12.2014.66
Reclamo in materia di spese processuali e ripetibili in decisione di stralcio, atti inviati spontaneamente durante la sospensione del procedimento
31 luglio 2014Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.66
Lugano
31 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2013.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 24 maggio 2013 da
RE
1
rappr. dall’avv. __________,
contro
CO
1
rappr. dall’avv. RA 2,
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 38'311.85 oltre
interessi al 5% dal 13 febbraio 2012 e l’iscrizione in via definitiva delle due
ipoteche legali degli artigiani già annotate in via provvisoria, domande alle
quali si è opposta la convenuta che in via riconvenzionale ha chiesto la
condanna dell’attrice a un importo da precisare dopo istruttoria a titolo di
risarcimento del danno;
nell’ambito della quale
il Pretore, in accoglimento dell’istanza dell’attrice, ha condannato il 22
ottobre 2013 la convenuta al versamento di fr. 8'000.- a titolo di cauzione per
le ripetibili e in seguito, con decisione incidentale 7 marzo 2014, ha preso atto del mancato versamento della cauzione nel termine suppletorio e ha stralciato dai
ruoli la domanda riconvenzionale, ponendo la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 500.- a carico dell’attrice riconvenzionale, condannata inoltre
a versare alla controparte un’indennità ripetibile di fr. 300.-;
reclamante l’attrice che
con reclamo 4 aprile 2014 chiede l’attribuzione di un’indennità per ripetibili
di fr. 5'400.- e il versamento diretto in suo favore del maggior anticipo già
versato dall’attrice riconvenzionale, in via subordinata l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio del fascicolo al Pretore affinché ricalcoli
l’importo delle ripetibili, il tutto previo conferimento dell’effetto
sospensivo al gravame e l’adozione di provvedimenti cautelari, protestando
inoltre spese e ripetibili;
mentre l’attrice riconvenzionale
propone di respingere il gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisione 15 febbraio
2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, su istanza della ditta
RE 1, ha ordinato in via supercautelare l’annotazione di un’ipoteca legale
provvisoria degli artigiani e imprenditori a carico di due fondi di proprietà
di CO 1, e meglio per l’importo di fr. 15'494.95 oltre interessi a carico della
particella n. __________ e per fr. 28'247.50 oltre interessi a carico della
particella n. __________, entrambe del RFD di __________;
che
esperita l’istruttoria, con decisione 29 aprile 2013 il medesimo giudice ha
ordinato l’annotazione in via provvisoria delle predette ipoteche legali, assegnando
all’istante un termine per promuovere la causa di riconoscimento del diritto
all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva;
che su istanza di
conciliazione 15 marzo 2013 inoltrata da RE 1, alla stessa è stata rilasciata
il 29 aprile 2013 l’autorizzazione ad agire per la causa creditoria relativa al
credito per il quale era stata chiesta la garanzia dell’ipoteca legale;
che con petizione 24 maggio 2013 RE
1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 38'311.85
oltre interessi, postulando altresì l’iscrizione in via definitiva delle
predette ipoteche legali provvisorie;
che con risposta 26 agosto 2013,
completata con atto 2 settembre 2013, la convenuta ha chiesto la reiezione
della petizione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della parte
attrice al pagamento di fr. 68'475.- a titolo di risarcimento del danno;
che con istanza 5 settembre 2013 RE
1 ha postulato che la convenuta sia astretta al versamento di una cauzione
processuale di fr. 33'000.- per la domanda riconvenzionale, in applicazione
dell’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, domanda alla quale si è opposta la convenuta;
che con ordinanza 6 settembre
2013 (act. IV) il Pretore ha sospeso la causa di merito e ha annullato il
termine assegnato all’attrice per presentare la risposta riconvenzionale e la
replica;
che con osservazioni 30 settembre
2013 la convenuta ha chiesto di respingere l’istanza di cauzione;
che con decisione 22 ottobre 2013
il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza 5 settembre 2013, imponendo alla
convenuta di versare una cauzione processuale di fr. 8'000.- e ponendo la tassa
di giustizia di fr. 300.- a carico dell’attrice per 1/3 e per la rimanenza a
carico della convenuta, condannata altresì a rifondere alla controparte fr.
150.- a titolo di ripetibili;
che il 4 novembre 2013 l’attrice
ha presentato, senza esserne richiesta dal Pretore, la replica, chiedendo di
riattivare la procedura poiché riteneva inutile attendere l’esito della
procedura incidentale relativa alla cauzione processuale;
che il Pretore ha notificato il 5
novembre 2013 l’allegato spontaneo, assegnando alla convenuta il termine per la
presentazione della duplica, presentata il 6 dicembre 2013 (act. XIII);
che nuovamente senza esserne
richiesta l’attrice ha presentato il 13 novembre 2013 la risposta
riconvenzionale (act. XII), che il Pretore ha notificato il 14 novembre 2013
alla controparte, assegnandole il termine per la presentazione della replica
riconvenzionale;
che il 16 dicembre 2013 la
convenuta ha presentato la replica riconvenzionale, alla quale ha fatto seguito
il 19 dicembre 2013 la duplica riconvenzionale;
che il reclamo interposto il 4
novembre 2013 dalla convenuta contro la decisione sulla cauzione è stato
respinto il 15 gennaio 2014 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello
(inc. n. 13.2013.100);
che dopo varie vicissitudini
procedurali, di cui si dirà per quanto necessario ai fini del giudizio odierno,
con decisione 7 marzo 2014 il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione
riconvenzionale per mancato versamento della cauzione processuale e ha posto la
tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 500.- a carico di CO 1 per fr.
400.- e a carico di RE 1 per fr. 100.-, riconoscendo a RE 1 un’indennità
ripetibile di fr. 300.- e disponendo la restituzione a CO 1 del maggior
anticipo da questa versato, in fr. 3'500.-;
che con reclamo 4 aprile 2014
(inc. 12.2014.66) RE 1 ha impugnato la decisione 7 marzo 2014 per quel che
concerne la ripartizione della tassa di giustizia e la restituzione del maggior
anticipo versato dalla convenuta e attrice riconvenzionale;
che nel contempo la reclamante ha
postulato l’adozione in sede di appello di provvedimenti supercautelari e
cautelari (incarto n. 12.2014.67), intesi a far ordine alla Pretura di bloccare
il maggior anticipo di fr. 3'500.- “a garanzia delle ripetibili a cui l’attrice
avrà diritto in caso di accoglimento del presente reclamo” e il conferimento al
reclamo dell’effetto sospensivo;
che la presidente della Camera ha
dichiarato irricevibile la domanda di misure provvisionali con decisione 7
maggio 2014 (inc. 12.2014.67) e ha respinto l’8 maggio 2014 l’istanza relativa
al conferimento dell’effetto sospensivo;
che nella risposta del 27 maggio 2014
la controparte ha proposto di respingere il reclamo e di confermare la
decisione del Pretore;
che delle ulteriori
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi;
che la decisione con la quale il
giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di
regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile
unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il merito è appellabile
(art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni
all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante
reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1
CPC), qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;
che giusta l’art. 110 CPC,
laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è
tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto
che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo, da
proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni
(art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC);
che secondo l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il Pretore ha stabilito in
fr. 500.- la tassa di giustizia e le spese del decreto di stralcio, suddivise in
ragione di fr. 400.- a carico della convenuta e attrice riconvenzionale e di
fr. 100.- a carico dell’attrice e convenuta riconvenzionale, e ha fissato in fr.
Fatti
300.- l’indennità ripetibile in favore della convenuta riconvenzionale;
che il primo giudice ha ripartito
tra le parti le spese processuali, ritenendo parzialmente soccombente sulle
ripetibili l’attrice e convenuta riconvenzionale, che poteva astenersi dal
presentare la replica prima e la risposta riconvenzionale poi durante la
sospensione della causa, così che non si giustificava di indennizzare i costi
di patrocinio così evitabili;
che la reclamante ripercorre con
dovizia di particolari la cronistoria della vertenza che la oppone alla
controparte e rimprovera al Pretore, in estrema sintesi, un accertamento
manifestamente inesatto dei fatti per non aver esposto lo svolgimento della
precedente procedura tra le parti e i continui rinvii chiesti dalla
controparte, né aver spiegato la sospensione della causa e le conseguenze di
quest’ultima decisione;
che in primo luogo vanno
stralciati dal procedimento di reclamo tutti i documenti prodotti in questa
sede e respinto il richiamo dell’incarto SO.2012.137, nella procedura di
reclamo non essendo ammissibili l’allegazione di nuovi fatti e la produzione di
nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC);
che in questa sede non è in
discussione la direzione del processo da parte del Pretore (art. 124 cpv. 1
CPC) e le sue scelte sulle proroghe e sui rinvii, contrariamente a quanto
sembra ritenere la reclamante, ma solo la questione delle spese giudiziarie
relative allo stralcio dell’azione riconvenzionale di cui alla decisione 7
marzo 2014;
che pertanto non è necessario
esaminare le diffuse critiche della reclamante sulla durata del procedimento,
inutili per il giudizio odierno;
che in questa sede si tratta di
determinare se il Pretore ha erroneamente applicato il diritto nella
suddivisione delle spese processuali e nella fissazione delle ripetibili
riconosciute alla reclamante, come quest’ultima sostiene (reclamo, pag. 9);
che in
concreto lo stralcio dell’azione riconvenzionale si riconduce pacificamente al
fatto che la convenuta e attrice riconvenzionale non ha versato la cauzione
processuale nemmeno nel termine suppletorio impartito dal Pretore;
che pertanto l’attrice
riconvenzionale è di principio da considerare soccombente ai sensi dell’art.
106 cpv. 1 CPC;
che nella risposta
riconvenzionale del 14 novembre 2013 l’attrice aveva indicato in fr. 2'000.-
l’importo delle ripetibili che le sarebbero state dovute nel caso in cui
l’azione riconvenzionale fosse stata stralciata, motivo per cui il Pretore l’ha
ritenuta parzialmente soccombente, avendole accordato solo fr. 300.-, importo
“sufficiente per indennizzare il tempo del suo patrocinatore per riflettere in
merito alla necessità o no di presentare la risposta riconvenzionale”;
che, in forza del rinvio di cui
all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte vincente devono
essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in
Considerandi
base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1);
che l’art. 11 cpv. 5 del
Regolamento sulle ripetibili precisa che nei limiti stabiliti dai cpv. 1 e 2 le
ripetibili vanno fissate “secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà,
l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato”;
che a norma del citato
Regolamento le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata se la causa
non termina con un giudizio di merito (art. 13 cpv. 2);
che nel caso di
specie il legale della reclamante sostiene di aver impiegato almeno 15 ore
lavorative, fatturate a fr. 300.- l’ora (reclamo, pag. 11) per la procedura
riconvenzionale poi stralciata, sicché rivendica ripetibili per almeno fr.
5'400.-, tenuto anche conto delle spese vive e dell’IVA, spiegando che
l’importo di fr. 2'000.- indicato nella risposta riconvenzionale teneva conto
dell’impegno profuso sino a quel momento;
che l’attrice ha inviato
l’allegato di replica il 4 novembre 2013, quando la causa era sospesa in attesa
di definizione della procedura incidentale sulla cauzione processuale
(ordinanza del 6 settembre 2013), e ha chiesto in modo insistente di riattivare
la procedura, ciò che il Pretore ha fatto per atti concludenti notificando la
replica alla controparte e assegnando a quest’ultima il termine per presentare
il proprio allegato;
che l’attrice ha poi inviato la
risposta riconvenzionale il 13 novembre 2013, senza che il Pretore le avesse
assegnato il termine per farlo (risposta riconvenzionale, pag. 2);
che la controparte non ha versato
la cauzione processuale, sicché tutti gli atti di patrocinio compiuti per
l’azione riconvenzionale si sono in definitiva rivelati inutili;
che in concreto l’attrice si è
assunta deliberatamente il rischio di svolgere atti inutili presentando di sua
iniziativa gli allegati del 4 e del 13 novembre 2013 e riattivando di fatto la
procedura prima ancora della scadenza fissata per il versamento della cauzione,
pur essendo già convinta che la controparte non l’avrebbe prestata (cfr. replica
4.
novembre 2013, pag. 2);
che la decisione del Pretore di
riconoscere all’attrice solo ripetibili ridotte per lo stralcio dell’azione
riconvenzionale, in applicazione del principio secondo cui le spese giudiziarie
inutili sono a carico di chi le ha provocate (art. 108 CPC) non appare
arbitraria tenuto conto delle circostanze concrete;
che l’importo di fr. 300.-
stabilito dal Pretore non eccede i limiti dell’apprezzamento di cui gode il
primo giudice nella determinazione delle ripetibili (cfr. II CCA 6 maggio 2011
inc. n. 12.2011.78 e III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3, secondo cui
l’autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e ripetibili
unicamente nel caso in cui il primo giudice eccede o abusa del suo potere di
apprezzamento sulla questione);
che il Pretore ha deciso di
restituire all’attrice riconvenzionale l’importo di fr. 3'500.-, dopo aver
prelevato dall’anticipo di fr. 4'000.- versato per l’azione riconvenzionale la
tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- (art. 111 CPC);
che la richiesta della reclamante
di versare direttamente a lei l’importo di fr. 3'500.- a copertura delle
ripetibili a lei dovute si rivela infondata, in quanto le pretese di natura
pecuniaria vanno fatte valere in conformità di quanto disposto dalla LEF;
che in definitiva il reclamo,
nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto;
che gli oneri processuali e le
ripetibili di questa procedura, calcolati sulla base di un valore litigioso di
fr. 6’000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono stabiliti in
applicazione degli art. 14 LTG, 11 e 13 Rtar;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide 1. Il reclamo 4 aprile 2014
di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 500.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla
controparte fr. 200.- a titolo di indennità ripetibile.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).