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Decisione

12.2014.81

Presupposto processuale - competenza per materia

18 agosto 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con lettera

3 ottobre 2011 AP 2 ha notificato a AO 1 e alla AO 2 di contestare il contratto

di compravendita poiché viziato da errore essenziale, rispettivamente dolo, ai

sensi degli art. 23 e segg. CO siccome l’attività svolta non avrebbe permesso

di conseguire una cifra d’affari come promesso al momento della vendita (doc.

I). Con lettera 24 ottobre 2011 AP 2 ha precisato che pure il contratto di

locazione, siccome strettamente connesso alla compravendita, era caratterizzato

dal medesimo vizio di volontà e che pertanto né lui, né AP 1, si ritenevano

obbligati (doc. K). Tra le parti non è stato raggiunto un accordo vista la

chiatra opposizione di AO 1 (doc. J) e AO 2 (doc. B).

C. Con

petizione 28 novembre 2012 AP 2 e AP 1, previo fallimento del tentativo di

conciliazione promosso dinanzi alla Pretura di Lugano, sezione 3 (inc.

CM.2012.396), hanno convenuto in giudizio dinanzi al medesimo Pretore AO 1 e AO

2, chiedendo l’annullamento del contratto di compravendita e del contratto di

locazione stipulati il 18 marzo 2011, e di condannare i convenuti in solido a

rifondere agli attori complessivi fr. 123'775.-, oltre interessi.

A mente degli attori entrambi i contratti stipulati sarebbero viziati da errore

e/o dolo e il loro conseguente annullamento comporterebbe il diritto alla

restituzione delle prestazioni, ovvero del prezzo di vendita di fr. 90'000.-,

dei canoni di locazione versati e della garanzia prestata, rispettivamente la

rifusione di un importo speso per l’avvio dell’attività e del danno patito per

mancato guadagno.

D. Con risposta

17 gennaio 2013 il convenuto AO 1 ha chiesto di respingere le domande degli

attori. Medesima richiesta è stata formulata con risposta 2 febbraio 2013 da AO

2, che ha preliminarmente chiesto al Pretore di pronunciarsi in merito alla

proponibilità del litisconsorzio. Con replica e duplica, così come con le

arringhe finali all’udienza del 27 febbraio 2014, le parti hanno ribadito le

rispettive tesi, allegazioni e domande, con argomenti di cui si dirà, per

quanto rilevanti, ai seguenti considerandi.

B. Con giudizio

26 marzo 2014 il Pretore ha respinto la petizione ponendo tassa e ripetibili a

carico degli attori soccombenti.

Accertato il ruolo svolto da AO 2 per conto di AO 1, il Pretore ha qualificato

il prospetto di cessione aziendale indirizzato ai potenziali acquirenti (doc.

G) quale mera pubblicità, come tale non vincolante per il venditore. A mente

del primo giudice infatti le indicazioni ivi contenute in merito alla

redditività, alla cifra d’affari e al valore dell’inventario non sarebbero

sufficientemente precise e circostanziate per essere interpretate

dall’acquirente in buona fede quale garanzia del prodotto offerto. Il Pretore

ha inoltre rilevato come tale prospetto non sia diventato parte integrante del

contratto di compravendita e come neppure le singole indicazioni che vi

apparivano siano state esplicitamente menzionate nell’accordo concluso.

Il giudice di prime cure ha inoltre dedotto dalle stesse allegazioni degli

attori come per questi fosse ben chiaro il valore indicativo dei dati forniti

dal prospetto di vendita, la cifra annua riportata dovendosi per loro stessa

ammissione intendere quale “cifra d’affari raggiungibile” (giudizio

impugnato, pag.6). Gli attori, rimasti del tutto inerti durante le trattative,

neppure avrebbero chiesto delucidazioni sul metodo di calcolo alla base di tale

previsione o sulla cifra d’affari effettiva conseguita dalla precedente

gestione. Alla luce di tali circostanze il Pretore ha quindi ritenuto che non

risulta possibile invocare un errore che, se anche se ne dovesse ammettere

l’esistenza, sarebbe comunque dovuto alla sola negligenza e inoperosità degli

stessi attori, che non hanno colto la possibilità di informarsi correttamente e

in modo puntuale.

A titolo abbondanziale il primo giudice ha pure rilevato come gli attori non

abbiano fatto fronte all’onere allegatorio e probatorio incombente in merito

alla falsità delle indicazioni ricevute e alla pretesa impossibilità di

raggiungere una cifra d’affari pari a quella prospettata dal venditore e dalla

fiduciaria convenuta. Nulla è stato indicato in modo sufficientemente preciso

dagli attori per permettere la valutazione della redditività dell’attività

svolta nel 2011 sotto la nuova gestione, rimanendo tra l’altro ignoti elementi rilevanti

quali gli orari di apertura e i prodotti offerti alla clientela. Medesime lacune

allegatorie e probatorie impongono quindi, a mente del Pretore, di respingere

pure le pretese risarcitorie avanzate dagli attori. Tasse, spese e ripetibili

sono quindi state poste a loro carico.

C. Con appello

12 maggio 2014 gli attori sono insorti contro il giudizio pretorile chiedendone

la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

Con separate risposte 28 luglio e 25 agosto 2014 entrambi gli appellati

postulano la reiezione del gravame avversario con protesta di spese e

ripetibili.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che

trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore

è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2. E’ pacifico

che le parti hanno stipulato un contratto di locazione a norma degli art. 253 e

segg. CO per gli spazi in cui svolgere l’attività commerciale oggetto del

contratto di medesima data relativo alla cessione dell’esercizio pubblico e del

suo inventario. Ne consegue che questa seconda pattuizione è da qualificarsi

quale compravendita in stretta relazione con il contratto di locazione

perfezionato tra le parti. Gli attori invocano le norme relative

all’annullamento dei contratti per vizio di volontà e formulano una pretesa

pecuniaria, di cui una parte a titolo di restituzione delle pigioni pagate e

del deposito di garanzia prestato.

3. Prima di

Considerandi

poter passare in rassegna il merito delle censure d’appello, occorre accertare

che siano dati i presupposti processuali poiché, in caso contrario, l’esame del

gravame risulterebbe superfluo. Giusta l’art. 59 cpv. 1 CPC il giudice entra

nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali. Fra

questi vi sono la competenza per materia del giudice (art. 59

cpv. 2 lett. b CPC) e la valida autorizzazione ad agire a seguito di mancata

conciliazione (art. 209 CPC). Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i

presupposti processuali (art. 60 CPC).

3.1

La competenza per

materia del giudice, quale presupposto processuale, va esaminata d’ufficio in

ogni stadio della causa e ciò anche davanti al tribunale adito in seconda

istanza (DTF 130 III 430, consid. 3.1; müller

in Brunner/Gasser/Schwander (ed.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO),

Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 364, n. 22 ad art. 59 CPC; trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano

2011, pag. 203, ad art. 60 CPC). La competenza per materia del giudice adito è

da ricercare nel diritto cantonale (art. 4 CPC) e nella relativa organizzazione

giudiziaria (füllemann in

Brunner/Gasser/Schwander (ed.), op. cit., pag. 562 ad art. 90 CPC) e di

principio è di natura imperativa, la mancanza di tale presupposto comportando

di conseguenza l’irricevibilità dell’istanza (müller

in Brunner/Gasser/Schwander (ed.), op. cit., pag. 368, n. 38 ad art. 59 CPC).

Inoltre, ove un Cantone preveda nelle proprie leggi dei tribunali specializzati

per delle controversie specifiche, non è possibile derogarvi (zürcher in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag.

420, n. 20 ad art. 59 CPC). Una decisione emanata nonostante la mancanza di un

presupposto processuale è, di principio, nulla (gehri

in Spühler/Tenchio/Infanger (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Basilea 2012, pag. 333, n. 12 ad art. 60 CPC). In

particolare, una decisione di un’autorità giudiziaria inferiore può essere

annullata se questa non era competente per materia a statuire nel merito (sterchi in Hausheer/Walter (ed.), Berner

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Berna 2012, pag. 2944,

n. 11 ad art. 318 CPC).

3.2

La legge ticinese

sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) prevede all’art. 33

cpv. 3 che il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento

l’organizzazione e la ripartizione delle cause della Pretura di Lugano.

L’esecutivo cantonale ha così emanato il Regolamento delle Preture dell’11

novembre 2003. Questo sancisce, fra l’altro, la ripartizione delle cause tra le

singole sezioni della Pretura del Distretto di Lugano (art. 9). Al capoverso 2

lett. d dello stesso articolo sono esplicitamente conferite alla sezione 4, tra

le altre, le cause in materia di locazione e affitto. Il capoverso 5 prevede

che alla suddetta ripartizione si può derogare su decisione del Presidente

qualora la natura del procedimento, la sua connessione con altri procedimenti o

con la materia attribuita ad altre sezioni o la suddivisione equitativa del

lavoro lo giustifichino. Nel caso concreto, la petizione 28 novembre 2012 (così

come l’istanza di conciliazione del 21 giugno 2012, inc. CM.2012.396) ha per

oggetto pretese derivanti da un contratto di locazione. Pertanto, come sancito

esplicitamente dall’art. 9 cpv. 2 lett. d del Regolamento delle Preture, la

competenza per materia spetta solo al Pretore della sezione 4 della Pretura del

Distretto di Lugano. Agli atti, del resto, non figura una decisione del

Presidente della Pretura di Lugano che modifichi per questa procedura la

ripartizione degli incarti prevista dal Regolamento all’art. 9 cpv. 2.

Il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, avrebbe quindi dovuto ravvisare

d’ufficio la mancanza del presupposto processuale della propria competenza per

materia e trasmettere l’istanza alla sezione 4. Ciò non è avvenuto, con la

conseguenza che tutti gli atti processuali successivi all’istanza, ivi compresa

la decisione qui impugnata, emanano da un giudice incompetente per materia, e

sono quindi nulli (DTF 122 I 97).

3.3

Si rileva peraltro

come, per gli stessi motivi sopra esaminati relativi all’oggetto della domanda

di causa, la conciliazione tra le parti non poteva rientrare nella competenza

del Segretario – assessore della Pretura, ma bensì in quella del preposto Ufficio

di conciliazione in materia di locazione. La domanda si

fonda su due contratti strettamente connessi tra di loro, come hanno indicato

gli attori già al momento dell’inoltro dell’istanza di conciliazione, siccome

nessuno dei due contratti avrebbe senso da solo senza la stipulazione

dell’altro (istanza pag. 5 n. 3). Ne discende che l’istanza di conciliazione

relativa ad una controversia derivante (anche) da un contratto di natura

locativa, seppur strettamente connesso con un’altra pattuizione retta dalle

norme sulla compravendita (la cui validità andrebbe peraltro esaminata dal

giudice competente in materia di locazione anche nell’ottica del disposto dell’art.

254.

CO), andava comunque inoltrata alla competente autorità di conciliazione in

materia di locazione e non poteva quindi essere trattata dalla Pretura di

Lugano (art. 3 cpv. 1 LACPC).

Anche per questo motivo il Pretore, a prescindere dalla

questione dell’attribuzione alla sezione competente o ad altra sezione per

decisione del Presidente, avrebbe pertanto dovuto rilevare la mancata

conciliazione e dichiarare di conseguenza la petizione irricevibile.

4.

L’appello può

in definitiva essere evaso nel senso che vanno dichiarati nulli tutti gli atti

processuali successivi all’introduzione della petizione 28 novembre 2012 e di

conseguenza anche la decisione 26 marzo 2014.

Viste le circostanze si può prescindere dal trasmettere la causa al Pretore

della sezione 4 della Pretura di Lugano, competente per materia, affinché

riprenda la procedura dall’inizio (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Ne

risulterebbe infatti un inutile formalismo siccome, nel caso concreto, il

Pretore non potrebbe fare altro che accertare la mancata conciliazione dinanzi

alla competente autorità in materia di locazione e dichiarare conseguentemente

irricevibile la petizione per mancanza di un requisito processuale (DTF 139 III

273).

5.

Dovendo

questa Camera statuire essa stessa sulla causa si impone un giudizio anche

sulle spese giudiziarie di prima istanza (art. 318 cpv. 3 CPC).

Il fatto che la petizione sia stata trattata da un giudice incompetente per

materia è da ricondurre da un lato a un errore verificatosi all’interno della

Pretura stessa (nella ripartizione degli incarti alle singole sezioni), ma è

senz’altro una svista indotta dall’agire degli stessi attori che hanno adito

l’autorità incompetente, dapprima con l’istanza di conciliazione e poi con

l’azione di merito. Tenuto conto di questa circostanza e dello stralcio della

causa che ne deriva, si giustifica una riduzione delle tasse di giustizia in

entrambe le sedi (art. 22 LTG).

Il valore litigioso della procedura di appello, importo

determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale,

ammonta a fr. 123'775.-. La tassa di giustizia è stabilita in base ai

criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015).

L’indennità per ripetibili è calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la

LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

1. L’appello 12 maggio 2014 di AP 1 AP

2 è evaso nel senso dei considerandi.

1.1 È

accertata la nullità della decisione 26 marzo 2014 del Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 3, e di tutti gli atti processuali successivi alla petizione 28

novembre 2012.

1.2 La

petizione 28 novembre 2012 è irricevibile.

1.3 La

tassa di giustizia e le spese di primo grado di complessivi fr. 4'000.-, nonché

le spese giudiziarie della procedura di conciliazione (fr. 1'000.-), già

anticipate, sono poste a carico degli attori limitatamente a fr. 2'000.- per

la procedura di merito e fr. 500.- per quella di conciliazione, la parte

eccedente rimanendo a carico dello Stato del Cantone Ticino.

1.4. Gli

attori in solido sono condannati a rifondere ad ognuno dei convenuti fr.

7'500.- a titolo di ripetibili per la procedura di primo grado.

2. Le spese processuali di appello di fr. 2’500.-, già anticipate

dagli appellanti, sono poste a loro carico in solido, con l’obbligo di

rifondere a ogni parte convenuta fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).