Lexipedia

Decisione

12.2014.63

Contratto di lavoro

28 aprile 2015Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con petizione 30 marzo 2012 AA

1 ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1,

già sua datrice di lavoro, per ottenerne la condanna al versamento di

complessivi fr. 20'315.10 oltre interessi a titolo di varie pretese salariali. Con

risposta 12 luglio 2012 la convenuta si è opposta alla petizione e in via

riconvenzionale ha fatto valere sue pretese per fr. 12'857.70 oltre interessi e

accessori, importo ridotto con le conclusioni a fr. 9'157.70. Essa ha affermato

che le pretese della controparte ammontano “teoricamente” a fr. 11'399.50

lordi, da cui dedurre i fr. 5'315.75 che questa ha ammesso aver trattenuto

dagli incassi dei clienti. La convenuta ha, poi, calcolato le proprie pretese

in fr. 24'257.20 e ha posto fr. 11'399.50 in compensazione con le pretese della controparte e ha chiesto di condannare l’attore al versamento in suo favore

dei restanti fr. 12'857.70. Con replica e risposta riconvenzionale 16 agosto

2012 l’attore ha riconosciuto la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 1'912.20.

Negli ulteriori allegati scritti preliminari le parti hanno confermato il loro

punto di vista. Esperita l’istruttoria, con le conclusioni l’attore ha ribadito

la propria richiesta. La controparte ha invece ridotto la domanda

riconvenzionale a fr. 9'157.70. Essa ha sostenuto di avere diritto, oltre a

tale importo, a fr. 6'083.75, posti in compensazione con la pretesa

dell’attore. Statuendo con decisione 25 febbraio 2014 il Pretore ha accolto la

petizione per fr. 6'550.35 oltre interessi e l’azione riconvenzionale limitatamente

a fr. 2'990.50 oltre interessi.

B. Contro il giudizio citato è

insorta la convenuta con appello 28 marzo 2014, con il quale chiede di

riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione

limitatamente a fr. 6'083.75, condannando l’attore a versarle fr. 2'000.- a

titolo di ripetibili, e di accogliere l’azione riconvenzionale nella misura di

fr. 13'389.50 oltre interessi, obbligando la controparte a versarle fr. 2'500.-

a titolo di ripetibili. Nella risposta 2 maggio 2014 l’attore postula la

reiezione del gravame avversario e con contestuale appello incidentale chiede

la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare la convenuta a

versargli fr. 9'656.55 oltre interessi e un’indennità per ripetibili di fr.

500.- per l’azione principale, nonché di ridurre a fr. 1'912.20 oltre interessi

l’importo da lui dovuto alla convenuta nell’azione riconvenzionale, ponendo

inoltre a carico di quest’ultima il versamento in suo favore di ripetibili per

fr. 2'000.-. Il 9 luglio 2014 la presidente di questa Camera ha respinto

l’istanza di gratuito patrocinio presentata dall’attore per la procedura di

appello (inc. 12.2014.76).

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova

applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Nelle controversie

patrimoniali con valore litigioso, secondo l’ultima conclusione riconosciuta in

prima istanza, di almeno fr. 10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC). Se all’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il

valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese (consid. 94

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l’attore ha chiesto il pagamento di fr.

20'315.10 oltre interessi e la convenuta, con domanda riconvenzionale, ha

postulato il versamento in suo favore di fr. 12'857.70 oltre interessi e

accessori, poi ridotti con le conclusioni a fr. 9'157.70. Sebbene tale importo

sia inferiore a fr. 10'000.- il valore di causa nella fattispecie è stabilito

dall’importo, più elevato, richiesto nella petizione. Ciò posto nulla osta alla

trattazione dei gravami, senz’altro tempestivi.

2. Il Pretore ha anzitutto

qualificato il rapporto giuridico che esisteva tra le parti quale contratto

d’impiego del commesso viaggiatore (art. 347 segg. CO) e ha accertato che lo

stesso era terminato alla fine del mese di settembre 2011. Egli ha riconosciuto

all’attore fr. 1'774.50 (provvigione luglio 2011), fr. 3'500.- (salario agosto

2011), fr. 3'500.- (salario settembre 2011), fr. 2'625.- (tredicesima 2011) e

fr. 466.60 (spese per il mese di giugno 2011). Il primo giudice ha poi

accertato che l’attore aveva già incassato a titolo di ritenzione fr. 5'315.75 e

che il credito vantato nei confronti della convenuta era quindi di fr. 6'550.35.

Circa la domanda riconvenzionale il Pretore ha riconosciuto complessivi fr.

2'990.50, composti di fr. 2'578.30 (importi incassati dai clienti e da

riversare alla datrice di lavoro) e fr. 412.20 riconosciuti dal convenuto

riconvenzionale.

I. Sull’appello principale

3. La convenuta contesta, in

primo luogo, di dover versare alla controparte fr. 466.60 quali spese per il

mese di giugno 2011. A dire dell’appellante il Pretore le avrebbe imputato a

torto l’onere di produrre i relativi scontrini e ricevute (a suo dire mai

corrisposti da parte del lavoratore), mentre l’onere probatorio della loro

esistenza era in capo a quest’ultimo (appello, pag. 4 in fondo e 5 in alto). Il primo giudice ha spiegato che la datrice di lavoro, sollecitata in corso

di causa a produrre tale documentazione, non aveva giustificato il suo rifiuto,

circostanza che doveva essere tenuta in considerazione, giusta l’art. 164 CPC, nell’apprezzamento

delle prove (decisione impugnata, pag. 5 in alto). L’appellante rinvia, al riguardo, al punto ad 4-5 della duplica e replica riconvenzionale 3 settembre

2012, ove essa ha affermato che “per quanto concerne poi l’asserita richiesta

di rimborso spese giugno 2011 si rileva che non è mai stata sottoposta al datore

di lavoro” (pag. 4) e al suo scritto 12 marzo 2013 ove ha dichiarato che “con

riferimento alla richiesta di produzione degli scontrini e ricevute inerenti le

spese di giugno 2011 dalla parte istante si rileva che, come del resto già

evidenziato con gli allegati di causa (duplica ad 4 e 5), l’istante non li ha

mai sottoposti alla parte convenuta”. Quest’ultimo scritto è stato inoltrato

alla Pretura nell’ultimo termine di 15 giorni impartito il 6 marzo 2013 alla

convenuta per la produzione dei documenti in questione. Ne consegue che essa ha

tempestivamente spiegato il motivo della sua impossibilità a produrre la

documentazione richiesta e, quindi, nella fattispecie non è applicabile quanto

previsto all’art. 164 CPC. Il primo giudice ha altresì spiegato che la pretesa

di rimborso da parte del lavoratore trovava fondamento in merito al suo

ammontare di fr. 466.60, poiché analogo a quello forfettario di fr. 500.-

previsto nel precedente contratto di lavoro stipulato nel 2009. Il Pretore ha,

poi, evidenziato che i testi __________ __________ e __________ __________ hanno

affermato che i lavoratori dovevano consegnare gli scontrini in originale alla

datrice di lavoro e che alcun lavoratore ne conservava una copia. Il primo ha

affermato che “per ottenere il rimborso delle spese, a fine mese, presentavo

alla ditta gli scontrini relativi alle spese che avevo sostenuto (…)” (verbale

7 maggio 2013, pag. 2 in fondo). __________ __________ ha dichiarato, su questo

punto, di non aver “mai fatto delle copie degli scontrini che presentavo

all’azienda per il rimborso spese” (verbale citato, pag. 6 in mezzo). La circostanza, tuttavia, che i lavoratori presentassero le pezze giustificative in

originale e che il teste __________ __________ abbia asserito di non averne mai

fatto una copia non dimostra che l’attore abbia sottoposto alla controparte gli

scontrini inerenti alle spese per il mese di giugno 2011, rispettivamente che

tali ricevute esistano. Egli non ha in alcun modo dimostrato il proprio

asserto. Nemmeno la pretesa del lavoratore è comprovata, come invece sembra

credere l’appellante incidentale, perché egli “per l’esercizio della sua

attività lavorativa doveva far fronte a delle spese vive” (memoriale, pag. 3 in mezzo). Anche volendo seguire tale tesi, l’attore doveva in ogni caso dimostrarne l’ammontare. Su

questo punto l’appello è pertanto accolto.

4. La datrice di lavoro

rimprovera, altresì, il primo giudice per non averle riconosciuto fr. 730.30

rispettivamente fr. 692.20 per fatture emesse a carico del cliente __________

e, a suo dire, incassate dal lavoratore (appello, pag. 5). Secondo il primo

giudice la datrice di lavoro non avrebbe dimostrato che tali importi erano

stati versati a quest’ultimo (decisione impugnata, pag. 7 in fondo). L’appellante sostiene che la dichiarazione testimoniale scritta (doc. 14) dimostra,

invece, la sua tesi. In tale scritto __________ __________ __________, gerente

dell’esercizio pubblico in questione, ha affermato: “come stabilito verbalmente

le invio per fax la mia dichiarazione in merito alle fatture __________ e __________.

Entrambe sono state pagate in contanti al sig. AA 1 __________, in buona fede

come sempre in passato”. Va precisato che vi è una designazione errata del

lavoratore (“__________”) ma è pacifico che la teste si riferisse all’attore.

Il Pretore ha precisato, su questo punto, che in sede di audizione testimoniale

malgrado il contenuto della dichiarazione testé menzionata la teste ha

affermato: “io ero sicura che le fatture doc. 11 e 12 le avevo pagate, o al

sig. AA 1 o a un altro rappresentante della AP 1, infatti in occasione

dell’invio del primo fax avevo indicato erroneamente il nome di “__________”

corrispondente alla persona a cui avevo pagato le fatture. Da me venivano o

l’attore, o il sig. __________ __________ a consegnare la merce della AP 1 e

quindi io ho pagato le fatture doc. 11 e 12 a uno dei due” (verbale 10 settembre 2013, pag. 2 in mezzo). Si aggiunga che la teste si riferisce, ancora

erroneamente, al nome di battesimo “__________” anziché a quello dell’attore.

Sia come sia, il Pretore ha a ragione reputato determinante quanto affermato

dalla teste in sede di audizione testimoniale anziché quanto contenuto nel doc.

14. La teste si è peraltro espressamente corretta rispetto a quanto da ella

dichiarato per iscritto. L’appellante reputa, invece, che la dichiarazione

scritta sia prevalente poiché “univoca ed esplicita”. In tal modo essa cerca di

conferire, tuttavia, una valenza sostitutiva alla dichiarazione in questione

rispetto alla testimonianza rituale, al di fuori della procedura giudiziale e

delle relative garanzie che essa comporta. Ciò in contrasto alla prassi

giurisprudenziale volta a negare valore probatorio alle dichiarazioni scritte

allestite ai fini di causa. Principi che valgono nel CPC come sotto l’egida

della previgente procedura cantonale ticinese (da ultimo: II CCA, 7 maggio 2012,

sentenza inc. 12.2012.37 consid. 5). La datrice di lavoro afferma che la

dichiarazione in questione non sarebbe stata da essa allestita, bensì spedita

dalla teste in occasione di una richiesta di sollecito di pagamento delle

fatture. La dichiarazione è stata inviata per fax il 16 maggio 2012,

successivamente all’avvio della causa, avvenuto con petizione 30 marzo 2012. La

teste ha poi affermato che la redazione della medesima, seppur contestuale al

sollecito di pagamento, è stata eseguita su richiesta della convenuta (verbale

10 settembre 2013, pag. 2 in alto). Ne consegue che essa è stata allestita con

l’intento, perlomeno in parte, di adoperarla ai fini di causa. La datrice di

lavoro contesta, inoltre, anche la motivazione pretorile secondo la quale

siccome dalle fatture doc. 11 e 12 non appare la conferma del pagamento, a

maggior ragione se ne deve dedurre che l’attore non ha mai incassato questi

importi. L’appellante reputa che la teste ha invece spiegato il motivo per cui

non vi era tale indicazione, ossia perché la fattura era stata distrutta. Effettivamente

dalla testimonianza di __________ __________ __________ emerge che il documento

è andato distrutto unitamente a tutti quelli relativi al bar __________

(verbale 10 settembre 2013, pag. 2 in fondo). Va detto, tuttavia, che tale

circostanza non muta l’esito, su questo punto, del giudizio. Infatti, la

datrice di lavoro non ha dimostrato, come indicato sopra, che la gerente del

bar __________ avesse pagato le fatture in questione alla controparte e

l’argomentazione pretorile è stata illustrata quale ulteriore conferma di tale

circostanza, ossia a titolo abbondanziale. Anche su questo punto l’appello è

quindi respinto.

5. L’appellante critica, inoltre,

il Pretore per non averle riconosciuto fr. 1'025.50 quale risarcimento per

l’uso privato, a suo dire non consentito, della vettura aziendale da parte del

lavoratore dal 20 giugno al 10 luglio 2011. Tale cifra corrisponde al costo di

fr. 0.70/km (memoriale, pag. 6). Sulla scorta dell’“allegato al contratto di

lavoro” (doc. 3) e delle testimonianze di __________, __________ e __________,

il primo giudice ha accertato che l’uso privato era stato pattuito tra le parti,

che ciò corrispondeva all’usanza instaurata negli ultimi anni e che non era

nemmeno previsto che per essere esercitato il lavoratore necessitasse del

preventivo consenso della datrice di lavoro. Di conseguenza, il Pretore ha

negato la richiesta di indennizzo in questione (decisione impugnata, pag. 8 in alto). L’attrice riconvenzionale ribadisce che il lavoratore avrebbe usato il veicolo per scopi

privati senza la sua autorizzazione, nel senso che egli avrebbe informato della

sua intenzione __________ __________, che non avrebbe avuto alcuna competenza

in materia, mentre secondo le direttive interne egli avrebbe dovuto rivolgersi

al gerente, ossia al signor __________ __________. Al riguardo, l’appellante

rinvia anzitutto al contenuto del doc. 3. Nello stesso il lavoratore “dichiara”

di “lasciare parcheggiata l’auto la sera e nei weekend nel posteggio privato

della ditta, abitando in un appartamento sopra gli uffici della AP 1;

utilizzare saltuariamente l’auto aziendale a scopo privato”. Non vi è alcun

riferimento alla necessità di un’autorizzazione per tale scopo privato. Nemmeno

si può escludere che con “utilizzo saltuario” si intendesse escludere quello

relativo alle ferie. Il teste __________ __________ (venditore/rappresentante

della convenuta) ha affermato, su questo aspetto, di avere “a disposizione

un’autovettura della ditta, che potevo utilizzare anche privatamente ma che

comunque non sfruttavo. Tutte le spese relative alla mia autovettura erano

pagate dalla AP 1” (verbale 7 maggio 2013, pag. 2 in basso). Il Pretore ha indicato il contenuto di tale testimonianza precisando, come detto, che si

trattava dell’usanza degli ultimi anni. Infatti, il teste ha lavorato per la

convenuta dal 2003 al luglio 2009, quindi prima della modifica contrattuale di

cui al doc. 3. __________ __________ (anch’egli rappresentante/venditore della

convenuta) ha dichiarato che “per l’uso dell’autovettura aziendale non ho mai

dovuto assumermi alcuna spesa, tutte le spese venivano pagate dall’azienda.

Quando ho iniziato a usare la mia autovettura l’azienda mi pagava la benzina.

La mia autovettura aziendale la utilizzavo per andare a casa la sera e potevo

anche usarla privatamente anche se non lo facevo” (verbale 7 maggio 2013, pag. 5 in fondo). Anche tale teste era alle dipendenze della convenuta solo fino al maggio 2009 e

riferisce, quindi, sull’usanza precedente alla modifica di cui al doc. 3. A nulla muta, al riguardo, quanto da egli affermato nel senso di non ricordare “se nel mio

contratto di lavoro c’era una disposizione relativa all’uso dell’auto aziendale

a scopo privato, eticamente non trovavo comunque corretto usarla privatamente”

(pag. 6 in alto). Evidentemente egli si riferisce al contratto scritto

iniziale. Va ricordato che il contratto di lavoro non necessita, per la sua validità,

di forma scritta, sicché la sua affermazione circa la possibilità di usare, se

voleva, il veicolo aziendale (e quindi l’autorizzazione, in tal senso, da parte

della datrice di lavoro) significa che il contenuto del medesimo contemplava,

in definitiva, anche l’uso dell’auto a titolo privato. Come accertato dal primo

giudice, quindi, prima della modifica contrattuale di cui al doc. 3, l’uso del

veicolo privato era stato pattuito tra la datrice di lavoro e i suoi

dipendenti. L’appellante rinvia alla dichiarazione di __________ __________ per

dimostrare che tale uso privato poteva essere esercitato unicamente previa

autorizzazione da parte del medesimo. Questi ha “rilevato la vecchia AP 1

all’epoca in cui era in fallimento” e vi è “entrato come socio al 50%” con un

“gruppo italiano”. Egli ha dichiarato: “Mi sembra nel marzo/aprile 2011, ci fu

una revisione da parte dell’ufficio IVA di Berna presso la convenuta, in

occasione della quale, tale ufficio ebbe modo di constatare che alcune

automobili della ditta venivano usate da dipendenti anche per scopi privati.

Ciò portò a una multa di circa fr. 7'800.- a carico della convenuta, per

mancata dichiarazione di IVA per prestazione in natura ai dipendenti. Da lì via

emanai una disposizione a tutti i dipendenti, secondo la quale, gli stessi,

necessitavano della mia autorizzazione per usare a scopo privato le automobili

della ditta” (verbale 10 settembre 2013, pag. 6 in mezzo). Tuttavia, la teste __________ __________ (dipendente di Brinus SA e che da fine 2010 si

occupa della contabilità e dell’amministrazione dei dipendenti della convenuta,

così come dell’allestimento dei contratti di lavoro), ha riferito che l’“allegato

al contratto di lavoro” 17 febbraio 2011 (doc. 3) “è stato allestito in __________”.

Al riguardo, ella ha affermato di ricordare “che dopo un controllo da parte

della cassa compensazione dell’AVS, la stessa ci suggerì di far allestire un

allegato al contratto come quello di cui al doc. 3 mostratomi, perché

altrimenti l’uso privato dell’autovettura aziendale costituiva un reddito in

natura dei dipendenti. Ricordo anche che a tale scopo AP 1, ricevette una multa

di fr. 2'500.-” (verbale 7 maggio 2013, pag. 8 in fondo). Ne consegue che al contrario di quanto indicato da __________ __________ il controllo da

parte della cassa compensazione dell’AVS è avvenuto prima della stesura del

doc. 3, ossia prima del 17 febbraio 2011, e che tale documento è stato allestito

proprio per ovviare ai problemi ivi riscontrati. Sennonché, dal medesimo non

emerge in alcun modo che l’uso privato fosse condizionato all’autorizzazione da

parte della datrice di lavoro. La dichiarazione di __________ __________ (a

quel tempo socio e presidente della gerenza) circa la comunicazione orale ai

dipendenti della necessità di tale autorizzazione (cfr. verbale 10 settembre

2013, pag. 7 in mezzo) si esaurisce, quindi, in una mera allegazione di parte

sprovvista di supporto probatorio. A nulla muta, al riguardo, la seguente affermazione

di __________ __________: “Ricordo che il sig. AA 1 era partito con l’auto

aziendale per tre settimane in vacanza senza l’autorizzazione del sig. __________.

A quanto mi risulta, per andare in vacanza con l’auto aziendale, i dipendenti

dovevano chiedere il permesso al sig. __________” (verbale 7 maggio 2013, pag. 9 in mezzo). Ella, infatti, non indica la fonte della sua affermazione, sicché la stessa potrebbe

fondarsi anche su quanto comunicatole dall’attrice riconvenzionale. Quanto

all’affermazione secondo la quale “Posso dire che l’utilizzo per scopi privati dell’auto

aziendale era consentito, però per utilizzi particolari doveva essere chiesta

l’autorizzazione all’azienda” (verbale 7 maggio 2013, pag. 11 in alto), la teste non ha specificato che cosa intendesse per “scopi particolari”, ritenuto che al

contrario di quanto indicato dall’appellante (memoriale pag. 7 in mezzo) l’uso del veicolo per le ferie rientra nella nozione comune di “uso privato” del

medesimo. Per tacere del fatto che prima di tale dichiarazione la stessa teste

ha dichiarato che “nel doc. 3 non vi sono clausole che prevedono che i

dipendenti devono chiedere l’autorizzazione alla ditta per l’uso privato

dell’autovettura aziendale” (verbale 7 maggio 2013, pag. 10 in fondo). La sua affermazione circa l’autorizzazione per “utilizzi particolari” può quindi basarsi

su quanto deciso unilateralmente dalla datrice di lavoro, senza quindi assurgere

a valida modifica contrattuale. Anche su questo punto l’appello è pertanto

respinto.

6. L’attrice riconvenzionale critica,

poi, il Pretore per non averle riconosciuto il versamento di fr. 3'300.- quale

“indennizzo per l’utilizzo abusivo” della cantina (appello, pag. 7 in fondo). Il primo giudice ha respinto la richiesta di pagamento del canone locativo del

ripostiglio situato in via __________ n. __________ a __________ poiché il

deposito degli oggetti era avvenuto con il consenso di __________ __________ (decisione

impugnata, pag. 8 in mezzo). Il Pretore ha fondato il proprio giudizio sulla

testimonianza del magazziniere __________ __________, dalla quale risulterebbe

chiaro che il deposito __________ __________ ha potuto aver luogo unicamente

previo consenso di __________ __________. L’appellante contesta, anzitutto, tale

accertamento. A suo dire __________ __________ non avrebbe mai autorizzato tale

deposito e nemmeno sapeva che esso era avvenuto (verbale 10 settembre 2013,

pag. 8 in alto). __________ __________ ha dichiarato che “il magazzino in cui è

depositata la merce dell’attore, non è a disposizione dei dipendenti della

convenuta per deporvi loro materiale, se qualcuno voleva depositarvi qualcosa,

doveva chiedere al sig. __________. Non so se l’attore aveva l’autorizzazione

del sig. __________ per depositare la merce di cui ho detto pocanzi” (verbale

15 maggio 2013, pag. 6). La datrice di lavoro afferma che al contrario di

quanto accertato dal Pretore dalla testimonianza in questione non emergerebbe

in alcun modo l’esistenza del consenso al deposito in questione da parte di __________

__________. In realtà, il primo giudice ha spiegato che era necessario il

consenso di quest’ultimo e che la cantina non era a disposizione dei

dipendenti. La motivazione pretorile, sebbene formulata in maniera sommaria, è

corretta. Invero, siccome dall’istruttoria è emerso che il magazzino non era a

disposizione dei dipendenti per deporvi il loro materiale, l’attrice

riconvenzionale non ha dimostrato che essi vi avevano comunque l’accesso fisico

e, segnatamente, che il lavoratore sia riuscito ad accedervi perché i locali comunque

accessibili (assenza di porte chiuse a chiave) o perché era riuscito a ottenere

le chiavi necessarie per l’entrata nel medesimo, seppur senza il consenso di __________

__________. Nemmeno basta a dimostrare tale accessibilità l’allegazione della

datrice di lavoro secondo la quale il lavoratore viveva nel medesimo stabile in

cui vi erano le cantine ove ha depositato il materiale (memoriale, pag. 7 in fondo). Su questo punto l’appello è di conseguenza respinto.

7. L’appellante prosegue

criticando il Pretore per averle negato il rimborso di fr. 411.- corrispondente

alle bottiglie (12 di __________ e 30 di __________) consegnate da un cliente (ristorante

__________ di __________) al lavoratore (in occasione di una consegna per conto

di un altro fornitore) e da questi trattenute anziché restituirle all’attrice

riconvenzionale (memoriale, pag. 8). Il primo giudice ha respinto tale

richiesta poiché non dimostrata. Secondo la datrice di lavoro, invece, dalle

testimonianze agli atti risulterebbe il contrario. Essa rinvia, in primo luogo,

al teste __________ __________, ove questi ha affermato che il ristorante da

lui gestito si riforniva dalla convenuta. Effettivamente, a parte un primo

tentennamento (“Mi sembra che i primi tempi ordinavamo vini dalla AP 1”: verbale

10 settembre 2013, pag. 3), il teste ha dichiarato che “può essere” che “da

quando non abbiamo più preso il vino dalla AP 1” il ristorante in questione si

rifornisse dalla __________. Il teste ha, inoltre, affermato che “il contatto

con la AP 1 lo stabilimmo tramite il sig. AA 1” (loc. cit.). L’appellante

rinvia anche alla testimonianza di __________ __________ (dipendente della

convenuta che si occupa dei lavori d’ufficio in generale), spiegando che dalla

stessa sarebbe emerso che i vini __________ e __________ (oggetto della

presente richiesta di rimborso) sarebbero da essa forniti in esclusiva. La

teste ha affermato che “I prodotti __________ sono vini il cui marchio

appartiene alla AP 1, il __________ è un vino che viene venduto in esclusiva in

Ticino dalla AP 1” (verbale 15 maggio 2013, pag. 3 in mezzo). A sostegno della propria tesi, poi, l’appellante rinvia al contenuto del doc. 8. Si

tratta di un “bollettino fattura” del 16 luglio 2011 intestato a __________ __________,

indirizzato al ristorante __________, ove sono indicate le quantità e il prezzo

di diversi vini, nonché è stato manoscritto “12 __________” e “30 __________”

con l’indicazione del prezzo, per complessivi fr. 411.-. Sennonché, interrogato

sul contenuto di tale documento il teste __________ __________ ha dichiarato di

non sapere “a cosa si riferiscano le aggiunte a mano in questione”, sostenendo

altresì che “la firma in calce al doc. 8 non è la mia e non so di chi sia”

(verbale 10 settembre 2013, pag. 3 in fondo). La teste __________ __________ ha

affermato: “le scritte a mano su questo documento mi risultano essere del sig. AA

1” (verbale 15 maggio 2013, pag. 3 in mezzo). Tuttavia, non si può escludere

che esse siano da attribuire a una persona con una calligrafia analoga a quella

dell’attore. L’appellante rinvia, inoltre, alla testimonianza di __________ __________.

Sul contenuto del doc. 8 egli ha dichiarato che “il vino __________ __________

sono vini forniti dalla convenuta. Ricordo che mi chiamò una signora o un

signore del ristorante __________, dicendomi che aveva consegnato il vino

indicato con la scritta a mano sul doc. 8 a un rappresentante che pensava fosse della AP 1 e si aspettava il ristorno del corrispondente importo. La signora

o il signore mi inviò anche la fattura doc. 8. Io la/lo richiamai dicendo che

non era la convenuta che aveva fornito il vino di cui alla bolletta fattura

doc. 8 né che aveva ritirato le bottiglie indicate con le scritte a mano sul

doc. 8. La persona del ristorante __________ non mi indicò il nome della

persona che aveva ritirato il vino a nome della convenuta” (verbale 10

settembre 2013, pag. 8 in mezzo). Sennonché __________ __________, che si è

occupato della gestione del ristorante in questione dal marzo 2011 al febbraio 2013 in qualità non di “gerente ufficiale” bensì si occupava della “gestione effettiva” (verbale 10

settembre 2013, pag. 3 in alto), ha affermato, come detto, che la firma sul

doc. 8 non è la sua e di non sapere a cosa si riferiscano le aggiunte

manoscritte su tale documento (verbale 10 settembre 2013, pag. 3 in fondo). Ne consegue che a ragione il Pretore ha reputato che l’attrice riconvenzionale non ha

dimostrato la pretesa in questione. Anche su questo punto l’appello è di

conseguenza respinto.

8. L’appellante contesta,

inoltre, il mancato riconoscimento da parte del Pretore della sua richiesta di

versamento di fr. 2'520.85 quale delcredere per crediti inesigibili e di fr.

1'719.15 per restituzione delle provvigioni versate su crediti inesigibili

(memoriale, pag. 9). Il primo giudice ha spiegato che l’attrice riconvenzionale

non aveva dimostrato che i ristoranti indicati nel doc. 20 fossero riforniti

direttamente dal lavoratore e che la liquidazione rispettivamente il fallimento

di tali enti pubblici (doc. 21) gli fosse in qualche modo imputabile (decisione

querelata, pag. 9). La datrice di lavoro afferma che un accordo sul delcredere

non è nullo e critica il Pretore per essersi basato unicamente sul cpv. 1

dell’art. 348a CO, senza contemplare l’applicazione del cpv. 2 del disposto

testé menzionato. Inoltre, essa reputa che i testi __________ __________ e __________

__________ hanno confermato che i clienti di cui al doc. 20 erano gestiti

direttamente dal convenuto riconvenzionale. Giusta l’art. 348a cpv. 1 CO

accordi in virtù dei quali il commesso viaggiatore deve rispondere del pagamento

o d’altro modo di adempimento di obblighi da parte dei clienti oppure

sopportare in tutto o in parte le spese di riscossione di crediti sono nulli.

Secondo il cpv. 2 del disposto testé menzionato il commesso viaggiatore,

allorché è incaricato di concludere affari con la clientela privata, può

obbligarsi per scritto a rispondere, per ogni singolo affare, del quarto al

massimo della perdita subita dal datore di lavoro dall’inadempimento di

obblighi da parte di clienti, premesso però che una provvigione adeguata (del

credere) sia stata stipulata. Nel contratto 17 febbraio 2011 le parti hanno

pattuito una clausola del credere, nel senso che ogni lavoratore è

corresponsabile del debito dei propri clienti nei confronti dell’azienda e deve

impegnarsi al massimo delle sue possibilità a recuperare i crediti non

incassati entro i termini di pagamento previsti. In caso di comprovata

negligenza da parte del lavoratore, lo stesso può essere ritenuto

corresponsabile della perdita subita (doc. E, clausola 6). Va detto, anzitutto,

che l’appellante afferma che il lavoratore aveva la mansione di “procacciare

clienti che acquistassero vini” (memoriale, pag. 2 in alto) e che non vi è alcun accenno alla circostanza che questi fosse incaricato di concludere

affari con la clientela privata, così come previsto per l’applicazione,

unitamente ad altre condizioni, dell’art. 348a cpv. 2 CO (Staehelin, Zürcher Kommentar,

Obligationenrecht, Der Arbeitsvertrag, Art. 330b-355 / Art. 361-362 OR,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 348a). Anzi, dall’espressione di

“procacciatore” summenzionata emerge invece che egli fosse un mero

intermediario. Nemmeno nei contratti e nelle modifiche contrattuali è indicato

in maniera esatta il ruolo rivestito dal convenuto riconvenzionale (doc. C, D,

E e 3). Già per questo motivo un patto di del credere è vietato (Staehelin, op. cit., loc. cit.).

Inoltre, nel contratto 17 febbraio 2011 (doc. E) non vi è alcuna limitazione

alla circostanza che l’obbligo fosse limitato al massimo a un quarto della perdita

subita dalla datrice di lavoro. Nemmeno è tale da sanare l’assenza di una

simile limitazione la circostanza che l’appellante postula la rifusione

unicamente di un “tasso del 20%”. Per tacere del fatto che non vi è alcun

accenno, nel doc. E, a un’adeguata provvigione per la pattuizione della

clausola del credere. Tale provvigione è invero intesa come una provvigione

aggiuntiva, che tenga conto del rischio assunto in tal senso dal lavoratore (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag,

Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7ª ediz., pag. 1368; Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 348a; Wyler, Droit du travail, 2 ª ediz., pag.

163). Nel contratto di cui al doc. E non vi è alcun riferimento a una

provvigione aggiuntiva rispetto a quella prevista alla clausola 5 e che ammonta

al 2.5% dell’“incassato del mese precedente”. Si aggiunga che nel contratto di

lavoro 15 luglio 2009, ove non era stata pattuita una clausola del credere, la

provvigione era del 4% fino a fr. 40'000.- rispettivamente del 5% se la cifra

d’affari superava tale soglia (doc. C). Con la modifica 22 aprile 2010 la

provvigione è stata ridotta al 3% del fatturato (doc. D). Nel contratto di

lavoro 17 febbraio 2011 (doc. E), ove è indicata la clausola del credere, la

provvigione è stata ulteriormente ridotta al 2.5.%. Non è in alcun modo

ravvisabile che in tale percentuale, inferiore a quella prevista

precedentemente allorquando non era stato pattuito il del credere, sia inserita

anche quella aggiuntiva inerente a una pattuizione giusta l’art. 348a cpv. 2

CO. Una provvigione non è nemmeno indicata nel doc. 2 al quale l’appellante

rinvia (memoriale, pag. 9 in mezzo). In definitiva, la clausola del credere è

nulla e anche su questo punto l’appello è respinto.

9. La datrice di lavoro

conclude affermando che la tredicesima pro rata 2011 ammonta a fr. 2'411.30

lordi, anziché a fr. 2'625.- (appello, pag. 10 in fondo). Il Pretore ha preso atto che la pro rata in questione non è stata contestata dalla

convenuta (decisione impugnata, pag. 3 in basso). L’attore ha indicato che la tredicesima pro rata 2011 ammonta a fr. 2'625.- netti rispettivamente a fr.

2'411.30 lordi (petizione, pag. 4 in alto). Va rilevato che l’indicazione “al

lordo” per i fr. 2'411.30 e “al netto” per i fr. 2'625.- è evidentemente da

ricondurre a una mera svista da parte del lavoratore. La convenuta non ha

contestato tale richiesta, definendola “formalmente corretta” (risposta, pag. 6 in alto). Nell’appello la datrice di lavoro indica che la tredicesima pro rata 2011 ammonta a fr. 2'411.30

lordi. Come visto, l’importo al lordo richiesto dall’attore e non contestato

dalla controparte è tuttavia di fr. 2'625.-, così come indicato dal Pretore.

Anche su questo punto la decisione pretorile resiste quindi a critica.

10. Nel dispositivo n. 1 della

decisione querelata il Pretore ha fatto decorrere gli interessi moratori

sull’importo di fr. 6'550.35 dal 1° luglio 2011 su fr. 466.60, dal 1° agosto

2011 su fr. 1'774.50, dal 1° settembre 2011 su fr. 3'500.- e dal 1° ottobre

2011 su fr. 6'125.-. La totalità di tali basi di calcolo, che ammonta a fr.

11'866.10, supera tuttavia la pretesa di fr. 6'550.35 riconosciuta all’attore.

Ciò è da ricondurre al fatto che le pretese relative agli importi summenzionati

sono state riconosciute ma il primo giudice ha poi dedotto i fr. 5'315.75 già

incassati dal lavoratore a titolo di ritenzione. L’appellante postula la

riforma del giudizio pretorile nel senso di attribuire al lavoratore unicamente

fr. 6'983.75, senza indicazione degli interessi. Sennonché, non vi è alcuna

censura inerente a tale aspetto, sicché al riguardo l’appello è irricevibile

(art. 311 cpv. 1 CPC). Alla luce di quanto suesposto l’appello principale è

parzialmente accolto, nel senso che al lavoratore non sono riconosciuti i fr. 466.60

relativi alle asserite spese del mese di giugno 2011.

Considerandi

II. Sull’appello incidentale

11.

Il lavoratore contesta

anzitutto l’accertamento pretorile secondo il quale egli avrebbe incassato fr.

1'078.30 dalla __________ __________ senza poi riversarli alla controparte (memoriale,

pag. 7). Al riguardo il primo giudice ha rinviato alle testimonianze di __________

__________ e di __________ __________. La prima (impiegata presso la convenuta)

ha dichiarato, riferendosi al doc. 15, che “si tratta di tre fatture dirette

intestate alla __________ __________, che dovevano essere incassate al momento

della consegna della merce ma che a tutt’oggi non sono ancora state pagate”

(verbale 15 maggio 2013, pag. 2 in fondo); il secondo (autista/magazziniere per

la convenuta) ha affermato: “non è la mia firma in calce alle tre fatture” di

cui al doc. 15 (verbale menzionato, pag. 5 in mezzo). L’appellante incidentale sostiene che la dichiarazione in questione (doc. 15, primo foglio) è stata

allestita dalla convenuta ai fini di causa e, quindi, non può essere

contemplata. Al riguardo, egli rinvia alla testimonianza della gerente

dell’esercizio in questione, __________ __________, laddove ha riferito che “il

testo dello scritto di cui al doc. 15 non l’ho redatto io, bensì il sig. __________

della convenuta. Io mi sono limitata a firmare questo documento sottopostomi

dal sig. __________” (verbale 10 settembre 2013, pag. 4 in mezzo). L’attore dimentica, tuttavia, che la stessa teste ha confermato “quanto risulta dallo

scritto di cui al doc. 15, ossia che le tre fatture di cui a questo documento

le ho pagate in contanti al sig. AA 1, presso il mio ristorante, __________ __________

di __________”. Ne deriva che su questo punto l’appello incidentale è respinto.

12.

L’attore conclude affermando

che la datrice di lavoro non poteva validamente dedurgli dallo stipendio di

dicembre 2010 fr. 3'106.20 quale quota parte sulla perdita di guadagno

(memoriale, pag. 7 seg.).

12.1

Giova su questo punto spiegare

anzitutto il motivo per cui il Pretore si è chinato su tale posta. Nella

petizione il lavoratore ha chiesto, tra le altre cose, di condannare la

controparte al versamento di fr. 3'500.- lordi (fr. 3'215.10 netti) a titolo di

tredicesima del 2010 (pag. 4). La datrice di lavoro ha risposto che la stessa

era già stata pagata, affermando che ciò emerge dal conteggio paga relativo al

mese di dicembre 2010 di cui al doc. 10 (pag. 6 in alto). L’attore ha replicato che da tale conteggio risultava una deduzione per complessivi fr.

3'753.35 senza indicazione della causale, sicché ha ribadito la propria

richiesta di versamento della tredicesima in questione (pag. 5 in fondo e 6 in alto). Con la duplica la convenuta ha spiegato che tale detrazione si riferiva a

quanto riportato nella lettera 3 dicembre 2010 di cui al doc. 5 (pag. 4). Con

le conclusioni la datrice di lavoro ha ribadito di aver versato la tredicesima

relativa all’anno 2010, così come a suo dire emerso anche dalla testimonianza

di __________ __________ (pag. 5). Da parte sua, il lavoratore ha affermato che

la convenuta non era riuscita a giustificare la deduzione summenzionata, che

casualmente corrispondeva alla tredicesima rivendicata. Egli ha quindi

affermato che la deduzione era abusiva e la tredicesima dovuta (pag. 4 in mezzo).

12.2

Ritornando alla posta summenzionata,

il primo giudice ha spiegato che seppure l’accordo secondo cui il commesso

viaggiatore deve rispondere per inadempienze dei clienti è nullo, egli può

essere chiamato a rispondere per la perdita di guadagno subita dalla datrice di

lavoro giusta gli art. 321a segg. CO. Nella fattispecie il Pretore ha reputato

che il lavoratore non aveva rispettato le direttive sull’obbligo di non

rifornire esercizi pubblici morosi, a meno che questi gli corrispondessero

immediatamente il costo della fornitura (decisione impugnata, pag. 6). L’attore

afferma che in realtà le forniture non erano da lui eseguite bensì dai

trasportatori, salvo rare eccezioni. Al riguardo egli rinvia alle testimonianze

di __________ __________ e di __________ __________. Sul metodo di consegna e

fatturazione la prima (impiegata presso la convenuta) ha dichiarato che vi

erano sia “fatture dirette” che “venivano incassate dall’autista della

convenuta al momento della consegna della merce”, sia un “altro sistema di

fatturazione, ossia dapprima la consegna della merce e la firma del bollettino

di consegna, cui seguiva una fattura da pagare entro 30 giorni”. Vi era, poi,

un terzo metodo di fatturazione, secondo il quale il cliente firmava le

“fatture dirette” che “non venivano pagate alla consegna (…) in questo caso non

veniva più spedita un’altra fattura ma sarebbe stato l’autista o il

rappresentante a passare dal cliente per incassare il dovuto” (verbale 15

maggio 2013, pag. 2 in mezzo). Che fossero gli autisti e non i rappresentanti a

provvedere, di principio, alla consegna è indicato anche a pag. 3 in fondo del verbale testé menzionato, ove ella afferma: “con la firma dell’autista che ha

effettuato la consegna. In questo caso l’autista ha consegnato ugualmente la

merce anche se non ha ricevuto il pagamento”. __________ __________ – autista

magazziniere della convenuta – ha dichiarato che in tale veste si è “anche

occupato della consegna di merce a clienti”. Egli ha poi riferito in generale

di “l’autista” e “quando tornavamo in ditta”, facendo quindi intendere che la

prassi relativa alla consegna e alla fatturazione diretta concerneva tutti gli

autisti (verbale 15 maggio 2013, pag. 5 in mezzo). __________ __________ (venditore/rappresentante dal 2003 al luglio 2009 per la convenuta) ha dichiarato

che lui si occupava di “prendere gli ordini dai clienti e di passarli in ditta,

mentre della consegna dei prodotti si occupavano altri dipendenti. Mi è

capitato alcune volte di consegnare merce a clienti morosi però, con il

pagamento alla consegna della merce stessa. Poteva anche succedere che davo

l’ordine a chi doveva consegnare la merce di farlo dietro pagamento della

stessa, alla consegna” (verbale 7 maggio 2013, pag. 3 in mezzo). __________ __________, anch’egli rappresentante/venditore dal 2006 fino al maggio 2009

per la convenuta, ha affermato: “mi sembra di ricordare che se un cliente aveva

dei debiti verso AP 1 e ordinava della merce, si poteva fornirgliela se pagava

in contanti all’autista che gliela consegnava, che se ne assumeva la responsabilità.

Non ero io che consegnavo la merce ordinata. Raramente ho incassato fatture

presso i clienti (…)” (verbale 7 maggio 2013, pag. 7). __________ __________ –

autista magazziniere – ha dichiarato che “poteva succedere che il cliente

doveva pagare alla consegna, ma non aveva i soldi. Allora noi come autisti,

chiamavamo in ditta per sapere come fare, ossia se consegnargli ugualmente la

merce oppure riportarla. Poteva succedere che il rappresentante in ditta ci

diceva di consegnare ugualmente la merce, che poi sarebbe passato lui a

incassare presso il cliente” (verbale 15 maggio 2013, pag. 5 in mezzo). In definitiva, posto che la consegna avveniva di principio tramite gli autisti, la

datrice di lavoro non è riuscita a dimostrare che la fornitura agli esercizi

pubblici morosi indicati nel doc. 5 senza previa pagamento della fattura sia da

ricondurre all’agire negligente del lavoratore. Ne consegue che la deduzione di

fr. 3'106.20 è ingiustificata e su questo punto l’appello è accolto. In

definitiva l’appello incidentale è parzialmente accolto e al lavoratore devono

essere riconosciuti, in aggiunta a quanto già versato come stipendio di

dicembre 2010, i fr. 3'106.20 detratti invece dalla datrice di lavoro.

III. Sulle spese giudiziarie

13.

Alla luce di quanto

suesposto l’appello della datrice di lavoro è parzialmente accolto, nel senso

che al lavoratore non sono riconosciuti fr. 466.40 quali asserite spese per il

mese di giugno 2011. Anche l’appello incidentale del lavoratore è accolto

limitatamente alla richiesta di riconoscergli fr. 3'106.20 detratti dalla

controparte dallo stipendio di dicembre 2010. Ne consegue che la decisione

impugnata è riformata nel senso che la petizione del lavoratore è accolta per complessivi

fr. 9'189.95 (fr. 6'550.35 ./. fr. 466.60 + 3'106.20), con conseguenza modifica

anche del dispositivo sulle spese ripetibili dell’azione principale. Trattandosi

di una vertenza in materia di diritto del lavoro con valore litigioso inferiore

a fr. 30'000.- non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). In

virtù dell’art. 94 cpv. 2 CPC il valore di causa per la determinazioni delle

spese ripetibili dell’appello principale è di fr. 10'865.60 [(6'550.35 ./.

6'083.75) + (13'389.50 ./. 2'990.50)]. Reputato che la datrice di lavoro soccombe

interamente per quanto concerne le sue pretese riconvenzionali, mentre ottiene

ragione limitatamente a fr. 466.60 per quanto concerne l’azione principale, il

suo grado di soccombenza è pari a circa 24/25. Il valore litigioso dell’appello

incidentale è di fr. 4'184.50 [(9'656.55 ./. 6'550.35) + (2'990.50 ./.

1'912.20)]. Il lavoratore soccombe interamente per quanto concerne la domanda

riconvenzionale, mentre ottiene ragione in misura di fr. 3'106.20 inerenti

all’azione principale. Il suo grado di soccombenza è quindi di circa 1/4. Quanto

agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato

dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1

lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non

è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese

della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a

vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale

valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su

entrambe le domande (cpv. 2). Per quanto concerne l’appellante principale il

valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale è di fr. 3'106.20 per l’azione principale (9'189.95 ./. 6'083.75) e di

fr. 10'399.- (13'389.50 ./. 2'990.50) per la domanda riconvenzionale (art. 53

cpv. 1 LTF). Circa l’appello incidentale, tale valore è di fr. 466.60 (9'656.55

./. 9'189.95) per l’azione principale è di fr. 1'078.30 (2'990.50 ./. 1'912.20)

per la domanda riconvenzionale.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 106 cpv. 1 CPC e il Regolamento sulle ripetibili

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile l’appello principale 28 marzo 2014 di AP 1 è parzialmente accolto.

II. L’appello incidentale 2

maggio 2014 di AA 1 è parzialmente accolto.

III. Di conseguenza la

decisione 25 febbraio 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati

gli altri dispositivi è così riformata:

1.

La petizione 30 marzo 2012 di AA 1

è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare

all’attore l’importo di fr. 9'189.95 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2011 su

fr. 3'106.20, dal 1° agosto 2011 su fr. 1'774.50, dal 1° settembre 2011 su fr. 3'500.- e dal 1°

ottobre 2011 su fr. 6'125.-.

2.

L’attore è condannato a pagare

alla convenuta fr. 1'400.- a titolo di ripetibili.

IV. Non si prelevano spese

processuali per l’appello principale. AP 1 verserà a AA 1 fr. 600.- per spese ripetibili

ridotte dell’appello principale.

V. Non si prelevano spese

processuali per l’appello incidentale. AP 1 verserà a AA 1 fr. 200.- per spese

ripetibili ridotte dell’appello incidentale.

VI. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).