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Decisione

12.2014.74

Responsabilità dell’ente pubblico – termine di perenzione della notifica delle pretese di risarcimento del danno patito

5 maggio 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel 2005 AP 1 ha accusato

dei dolori ad entrambe le mani, poi acutizzatesi nel corso del 2006. Il suo medico

curante dr. med. F__________ l’ha quindi indirizzata al dr. med. L__________,

specialista in chirurgia della mano e medico aggiunto presso il reparto di

chirurgia dell’Ente ospedaliero Regionale di __________ (doc. 3), il quale,

esperiti i necessari accertamenti medici, ha diagnosticato una sindrome da

tunnel carpale bilaterale con predominanza destra e ha proposto a AP 1 di effettuare

l’intervento chirurgico di decompressione del nervo mediano destro al canale

carpale (doc. E e F). Il 6 dicembre 2006 AP 1 è stata quindi operata dal dr.

med. L__________ presso l’Ospedale __________ (doc. G). Dopo l’intervento la

sua situazione valetudinaria è peggiorata con la manifestazione di dolori

persistenti alla mano destra (doc. H-N). Il 9 luglio 2007 AP 1 è stata perciò sottoposta

ad un intervento di revisione del tunnel carpale destro, eseguito dal dr. med.

C__________ presso l’Ospedale __________ (doc. P e R). Nonostante questo secondo

intervento AP 1 ha continuato a lamentare forti dolori alla mano destra, con formicolio

e disturbi irritativi in direzione delle dita e infine insorgenza di una

depressione (doc. S, U e V). Essa è stata sottoposta a diverse cure di tipo

farmacologico e fisioterapico senza successo (doc. T e CC).

Nel frattempo, il 20 settembre 2007, AP 1 ha inoltrato all’Ufficio

dell’assicurazione invalidità una richiesta di prestazioni invalidità (plico

doc. Z).

B. Il 24 settembre 2008 AP 1, giusta

l’art. 19 cpv. 1 della legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici

e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (Lresp; RL 2.6.1.1) ha notificato AO

1 (di seguito AO 1) una pretesa risarcitoria di complessivi fr. 1'367'989.- per

le conseguenze dell’intervento del 6 dicembre 2006 (doc. B).

Le trattative intavolate con Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, l’assicurazione

di responsabilità civile dell’AO 1, non hanno sortito alcun risultato.

C. Con petizione 29 maggio 2009

IS 1 ha quindi convenuto in causa l’AO 1 davanti alla Pretura del Distretto di

Bellinzona, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 1'404'295.- e fr.

16'872.- a titolo di interessi al 31 dicembre 2009 oltre interessi al 5% dal 1°

gennaio 2010, riservato l’adeguamento secondo le risultanze istruttorie, a

titolo di risarcimento del danno per gli esiti dell’intervento eseguito il 6

dicembre 2006. L’attrice rimprovera al chirurgo che l’ha operata di aver

sbagliato la diagnosi e l’indicazione per l’intervento e di non averla

compiutamente informata, e chiede pertanto il risarcimento del danno derivante

dall’incapacità lavorativa susseguente all’intervento, riservandosi di adeguare

gli importi richiesti a dipendenza delle risultanze istruttorie. La causa è

stata sospesa e riattivata più volte dalle parti, entrate in trattative che non

hanno dato esiti. Nella risposta del 29 aprile 2013 il convenuto ha sollevato l’eccezione

di perenzione e si è opposto alla domanda. All’udienza del 7 giugno 2013 la

procedura è stata limitata all’esame della questione delle perenzione eccepita

dal convenuto. Nei successivi allegati scritti di replica e di duplica,

limitati al tema dell’eccezione di perenzione, le parti hanno ribadito le loro antitetiche

posizioni.

D. Con sentenza 24 marzo 2014 il

Pretore aggiunto ha ritenuto fondata l’eccezione di perenzione. Dopo aver

ripercorso la cronistoria degli interventi subiti dall’attrice, il primo

giudice ha reputato che l’interessata era a conoscenza del danno invalidante

già al momento in cui ha presentato la domanda di prestazioni all’AI, il 20

settembre 2007 (doc. Z), e che pertanto le sue pretese erano già perente quando

sono state annunciate al convenuto il 24 settembre 2008 (doc. B). Il Pretore

aggiunto ha di conseguenza respinto la petizione (dispositivo n. 1) e la

domanda di assistenza giudiziaria (dispositivo n. 2), non ha prelevato spese

processuali e ha posto a carico dell’attrice un’indennità ripetibile di fr.

5'000.- in favore del convenuto (dispositivo n. 3).

E. Con appello 2 maggio 2014 l’attrice

è insorta contro la citata sentenza chiedendone la riforma, nel senso di respingere

l’eccezione di perenzione, di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria

in prima sede e di condannare il convenuto a versarle congrue ripetibili ma

almeno fr. 8'000.-, con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello, previa

ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Con decisione del 10 luglio

2014 (inc. n. 12.2014.75) la Presidente di questa Camera ha respinto l’istanza di

ammissione al gratuito patrocinio formulata dall’appellante contestualmente al

gravame. Con risposta 7 novembre 2014 il convenuto ha postulato la reiezione

dell’appello, protestando tasse, spese e ripetibili di seconda istanza. Delle

argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto è stata avviata

prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata

dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di

procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni

federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.

Il Pretore aggiunto ha

ritenuto che la notifica delle pretese (a norma degli art. 19 e 25 Lresp) del

24.

settembre 2008 fosse tardiva in considerazione del fatto che l’attrice al più

tardi al momento dell’inoltro della richiesta per l’ottenimento di prestazioni

AI, il 20 settembre 2007, era a conoscenza di tutti gli aspetti legati al danno

e fosse in grado di valutare a grandi linee il danno complessivo. A mente del

giudice di prime cure, essendo rimasti dei dolori definiti “cronici” dalla

stessa attrice, si poteva ritenere con ragionevole approssimazione che il

processo che provocava gli stessi fosse concluso. Egli ha inoltre reputato che

il peggioramento dello stato di salute dell’attrice intervenuto nel settembre

2010.

non era di rilievo, poiché già al momento dell’inoltro della domanda AI la

sua situazione valetudinaria era invalidante. Donde la perenzione della

notifica delle pretese di risarcimento del danno patito e la reiezione della petizione.

3.

L’appellante contesta la

conclusione del Pretore aggiunto e ritiene, tra l’altro, di essere venuta a

conoscenza del danno complessivo unicamente al momento in cui l’Ufficio AI, con

decisione resa il 28 dicembre 2010, ha riconosciuto un grado di invalidità del

100% dal 1° dicembre 2007 e del 50 % dal 1° giugno 2006. Essa sostiene che, in

ogni caso, al 24 settembre 2007 (ossia un anno prima della notifica delle

pretese) il suo stato di salute non fosse ancora stabilizzato, che fino a quel

momento non conoscesse nemmeno a grandi linee l’evoluzione della sua situazione

medico-valetudinaria e di conseguenza neppure gli elementi per fondare le

proprie pretese risarcitorie, ciò che comporta la non decorrenza del termine di

perenzione annuale.

3.1

Pacifica è nella fattispecie

l’applicazione della Lresp. Tale legge prevede l’adempimento, da parte di chi

vuole ottenere un risarcimento dall’ente pubblico, di precisi atti formali da

compiersi entro termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la

perenzione della pretesa. Chi pretende il risarcimento del danno deve, prima di

promuovere l’azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1

Lresp) nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25

cpv. 1 Lresp) e l’ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che

il silenzio vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 Lresp). L’azione

giudiziaria del danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla

risposta dell’autorità (art. 25 cpv. 2 Lresp). In analogia con i criteri

sviluppati in applicazione dell’art. 60 cpv. 1 CO in tema di prescrizione

dell’azione di riparazione, il termine di perenzione comincia a decorrere da

quando il creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in

modo da poter fondare e motivare con successo un’azione giudiziaria (DTF 131

III 61 consid. 3.1.1, 126 II 163 consid. 3c; 112 II 118 consid.

4; 108 Ib 99 consid. 1c; Werro, Commentaire

romand CO I, 2a ed, Basilea 2012, n. 17 ad art. 60 CO; Däppen, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 6 e 7 ad art. 60 CO). Poiché la conoscenza

del danno include pure la cognizione della sua estensione, il danneggiato deve

essere in grado di valutare almeno a grandi linee il danno complessivo e il

processo che lo provoca deve essere concluso. Finché l’evento dannoso è in atto

non può sussistere la conoscenza dell’intero danno e il termine di perenzione

non comincia a decorrere (DTF 126 III 163 consid. 3c; 111 II 436; 109 II 418

consid. 3; Brehm, in Berner

Kommentar, 4a ed., Berna 2013, n. 27 e segg. ad art. 60 CO).

Secondo il principio dell’unità del danno, questo non dev’essere considerato

come la somma di pregiudizi distinti, ma va valutato nel suo insieme. Ne

risulta che il termine di prescrizione non corre in caso di evoluzione della

situazione, prima che l’ultimo elemento del danno sia intervenuto (DTF 92 II 1

consid. 3; Brehm, op. cit. , n. 29

segg. ad art. 60 CO). In presenza di una situazione in evoluzione, il punto di

questione è quello di sapere se la stessa si è a un certo momento stabilizzata,

oppure sia stata prevedibile con un sufficiente grado di sicurezza (sentenza

del Tribunale federale 4A_329/2009 del 1°dicembre 2010 consid. 3.2; DTF 112 II

118.

consid. 4, 108 Ib 97 consid. 1c; sentenza II CCA del 2 ottobre 2013 inc. n.

12.2011

).

3.2

Nella fattispecie, contrariamente

a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto, non è possibile affermare che già al

momento della richiesta di prestazioni AI, ossia il 20 settembre 2007, sarebbe

stato possibile per l’attrice quantificare, almeno a grandi linee, il danno

complessivo da lei patito, in quanto dalla documentazione agli atti non risulta

che già allora la sua situazione valetudinaria poteva ritenersi stabilizzata.

Invero, il dr. med. L__________, chirurgo che ha eseguito il primo intervento, nel

suo rapporto del 1° ottobre 2007 inviato all’Ufficio AI, ha ritenuto che lo

stato di salute dell’attrice era suscettibile di miglioramento (cfr. il rapporto

medico nel plico doc. Z). La stessa cosa emerge anche dal successivo rapporto del

28.

ottobre 2007 allestito dal dr. med. Fa__________, medico che ha eseguito la

valutazione per la terapia del dolore (cfr. rapporto medico nel plico doc. Z). Solo

dal rapporto 18 marzo 2008 del dr. med. F__________, medico curante dell’attrice,

risulta che il suo stato di salute era sostanzialmente stazionario (cfr. rapporto

medico nel plico doc. Z). Circostanza confermata anche dal medico dell’AI dr. med.

P__________ (cfr. annotazione del medico del 12.6.2008 nel plico doc. Z). Pertanto,

come già sopra rilevato, solo a quel momento il processo che aveva provocato il

danno poteva ritenersi concluso e poteva quindi sussistere la conoscenza

dell’intero danno. Ne consegue che il termine di perenzione è iniziato a

decorrere al più presto il 18 marzo 2008. Avendo l’attrice inoltrato le proprie

pretese il 24 settembre 2008 (doc. B) il termine annuale di cui all’art. 25 Lresp

non era ancora venuto a scadenza, per cui il Pretore aggiunto avrebbe dovuto

respingere l’eccezione di perenzione sollevata dal convenuto ed istruire la

causa anche nel merito.

4.

Visto quanto precede, il

giudizio pretorile di reiezione della petizione per intervenuta perenzione deve

pertanto essere annullato. Ritenuto che i fatti alla base del giudizio devono

essere ancora accertati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC) e

che la petizione, oltretutto non oggetto di un giudizio completo sui suoi

aspetti rilevanti (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC; in tal senso pure sentenze

II CCA 15 marzo 2013 inc. n. 12.2012.219, 29 settembre 2014 inc. n.

12.2013

), non può essere decisa in questa sede, la causa va rinviata al

Pretore aggiunto per la continuazione della procedura.

5.

L’appellante chiede inoltre

di riformare il dispositivo con cui il Pretore aggiunto ha respinto la domanda

di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di prima sede

(dispositivo 2).

Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o

parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La

domanda di assistenza giudiziaria è trattata con la procedura sommaria (art.

248.

lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), sicché il termine di

impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 119,

pag. 483-485, art. 321, pag. 1412; Emmel

in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 13 ad art. 119)

In concreto, il dispositivo pretorile che ha respinto il gratuito patrocinio in

prima sede era impugnabile con un reclamo nel termine di 10 giorni dall’intimazione

della sentenza, come tra l’altro indicato in grassetto nei rimedi giuridici sul

tema in calce alla decisione del Pretore aggiunto. La sua impugnazione con

l’atto d’appello, inoltrato il trentesimo giorno utile dall’intimazione della

sentenza pretorile, è dunque tardiva. Il dispositivo n. 2 è dunque definitivo.

6.

L’appello in esame può così

essere accolto con riferimento solo ai dispositivi n. 1 e 3 della sentenza

impugnata.

Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono

la soccombenza dell’appellato (art. 106 cpv. 1 CPC). Esse sono fissate senza

tener conto dell’elevato valore di causa, in considerazione del fatto che il

tema oggetto del presente giudizio è limitato al quesito della perenzione delle

pretese, quindi in base ai criteri degli art. 2 LTG e 11 cpv. 5 Rtar. Ai fini

di un eventuale ricorso al Tribunale federale fa invece stato il valore

litigioso di complessivi fr. 1'421'167.-.

per i quali motivi,

richiamati per le spese giudiziarie l’art. 106 CPC, la LTG e il

Rtar

decide:

I. L’appello 2 maggio 2014 di

AP 1 è parzialmente accolto, nella misura in cui è ricevibile.

§ Di conseguenza i dispositivi n.

1.

e n. 3 della sentenza 24 marzo 2014 della Pretura del Distretto di Bellinzona

sono annullati e gli atti sono ritornati al Pretore aggiunto per la

continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.

II. Le spese processuali di

complessivi fr. 2’000.- già anticipate dall’appellante, sono poste a carico

dell’appellato che rifonderà a controparte fr. 2’000.- per ripetibili di

appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente la vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi. Il ricorso è ammissibile contro le decisioni

che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro

una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono

essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse

possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).