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Decisione

12.2014.7

Mandato. Rappresentanza

20 novembre 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i membri della comunione ereditaria fu __________, ossia AP 1, AP 2, AP 3 e i

membri della comunione ereditaria fu CE 2, ossia AP 4 e AP 5 sono insorti

contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di accogliere

la petizione. Con risposta 10 marzo 2014 il convenuto postula invece la reiezione

del gravame.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto

che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la

stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale

previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile

ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,

avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella

data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2. Dopo aver spiegato che __________

ha agito, nella fattispecie, nella veste di rappresentante di __________, il

Pretore ha vagliato la questione di sapere se l’avv. AO 1 poteva in buona fede

ritenere corretto e regolare l’intervento di quest’ultima (art. 33 cpv. 3 CO),

rispondendo affermativamente a tale quesito.

3. Gli appellanti sostengono,

in primo luogo, che i proventi della vendita dell’immobile romano e delle

relative suppellettili furono accreditati in parti ad __________, senza il

“preventivo assenso” dell’attore originario e “a completa insaputa di

quest’ultimo” (pag. 4 in mezzo). Tali allegazioni sono sprovviste del benché

minimo riferimento al materiale probatorio. Inoltre, gli appellanti non si

confrontano con la motivazione pretorile secondo la quale ci si trova, nella

fattispecie, in presenza di un caso di applicazione dell’art. 33 cpv. 3 CO. Al

riguardo l’appello è quindi inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

4. Gli appellanti criticano,

poi, il Pretore per aver “erroneamente tralasciato la principale tesi difensiva

del convenuto – secondo il quale non v’era alcun rapporto contrattuale tra le

parti e la sua mandante era la signora __________ – limitandosi ad analizzare

la fattispecie dal profilo della verità oggettiva”. Essi affermano che siccome

il Pretore ha confermato l’esistenza di un rapporto di mandato tra l’attore

originario e il convenuto, la circostanza, per l’avv. AO 1, di sostenere di

aver svolto il mandato esclusivamente per conto di __________ dimostra che egli

non si sia preoccupato degli interessi dell’attore originario, confondendo

sulla base di un errore manifesto chi fosse il mandante. Gli appellanti

reputano che il primo giudice abbia quindi sbagliato laddove ha riconosciuto al

convenuto la volontà e la consapevolezza di agire per conto e nell’interesse

dell’attore originario, rispettivamente di aver agito in buona fede (cfr. anche

appello, pag. 22 in fondo). Inoltre, sarebbe “oggettivamente assodato” che il

convenuto ha “chiaramente disatteso il diritto dell’attore originario, violando

il suo dovere contrattuale di seguire, ottenendole preventivamente, le

direttive del vero cliente” (memoriale, pag. 7 in fondo, 8, 9, 10 e 11). Come

evidenziato dagli appellanti medesimi (memoriale, pag. 10 in mezzo), il

convenuto ha spiegato che anche nella denegata ipotesi che vi fosse un rapporto

di mandato tra le parti e che __________ avesse agito quale rappresentante

dell’attore originario, nulla potrebbe essergli rimproverato, poiché stante il

rapporto tra quest’ultima e la controparte egli non aveva alcun potere di

controllo sulla medesima, né gli incombeva un dovere di vigilanza sul suo

operato (petizione, pag. 14 in fondo). Sulla base dell’istruttoria il Pretore

ha condiviso la tesi dell’attore originario secondo la quale si è in presenza,

nel caso concreto, di un contratto di mandato tra le parti. Ciò posto, la

circostanza, per il convenuto, di aver asserito in via principale l’inesistenza

di tale rapporto e di aver riconosciuto in __________ la mandante non comporta

automaticamente di aver agito contro gli interessi dell’attore originario.

Tanto più che la tesi espressa in via subordinata e alla quale il Pretore ha

dato seguito si fonda sull’allegazione secondo la quale __________ agiva per

conto dell’attore originario con pieni poteri di rappresentanza. Anche secondo

tale tesi il convenuto non aveva quindi motivo di dubitare che gli ordini

impartiti dalla rappresentante fossero contrari alla volontà del rappresentato.

Su questo punto l’appello è quindi respinto.

5. Secondo gli appellanti il

convenuto ha comunque agito in malafede, poiché ha sostenuto in via principale

l’inesistenza di un contratto di mandato con l’unico scopo di escludere a

priori qualsiasi sua responsabilità. Essi reputano che tale circostanza implichi

l’inapplicabilità di “ogni e qualsiasi principio di buona fede in suo favore”

(memoriale, pag. 11 in fondo). La censura non può essere condivisa. Infatti,

gli appellanti confondono la malafede, se del caso, processuale, con la buona

fede quale condizione dell’applicazione dell’art. 33 cpv. 3 CO. Anche su questo

punto l’appello è quindi respinto.

6. Gli appellanti criticano,

altresì, il primo giudice laddove questi ha spiegato che sia i doc. 1 e 2, sia

la totale latitudine di movimento conferita ad __________ sono espressione per

atti concludenti di una facoltà di rappresentanza assai ampia, finanche priva

di limiti preventivi (sentenza querelata pag. 9).

6.1 Per quanto concerne i documenti

testé menzionati, gli appellanti reputano che essi non possano essere ritenuti

decisivi ai fini del giudizio per i motivi che sono esaminati qui di seguito (memoriale,

pag. 13 segg.).

6.1.1 Essi sembrano, in primo luogo, sollevare

dubbi sugli esiti della perizia con riferimento all’identificazione dell’autore

delle firme apposte sui doc. 1 e 2. La censura non può essere condivisa. Il

primo giudice ha rilevato che l’eccezione di falso non è stata confermata dagli

esiti peritali. A ragione. Infatti, il perito ha concluso che “le due firme «__________

» in calce ai doc. 1 e 2 corrispondono nelle loro caratteristiche generali e

particolari alle firme autentiche del signor __________ e non presentano alcun

elemento significativo a sostegno dell’ipotesi di falso. A giudizio della

sottoscritta, con tutta probabilità, le stesse sono state redatte dal signor __________”

(perizia giudiziaria, pag. 9). Gli appellanti affermano, poi, che il Pretore ha

misconosciuto i dubbi peritali sulla data rispettiva delle due firme. Questi ha

precisato che il perito ha espresso dubbi sulla datazione dei due documenti,

poiché sembrano essere stati confezionati a distanza ravvicinata e non a un

anno l’uno dall’altro. Il perito ha infatti dichiarato: “Sulla base degli esami

effettuati si possono esprimere seri dubbi sulla data rispettiva delle due

firme stesse; infatti i risultati ottenuti sembrerebbero suggerire che siano

state vergate di seguito e non a distanza di un anno l’una dall’altra (come

indicherebbe la data dei doc. 1 e 2)” (loc. cit.). Il primo giudice ha tuttavia

spiegato che gli elementi a disposizione non hanno permesso di darne una

precisa collocazione temporale e agli atti non vi sono riscontri divergenti (sentenza

querelata, pag. 5 in alto). Secondo gli appellanti, in ragione del decesso di __________

tra le due date indicate, la conclusione del perito lascia ipotizzare tre

scenari: la redazione e la sottoscrizione prima del decesso di __________ (che

però non è sostenibile poiché a detta degli appellanti nel doc. 2 vi sono

alcune informazioni all’epoca ancora ignote), la falsificazione della firma di __________

e, infine, l’utilizzo di documenti firmati in bianco e successivamente

compilati (appello, pag. 14 in fondo). La censura circa l’eventuale

falsificazione della firma di __________ non è tuttavia di rilievo ai fini del

presente giudizio. Infatti, nella fattispecie il potere di rappresentanza

conferito ad __________ è vagliato limitatamente alla persona di __________.

Per quanto concerne, poi, l’ipotesi della sottoscrizione di documenti in

bianco, va rilevato che il perito giudiziario ha dichiarato, al riguardo, che

“senza una sovrapposizione del tratto a penna di una delle due firme «__________

» con il testo dattiloscritto è impossibile stabilire l’ordine di apposizione

delle firme stesse rispetto al testo. La posizione delle due firme nei due

documenti non è la stessa: nel documento 1 si trova circa a 13 cm dal fondo del

foglio, mentre nel documento 2 si trova a 7 cm. La disposizione delle due firme

è “adeguata” rispetto al testo del documento. Ipotizzare che si siano

utilizzati due fogli con firme «in bianco» per poi redigere successivamente il

testo dattiloscritto risulta poco probabile. Infatti è praticamente impossibile

«posizionare» prima due firme su altrettanti fogli bianchi per poi farle

combaciare alla perfezione con lo spazio disponibile ottenuto dopo la stesura

di due testi di lunghezza diversa. Di conseguenza l’unica ipotesi plausibile è

che, con tutta probabilità, il testo è anteriore alle firme” (complemento della

perizia giudiziaria, pag. 4). Il perito ha quindi concluso affermando che “non

è possibile accertare con un sufficiente grado di precisione l’epoca del testo

dattiloscritto sui doc. 1 e 2. Dagli esami effettuati si può unicamente

stabilire che, con ogni probabilità, il testo è antecedente alle firme del sig.

__________ (non si tratterebbe dunque di documenti firmati «in bianco»). Non è

tuttavia possibile appurare se le firme siano state apposte subito dopo la

redazione o successivamente” (complemento della perizia giudiziaria, pag. 5).

Ne consegue che la censura non può essere condivisa.

6.1.2 Secondo gli appellanti, a minare la

fedefacenza dei documenti in questione e, quindi, la loro portata probatoria

sarebbe in ogni caso il contenuto dei medesimi (memoriale, pag. 15 seg.). In

primo luogo essi affermano che lascia perplessi la circostanza secondo cui tali

documenti sarebbero per la prima volta emersi nel corso del 2004, così come

stupirebbe il fatto che il doc. 1 contenga ben due discarichi in favore di __________

per quanto concerne l’investimento in __________. Tuttavia, le loro allegazioni

si esauriscono in mere supposizioni e dubbi, per nulla sostanziate dal

materiale probatorio. Gli appellanti sottolineano, inoltre, che “altrettanto

inusitata e giuridicamente inefficace” è che gli stessi hanno previsto un

discarico pure per il futuro, ossia per atti non ancora commessi al momento

della firma. Il punto, tuttavia, non è quello di definire se il contenuto del discarico

fosse lecito o meno, bensì quello di rilevare l’estensione del potere di

rappresentanza di __________ espresso dall’attore originario. Infatti, il Pretore

ha menzionato i doc. 1 e 2, unitamente ad altre numerose emergenze processuali

(cfr. sentenza querelata, pag. 9 seg.), quale espressione di __________, per

atti concludenti, di una facoltà di rappresentanza di __________ assai ampia,

finanche priva di limiti preventivi. Secondo gli appellanti, poi, il doc. 1 non

avrebbe effetti sul denaro incassato dal convenuto, poiché ciò sarebbe avvenuto

dopo un anno dalla redazione del documento in questione. La tesi non può essere

seguita, non ravvisandosi i motivi per cui l’espressione del potere di

rappresentanza, che come detto emerge anche da ulteriori risultanze, dovesse

estinguersi, in assenza di rettifiche in tal senso prima, prima del decorrere

di un anno dalla redazione della dichiarazione di discarico. Essi sostengono,

inoltre, che il doc. 2, datato 20 gennaio 2000 (correttamente: 28 febbraio

2000) non sia rilevante ai fini del giudizio, dato che l’incasso da __________ e

l’accredito successivo sono avvenuti prima di tale data. Nella petizione l’attore

originario ha indicato che i proventi della vendita della casa romana sono

stati incassati dal convenuto il 21 dicembre 1999, mentre l’ordine di riversare

il relativo importo a favore di un conto di pertinenza dell’attore originario,

del conto n. __________ __________ e ad __________ è stato da lui impartito alla

controparte il giorno precedente (pag. 6). La dichiarazione di scarico di cui

al doc. 1 concerne anche “la messa in vendita della __________”, che tramite la

__________ era detentrice ufficiale dell’immobile a __________ (cfr. doc. 24).

Tant’è che nella petizione l’attore originario medesimo illustra le tappe

inerenti alla vendita testé menzionata intitolando tale passaggio con “__________”

(pag. 6). La censura degli appellanti non è quindi influente ai fini del

giudizio. Essi reputano, altresì, che né gli incassi effettuati dalla vendita

dell’immobile romano, né quelli delle relative suppellettili sono confluiti in __________.

Tuttavia, entrambi i documenti in questione non indicano che il denaro

proveniente dalle vendite testé citate dovesse essere direttamente destinato in

__________.

6.1.3 Gli appellanti concludono criticando

il Pretore per aver fondato il giudizio, per quanto concerne la datazione dei

doc. 1 e 2, sulla testimonianza di __________, poco credibile dato il suo

coinvolgimento nella vicenda (appello, pag. 16). Questa ha dichiarato di averli

confezionati lei stessa alle date indicate. Sennonché, come peraltro rilevato

dagli appellanti medesimi, il primo giudice ha ben precisato che tale

testimonianza doveva essere debitamente ponderata visto il ruolo, determinante,

che __________ aveva ricoperto nell’intera vicenda e tenuto conto del tenore

dell’accordo di cui al doc. 6 (sentenza querelata, pag. 5 in alto). Egli ha poi

spiegato che “ai fini dei doc. 1-2 bastano (come detto) le risultanze peritali

e l’assenza di riscontri divergenti quo alla datazione della loro firma” (loc.

cit.). In definitiva, egli non ha fondato il proprio giudizio, su questo punto,

sulla testimonianza in questione, bensì sull’assenza di riscontri contrari

rispetto a quanto indicato nei documenti medesimi. Anche su questo punto

l’appello è pertanto respinto.

6.2 Gli appellanti criticano, come

detto, il Pretore anche per aver reputato che la latitudine di movimento di __________

coprisse le operazioni contestate al convenuto. Essi sostengono che

quest’ultima rivestiva, in modo riconoscibile anche per i terzi, un preciso

incarico in favore dell’attore originario, ossia quello della gestione

ordinaria della sua vita corrente, ad esclusione quindi dell’incasso di ingenti

somme di denaro (memoriale, pag. 16 in fondo, 17 in basso e 18 in alto).

6.2.1 Sulla scorta delle testimonianze il

Pretore ha accertato, in sintesi, che __________ si occupava della gestione

amministrativa in toto dell’attore originario, ossia di reperire tutto ciò di

cui egli necessitasse (medico, assicurazione, autista, domestica) e di pagare

ogni relativa fattura (sentenza querelata, pag. 5 in mezzo). Ella aveva pure

procura su parte dei conti riconducibili all’attore originario (pag. 5 in

fondo). Il primo giudice ne ha quindi dedotto che il convenuto poteva

ragionevolmente credere che __________ agisse quale mandataria rispettivamente

procuratrice illimitata dell’attore originario (pag. 7 in mezzo e 12 in fondo).

6.2.2 Gli appellanti menzionano ampi

passaggi delle testimonianze di __________, __________ e __________, per

sostenere che dalle medesime è emerso unicamente il ruolo limitato alla

gestione quotidiana e ordinaria degli affari dell’attore originario. In

particolare, essi riportano i passaggi ove __________ ha dichiarato che “per

quanto riguarda il signor __________, io mi sono occupata di tutti gli aspetti

della sua vita quotidiana, salvo le pratiche legali di cui si è occupato l’avv.

AO 1. Mi spiego: si trattava di una persona di una certa età, di lingua madre

inglese che faceva fatica a parlare avendo solo una corda vocale. In

particolare ero io a occuparmi di tutta l’amministrazione, di pagare le

fatture, sono io che gli ho trovato l’autista (__________), la donna delle

pulizie. Mi sono occupata delle pratiche assicurative della casa, dell’auto,

del medico (…). John __________ era presente all’atto formale di compravendita

(closing). In sintesi __________ era un artista e si è sempre ritenuto

non in grado di gestire gli aspetti amministrativi della sua vita. Perlomeno

non riteneva necessario che lo facesse lui e di conseguenza ha delegato questo

compito a me in particolare dopo la vendita della __________ e dopo l’asta alla

__________” (verbale 17 aprile 2012, pag. 3 in mezzo e pag. 4 in mezzo). La medesima

teste, tuttavia, ha altresì riferito: “per quanto riguarda la gestione della

situazione finanziaria del sig. __________ occorre distinguere due momenti.

Prima della vendita della __________, che è avvenuta dopo la morte di __________,

Considerandi

vi era ben poco da fare. Vi era un solo conto in banca: io davo le istruzioni

ma ripeto che non vi era molto da fare. Invece dopo la vendita del pacchetto

azionario della __________ sono entrati degli averi liquidi e lì era necessaria

un’attività di gestione perché si trattava di parecchi soldi. La transazione

era di circa 4 mld di lire italiane. Oltre a ciò mi ricordo che dalla vendita

delle suppellettili trovantesi nell’appartamento di __________, fatta tramite

casa d’asta __________ a __________, è stato introitato circa 2.8-3 mld di lire

italiane. Questi averi sono stati accreditati dapprima sul conto clienti

dell’avv. AO 1 e poi trasferiti su dei conti bancari intestati a __________ e

alla fondazione. Su questi conti io avevo firma e io proponevo al sig. __________

degli investimenti in obbligazioni, azioni. Quando ricevevo l’ok dal sig. __________

ne parlavo anche con l’avv. AO 1 e poi facevo l’investimento. In sintesi ero io

che davo questi ordini di investimento come pure tutti gli altri ordini

necessari (ad esempio ogni anno __________ mandava fr. 100'000.- a sua sorella;

ho dovuto seguire gli aspetti finanziari legati al libro scritto da __________,

vi erano dei costi legati anche alla casa)” (verbale, pag. 3 in fondo e 4 in

alto). Essa ha soggiunto che “per quanto riguarda le fatture emesse dall’avv. AO

1.

io le pagavo utilizzando dei soldi di __________. L’avv. AO 1 lo sapeva già

per il fatto che le fatture erano intestate a __________” (pag. 6 in mezzo). A

ragione il Pretore ha quindi evidenziato che da tale testimonianza emerge

l’esteso potere di rappresentanza di __________. Ciò emerge anche dalla

testimonianza di __________, che gli appellanti menzionano invece a sostegno

della loro tesi. Essi riportano, infatti, il passaggio laddove questi ha confermato

che “sempre la signora __________ si occupava della gestione finanziaria

quotidiana di __________ (ad esempio acquisto di mercanzie, pagamento di

fatture, acquisto dei mobili, acquisto dell’auto, assunzione dell’autista del __________,

mentre non so se fosse lei a pagare il suo stipendio)” (verbale 6 febbraio

2006, pag. 5). Sennonché, tale teste ha altresì riferito: “__________si è poi

occupata anche del relativo acquisto mobili [dell’appartamento a __________],

visto che ella si occupava praticamente di tutto per il __________, che ai

tempi viveva a __________ (…). Penso che di queste vendite a __________ se ne

sia occupata la signora __________, lo dico perché come detto si occupava di

tutto, era presente all’asta di __________, era andata a visitare __________ a __________

diverse volte (…). Confermo che la signora __________ si è sempre occupata di

tutto quanto per __________ (…)” (pag. 4 in basso). Con riferimento agli

investimenti in __________, egli ha inoltre affermato: “Non sono stato io a

consigliare il signor __________ di fare degli investimenti in __________.

Presumo che il signor __________ abbia fatto tramite la signora __________

degli investimenti in __________. Lo dico perché visto il mio rapporto di

amicizia con loro ne parlavano anche di fronte a me” (pag. 4 in mezzo). Su

questo punto gli appellanti sottolineano, infine, che __________ ha dichiarato che

“da quanto ne so io __________ avrebbe firmato unicamente un ordine di

trasferimento limitato a USD 100'000.- (nel 1998), da investire in __________”

(verbale 7 marzo 2006, pag. 2 in fondo e 3 in alto). Tuttavia, quanto testé

riportato è irrilevante per l’aspetto qui trattato, ossia quello della

comunicazione, anche per atti concludenti, dell’estensione del potere di

rappresentanza di __________. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è

respinto.

7.

Gli appellanti criticano,

poi, il Pretore laddove questi ha spiegato che “alla medesima conclusione

conduce, oltre ai doc. 1 + 2, anche quanto messo in atto dalla __________,

sempre su incarico di __________, per superare il problema che si stava

stagliando all’orizzonte riferito alla vendita delle azioni __________

all’acquirente __________” (sentenza querelata, pag. 9 in fondo). Essi si

dicono “stupiti” che ad __________, titolare di un’agenzia viaggi, siano

attribuite “conoscenze giuridiche tali da poter affrontare e gestire da sola

una simile problematica, che peraltro coinvolge il diritto di diversi Stati”.

Essi si chiedono se non fosse invece “più direttamente coinvolto” il convenuto,

“amministratore della __________ e legale di riferimento della __________”

(appello, pag. 18 in alto e in mezzo). Il primo giudice ha rilevato che __________,

acquirente delle azioni __________, aveva eccepito il mancato rispetto del

diritto di prelazione dello Stato italiano sull’immobile romano di proprietà

dell’attore originario. Il rischio, per quest’ultimo, era quindi quello di

essere convenuto in un’azione redibitoria. Da qui, la necessità di mettere a

punto degli strumenti volti a interrompere la tracciabilità del denaro

incassato quale prezzo di compravendita. Ciò avvenne in particolare, ma non

solo, grazie alla costituzione di una fondazione, la __________. Il Pretore ha

spiegato, al riguardo, che anche questo incarico era stato conferito

dall’attore originario ad __________, che è pure stata scaricata con la

sottoscrizione del doc. 2 con riferimento a quanto ella avrebbe operato a

questo fine (sentenza querelata, pag. 10 in alto). Gli appellanti esternano

stupori e si pongono delle domande, senza tuttavia confrontarsi compiutamente

con la motivazione pretorile. Ne consegue che anche su questo punto il gravame

è irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Essi soggiungono che nell’ipotesi

che l’idea era quella di salvaguardare il denaro quale prezzo di compravendita,

allora non si comprenderebbe il motivo per cui fr. 1'800'000.- siano stati

versati direttamente all’attore originario. Tale circostanza avrebbe dovuto, a

mente degli appellanti, destare i sospetti del convenuto (memoriale, pag. 18 in

basso). Sennonché, proprio per contestare l’esigenza dell’investimento in __________

per “occultare” il provento della vendita summenzionata, nella replica di prima

sede l’attore originario ha sottolineato che “dalle tavole processuali emerge

(…) come una parte delle somme incassate sia rimasta in Svizzera attraverso il

conto __________ o la __________, ragion per cui questi capitali erano

considerati esenti da rischio di «sequestro»”. Egli ha altresì rilevato che “la

tesi dell’investimento consapevole in __________ è quindi il classico pretesto

costruito a posteriori per tentare, a torto, di giustificare l’ingente massa di

denaro prelevata dai conti dell’attore e destinata a investimenti privati della

signora __________ e dei suoi soci d’affari” (pag. 6 in alto e in mezzo). Nella

petizione egli aveva indicato che il conto __________ era di sua pertinenza

(pag. 6 in mezzo). Ne consegue che l’attore originario medesimo ha reputato che

il versamento sul conto __________ fosse efficace per “occultare” il provento

più volte citato, sicché gli appellanti non possono ora attribuire una mancanza

di diligenza del convenuto nel non aver, a loro dire, valutato tale versamento

come incoerente con i fini dell’operazione in questione. Su questo punto

l’appello è quindi respinto.

8.

Gli appellanti non

condividono, inoltre, la motivazione pretorile secondo la quale nella

fattispecie non vi sarebbero prove che __________ abbia manifestamente abusato

del suo potere di rappresentanza, concludendo segnatamente un affare solo nel

proprio interesse (sentenza querelata, pag. 11 in alto). Essi reputano che tale

conclusione sarebbe in contraddizione con diverse risultanze processuali

(memoriale, pag. 19).

8.1

In primo luogo gli appellanti

affermano che determinati importi sono stati versati in contanti o su conti

direttamente intestati ad __________, che ne avrebbe quindi direttamente

beneficiato a detrimento dell’attore originario. Quest’ultima allegazione si

esaurisce in un mero asserto di parte, per nulla dimostrata. Nemmeno si può

reputare che la circostanza del versamento in contanti o su conti a ella

intestati sia sufficiente a dimostrare che il convenuto abbia violato,

eseguendo tali ordini, il suo dovere di diligenza fondato sull’art. 3 cpv. 2

CC. Gli appellanti reputano, altresì, che sia stata premura di __________ palesare

ai terzi una determinata situazione che non corrispondeva alla realtà, tant’è

che dal doc. 6 emerge che ella si è impegnata, seppur con riferimento ad altri

movimenti, a restituire il denaro investito in __________ senza valido mandato

in tal senso da parte dell’attore originario. Essi affermano che, d’altra

parte, il Pretore medesimo ha rilevato che __________ ha travalicato in parte i

poteri conferiti dall’attore originario, agendo in particolare con riferimento

agli investimenti in __________, quale falsus procurator (sentenza

querelata, pag. 7). Tuttavia, come correttamente spiegato dal primo giudice la

censura non è di rilievo, dato che l’azione non è stata presentata contro __________,

bensì contro l’avv. AO 1 (sentenza querelata, pag. 7 in mezzo). Nel gravame è

riportato, poi, il passaggio ove il primo giudice ha accertato che “la «gestione»

__________ riferita ai patrimoni dei clienti mirava in sostanza a far confluire

su conti off-shore a lei riconducibili ingenti importi che avrebbe poi

investito in questi progetti (__________, __________ e __________) (…),

all’insaputa – perlomeno parziale – dei clienti (…)” (sentenza impugnata, pag.

6). Gli appellanti affermano che a seguito di tale risultanza “appare pertanto

difficile credere che il convenuto, legale di lunga data della __________, non

fosse al corrente di questa situazione, nota già alle di lei dipendenti”. Essi sembrano

trarre la medesima conclusione a pag. 20 del gravame, ove affermano che come

emerso da diverse risultanze processuali il convenuto era da decenni il legale

di fiducia di __________, con la quale intratteneva anche “un certo rapporto

professionale, tanto che egli era il presidente della __________ (…)”. Sennonché,

le censure in questione si fondano su mere convinzioni personali della parte,

non suffragate da elementi probatori.

8.2

Gli appellanti affermano che __________

abbia esercitato in maniera manifestamente abusiva la professione di

fiduciaria, malgrado non ne avesse le competenze necessarie, per conto di un

cliente naïv e in favore di proprie iniziative turistiche all’estero.

Essi reputano che tali circostanze dovevano destare nel convenuto sospetti

sulla liceità dei movimenti che gli venivano chiesti di eseguire (memoriale,

pag. 21 in alto e in mezzo). Gli appellanti precisano, al proposito, che il

convenuto doveva essere a conoscenza del fatto che __________ – formalmente

titolare di un’agenzia di viaggi – non avesse la patente di fiduciaria

(appello, pag. 20 in basso e 22 in mezzo). Quanto alla persona dell’attore originario,

dalla testimonianza di __________ è emerso che egli era “un artista e si è

sempre ritenuto non in grado di gestire gli aspetti amministrativi della sua

vita”, tant’è che sebbene fosse titolare di un portafoglio economico di

svariati milioni di franchi, egli “non aveva mai visto la banca fino all’aprile

del 2001”. Secondo gli appellanti ciò era “verosimilmente” noto anche al

convenuto (memoriale, pag. 20 in alto). Quest’ultima censura si esaurisce

ancora una volta in una mera supposizione di parte, sprovvista di sostegno

probatorio. Quanto alla circostanza che __________ non avesse la patente di

fiduciaria e che ciò avrebbe dovuto far scattare nel convenuto un campanello

d’allarme, va detto che il Pretore ha spiegato che nel caso concreto dall’istruttoria

non è emerso che vi fossero elementi che lasciassero inferire un abuso, da

parte di __________, dei suoi poteri di rappresentanza (sentenza querelata,

pag. 10 in mezzo). Ciò che è infatti determinante per il terzo è in primo luogo

l’estensione del potere di rappresentanza comunicatogli, anche per atti

concludenti, e, poi, la questione di sapere se vi siano elementi, nell’ordine

impartitogli dal rappresentante, che debbano ragionevolmente far inferire un

abuso del potere di rappresentanza. Tale eventuale abuso dev’essere insito

nell’ordine ricevuto dal rappresentante, mentre nulla ha a che vedere con le

qualifiche professionali del medesimo. Esse rilevano, semmai, dalla natura

della relazione interna tra rappresentante e rappresentato, che non è di pertinenza

del terzo. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è respinto. Gli

appellanti concludono affermando che il convenuto avrebbe dovuto distinguere

tra i versamenti “leciti in favore dell’attore [originario] e della __________”

da quelli “illeciti in favore della __________”, riconoscendo che questi ultimi

“superavano la soglia della rappresentanza per entrare nel perimetro

giuridicamente claudicante del falsus procurator” (appello, pag. 21 in

fondo e 22 in alto e in mezzo). In tale maniera essi si limitano ad affermare

apoditticamente il proprio punto di vista, senza confrontarsi compiutamente con

la motivazione pretorile, che illustra in maniera diffusa i motivi per cui al

convenuto non può essere rimproverata una mancanza di diligenza in tal senso. Al

riguardo il gravame è pertanto irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

9.

Secondo gli appellanti il

Pretore avrebbe omesso di tenere in considerazione che l’attore originario non

si era “esclusivamente messo nelle mani della __________, ma contava pure sulla

professionalità e serietà del convenuto, che pure lo assisteva in ogni

evenienza di sua competenza e lo rappresentava in seno alle sue società”

(memoriale, pag. 23 in alto). In relazione alle pretese avanzate in questa

procedura dall’attore originario, il primo giudice ha spiegato che il convenuto

era stato principalmente coinvolto in due operazioni, ossia la vendita di __________

e la messa all’asta delle suppellettili. Per quanto concerne la società testé

menzionata, egli aveva eseguito delle attività legali nel quadro del

perfezionamento del contratto di compravendita, che non sono qui oggetto di

causa, mentre per la vendita attraverso __________ il legale non aveva svolto

alcun ruolo. In entrambi i casi l’avv. AO 1 aveva invece funto da collimatore

dei relativi proventi ed è proprio in questa veste che è stato convenuto in

causa (sentenza querelata, pag. 7 in basso). Non si può quindi seguire la tesi

degli appellanti secondo la quale al convenuto devono essere imputati dei

doveri che, come correttamente rilevato dal Pretore (sentenza querelata, pag.

13.

in mezzo), emergono semmai da ulteriori rapporti contrattuali tra l’attore

originario e il medesimo. Nemmeno al legale può essere imputato un dovere di

diligenza accresciuto nel non aver avuto dubbi sulla legittimità dei movimenti

ordinati da __________, dato che, come più volte indicato dal Pretore e

confermato in questa sede, egli aveva agito sulla base delle istruzioni, per

l’appunto, della stessa, il cui potere di rappresentanza poteva essere inteso

dai terzi come particolarmente esteso se non finanche illimitato. Gli

appellanti reputano, poi, che l’intervento del convenuto non era quello di

semplice intermediario, poiché in tal caso non si comprenderebbe il motivo per

cui i proventi delle vendite siano stati versati su un conto del legale invece

di confluire direttamente su quelli dell’attore originario o, per assurdo, di __________.

Sennonché, ciò si giustifica nel solco della volontà dell’attore originario di

“occultare” tali ricavi, così come illustrato sopra al consid. 7, al quale si

rinvia. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

10.

Secondo gli appellanti il

primo giudice si sarebbe erroneamente ispirato alla giurisprudenza valida nel

settore bancario. Essi sostengono, infatti, che nel sistema finanziario la

banca esegue gli ordini di un fiduciario, iscritto all’albo e quindi ufficialmente

riconosciuto in tale veste, senza procedere a versamenti diretti su conti di

sua pertinenza. Gli appellanti “faticano a credere” che una banca possa essere

liberata dai suoi doveri di diligenza nei confronti del cliente a fronte di

versamenti milionari eseguiti in favore del gestore patrimoniale medesimo e non

iscritto all’albo cantonale dei fiduciari, di cui fr. 561'969.55 in contanti,

esclusivamente sulla scorta “delle apparenze risultanti dall’insieme delle

circostanze, peraltro già di per sé equivoche”. Essi ritengono che un avvocato

non debba quindi essere soggetto a una diligenza meno efficace di quella

riferita alle banche (appello, pag. 23 in mezzo e in fondo). Il Pretore ha

spiegato che per tutelare la posizione difensiva dell’avv. AO 1 non bastava la

sua “convinzione” che le istruzioni impartite da __________ rientrassero nel

suo potere di rappresentanza dell’attore originario. Egli doveva aver agito

anche ottemperando la diligenza e l’attenzione pretendibili dal terzo giusta

l’art. 3 cpv. 2 CC. Dopo aver indicato la giurisprudenza vigente in ambito

bancario in materia di rappresentanza, il primo giudice ha rilevato che nella

fattispecie dal carteggio processuale non è emerso alcunché che lasci intendere

che la buona fede del convenuto, presunta, fosse venuta meno. In particolare,

il Pretore ha precisato che per destare il dubbio che taluni ordini impartiti

da __________ non erano asseritamente voluti dall’attore originario, il

convenuto avrebbe dovuto sentire “un qualche campanello d’allarme, un qualche

motivo ben specifico, che invece difetta”. Al riguardo il primo giudice ha

sottolineato che sebbene sia vero che il transito di ingenti somme su conti

intestati ad __________ avrebbe dovuto suscitare l’attenzione dell’avv. AO 1 –

tanto più alla luce della sua formazione e professione – non va dimenticato che

nel caso specifico __________ aveva ritenuto “di mettersi completamente in mano

a una amica, __________, per tutti gli aspetti economici della sua esistenza,

dai più banali ai più importanti”, compreso quindi l’investimento dei suoi

denari derivanti dalle vendite di cui si è più volte detto, la soluzione del

problema legato al diritto di prelazione dello Stato italiano e anche la

possibilità di trovare soluzioni non convenzionali per “occultare” tale denaro.

La costellazione qui evidenziata era quindi tale, secondo il Pretore, da

ricucire qualsiasi dubbio sull’operato di __________. Tanto più che nella

fattispecie quest’ultima era amica di lunga data di __________ e prima

dell’autunno del 2001 mai erano emersi conflitti tra i medesimi (decisione

querelata, pag. 12 in mezzo). Gli appellanti si limitano, come detto, a

criticare il riferimento del primo giudice alla giurisprudenza vigente in

ambito bancario, senza tuttavia confrontarsi in maniera esauriente con la

motivazione suesposta, sicché su questo punto il gravame è irricevibile (art.

310.

e 311 cpv. 1 CPC).

11.

Con riferimento all’art. 397

CO gli appellanti affermano, altresì, che per mandati che esulano dalle

operazioni correnti il mandatario è tenuto a chiedere preventivamente il

consenso espresso del mandante. Essi reputano che tale obbligo sia stato

violato dall’avv. AO 1, che si sarebbe fidato ciecamente delle affermazioni di __________

(memoriale, pag. 24 in alto e in mezzo). Come illustrato nei considerandi

precedenti quest’ultima agiva quale rappresentante di __________, motivo per

cui non si comprende in che misura il convenuto avrebbe dovuto, in virtù della

normativa evocata dagli appellanti, chiedere lumi al rappresentato in merito

alle operazioni ordinate dalla sua rappresentante. Anche al riguardo il gravame

è pertanto respinto.

12.

A titolo abbondanziale gli

appellanti si chinano sulla questione di sapere se vi sia identità o meno tra

le pretese di cui alla presente procedura e quelle di cui all’accordo doc. 6

(memoriale, pag. 24 in basso e 25 in alto e in mezzo). Il Pretore ha rilevato

che siccome la petizione andava respinta, non vi è era necessità di sciogliere

tale quesito (decisione querelata, pag. 13 in fondo). Dato che come evidenziato

tutte le censure degli appellanti non possono essere seguite e, di conseguenza,

la sentenza pretorile è confermata, non vi è motivo nemmeno in questa sede di

approfondire tale aspetto.

13.

In sintesi, l’appello è

respinto nella misura in cui è ricevibile, con carico delle spese giudiziarie

agli appellanti. Le spese processuali di appello sono stabilite in base ai

criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio

2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 seg.),

mentre le ripetibili in funzione dell’art. 11 Rtar . Il valore di causa,

composto di fr. 1'749'650.- e di € 375'606.92, supera ampiamente la soglia di

fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso

in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 106 cpv. 1 CPC,

decide: 1. L’appello 14 gennaio 2014 è

respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

30'000.- sono poste a carico degli appellanti in solido, con l’obbligo di

rifondere alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 30'000.-

complessivi quali ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).