12.2014.77
Domanda di condono delle spese processuali (fr. 1'000.-), negata esistenza di indigenza permanente nel caso di una comproprietaria di immobili che non dimostra di non poter aumentare il mutuo ipotecar
30 maggio 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2014.77
Lugano
30 maggio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. b n. 3 LOG)
vista
la domanda di condono delle spese giudiziarie presentata il 24 aprile 2014 da
IS 1
IS 2
entrambi
rappr. dall’avv. RA 1
relativa
alla
decisione 11 marzo 2013 inc. 12.2011.101 della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello, dispositivo n. III (spese giudiziarie)
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con decisione 11 marzo 2013
inc. 12.2011.101 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto
l’appello presentato da IS 1 e IS 2 contro la sentenza 11 aprile 2011 del Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna, ha negato loro l’ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio e ha posto a loro carico le spese processuali
di complessivi fr. 1'000.-, con vincolo di solidarietà, e di un’indennità
ripetibile di fr. 1'600.- in favore della controparte;
che il Tribunale federale ha
respinto il 25 novembre 2013 inc.4A_248/2013 il ricorso degli appellanti e la
loro domanda di assistenza giudiziaria, ponendo a loro carico in solido le
spese giudiziarie di fr. 1'500.-;
che con istanza 24 aprile 2014,
rivolta all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, IS 1 e IS 2, dopo
aver ripercorso la cronistoria della vicenda giudiziaria, hanno chiesto il
condono delle tasse e spese di giustizia, affermando di non avere redditi né
sostanza sufficiente per far fronte alle spese giudiziarie;
che con ordinanza 6 maggio 2014
la Presidente della Camera ha invitato gli istanti a spiegare e illustrare in
modo completo e concreto la loro situazione finanziaria e a documentare
l’asserita impossibilità di far fronte alle spese giudiziarie di seconda
istanza;
che nel termine impartito gli
istanti hanno prodotto una parte della documentazione richiesta, ribadendo di
non essere in grado di far fronte alle spese giudiziarie con il limitato
reddito e di non poter ulteriormente gravare l’immobile di proprietà;
che per il pagamento delle spese
processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza
permanente, il condono (art. 112 cpv. 1 CPC);
che il condono, vale a dire la
rinuncia definitiva all’incasso, può avvenire solo per le spese dovute allo
Stato, a eccezione dell’indennità ripetibile dovuta alla controparte (Tappy, in CPC commenté, n. 3 ad art.
Considerandi
112);
che la Legge sulla tariffa
giudiziaria del Canton Ticino è silente sulla competenza per statuire sulle
domande di dilazione e di condono, sicché la Seconda Camera civile dovrebbe
essere competente per statuire sul condono relativo alle spese processuali
dovute nella procedura di appello (Tappy,
in CPC commenté, n. 12 ad art. 112);
che il condono delle spese
processuali presuppone l’indigenza permanente della parte istante;
che per decidere sul condono è
rilevante la situazione concreta, vale a dire che occorre stabilire se gli
istanti sono nell’impossibilità permanente di far fronte alle spese giudiziarie
di seconda sede di complessivi fr. 1'000.- (dispositivo n. III della sentenza
11.
marzo 2013);
che così invitati dalla
Presidente della Camera, gli istanti hanno prodotto le loro tassazioni 2013 (IS
1) e 2012 (IS 2), dalle quali risulta un reddito esente da imposta, ma non
hanno inviato la documentazione relativa al reddito mensile 2013 e 2014 e al
contratto di mutuo ipotecario;
che IS 2, infatti, è comproprietaria
(30/100) del fondo part. n. __________ RFD __________, sezione __________, con
diritto esclusivo sugli appartamenti n. 2 e 3, il cui valore ufficiale è di fr.
75'449.40 come dall’attestazione del Comune di __________;
che sulla quota dell’immobile
grava un’ipoteca di fr. 50'000.- e l’interessata sostiene di non poter ulteriormente
aumentare il mutuo ipotecario, essendo sprovvista di reddito sufficiente;
che nella fattispecie non si può
ammettere l’esistenza di un’indigenza permanente, già solo per l’esistenza di
un immobile in proprietà;
che a ogni modo, visto l’ammontare
delle spese processuali di seconda istanza, in complessivi fr. 1'000.-, si può
ragionevolmente esigere dagli istanti, responsabili in solido, che abbiano a
pagare tale importo sull’arco di un anno, ciò che corrisponde a un onere
mensile di fr. 42.- ciascuno;
che la domanda di condono deve
dunque essere respinta;
che viste le particolarità del
caso, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese processuali per
questa procedura;
decide: 1. La domanda di condono 24
aprile 2014 di IS 1 e IS 2 è respinta.
2.
Non si prelevano spese
giudiziarie.
3.
Notificazione:
- avv.
Comunicazione all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
(giudice
Epiney-Colombo)
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).