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Decisione

12.2014.77

Domanda di condono delle spese processuali (fr. 1'000.-), negata esistenza di indigenza permanente nel caso di una comproprietaria di immobili che non dimostra di non poter aumentare il mutuo ipotecar

30 maggio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2014.77

Lugano

30 maggio 2014/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La presidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale

giudice unica (art. 48b lett. b n. 3 LOG)

vista

la domanda di condono delle spese giudiziarie presentata il 24 aprile 2014 da

IS 1

IS 2

entrambi

rappr. dall’avv. RA 1

relativa

alla

decisione 11 marzo 2013 inc. 12.2011.101 della seconda Camera civile del

Tribunale d’appello, dispositivo n. III (spese giudiziarie)

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che con decisione 11 marzo 2013

inc. 12.2011.101 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto

l’appello presentato da IS 1 e IS 2 contro la sentenza 11 aprile 2011 del Pretore

della giurisdizione di Locarno-Campagna, ha negato loro l’ammissione al

beneficio del gratuito patrocinio e ha posto a loro carico le spese processuali

di complessivi fr. 1'000.-, con vincolo di solidarietà, e di un’indennità

ripetibile di fr. 1'600.- in favore della controparte;

che il Tribunale federale ha

respinto il 25 novembre 2013 inc.4A_248/2013 il ricorso degli appellanti e la

loro domanda di assistenza giudiziaria, ponendo a loro carico in solido le

spese giudiziarie di fr. 1'500.-;

che con istanza 24 aprile 2014,

rivolta all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, IS 1 e IS 2, dopo

aver ripercorso la cronistoria della vicenda giudiziaria, hanno chiesto il

condono delle tasse e spese di giustizia, affermando di non avere redditi né

sostanza sufficiente per far fronte alle spese giudiziarie;

che con ordinanza 6 maggio 2014

la Presidente della Camera ha invitato gli istanti a spiegare e illustrare in

modo completo e concreto la loro situazione finanziaria e a documentare

l’asserita impossibilità di far fronte alle spese giudiziarie di seconda

istanza;

che nel termine impartito gli

istanti hanno prodotto una parte della documentazione richiesta, ribadendo di

non essere in grado di far fronte alle spese giudiziarie con il limitato

reddito e di non poter ulteriormente gravare l’immobile di proprietà;

che per il pagamento delle spese

processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza

permanente, il condono (art. 112 cpv. 1 CPC);

che il condono, vale a dire la

rinuncia definitiva all’incasso, può avvenire solo per le spese dovute allo

Stato, a eccezione dell’indennità ripetibile dovuta alla controparte (Tappy, in CPC commenté, n. 3 ad art.

Considerandi

112);

che la Legge sulla tariffa

giudiziaria del Canton Ticino è silente sulla competenza per statuire sulle

domande di dilazione e di condono, sicché la Seconda Camera civile dovrebbe

essere competente per statuire sul condono relativo alle spese processuali

dovute nella procedura di appello (Tappy,

in CPC commenté, n. 12 ad art. 112);

che il condono delle spese

processuali presuppone l’indigenza permanente della parte istante;

che per decidere sul condono è

rilevante la situazione concreta, vale a dire che occorre stabilire se gli

istanti sono nell’impossibilità permanente di far fronte alle spese giudiziarie

di seconda sede di complessivi fr. 1'000.- (dispositivo n. III della sentenza

11.

marzo 2013);

che così invitati dalla

Presidente della Camera, gli istanti hanno prodotto le loro tassazioni 2013 (IS

1) e 2012 (IS 2), dalle quali risulta un reddito esente da imposta, ma non

hanno inviato la documentazione relativa al reddito mensile 2013 e 2014 e al

contratto di mutuo ipotecario;

che IS 2, infatti, è comproprietaria

(30/100) del fondo part. n. __________ RFD __________, sezione __________, con

diritto esclusivo sugli appartamenti n. 2 e 3, il cui valore ufficiale è di fr.

75'449.40 come dall’attestazione del Comune di __________;

che sulla quota dell’immobile

grava un’ipoteca di fr. 50'000.- e l’interessata sostiene di non poter ulteriormente

aumentare il mutuo ipotecario, essendo sprovvista di reddito sufficiente;

che nella fattispecie non si può

ammettere l’esistenza di un’indigenza permanente, già solo per l’esistenza di

un immobile in proprietà;

che a ogni modo, visto l’ammontare

delle spese processuali di seconda istanza, in complessivi fr. 1'000.-, si può

ragionevolmente esigere dagli istanti, responsabili in solido, che abbiano a

pagare tale importo sull’arco di un anno, ciò che corrisponde a un onere

mensile di fr. 42.- ciascuno;

che la domanda di condono deve

dunque essere respinta;

che viste le particolarità del

caso, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese processuali per

questa procedura;

decide: 1. La domanda di condono 24

aprile 2014 di IS 1 e IS 2 è respinta.

2.

Non si prelevano spese

giudiziarie.

3.

Notificazione:

- avv.

Comunicazione all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

(giudice

Epiney-Colombo)

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).