. 11 in alto), la teste non ha specificato che cosa intendesse per “scopi particolari”, ritenuto che al
contrario di quanto indicato dall’appellante (memoriale pag. 7 in mezzo) l’uso del veicolo per le ferie rientra nella nozione comune di “uso privato” del
medesimo. Per tacere del fatto che prima di tale dichiarazione la stessa teste
ha dichiarato che “nel doc. 3 non vi sono clausole che prevedono che i
dipendenti devono chiedere l’autorizzazione alla ditta per l’uso privato
dell’autovettura aziendale” (verbale 7 maggio 2013, pag. 10 in fondo). La sua affermazione circa l’autorizzazione per “utilizzi particolari” può quindi basarsi
su quanto deciso unilateralmente dalla datrice di lavoro, senza quindi assurgere
a valida modifica contrattuale. Anche su questo punto l’appello è pertanto
respinto.
6. L’attrice riconvenzionale critica,
poi, il Pretore per non averle riconosciuto il versamento di fr. 3'300.- quale
“indennizzo per l’utilizzo abusivo” della cantina (appello, pag. 7 in fondo). Il primo giudice ha respinto la richiesta di pagamento del canone locativo del
ripostiglio situato in via __________ n. __________ a __________ poiché il
deposito degli oggetti era avvenuto con il consenso di __________ __________ (decisione
impugnata, pag. 8 in mezzo). Il Pretore ha fondato il proprio giudizio sulla
testimonianza del magazziniere __________ __________, dalla quale risulterebbe
chiaro che il deposito __________ __________ ha potuto aver luogo unicamente
previo consenso di __________ __________. L’appellante contesta, anzitutto, tale
accertamento. A suo dire __________ __________ non avrebbe mai autorizzato tale
deposito e nemmeno sapeva che esso era avvenuto (verbale 10 settembre 2013,
pag. 8 in alto). __________ __________ ha dichiarato che “il magazzino in cui è
depositata la merce dell’attore, non è a disposizione dei dipendenti della
convenuta per deporvi loro materiale, se qualcuno voleva depositarvi qualcosa,
doveva chiedere al sig. __________. Non so se l’attore aveva l’autorizzazione
del sig. __________ per depositare la merce di cui ho detto pocanzi” (verbale
15 maggio 2013, pag. 6). La datrice di lavoro afferma che al contrario di
quanto accertato dal Pretore dalla testimonianza in questione non emergerebbe
in alcun modo l’esistenza del consenso al deposito in questione da parte di __________
__________. In realtà, il primo giudice ha spiegato che era necessario il
consenso di quest’ultimo e che la cantina non era a disposizione dei
dipendenti. La motivazione pretorile, sebbene formulata in maniera sommaria, è
corretta. Invero, siccome dall’istruttoria è emerso che il magazzino non era a
disposizione dei dipendenti per deporvi il loro materiale, l’attrice
riconvenzionale non ha dimostrato che essi vi avevano comunque l’accesso fisico
e, segnatamente, che il lavoratore sia riuscito ad accedervi perché i locali comunque
accessibili (assenza di porte chiuse a chiave) o perché era riuscito a ottenere
le chiavi necessarie per l’entrata nel medesimo, seppur senza il consenso di __________
__________. Nemmeno basta a dimostrare tale accessibilità l’allegazione della
datrice di lavoro secondo la quale il lavoratore viveva nel medesimo stabile in
cui vi erano le cantine ove ha depositato il materiale (memoriale, pag. 7 in fondo). Su questo punto l’appello è di conseguenza respinto.
7. L’appellante prosegue
criticando il Pretore per averle negato il rimborso di fr. 411.- corrispondente
alle bottiglie (12 di __________ e 30 di __________) consegnate da un cliente (ristorante
__________ di __________) al lavoratore (in occasione di una consegna per conto
di un altro fornitore) e da questi trattenute anziché restituirle all’attrice
riconvenzionale (memoriale, pag. 8). Il primo giudice ha respinto tale
richiesta poiché non dimostrata. Secondo la datrice di lavoro, invece, dalle
testimonianze agli atti risulterebbe il contrario. Essa rinvia, in primo luogo,
al teste __________ __________, ove questi ha affermato che il ristorante da
lui gestito si riforniva dalla convenuta. Effettivamente, a parte un primo
tentennamento (“Mi sembra che i primi tempi ordinavamo vini dalla AP 1”: verbale
10 settembre 2013, pag. 3), il teste ha dichiarato che “può essere” che “da
quando non abbiamo più preso il vino dalla AP 1” il ristorante in questione si
rifornisse dalla __________. Il teste ha, inoltre, affermato che “il contatto
con la AP 1 lo stabilimmo tramite il sig. AA 1” (loc. cit.). L’appellante
rinvia anche alla testimonianza di __________ __________ (dipendente della
convenuta che si occupa dei lavori d’ufficio in generale), spiegando che dalla
stessa sarebbe emerso che i vini __________ e __________ (oggetto della
presente richiesta di rimborso) sarebbero da essa forniti in esclusiva. La
teste ha affermato che “I prodotti __________ sono vini il cui marchio
appartiene alla AP 1, il __________ è un vino che viene venduto in esclusiva in
Ticino dalla AP 1” (verbale 15 maggio 2013, pag. 3 in mezzo). A sostegno della propria tesi, poi, l’appellante rinvia al contenuto del doc. 8. Si
tratta di un “bollettino fattura” del 16 luglio 2011 intestato a __________ __________,
indirizzato al ristorante __________, ove sono indicate le quantità e il prezzo
di diversi vini, nonché è stato manoscritto “12 __________” e “30 __________”
con l’indicazione del prezzo, per complessivi fr. 411.-. Sennonché, interrogato
sul contenuto di tale documento il teste __________ __________ ha dichiarato di
non sapere “a cosa si riferiscano le aggiunte a mano in questione”, sostenendo
altresì che “la firma in calce al doc. 8 non è la mia e non so di chi sia”
(verbale 10 settembre 2013, pag. 3 in fondo). La teste __________ __________ ha
affermato: “le scritte a mano su questo documento mi risultano essere del sig. AA
1” (verbale 15 maggio 2013, pag. 3 in mezzo). Tuttavia, non si può escludere
che esse siano da attribuire a una persona con una calligrafia analoga a quella
dell’attore. L’appellante rinvia, inoltre, alla testimonianza di __________ __________.
Sul contenuto del doc. 8 egli ha dichiarato che “il vino __________ __________
sono vini forniti dalla convenuta. Ricordo che mi chiamò una signora o un
signore del ristorante __________, dicendomi che aveva consegnato il vino
indicato con la scritta a mano sul doc. 8 a un rappresentante che pensava fosse della AP 1 e si aspettava il ristorno del corrispondente importo. La signora
o il signore mi inviò anche la fattura doc. 8. Io la/lo richiamai dicendo che
non era la convenuta che aveva fornito il vino di cui alla bolletta fattura
doc. 8 né che aveva ritirato le bottiglie indicate con le scritte a mano sul
doc. 8. La persona del ristorante __________ non mi indicò il nome della
persona che aveva ritirato il vino a nome della convenuta” (verbale 10
settembre 2013, pag. 8 in mezzo). Sennonché __________ __________, che si è
occupato della gestione del ristorante in questione dal marzo 2011 al febbraio 2013 in qualità non di “gerente ufficiale” bensì si occupava della “gestione effettiva” (verbale 10
settembre 2013, pag. 3 in alto), ha affermato, come detto, che la firma sul
doc. 8 non è la sua e di non sapere a cosa si riferiscano le aggiunte
manoscritte su tale documento (verbale 10 settembre 2013, pag. 3 in fondo). Ne consegue che a ragione il Pretore ha reputato che l’attrice riconvenzionale non ha
dimostrato la pretesa in questione. Anche su questo punto l’appello è di
conseguenza respinto.
8. L’appellante contesta,
inoltre, il mancato riconoscimento da parte del Pretore della sua richiesta di
versamento di fr. 2'520.85 quale delcredere per crediti inesigibili e di fr.
1'719.15 per restituzione delle provvigioni versate su crediti inesigibili
(memoriale, pag. 9). Il primo giudice ha spiegato che l’attrice riconvenzionale
non aveva dimostrato che i ristoranti indicati nel doc. 20 fossero riforniti
direttamente dal lavoratore e che la liquidazione rispettivamente il fallimento
di tali enti pubblici (doc. 21) gli fosse in qualche modo imputabile (decisione
querelata, pag. 9). La datrice di lavoro afferma che un accordo sul delcredere
non è nullo e critica il Pretore per essersi basato unicamente sul cpv. 1
dell’art. 348a CO, senza contemplare l’applicazione del cpv. 2 del disposto
testé menzionato. Inoltre, essa reputa che i testi __________ __________ e __________
__________ hanno confermato che i clienti di cui al doc. 20 erano gestiti
direttamente dal convenuto riconvenzionale. Giusta l’art. 348a cpv. 1 CO
accordi in virtù dei quali il commesso viaggiatore deve rispondere del pagamento
o d’altro modo di adempimento di obblighi da parte dei clienti oppure
sopportare in tutto o in parte le spese di riscossione di crediti sono nulli.
Secondo il cpv. 2 del disposto testé menzionato il commesso viaggiatore,
allorché è incaricato di concludere affari con la clientela privata, può
obbligarsi per scritto a rispondere, per ogni singolo affare, del quarto al
massimo della perdita subita dal datore di lavoro dall’inadempimento di
obblighi da parte di clienti, premesso però che una provvigione adeguata (del
credere) sia stata stipulata. Nel contratto 17 febbraio 2011 le parti hanno
pattuito una clausola del credere, nel senso che ogni lavoratore è
corresponsabile del debito dei propri clienti nei confronti dell’azienda e deve
impegnarsi al massimo delle sue possibilità a recuperare i crediti non
incassati entro i termini di pagamento previsti. In caso di comprovata
negligenza da parte del lavoratore, lo stesso può essere ritenuto
corresponsabile della perdita subita (doc. E, clausola 6). Va detto, anzitutto,
che l’appellante afferma che il lavoratore aveva la mansione di “procacciare
clienti che acquistassero vini” (memoriale, pag. 2 in alto) e che non vi è alcun accenno alla circostanza che questi fosse incaricato di concludere
affari con la clientela privata, così come previsto per l’applicazione,
unitamente ad altre condizioni, dell’art. 348a cpv. 2 CO (Staehelin, Zürcher Kommentar,
Obligationenrecht, Der Arbeitsvertrag, Art. 330b-355 / Art. 361-362 OR,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 348a). Anzi, dall’espressione di
“procacciatore” summenzionata emerge invece che egli fosse un mero
intermediario. Nemmeno nei contratti e nelle modifiche contrattuali è indicato
in maniera esatta il ruolo rivestito dal convenuto riconvenzionale (doc. C, D,
E e 3). Già per questo motivo un patto di del credere è vietato (Staehelin, op. cit., loc. cit.).
Inoltre, nel contratto 17 febbraio 2011 (doc. E) non vi è alcuna limitazione
alla circostanza che l’obbligo fosse limitato al massimo a un quarto della perdita
subita dalla datrice di lavoro. Nemmeno è tale da sanare l’assenza di una
simile limitazione la circostanza che l’appellante postula la rifusione
unicamente di un “tasso del 20%”. Per tacere del fatto che non vi è alcun
accenno, nel doc. E, a un’adeguata provvigione per la pattuizione della
clausola del credere. Tale provvigione è invero intesa come una provvigione
aggiuntiva, che tenga conto del rischio assunto in tal senso dal lavoratore (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag,
Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7ª ediz., pag. 1368; Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 348a; Wyler, Droit du travail, 2 ª ediz., pag.
163). Nel contratto di cui al doc. E non vi è alcun riferimento a una
provvigione aggiuntiva rispetto a quella prevista alla clausola 5 e che ammonta
al 2.5% dell’“incassato del mese precedente”. Si aggiunga che nel contratto di
lavoro 15 luglio 2009, ove non era stata pattuita una clausola del credere, la
provvigione era del 4% fino a fr. 40'000.- rispettivamente del 5% se la cifra
d’affari superava tale soglia (doc. C). Con la modifica 22 aprile 2010 la
provvigione è stata ridotta al 3% del fatturato (doc. D). Nel contratto di
lavoro 17 febbraio 2011 (doc. E), ove è indicata la clausola del credere, la
provvigione è stata ulteriormente ridotta al 2.5.%. Non è in alcun modo
ravvisabile che in tale percentuale, inferiore a quella prevista
precedentemente allorquando non era stato pattuito il del credere, sia inserita
anche quella aggiuntiva inerente a una pattuizione giusta l’art. 348a cpv. 2
CO. Una provvigione non è nemmeno indicata nel doc. 2 al quale l’appellante
rinvia (memoriale, pag. 9 in mezzo). In definitiva, la clausola del credere è
nulla e anche su questo punto l’appello è respinto.
9. La datrice di lavoro
conclude affermando che la tredicesima pro rata 2011 ammonta a fr. 2'411.30
lordi, anziché a fr. 2'625.- (appello, pag. 10 in fondo). Il Pretore ha preso atto che la pro rata in questione non è stata contestata dalla
convenuta (decisione impugnata, pag. 3 in basso). L’attore ha indicato che la tredicesima pro rata 2011 ammonta a fr. 2'625.- netti rispettivamente a fr.
2'411.30 lordi (petizione, pag. 4 in alto). Va rilevato che l’indicazione “al
lordo” per i fr. 2'411.30 e “al netto” per i fr. 2'625.- è evidentemente da
ricondurre a una mera svista da parte del lavoratore. La convenuta non ha
contestato tale richiesta, definendola “formalmente corretta” (risposta, pag. 6 in alto). Nell’appello la datrice di lavoro indica che la tredicesima pro rata 2011 ammonta a fr. 2'411.30
lordi. Come visto, l’importo al lordo richiesto dall’attore e non contestato
dalla controparte è tuttavia di fr. 2'625.-, così come indicato dal Pretore.
Anche su questo punto la decisione pretorile resiste quindi a critica.
10. Nel dispositivo n. 1 della
decisione querelata il Pretore ha fatto decorrere gli interessi moratori
sull’importo di fr. 6'550.35 dal 1° luglio 2011 su fr. 466.60, dal 1° agosto
2011 su fr. 1'774.50, dal 1° settembre 2011 su fr. 3'500.- e dal 1° ottobre
2011 su fr. 6'125.-. La totalità di tali basi di calcolo, che ammonta a fr.
11'866.10, supera tuttavia la pretesa di fr. 6'550.35 riconosciuta all’attore.
Ciò è da ricondurre al fatto che le pretese relative agli importi summenzionati
sono state riconosciute ma il primo giudice ha poi dedotto i fr. 5'315.75 già
incassati dal lavoratore a titolo di ritenzione. L’appellante postula la
riforma del giudizio pretorile nel senso di attribuire al lavoratore unicamente
fr. 6'983.75, senza indicazione degli interessi. Sennonché, non vi è alcuna
censura inerente a tale aspetto, sicché al riguardo l’appello è irricevibile
(art. 311 cpv. 1 CPC). Alla luce di quanto suesposto l’appello principale è
parzialmente accolto, nel senso che al lavoratore non sono riconosciuti i fr. 466.60
relativi alle asserite spese del mese di giugno 2011.
Considerandi
II. Sull’appello incidentale
11.
Il lavoratore contesta
anzitutto l’accertamento pretorile secondo il quale egli avrebbe incassato fr.
1'078.30 dalla __________ __________ senza poi riversarli alla controparte (memoriale,
pag. 7). Al riguardo il primo giudice ha rinviato alle testimonianze di __________
__________ e di __________ __________. La prima (impiegata presso la convenuta)
ha dichiarato, riferendosi al doc. 15, che “si tratta di tre fatture dirette
intestate alla __________ __________, che dovevano essere incassate al momento
della consegna della merce ma che a tutt’oggi non sono ancora state pagate”
(verbale 15 maggio 2013, pag. 2 in fondo); il secondo (autista/magazziniere per
la convenuta) ha affermato: “non è la mia firma in calce alle tre fatture” di
cui al doc. 15 (verbale menzionato, pag. 5 in mezzo). L’appellante incidentale sostiene che la dichiarazione in questione (doc. 15, primo foglio) è stata
allestita dalla convenuta ai fini di causa e, quindi, non può essere
contemplata. Al riguardo, egli rinvia alla testimonianza della gerente
dell’esercizio in questione, __________ __________, laddove ha riferito che “il
testo dello scritto di cui al doc. 15 non l’ho redatto io, bensì il sig. __________
della convenuta. Io mi sono limitata a firmare questo documento sottopostomi
dal sig. __________” (verbale 10 settembre 2013, pag. 4 in mezzo). L’attore dimentica, tuttavia, che la stessa teste ha confermato “quanto risulta dallo
scritto di cui al doc. 15, ossia che le tre fatture di cui a questo documento
le ho pagate in contanti al sig. AA 1, presso il mio ristorante, __________ __________
di __________”. Ne deriva che su questo punto l’appello incidentale è respinto.
12.
L’attore conclude affermando
che la datrice di lavoro non poteva validamente dedurgli dallo stipendio di
dicembre 2010 fr. 3'106.20 quale quota parte sulla perdita di guadagno
(memoriale, pag. 7 seg.).
12.1
Giova su questo punto spiegare
anzitutto il motivo per cui il Pretore si è chinato su tale posta. Nella
petizione il lavoratore ha chiesto, tra le altre cose, di condannare la
controparte al versamento di fr. 3'500.- lordi (fr. 3'215.10 netti) a titolo di
tredicesima del 2010 (pag. 4). La datrice di lavoro ha risposto che la stessa
era già stata pagata, affermando che ciò emerge dal conteggio paga relativo al
mese di dicembre 2010 di cui al doc. 10 (pag. 6 in alto). L’attore ha replicato che da tale conteggio risultava una deduzione per complessivi fr.
3'753.35 senza indicazione della causale, sicché ha ribadito la propria
richiesta di versamento della tredicesima in questione (pag. 5 in fondo e 6 in alto). Con la duplica la convenuta ha spiegato che tale detrazione si riferiva a
quanto riportato nella lettera 3 dicembre 2010 di cui al doc. 5 (pag. 4). Con
le conclusioni la datrice di lavoro ha ribadito di aver versato la tredicesima
relativa all’anno 2010, così come a suo dire emerso anche dalla testimonianza
di __________ __________ (pag. 5). Da parte sua, il lavoratore ha affermato che
la convenuta non era riuscita a giustificare la deduzione summenzionata, che
casualmente corrispondeva alla tredicesima rivendicata. Egli ha quindi
affermato che la deduzione era abusiva e la tredicesima dovuta (pag. 4 in mezzo).
12.2
Ritornando alla posta summenzionata,
il primo giudice ha spiegato che seppure l’accordo secondo cui il commesso
viaggiatore deve rispondere per inadempienze dei clienti è nullo, egli può
essere chiamato a rispondere per la perdita di guadagno subita dalla datrice di
lavoro giusta gli art. 321a segg. CO. Nella fattispecie il Pretore ha reputato
che il lavoratore non aveva rispettato le direttive sull’obbligo di non
rifornire esercizi pubblici morosi, a meno che questi gli corrispondessero
immediatamente il costo della fornitura (decisione impugnata, pag. 6). L’attore
afferma che in realtà le forniture non erano da lui eseguite bensì dai
trasportatori, salvo rare eccezioni. Al riguardo egli rinvia alle testimonianze
di __________ __________ e di __________ __________. Sul metodo di consegna e
fatturazione la prima (impiegata presso la convenuta) ha dichiarato che vi
erano sia “fatture dirette” che “venivano incassate dall’autista della
convenuta al momento della consegna della merce”, sia un “altro sistema di
fatturazione, ossia dapprima la consegna della merce e la firma del bollettino
di consegna, cui seguiva una fattura da pagare entro 30 giorni”. Vi era, poi,
un terzo metodo di fatturazione, secondo il quale il cliente firmava le
“fatture dirette” che “non venivano pagate alla consegna (…) in questo caso non
veniva più spedita un’altra fattura ma sarebbe stato l’autista o il
rappresentante a passare dal cliente per incassare il dovuto” (verbale 15
maggio 2013, pag. 2 in mezzo). Che fossero gli autisti e non i rappresentanti a
provvedere, di principio, alla consegna è indicato anche a pag. 3 in fondo del verbale testé menzionato, ove ella afferma: “con la firma dell’autista che ha
effettuato la consegna. In questo caso l’autista ha consegnato ugualmente la
merce anche se non ha ricevuto il pagamento”. __________ __________ – autista
magazziniere della convenuta – ha dichiarato che in tale veste si è “anche
occupato della consegna di merce a clienti”. Egli ha poi riferito in generale
di “l’autista” e “quando tornavamo in ditta”, facendo quindi intendere che la
prassi relativa alla consegna e alla fatturazione diretta concerneva tutti gli
autisti (verbale 15 maggio 2013, pag. 5 in mezzo). __________ __________ (venditore/rappresentante dal 2003 al luglio 2009 per la convenuta) ha dichiarato
che lui si occupava di “prendere gli ordini dai clienti e di passarli in ditta,
mentre della consegna dei prodotti si occupavano altri dipendenti. Mi è
capitato alcune volte di consegnare merce a clienti morosi però, con il
pagamento alla consegna della merce stessa. Poteva anche succedere che davo
l’ordine a chi doveva consegnare la merce di farlo dietro pagamento della
stessa, alla consegna” (verbale 7 maggio 2013, pag. 3 in mezzo). __________ __________, anch’egli rappresentante/venditore dal 2006 fino al maggio 2009
per la convenuta, ha affermato: “mi sembra di ricordare che se un cliente aveva
dei debiti verso AP 1 e ordinava della merce, si poteva fornirgliela se pagava
in contanti all’autista che gliela consegnava, che se ne assumeva la responsabilità.
Non ero io che consegnavo la merce ordinata. Raramente ho incassato fatture
presso i clienti (…)” (verbale 7 maggio 2013, pag. 7). __________ __________ –
autista magazziniere – ha dichiarato che “poteva succedere che il cliente
doveva pagare alla consegna, ma non aveva i soldi. Allora noi come autisti,
chiamavamo in ditta per sapere come fare, ossia se consegnargli ugualmente la
merce oppure riportarla. Poteva succedere che il rappresentante in ditta ci
diceva di consegnare ugualmente la merce, che poi sarebbe passato lui a
incassare presso il cliente” (verbale 15 maggio 2013, pag. 5 in mezzo). In definitiva, posto che la consegna avveniva di principio tramite gli autisti, la
datrice di lavoro non è riuscita a dimostrare che la fornitura agli esercizi
pubblici morosi indicati nel doc. 5 senza previa pagamento della fattura sia da
ricondurre all’agire negligente del lavoratore. Ne consegue che la deduzione di
fr. 3'106.20 è ingiustificata e su questo punto l’appello è accolto. In
definitiva l’appello incidentale è parzialmente accolto e al lavoratore devono
essere riconosciuti, in aggiunta a quanto già versato come stipendio di
dicembre 2010, i fr. 3'106.20 detratti invece dalla datrice di lavoro.
III. Sulle spese giudiziarie
13.
Alla luce di quanto
suesposto l’appello della datrice di lavoro è parzialmente accolto, nel senso
che al lavoratore non sono riconosciuti fr. 466.40 quali asserite spese per il
mese di giugno 2011. Anche l’appello incidentale del lavoratore è accolto
limitatamente alla richiesta di riconoscergli fr. 3'106.20 detratti dalla
controparte dallo stipendio di dicembre 2010. Ne consegue che la decisione
impugnata è riformata nel senso che la petizione del lavoratore è accolta per complessivi
fr. 9'189.95 (fr. 6'550.35 ./. fr. 466.60 + 3'106.20), con conseguenza modifica
anche del dispositivo sulle spese ripetibili dell’azione principale. Trattandosi
di una vertenza in materia di diritto del lavoro con valore litigioso inferiore
a fr. 30'000.- non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). In
virtù dell’art. 94 cpv. 2 CPC il valore di causa per la determinazioni delle
spese ripetibili dell’appello principale è di fr. 10'865.60 [(6'550.35 ./.
6'083.75) + (13'389.50 ./. 2'990.50)]. Reputato che la datrice di lavoro soccombe
interamente per quanto concerne le sue pretese riconvenzionali, mentre ottiene
ragione limitatamente a fr. 466.60 per quanto concerne l’azione principale, il
suo grado di soccombenza è pari a circa 24/25. Il valore litigioso dell’appello
incidentale è di fr. 4'184.50 [(9'656.55 ./. 6'550.35) + (2'990.50 ./.
1'912.20)]. Il lavoratore soccombe interamente per quanto concerne la domanda
riconvenzionale, mentre ottiene ragione in misura di fr. 3'106.20 inerenti
all’azione principale. Il suo grado di soccombenza è quindi di circa 1/4. Quanto
agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato
dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1
lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non
è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese
della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a
vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale
valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su
entrambe le domande (cpv. 2). Per quanto concerne l’appellante principale il
valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale è di fr. 3'106.20 per l’azione principale (9'189.95 ./. 6'083.75) e di
fr. 10'399.- (13'389.50 ./. 2'990.50) per la domanda riconvenzionale (art. 53
cpv. 1 LTF). Circa l’appello incidentale, tale valore è di fr. 466.60 (9'656.55
./. 9'189.95) per l’azione principale è di fr. 1'078.30 (2'990.50 ./. 1'912.20)
per la domanda riconvenzionale.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 106 cpv. 1 CPC e il Regolamento sulle ripetibili
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile l’appello principale 28 marzo 2014 di AP 1 è parzialmente accolto.
II. L’appello incidentale 2
maggio 2014 di AA 1 è parzialmente accolto.
III. Di conseguenza la
decisione 25 febbraio 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati
gli altri dispositivi è così riformata:
1.
La petizione 30 marzo 2012 di AA 1
è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare
all’attore l’importo di fr. 9'189.95 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2011 su
fr. 3'106.20, dal 1° agosto 2011 su fr. 1'774.50, dal 1° settembre 2011 su fr. 3'500.- e dal 1°
ottobre 2011 su fr. 6'125.-.
2.
L’attore è condannato a pagare
alla convenuta fr. 1'400.- a titolo di ripetibili.
IV. Non si prelevano spese
processuali per l’appello principale. AP 1 verserà a AA 1 fr. 600.- per spese ripetibili
ridotte dell’appello principale.
V. Non si prelevano spese
processuali per l’appello incidentale. AP 1 verserà a AA 1 fr. 200.- per spese
ripetibili ridotte dell’appello incidentale.
VI. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).