12.2014.7
Mandato. Rappresentanza
20 novembre 2015Italiano33 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.7
Lugano
20 novembre 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OA.2005.20 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 14 gennaio
2005 da
CE
1
a cui sono subentrati in
qualità di eredi
CE 2
(a sua volta deceduta e
alla quale sono subentrati gli eredi
AP 4 e
AP 5),
AP 1,
AP 2 e
AP 3
tutti rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore
originario ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di € 375'606.92 e
fr. 1'749'650.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2005;
domanda avversata dal
convenuto che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza 28
novembre 2013 ha integralmente respinto;
ritenuto che a seguito
del decesso dell’attore originario nella causa sono subentrati i suoi eredi;
appellanti gli attori
testé menzionati, che con appello 14 gennaio 2014 chiedono la riforma del
giudizio querelato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese
giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con risposta 10
marzo 2014 il convenuto postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese processuali e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Dal 1990 l’avv. AO 1 curò per __________
pratiche di diversa natura (compravendite immobiliari, pratiche LAFE e di
natura successoria). In particolare, nel 1999 il legale si occupò della vendita
di un immobile di proprietà del cliente situato a __________, così come quella
– all’asta e a cura di __________ – delle suppellettili ivi contenute. __________
era stato introdotto all’avv. AO 1 da __________, conoscente di entrambi.
B. Con petizione 14 gennaio
2005 __________ ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, l’avv. AO 1, chiedendo la sua condanna al versamento di € 375'606.92
e fr. 1'749'650.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2005. A suo dire,
anziché trasferire in favore di __________ l’integralità dei ricavi della
vendita dell’abitazione e delle suppellettili menzionate alla lett. A, il
legale avrebbe versato in contanti Lit. 292'553'800.- (pari a € 151'091.43) e €
214'983.64 ad __________, nonché fr. 540'000.- sul conto intestato a quest’ultima.
Egli avrebbe peraltro accreditato su un conto non di pertinenza dell’attore
originario fr. 1'200'000.- e disposto in altro modo di fr. 9'650.-. Con
risposta 29 aprile 2005 il convenuto si è opposto alla richiesta avversaria.
Egli ha spiegato, in sintesi, che non vi era alcun rapporto di mandato con la
controparte, bensì con __________ e di aver agito su istruzioni di quest’ultima.
Questa si occupava a sua volta, quale mandataria, della gestione di tutti gli
affari personali dell’attore originario. In via subordinata il convenuto ha
affermato che __________ agiva per conto dell’attore originario con pieni
poteri di rappresentanza. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale 18
ottobre 2012 le parti si sono confermate nei loro antitetici punti di vista.
Statuendo il 28 novembre 2013 il Pretore ha respinto integralmente la
petizione. Nel frattempo, l’attore originario è deceduto, lasciando quali eredi
CE 2, AP 1, AP 2 e AP 3, che sono subentrati nella causa. Alla morte di CE 2
sono poi subentrati anche i di lei eredi, AP 4 e AP 5.
C. Con appello 14 gennaio 2014
Fatti
i membri della comunione ereditaria fu __________, ossia AP 1, AP 2, AP 3 e i
membri della comunione ereditaria fu CE 2, ossia AP 4 e AP 5 sono insorti
contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di accogliere
la petizione. Con risposta 10 marzo 2014 il convenuto postula invece la reiezione
del gravame.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto
che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la
stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale
previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile
ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,
avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella
data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Dopo aver spiegato che __________
ha agito, nella fattispecie, nella veste di rappresentante di __________, il
Pretore ha vagliato la questione di sapere se l’avv. AO 1 poteva in buona fede
ritenere corretto e regolare l’intervento di quest’ultima (art. 33 cpv. 3 CO),
rispondendo affermativamente a tale quesito.
3. Gli appellanti sostengono,
in primo luogo, che i proventi della vendita dell’immobile romano e delle
relative suppellettili furono accreditati in parti ad __________, senza il
“preventivo assenso” dell’attore originario e “a completa insaputa di
quest’ultimo” (pag. 4 in mezzo). Tali allegazioni sono sprovviste del benché
minimo riferimento al materiale probatorio. Inoltre, gli appellanti non si
confrontano con la motivazione pretorile secondo la quale ci si trova, nella
fattispecie, in presenza di un caso di applicazione dell’art. 33 cpv. 3 CO. Al
riguardo l’appello è quindi inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
4. Gli appellanti criticano,
poi, il Pretore per aver “erroneamente tralasciato la principale tesi difensiva
del convenuto – secondo il quale non v’era alcun rapporto contrattuale tra le
parti e la sua mandante era la signora __________ – limitandosi ad analizzare
la fattispecie dal profilo della verità oggettiva”. Essi affermano che siccome
il Pretore ha confermato l’esistenza di un rapporto di mandato tra l’attore
originario e il convenuto, la circostanza, per l’avv. AO 1, di sostenere di
aver svolto il mandato esclusivamente per conto di __________ dimostra che egli
non si sia preoccupato degli interessi dell’attore originario, confondendo
sulla base di un errore manifesto chi fosse il mandante. Gli appellanti
reputano che il primo giudice abbia quindi sbagliato laddove ha riconosciuto al
convenuto la volontà e la consapevolezza di agire per conto e nell’interesse
dell’attore originario, rispettivamente di aver agito in buona fede (cfr. anche
appello, pag. 22 in fondo). Inoltre, sarebbe “oggettivamente assodato” che il
convenuto ha “chiaramente disatteso il diritto dell’attore originario, violando
il suo dovere contrattuale di seguire, ottenendole preventivamente, le
direttive del vero cliente” (memoriale, pag. 7 in fondo, 8, 9, 10 e 11). Come
evidenziato dagli appellanti medesimi (memoriale, pag. 10 in mezzo), il
convenuto ha spiegato che anche nella denegata ipotesi che vi fosse un rapporto
di mandato tra le parti e che __________ avesse agito quale rappresentante
dell’attore originario, nulla potrebbe essergli rimproverato, poiché stante il
rapporto tra quest’ultima e la controparte egli non aveva alcun potere di
controllo sulla medesima, né gli incombeva un dovere di vigilanza sul suo
operato (petizione, pag. 14 in fondo). Sulla base dell’istruttoria il Pretore
ha condiviso la tesi dell’attore originario secondo la quale si è in presenza,
nel caso concreto, di un contratto di mandato tra le parti. Ciò posto, la
circostanza, per il convenuto, di aver asserito in via principale l’inesistenza
di tale rapporto e di aver riconosciuto in __________ la mandante non comporta
automaticamente di aver agito contro gli interessi dell’attore originario.
Tanto più che la tesi espressa in via subordinata e alla quale il Pretore ha
dato seguito si fonda sull’allegazione secondo la quale __________ agiva per
conto dell’attore originario con pieni poteri di rappresentanza. Anche secondo
tale tesi il convenuto non aveva quindi motivo di dubitare che gli ordini
impartiti dalla rappresentante fossero contrari alla volontà del rappresentato.
Su questo punto l’appello è quindi respinto.
5. Secondo gli appellanti il
convenuto ha comunque agito in malafede, poiché ha sostenuto in via principale
l’inesistenza di un contratto di mandato con l’unico scopo di escludere a
priori qualsiasi sua responsabilità. Essi reputano che tale circostanza implichi
l’inapplicabilità di “ogni e qualsiasi principio di buona fede in suo favore”
(memoriale, pag. 11 in fondo). La censura non può essere condivisa. Infatti,
gli appellanti confondono la malafede, se del caso, processuale, con la buona
fede quale condizione dell’applicazione dell’art. 33 cpv. 3 CO. Anche su questo
punto l’appello è quindi respinto.
6. Gli appellanti criticano,
altresì, il primo giudice laddove questi ha spiegato che sia i doc. 1 e 2, sia
la totale latitudine di movimento conferita ad __________ sono espressione per
atti concludenti di una facoltà di rappresentanza assai ampia, finanche priva
di limiti preventivi (sentenza querelata pag. 9).
6.1 Per quanto concerne i documenti
testé menzionati, gli appellanti reputano che essi non possano essere ritenuti
decisivi ai fini del giudizio per i motivi che sono esaminati qui di seguito (memoriale,
pag. 13 segg.).
6.1.1 Essi sembrano, in primo luogo, sollevare
dubbi sugli esiti della perizia con riferimento all’identificazione dell’autore
delle firme apposte sui doc. 1 e 2. La censura non può essere condivisa. Il
primo giudice ha rilevato che l’eccezione di falso non è stata confermata dagli
esiti peritali. A ragione. Infatti, il perito ha concluso che “le due firme «__________
» in calce ai doc. 1 e 2 corrispondono nelle loro caratteristiche generali e
particolari alle firme autentiche del signor __________ e non presentano alcun
elemento significativo a sostegno dell’ipotesi di falso. A giudizio della
sottoscritta, con tutta probabilità, le stesse sono state redatte dal signor __________”
(perizia giudiziaria, pag. 9). Gli appellanti affermano, poi, che il Pretore ha
misconosciuto i dubbi peritali sulla data rispettiva delle due firme. Questi ha
precisato che il perito ha espresso dubbi sulla datazione dei due documenti,
poiché sembrano essere stati confezionati a distanza ravvicinata e non a un
anno l’uno dall’altro. Il perito ha infatti dichiarato: “Sulla base degli esami
effettuati si possono esprimere seri dubbi sulla data rispettiva delle due
firme stesse; infatti i risultati ottenuti sembrerebbero suggerire che siano
state vergate di seguito e non a distanza di un anno l’una dall’altra (come
indicherebbe la data dei doc. 1 e 2)” (loc. cit.). Il primo giudice ha tuttavia
spiegato che gli elementi a disposizione non hanno permesso di darne una
precisa collocazione temporale e agli atti non vi sono riscontri divergenti (sentenza
querelata, pag. 5 in alto). Secondo gli appellanti, in ragione del decesso di __________
tra le due date indicate, la conclusione del perito lascia ipotizzare tre
scenari: la redazione e la sottoscrizione prima del decesso di __________ (che
però non è sostenibile poiché a detta degli appellanti nel doc. 2 vi sono
alcune informazioni all’epoca ancora ignote), la falsificazione della firma di __________
e, infine, l’utilizzo di documenti firmati in bianco e successivamente
compilati (appello, pag. 14 in fondo). La censura circa l’eventuale
falsificazione della firma di __________ non è tuttavia di rilievo ai fini del
presente giudizio. Infatti, nella fattispecie il potere di rappresentanza
conferito ad __________ è vagliato limitatamente alla persona di __________.
Per quanto concerne, poi, l’ipotesi della sottoscrizione di documenti in
bianco, va rilevato che il perito giudiziario ha dichiarato, al riguardo, che
“senza una sovrapposizione del tratto a penna di una delle due firme «__________
» con il testo dattiloscritto è impossibile stabilire l’ordine di apposizione
delle firme stesse rispetto al testo. La posizione delle due firme nei due
documenti non è la stessa: nel documento 1 si trova circa a 13 cm dal fondo del
foglio, mentre nel documento 2 si trova a 7 cm. La disposizione delle due firme
è “adeguata” rispetto al testo del documento. Ipotizzare che si siano
utilizzati due fogli con firme «in bianco» per poi redigere successivamente il
testo dattiloscritto risulta poco probabile. Infatti è praticamente impossibile
«posizionare» prima due firme su altrettanti fogli bianchi per poi farle
combaciare alla perfezione con lo spazio disponibile ottenuto dopo la stesura
di due testi di lunghezza diversa. Di conseguenza l’unica ipotesi plausibile è
che, con tutta probabilità, il testo è anteriore alle firme” (complemento della
perizia giudiziaria, pag. 4). Il perito ha quindi concluso affermando che “non
è possibile accertare con un sufficiente grado di precisione l’epoca del testo
dattiloscritto sui doc. 1 e 2. Dagli esami effettuati si può unicamente
stabilire che, con ogni probabilità, il testo è antecedente alle firme del sig.
__________ (non si tratterebbe dunque di documenti firmati «in bianco»). Non è
tuttavia possibile appurare se le firme siano state apposte subito dopo la
redazione o successivamente” (complemento della perizia giudiziaria, pag. 5).
Ne consegue che la censura non può essere condivisa.
6.1.2 Secondo gli appellanti, a minare la
fedefacenza dei documenti in questione e, quindi, la loro portata probatoria
sarebbe in ogni caso il contenuto dei medesimi (memoriale, pag. 15 seg.). In
primo luogo essi affermano che lascia perplessi la circostanza secondo cui tali
documenti sarebbero per la prima volta emersi nel corso del 2004, così come
stupirebbe il fatto che il doc. 1 contenga ben due discarichi in favore di __________
per quanto concerne l’investimento in __________. Tuttavia, le loro allegazioni
si esauriscono in mere supposizioni e dubbi, per nulla sostanziate dal
materiale probatorio. Gli appellanti sottolineano, inoltre, che “altrettanto
inusitata e giuridicamente inefficace” è che gli stessi hanno previsto un
discarico pure per il futuro, ossia per atti non ancora commessi al momento
della firma. Il punto, tuttavia, non è quello di definire se il contenuto del discarico
fosse lecito o meno, bensì quello di rilevare l’estensione del potere di
rappresentanza di __________ espresso dall’attore originario. Infatti, il Pretore
ha menzionato i doc. 1 e 2, unitamente ad altre numerose emergenze processuali
(cfr. sentenza querelata, pag. 9 seg.), quale espressione di __________, per
atti concludenti, di una facoltà di rappresentanza di __________ assai ampia,
finanche priva di limiti preventivi. Secondo gli appellanti, poi, il doc. 1 non
avrebbe effetti sul denaro incassato dal convenuto, poiché ciò sarebbe avvenuto
dopo un anno dalla redazione del documento in questione. La tesi non può essere
seguita, non ravvisandosi i motivi per cui l’espressione del potere di
rappresentanza, che come detto emerge anche da ulteriori risultanze, dovesse
estinguersi, in assenza di rettifiche in tal senso prima, prima del decorrere
di un anno dalla redazione della dichiarazione di discarico. Essi sostengono,
inoltre, che il doc. 2, datato 20 gennaio 2000 (correttamente: 28 febbraio
2000) non sia rilevante ai fini del giudizio, dato che l’incasso da __________ e
l’accredito successivo sono avvenuti prima di tale data. Nella petizione l’attore
originario ha indicato che i proventi della vendita della casa romana sono
stati incassati dal convenuto il 21 dicembre 1999, mentre l’ordine di riversare
il relativo importo a favore di un conto di pertinenza dell’attore originario,
del conto n. __________ __________ e ad __________ è stato da lui impartito alla
controparte il giorno precedente (pag. 6). La dichiarazione di scarico di cui
al doc. 1 concerne anche “la messa in vendita della __________”, che tramite la
__________ era detentrice ufficiale dell’immobile a __________ (cfr. doc. 24).
Tant’è che nella petizione l’attore originario medesimo illustra le tappe
inerenti alla vendita testé menzionata intitolando tale passaggio con “__________”
(pag. 6). La censura degli appellanti non è quindi influente ai fini del
giudizio. Essi reputano, altresì, che né gli incassi effettuati dalla vendita
dell’immobile romano, né quelli delle relative suppellettili sono confluiti in __________.
Tuttavia, entrambi i documenti in questione non indicano che il denaro
proveniente dalle vendite testé citate dovesse essere direttamente destinato in
__________.
6.1.3 Gli appellanti concludono criticando
il Pretore per aver fondato il giudizio, per quanto concerne la datazione dei
doc. 1 e 2, sulla testimonianza di __________, poco credibile dato il suo
coinvolgimento nella vicenda (appello, pag. 16). Questa ha dichiarato di averli
confezionati lei stessa alle date indicate. Sennonché, come peraltro rilevato
dagli appellanti medesimi, il primo giudice ha ben precisato che tale
testimonianza doveva essere debitamente ponderata visto il ruolo, determinante,
che __________ aveva ricoperto nell’intera vicenda e tenuto conto del tenore
dell’accordo di cui al doc. 6 (sentenza querelata, pag. 5 in alto). Egli ha poi
spiegato che “ai fini dei doc. 1-2 bastano (come detto) le risultanze peritali
e l’assenza di riscontri divergenti quo alla datazione della loro firma” (loc.
cit.). In definitiva, egli non ha fondato il proprio giudizio, su questo punto,
sulla testimonianza in questione, bensì sull’assenza di riscontri contrari
rispetto a quanto indicato nei documenti medesimi. Anche su questo punto
l’appello è pertanto respinto.
6.2 Gli appellanti criticano, come
detto, il Pretore anche per aver reputato che la latitudine di movimento di __________
coprisse le operazioni contestate al convenuto. Essi sostengono che
quest’ultima rivestiva, in modo riconoscibile anche per i terzi, un preciso
incarico in favore dell’attore originario, ossia quello della gestione
ordinaria della sua vita corrente, ad esclusione quindi dell’incasso di ingenti
somme di denaro (memoriale, pag. 16 in fondo, 17 in basso e 18 in alto).
6.2.1 Sulla scorta delle testimonianze il
Pretore ha accertato, in sintesi, che __________ si occupava della gestione
amministrativa in toto dell’attore originario, ossia di reperire tutto ciò di
cui egli necessitasse (medico, assicurazione, autista, domestica) e di pagare
ogni relativa fattura (sentenza querelata, pag. 5 in mezzo). Ella aveva pure
procura su parte dei conti riconducibili all’attore originario (pag. 5 in
fondo). Il primo giudice ne ha quindi dedotto che il convenuto poteva
ragionevolmente credere che __________ agisse quale mandataria rispettivamente
procuratrice illimitata dell’attore originario (pag. 7 in mezzo e 12 in fondo).
6.2.2 Gli appellanti menzionano ampi
passaggi delle testimonianze di __________, __________ e __________, per
sostenere che dalle medesime è emerso unicamente il ruolo limitato alla
gestione quotidiana e ordinaria degli affari dell’attore originario. In
particolare, essi riportano i passaggi ove __________ ha dichiarato che “per
quanto riguarda il signor __________, io mi sono occupata di tutti gli aspetti
della sua vita quotidiana, salvo le pratiche legali di cui si è occupato l’avv.
AO 1. Mi spiego: si trattava di una persona di una certa età, di lingua madre
inglese che faceva fatica a parlare avendo solo una corda vocale. In
particolare ero io a occuparmi di tutta l’amministrazione, di pagare le
fatture, sono io che gli ho trovato l’autista (__________), la donna delle
pulizie. Mi sono occupata delle pratiche assicurative della casa, dell’auto,
del medico (…). John __________ era presente all’atto formale di compravendita
(closing). In sintesi __________ era un artista e si è sempre ritenuto
non in grado di gestire gli aspetti amministrativi della sua vita. Perlomeno
non riteneva necessario che lo facesse lui e di conseguenza ha delegato questo
compito a me in particolare dopo la vendita della __________ e dopo l’asta alla
__________” (verbale 17 aprile 2012, pag. 3 in mezzo e pag. 4 in mezzo). La medesima
teste, tuttavia, ha altresì riferito: “per quanto riguarda la gestione della
situazione finanziaria del sig. __________ occorre distinguere due momenti.
Prima della vendita della __________, che è avvenuta dopo la morte di __________,
Considerandi
vi era ben poco da fare. Vi era un solo conto in banca: io davo le istruzioni
ma ripeto che non vi era molto da fare. Invece dopo la vendita del pacchetto
azionario della __________ sono entrati degli averi liquidi e lì era necessaria
un’attività di gestione perché si trattava di parecchi soldi. La transazione
era di circa 4 mld di lire italiane. Oltre a ciò mi ricordo che dalla vendita
delle suppellettili trovantesi nell’appartamento di __________, fatta tramite
casa d’asta __________ a __________, è stato introitato circa 2.8-3 mld di lire
italiane. Questi averi sono stati accreditati dapprima sul conto clienti
dell’avv. AO 1 e poi trasferiti su dei conti bancari intestati a __________ e
alla fondazione. Su questi conti io avevo firma e io proponevo al sig. __________
degli investimenti in obbligazioni, azioni. Quando ricevevo l’ok dal sig. __________
ne parlavo anche con l’avv. AO 1 e poi facevo l’investimento. In sintesi ero io
che davo questi ordini di investimento come pure tutti gli altri ordini
necessari (ad esempio ogni anno __________ mandava fr. 100'000.- a sua sorella;
ho dovuto seguire gli aspetti finanziari legati al libro scritto da __________,
vi erano dei costi legati anche alla casa)” (verbale, pag. 3 in fondo e 4 in
alto). Essa ha soggiunto che “per quanto riguarda le fatture emesse dall’avv. AO
1.
io le pagavo utilizzando dei soldi di __________. L’avv. AO 1 lo sapeva già
per il fatto che le fatture erano intestate a __________” (pag. 6 in mezzo). A
ragione il Pretore ha quindi evidenziato che da tale testimonianza emerge
l’esteso potere di rappresentanza di __________. Ciò emerge anche dalla
testimonianza di __________, che gli appellanti menzionano invece a sostegno
della loro tesi. Essi riportano, infatti, il passaggio laddove questi ha confermato
che “sempre la signora __________ si occupava della gestione finanziaria
quotidiana di __________ (ad esempio acquisto di mercanzie, pagamento di
fatture, acquisto dei mobili, acquisto dell’auto, assunzione dell’autista del __________,
mentre non so se fosse lei a pagare il suo stipendio)” (verbale 6 febbraio
2006, pag. 5). Sennonché, tale teste ha altresì riferito: “__________si è poi
occupata anche del relativo acquisto mobili [dell’appartamento a __________],
visto che ella si occupava praticamente di tutto per il __________, che ai
tempi viveva a __________ (…). Penso che di queste vendite a __________ se ne
sia occupata la signora __________, lo dico perché come detto si occupava di
tutto, era presente all’asta di __________, era andata a visitare __________ a __________
diverse volte (…). Confermo che la signora __________ si è sempre occupata di
tutto quanto per __________ (…)” (pag. 4 in basso). Con riferimento agli
investimenti in __________, egli ha inoltre affermato: “Non sono stato io a
consigliare il signor __________ di fare degli investimenti in __________.
Presumo che il signor __________ abbia fatto tramite la signora __________
degli investimenti in __________. Lo dico perché visto il mio rapporto di
amicizia con loro ne parlavano anche di fronte a me” (pag. 4 in mezzo). Su
questo punto gli appellanti sottolineano, infine, che __________ ha dichiarato che
“da quanto ne so io __________ avrebbe firmato unicamente un ordine di
trasferimento limitato a USD 100'000.- (nel 1998), da investire in __________”
(verbale 7 marzo 2006, pag. 2 in fondo e 3 in alto). Tuttavia, quanto testé
riportato è irrilevante per l’aspetto qui trattato, ossia quello della
comunicazione, anche per atti concludenti, dell’estensione del potere di
rappresentanza di __________. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è
respinto.
7.
Gli appellanti criticano,
poi, il Pretore laddove questi ha spiegato che “alla medesima conclusione
conduce, oltre ai doc. 1 + 2, anche quanto messo in atto dalla __________,
sempre su incarico di __________, per superare il problema che si stava
stagliando all’orizzonte riferito alla vendita delle azioni __________
all’acquirente __________” (sentenza querelata, pag. 9 in fondo). Essi si
dicono “stupiti” che ad __________, titolare di un’agenzia viaggi, siano
attribuite “conoscenze giuridiche tali da poter affrontare e gestire da sola
una simile problematica, che peraltro coinvolge il diritto di diversi Stati”.
Essi si chiedono se non fosse invece “più direttamente coinvolto” il convenuto,
“amministratore della __________ e legale di riferimento della __________”
(appello, pag. 18 in alto e in mezzo). Il primo giudice ha rilevato che __________,
acquirente delle azioni __________, aveva eccepito il mancato rispetto del
diritto di prelazione dello Stato italiano sull’immobile romano di proprietà
dell’attore originario. Il rischio, per quest’ultimo, era quindi quello di
essere convenuto in un’azione redibitoria. Da qui, la necessità di mettere a
punto degli strumenti volti a interrompere la tracciabilità del denaro
incassato quale prezzo di compravendita. Ciò avvenne in particolare, ma non
solo, grazie alla costituzione di una fondazione, la __________. Il Pretore ha
spiegato, al riguardo, che anche questo incarico era stato conferito
dall’attore originario ad __________, che è pure stata scaricata con la
sottoscrizione del doc. 2 con riferimento a quanto ella avrebbe operato a
questo fine (sentenza querelata, pag. 10 in alto). Gli appellanti esternano
stupori e si pongono delle domande, senza tuttavia confrontarsi compiutamente
con la motivazione pretorile. Ne consegue che anche su questo punto il gravame
è irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Essi soggiungono che nell’ipotesi
che l’idea era quella di salvaguardare il denaro quale prezzo di compravendita,
allora non si comprenderebbe il motivo per cui fr. 1'800'000.- siano stati
versati direttamente all’attore originario. Tale circostanza avrebbe dovuto, a
mente degli appellanti, destare i sospetti del convenuto (memoriale, pag. 18 in
basso). Sennonché, proprio per contestare l’esigenza dell’investimento in __________
per “occultare” il provento della vendita summenzionata, nella replica di prima
sede l’attore originario ha sottolineato che “dalle tavole processuali emerge
(…) come una parte delle somme incassate sia rimasta in Svizzera attraverso il
conto __________ o la __________, ragion per cui questi capitali erano
considerati esenti da rischio di «sequestro»”. Egli ha altresì rilevato che “la
tesi dell’investimento consapevole in __________ è quindi il classico pretesto
costruito a posteriori per tentare, a torto, di giustificare l’ingente massa di
denaro prelevata dai conti dell’attore e destinata a investimenti privati della
signora __________ e dei suoi soci d’affari” (pag. 6 in alto e in mezzo). Nella
petizione egli aveva indicato che il conto __________ era di sua pertinenza
(pag. 6 in mezzo). Ne consegue che l’attore originario medesimo ha reputato che
il versamento sul conto __________ fosse efficace per “occultare” il provento
più volte citato, sicché gli appellanti non possono ora attribuire una mancanza
di diligenza del convenuto nel non aver, a loro dire, valutato tale versamento
come incoerente con i fini dell’operazione in questione. Su questo punto
l’appello è quindi respinto.
8.
Gli appellanti non
condividono, inoltre, la motivazione pretorile secondo la quale nella
fattispecie non vi sarebbero prove che __________ abbia manifestamente abusato
del suo potere di rappresentanza, concludendo segnatamente un affare solo nel
proprio interesse (sentenza querelata, pag. 11 in alto). Essi reputano che tale
conclusione sarebbe in contraddizione con diverse risultanze processuali
(memoriale, pag. 19).
8.1
In primo luogo gli appellanti
affermano che determinati importi sono stati versati in contanti o su conti
direttamente intestati ad __________, che ne avrebbe quindi direttamente
beneficiato a detrimento dell’attore originario. Quest’ultima allegazione si
esaurisce in un mero asserto di parte, per nulla dimostrata. Nemmeno si può
reputare che la circostanza del versamento in contanti o su conti a ella
intestati sia sufficiente a dimostrare che il convenuto abbia violato,
eseguendo tali ordini, il suo dovere di diligenza fondato sull’art. 3 cpv. 2
CC. Gli appellanti reputano, altresì, che sia stata premura di __________ palesare
ai terzi una determinata situazione che non corrispondeva alla realtà, tant’è
che dal doc. 6 emerge che ella si è impegnata, seppur con riferimento ad altri
movimenti, a restituire il denaro investito in __________ senza valido mandato
in tal senso da parte dell’attore originario. Essi affermano che, d’altra
parte, il Pretore medesimo ha rilevato che __________ ha travalicato in parte i
poteri conferiti dall’attore originario, agendo in particolare con riferimento
agli investimenti in __________, quale falsus procurator (sentenza
querelata, pag. 7). Tuttavia, come correttamente spiegato dal primo giudice la
censura non è di rilievo, dato che l’azione non è stata presentata contro __________,
bensì contro l’avv. AO 1 (sentenza querelata, pag. 7 in mezzo). Nel gravame è
riportato, poi, il passaggio ove il primo giudice ha accertato che “la «gestione»
__________ riferita ai patrimoni dei clienti mirava in sostanza a far confluire
su conti off-shore a lei riconducibili ingenti importi che avrebbe poi
investito in questi progetti (__________, __________ e __________) (…),
all’insaputa – perlomeno parziale – dei clienti (…)” (sentenza impugnata, pag.
6). Gli appellanti affermano che a seguito di tale risultanza “appare pertanto
difficile credere che il convenuto, legale di lunga data della __________, non
fosse al corrente di questa situazione, nota già alle di lei dipendenti”. Essi sembrano
trarre la medesima conclusione a pag. 20 del gravame, ove affermano che come
emerso da diverse risultanze processuali il convenuto era da decenni il legale
di fiducia di __________, con la quale intratteneva anche “un certo rapporto
professionale, tanto che egli era il presidente della __________ (…)”. Sennonché,
le censure in questione si fondano su mere convinzioni personali della parte,
non suffragate da elementi probatori.
8.2
Gli appellanti affermano che __________
abbia esercitato in maniera manifestamente abusiva la professione di
fiduciaria, malgrado non ne avesse le competenze necessarie, per conto di un
cliente naïv e in favore di proprie iniziative turistiche all’estero.
Essi reputano che tali circostanze dovevano destare nel convenuto sospetti
sulla liceità dei movimenti che gli venivano chiesti di eseguire (memoriale,
pag. 21 in alto e in mezzo). Gli appellanti precisano, al proposito, che il
convenuto doveva essere a conoscenza del fatto che __________ – formalmente
titolare di un’agenzia di viaggi – non avesse la patente di fiduciaria
(appello, pag. 20 in basso e 22 in mezzo). Quanto alla persona dell’attore originario,
dalla testimonianza di __________ è emerso che egli era “un artista e si è
sempre ritenuto non in grado di gestire gli aspetti amministrativi della sua
vita”, tant’è che sebbene fosse titolare di un portafoglio economico di
svariati milioni di franchi, egli “non aveva mai visto la banca fino all’aprile
del 2001”. Secondo gli appellanti ciò era “verosimilmente” noto anche al
convenuto (memoriale, pag. 20 in alto). Quest’ultima censura si esaurisce
ancora una volta in una mera supposizione di parte, sprovvista di sostegno
probatorio. Quanto alla circostanza che __________ non avesse la patente di
fiduciaria e che ciò avrebbe dovuto far scattare nel convenuto un campanello
d’allarme, va detto che il Pretore ha spiegato che nel caso concreto dall’istruttoria
non è emerso che vi fossero elementi che lasciassero inferire un abuso, da
parte di __________, dei suoi poteri di rappresentanza (sentenza querelata,
pag. 10 in mezzo). Ciò che è infatti determinante per il terzo è in primo luogo
l’estensione del potere di rappresentanza comunicatogli, anche per atti
concludenti, e, poi, la questione di sapere se vi siano elementi, nell’ordine
impartitogli dal rappresentante, che debbano ragionevolmente far inferire un
abuso del potere di rappresentanza. Tale eventuale abuso dev’essere insito
nell’ordine ricevuto dal rappresentante, mentre nulla ha a che vedere con le
qualifiche professionali del medesimo. Esse rilevano, semmai, dalla natura
della relazione interna tra rappresentante e rappresentato, che non è di pertinenza
del terzo. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è respinto. Gli
appellanti concludono affermando che il convenuto avrebbe dovuto distinguere
tra i versamenti “leciti in favore dell’attore [originario] e della __________”
da quelli “illeciti in favore della __________”, riconoscendo che questi ultimi
“superavano la soglia della rappresentanza per entrare nel perimetro
giuridicamente claudicante del falsus procurator” (appello, pag. 21 in
fondo e 22 in alto e in mezzo). In tale maniera essi si limitano ad affermare
apoditticamente il proprio punto di vista, senza confrontarsi compiutamente con
la motivazione pretorile, che illustra in maniera diffusa i motivi per cui al
convenuto non può essere rimproverata una mancanza di diligenza in tal senso. Al
riguardo il gravame è pertanto irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
9.
Secondo gli appellanti il
Pretore avrebbe omesso di tenere in considerazione che l’attore originario non
si era “esclusivamente messo nelle mani della __________, ma contava pure sulla
professionalità e serietà del convenuto, che pure lo assisteva in ogni
evenienza di sua competenza e lo rappresentava in seno alle sue società”
(memoriale, pag. 23 in alto). In relazione alle pretese avanzate in questa
procedura dall’attore originario, il primo giudice ha spiegato che il convenuto
era stato principalmente coinvolto in due operazioni, ossia la vendita di __________
e la messa all’asta delle suppellettili. Per quanto concerne la società testé
menzionata, egli aveva eseguito delle attività legali nel quadro del
perfezionamento del contratto di compravendita, che non sono qui oggetto di
causa, mentre per la vendita attraverso __________ il legale non aveva svolto
alcun ruolo. In entrambi i casi l’avv. AO 1 aveva invece funto da collimatore
dei relativi proventi ed è proprio in questa veste che è stato convenuto in
causa (sentenza querelata, pag. 7 in basso). Non si può quindi seguire la tesi
degli appellanti secondo la quale al convenuto devono essere imputati dei
doveri che, come correttamente rilevato dal Pretore (sentenza querelata, pag.
13.
in mezzo), emergono semmai da ulteriori rapporti contrattuali tra l’attore
originario e il medesimo. Nemmeno al legale può essere imputato un dovere di
diligenza accresciuto nel non aver avuto dubbi sulla legittimità dei movimenti
ordinati da __________, dato che, come più volte indicato dal Pretore e
confermato in questa sede, egli aveva agito sulla base delle istruzioni, per
l’appunto, della stessa, il cui potere di rappresentanza poteva essere inteso
dai terzi come particolarmente esteso se non finanche illimitato. Gli
appellanti reputano, poi, che l’intervento del convenuto non era quello di
semplice intermediario, poiché in tal caso non si comprenderebbe il motivo per
cui i proventi delle vendite siano stati versati su un conto del legale invece
di confluire direttamente su quelli dell’attore originario o, per assurdo, di __________.
Sennonché, ciò si giustifica nel solco della volontà dell’attore originario di
“occultare” tali ricavi, così come illustrato sopra al consid. 7, al quale si
rinvia. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.
10.
Secondo gli appellanti il
primo giudice si sarebbe erroneamente ispirato alla giurisprudenza valida nel
settore bancario. Essi sostengono, infatti, che nel sistema finanziario la
banca esegue gli ordini di un fiduciario, iscritto all’albo e quindi ufficialmente
riconosciuto in tale veste, senza procedere a versamenti diretti su conti di
sua pertinenza. Gli appellanti “faticano a credere” che una banca possa essere
liberata dai suoi doveri di diligenza nei confronti del cliente a fronte di
versamenti milionari eseguiti in favore del gestore patrimoniale medesimo e non
iscritto all’albo cantonale dei fiduciari, di cui fr. 561'969.55 in contanti,
esclusivamente sulla scorta “delle apparenze risultanti dall’insieme delle
circostanze, peraltro già di per sé equivoche”. Essi ritengono che un avvocato
non debba quindi essere soggetto a una diligenza meno efficace di quella
riferita alle banche (appello, pag. 23 in mezzo e in fondo). Il Pretore ha
spiegato che per tutelare la posizione difensiva dell’avv. AO 1 non bastava la
sua “convinzione” che le istruzioni impartite da __________ rientrassero nel
suo potere di rappresentanza dell’attore originario. Egli doveva aver agito
anche ottemperando la diligenza e l’attenzione pretendibili dal terzo giusta
l’art. 3 cpv. 2 CC. Dopo aver indicato la giurisprudenza vigente in ambito
bancario in materia di rappresentanza, il primo giudice ha rilevato che nella
fattispecie dal carteggio processuale non è emerso alcunché che lasci intendere
che la buona fede del convenuto, presunta, fosse venuta meno. In particolare,
il Pretore ha precisato che per destare il dubbio che taluni ordini impartiti
da __________ non erano asseritamente voluti dall’attore originario, il
convenuto avrebbe dovuto sentire “un qualche campanello d’allarme, un qualche
motivo ben specifico, che invece difetta”. Al riguardo il primo giudice ha
sottolineato che sebbene sia vero che il transito di ingenti somme su conti
intestati ad __________ avrebbe dovuto suscitare l’attenzione dell’avv. AO 1 –
tanto più alla luce della sua formazione e professione – non va dimenticato che
nel caso specifico __________ aveva ritenuto “di mettersi completamente in mano
a una amica, __________, per tutti gli aspetti economici della sua esistenza,
dai più banali ai più importanti”, compreso quindi l’investimento dei suoi
denari derivanti dalle vendite di cui si è più volte detto, la soluzione del
problema legato al diritto di prelazione dello Stato italiano e anche la
possibilità di trovare soluzioni non convenzionali per “occultare” tale denaro.
La costellazione qui evidenziata era quindi tale, secondo il Pretore, da
ricucire qualsiasi dubbio sull’operato di __________. Tanto più che nella
fattispecie quest’ultima era amica di lunga data di __________ e prima
dell’autunno del 2001 mai erano emersi conflitti tra i medesimi (decisione
querelata, pag. 12 in mezzo). Gli appellanti si limitano, come detto, a
criticare il riferimento del primo giudice alla giurisprudenza vigente in
ambito bancario, senza tuttavia confrontarsi in maniera esauriente con la
motivazione suesposta, sicché su questo punto il gravame è irricevibile (art.
310.
e 311 cpv. 1 CPC).
11.
Con riferimento all’art. 397
CO gli appellanti affermano, altresì, che per mandati che esulano dalle
operazioni correnti il mandatario è tenuto a chiedere preventivamente il
consenso espresso del mandante. Essi reputano che tale obbligo sia stato
violato dall’avv. AO 1, che si sarebbe fidato ciecamente delle affermazioni di __________
(memoriale, pag. 24 in alto e in mezzo). Come illustrato nei considerandi
precedenti quest’ultima agiva quale rappresentante di __________, motivo per
cui non si comprende in che misura il convenuto avrebbe dovuto, in virtù della
normativa evocata dagli appellanti, chiedere lumi al rappresentato in merito
alle operazioni ordinate dalla sua rappresentante. Anche al riguardo il gravame
è pertanto respinto.
12.
A titolo abbondanziale gli
appellanti si chinano sulla questione di sapere se vi sia identità o meno tra
le pretese di cui alla presente procedura e quelle di cui all’accordo doc. 6
(memoriale, pag. 24 in basso e 25 in alto e in mezzo). Il Pretore ha rilevato
che siccome la petizione andava respinta, non vi è era necessità di sciogliere
tale quesito (decisione querelata, pag. 13 in fondo). Dato che come evidenziato
tutte le censure degli appellanti non possono essere seguite e, di conseguenza,
la sentenza pretorile è confermata, non vi è motivo nemmeno in questa sede di
approfondire tale aspetto.
13.
In sintesi, l’appello è
respinto nella misura in cui è ricevibile, con carico delle spese giudiziarie
agli appellanti. Le spese processuali di appello sono stabilite in base ai
criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio
2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 seg.),
mentre le ripetibili in funzione dell’art. 11 Rtar . Il valore di causa,
composto di fr. 1'749'650.- e di € 375'606.92, supera ampiamente la soglia di
fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso
in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 e 106 cpv. 1 CPC,
decide: 1. L’appello 14 gennaio 2014 è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
30'000.- sono poste a carico degli appellanti in solido, con l’obbligo di
rifondere alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 30'000.-
complessivi quali ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).