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Decisione

12.2014.83

Responsabilità del proprietario dell'opera e del proprietario immobiliare, buona fede processuale per allestimento di perizia, caduta di un albero malato sul fondo vicino, negato difetto di manutenzio

19 agosto 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. P__________

era proprietaria del fondo n. __________ RFD __________, in via __________, sul

quale sorge uno stabile denominato Villa __________. La proprietà comprende

inoltre un vasto parco, in cui si trovavano alberi secolari, di cui alcuni

inseriti nel catasto degli alberi protetti dal Piano Regolatore comunale in

quanto considerati vegetazione di particolare pregio botanico. Il 22 marzo 2011

un faggio secolare del parco __________ è caduto sulla strada sottostante,

rovinando su un veicolo in transito, su un veicolo posteggiato, su

infrastrutture elettriche e sullo stabile dall’altro lato di via __________,

situato sul fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà di AP 1. Dagli

accertamenti di polizia è emerso che il faggio era marcio all’interno del

tronco, ormai cavo, come erano marce le radici (cfr. doc. IV richiamato, rapporto

d’inchiesta della Polizia giudiziaria, pag. 6, fotografia n. 3). L’albero

caduto è stato rimosso dalla strada e dal parco il giorno stesso a cura degli

impiegati dell’Azienda Forestale di __________ (verbale di interrogatorio di M__________,

12 aprile 2011, contenuto nel rapporto d’inchiesta della Polizia giudiziaria).

Il Municipio di __________ ha fatto allestire nel giugno 2011 da A__________, forestale

specializzato in grandi alberi, un rapporto sullo stato di salute con proposte

di intervento per gli alberi di Villa __________. Sulla base di tale referto il

Municipio ha ordinato a P__________ di intervenire e sistemare il parco come

indicato nella perizia A__________ del 15 giugno 2011. AP 1 ha chiesto invano a

P__________ la rifusione dei danni provocati al suo immobile dalla caduta del faggio,

in

fr. 19'511.95.

B. Fallito

il tentativo di giungere ad un’intesa davanti all’autorità di conciliazione (inc.

CM.2012.2), con petizione del 14 febbraio 2012 AP 1 si è rivolta alla Pretura

di Locarno-Città per chiedere la condanna di P__________ al pagamento di fr. 14'180.-

oltre interessi a titolo di risarcimento del danno. Nella propria petizione l’attrice

ha rilevato che i danni da lei subiti erano dovuti alla caduta del faggio,

avvenuta per l’incuria o l’inadeguata manutenzione della proprietaria di Villa __________,

che ne rispondeva quindi in forza degli art. 58 CO, 679 CC e 41 CO. Con

risposta del 5 marzo 2012, P__________ si è opposta alla petizione, esponendo

che la caduta del faggio era dovuta a un fenomeno naturale non prevedibile, sicché

nessuna responsabilità poteva esserle imputata. Nei successivi allegati di

replica e duplica le parti hanno confermato le proprie domande di giudizio. P__________

è morta il 28 ottobre 2012 e nel procedimento le sono subentrate le eredi AO 1 AO

2 e AO 3. Al termine dell’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire

alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali scritti, con i

quali hanno ribadito le proprie domande di giudizio.

C. Con

sentenza del 7 aprile 2014, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha

posto le spese processuali di complessivi fr. 2'221.- a carico dell’attrice,

tenuta inolte a rifondere alle convenute l’importo di fr. 2'200.- a titolo di

ripetibili.

D. Con

appello del 14 maggio 2014 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di

prima e di seconda sede. Nella risposta del 18 giugno 2014 le appellate

postulano la reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili

di seconda istanza. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto

necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che

trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore

è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2.

A norma dell’art. 308 cpv.

1.

lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e

incidentali di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie

patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo

l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-

(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una

decisione finale di prima istanza, superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato.

3.

Con l’appello possono

essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei

fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di

diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano

fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui

interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione

impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe

errata e con ciò da riformare (TF 7 dicembre 2011,4A_659/2011 consid. 4; II

CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177,

17.

ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler

/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311). È in

particolare irricevibile la motivazione di appello identica agli allegati di

causa di prima istanza (sentenza del Tribunale federale 4A_97/2014 del 26

giugno 2014 consid. 3.3) o che contiene critiche generiche alla decisione

impugnata o che rinvia a quanto già esposto in prima sede (sentenza del

Tribunale federale 4A_290/2014 del 1 settembre 2014, in SZZP 2015 pag. 52).

4.

Nella fattispecie il

Pretore aggiunto, riassunti i fatti incontestati e precisata la giurisprudenza

in merito alla responsabilità del proprietario immobiliare e del proprietario

dell’opera, con particolare riguardo all’onere della prova, ha accertato che la

caduta del faggio era dovuta al marciume radicale provocato da un fungo

necroforo, Kretzschmaria deusta o Ustulina deusta, fatto incontestato. Sulla

base dell’istruttoria, segnatamente la perizia giudiziaria e le deposizioni

testimoniali, il Pretore aggiunto ha ritenuto che la proprietaria del faggio

non poteva essere ritenuta responsabile dei danni in base all’art. 679 CC, in

quanto la malattia dell’albero non poteva essere ricondotta all’asserita

incuria del giardino da parte della proprietaria, né a quest’ultima poteva

essere rimproverato di aver lasciato sussistere uno stato di fatto pericoloso,

la malattia non essendo rilevabile esternamente da persone non cognite.

Lasciato indeciso il quesito a sapere se l’albero caduto potesse essere ritenuto

un’opera ai sensi dell’art. 58 CO, il Pretore aggiunto ha escluso ogni

responsabilità della convenuta anche ai sensi di predetta norma. Secondo il

primo giudice non poteva costituire un difetto di manutenzione del giardino la

circostanza di non aver fatto controllare annualmente i grandi alberi da un

esperto, non essendovi alcun obbligo legale in tal senso e in assenza di

qualsivoglia segno esterno di malattia del faggio, che appariva vigoroso e

verde. Esclusa ogni responsabilità della convenuta, il Pretore aggiunto ha

quindi respinto la petizione.

5.

L’appellante rimprovera al

Pretore aggiunto di aver fondato le proprie conclusioni su una perizia

giudiziaria nulla, poiché il perito ha svolto l’incarico senza eseguire il

sopralluogo in contraddittorio e il primo giudice ha posto al perito, di sua

iniziativa, domande nuove rispetto a quelle proposte dalle parti, violando così

il principio attitatorio. Inoltre, prosegue l’appellante, il perito ha

presentato una valutazione “prettamente teorica” nel suo referto, che è un

“collage di dottrina”, sprovvisto quindi di valenza. Gli accertamenti del

Pretore aggiunto, secondo l’appellante, sono quindi errati e viziati da

arbitrio.

5.1

Il diritto di essere

sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso anche all’art. 53 CPC,

garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti

rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro

assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui

essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279

consid. 2.3; decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile

2014.

inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., pag. 105). Il diritto alla prova è stato espressamente codificato nel

nuovo codice di diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo

cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di

prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte.

5.2

Nella fattispecie, è palese

che il perito giudiziario si è recato sul posto e ha assunto altre

informazioni, indicate nel suo referto, senza aver convocato le parti,

contrariamente a quanto gli era stato indicato dal Pretore aggiunto nella decisione

di nomina del 10 giugno 2013. L’attrice ha chiesto di estromettere la perizia

giudiziaria dall’incarto il 28 agosto 2013, subito dopo aver ricevuto il

referto peritale 20 agosto 2013. Il primo giudice ha respinto la richiesta di

estromissione del referto peritale il 23 settembre 2013, ritenendo che non vi

fosse stata una violazione del contraddittorio e indicando alle parti che avrebbero

potuto chiedere il sopralluogo con il perito in occasione della delucidazione o

della completazione della perizia giudiziaria, con esplicito riferimento

all’art. 186 cpv. 2 CPC. L’attrice ha informato il primo giudice con scritto

del 16 ottobre 2013 che non presentava domande di completazione o delucidazione

della perizia giudiziaria e non ha chiesto un nuovo sopralluogo del perito

giudiziario in contraddittorio, come avrebbe potuto fare. In tali circostanze lamentarsi

in appello della mancata convocazione delle parti al sopralluogo eseguito dal

perito giudiziario viola il principio della buona fede processuale sancito dall’art.

52.

CPC. La censura va dunque respinta.

5.3

È indiscusso che il primo

giudice ha posto di sua iniziativa alcune domande al perito giudiziario,

fondandosi sull’art. 185 CPC e che ha respinto un quesito proposto dall’attrice

e ne ha riformulato un altro (ordinanza del 24 maggio 2013). La critica

dell’appellante al riguardo è del tutto fuori luogo, se solo si considera che

secondo l’art. 185 cpv. 1 CPC spetta al giudice porre le domande al perito. Il

Pretore aggiunto ha quindi agito nel rispetto delle norme procedurali.

5.4

A detta dell’appellante il

Pretore aggiunto sarebbe incorso in un accertamento errato dei fatti, avendo

posto a fondamento della propria decisione una perizia senza valore, che non

offre certezze ma solo “ipotesi fondate su pura dottrina”. La critica è

infondata. Il perito giudiziario ha risposto alle domande senza incertezze e

senza contraddizioni, così che non vi era alcun motivo per ordinare una nuova

perizia giudiziaria. Come rileva del resto ripetutamente l’appellante medesima,

nel 2011 il giardino era stato oggetto di diversi lavori imposti dal Comune di__________

(appello, pag. 10). Era quindi impossibile accertare, 2 anni e 5 mesi dopo

l’evento dannoso, quale fosse in concreto lo stato del faggio e del giardino al

momento del crollo. Una nuova perizia giudiziaria sarebbe stata del tutto

inutile e non avrebbe permesso di ottenere le “certezze” auspicate

dall’appellante. La situazione di fatto nella primavera 2011 è stata ampiamente

riferita dal forestale A__________ (deposizione del 10 aprile 2013, pag. 4),

dal giardiniere B__________ (deposizione del 10 ottobre 2012, pag. 2) e dal

direttore dell’Azienda forestale di __________, M__________ (deposizione del 10

ottobre 2012, pag. 4). Il primo giudice non si è poi fondato solo sulla perizia

giudiziaria, contrariamente a quanto afferma l’appellante, ma l’ha vagliata e

apprezzata con le altre prove agli atti, in particolare le deposizioni dei citati

testimoni e gli incarti richiamati. Dall’apprezzamento globale delle risultanze

istruttorie il primo giudice è giunto alla conclusione che il faggio era caduto

per un evento naturale, vale a dire per l’attacco del fungo necroforo evocato

sia dal perito giudiziario sia dal forestale A__________. Non vi è quindi stato

alcun errato accertamento dei fatti da parte del primo giudice e al riguardo

l’appello è infondato.

6.

L’appellante lamenta anche un’errata

applicazione del diritto da parte del primo giudice. Dall’appello, appesantito

da ampi stralci di opinioni dottrinali sull’art. 679 CC e 58 CO, traspare che

l’appellante non contesta la qualifica giuridica di opera attribuita dal

Pretore aggiunto al faggio, ma rimprovera in sostanza al primo giudice di aver

negato l’esistenza di un difetto dell’opera. L’appellante afferma che la proprietaria

del giardino non si occupava correttamente della manutenzione, tanto che i

vicini si lamentavano per l’assenza delle regolari potature, e che non aveva

mai fatto controllare regolarmente gli alberi da un esperto, ciò che avrebbe

potuto prevenire l’evento dannoso con la tempestiva scoperta della malattia

fungina, visibile a occhio nudo da un esperto.

7.

L’istruttoria non ha invero

permesso di accertare se il faggio fosse stato piantato dall’uomo o se fosse

cresciuto in modo spontaneo nel vasto giardino di parte convenuta. A ogni modo

è emerso che il giardino è stato oggetto di cure e manutenzioni regolari, come

ha riferito il giardiniere B__________, secondo

il quale due o tre volte all’anno la proprietaria “chiamava per la pulizia del

giardino e per tagliare il prato” mentre “per lavori di manutenzione più

importanti” veniva regolarmente fatto capo ad “un’altra ditta” (verbale di

udienza del 10 ottobre 2012 e verbale di interrogatorio di polizia del 21

aprile 2011, pag. 2/4). Anche la vicina R__________ ha raccontato che da

parecchi anni, dopo solleciti scritti e telefonici volti a chiedere la potatura

delle piante del giardino, “ogni due o tre anni” arrivava qualcuno a sfoltire

le medesime (cfr. verbale di interrogatorio di polizia del 15 dicembre 2011,

pag. 2/4). Si può quindi ritenere che il giardino, oggetto di costanti

interventi e manutenzioni, sia da considerare un’opera ai sensi dell’art. 58

CO.

8.

L’attrice doveva quindi

provare l’esistenza di un difetto di manutenzione del parco-giardino,

rispettivamente la violazione oggettiva del dovere di diligenza che spettava

alla proprietaria. Essa sostiene di aver pienamente adempiuto all’onere della

prova che le incombeva e di aver dimostrato un difetto di manutenzione da parte

della convenuta. In tal senso, l’appellante afferma che dall’istruttoria emerge

lo stato di “generale trascuratezza” in cui si trovava il giardino della parte

convenuta e rimprovera al Pretore aggiunto di aver negato l’esistenza di norme,

“nemmeno di categoria”, che imponevano alla proprietaria un controllo regolare delle

piante ad alto fusto a opera di un esperto in grandi alberi. A detta

dell’appellante, invece, il previgente Piano regolatore comunale prevedeva tale

obbligo all’art. 32 cpv. 4, e pertanto la proprietaria del giardino doveva

“mantenere regolarmente la pianta e salvaguardarla, anche con l’intervento di

esperti”.

8.1

La tesi dell’appellante

sull’esistenza di uno “stato di generale trascuratezza” del giardino non ha

trovato invero conferma nell’istruttoria. Il giardiniere B__________ non ha

dichiarato che “la manutenzione non veniva propria eseguita” o che gli alberi

“erano abbandonati a se stessi”, come invece soggettivamente interpretato

dall’appellante. Al contrario, chiamato ad esprimersi sullo stato del giardino,

pur sottolineando invero che lo stesso “non era un giardino all’inglese” e che

“non è mai stato curato a mio modo di vedere in modo adeguato” (verbale di

udienza del 10 ottobre 2012 e verbale d’interrogatorio di polizia del 21 aprile

2011, p. 3/4), il giardiniere ha riferito che “due o tre volte all’anno la

governante della Signora __________ […] ci chiama per la pulizia del giardino e

per tagliare il prato” mentre “per lavori di manutenzione più importanti la

signora __________ o chi nelle sue veci ha chiamato un'altra ditta di cui non

conosco il nome” (cfr. verbale di interrogatorio di polizia del 21 aprile 2011,

p. 2/4). Anche dalle dichiarazioni della testimone R__________ non risulta che

il giardino della convenuta versasse in una “situazione di generale

noncuranza”, come invece afferma l’appellante, ancora una volta sulla base di

sue personali interpretazioni. Dall’attenta lettura della deposizione citata

dianzi, infatti, si evince che le decennali lamentele della vicina nei

confronti della convenuta non avevano per oggetto la manutenzione generale del

giardino, ma bensì la questione relativa ai rami delle piante ad alto fusto e

per le quali, in ogni caso, “si riusciva sempre a trovare una soluzione” nel

senso che veniva qualcuno ad occuparsi della potatura (cfr. verbale

d’interrogatorio di polizia del 15 dicembre 2011, pagg. 2/4 e 3/4, R2 e R3). Le

tesi dell’appellante sulla “generale noncuranza” del giardino o di una completa

trascuratezza delle piante ad alto fusto non trovano pertanto riscontro

concreto nell’istruttoria. Né la “generale trascuratezza” del giardino trova

conferma nel rapporto del forestale A__________ e nella sua deposizione.

Sentito dal Pretore aggiunto su “come si presentava il giardino al momento

dell’allestimento del referto (stato di manutenzione delle piante di alto

fusto)” (cfr. verbale di udienza del 10 aprile 2013, pag. 2, domanda n. 4), il

forestale, specialista della cura di grandi alberi, ha descritto la situazione del

giardino nel giugno 2011, rinviando al rapporto A__________ allestito per conto

del Comune di __________ il 15 giugno 2011 (richiamato dal Ministero pubblico).

In quel rapporto lo specialista aveva suggerito una serie di interventi (taglio

dei rami sporgenti sulla strada, eliminazione di tutte le robinie e degli

elementi secchi, abbattimento degli olmi destabilizzati dalla caduta del

faggio, forte riduzione delle parti aeree di quattro canfore, eliminazione di

falsi cipressi e di un ciliegio secchi o morenti, manutenzione della chioma di

diversi alberi di pregio sani). Lo specialista aveva precisato, nella

conclusione del referto, che “Da un profilo generale, bisogna dire che anche un

albero sano e privo di difetti può spezzarsi o schiantarsi a causa del vento.

La sicurezza assoluta sulla stabilità futura di una pianta è pertanto

impossibile da definire”. Nel caso concreto il faggio caduto non dava segni

evidenti di malattia, era ancora verde e in vegetazione, con le gemme già

gonfie e non era pericolante, come descritto dal direttore dell’Azienda forestale

che si occupava della manutenzione degli alberi del giardino (deposizione M__________,

verbale 10 ottobre 2012, pag. 4). Secondo questo testimone il faggio non era

soffocato dalla siepe di bambù che lo attorniava, poiché le radici del bambù

sono superficiali e non ostacolano l’apparato radicale dell’albero, il cui

tronco aveva peraltro un diametro di 80 centrimetri. Gli steli del bambù

avevano invece un diametro di 2-3 centimetri (deposizione B__________, verbale

del 10 ottobre 2012).

8.2

La proprietaria del giardino

non aveva inoltre alcun obbligo legale di far ispezionare ogni pianta d’alto

fusto da uno specialista, come afferma invece l’appellante. La Villa __________

e il suo parco (mapp. __________ RFD __________) sono invero inseriti nel catalogo

dei beni protetti dal Piano Regolatore comunale. Come riferito dal capo tecnico

comunale, il vecchio Piano Regolatore proteggeva fino all’ottobre 2008 diverse

piante del giardino di Villa __________, tra le quali il faggio all’origine

della vertenza (documento II° richiamato), mentre il nuovo Piano Regolatore in

vigore dall’ottobre 2008 inserisce nel catalogo degli alberi protetti solo una

Taxus Baccata e una Magnolia grandiflora (deposizione I__________, verbale 10

ottobre 2012 pag. 6). Il faggio crollato non rientrava quindi nel catalogo

degli alberi protetti dal Piano Regolatore comunale in vigore nel 2011. Il

richiamo alle norme del Piano Regolatore comunale non giova all’appellante

nemmeno nell’ipotesi in cui il faggio fosse ancora stato protetto. L’obbligo di

manutenzione regolare sancito dall’art. 32 cpv. 2 n. 4 NAPR, invocato

dall’appellante, è del tutto generico e nulla dice sugli obblighi concreti di

manutenzione che sarebbero imposti al proprietario del fondo. Per gli alberi

protetti poi la norma invocata trova i suoi limiti nell’art. 31 cpv. 3 e 4 NAPR,

il quale dispone che questi “non devono essere danneggiati tramite taglio,

potatura e sfrondatura” e che “il taglio di queste piante è per principio

vietato e comunque soggetto ad autorizzazione municipale”. La proprietaria del

giardino non solo non aveva l’obbligo di procedere ogni anno allo sfoltimento

delle piante protette, come afferma l’appellante, ma anzi per eseguire

qualsiasi intervento in tal senso doveva avere la preventiva autorizzazione del

Municipio. Né vi erano norme vincolanti che imponevano alla convenuta di fare

capo regolarmente all’intervento di un esperto in grandi alberi, non potendosi

desumere alcunché dalla generica formulazione dell’art. 32 cpv. 2 n. 4 NAPR. Il

forestale A__________ ha invero riferito di aver notato di persona la presenza

del fungo sul faggio caduto, spiegando che “una persona esperta avrebbe potuto

notarlo prima della caduta”. Il faggio caduto era “verde e rigoglioso” con le

“gemme già gonfie” come costatato dal giardiniere e dal direttore della ditta

che si occupava degli alberi di alto fusto della convenuta (deposizioni B__________

e M__________) e non dava segni di malattia né era pericolante. In assenza di

qualsiasi segno premonitore che potesse lasciar presagire una situazione di

pericolo, non è quindi possibile rimproverare alla proprietaria del giardino un

difetto di manutenzione o la tolleranza di una situazione di pericolo. A

ragione quindi il Pretore aggiunto ha escluso una responsabilità della convenuta

fondata sull’art. 58 CO.

9.

A detta dell’appellante il

Pretore aggiunto avrebbe erroneamente applicato il diritto, escludendo una

responsabilità della convenuta per eccesso nell’esercizio del diritto di

proprietà ai sensi dell’art. 679 CC. L’esistenza della pianta malata, sostiene

l’appellante, configura un chiaro eccesso del diritto di proprietà, poiché la

convenuta ha lasciato sussistere sul suo fondo una situazione di pericolo. La

sentenza invocata nell’appello (II CCA del 21 ottobre 1997 inc. n. 12.1997.177)

non si attaglia tuttavia alla fattispecie. Nel caso giudicato all’epoca il

proprietario immobiliare aveva avuto almeno due occasioni in cui si era

manifestata la pericolosità degli alberi poi risultati malati e non aveva

intrapreso nulla per rimediare al pericolo. In concreto, invece, risulta

dall’istruttoria che la proprietaria ha sempre dato seguito alle richieste di

potatura dei vicini e ha seguito le indicazioni del Comune quando sono state

accertate situazioni di pericolo. A ciò si aggiunga, ancora una volta, che il

faggio abbattutosi sulla proprietà dell’appellante non aveva dato alcun segno

di malattia o instabilità prima di cadere (cfr. verbale del 10 ottobre 2012,

deposizioni B__________ e M__________). Non si può dunque imputare alla

convenuta un eccesso del proprio diritto di proprietà ai sensi dell’art. 679 CC.

10.

Esclusa una responsabilità

della proprietaria del giardino ai sensi sia dell’art. 58 CO sia dell’art. 679

CC, non può entrare in considerazione nemmeno una responsabilità per atto

illecito ai sensi dell’art. 41 CO, mancando qualsiasi atto illecito. La

sentenza del Pretore aggiunto regge quindi alle critiche e l’appello va dunque

respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC). La tassa

di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG

(nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle

leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in

favore delle appellate è determinata seguendo i criteri indicati dall’art. 11

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 14 maggio 2014 di

AP 1 è respinto ed è confermata la sentenza 7 aprile 2014 inc. n.

SE.2012.18.

2. Le spese processuali di

appello in complessivi fr. 2'000.-, già anticipati dall’appellante, rimangono a

suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 1'200.- complessivi per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art.119 LTF).