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Decisione

12.2014.66

Reclamo in materia di spese processuali e ripetibili in decisione di stralcio, atti inviati spontaneamente durante la sospensione del procedimento

31 luglio 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

300.- l’indennità ripetibile in favore della convenuta riconvenzionale;

che il primo giudice ha ripartito

tra le parti le spese processuali, ritenendo parzialmente soccombente sulle

ripetibili l’attrice e convenuta riconvenzionale, che poteva astenersi dal

presentare la replica prima e la risposta riconvenzionale poi durante la

sospensione della causa, così che non si giustificava di indennizzare i costi

di patrocinio così evitabili;

che la reclamante ripercorre con

dovizia di particolari la cronistoria della vertenza che la oppone alla

controparte e rimprovera al Pretore, in estrema sintesi, un accertamento

manifestamente inesatto dei fatti per non aver esposto lo svolgimento della

precedente procedura tra le parti e i continui rinvii chiesti dalla

controparte, né aver spiegato la sospensione della causa e le conseguenze di

quest’ultima decisione;

che in primo luogo vanno

stralciati dal procedimento di reclamo tutti i documenti prodotti in questa

sede e respinto il richiamo dell’incarto SO.2012.137, nella procedura di

reclamo non essendo ammissibili l’allegazione di nuovi fatti e la produzione di

nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC);

che in questa sede non è in

discussione la direzione del processo da parte del Pretore (art. 124 cpv. 1

CPC) e le sue scelte sulle proroghe e sui rinvii, contrariamente a quanto

sembra ritenere la reclamante, ma solo la questione delle spese giudiziarie

relative allo stralcio dell’azione riconvenzionale di cui alla decisione 7

marzo 2014;

che pertanto non è necessario

esaminare le diffuse critiche della reclamante sulla durata del procedimento,

inutili per il giudizio odierno;

che in questa sede si tratta di

determinare se il Pretore ha erroneamente applicato il diritto nella

suddivisione delle spese processuali e nella fissazione delle ripetibili

riconosciute alla reclamante, come quest’ultima sostiene (reclamo, pag. 9);

che in

concreto lo stralcio dell’azione riconvenzionale si riconduce pacificamente al

fatto che la convenuta e attrice riconvenzionale non ha versato la cauzione

processuale nemmeno nel termine suppletorio impartito dal Pretore;

che pertanto l’attrice

riconvenzionale è di principio da considerare soccombente ai sensi dell’art.

106 cpv. 1 CPC;

che nella risposta

riconvenzionale del 14 novembre 2013 l’attrice aveva indicato in fr. 2'000.-

l’importo delle ripetibili che le sarebbero state dovute nel caso in cui

l’azione riconvenzionale fosse stata stralciata, motivo per cui il Pretore l’ha

ritenuta parzialmente soccombente, avendole accordato solo fr. 300.-, importo

“sufficiente per indennizzare il tempo del suo patrocinatore per riflettere in

merito alla necessità o no di presentare la risposta riconvenzionale”;

che, in forza del rinvio di cui

all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte vincente devono

essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in

Considerandi

base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1);

che l’art. 11 cpv. 5 del

Regolamento sulle ripetibili precisa che nei limiti stabiliti dai cpv. 1 e 2 le

ripetibili vanno fissate “secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà,

l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato”;

che a norma del citato

Regolamento le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata se la causa

non termina con un giudizio di merito (art. 13 cpv. 2);

che nel caso di

specie il legale della reclamante sostiene di aver impiegato almeno 15 ore

lavorative, fatturate a fr. 300.- l’ora (reclamo, pag. 11) per la procedura

riconvenzionale poi stralciata, sicché rivendica ripetibili per almeno fr.

5'400.-, tenuto anche conto delle spese vive e dell’IVA, spiegando che

l’importo di fr. 2'000.- indicato nella risposta riconvenzionale teneva conto

dell’impegno profuso sino a quel momento;

che l’attrice ha inviato

l’allegato di replica il 4 novembre 2013, quando la causa era sospesa in attesa

di definizione della procedura incidentale sulla cauzione processuale

(ordinanza del 6 settembre 2013), e ha chiesto in modo insistente di riattivare

la procedura, ciò che il Pretore ha fatto per atti concludenti notificando la

replica alla controparte e assegnando a quest’ultima il termine per presentare

il proprio allegato;

che l’attrice ha poi inviato la

risposta riconvenzionale il 13 novembre 2013, senza che il Pretore le avesse

assegnato il termine per farlo (risposta riconvenzionale, pag. 2);

che la controparte non ha versato

la cauzione processuale, sicché tutti gli atti di patrocinio compiuti per

l’azione riconvenzionale si sono in definitiva rivelati inutili;

che in concreto l’attrice si è

assunta deliberatamente il rischio di svolgere atti inutili presentando di sua

iniziativa gli allegati del 4 e del 13 novembre 2013 e riattivando di fatto la

procedura prima ancora della scadenza fissata per il versamento della cauzione,

pur essendo già convinta che la controparte non l’avrebbe prestata (cfr. replica

4.

novembre 2013, pag. 2);

che la decisione del Pretore di

riconoscere all’attrice solo ripetibili ridotte per lo stralcio dell’azione

riconvenzionale, in applicazione del principio secondo cui le spese giudiziarie

inutili sono a carico di chi le ha provocate (art. 108 CPC) non appare

arbitraria tenuto conto delle circostanze concrete;

che l’importo di fr. 300.-

stabilito dal Pretore non eccede i limiti dell’apprezzamento di cui gode il

primo giudice nella determinazione delle ripetibili (cfr. II CCA 6 maggio 2011

inc. n. 12.2011.78 e III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3, secondo cui

l’autorità superiore può censurare il giudizio in materia di spese e ripetibili

unicamente nel caso in cui il primo giudice eccede o abusa del suo potere di

apprezzamento sulla questione);

che il Pretore ha deciso di

restituire all’attrice riconvenzionale l’importo di fr. 3'500.-, dopo aver

prelevato dall’anticipo di fr. 4'000.- versato per l’azione riconvenzionale la

tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- (art. 111 CPC);

che la richiesta della reclamante

di versare direttamente a lei l’importo di fr. 3'500.- a copertura delle

ripetibili a lei dovute si rivela infondata, in quanto le pretese di natura

pecuniaria vanno fatte valere in conformità di quanto disposto dalla LEF;

che in definitiva il reclamo,

nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto;

che gli oneri processuali e le

ripetibili di questa procedura, calcolati sulla base di un valore litigioso di

fr. 6’000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono stabiliti in

applicazione degli art. 14 LTG, 11 e 13 Rtar;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide 1. Il reclamo 4 aprile 2014

di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 500.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla

controparte fr. 200.- a titolo di indennità ripetibile.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).