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Decisione

12.2014.64

Inosservanza di un termine nella procedura dei casi manifesti: conseguenze

22 dicembre 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza 27 gennaio 2014 AO

1 e AO 2 hanno chiesto in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti secondo l’art. 257 CPC di accertare l’inesistenza del debito di cui

ai PE n. __________ dell’UE __________ e di ordinare la relativa cancellazione

delle esecuzioni, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con ordinanza 28

gennaio 2014 il Pretore ha fissato al convenuto un termine di 15 giorni per

presentare le proprie osservazioni, termine scaduto infruttuosamente.

C. Con decisione 17 marzo 2014

il Pretore ha accolto l’istanza e accertato l’inesistenza del debito di fr.

161'888.70, oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2014, di cui ai PE n. __________

dell’UE di __________ spiccati nei confronti di AO 1 e AO 2, ordinandone la

cancellazione. Il Pretore, dopo avere preso atto che il convenuto non aveva

presentato osservazioni all’istanza nel termine di 15 giorni fissato con

ordinanza 28 gennaio 2014, ha ritenuto di potere decidere in base agli atti e

quindi rinunciare a tenere udienza (art. 256 CPC). Egli ha rilevato che la

pretesa vantata da AP 1, al quale incombeva l’onere probatorio, non risultava

suffragata da alcun elemento probatorio, né per quanto concerneva la pretesa

originaria né per quanto riguardava l’asserita cessione a suo favore del

credito. Il giudice di prime cure ha considerato i fatti allegati dagli istanti

non contestati e la situazione giuridica chiara, accordando pertanto tutela

giurisdizionale in procedura sommaria ai sensi dell’art. 257 CPC.

D. Con appello 31 marzo 2014 AP

1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di, in via principale,

dichiarare inammissibile l’istanza e, in via subordinata, di rinviare gli atti

alla giurisdizione inferiore per procedere con l’assegnazione al convenuto di

un termine suppletorio per la presentazione delle osservazioni, oppure con la

citazione delle parti a un’udienza dibattimentale, il tutto con protesta di

tasse, spese e ripetibili. Con risposta all’appello 16 aprile 2014 gli istanti

postulano la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle

argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova

applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a

10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la

decisione impugnata è stata notificata il 20 marzo 2014 e l’appello del 31

marzo è tempestivo, così come lo è la risposta del 16 aprile 2014.

Considerandi

2.

Con la risposta gli

appellati contestano il potere di rappresentanza del patrocinatore

dell’appellante al momento del deposito dell’appello e chiedono il versamento

di una cauzione processuale per le spese ripetibili vista la situazione di

insolvenza in cui l’appellante si trova; domanda poi completata il 30 luglio

2014.

Essi producono inoltre i doc. da 1 a 11.

2.1

Con decisione

incidentale 4 settembre 2014 la presidente di questa Camera ha parzialmente

accolto la domanda di cauzione processuale, ordinando di conseguenza a AP 1 di

prestare entro il 31 ottobre 2014 una cauzione processuale di

fr. 3'000.- a titolo di garanzia

per eventuali ripetibili in favore della controparte per la presente procedura.

L’appellante ha versato l’importo richiesto entro il termine fissato. L’eccezione

relativa alla mancata rappresentanza processuale del patrocinatore di AP 1 al

momento dell’inoltro dell’appello è stata sanata con la produzione della

procura entro il termine fissato dalla presidente di questa Camera (art. 132

cpv. 1 CPC). Ne discende che nulla osta alla trattazione del gravame.

2.2

Per quanto concerne i documenti

prodotti in questa sede contestualmente all’inoltro della risposta all’appello

(doc. 1 – 11) si rileva che nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale

nei casi manifesti il giudice di appello deve valutare i fatti sulla base delle

prove già apprezzate dal Pretore ed è pertanto esclusa l’adduzione di nuovi

fatti o la produzione di nuovi documenti (sentenze del Tribunale federale

4A_420/2012 del 7 novembre 2012 consid. 5, in SJ 2013 I 129;4A_312/2013 del 17 ottobre 2013, in RtiD I-2014 35c pag. 801; II CCA 12.2014.130 del 7 novembre

2014). Ne discende che i nuovi mezzi di prova oggetto della risposta

all’appello sono irricevibili e non possono essere considerati per il presente

giudizio.

3.

Il Pretore ha ritenuto

adempiute le condizioni poste per la tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

Egli ha considerato che l’asserita pretesa vantata da AP 1, a cui incombeva

l’onere probatorio in un’azione di accertamento negativo del credito, nei

confronti degli istanti non risultava suffragata da alcun elemento probatorio.

Il primo giudice ha ritenuto i fatti allegati dagli istanti incontestati,

avendo l’appellante omesso di presentare la risposta entro il termine fissato.

4.

L’appellante rimprovera il

Pretore per avere ritenuto adempiute le condizioni poste dall’art. 257 CPC e

concesso tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Egli solleva, in via

subordinata, una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché la

decisione impugnata è stata emanata senza che il Pretore gli abbia assegnato un

termine suppletorio per presentare la risposta e senza che le parti siano state

citate all’udienza dibattimentale. Egli lamenta inoltre una violazione

dell’art. 147 cpv. 3 CPC, poiché il primo giudice non lo ha reso attento che in

mancanza di una risposta avrebbe proceduto a giudicare la lite senza convocare

le parti al dibattimento.

Ancorché eccepita solo in

via subordinata, la censura dell’appellante relativa alla violazione del suo

diritto di essere sentito - che, se fondata, implicherebbe l’annullamento della

decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la

continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione,

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito - va trattata

preliminarmente (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 187 consid. 2.2, 127 V

431.

consid. 3d; II CCA 3 ottobre 2014 inc. 12.2013.29, 9 aprile 2014 inc. n.

12.2012

).

5.

Secondo l’art. 257 CPC il

giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela

giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente

comprovabili e se la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che

se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3). Lo scopo

della tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC è di offrire

all’istante, quando le condizioni sono adempiute, la scelta di procedere

tramite una procedura celere e ottenere rapidamente una decisione con piena

autorità di cosa giudicata. Il nuovo CPC federale permette l’applicazione di tale

procedura anche per le pretese pecuniarie (Messaggio concernente il Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6723 e

seg.; Hofmann in: Spühler/Tenchio/ Infanger, Basler

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 1 e n. 17 ad

art. 257 CPC). La tutela giurisdizionale nei casi manifesti secondo l’art. 257

CPC è una procedura sommaria speciale alla quale si applicano le disposizioni

degli artt. 252 - 256 CPC per quanto attiene la procedura, completate per

analogia dalle norme della procedura ordinaria (art. 219 CPC), se compatibili

con il carattere della procedura sommaria (Messaggio concernente il Codice di

diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593,

pag.6722).

5.1

La procedura è introdotta mediante

istanza scritta; in casi semplici o urgenti essa può essere proposta anche

oralmente mediante dichiarazione a verbale (art. 252 CPC). Essa non è preceduta

da un tentativo di conciliazione (art. 198 lett. a CPC). Se l’istanza non

risulta manifestamente inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla

controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art.

253.

CPC). Secondo l’art. 256 cpv. 1 CPC il giudice può rinunciare a tenere

udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga

altrimenti, ciò che non è il caso nella procedura di tutela giurisdizionale nei

casi manifesti. La procedura sommaria è pertanto caratterizzata da flessibilità

nella forma poiché può essere orale o scritta. Il Tribunale federale e la

dottrina maggioritaria sono concordi nel ritenere che il carattere scritto o

orale della procedura sommaria è lasciato al libero apprezzamento del giudice e

le parti non hanno di principio diritto alla tenuta di un’udienza (decisione

del Tribunale federale 5A_403/ 2014 del 19 agosto 2014 consid. 4.1,5D_192/2013

del 30 aprile 2014,4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 3.2; Chevalier in: Zürcher Kommentar zur ZPO,

2a ed., n. 1 ad art. 253; Gasser/Rickli,

Kurzkommentar zur ZPO, 2a ed., n. 1 ad art. 253; Güngerich in: Berner Kommentar, ZPO;

Band II; Art. 150 - 352/400 - 406 ZPO, n. 7 ad art. 253; Kaufmann in: Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/

Schwander [Hrsg.], 2011, n. 13 ad art. 253 e n. 4 ad art. 256; Jent-Sǿrensen in: Kurzkommentar ZPO, 2a

ed., n. 1 e 4 ad art. 253; Mazan,

Basler Kommentar, schweizerische Zivilprozessordnung, 2a ed., n. 11

e 13 seg., 17 segg ad art. 253 e n. 2 seg. ad art. 256). Ne discende che conformemente

all’art. 256 cpv. 1 CPC, se il giudice fissa alla controparte un termine per

presentare osservazioni scritte, egli, nell’ambito del suo potere di

apprezzamento, resta libero di decidere in seguito se statuire in base agli

atti o se procedere ad un’udienza, sempre che la legge non disponga altrimenti

(Gasser/Rickli, op. cit., n. 1 ad

art. 256 CPC; Güngerich, op. cit.,

n. 14 ad art. 253 CPC, n. 1 ad art. 256 CPC; Jent-Sǿrensen,

op. cit., n. 4 ad. art. 253 CPC; Kaufmann,

op. cit., n. 4 ad art. 256 CPC).

5.2

La questione a sapere

se anche in procedura sommaria in caso di mancata presentazione della risposta

il giudice è tenuto ad assegnare un breve termine suppletorio, analogamente a

quanto previsto per la procedura ordinaria all’art. 223 CPC, è invece controverso.

Una parte della dottrina è favorevole a questa soluzione e sostiene

l’applicazione per analogia dell’art. 223 CPC (Pahud

in: Schweizerische Zivilprozessordung, Brunner/Gasser/

Schwander [Hrsg.], 2011, n. 9 ad art. 223 CPC; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1123).

Un’altra parte ritiene invece questa soluzione contraria al principio di

celerità alla base della procedura sommaria, tanto più che in questo tipo di

procedura non è necessario uno scambio scritto degli allegati (Kaufmann, op. cit., n. 21 ad art. 253

CPC; Frei/Willisegger in: Basler

Kommentar, schweizerische Zivilprozessordnung, 2a ed., n. 17 ad art.

223.

CPC; Tappy, Code de procédure

civile commenté, n. 26 ad art. 223 CPC). Altri autori sostengono

un’applicazione per analogia dell’art. 223 CPC, a meno che vi si oppongano

motivi di celerità (Meier,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 413), soprattutto in quei casi ove la

decisione acquista forza di cosa giudicata materiale (Mazan, op. cit., n. 16 ad art. 253 CPC). Il Tribunale

federale ha negato l’applicazione per analogia dell’art. 223 CPC in una

procedura sommaria di rigetto dell’opposizione: se l’escusso non presenta le

osservazioni alla domanda di rigetto dell’opposizione nel termine, non gli va

fissato alcun termine suppletorio nel senso dell’art. 223 CPC, poiché ciò

sarebbe in contrasto con la natura stessa della procedura di rigetto

dell’opposizione (la cui decisione non acquisisce forza di cosa cresciuta in

giudicato) e con il principio di celerità stabilito dalla legge per questo tipo

di procedura. Il Tribunale federale non si è per contro espresso

sull’applicazione dell’art. 223 CPC negli altri casi di procedure sommarie.

5.3

Nel caso concreto gli istanti hanno

introdotto un’azione di accertamento negativo del debito in procedura sommaria

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (act. I). Con ordinanza 28 gennaio

2014.

il Pretore ha intimato l’istanza al convenuto, fissandogli un termine di

15.

giorni per presentare le proprie osservazioni. Il termine è decorso

infruttuoso e il Pretore, prendendone atto, ha ritenuto di potere decidere in

base agli atti rinunciando a tenere udienza in applicazione dell’art. 256 CPC

(decisione impugnata 17 marzo 2014, act. II, pag. 1). Come illustrato al

considerando 5.1, tale modo di procedere rientra nel potere di apprezzamento

del giudice e non è in contrasto con l’art. 256 cpv. 1 CPC. La questione a

sapere se nel caso concreto il Pretore, in applicazione per analogia dell’art.

223.

CPC, avrebbe dovuto assegnare al convenuto un termine suppletorio per produrre

le proprie osservazioni, può restare indecisa, ritenuto che l’appello deve

essere in ogni caso parzialmente accolto per i motivi seguenti.

6.

Secondo l’art. 147 cpv. 3

CPC il giudice deve rendere attente le parti alle conseguenze dell’inosservanza

di un termine. La norma, che fa parte delle “disposizioni generali” del Codice

di procedura civile (art. 1-196), si applica anche nelle procedure sommarie (Frei, Berner Kommentar, ZPO; Band I;

Art. 1 - 149 ZPO, n. 26 ad art. 147; Bohnet,

CPC commenté, n. 9 ad art. 256), come quella in esame. Questa norma non è solo

una disposizione d’ordine. Il giudice è obbligato a indicare nell’ordinanza

sulla fissazione del termine le conseguenze di una sua inosservanza (Frei, op. cit. , n. 29 ad art. 147). In

altre parole, l’obbligo di informativa del giudice rappresenta la condizione

affinché le conseguenze preclusive di cui all’art. 147 cpv. 2 CPC possano

essere generate.

Nel caso di specie, l’ordinanza

del 28 gennaio 2014, con la quale il primo giudice ha fissato al convenuto un

termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni, non indica le

conseguenze in caso di inosservanza di tale termine. Non si può d’altronde

ritenere che l’appellante, che in prima istanza non era patrocinato, avrebbe

dovuto, in buona fede, aspettarsi che il giudice avrebbe statuito

immediatamente senza nemmeno convocare le parti ad un’udienza dibattimentale,

analogamente a quanto avvenuto nella precedente procedura di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti, avviata da AO 1 e AO 2 con istanza 7 maggio

2013.

In quel caso infatti, malgrado l’appellante avesse omesso di inoltrare

le osservazioni nel termine impartito, il primo giudice aveva citato le parti

per il dibattimento (doc. I, incarto SO.2013.1933). In queste condizioni,

occorre annullare la sentenza impugnata e retrocedere l’incarto alla giudice di

prime cure, affinché emani un nuovo giudizio previa nuova assegnazione del

termine per presentare le osservazioni con la comminatoria delle conseguenze in

caso di sua inosservanza (art. 147 cpv. 3 CPC).

7.

In queste circostanze le

altre censure sollevate dall’appellante concernenti il merito possono restare

indecise, fermo restando che il primo giudice dovrà tenere conto nel suo nuovo

giudizio del fatto che la questione dell’inesistenza del debito posto a

fondamento della procedura esecutiva è già stata accertata con decisione 28

maggio 2013 (doc. I). Con tale giudizio, pronunciato in procedura sommaria di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC, il primo giudice

ha infatti già accertato l’inesistenza del debito oggetto della procedura di

cui ai PE n. __________, ordinando la loro cancellazione. Analogamente

all’azione di disconoscimento del debito dell’art. 83 cpv. 2 LEF,

rispettivamente a quella di accertamento dell’inesistenza del debito prevista

all’art. 85a LEF, la decisione del 28 maggio 2013, oltre che avere un effetto

esecutivo (ossia l’ordine del primo giudice di cancellare l’esecuzione di cui

ai PE n. __________), ha pure un effetto di cosa giudicata materiale per quanto

attiene all’esistenza del presunto credito posto alla base dell’esecuzione (cfr.

DTF 132 III 277; 128 III 334; 124 III 207), atteso che sia la procedura avviata

con istanza 7 maggio 2013 sia la presente procedura coinvolgono le stesse parti,

si fondano sullo stesso complesso di fatti e concernono lo stesso presunto

titolo di credito, rispettivamente la medesima pretesa, anche se gli importi

sono diversi.

8.

Visto quanto precede

l’appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza 17 marzo 2014 della

Pretura __________ __________, annullata. La causa è rinviata al primo giudice

per nuovo giudizio, previa nuova assegnazione del termine per presentare le

osservazioni con la comminatoria delle conseguenze in caso di sua inosservanza.

Dato che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non può essere

ritenuta causata da una delle parti, per motivi di equità non si prelevano spese

giudiziarie (art. 107 cpv. 2 CPC). Per lo stesso motivo, tenuto conto del fatto

che il presente giudizio si limita all’esame

della violazione del diritto di essere sentito e non pone fine al

procedimento a livello cantonale, non si assegnano ripetibili (art. 107 cpv. 2

CPC, cfr. DTF 138 III 471 consid. 7; KUKO ZPO- Schmid,

n. 15 ad art. 107 CPC). Il valore di causa determinante

per stabilire i rimedi giuridici esperibili sul piano federale è di

fr. 161'888.70.- (art. 74 LTF). La cauzione processuale di

fr. 3’000.- nel

frattempo prestata per ordine della scrivente Camera dall’appellante, sarà

liberata in suo favore ad avvenuta crescita in giudicato di questa decisione.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95, 106 e 107 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello 31 marzo 2014

di AP 1 è parzialmente accolto.

1.1 Di conseguenza la sentenza 17 marzo

2014 della Pretura __________ __________, è annullata.

1.2 La causa è rinviata al primo

giudice per nuovo giudizio, previa nuova assegnazione del termine per

presentare le osservazioni con la comminatoria delle conseguenze in caso di sua

inosservanza.

II. Non si prelevano spese

giudiziarie e non si assegnano ripetibili per la procedura di appello.

III. Ad

avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione

processuale di fr. 3’000.- prestata da AP 1 a seguito

della decisione 4 settembre 2014 di questa Camera sarà liberata in suo favore.

IV. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura __________.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso

superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).