12.2014.83
Responsabilità del proprietario dell'opera e del proprietario immobiliare, buona fede processuale per allestimento di perizia, caduta di un albero malato sul fondo vicino, negato difetto di manutenzio
19 agosto 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.83
Lugano
19 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.18 a
procedura semplificata della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città,
promossa con petizione 14 febbraio 2012 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
alla quale sono subentrate
in causa le eredi
AO 1
AO 2
AO 3
rappr. dall’ RA 2
chiedente la condanna
della convenuta al versamento di fr. 14'180.- oltre interessi a titolo di
risarcimento del danno, domanda alla quale si è opposta la parte convenuta e
che il Pretore aggiunto ha respinto con sentenza del 7 aprile 2014, ponendo le
spese processuali a carico dell’attrice, tenuta inoltre a rifondere alla
controparte fr. 2'200.- a titolo di ripetibili;
appellante l’attrice con atto di appello del 14 maggio
2014, con cui chiede l’annullamento e la riforma del giudizio querelato nel
senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre la parte convenuta con risposta del 18 giugno
2014 propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza pretorile, protestando
tasse, spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:__________
Fatti
A. P__________
era proprietaria del fondo n. __________ RFD __________, in via __________, sul
quale sorge uno stabile denominato Villa __________. La proprietà comprende
inoltre un vasto parco, in cui si trovavano alberi secolari, di cui alcuni
inseriti nel catasto degli alberi protetti dal Piano Regolatore comunale in
quanto considerati vegetazione di particolare pregio botanico. Il 22 marzo 2011
un faggio secolare del parco __________ è caduto sulla strada sottostante,
rovinando su un veicolo in transito, su un veicolo posteggiato, su
infrastrutture elettriche e sullo stabile dall’altro lato di via __________,
situato sul fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà di AP 1. Dagli
accertamenti di polizia è emerso che il faggio era marcio all’interno del
tronco, ormai cavo, come erano marce le radici (cfr. doc. IV richiamato, rapporto
d’inchiesta della Polizia giudiziaria, pag. 6, fotografia n. 3). L’albero
caduto è stato rimosso dalla strada e dal parco il giorno stesso a cura degli
impiegati dell’Azienda Forestale di __________ (verbale di interrogatorio di M__________,
12 aprile 2011, contenuto nel rapporto d’inchiesta della Polizia giudiziaria).
Il Municipio di __________ ha fatto allestire nel giugno 2011 da A__________, forestale
specializzato in grandi alberi, un rapporto sullo stato di salute con proposte
di intervento per gli alberi di Villa __________. Sulla base di tale referto il
Municipio ha ordinato a P__________ di intervenire e sistemare il parco come
indicato nella perizia A__________ del 15 giugno 2011. AP 1 ha chiesto invano a
P__________ la rifusione dei danni provocati al suo immobile dalla caduta del faggio,
in
fr. 19'511.95.
B. Fallito
il tentativo di giungere ad un’intesa davanti all’autorità di conciliazione (inc.
CM.2012.2), con petizione del 14 febbraio 2012 AP 1 si è rivolta alla Pretura
di Locarno-Città per chiedere la condanna di P__________ al pagamento di fr. 14'180.-
oltre interessi a titolo di risarcimento del danno. Nella propria petizione l’attrice
ha rilevato che i danni da lei subiti erano dovuti alla caduta del faggio,
avvenuta per l’incuria o l’inadeguata manutenzione della proprietaria di Villa __________,
che ne rispondeva quindi in forza degli art. 58 CO, 679 CC e 41 CO. Con
risposta del 5 marzo 2012, P__________ si è opposta alla petizione, esponendo
che la caduta del faggio era dovuta a un fenomeno naturale non prevedibile, sicché
nessuna responsabilità poteva esserle imputata. Nei successivi allegati di
replica e duplica le parti hanno confermato le proprie domande di giudizio. P__________
è morta il 28 ottobre 2012 e nel procedimento le sono subentrate le eredi AO 1 AO
2 e AO 3. Al termine dell’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire
alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali scritti, con i
quali hanno ribadito le proprie domande di giudizio.
C. Con
sentenza del 7 aprile 2014, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha
posto le spese processuali di complessivi fr. 2'221.- a carico dell’attrice,
tenuta inolte a rifondere alle convenute l’importo di fr. 2'200.- a titolo di
ripetibili.
D. Con
appello del 14 maggio 2014 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di
prima e di seconda sede. Nella risposta del 18 giugno 2014 le appellate
postulano la reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili
di seconda istanza. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto
necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che
trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore
è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2.
A norma dell’art. 308 cpv.
1.
lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie
patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo
l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una
decisione finale di prima istanza, superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato.
3.
Con l’appello possono
essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei
fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano
fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui
interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione
impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe
errata e con ciò da riformare (TF 7 dicembre 2011,4A_659/2011 consid. 4; II
CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177,
17.
ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler
/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311). È in
particolare irricevibile la motivazione di appello identica agli allegati di
causa di prima istanza (sentenza del Tribunale federale 4A_97/2014 del 26
giugno 2014 consid. 3.3) o che contiene critiche generiche alla decisione
impugnata o che rinvia a quanto già esposto in prima sede (sentenza del
Tribunale federale 4A_290/2014 del 1 settembre 2014, in SZZP 2015 pag. 52).
4.
Nella fattispecie il
Pretore aggiunto, riassunti i fatti incontestati e precisata la giurisprudenza
in merito alla responsabilità del proprietario immobiliare e del proprietario
dell’opera, con particolare riguardo all’onere della prova, ha accertato che la
caduta del faggio era dovuta al marciume radicale provocato da un fungo
necroforo, Kretzschmaria deusta o Ustulina deusta, fatto incontestato. Sulla
base dell’istruttoria, segnatamente la perizia giudiziaria e le deposizioni
testimoniali, il Pretore aggiunto ha ritenuto che la proprietaria del faggio
non poteva essere ritenuta responsabile dei danni in base all’art. 679 CC, in
quanto la malattia dell’albero non poteva essere ricondotta all’asserita
incuria del giardino da parte della proprietaria, né a quest’ultima poteva
essere rimproverato di aver lasciato sussistere uno stato di fatto pericoloso,
la malattia non essendo rilevabile esternamente da persone non cognite.
Lasciato indeciso il quesito a sapere se l’albero caduto potesse essere ritenuto
un’opera ai sensi dell’art. 58 CO, il Pretore aggiunto ha escluso ogni
responsabilità della convenuta anche ai sensi di predetta norma. Secondo il
primo giudice non poteva costituire un difetto di manutenzione del giardino la
circostanza di non aver fatto controllare annualmente i grandi alberi da un
esperto, non essendovi alcun obbligo legale in tal senso e in assenza di
qualsivoglia segno esterno di malattia del faggio, che appariva vigoroso e
verde. Esclusa ogni responsabilità della convenuta, il Pretore aggiunto ha
quindi respinto la petizione.
5.
L’appellante rimprovera al
Pretore aggiunto di aver fondato le proprie conclusioni su una perizia
giudiziaria nulla, poiché il perito ha svolto l’incarico senza eseguire il
sopralluogo in contraddittorio e il primo giudice ha posto al perito, di sua
iniziativa, domande nuove rispetto a quelle proposte dalle parti, violando così
il principio attitatorio. Inoltre, prosegue l’appellante, il perito ha
presentato una valutazione “prettamente teorica” nel suo referto, che è un
“collage di dottrina”, sprovvisto quindi di valenza. Gli accertamenti del
Pretore aggiunto, secondo l’appellante, sono quindi errati e viziati da
arbitrio.
5.1
Il diritto di essere
sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso anche all’art. 53 CPC,
garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti
rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro
assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui
essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279
consid. 2.3; decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile
2014.
inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
op. cit., pag. 105). Il diritto alla prova è stato espressamente codificato nel
nuovo codice di diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo
cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di
prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte.
5.2
Nella fattispecie, è palese
che il perito giudiziario si è recato sul posto e ha assunto altre
informazioni, indicate nel suo referto, senza aver convocato le parti,
contrariamente a quanto gli era stato indicato dal Pretore aggiunto nella decisione
di nomina del 10 giugno 2013. L’attrice ha chiesto di estromettere la perizia
giudiziaria dall’incarto il 28 agosto 2013, subito dopo aver ricevuto il
referto peritale 20 agosto 2013. Il primo giudice ha respinto la richiesta di
estromissione del referto peritale il 23 settembre 2013, ritenendo che non vi
fosse stata una violazione del contraddittorio e indicando alle parti che avrebbero
potuto chiedere il sopralluogo con il perito in occasione della delucidazione o
della completazione della perizia giudiziaria, con esplicito riferimento
all’art. 186 cpv. 2 CPC. L’attrice ha informato il primo giudice con scritto
del 16 ottobre 2013 che non presentava domande di completazione o delucidazione
della perizia giudiziaria e non ha chiesto un nuovo sopralluogo del perito
giudiziario in contraddittorio, come avrebbe potuto fare. In tali circostanze lamentarsi
in appello della mancata convocazione delle parti al sopralluogo eseguito dal
perito giudiziario viola il principio della buona fede processuale sancito dall’art.
52.
CPC. La censura va dunque respinta.
5.3
È indiscusso che il primo
giudice ha posto di sua iniziativa alcune domande al perito giudiziario,
fondandosi sull’art. 185 CPC e che ha respinto un quesito proposto dall’attrice
e ne ha riformulato un altro (ordinanza del 24 maggio 2013). La critica
dell’appellante al riguardo è del tutto fuori luogo, se solo si considera che
secondo l’art. 185 cpv. 1 CPC spetta al giudice porre le domande al perito. Il
Pretore aggiunto ha quindi agito nel rispetto delle norme procedurali.
5.4
A detta dell’appellante il
Pretore aggiunto sarebbe incorso in un accertamento errato dei fatti, avendo
posto a fondamento della propria decisione una perizia senza valore, che non
offre certezze ma solo “ipotesi fondate su pura dottrina”. La critica è
infondata. Il perito giudiziario ha risposto alle domande senza incertezze e
senza contraddizioni, così che non vi era alcun motivo per ordinare una nuova
perizia giudiziaria. Come rileva del resto ripetutamente l’appellante medesima,
nel 2011 il giardino era stato oggetto di diversi lavori imposti dal Comune di__________
(appello, pag. 10). Era quindi impossibile accertare, 2 anni e 5 mesi dopo
l’evento dannoso, quale fosse in concreto lo stato del faggio e del giardino al
momento del crollo. Una nuova perizia giudiziaria sarebbe stata del tutto
inutile e non avrebbe permesso di ottenere le “certezze” auspicate
dall’appellante. La situazione di fatto nella primavera 2011 è stata ampiamente
riferita dal forestale A__________ (deposizione del 10 aprile 2013, pag. 4),
dal giardiniere B__________ (deposizione del 10 ottobre 2012, pag. 2) e dal
direttore dell’Azienda forestale di __________, M__________ (deposizione del 10
ottobre 2012, pag. 4). Il primo giudice non si è poi fondato solo sulla perizia
giudiziaria, contrariamente a quanto afferma l’appellante, ma l’ha vagliata e
apprezzata con le altre prove agli atti, in particolare le deposizioni dei citati
testimoni e gli incarti richiamati. Dall’apprezzamento globale delle risultanze
istruttorie il primo giudice è giunto alla conclusione che il faggio era caduto
per un evento naturale, vale a dire per l’attacco del fungo necroforo evocato
sia dal perito giudiziario sia dal forestale A__________. Non vi è quindi stato
alcun errato accertamento dei fatti da parte del primo giudice e al riguardo
l’appello è infondato.
6.
L’appellante lamenta anche un’errata
applicazione del diritto da parte del primo giudice. Dall’appello, appesantito
da ampi stralci di opinioni dottrinali sull’art. 679 CC e 58 CO, traspare che
l’appellante non contesta la qualifica giuridica di opera attribuita dal
Pretore aggiunto al faggio, ma rimprovera in sostanza al primo giudice di aver
negato l’esistenza di un difetto dell’opera. L’appellante afferma che la proprietaria
del giardino non si occupava correttamente della manutenzione, tanto che i
vicini si lamentavano per l’assenza delle regolari potature, e che non aveva
mai fatto controllare regolarmente gli alberi da un esperto, ciò che avrebbe
potuto prevenire l’evento dannoso con la tempestiva scoperta della malattia
fungina, visibile a occhio nudo da un esperto.
7.
L’istruttoria non ha invero
permesso di accertare se il faggio fosse stato piantato dall’uomo o se fosse
cresciuto in modo spontaneo nel vasto giardino di parte convenuta. A ogni modo
è emerso che il giardino è stato oggetto di cure e manutenzioni regolari, come
ha riferito il giardiniere B__________, secondo
il quale due o tre volte all’anno la proprietaria “chiamava per la pulizia del
giardino e per tagliare il prato” mentre “per lavori di manutenzione più
importanti” veniva regolarmente fatto capo ad “un’altra ditta” (verbale di
udienza del 10 ottobre 2012 e verbale di interrogatorio di polizia del 21
aprile 2011, pag. 2/4). Anche la vicina R__________ ha raccontato che da
parecchi anni, dopo solleciti scritti e telefonici volti a chiedere la potatura
delle piante del giardino, “ogni due o tre anni” arrivava qualcuno a sfoltire
le medesime (cfr. verbale di interrogatorio di polizia del 15 dicembre 2011,
pag. 2/4). Si può quindi ritenere che il giardino, oggetto di costanti
interventi e manutenzioni, sia da considerare un’opera ai sensi dell’art. 58
CO.
8.
L’attrice doveva quindi
provare l’esistenza di un difetto di manutenzione del parco-giardino,
rispettivamente la violazione oggettiva del dovere di diligenza che spettava
alla proprietaria. Essa sostiene di aver pienamente adempiuto all’onere della
prova che le incombeva e di aver dimostrato un difetto di manutenzione da parte
della convenuta. In tal senso, l’appellante afferma che dall’istruttoria emerge
lo stato di “generale trascuratezza” in cui si trovava il giardino della parte
convenuta e rimprovera al Pretore aggiunto di aver negato l’esistenza di norme,
“nemmeno di categoria”, che imponevano alla proprietaria un controllo regolare delle
piante ad alto fusto a opera di un esperto in grandi alberi. A detta
dell’appellante, invece, il previgente Piano regolatore comunale prevedeva tale
obbligo all’art. 32 cpv. 4, e pertanto la proprietaria del giardino doveva
“mantenere regolarmente la pianta e salvaguardarla, anche con l’intervento di
esperti”.
8.1
La tesi dell’appellante
sull’esistenza di uno “stato di generale trascuratezza” del giardino non ha
trovato invero conferma nell’istruttoria. Il giardiniere B__________ non ha
dichiarato che “la manutenzione non veniva propria eseguita” o che gli alberi
“erano abbandonati a se stessi”, come invece soggettivamente interpretato
dall’appellante. Al contrario, chiamato ad esprimersi sullo stato del giardino,
pur sottolineando invero che lo stesso “non era un giardino all’inglese” e che
“non è mai stato curato a mio modo di vedere in modo adeguato” (verbale di
udienza del 10 ottobre 2012 e verbale d’interrogatorio di polizia del 21 aprile
2011, p. 3/4), il giardiniere ha riferito che “due o tre volte all’anno la
governante della Signora __________ […] ci chiama per la pulizia del giardino e
per tagliare il prato” mentre “per lavori di manutenzione più importanti la
signora __________ o chi nelle sue veci ha chiamato un'altra ditta di cui non
conosco il nome” (cfr. verbale di interrogatorio di polizia del 21 aprile 2011,
p. 2/4). Anche dalle dichiarazioni della testimone R__________ non risulta che
il giardino della convenuta versasse in una “situazione di generale
noncuranza”, come invece afferma l’appellante, ancora una volta sulla base di
sue personali interpretazioni. Dall’attenta lettura della deposizione citata
dianzi, infatti, si evince che le decennali lamentele della vicina nei
confronti della convenuta non avevano per oggetto la manutenzione generale del
giardino, ma bensì la questione relativa ai rami delle piante ad alto fusto e
per le quali, in ogni caso, “si riusciva sempre a trovare una soluzione” nel
senso che veniva qualcuno ad occuparsi della potatura (cfr. verbale
d’interrogatorio di polizia del 15 dicembre 2011, pagg. 2/4 e 3/4, R2 e R3). Le
tesi dell’appellante sulla “generale noncuranza” del giardino o di una completa
trascuratezza delle piante ad alto fusto non trovano pertanto riscontro
concreto nell’istruttoria. Né la “generale trascuratezza” del giardino trova
conferma nel rapporto del forestale A__________ e nella sua deposizione.
Sentito dal Pretore aggiunto su “come si presentava il giardino al momento
dell’allestimento del referto (stato di manutenzione delle piante di alto
fusto)” (cfr. verbale di udienza del 10 aprile 2013, pag. 2, domanda n. 4), il
forestale, specialista della cura di grandi alberi, ha descritto la situazione del
giardino nel giugno 2011, rinviando al rapporto A__________ allestito per conto
del Comune di __________ il 15 giugno 2011 (richiamato dal Ministero pubblico).
In quel rapporto lo specialista aveva suggerito una serie di interventi (taglio
dei rami sporgenti sulla strada, eliminazione di tutte le robinie e degli
elementi secchi, abbattimento degli olmi destabilizzati dalla caduta del
faggio, forte riduzione delle parti aeree di quattro canfore, eliminazione di
falsi cipressi e di un ciliegio secchi o morenti, manutenzione della chioma di
diversi alberi di pregio sani). Lo specialista aveva precisato, nella
conclusione del referto, che “Da un profilo generale, bisogna dire che anche un
albero sano e privo di difetti può spezzarsi o schiantarsi a causa del vento.
La sicurezza assoluta sulla stabilità futura di una pianta è pertanto
impossibile da definire”. Nel caso concreto il faggio caduto non dava segni
evidenti di malattia, era ancora verde e in vegetazione, con le gemme già
gonfie e non era pericolante, come descritto dal direttore dell’Azienda forestale
che si occupava della manutenzione degli alberi del giardino (deposizione M__________,
verbale 10 ottobre 2012, pag. 4). Secondo questo testimone il faggio non era
soffocato dalla siepe di bambù che lo attorniava, poiché le radici del bambù
sono superficiali e non ostacolano l’apparato radicale dell’albero, il cui
tronco aveva peraltro un diametro di 80 centrimetri. Gli steli del bambù
avevano invece un diametro di 2-3 centimetri (deposizione B__________, verbale
del 10 ottobre 2012).
8.2
La proprietaria del giardino
non aveva inoltre alcun obbligo legale di far ispezionare ogni pianta d’alto
fusto da uno specialista, come afferma invece l’appellante. La Villa __________
e il suo parco (mapp. __________ RFD __________) sono invero inseriti nel catalogo
dei beni protetti dal Piano Regolatore comunale. Come riferito dal capo tecnico
comunale, il vecchio Piano Regolatore proteggeva fino all’ottobre 2008 diverse
piante del giardino di Villa __________, tra le quali il faggio all’origine
della vertenza (documento II° richiamato), mentre il nuovo Piano Regolatore in
vigore dall’ottobre 2008 inserisce nel catalogo degli alberi protetti solo una
Taxus Baccata e una Magnolia grandiflora (deposizione I__________, verbale 10
ottobre 2012 pag. 6). Il faggio crollato non rientrava quindi nel catalogo
degli alberi protetti dal Piano Regolatore comunale in vigore nel 2011. Il
richiamo alle norme del Piano Regolatore comunale non giova all’appellante
nemmeno nell’ipotesi in cui il faggio fosse ancora stato protetto. L’obbligo di
manutenzione regolare sancito dall’art. 32 cpv. 2 n. 4 NAPR, invocato
dall’appellante, è del tutto generico e nulla dice sugli obblighi concreti di
manutenzione che sarebbero imposti al proprietario del fondo. Per gli alberi
protetti poi la norma invocata trova i suoi limiti nell’art. 31 cpv. 3 e 4 NAPR,
il quale dispone che questi “non devono essere danneggiati tramite taglio,
potatura e sfrondatura” e che “il taglio di queste piante è per principio
vietato e comunque soggetto ad autorizzazione municipale”. La proprietaria del
giardino non solo non aveva l’obbligo di procedere ogni anno allo sfoltimento
delle piante protette, come afferma l’appellante, ma anzi per eseguire
qualsiasi intervento in tal senso doveva avere la preventiva autorizzazione del
Municipio. Né vi erano norme vincolanti che imponevano alla convenuta di fare
capo regolarmente all’intervento di un esperto in grandi alberi, non potendosi
desumere alcunché dalla generica formulazione dell’art. 32 cpv. 2 n. 4 NAPR. Il
forestale A__________ ha invero riferito di aver notato di persona la presenza
del fungo sul faggio caduto, spiegando che “una persona esperta avrebbe potuto
notarlo prima della caduta”. Il faggio caduto era “verde e rigoglioso” con le
“gemme già gonfie” come costatato dal giardiniere e dal direttore della ditta
che si occupava degli alberi di alto fusto della convenuta (deposizioni B__________
e M__________) e non dava segni di malattia né era pericolante. In assenza di
qualsiasi segno premonitore che potesse lasciar presagire una situazione di
pericolo, non è quindi possibile rimproverare alla proprietaria del giardino un
difetto di manutenzione o la tolleranza di una situazione di pericolo. A
ragione quindi il Pretore aggiunto ha escluso una responsabilità della convenuta
fondata sull’art. 58 CO.
9.
A detta dell’appellante il
Pretore aggiunto avrebbe erroneamente applicato il diritto, escludendo una
responsabilità della convenuta per eccesso nell’esercizio del diritto di
proprietà ai sensi dell’art. 679 CC. L’esistenza della pianta malata, sostiene
l’appellante, configura un chiaro eccesso del diritto di proprietà, poiché la
convenuta ha lasciato sussistere sul suo fondo una situazione di pericolo. La
sentenza invocata nell’appello (II CCA del 21 ottobre 1997 inc. n. 12.1997.177)
non si attaglia tuttavia alla fattispecie. Nel caso giudicato all’epoca il
proprietario immobiliare aveva avuto almeno due occasioni in cui si era
manifestata la pericolosità degli alberi poi risultati malati e non aveva
intrapreso nulla per rimediare al pericolo. In concreto, invece, risulta
dall’istruttoria che la proprietaria ha sempre dato seguito alle richieste di
potatura dei vicini e ha seguito le indicazioni del Comune quando sono state
accertate situazioni di pericolo. A ciò si aggiunga, ancora una volta, che il
faggio abbattutosi sulla proprietà dell’appellante non aveva dato alcun segno
di malattia o instabilità prima di cadere (cfr. verbale del 10 ottobre 2012,
deposizioni B__________ e M__________). Non si può dunque imputare alla
convenuta un eccesso del proprio diritto di proprietà ai sensi dell’art. 679 CC.
10.
Esclusa una responsabilità
della proprietaria del giardino ai sensi sia dell’art. 58 CO sia dell’art. 679
CC, non può entrare in considerazione nemmeno una responsabilità per atto
illecito ai sensi dell’art. 41 CO, mancando qualsiasi atto illecito. La
sentenza del Pretore aggiunto regge quindi alle critiche e l’appello va dunque
respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC). La tassa
di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG
(nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle
leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in
favore delle appellate è determinata seguendo i criteri indicati dall’art. 11
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 14 maggio 2014 di
AP 1 è respinto ed è confermata la sentenza 7 aprile 2014 inc. n.
SE.2012.18.
2. Le spese processuali di
appello in complessivi fr. 2'000.-, già anticipati dall’appellante, rimangono a
suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 1'200.- complessivi per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso
è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art.119 LTF).