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Decisione

12.2014.65

Inesistenza di un contratto di affitto agricolo

3 novembre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti salienti, gli appellanti contestano la decisione del Pretore che ha ritenuto

non sussistere alcun contratto di affitto agricolo tra le parti siccome non

sarebbe stata ossequiata la forma del concorso pubblico prescritta dalla legge

e che qualifica come legittima la disdetta inviata il 15 febbraio 2007, seppur

con effetto solo a decorrere dall'11 novembre 2008. A loro parere, il primo giudice sarebbe incorso in un'errata applicazione del diritto per aver invocato

l'art. 296 CO, senza considerare che per gli anni successivi alla data in cui

la disdetta avrebbe esplicato i suoi effetti (ovvero dal 2009 fino al 2011

compreso) i convenuti avrebbero "continuato ad usufruire della

locazione dei mappali" (appello pag. 3). Essi ritengono quindi che

"la mancata reazione da parte del proprietario dei fondi equivale alla

nascita per atti concludenti di un nuovo rapporto di locazione con conseguente

necessità di inoltrare una nuova e corretta disdetta, operazione mai

avvenuta!" (appello pag. 4).

Gli appellanti si dichiarano altresì non convinti dall' "interpretazione

che viene data alla relazione (più che ventennale!) intercorsa fra le parti che

il Giudice non riconosce quale contratto di affitto agricolo" (appello

pag. 4). Il giudizio pretorile contrasterebbe a questo proposito con le

dichiarazioni rese dal precedente affittuario e dallo stesso appellato in varie

occasioni.

9.L'appello

è irricevibile perché non si confronta adeguatamente con il giudizio impugnato.

Gli appellanti persistono infatti nell'invocare l'esistenza di un contratto di

affitto agricolo tra le parti (a tratti, come risulta dalle citazioni di cui

sopra, impropriamente qualificato come locazione), senza entrare nel merito

della natura del rapporto giuridico instauratosi negli anni, così come dedotto

dal Pretore che, illustrata appunto la natura giuridica dei due distinti rapporti

giuridici, ha escluso dapprima l'esistenza di un contratto di affitto agricolo

e accertato per contro l'esistenza di un accordo per il godimento dei beni patriziali

valido fino all'11 novembre 2008.

L'appello, imperniato sulla granitica convinzione dei convenuti di essere al

beneficio di un contratto di affitto agricolo, neppure si confronta con le conclusioni

pretorili in merito all'esigenza di un concorso pubblico, ritenendo a torto di

poterle sovvertire con la categorica e lapidaria affermazione secondo la quale

"nulla muta e nulla serve disquisire in merito alla mancanza di

un'assegnazione sotto forma del concorso pubblico" (appello pag. 4).

Su questo punto l'appello si rileva pertanto irricevibile (art. 311 CPC).

10. Abbondanzialmente si rileva

come, se anche si volessero esaminare le censure con riferimento al rapporto

giuridico sorto tra le parti per il godimento dei beni patriziali, e si volesse

altresì prescindere dal rilevarne la carente motivazione anche in merito alla

questione dell'applicazione dell'art. 296 CO, le tesi degli appellanti

sarebbero in ogni modo da respingere nel merito.

Correttamente il Pretore ha infatti appurato come i convenuti non abbiano

avviato alcuna causa giudiziaria di contestazione della disdetta, con il

risultato che questa è da ritenere valida per la scadenza dell'11 novembre 2008

e non può più essere rimessa in discussione.

Dagli atti non emergono altresì elementi per ritenere che l'appellato abbia

avuto comportamenti passibili di ingenerare una situazione di insicurezza circa

le sue reali intenzioni a valere da tale data e non si può pertanto ritenere

che egli abbia rinunciato a prevalersi degli effetti della propria disdetta, e

meglio che abbia dato il consenso a che si instaurasse un nuovo regime

contrattuale. Risulta al contrario evidente la volontà del Patriziato di

interrompere la relazione contrattuale con i convenuti e nel contempo di procedere

mettendo a concorso l'affitto dei fondi agricoli in questione, intenzione preannunciata

già con la disdetta del 15 febbraio 2007 (doc. G) e che emerge dai ripetuti

tentativi messi in atto a partire dal 2009 (doc. 6, 8, 10, 14), peraltro senza

successo come descritto ai considerandi precedenti (cfr. consid. n. 2).

Viste le circostanze concrete, non si ravvedono pertanto gli estremi

dell’esistenza di una riconduzione tacita del contratto per atti concludenti, a

fronte dell'inconfutabile espressione di volontà della controparte di non

essere interessata alla conclusione di un nuovo contratto (DTF 119 II 147

consid. 5). La conclusione di un nuovo contratto, per altro, avrebbe richiesto

le condizioni previste dagli art. 12 LOP e 13 LCDFRAA, come esposto dal

Pretore.

11. Ne discende che l’appello dei

convenuti, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto. Le spese

processuali e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza

(art. 106 CPC). Il Pretore ha determinato il valore litigioso indicandolo come "superiore

a CHF 10'000.- ma inferiore alla soglia di CHF 30'000.-" (sentenza

pag. 6), menzionando in calce alla decisione che il rimedio di diritto

proponibile era l'appello. Le parti non hanno contestato tale apprezzamento e

non vi sono agli atti elementi tali da ritenere dato un valore superiore alla

cifra minima indicata dal Pretore in fr. 10'000.-, importo determinante anche

ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L’appello 2 aprile 2014 di AP

1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di

fr. 200.- sono a carico degli appellanti in solido i quali, con medesimo

vincolo di solidarietà, rifonderanno alla controparte fr. 1'000.- per

ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).