12.2014.73
Riconscimento ed exequatur di sentenza straniera - motivi di diniego
16 febbraio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.73
Lugano
16 febbraio 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2014.636 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur e
sequestro 11 febbraio 2014 da
CO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
RE
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha
chiesto di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________
emessa il 13 febbraio 2013 dalla Prima Sezione della Corte d’assise di __________
e meglio il dispositivo (a p. 1370 della sentenza) che condannava il convenuto,
in solido con altri, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
da lei patiti, da liquidarsi in separata sede, ma con immediata assegnazione su
tale liquidazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di EUR
10'000'000.-, e di ordinare, fino a concorrenza di CHF 12'237'300.- (pari a EUR
10'000'000.-), il sequestro presso __________, di tutti gli averi accreditati o
in essere sulla relazione n. __________, denominata __________, intestata a __________,
comprensiva in particolare del conto EUR, del conto USD, del conto CHF, del
conto GBP e del deposito titoli, nonché di tutti gli averi accreditati o in
essere sulla relazione n. __________, denominata __________, intestata a __________
oppure direttamente al convenuto, comprensiva in particolare di un deposito
titoli e di un conto EUR, domanda che il Pretore con decisione 11 febbraio 2014 ha accolto;
ed ora sul ricorso (recte:
reclamo) 2 maggio 2014 con cui il convenuto ha chiesto in via preliminare di
sospendere il procedimento e nel merito di respingere l’istanza e revocare il
sequestro, al quale l’istante si è integralmente opposta con risposta 24 luglio
2014;
richiamata la decisione 24
giugno 2014 (inc. n. 12.2014.88) con cui la presidente di questa Camera ha
stralciato dai ruoli, a seguito del ritiro della domanda, la richiesta volta
alla concessione del gratuito patrocinio formulata dal convenuto il 21 maggio
2014;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con sentenza n. __________ del
13 febbraio 2013 (doc. C) la Prima Sezione della Corte d’assise di __________
ha dichiarato colpevole, tra gli altri, l’imputato RE 1 dei reati a lui
ascritti ai capi 1 (associazione per delinquere, art. 416 commi 1° e 2° c.p.) e
37 (rivelazione di segreti di Stato, art. 262 commi 1° e 4° c.p.), riuniti fra
loro dal vincolo della continuazione, e lo ha condannato a una pena di anni 5 e
mesi 6 di reclusione (p. 1365 seg.).
Per quanto qui interessa, il
Tribunale, in quella medesima pronuncia (a p. 1370), ha pure condannato RE 1,
in solido con gli imputati __________, __________, __________, __________
e __________, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
patiti dalla parte civile costituita CO 1, danni da liquidarsi in separata
sede, sin d’ora assegnando su tale liquidazione una provvisionale
provvisoriamente esecutiva di EUR 10'000'000.-. L’11 dicembre 2013 al dispositivo
relativo alla provvisionale è stata rilasciata la formula esecutiva (cfr. doc. D).
2. Con istanza 11 febbraio
2014, fondata sugli art. 38 segg. della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]), CO 1 ha convenuto in
giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
chiedendo che fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera la sentenza
n. __________ emessa il 13 febbraio 2013 dalla Prima Sezione della Corte
d’assise di __________ (doc. C), munita della formula esecutiva (doc. D), e
meglio il dispositivo di condanna del convenuto, in solido con altri, al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti, da
liquidarsi in separata sede, ma con immediata assegnazione su tale liquidazione
di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di EUR 10'000'000.-, e che
fosse ordinato, fino a concorrenza di CHF 12'237'300.- (il controvalore di EUR
10'000'000.-, cfr. doc. E), il sequestro presso __________ di tutti gli averi
accreditati o in essere sulla relazione n. __________, denominata __________,
intestata a __________, comprensiva in particolare del conto EUR, del conto
USD, del conto CHF, del conto GBP e del deposito titoli, nonché di tutti gli
averi accreditati o in essere sulla relazione n. __________, denominata __________,
intestata a __________ oppure direttamente al convenuto, comprensiva in
particolare di un deposito titoli e di un conto EUR, domanda che il Pretore ha
accolto quel medesimo giorno.
3. Con il reclamo 2 maggio
2014 che qui ci occupa, il convenuto chiede in via preliminare di sospendere il
procedimento fino ad evasione dell’appello da lui tempestivamente introdotto in
Italia (doc. 4), a suo dire senz’altro destinato all’accoglimento, e nel merito
di respingere l’istanza e revocare il sequestro, rilevando come la decisione
oggetto di riconoscimento e di exequatur da una parte violasse manifestamente
l’ordine pubblico svizzero e dall’altra fosse in contrasto con altre decisioni
emesse nel medesimo procedimento (doc. 5-8).
4. Della risposta 24 luglio 2014
con cui l’istante postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei
prossimi considerandi.
5. Confrontata con una
decisione estera suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in
Svizzera (qual è pacificamente la provvisionale dell’art. 539 c.p.p., cfr. TF 4
marzo 2013 4A_501/2012 consid. 4.3 e 6.2; cfr. pure TF 26 settembre 2013
5A_366-367/2013; II CCA 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26)
ed oggetto di impugnazione nello Stato d’origine con un rimedio di diritto
ordinario, qual è l’atto di appello del diritto italiano (cfr. Donzallaz, La Convention de Lugano, n.
4029; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 22 ottobre 2013 inc. n.
12.2013.77), questa Camera, competente a statuire sul ricorso ai sensi
dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante
reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla
Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n.
5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con
cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa
possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr.
art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz,
Basler Kommentar, n. 56 seg. ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19 ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82
consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n.
12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.197/220, 3 aprile 2013 inc. n.
12.2012.135, 14 agosto 2013 inc. n. 12.2012.61, 25 novembre 2013 inc. n.
12.2013.26) - può, tra le altre cose, sulla base
del suo potere di apprezzamento (DTF 129 III 574 consid. 3; TF 14
luglio 2006 5P.402/2005 consid. 6.1.1; Kropholler/Von Hein, Europäisches
Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 5 ad art. 37 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 49 ad art. 46
CLug), sospendere la procedura di riconoscimento e di
exequatur (art. 37 paragrafo 1 e 46 paragrafo 1 CLug), oppure riconoscere e
dichiarare esecutiva la decisione estera senza condizioni (art. 46 paragrafo 3
CLug; cfr. pure sull’intera problematica II CCA 8 luglio 2011 inc. n.
12.2009.216, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012
inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 27 marzo 2014
inc. n. 12.2013.196).
5.1 Nel caso di specie la
sospensione del procedimento di riconoscimento e di exequatur (art. 37
paragrafo 1 e 46 paragrafo 1 CLug), postulata in via preliminare dal convenuto,
non può entrare in linea di conto. La giurisprudenza ha in effetti già avuto
modo di precisare che la sospensione del riconoscimento e dell’exequatur, che
per altro costituisce una misura eccezionale, può essere decretata dal
tribunale adito solo sulla base di motivi che non erano stati sottoposti o non
avevano potuto essere sottoposti al giudice straniero che aveva emanato la
decisione oggetto dell’exequatur (NJW 1994 p. 2156; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 60 ad art. 46 CLug; Plutschow, in: Schnyder, Lugano-Übereinkommen
zum internationalen Zivilverfahrensrecht Kommentar, n. 8 ad art. 46 CLug; DTF
137 III 261 consid. 3.2 e 3.3; II CCA 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14
giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 22 ottobre
2013 inc. n. 12.2013.77, 27 marzo 2014 inc. n. 12.2013.196),
ritenuto che tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente nello Stato
d’origine siccome è precisamente il
rischio che questi possano ribaltare la decisione delibata che giustifica la
sospensione della procedura di riconoscimento e d’exequatur in attesa della
crescita in giudicato della decisione estera: occorre in definitiva che
vi siano seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero oppure che
la decisione da riconoscere e da dichiarare esecutiva sia riconoscibilmente
carente (PKG 2005 p. 72; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 22 ottobre
2013 inc. n. 12.2013.77, 27 marzo 2014 inc. n. 12.2013.196).
5.1.1 Nel caso
concreto i motivi addotti dal convenuto a sostegno della richiesta di
sospensione del procedimento di riconoscimento e di exequatur (segnatamente l’assenza di un giudizio motivato sul tema della
provvisionale e l’inesistenza di un danno risarcibile in base al diritto
materiale tanto più in mancanza di una condanna per reati contro il patrimonio),
che, per sua ammissione, coincidevano con quelli addotti in sede di appello,
erano invece già stati sottoposti alla Corte di assise di appello di __________
(cfr. reclamo p. 4 e con riferimento all’atto di appello 31 gennaio 2014, doc.
4) e in ogni caso avrebbero potuto già essere esposti in precedenza e meglio in
occasione dell’udienza innanzi alla Corte d’assise del 5 dicembre 2012, nel
corso della quale l’istante aveva provveduto ad esporre le ragioni a favore
della condanna del convenuto e degli altri imputati al risarcimento di somme
ingenti, se del caso da far oggetto di una condanna provvisionale (cfr. doc. G).
Entrambi non possono in definitiva giustificare una sospensione della
procedura, che, come detto, riveste del resto un carattere eccezionale.
5.1.2 Si aggiunga,
per completezza di motivazione, che gli argomenti addotti nell’occasione dal
convenuto, quand’anche fossero stati ammissibili, sarebbero stati destinati
all’insuccesso. Dal tenore della sentenza, secondo cui “una disamina
approfondita merita la richiesta di risarcimento avanzata all’udienza del 5
dicembre 2012 dalla parte civile costituita CO 1. Nelle conclusioni che
risultano versate al processo verbale di quella udienza, CO 1 indicava i danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del reato di cui è stata
riconosciuta la penale responsabilità di __________, RE 1, __________, __________,
__________ e __________ (…). Non va revocato in dubbio che per conseguire i
profitti enormi rivenienti dalla attività della associazione per delinquere per
la quale tutti i predetti imputati sono stati condannati per averla promossa,
organizzata, o per avervi semplicemente partecipato, e documentati dalle
memorie depositate nell’interesse della società medesima dall’avvocato __________,
gli imputati hanno utilizzato le strutture aziendali: tali danni sono stati
quantificati, quanto ai danni patrimoniali nell’importo di EUR 59'614'000.-,
ammontare nel quale sono ricomprese le somme che CO 1 dovrà corrispondere quale
responsabile civile. Ma sono davvero ingentissimi - altresì - i danni non
patrimoniali patiti dalla parte civile CO 1 in considerazione della assoluta
gravità dei fatti di cui sopra, ed in particolare (cfr. foglio 5 delle
richiamate conclusioni 5 dicembre 2012) dei danni all’immagine ed alla
reputazione commerciale, conseguenti “allo scandalo anche mediatico derivante
dai fatti di reato in contestazione, come dimostrano i numerosi articoli di
stampa prodotti … che vedono associato il nome di CO 1 alla commissione dei
gravi illeciti per cui è processo”. Al riguardo, sostiene la parte civile, tale
voce di danno è da ricondursi alla eccezionale gravità del delitto di
associazione per delinquere: “risulta infatti particolarmente lesivo per una
azienda dotata di grande visibilità nei mercati di tutto il mondo e che tra l’altro
fornisce ex lege prestazioni di estrema delicatezza per lo Stato - quali
servizi di intercettazioni telefoniche e comunicazioni di tabulati e
anagrafiche degli utenti nell’ambito di indagini penali - scoprire che al
proprio interno era venuta a costituirsi un’organizzazione criminale … si
tratta quindi di un danno d’immagine specifico”. Gli imputati predetti vanno
dunque condannati, sulla scorta dei rilievi testé portati e condivisi dalla Corte
a risarcire in solido fra loro il risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali patiti dalla parte civile costituita CO 1. Tali danni andranno
liquidati in separata sede, ma sin d’ora si assegna su tale liquidazione una
provvisionale provvisoriamente esecutiva di EUR 10'000'000.-“ (cfr.
sentenza doc. C p. 1360-1362), si evince in effetti che la decisione sulla
condanna provvisionale, oltre ad essere stata sufficientemente motivata, aveva
per oggetto un danno effettivamente risarcibile in base al diritto materiale, e
meglio proprio quello illustrato e documentato all’udienza del 5 dicembre 2012 dall’istante
(le cui conclusioni sono ora state versate agli atti sub doc. G), con “rilievi”
che erano poi stati “condivisi dalla Corte”. Contrariamente a quanto
preteso dal convenuto, non è poi vero che con la provvisionale la Corte d’assise aveva condannato il convenuto al risarcimento del danno causato dai reati
contro il patrimonio (segnatamente dall’appropriazione indebita commessa tra le
altre cose nell’ambito dell’associazione per delinquere, inizialmente pure oggetto
del capo 1, cfr. sentenza doc. C p. 8 seg.), per i quali nel frattempo era però
stato prosciolto (cfr. sentenza 28 maggio 2010 della Sezione del Giudice per le
indagini preliminari e dell’Udienza Preliminare del Tribunale di __________,
doc. 5 p. 392, confermata dalla sentenza 20 settembre 2011 della Corte Suprema
di Cassazione, doc. 6), e che in assenza di reati di quel genere non vi sarebbe
stato alcun danno risarcibile: come si è visto, essa, rammentato il
proscioglimento da quei reati (cfr. sentenza doc. C p. 12 seg.), ha invece
ritenuto che la provvisionale era dovuta per rifondere i “danni patrimoniali
e non patrimoniali subiti in conseguenza del reato di cui è stata riconosciuta
la penale responsabilità di …, RE 1 … “ indicati nelle conclusioni di cui
al doc. G (i cui “rilievi” erano stati “condivisi dalla Corte”),
ritenuto che in quel allegato era stato per l’appunto specificato che gli
stessi non si riferivano ai reati patrimoniali ma proprio essenzialmente alle
attività illecite di “raccolta d’informazioni” (corruzione, spionaggio,
hackeraggio e dossieraggio di soggetti terzi) poi oggetto della condanna penale;
sempre nel doc. G (i cui “rilievi”, come detto, erano stati “condivisi
dalla Corte”) è quindi stato esposto il fondamento legale materiale alla
base della condanna al risarcimento del danno, intravisto nell’art. 2043 c.c.
(p. 4 segg.), ritenuto che alcune ulteriori considerazioni sul tema (e meglio
quelle esposte a p. 8 seg., ove è stato aggiunto che in base alla
giurisprudenza ivi menzionata il danno d’immagine “specifico” poteva dare luogo
a risarcimento anche a prescindere dall’avvenuto accertamento di eventuali
conseguenze dannose derivanti dalla commissione dei reati fine
dell’organizzazione criminosa) sono persino state ricopiate tra virgolette nella
sentenza impugnata.
5.2 Resta da
stabilire se la decisione della Prima Sezione della Corte d’assise di __________
possa essere riconosciuta e resa esecutiva in Svizzera senza condizioni, come
stabilito dal Pretore, ritenuto che giusta l’art. 45 paragrafo 1 CLug il
giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug
rigetta o revoca la dichiarazione di riconoscimento e di esecutività solo per
uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35.
5.2.1 Nel caso di specie il convenuto
si prevale innanzitutto del motivo d’impedimento definito dall’art. 34
paragrafo 1 CLug, norma secondo cui le decisioni emanate in uno Stato
contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente
contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto, egli ravvisando nel fatto
che la Prima Sezione della Corte d’assise di __________ lo abbia in sostanza
condannato al versamento di “punitives damages” esorbitanti una manifesta
violazione dell’ordine pubblico materiale svizzero. La censura non può essere
accolta. Nell’occasione il convenuto non è assolutamente stato condannato al
pagamento di “punitives damages” esorbitanti (decisione, questa, che
sarebbe sì stata contraria all’ordine pubblico materiale svizzero, cfr. Walther, Kommentar
zum LugÜ, n. 26 ad art. 27 CL; Schuler, Basler Kommentar, n. 15 seg. ad art. 34 CLug; cfr.
pure DTF 132 III 389 consid. 2.2.1; II CCA 8 luglio 2011 inc. n.
12.2009.216, 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n.
12.2012.30) - istituto giuridico contemplato nel sistema angloamericano
del common law ma non conosciuto dal diritto italiano - bensì alla
rifusione del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall’istante,
ritenuto senz’altro esistente, e per il momento attribuito, ancorché
verosimilmente maggiore, quanto meno nella limitata misura in cui lo stesso era
considerato sufficientemente liquido (art. 539 n. 2 c.p.p.): la dottrina
italiana ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’istituto della
provvisionale di cui all’art. 278 cpv. 2 c.p.c. - poi concretizzato anche
dall’art. 539 cpv. 2 c.p.p. - dà luogo ad un provvedimento di condanna vero e
proprio, che presuppone la valutazione positiva del giudice di merito circa il
raggiungimento della prova su una certa quantità del danno, nei cui limiti essa
costituisce titolo esecutivo ed è di per sé irrevocabile nonché modificabile solo
mediante l’esperimento dei normali mezzi di impugnazione (Carpi/Colesanti/Taruffo, Commentario
breve al Codice di procedura civile - complemento giurisprudenziale, 4ª ed., n.
X/1 seg. ad art. 278 c.p.c. e Appendice 2005, n. X/1 ad art. 278 c.p.c.; in tal
senso pure Picardi, Codice di
procedura civile, 3ª ed., n. 6 ad art. 278 c.p.c.; II CCA 25 novembre 2013 inc.
n. 12.2013.26). Ciò posto, e richiamati da una parte il carattere eccezionale
della riserva dell’ordine pubblico (DTF 126 III 101 consid. 3b, 126
III 327 consid. 2b, 126 III 534 consid. 2c; TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010
consid. 5.1; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55,
31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30) e dall’altra il
divieto di riesame nel merito della decisione da delibare (art. 36 e 45
paragrafo 2 CLug), la sentenza italiana non può essere ritenuta manifestamente
arbitraria o abusiva e nemmeno confiscatoria o punitiva: il risarcimento provvisorio
è in effetti stato attribuito, oltretutto in modo prudenziale, in funzione
dell’effettivo danno causato all’istante (quello patrimoniale quantificato in EUR 59'614'000.- e quello non patrimoniale, non quantificato nella
sentenza, ma definito “davvero ingentissimo”), ritenuto che il
suo carattere ingente era da addebitare proprio agli atti illeciti compiuti dal
convenuto e dai coimputati. La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di
stabilire che la condanna alla provvisionale prevista dal diritto italiano non è
manifestamente contraria all’ordine pubblico materiale svizzero
(II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30), precisando che istituti
analoghi non sono affatto sconosciuti nel diritto svizzero, ritenuto che a
determinate condizioni l’art. 126 cpv. 3 CPP consente al giudice penale di
pronunciarsi solo sul principio del fondamento delle pretese civili e di
rinviare per il resto al foro civile, oppure di emanare una decisione parziale
limitata a talune delle pretese di risarcimento dell’accusatore privato (TF 4
marzo 2013 4A_501/2012 consid. 8, 8.3 e 8.4).
5.2.2 Il convenuto, adducendo che
in precedenti decisioni (ordinanza 4 ottobre 2011 della Sezione XII Penale del
Tribunale di __________, doc. 7, e ordinanza 12 gennaio 2012 della Prima Corte
d’assise di __________, doc. 8), in parte già oggetto di delibazione in
Svizzera (II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220, versata agli atti
quale doc. B), le autorità italiane avevano escluso che il danno a favore
dell’istante potesse essere superiore a EUR 2'597'400.-, ritiene infine che al
riconoscimento e all’esecutività della sentenza in Svizzera ostava pure l’art.
34 paragrafo 3 e 4 CLug, disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno
Stato contraente non sono riconosciute se sono in contrasto con una decisione
emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto rispettivamente con una
decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato
vincolato dalla Convenzione o in un Paese terzo, in una controversia avente il
medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le
condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto. La censura,
in realtà riferibile solo all’art. 34 paragrafo 4 CLug (il precedente giudizio
di exequatur in Svizzera non costituendo in effetti una decisione emessa tra le
medesime parti nello Stato richiesto ai sensi del paragrafo 3 della norma) non
può trovare accoglimento. Quand’anche si volesse ammettere che la disposizione
sia applicabile anche nel caso concreto, ossia in presenza di decisioni emanate
nello stesso Stato in cui era poi stata emessa la decisione oggetto di
exequatur (critico al proposito Kropholler/Von
Hein, op. cit., n. 56 ad art. 34
EuGVO), si osserva in effetti che le decisioni di cui ai doc. 7 e 8 non sono in
contrasto (termine che va inteso in senso restrittivo, cfr.
Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 49 ad art. 34 EuGVO) con la
decisione della Prima Sezione della Corte d’assise di __________ (doc. C),
ritenuto che le prime avevano per oggetto il sequestro conservativo dei beni
del convenuto, ossia la prestazione di una semplice garanzia, mentre la seconda
costituisce un vero e proprio giudizio di condanna al pagamento (cfr. per
analogia il precedente giurisprudenziale riportato da Kropholler/Von Hein, op.
cit., n. 51 ad art. 34 EuGVO, secondo cui non vi è contrasto tra
una sentenza straniera che riconosce una pretesa e una decisione interna che
nega il gratuito patrocinio per l’assenza di probabilità di successo della stessa
causa).
6. Ne discende che il gravame,
infondato, dev’essere respinto.
Le spese processuali e le
ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito
dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del convenuto reclamante
(art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è
tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle
ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e
dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale
impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di EUR
10'000'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
Fatti
I. Il reclamo 2 maggio 2014 di
RE 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese processuali
in complessivi CHF 4’000.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà
alla controparte CHF 5’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).