Lexipedia

Decisione

12.2014.71

Procedura semplificata, locazione, appello tardivo

12 maggio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 89 consid. 4b) e che un avviso

di ritiro sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere (DTF 116 III 59

consid. 1b);

che il

plico raccomandato contenente la decisione è stato notificato al convenuto il

14 febbraio 2014 ed è stato ritornato alla Pretura il 24 febbraio 2014, per

mancato ritiro da parte del destinatario (estratto del tracciamento degli invii

L Posta, busta respinta);

che il

termine per appellare di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) è pertanto iniziato a

decorrere dall’ultimo giorno

del termine di ritiro di sette giorni, vale a dire nel caso concreto dal 24

febbraio 2014;

che l’atto 21 aprile 2014 è

pertanto tardivo e, di conseguenza, inammissibile;

che in ogni caso la

consegna tramite usciere comunale il 16 febbraio 2014 della citazione per

l’udienza del 13 febbraio 2014 non avrebbe giovato al convenuto;

che la convocazione per

l’udienza, infatti, è regolarmente avvenuta mediante l’invio 13 gennaio 2014

per plico raccomandato, ritornato alla Pretura il 21 gennaio 2014 per mancato

ritiro da parte del destinatario;

Considerandi

che AP 1 era a conoscenza

almeno dal 26 novembre 2013 dell’esistenza della procedura giudiziaria

(fascicolo corrispondenza, SE.2013.100) e doveva quindi aspettarsi

comunicazioni per plico raccomandato da parte dell’autorità giudiziaria, ciò

che gli imponeva di prendere le misure necessarie per il ritiro delle

raccomandate in caso di sua assenza o di conferire procura a una persona di sua

fiducia;

che la citazione per

l’udienza era quindi da ritenere validamente notificata il 21 gennaio 2014 e il

diritto di essere sentito del convenuto era stato rispettato;

che un secondo invio

tramite usciere comunale della citazione non ritirata era dunque inutile e

sprovvisto di ogni valore giuridico, e la sua tardiva consegna non poteva

mutare il fatto che la citazione era da ritenere validamente ricevuta il 21

gennaio 2014;

che di conseguenza l’appello

si rivela tardivo e come tale improponibile, così che la Camera può decidere,

nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG,

senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1CPC);

che le

spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, mentre non si

attribuiscono ripetibili alla parte attrice, alla quale l’appello non è stato

notificato;

che il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15’000.-;

che nella

commisurazione delle spese processuali si è tenuto conto di tale valore e dei

parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria per una procedura semplificata

di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG);

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello

21 aprile 2014 di AP 1 è inammissibile.

2. Le

spese processuali di appello, in complessivi fr. 100.-, sono poste a carico di AP

1. Non si attribuiscono ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

La presidente

Giudice

Epiney-Colombo

Rimedi giuridici (rimedi giuridici pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster