12.2014.64
Inosservanza di un termine nella procedura dei casi manifesti: conseguenze
22 dicembre 2014Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.64
Lugano
22 dicembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria di tutela giurisdizionale dei
casi manifesti - inc. n. SO.2014.371
della Pretura __________ - promossa con istanza 27 gennaio 2014 da
AO
1
AO
2
entrambi
rappr. dallo RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui gli istanti
hanno chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 161'888.70, oltre
interessi, di cui ai PE n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di __________ e
la conseguente cancellazione degli stessi, con protesta di tasse, spese e
ripetibili;
domanda accolta
integralmente dal Pretore con decisione 17 marzo 2014;
appellante il convenuto
con appello 31 marzo 2014 con cui chiede l’annullamento del giudizio impugnato,
nel senso di, in via principale, dichiarare inammissibile l’istanza e, in via
subordinata, di rinviare gli atti alla giurisdizione inferiore per procedere
con l’assegnazione di un termine suppletorio per la presentazione delle
osservazioni o con la citazione delle parti all’udienza dibattimentale, il
tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 16
aprile 2014 gli istanti postulano la reiezione del gravame, pure con protesta
di spese e ripetibili di appello;
richiamata la decisione
4 settembre 2014 con cui la presidente di questa Camera ha fatto ordine a AP 1
di prestare una cauzione processuale di fr. 3'000.- per la procedura d’appello,
nel frattempo fornita;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 2011 AO 1 e AO 2
hanno sottoscritto con l’impresa generale A__________, __________, un contratto
di appalto per l’edificazione della loro casa di abitazione sul mappale n. __________
RFD di __________. L’impresa generale A__________ ha subappaltato l’esecuzione
delle opere da impresario costruttore alla società E__________, allora gestita
da AP 1 (doc. B, C e L), la quale ha chiesto con istanza 6 dicembre 2011
l’iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sul fondo mappale
n. __________ RFD di __________ di proprietà in ragione di ½ ciascuno di AO 1 e
AO 2 per un importo di
fr. 145'956.35 oltre
interessi (doc. C, inc. SO.2011.5292 della Pretura __________). Con decisione
20 agosto 2012 il Pretore ha ordinato l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca
legale limitatamente a fr. 11'484.85, oltre interessi, assegnando alla E__________
un termine di 60 giorni per promuovere la causa tendente alla conferma
definitiva dell’ipoteca (decisione 20 agosto 2012 inc. SO.2011.5292, doc. C). Decorso
infruttuoso il termine il Pretore, con decisione 7 maggio 2013, ne ha ordinato
la cancellazione (doc. D). Nel frattempo, in data 9 febbraio 2012, la E__________ ha fatto spiccare nei confronti di AO 1 e di AO 2 un precetto esecutivo per un importo
complessivo di fr. 187'000.- (doc. E). L’esecuzione è poi stata cancellata su
iniziativa della medesima società (doc. F). Dopo il fallimento della E__________,
AP 1, il 10 aprile 2013, ha fatto spiccare a titolo personale un precetto
esecutivo nei confronti di AO 1 e AO 2 per un importo di fr. 145'956.35,
facendo valere quale titolo una “cessione di credito da E__________ /A__________”.
Saldo opere da capomastro su mapp.__________ RFD __________ – fattura 05.12.2011”
(PE n. __________ dell’UE di __________, doc. H). Con istanza 7 maggio 2013 AO
1 e AO 2 hanno chiesto in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti di accertare l’inesistenza del debito. Con sentenza 28 maggio 2013 il
Pretore, dopo avere constatato che AP 1 non aveva presentato osservazioni e non
era comparso al dibattimento, ha ritenuto non suffragata la pretesa dello
stesso e ha pertanto accertato l’inesistenza del debito, ordinando la
cancellazione dei relativi precetti esecutivi (decisione 28 maggio 2013 inc.
SO.2013.1933, doc. I). Il 14 gennaio 2014 AP 1 ha nuovamente fatto spiccare nei
confronti di AO 1 e AO 2 i precetti esecutivi PE n .__________ per un importo
di fr. 161'077.70, oltre interessi e spese, facendo valere come titolo di
credito“Opere da capomastro su mapp. __________ RFD __________. Fattura del
05.12.2011. Cessione di credito da E__________ / A__________ del 30 settembre
2012 compresi interessi conteggiati fino e compreso il 13.01.2014” (doc. N),
ai quali è stata interposta tempestiva opposizione.
Fatti
B. Con istanza 27 gennaio 2014 AO
1 e AO 2 hanno chiesto in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti secondo l’art. 257 CPC di accertare l’inesistenza del debito di cui
ai PE n. __________ dell’UE __________ e di ordinare la relativa cancellazione
delle esecuzioni, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con ordinanza 28
gennaio 2014 il Pretore ha fissato al convenuto un termine di 15 giorni per
presentare le proprie osservazioni, termine scaduto infruttuosamente.
C. Con decisione 17 marzo 2014
il Pretore ha accolto l’istanza e accertato l’inesistenza del debito di fr.
161'888.70, oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2014, di cui ai PE n. __________
dell’UE di __________ spiccati nei confronti di AO 1 e AO 2, ordinandone la
cancellazione. Il Pretore, dopo avere preso atto che il convenuto non aveva
presentato osservazioni all’istanza nel termine di 15 giorni fissato con
ordinanza 28 gennaio 2014, ha ritenuto di potere decidere in base agli atti e
quindi rinunciare a tenere udienza (art. 256 CPC). Egli ha rilevato che la
pretesa vantata da AP 1, al quale incombeva l’onere probatorio, non risultava
suffragata da alcun elemento probatorio, né per quanto concerneva la pretesa
originaria né per quanto riguardava l’asserita cessione a suo favore del
credito. Il giudice di prime cure ha considerato i fatti allegati dagli istanti
non contestati e la situazione giuridica chiara, accordando pertanto tutela
giurisdizionale in procedura sommaria ai sensi dell’art. 257 CPC.
D. Con appello 31 marzo 2014 AP
1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di, in via principale,
dichiarare inammissibile l’istanza e, in via subordinata, di rinviare gli atti
alla giurisdizione inferiore per procedere con l’assegnazione al convenuto di
un termine suppletorio per la presentazione delle osservazioni, oppure con la
citazione delle parti a un’udienza dibattimentale, il tutto con protesta di
tasse, spese e ripetibili. Con risposta all’appello 16 aprile 2014 gli istanti
postulano la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova
applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile
mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a
10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la
decisione impugnata è stata notificata il 20 marzo 2014 e l’appello del 31
marzo è tempestivo, così come lo è la risposta del 16 aprile 2014.
Considerandi
2.
Con la risposta gli
appellati contestano il potere di rappresentanza del patrocinatore
dell’appellante al momento del deposito dell’appello e chiedono il versamento
di una cauzione processuale per le spese ripetibili vista la situazione di
insolvenza in cui l’appellante si trova; domanda poi completata il 30 luglio
2014.
Essi producono inoltre i doc. da 1 a 11.
2.1
Con decisione
incidentale 4 settembre 2014 la presidente di questa Camera ha parzialmente
accolto la domanda di cauzione processuale, ordinando di conseguenza a AP 1 di
prestare entro il 31 ottobre 2014 una cauzione processuale di
fr. 3'000.- a titolo di garanzia
per eventuali ripetibili in favore della controparte per la presente procedura.
L’appellante ha versato l’importo richiesto entro il termine fissato. L’eccezione
relativa alla mancata rappresentanza processuale del patrocinatore di AP 1 al
momento dell’inoltro dell’appello è stata sanata con la produzione della
procura entro il termine fissato dalla presidente di questa Camera (art. 132
cpv. 1 CPC). Ne discende che nulla osta alla trattazione del gravame.
2.2
Per quanto concerne i documenti
prodotti in questa sede contestualmente all’inoltro della risposta all’appello
(doc. 1 – 11) si rileva che nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti il giudice di appello deve valutare i fatti sulla base delle
prove già apprezzate dal Pretore ed è pertanto esclusa l’adduzione di nuovi
fatti o la produzione di nuovi documenti (sentenze del Tribunale federale
4A_420/2012 del 7 novembre 2012 consid. 5, in SJ 2013 I 129;4A_312/2013 del 17 ottobre 2013, in RtiD I-2014 35c pag. 801; II CCA 12.2014.130 del 7 novembre
2014). Ne discende che i nuovi mezzi di prova oggetto della risposta
all’appello sono irricevibili e non possono essere considerati per il presente
giudizio.
3.
Il Pretore ha ritenuto
adempiute le condizioni poste per la tutela giurisdizionale nei casi manifesti.
Egli ha considerato che l’asserita pretesa vantata da AP 1, a cui incombeva
l’onere probatorio in un’azione di accertamento negativo del credito, nei
confronti degli istanti non risultava suffragata da alcun elemento probatorio.
Il primo giudice ha ritenuto i fatti allegati dagli istanti incontestati,
avendo l’appellante omesso di presentare la risposta entro il termine fissato.
4.
L’appellante rimprovera il
Pretore per avere ritenuto adempiute le condizioni poste dall’art. 257 CPC e
concesso tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Egli solleva, in via
subordinata, una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché la
decisione impugnata è stata emanata senza che il Pretore gli abbia assegnato un
termine suppletorio per presentare la risposta e senza che le parti siano state
citate all’udienza dibattimentale. Egli lamenta inoltre una violazione
dell’art. 147 cpv. 3 CPC, poiché il primo giudice non lo ha reso attento che in
mancanza di una risposta avrebbe proceduto a giudicare la lite senza convocare
le parti al dibattimento.
Ancorché eccepita solo in
via subordinata, la censura dell’appellante relativa alla violazione del suo
diritto di essere sentito - che, se fondata, implicherebbe l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la
continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito - va trattata
preliminarmente (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 187 consid. 2.2, 127 V
431.
consid. 3d; II CCA 3 ottobre 2014 inc. 12.2013.29, 9 aprile 2014 inc. n.
12.2012
).
5.
Secondo l’art. 257 CPC il
giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela
giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente
comprovabili e se la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che
se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3). Lo scopo
della tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC è di offrire
all’istante, quando le condizioni sono adempiute, la scelta di procedere
tramite una procedura celere e ottenere rapidamente una decisione con piena
autorità di cosa giudicata. Il nuovo CPC federale permette l’applicazione di tale
procedura anche per le pretese pecuniarie (Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6723 e
seg.; Hofmann in: Spühler/Tenchio/ Infanger, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 1 e n. 17 ad
art. 257 CPC). La tutela giurisdizionale nei casi manifesti secondo l’art. 257
CPC è una procedura sommaria speciale alla quale si applicano le disposizioni
degli artt. 252 - 256 CPC per quanto attiene la procedura, completate per
analogia dalle norme della procedura ordinaria (art. 219 CPC), se compatibili
con il carattere della procedura sommaria (Messaggio concernente il Codice di
diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593,
pag.6722).
5.1
La procedura è introdotta mediante
istanza scritta; in casi semplici o urgenti essa può essere proposta anche
oralmente mediante dichiarazione a verbale (art. 252 CPC). Essa non è preceduta
da un tentativo di conciliazione (art. 198 lett. a CPC). Se l’istanza non
risulta manifestamente inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla
controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art.
253.
CPC). Secondo l’art. 256 cpv. 1 CPC il giudice può rinunciare a tenere
udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga
altrimenti, ciò che non è il caso nella procedura di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti. La procedura sommaria è pertanto caratterizzata da flessibilità
nella forma poiché può essere orale o scritta. Il Tribunale federale e la
dottrina maggioritaria sono concordi nel ritenere che il carattere scritto o
orale della procedura sommaria è lasciato al libero apprezzamento del giudice e
le parti non hanno di principio diritto alla tenuta di un’udienza (decisione
del Tribunale federale 5A_403/ 2014 del 19 agosto 2014 consid. 4.1,5D_192/2013
del 30 aprile 2014,4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 3.2; Chevalier in: Zürcher Kommentar zur ZPO,
2a ed., n. 1 ad art. 253; Gasser/Rickli,
Kurzkommentar zur ZPO, 2a ed., n. 1 ad art. 253; Güngerich in: Berner Kommentar, ZPO;
Band II; Art. 150 - 352/400 - 406 ZPO, n. 7 ad art. 253; Kaufmann in: Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/
Schwander [Hrsg.], 2011, n. 13 ad art. 253 e n. 4 ad art. 256; Jent-Sǿrensen in: Kurzkommentar ZPO, 2a
ed., n. 1 e 4 ad art. 253; Mazan,
Basler Kommentar, schweizerische Zivilprozessordnung, 2a ed., n. 11
e 13 seg., 17 segg ad art. 253 e n. 2 seg. ad art. 256). Ne discende che conformemente
all’art. 256 cpv. 1 CPC, se il giudice fissa alla controparte un termine per
presentare osservazioni scritte, egli, nell’ambito del suo potere di
apprezzamento, resta libero di decidere in seguito se statuire in base agli
atti o se procedere ad un’udienza, sempre che la legge non disponga altrimenti
(Gasser/Rickli, op. cit., n. 1 ad
art. 256 CPC; Güngerich, op. cit.,
n. 14 ad art. 253 CPC, n. 1 ad art. 256 CPC; Jent-Sǿrensen,
op. cit., n. 4 ad. art. 253 CPC; Kaufmann,
op. cit., n. 4 ad art. 256 CPC).
5.2
La questione a sapere
se anche in procedura sommaria in caso di mancata presentazione della risposta
il giudice è tenuto ad assegnare un breve termine suppletorio, analogamente a
quanto previsto per la procedura ordinaria all’art. 223 CPC, è invece controverso.
Una parte della dottrina è favorevole a questa soluzione e sostiene
l’applicazione per analogia dell’art. 223 CPC (Pahud
in: Schweizerische Zivilprozessordung, Brunner/Gasser/
Schwander [Hrsg.], 2011, n. 9 ad art. 223 CPC; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1123).
Un’altra parte ritiene invece questa soluzione contraria al principio di
celerità alla base della procedura sommaria, tanto più che in questo tipo di
procedura non è necessario uno scambio scritto degli allegati (Kaufmann, op. cit., n. 21 ad art. 253
CPC; Frei/Willisegger in: Basler
Kommentar, schweizerische Zivilprozessordnung, 2a ed., n. 17 ad art.
223.
CPC; Tappy, Code de procédure
civile commenté, n. 26 ad art. 223 CPC). Altri autori sostengono
un’applicazione per analogia dell’art. 223 CPC, a meno che vi si oppongano
motivi di celerità (Meier,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 413), soprattutto in quei casi ove la
decisione acquista forza di cosa giudicata materiale (Mazan, op. cit., n. 16 ad art. 253 CPC). Il Tribunale
federale ha negato l’applicazione per analogia dell’art. 223 CPC in una
procedura sommaria di rigetto dell’opposizione: se l’escusso non presenta le
osservazioni alla domanda di rigetto dell’opposizione nel termine, non gli va
fissato alcun termine suppletorio nel senso dell’art. 223 CPC, poiché ciò
sarebbe in contrasto con la natura stessa della procedura di rigetto
dell’opposizione (la cui decisione non acquisisce forza di cosa cresciuta in
giudicato) e con il principio di celerità stabilito dalla legge per questo tipo
di procedura. Il Tribunale federale non si è per contro espresso
sull’applicazione dell’art. 223 CPC negli altri casi di procedure sommarie.
5.3
Nel caso concreto gli istanti hanno
introdotto un’azione di accertamento negativo del debito in procedura sommaria
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (act. I). Con ordinanza 28 gennaio
2014.
il Pretore ha intimato l’istanza al convenuto, fissandogli un termine di
15.
giorni per presentare le proprie osservazioni. Il termine è decorso
infruttuoso e il Pretore, prendendone atto, ha ritenuto di potere decidere in
base agli atti rinunciando a tenere udienza in applicazione dell’art. 256 CPC
(decisione impugnata 17 marzo 2014, act. II, pag. 1). Come illustrato al
considerando 5.1, tale modo di procedere rientra nel potere di apprezzamento
del giudice e non è in contrasto con l’art. 256 cpv. 1 CPC. La questione a
sapere se nel caso concreto il Pretore, in applicazione per analogia dell’art.
223.
CPC, avrebbe dovuto assegnare al convenuto un termine suppletorio per produrre
le proprie osservazioni, può restare indecisa, ritenuto che l’appello deve
essere in ogni caso parzialmente accolto per i motivi seguenti.
6.
Secondo l’art. 147 cpv. 3
CPC il giudice deve rendere attente le parti alle conseguenze dell’inosservanza
di un termine. La norma, che fa parte delle “disposizioni generali” del Codice
di procedura civile (art. 1-196), si applica anche nelle procedure sommarie (Frei, Berner Kommentar, ZPO; Band I;
Art. 1 - 149 ZPO, n. 26 ad art. 147; Bohnet,
CPC commenté, n. 9 ad art. 256), come quella in esame. Questa norma non è solo
una disposizione d’ordine. Il giudice è obbligato a indicare nell’ordinanza
sulla fissazione del termine le conseguenze di una sua inosservanza (Frei, op. cit. , n. 29 ad art. 147). In
altre parole, l’obbligo di informativa del giudice rappresenta la condizione
affinché le conseguenze preclusive di cui all’art. 147 cpv. 2 CPC possano
essere generate.
Nel caso di specie, l’ordinanza
del 28 gennaio 2014, con la quale il primo giudice ha fissato al convenuto un
termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni, non indica le
conseguenze in caso di inosservanza di tale termine. Non si può d’altronde
ritenere che l’appellante, che in prima istanza non era patrocinato, avrebbe
dovuto, in buona fede, aspettarsi che il giudice avrebbe statuito
immediatamente senza nemmeno convocare le parti ad un’udienza dibattimentale,
analogamente a quanto avvenuto nella precedente procedura di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti, avviata da AO 1 e AO 2 con istanza 7 maggio
2013.
In quel caso infatti, malgrado l’appellante avesse omesso di inoltrare
le osservazioni nel termine impartito, il primo giudice aveva citato le parti
per il dibattimento (doc. I, incarto SO.2013.1933). In queste condizioni,
occorre annullare la sentenza impugnata e retrocedere l’incarto alla giudice di
prime cure, affinché emani un nuovo giudizio previa nuova assegnazione del
termine per presentare le osservazioni con la comminatoria delle conseguenze in
caso di sua inosservanza (art. 147 cpv. 3 CPC).
7.
In queste circostanze le
altre censure sollevate dall’appellante concernenti il merito possono restare
indecise, fermo restando che il primo giudice dovrà tenere conto nel suo nuovo
giudizio del fatto che la questione dell’inesistenza del debito posto a
fondamento della procedura esecutiva è già stata accertata con decisione 28
maggio 2013 (doc. I). Con tale giudizio, pronunciato in procedura sommaria di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC, il primo giudice
ha infatti già accertato l’inesistenza del debito oggetto della procedura di
cui ai PE n. __________, ordinando la loro cancellazione. Analogamente
all’azione di disconoscimento del debito dell’art. 83 cpv. 2 LEF,
rispettivamente a quella di accertamento dell’inesistenza del debito prevista
all’art. 85a LEF, la decisione del 28 maggio 2013, oltre che avere un effetto
esecutivo (ossia l’ordine del primo giudice di cancellare l’esecuzione di cui
ai PE n. __________), ha pure un effetto di cosa giudicata materiale per quanto
attiene all’esistenza del presunto credito posto alla base dell’esecuzione (cfr.
DTF 132 III 277; 128 III 334; 124 III 207), atteso che sia la procedura avviata
con istanza 7 maggio 2013 sia la presente procedura coinvolgono le stesse parti,
si fondano sullo stesso complesso di fatti e concernono lo stesso presunto
titolo di credito, rispettivamente la medesima pretesa, anche se gli importi
sono diversi.
8.
Visto quanto precede
l’appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza 17 marzo 2014 della
Pretura __________ __________, annullata. La causa è rinviata al primo giudice
per nuovo giudizio, previa nuova assegnazione del termine per presentare le
osservazioni con la comminatoria delle conseguenze in caso di sua inosservanza.
Dato che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non può essere
ritenuta causata da una delle parti, per motivi di equità non si prelevano spese
giudiziarie (art. 107 cpv. 2 CPC). Per lo stesso motivo, tenuto conto del fatto
che il presente giudizio si limita all’esame
della violazione del diritto di essere sentito e non pone fine al
procedimento a livello cantonale, non si assegnano ripetibili (art. 107 cpv. 2
CPC, cfr. DTF 138 III 471 consid. 7; KUKO ZPO- Schmid,
n. 15 ad art. 107 CPC). Il valore di causa determinante
per stabilire i rimedi giuridici esperibili sul piano federale è di
fr. 161'888.70.- (art. 74 LTF). La cauzione processuale di
fr. 3’000.- nel
frattempo prestata per ordine della scrivente Camera dall’appellante, sarà
liberata in suo favore ad avvenuta crescita in giudicato di questa decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95, 106 e 107 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello 31 marzo 2014
di AP 1 è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza la sentenza 17 marzo
2014 della Pretura __________ __________, è annullata.
1.2 La causa è rinviata al primo
giudice per nuovo giudizio, previa nuova assegnazione del termine per
presentare le osservazioni con la comminatoria delle conseguenze in caso di sua
inosservanza.
II. Non si prelevano spese
giudiziarie e non si assegnano ripetibili per la procedura di appello.
III. Ad
avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione
processuale di fr. 3’000.- prestata da AP 1 a seguito
della decisione 4 settembre 2014 di questa Camera sarà liberata in suo favore.
IV. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso
superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).