12.2014.70
Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, corretta notifica di citazione per udienza, irricevibili nuovi fatti e nuovi documenti in appello
15 maggio 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.70
Lugano
15 maggio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale dei casi
manifesti, espulsione di conduttore in mora) inc. n. SO.2014.1473 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza 3 aprile 2014 da
AO
1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
AP 2
chiedente l’espulsione
dei conduttori dopo disdetta straordinaria dall’appartamento n. 414 di 4 ½
locali oltre cucina e servizi al quarto piano nello stabile in via __________ a
__________ domanda che il Pretore ha accolto con decisione 16 aprile 2014, facendo
ordine ai convenuti di mettere a disposizione dell’istante i locali in
questione entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, disponendone
l’esecuzione effettiva;
appellanti i convenuti
che con unico atto 25 aprile 2014 dichiarano di presentare opposizione alla
decisione pretorile e chiedono di mantenere il contratto “fino al 30 giugno
2014 con il pagamento delle rate arretrate e con la liberazione delle due
mensilità vincolate”;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che AO 1, rappresentato da RA 1, ha concesso in locazione ad AP 1 e a AP 2 (in seguito: conduttori), con contratto del 20 dicembre
2012, un appartamento di 4 ½ locali di 154 mq al quarto piano dello stabile in
via __________, per una pigione mensile di fr. 1'970.- oltre anticipo per
spese accessorie mensili di fr. 430.-, pagabili anticipatamente (doc. A);
che il 24 ottobre 2013
l’amministrazione dello stabile ha diffidato i conduttori, con invii separati,
invitandoli a pagare entro 30 giorni le pigioni di settembre e ottobre 2013 in fr. 4'800.-, con la comminatoria della disdetta straordinaria del contratto ai sensi
dell’art. 257d CO in caso di mancato pagamento (doc. B e B1);
che il 9 dicembre 2013
l’amministratrice ha inviato ai conduttori, mediante due formulari ufficiali, la
disdetta straordinaria del contratto di locazione per il 31 gennaio 2014 (doc.
C e C1);
che con istanza 3 aprile 2014
l’amministratrice dello stabile ha convenuto i conduttori davanti alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenerne l’immediata espulsione dai
locali ancora occupati;
che il Pretore ha convocato le
parti per l’udienza del 16 aprile 2014, nel corso della quale l’istante ha
confermato la domanda di espulsione chiedendone l’esecuzione effettiva, mentre i
convenuti non sono comparsi senza giustificazione;
che con decisione 16 aprile 2014
il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora dei
conduttori ai sensi dell’art. 257d CO e ha accolto la domanda di espulsione nei
loro confronti, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a
carico dei convenuti la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-
e un’indennità ripetibile di fr. 100.- in favore della parte istante;
che con atto 25 aprile 2014 AP 2
e AP 1 hanno presentato opposizione alla decisione pretorile, motivandola con
la mancata ricezione della citazione per l’udienza del 16 aprile 2014 e con un’esposizione
dei fatti inveritiera, che essi hanno rettificato con la loro versione,
inviando un plico di documenti (da A a F3), spiegando inoltre che l’immobile
presentava vari difetti, mai eliminati dall’amministrazione, che AP 2 era in
malattia a tempo indeterminato dal 7 aprile 2014 e che i loro figli
frequentavano le scuole;
che l’appello non è
stato notificato alla controparte;
che contro una decisione emanata
in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di fr. 70'920.-,
come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro
10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1
CPC);
che l’appello deve essere
motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,
per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317, Bohnet, Le droit du bail en procédure
civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,
n. 207 pag. 56);
che il Pretore ha accertato che
alla scadenza della comminatoria di pagamento di 30 giorni fissata il 24
ottobre 2013 (doc. B e B1) i conduttori non avevano versato le pigioni di settembre
e ottobre 2013, che la disdetta straordinaria per il 31 gennaio 2014 era stata
notificata ai conduttori il 9 dicembre 2013 (doc. C) e che questi ultimi non
avevano riconsegnato i locali alla scadenza del contratto;
che gli appellanti affermano di
non aver mai ricevuto la citazione per l’udienza del 16 aprile 2014;
che i plichi raccomandati con la
citazione all’udienza (act. III e IV) sono stati spediti dalla Cancelleria
della Pretura il 4 aprile 2014 e le sono stati ritornati il 15 aprile 2014 in quanto non ritirati, nonostante l’avviso ai destinatari il 7 aprile 2014 (tracciamento degli
invii postali 98.46.1100016.00037384 e 98.46.1100016.00037385);
che secondo l’art. 138 cpv. 1 CPC
la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio
postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno (cfr. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 579);
che un invio giudiziario mediante
raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato come notificato l’ultimo
giorno del termine di ritiro di sette giorni, a condizione che il destinatario
potesse attendersi con una certa probabilità di ricevere un tale invio (DTF 127
Fatti
I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 89 consid. 4b) e che un avviso
di ritiro sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere (DTF 116 III 59
consid. 1b);
che gli appellanti dovevano aspettarsi una
reazione del locatore, avendo ricevuto la disdetta straordinaria per mora, non contestata,
e non avendo riconsegnato i locali alla scadenza del 31 gennaio 2014;
che pertanto l’udienza 16 aprile
2014 è avvenuta dopo regolare e valida notifica, in assenza dei convenuti,
preclusi, che non possono dunque più contestare i fatti esposti dall’istante;
che a ogni modo le nuove
argomentazioni sviluppate in questa sede dai convenuti e i nuovi documenti
prodotti in questa sede non possono essere ammessi, i giudici d’appello dovendo
decidere solo sulla base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice
di prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012,
pubb. in SJ 2013 I 129; II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);
che dagli atti della causa SO.2014.1473
i fatti sono chiari (mora dei conduttori, disdetta straordinaria e mancata
riconsegna dell’ente locato alla scadenza) e la situazione giuridica è chiara,
poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria 9
dicembre 2013 ai sensi dell’art. 257d CO, i conduttori ammettendo per altro in
questa sede di non aver pagato lo scoperto nel termine impartito;
che a ragione pertanto il Pretore
ha deciso l’espulsione dei convenuti dall’ente locato con la procedura sommaria
di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);
che di conseguenza l’appello dei
convenuti, fondato su nuove argomentazioni e nuovi mezzi di prova, è
irricevibile e non può essere esaminato nel merito;
Considerandi
che inoltre nello scritto 25
aprile 2014 manca una qualsiasi critica all’operato del Pretore, gli appellanti
lamentandosi diffusamente del comportamento a loro dire inadeguato del
locatore, che non avrebbe concesso loro di rimanere fino al 30 giugno 2014,
data della chiusura delle scuole, nonostante la loro disponibilità a liberare
in suo favore il deposito di garanzia di due mensilità, pari agli arretrati
ancora scoperti attualmente;
che la disdetta straordinaria per
mora dei conduttori (art. 257d CO) esclude per legge ogni possibilità di
proroga del contratto di locazione (art. 272a cpv. 1 lett. a CO);
che gli appellanti non possono prevalersi
di circostanze tali da impedire l’esecuzione dell’ordine di espulsione (art.
341.
cpv. 3 CPC);
che la loro espulsione
dall’abitazione è pertanto da effettuarsi come ordinato dal Pretore nella
decisione 16 aprile 2014, senza ulteriori dilazioni, se non quelle
eventualmente concesse dal locatore;
che in tali circostanze la Camera
può statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a
n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte;
che le spese processuali
dell’appello vanno a carico degli appellanti, mentre non si attribuiscono
ripetibili alla parte istante, alla quale non è stato chiesto di esprimersi
sull’appello;
che il valore litigioso ammonta
ad almeno fr. 70'920.- come accertato dal Pretore;
che nella commisurazione delle
spese processuali si è tenuto conto di tale valore e dei parametri previsti
dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di tale valore
(art. 7, 9, 13 LTG);
che un ricorso al Tribunale
federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata
una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 25 aprile 2014 di
AP 2 e AP 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali in
complessivi fr. 100.- sono a carico degli appellanti in solido. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).