12.2014.68
Azione di accertamento di inesistenza del debito, mercede per mediazione immobiliare, nesso causale tra attività del mediatore e la decisione di comperare, negato in cocnreto doppio mandato di mediazi
11 settembre 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.68
Lugano
11 settembre 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Fiscalini
e Camponovo (giudice supplente)
vicecancelliera
Butti
sedente
per statuire nella causa a procedura ordinaria inc. n. OR.2013.9 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 5 marzo 2013 da
AP
1 alla quale sono subentrati in causa
gli __________
,
__________
__________, __________
__________, ____________________, __________
tutti rappr. dall’ RA
1__________
contro
AO
1
rappr. dall’__________ RA 2
chiedente in via
cautelare e supercautelare la sospensione provvisoria dell’esecuzione n. __________
promossa da AO 1 nei confronti di AP 1 e nel merito l’accertamento
dell’inesistenza del debito di fr. 42'000.- oltre interessi di cui al PE n. __________
domande alle quali si è opposto il convenuto e che il Pretore ha respinto con
sentenza 10 marzo 2014;
appellante l’attrice che
con atto di appello del 10 aprile 2014 chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere la petizione, in via subordinata di accoglierla parzialmente
nel senso di riconoscere l’inesistenza del debito di fr. 10'000.-;
mentre l’appellato nella
risposta del 28 maggio 2014 propone di respingere l’appello e di confermare il
giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. L’11 novembre 2010 AP 1 ha
conferito a AO 1 un mandato di vendita (non esclusivo) relativo ai propri fondi
n. __________ per un prezzo di fr. 1'350'000.- fino al 31 dicembre 2010, in
seguito di fr. 1'385'000.- (doc. 2). La provvigione riconosciuta al mediatore
era del 3% del prezzo di vendita (oltre agli esborsi verso terzi sopportati,
indipendentemente dall’esito dell’attività mediatoria). La durata del mandato è
stata limitata a un anno, con provvigione comunque da riconoscersi anche dopo
la scadenza annuale, se l’immobile fosse stato offerto dal mediatore a un
futuro (effettivo) acquirente durante il periodo di validità del contratto. Il
mediatore ha pubblicato annunci di vendita dei citati fondi in internet su più
siti (doc. D dell’inc. S0.2012.1019, richiamato I). Il 20 dicembre 2011 egli ha
inviato alla proprietaria una scheda denominata “Kundenschutz” relativa
all’interessato R__________, con l’indicazione di aver offerto a quest’ultimo
l’acquisto dei due fondi nel novembre 2011 (doc. E del suddetto incarto). Il 26
giugno 2012 la proprietaria ha venduto i fondi a R__________ al prezzo complessivo
di fr. 1'400'000.- (doc. H dell’incarto richiamato). AO 1 ha quindi chiesto
alla venditrice il 28 settembre 2012 il pagamento di fr. 42'000.- entro il 15
ottobre 2012. Non avendolo ricevuto, egli l’ha escussa per pari importo con PE
n. __________ dell’UE di Locarno del 3 novembre 2012. A seguito d’opposizione interposta
dall’escussa al precetto, AO 1 ha chiesto il rigetto provvisorio
dell’opposizione, ottenuto dal Pretore di Locarno-Campagna con decisione n.
SO.2012.1019 del 29 gennaio 2013 (per l’importo di fr. 42'000.-, oltre ad
interessi al 5% dal 16 ottobre 2012). La decisione è cresciuta in giudicato e l’escussa
non ha introdotto un’azione di disconoscimento del debito.
B. Il 5 marzo 2013 la
venditrice ha introdotto presso la medesima Pretura un’azione di accertamento
di inesistenza del debito di fr. 42'000.- (oltre interessi), oggetto della
citata esecuzione a proprio carico; essa ha pure chiesto in via supercautelare
e cautelare la sospensione provvisoria di detta esecuzione. L’attrice ha
sostenuto che il contratto di vendita è stato stipulato molto tempo dopo la
fine del mandato di mediazione, che il mediatore (perlomeno) prima della
scadenza del proprio mandato non avrebbe svolto atti a favore della parte
venditrice e che quanto dichiarato dall’acquirente in merito al concorso del
mediatore nella procedura di vendita non sarebbe attendibile. Essa ha pure
protestato tasse, spese e ripetibili. La causa di merito non è stata preceduta
da una procedura conciliativa, in virtù dell’art. 198 lett. e cpv. 2 CPC. La
domanda supercautelare di sospensione è stata respinta dal Pretore il 7 marzo
2013. Il 14 marzo 2013 è intervenuto il pignoramento di averi bancari
dell’attrice per l’importo posto in esecuzione. Il 15 marzo 2013 il convenuto
si è opposto alla domanda cautelare e con la risposta dell’8 aprile 2013 ha
avversato le domande di merito della petizione, pure con protesta di tasse,
spese e ripetibili. Per il convenuto la situazione sarebbe chiara: l’acquirente
avrebbe indicato di avere acquistato i fondi grazie alle indicazioni iniziali
del mediatore, e non vi sarebbe motivo di dubitare di ciò. Con replica dell’8
maggio 2013 e duplica del 14 giugno 2013 le parti hanno ribadito le loro
antitetiche tesi e domande. Il procedimento cautelare si è nel frattempo
risolto con la sospensione consensuale della procedura esecutiva (v. verbale di
udienza del 16 maggio 2013); il convenuto non vi si è più opposto, visto
l’intervenuto pignoramento. L’istruttoria è consistita nel richiamo
dell’incarto pretorile di rigetto provvisorio dell’opposizione,
nell’interrogatorio del convenuto e nell’audizione testimoniale del compratore.
Quest’ultimo ha indicato, tra l’altro, di essere entrato in contatto con la
venditrice grazie al mediatore, e di avere versato a quest’ultimo,
spontaneamente perché ritenuto giusto, dopo la firma del rogito, fr. 10'000.-. In
sede di conclusioni scritte le parti si sono riconfermate nelle loro domande,
il convenuto il 13 dicembre 2013, l’attrice il 16 dicembre 2013; quest’ultima
ha chiesto pure in via subordinata un accoglimento parziale della petizione per
fr. 18'000.- (oltre ad interessi).
C. Con sentenza del 10 marzo
2014 (n. OR.2013.9) il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha
respinto la petizione, caricando all’attrice fr. 4'500.- per tassa di
giustizia, fr. 115.- per spese e fr. 5'000.- di ripetibili in favore del
convenuto.
D. Con appello del 10 aprile
2014 l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere
la petizione, in via subordinata accertare l’inesistenza del debito
limitatamente a fr. 10'000.- (con conseguente carico alla parte attrice di ¾
delle tasse e spese di giustizia e di fr. 2'600.- per ripetibili ridotte). Essa
ha argomentato che quanto scritto, e poi testimoniato, dall’acquirente non
sarebbe attendibile, e comunque dubbioso nella sua credibilità a fronte di
numerose incongruenze (in particolare rispetto a quanto indicato dal
convenuto). Tali incongruenze sarebbero ancora più evidenti se raffrontate con
il comportamento, pure poco conforme alle tesi del mediatore, che quest’ultimo
avrebbe assunto quando ha saputo che non gli sarebbe stato riconosciuto
alcunché dalla venditrice. Inoltre, l’agire del convenuto sarebbe stato nell’esclusivo
interesse dell’acquirente, così che le conseguenze dell’art. 415 CO
tornerebbero applicabili. Nella risposta del 26 maggio 2014 il convenuto ha
chiesto la reiezione integrale dell’appello, pure con protesta di tasse, spese
e ripetibili. Egli ha sostenuto la chiarezza delle risultanze probatorie
relative al fatto che il compratore sarebbe stato avviato all’acquisto dall’intervento
del mediatore, segnatamente delle risultanze testimoniali. Non vi sarebbe alcun
motivo di considerare decaduta la mercede ai sensi dell’art. 415 CO, perché
egli non avrebbe concluso alcun contratto di mediazione con l’acquirente né
prima né dopo la stipula della compravendita. Infine non vi sarebbe motivo di
ridurre la percentuale del 3% pattuita, perché conforme al limite
giurisprudenziale.
E. Con replica spontanea del 13
giugno 2014 l’appellante ha ribadito le proprie perplessità in merito al
comportamento del convenuto e alla dichiarazione testimoniale, mentre
l’appellato le ha contestate con la duplica spontanea del 7 luglio 2014. Delle
ulteriori argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
F. Con scritto del 26 giugno
2015 il patrocinatore dell’appellante, deceduta il 30 dicembre 2014, ha
indicato il subentro in causa dei suoi eredi __________, producendo le relative
procure.
e considerato
Considerandi
1.
La
decisione pretorile impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come
tale, impugnabile (art. 308 cpv. lett. a CPC); il valore di causa supera
infatti fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). L’appellante sostiene una
violazione degli art. 412, 415 e 417 CO, e quindi un’errata applicazione del
diritto, oltre ad accertamenti errati dei fatti; si tratta di argomenti
invocabili in questa sede (art. 310 lett.a e lett. b CPC). Presentato nel
termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza (art. 311
cpv. 1 CPC), l’appello è tempestivo. Esso è munito della decisione impugnata
(art. 311 cpv. 1 CPC).
2.
Il Pretore ha qualificato
il “Verkaufsmandat” stipulato tra le parti (doc. B, inc. SO.2012.1019) come
contratto di mediazione ai sensi dell’art. 412 CO. Il primo giudice ha ritenuto
sufficientemente provato il fatto che la compravendita abbia avuto impulso
dall’attività del mediatore prima della scadenza del suo mandato, ha considerato
che la ricezione di fr. 10'000.- dall’acquirente non configurava un caso di
doppia mercede ai sensi dell’art. 415 CO, e ha considerato infine ammissibile
un ammontare della provvigione pari al 3% del prezzo di vendita anche per un
mediatore non professionista, così che non vi sarebbero gli estremi per una
riduzione della mercede ai sensi dell’art. 417 CO.
3.
Giusta l’art. 412 CO, col
contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l’occasione
per conchiudere un contratto o di interporsi per la conclusione di un contratto
verso pagamento di una mercede. Nel primo caso, la prestazione del mediatore si
esaurisce con l’indicazione o con la presentazione al mandante del probabile
contraente; nel secondo, il mediatore si interpone nelle trattative di
compravendita e agisce tra il mandante e il terzo. Gli elementi essenziali del
contratto di mediazione sono il servizio richiesto dal mandante e il principio
della sua onerosità (Rep. 1988, pag. 260; Gautschi,
Berner Kommentar, n. 2a ad art. 412 CO; Ammann,
Basler Kommentar, n. 1 s. ad art. 412 CO). Premessa per poter pretendere la
mercede di mediazione è dunque la stipulazione del contratto mediato a seguito
dell’indicazione o dell’interposizione del mediatore (Ammann, op. cit., n. 1 ad art. 413 CO), ritenuto che, oltre
alla stipulazione del contratto mediato, occorre che tra quest’ultima e
l’attività messa in atto dal mediatore vi sia un nesso causale psicologico,
ravvisabile di per sé anche se l’attività del mediatore non è la causa
esclusiva o diretta che ha portato alla conclusione del contratto, bastando
anche una causa concorrente o indiretta (art. 413 cpv. 1 CO; Schweiger, Der Mäklerlohn, p. 81 segg.; Marquis, Le contrat de courtage
immobilier et le salaire du courtier, p. 441 segg.; DTF 72 II 89 e 421, 76 II
382, 84 II 525). Alla condizione del nesso causale è però possibile rinunciare
contrattualmente (DTF 97 II 357). L’onere della prova in merito all’esistenza
del nesso causale psicologico incombe al mediatore (art. 8 CC; il CCA 30 aprile
2007.
inc. n. 12.2006.52, 8 marzo 2010 inc. n. 12.2009.11).
4.
Nella fattispecie non è
contestato, oltre alla stipulazione di un contratto di mediazione, che la
compravendita degli immobili oggetto di tale contratto di mediazione sia
avvenuta ben dopo il 15 novembre 2011, data alla quale ha preso fine il
suddetto contratto. È controverso sapere se il convenuto fino a tale data abbia
svolto attività che abbiano poi portato alla stipula della compravendita
immobiliare, cioè se vi sia stato nesso causale psicologico tra il suo agire fino
al 15 novembre 2011 e detta stipula. L’appellante rimprovera al Pretore un
errato apprezzamento delle prove, per aver ritenuto che i contatti tra il
mediatore e l’acquirente erano avvenuti durante il periodo di validità del
contratto. A suo avviso la deposizione dell’acquirente non sarebbe attendibile,
viste le numerose incongruenze (in particolare rispetto a quanto indicato dal
convenuto). Tali incongruenze sarebbero ancora più evidenti se raffrontate con
il comportamento, pure poco conforme alle tesi del mediatore, che quest’ultimo
avrebbe assunto quando ha saputo che non gli sarebbe stato riconosciuto
alcunché dalla venditrice. Inoltre, l’agire del convenuto sarebbe stato
nell’esclusivo interesse dell’acquirente, così che le conseguenze dell’art. 415
CO tornerebbero applicabili.
5.
L’acquirente dei fondi,
sentito quale teste (verbale 25 ottobre 2013), ha indicato di aver saputo che i
fondi da lui poi acquistati erano in vendita tramite l’annuncio su internet del
convenuto, di averlo incontrato una prima volta nell’ottobre 2011 e una seconda
nella prima metà del successivo mese di novembre (quando il convenuto gli ha
consegnato un dossier relativo ai fondi in vendita). In seguito, terminati i
rapporti (contrattuali ma anche personali) tra attrice e convenuto, il teste si
è rivolto direttamente alla prima, chiedendo al secondo di farsi da parte. Dall’istruttoria
è dunque evidente che l’acquirente ha appreso dell’opportunità di acquistare i
fondi grazie all’intervento del convenuto. Come l’acquirente ha riferito nella
sua audizione, infatti, sul posto non vi erano cartelli indicanti che i fondi
erano in vendita, ed egli ha ricevuto dal convenuto le informazioni e i dati
tecnici che gli hanno permesso di maturare la convinzione, comunicata in
dicembre, di acquistare i fondi. Non è determinante in merito che le trattative
tra acquirente e venditrice siano poi proseguite per mesi, e che la stipula del
contratto di vendita sia avvenuta solo più di sette mesi dopo la fine del
contratto di mediazione. Si è trattato di discussione di dettaglio (limatura
del prezzo, oltretutto rifiutata, modalità di pagamento – con offerta di fr.
100'000.- in contanti non computati nel prezzo – invero poco edificante e comunque
pure rifiutata), che erano supportate comunque dalla pietra angolare poggiata
dal convenuto con la cattura dell’interesse del (futuro) compratore. L’agire
del convenuto ha quindi perlomeno concorso, e in misura tutt’altro che
insignificante, alla stipula della vendita tra le parti, poiché egli ha
indicato all’acquirente l’occasione di acquistare i fondi.
6.
L’appellante contesta la
fedefacenza della surriferita testimonianza del compratore, in virtù del tempo
trascorso, di alcune incongruenze con le dichiarazioni del convenuto, e di
alcuni atti ed omissioni di quest’ultimo che mal si concilierebbero con un
concreto diritto ad ottenere una provvigione. Orbene, non è il caso di chinarsi
su ogni singolo dettaglio delle due deposizioni (di pari data), o su elementi
figuranti solo nella dichiarazione scritta sottoscritta dall’acquirente o solo
nella sua deposizione testimoniale. Avantutto, entrambi (acquirente e convenuto)
non sono né giuristi né immobiliaristi (per quanto non sprovveduti:
commerciante e funzionario di banca). Inoltre le loro dichiarazioni sono
avvenute a due anni di distanza dai fatti, e detti fatti sono stati vissuti
senza la consapevolezza (per il convenuto perlomeno inizialmente) di doverli
poi riferire (teste) e comprovare (convenuto). Né indebolisce la testimonianza
il fatto che il teste abbia rammentato con precisione alcuni particolari non
figuranti nella dichiarazione scritta, ciò non essendo inusuale. Inoltre, sugli
elementi essenziali (gli incontri e le relative date) quanto riferito dal
testimone e dal convenuto è perfettamente congruente. Il teste è stato chiaro e
preciso nell’indicare di aver avuto le indicazioni sui fondi in vendita proprio
dal convenuto, con cui ha avuto contatti dapprima nell’ottobre 2011 e poi nella
prima metà di novembre 2011 (pag. 4 del verbale 25 ottobre 2013). Non giova
quindi all’appellante evocare dubbi su asserite incongruenze relative a punti
di dettaglio, per altro non decisivi per risolvere il quesito oggetto di
giudizio, in quanto sul punto essenziale, ossia quando è avvenuto il contatto
con il mediatore, la deposizione dell’acquirente è stata limpida e precisa e
non si presta a interpretazioni di sorta né a equivoci. L’apprezzamento delle
prove eseguito dal Pretore, che ha ritenuto sufficiente quanto riferito dal
teste R__________ per ritenere provato nella fattispecie il nesso causale
psicologico, resiste dunque alle critiche dell’appellante. Lungi dall’essere
“manifestamente confuso”, il quadro probatorio è chiaro sull’unico punto
essenziale per il giudizio.
7.
L’appellante sostiene che
vi sarebbero contraddizioni tra le deposizioni del convenuto e dell’acquirente,
che ne minebbero la credibilità e renderebbero dubbia l’esistenza di un
contatto nell’ottobre 2011. I motivi del versamento di fr. 10'000.-
dall’acquirente al convenuto, prosegue la parte appellante, sono stati indicati
in modo ben diverso dall’acquirente e dal convenuto, ciò che proverebbe che
quest’ultimo non è credibile non solo su tale episodio, ma anche sugli altri
fatti. Dall’istruttoria è emerso che l’acquirente ha versato al convenuto, dopo
la firma del contratto notarile di compravendita, l’importo di fr. 10'000.-
(cfr. verbale 25 ottobre 2013, pag. 5). Se si trattasse di una mercede per
interposizione nella vendita, il convenuto perderebbe il diritto alla propria
mercede, conformemente all’art. 415 CO. Secondo tale norma infatti, ove il
mediatore, contrariamente ai patti, avesse agito anche nell’interesse
dell’altra parte, o contrariamente alle norme della buona fede si fosse fatto
promettere anche dalla medesima una ricompensa, egli non potrà pretendere dal
suo mandante né la mercede né il rimborso delle spese. Il Tribunale federale ha
precisato di recente che il solo fatto che un mediatore concluda un contratto
di negoziazione con un venditore crea un conflitto di interessi e la
conseguente nullità del contratto. L’inevitabile conflitto di interessi così
provocato conduce alla nullità di entrambi i contratti e alla perdita del
diritto a ogni provvigione per il doppio mediatore (cfr. da ultimo DTF 141 III
64, pag. 67).
Tuttavia, nella fattispecie non
si può sostenere che il convenuto abbia pattuito una mercede di mediazione con
l’acquirente, e tantomeno che ciò sia avvenuto durante l’anno di validità del
contratto di mediazione con la venditrice (e cioè prima del 16 novembre 2011,
primo giorno di svincolo contrattuale tra le parti). Al contrario, è provato
dalla deposizione dell’acquirente che l’importo di fr. 10'000.- è stato versato
dopo la sottoscrizione del rogito, quindi dopo il 26 giugno 2012. L’acquirente
ha riferito di avere eseguito tale versamento “spontaneamente, perché lo trovo
giusto”. Non risulta quindi esservi stata la conclusione di un contratto di
intermediazione tra il convenuto e l’acquirente, né prima né dopo la scadenza
del contratto a suo tempo concluso con la venditrice. È ben vero che sul motivo
del versamento acquirente e mediatore hanno fornito versioni differenti (gesto
spontaneo perché giusto per l’uno, prestito verbale da restituirsi per l’altro).
Tuttavia, ciò non basta a infirmare la validità di quanto emerge dalle
dichiarazioni testimoniali dell’acquirente, la cui credibilità nemmeno è stata
messa in dubbio dall’appellante, la quale si è invece diffusa ampiamente
sull’assenza di credibilità del convenuto. Comunque ogni atto, foss’anche in
eccesso di zelo del convenuto, e foss’anche a favore dell’acquirente (non
risulta comunque a danno della venditrice), è avvenuto quando il convenuto
mediatore aveva già maturato il proprio diritto alla mercede. La sentenza
pretorile regge quindi alle critiche dell’appellante su questo punto.
8.
In via subordinata,
l’appellante sostiene che il Pretore avrebbe perlomeno dovuto ridurre la
mercede del mediatore in applicazione dell’art. 417 CO. Al riguardo il primo giudice,
dopo aver esposto i presupposti per una riduzione della mercede dovuta al
mediatore e aver illustrato la giurisprudenza al riguardo, ha esaminato le
circostanze del caso concreto, in particolare l’accessorietà dell’attività di
mediatore del convenuto, ed è giunto alla conclusione che una mercede del 3%,
rispettivamente del 3,7% tenendo conto di quanto versato spontaneamente
dall’acquirente, non era eccessiva e non doveva essere ridotta. L’appellante
ritiene insostenibile l’argomentazione del primo giudice. Essa espone che le
parti contrattuali avevano pattuito una mercede del 3% e non una mercede
variabile e afferma che l’importo di fr. 10'000.- era stato versato a parziale
tacitazione dell’eventuale mercede dovuta dalla venditrice, in seguito a fitte
trattative condotte tra l’aspirante acquirente e la figlia della venditrice.
Tale importo, prosegue l’appellante, era inteso alla liberazione, almeno
parziale, della venditrice e non è dunque sostenibile la condanna di
quest’ultima al pagamento integrale della mercede. La tesi dell’appellante non
trova il benché minimo conforto nell’istruttoria. Come riferito dall’acquirente
nella sua deposizione testimoniale, vi furono invero trattative con la figlia
della venditrice sulla mercede del mediatore, ma non fu raggiunto alcun
accordo, e in seguito la venditrice revocò alla figlia l’incarico di
rappresentarla (verbale del 25 ottobre 2013, pag. 3 a metà) e fece capire di
non voler pagare la mercede al mediatore (ibidem, pag. 5). Non si può dunque
seriamente sostenere che vi è stato un accordo sul pagamento della mercede tra
la venditrice e l’acquirente, né che l’acquirente ha voluto liberare la
venditrice dal pagamento, seppur parziale, della mercede. Anche su questo punto
la decisione del Pretore regge alle critiche e può essere confermata.
9.
In conclusione, l’appello
deve essere respinto in ogni suo punto e la decisione del Pretore confermata.
Le spese processuali, insieme a un’adeguata indennità per ripetibili (art. 95
cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La
tassa di giustizia dell’appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7
e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità ripetibile in
favore dell’appellato è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore
litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i
rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale è
stabilito in fr. 42'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 10 aprile 2014 è
respinto.
2. Le spese processuali di
appello, in complessivi fr. 4'000.-, già parzialmente anticipati dalla parte
appellante, restano a carico in solido di __________, __________, __________ e __________,
che rifonderanno in solido a AO 1 fr. 4'500.- a titolo di ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a
fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).