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Decisione

12.2014.70

Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, corretta notifica di citazione per udienza, irricevibili nuovi fatti e nuovi documenti in appello

15 maggio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 89 consid. 4b) e che un avviso

di ritiro sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere (DTF 116 III 59

consid. 1b);

che gli appellanti dovevano aspettarsi una

reazione del locatore, avendo ricevuto la disdetta straordinaria per mora, non contestata,

e non avendo riconsegnato i locali alla scadenza del 31 gennaio 2014;

che pertanto l’udienza 16 aprile

2014 è avvenuta dopo regolare e valida notifica, in assenza dei convenuti,

preclusi, che non possono dunque più contestare i fatti esposti dall’istante;

che a ogni modo le nuove

argomentazioni sviluppate in questa sede dai convenuti e i nuovi documenti

prodotti in questa sede non possono essere ammessi, i giudici d’appello dovendo

decidere solo sulla base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice

di prima sede (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012,

pubb. in SJ 2013 I 129; II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);

che dagli atti della causa SO.2014.1473

i fatti sono chiari (mora dei conduttori, disdetta straordinaria e mancata

riconsegna dell’ente locato alla scadenza) e la situazione giuridica è chiara,

poiché dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria 9

dicembre 2013 ai sensi dell’art. 257d CO, i conduttori ammettendo per altro in

questa sede di non aver pagato lo scoperto nel termine impartito;

che a ragione pertanto il Pretore

ha deciso l’espulsione dei convenuti dall’ente locato con la procedura sommaria

di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);

che di conseguenza l’appello dei

convenuti, fondato su nuove argomentazioni e nuovi mezzi di prova, è

irricevibile e non può essere esaminato nel merito;

Considerandi

che inoltre nello scritto 25

aprile 2014 manca una qualsiasi critica all’operato del Pretore, gli appellanti

lamentandosi diffusamente del comportamento a loro dire inadeguato del

locatore, che non avrebbe concesso loro di rimanere fino al 30 giugno 2014,

data della chiusura delle scuole, nonostante la loro disponibilità a liberare

in suo favore il deposito di garanzia di due mensilità, pari agli arretrati

ancora scoperti attualmente;

che la disdetta straordinaria per

mora dei conduttori (art. 257d CO) esclude per legge ogni possibilità di

proroga del contratto di locazione (art. 272a cpv. 1 lett. a CO);

che gli appellanti non possono prevalersi

di circostanze tali da impedire l’esecuzione dell’ordine di espulsione (art.

341.

cpv. 3 CPC);

che la loro espulsione

dall’abitazione è pertanto da effettuarsi come ordinato dal Pretore nella

decisione 16 aprile 2014, senza ulteriori dilazioni, se non quelle

eventualmente concesse dal locatore;

che in tali circostanze la Camera

può statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a

n. 2 LOG, senza notificare l’atto alla controparte;

che le spese processuali

dell’appello vanno a carico degli appellanti, mentre non si attribuiscono

ripetibili alla parte istante, alla quale non è stato chiesto di esprimersi

sull’appello;

che il valore litigioso ammonta

ad almeno fr. 70'920.- come accertato dal Pretore;

che nella commisurazione delle

spese processuali si è tenuto conto di tale valore e dei parametri previsti

dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura sommaria di tale valore

(art. 7, 9, 13 LTG);

che un ricorso al Tribunale

federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata

una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 25 aprile 2014 di

AP 2 e AP 1 è inammissibile.

2. Le spese processuali in

complessivi fr. 100.- sono a carico degli appellanti in solido. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).