12.2014.71
Procedura semplificata, locazione, appello tardivo
12 maggio 2014Italiano8 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2014.71
Data decisione, Autorità:
12.05.2014, IICCA
Ricorso:
TF,4A_392/2014, 4.9.2014
Titolo:
Procedura semplificata, locazione, appello tardivo
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
NOTIFICAZIONI GIUDIZIARIE
art. 138 CPC
art. 311 CPC
Incarto n.
12.2014.71
Lugano
12 maggio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a cifra 2 LOG)
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2013.100
(procedura semplificata, azione di accertamento in materia di locazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione 22 ottobre 2013 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
chiedente
l’accertamento che non era dovuta dall’attrice la pigione di fr. 650.- mensili
dal 12 giugno 2013, la liberazione in favore dell’attrice delle pigioni
depositate presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Giubiasco e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'913.- mensili dal
12 giugno 2013 fino al ripristino dell’ente commerciale locato in via __________;
domande
accolte con decisione 13 febbraio 2014 dal Pretore aggiunto;
appellante
il convenuto, che con scritto del 21 aprile 2014 indirizzato alla Pretura
spiega l’assenza all’udienza di discussione e chiede l’annullamento della
decisione in quanto lesiva del suo diritto di essere sentito;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che AP 1 (locatore)
ha concesso in locazione a AO 1 (conduttrice) un locale commerciale a uso
negozio dell’usato e un posteggio scoperto in via __________, dal 1° settembre
2012 per durata indeterminata, disdicibile con preavviso di sei mesi la prima
volta il 30 settembre 2013, con una pigione di fr. 650.- mensili, pagabile
anticipatamente (doc. B);
che con
istanza 29 gennaio 2013 la conduttrice si è rivolta all’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Giubiasco per chiedere l’eliminazione
dei difetti presenti nel negozio (in particolare la presenza di ratti), il
divieto al locatore di penetrare nei locali senza il consenso della conduttrice
e il deposito della metà della pigione fino ad eliminazione dei difetti (doc.
C);
che il 12
giugno 2013 si è verificato un incendio nel negozio locato (doc. H);
che in
seguito alle istanze 4 luglio e 12 settembre 2013 della conduttrice, l’Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco ha convocato le parti per
l’udienza di conciliazione e dopo un primo rinvio chiesto dal locatore causa
sua assenza, ha riconvocato le parti per il 1° ottobre 2013;
che il
locatore non ha ritirato il plico raccomandato spedito il 9 settembre 2013
(incarto richiamato 58/2013) e non è comparso senza giustificazioni all’udienza
del 1° ottobre 2013, al cui termine l’Ufficio di conciliazione ha rilasciato
alla conduttrice l’autorizzazione ad agire nei confronti del locatore;
che con
istanza 22 ottobre 2013 la conduttrice ha convenuto il locatore davanti alla
Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo di accertare che non era dovuta
la pigione dal 12 giugno 2013, che le pigioni depositate presso l’Ufficio di
conciliazione erano da liberare in favore della conduttrice, e che il locatore
era condannato a versare alla conduttrice fr. 1'913.- mensili dal 12 giugno
2013 fino alla ripristino dell’ente locato, con protesta di tasse e spese e
ammissione dell’attrice al beneficio del gratuito patrocinio;
che il
convenuto non ha presentato osservazioni nel termine impartito dal Pretore, prorogato
su sua richiesta;
che il
Pretore ha convocato le parti per l’udienza di dibattimento il 13 febbraio
2014, con l’avvertenza che in caso di mancata comparsa di una parte il giudice
poteva decidere sulla base di quanto dichiarato e prodotto dalla parte comparsa
al dibattimento;
che il
plico raccomandato contenente la citazione, spedito il 13 gennaio 2014, è stato
ritornato alla Pretura il 21 gennaio 2014, il convenuto non avendolo ritirato
(fascicolo corrispondenza, inc. SE.2013.100);
che la
Pretura ha inviato una seconda volta la convocazione tramite usciere comunale,
raggiungendo il destinatario il 16 febbraio 2014;
che nel
frattempo, all’udienza del 13 febbraio 2014, l’attrice ha confermato le sue
richieste, mentre il convenuto è rimasto assente ingiustificato;
che con
decisione 13 febbraio 2014 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione, ha
accertato che la pigione non era dovuta dal 12 giugno 2013, che le pigioni
depositate erano da liberare in favore del convenuto per fr. 198.- e per il
resto in favore della conduttrice e ha condannato il convenuto a versare alla
conduttrice fr. 1'393.- mensili dal 12 giugno 2013 al 30 marzo 2014, ponendo la
tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 300.- a carico del convenuto,
condannato inoltre a rifondere all’attrice fr. 1'200.- per ripetibili;
che con
scritto del 21 aprile 2014 indirizzato alla Pretura AP 1 spiega l’assenza
all’udienza di discussione e chiede l’annullamento della decisione in quanto
lesiva del suo diritto di essere sentito, avendo ricevuto la convocazione per
l’udienza dopo che la stessa era avvenuta;
che la
Pretura ha trasmesso lo scritto alla Seconda Camera del Tribunale d’appello,
per essere trattato come un’impugnazione della decisione 13 febbraio 2014;
che l’appello, unico rimedio
di diritto proponibile in una vertenza con valore superiore a fr. 10'000.-
(art. 308 cpv. 2 CPC), non è stato notificato alla controparte;
che in sostanza
l’appellante fa valere la lesione del suo diritto di essere sentito per aver
ricevuto la convocazione all’udienza per il dibattimento del 13 febbraio 2014
solo il 16 febbraio 2014, quando gli è stata recapitata tramite usciere
comunale;
che
secondo l’art. 138 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti giudiziari avviene,
di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno
(cfr. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 579);
che un
invio giudiziario mediante raccomandata, non ritirato dal destinatario, è
considerato come notificato l’ultimo
giorno del termine di ritiro di sette giorni, a condizione che il destinatario
potesse attendersi con una certa probabilità di ricevere un tale invio (DTF 127
Fatti
I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 89 consid. 4b) e che un avviso
di ritiro sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere (DTF 116 III 59
consid. 1b);
che il
plico raccomandato contenente la decisione è stato notificato al convenuto il
14 febbraio 2014 ed è stato ritornato alla Pretura il 24 febbraio 2014, per
mancato ritiro da parte del destinatario (estratto del tracciamento degli invii
L Posta, busta respinta);
che il
termine per appellare di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) è pertanto iniziato a
decorrere dall’ultimo giorno
del termine di ritiro di sette giorni, vale a dire nel caso concreto dal 24
febbraio 2014;
che l’atto 21 aprile 2014 è
pertanto tardivo e, di conseguenza, inammissibile;
che in ogni caso la
consegna tramite usciere comunale il 16 febbraio 2014 della citazione per
l’udienza del 13 febbraio 2014 non avrebbe giovato al convenuto;
che la convocazione per
l’udienza, infatti, è regolarmente avvenuta mediante l’invio 13 gennaio 2014
per plico raccomandato, ritornato alla Pretura il 21 gennaio 2014 per mancato
ritiro da parte del destinatario;
Considerandi
che AP 1 era a conoscenza
almeno dal 26 novembre 2013 dell’esistenza della procedura giudiziaria
(fascicolo corrispondenza, SE.2013.100) e doveva quindi aspettarsi
comunicazioni per plico raccomandato da parte dell’autorità giudiziaria, ciò
che gli imponeva di prendere le misure necessarie per il ritiro delle
raccomandate in caso di sua assenza o di conferire procura a una persona di sua
fiducia;
che la citazione per
l’udienza era quindi da ritenere validamente notificata il 21 gennaio 2014 e il
diritto di essere sentito del convenuto era stato rispettato;
che un secondo invio
tramite usciere comunale della citazione non ritirata era dunque inutile e
sprovvisto di ogni valore giuridico, e la sua tardiva consegna non poteva
mutare il fatto che la citazione era da ritenere validamente ricevuta il 21
gennaio 2014;
che di conseguenza l’appello
si rivela tardivo e come tale improponibile, così che la Camera può decidere,
nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG,
senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1CPC);
che le
spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, mentre non si
attribuiscono ripetibili alla parte attrice, alla quale l’appello non è stato
notificato;
che il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15’000.-;
che nella
commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto di tale valore e dei
parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura semplificata
di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG);
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello
21 aprile 2014 di AP 1 è inammissibile.
2. Le
spese processuali di appello, in complessivi fr. 100.-, sono poste a carico di AP
1. Non si attribuiscono ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente
Giudice
Epiney-Colombo
Rimedi giuridici (rimedi giuridici pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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