Lexipedia

Decisione

12.2014.67

Domanda di provvedimenti cautelari in sede di appello, irricevibilità di sequestro camuffato (blocco di anticipo delle spese)

7 maggio 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2014.67

Lugano

7 maggio 2014/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La presidente della seconda Camera civile

del Tribunale d'appello

quale giudice unica ai sensi

dell’art. 48b lit. b n. 1 LOG

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2013.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

promossa con petizione 24 maggio 2013 da

RE

1

rappr. dall’ RA 1

contro

CO

1

rappr. dall’ RA 2

preso

atto della domanda contenuta nel reclamo 4 aprile 2014 (inc. 12.2014.66) e

volta alla concessione in via supercautelare e cautelare, del blocco dell’importo

di fr. 3'500.- presso la Pretura di Locarno-Campagna;

ritenuto che la controparte si è opposta al

provvedimento richiesto con le osservazioni 22 aprile 2014;

considerato

in

fatto e in diritto:

che con decisione 15 febbraio

2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, su istanza della ditta

RE 1, ha ordinato in via supercautelare l’annotazione di un’ipoteca legale

provvisoria degli artigiani e imprenditori a

carico di due fondi di proprietà di CO 1, e

meglio per l’importo di fr. 15'494.95 oltre interessi a carico della particella

n. 1632 e per fr. 28'247.50 oltre interessi a carico della particella n. __________,

entrambe del RFD di __________;

che

al termine dell’istruttoria, con decisione 29 aprile 2013 il primo giudice ha

ordinato l’annotazione in via provvisoria delle predette ipoteche legali, assegnando

all’istante un termine per promuovere la causa di riconoscimento del diritto

all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva;

che su istanza di conciliazione

15 marzo 2013 inoltrata da RE 1, alla stessa è stata rilasciata il 29 aprile

2013 l’autorizzazione ad agire per la causa creditoria relativa al credito per

il quale era stata chiesta la garanzia dell’ipoteca legale;

che

con petizione 24 maggio 2013, RE 1 ha chiesto la condanna della

convenuta al pagamento della somma di fr. 38'311.85 oltre interessi, postulando

altresì l’iscrizione in via definitiva delle predette ipoteche legali

provvisorie;

che con risposta 26 agosto 2013,

completata con atto 2 settembre 2013, la convenuta ha chiesto la reiezione

della petizione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della parte

attrice al pagamento di fr. 68'475.- a titolo di risarcimento del danno;

che con istanza 5 settembre 2013,

RE 1 ha chiesto che la convenuta fosse tenuta a versare una cauzione processuale

di fr. 33'000.- per la domanda riconvenzionale, in applicazione dell’art. 99

cpv. 1 lett. c CPC;

che con ordinanza 6 settembre

2013 il Pretore ha sospeso la causa di merito e ha annullato il termine

assegnato all’attrice per presentare la risposta riconvenzionale e la replica;

che con osservazioni 30 settembre

2013 la convenuta ha chiesto di respingere l’istanza di cauzione;

che con decisione 22 ottobre 2013

il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, imponendo alla convenuta di

versare una cauzione processuale di fr. 8'000.- e ponendo la tassa di giustizia

di fr. 300.- in ragione di 1/3 a carico dell’attrice e per la rimanenza a

carico di CO 1, condannata altresì a rifondere alla controparte fr. 150.- a

titolo di ripetibili;

che il reclamo proposto dalla

convenuta contro tale decisione è stato respinto il 15 gennaio 2014 dalla Terza

Camera civile del Tribunale d’appello;

che nel frattempo l’attrice ha

presentato il 4 novembre 2013, senza esserne richiesta dal Pretore, la risposta

riconvenzionale, chiedendo di riattivare la procedura poiché riteneva inutile

attendere l’esito della procedura incidentale relativa alla cauzione

processuale, e il successivo 13 novembre 2013 ha introdotto anche la replica;

che dopo varie vicissitudini

procedurali, che è qui inutile elencare in quanto ininfluenti per il giudizio

odierno, con decisione 7 marzo 2014 il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione

riconvenzionale per mancato versamento della cauzione processuale e ha posto la

tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 500.- a carico di CO 1 per fr.

400.- e a carico di RE 1 per fr. 100.-, riconoscendo a RE 1 un’indennità

ripetibile di fr. 300.- e disponendo la restituzione a CO 1 del maggior

anticipo versato, in fr. 3'500.-;

che con reclamo 4 aprile 2014

(inc. 12.2014.66) RE 1 ha impugnato la decisione 7 marzo 2014 per quel che

concerne la ripartizione della tassa di giustizia e la restituzione del maggior

anticipo versato dalla convenuta e attrice riconvenzionale;

che nel contempo la reclamante ha

postulato l’adozione in sede di appello di provvedimenti supercautelari e

cautelari (incarto n. 12.2014.67), intesi a far ordine alla Pretura di bloccare

il maggior anticipo di fr. 3'500.- “a garanzia delle ripetibili a cui l’attrice

avrà diritto in caso di accoglimento del presente reclamo”;

che la controparte, invitata ad

esprimersi ai sensi degli art. 253 e 265 CPC, vi si è opposta con le

osservazioni del 24 aprile 2014;

che nonostante l’apparente

silenzio del CPC sui provvedimenti cautelari in procedura d’appello, l’autorità

di appello dovrebbe essere competente per emanare misure conservative, alla

stessa stregua della concessione o del rifiuto dell’effetto sospensivo (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a

ed, n. 2435 pag. 442);

che in concreto il provvedimento

cautelare riguarda il blocco dell’importo di fr. 3'500.- che il Pretore ha

deciso di restituire come maggior anticipo versato dall’attrice

riconvenzionale;

che il provvedimento richiesto è

un divieto ai sensi dell’art. 262 lett. a CPC;

che le misure conservative hanno

per scopo di mantenere l’oggetto del litigio nello stato in cui si trova

durante tutta la durata della procedura giudiziaria e possono garantire solo

diritti di natura non patrimoniale, salvo i casi esplicitamente previsti dalla

legge (Hohl, op. cit., n. 1747 e

1748 pag. 320);

che l’istante motiva la domanda

di blocco con la necessità di garantire il pagamento delle ripetibili che le

saranno dovute in caso di accoglimento del reclamo;

che pertanto il provvedimento

richiesto non serve a mantenere inalterato l’oggetto del litigio durante la

procedura giudiziaria, ma solo a garantire pretese di natura patrimoniale dell’istante,

ciò che equivale a un sequestro camuffato;

che di conseguenza la domanda di

provvedimenti cautelari si rivela inammissibile (Hohl, op. cit., n. 1748 pag. 320);

che la procedura cautelare non

pone questioni di principio e può pertanto essere decisa da questa Camera nella

composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 1 e

3 LOG;

che le spese giudiziarie (spese

processuali e ripetibili) vanno poste a carico dell’istante;

che alla controparte vanno

assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007), commisurate nondimeno alla

stringatezza delle osservazioni;

che il valore di

causa ammonta a fr. 5'500.- (reclamo, pag. 15);

Per i quali motivi,

visti per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

1. L’istanza

di misure cautelari 4 aprile 2014 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali di

complessivi fr. 200.- sono poste a carico di RE 1 tenuta inoltre a rifondere a CO

1.

fr. 200.- per ripetibili della procedura cautelare.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

Giudice

Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla

notificazione, con la limitazione dell’art. 98 LTF.