12.2014.85
Domanda di revisione fondata su nova, reclamo manifestamente infondato
21 maggio 2014Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2014.85
Data decisione, Autorità:
21.05.2014, IICCA
Titolo:
Domanda di revisione fondata su nova, reclamo manifestamente infondato
REVISIONE
art. 328 CPC
Incarto n.
12.2014.85
Lugano
21 maggio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. b n. 2
LOG)
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2014.107
(domanda di revisione) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, promossa con istanza 3 gennaio 2014 da
RE 1
rappr. dalla
gerente RA 1
RE 2
contro
CO 1
e ora
sul reclamo 14 maggio 2014 con il quale le istanti chiedono, con domanda di
concessione dell’effetto sospensivo, che la decisione 25 aprile 2014 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, sia annullata e che sia di
conseguenza annullata la decisione del 17 settembre 2013;
ritenuto
in fatto e diritto: che
con istanza 2 agosto 2012 l’Ufficio del Registro di commercio (in seguito URC)
ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, di adottare i
provvedimenti necessari nei confronti della società RE 1, sprovvista dell’organo
di revisione (inc. SO.2012.3389);
che la
società convenuta non ha reagito alle diffide dell’URC né all’ordinanza 6
agosto 2012 del Pretore;
che con
decisione 17 settembre 2013 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento della
società RE 1 e ne ha ordinato la liquidazione secondo le norme applicabili al
fallimento;
che con
domanda di revisione del 3 gennaio 2014 RE 1 e la socia gerente RA 1 hanno
chiesto alla Pretura di annullare la decisione 17 settembre 2013, previa
concessione dell’effetto sospensivo alla procedura, e di assegnare un termine
di 10 giorni per il ripristino della situazione di legalità, facendo valere che
la mancata reazione della società era dovuta a un disguido postale;
che il
Pretore, dopo aver offerto all’URC la possibilità di esprimersi sulla domanda
di revisione, l’ha respinta il 25 aprile 2014 per il motivo che il “disguido
postale” di cui si prevalevano le istanti non costituiva motivo di revisione ai
sensi dell’art. 328 cpv. 1 litt. a CPC (inc. SO.2014.107);
che con
reclamo 14 maggio 2014 le istanti chiedono di annullare la decisione 25 aprile
2014 e quella del 17 settembre 2013, previa concessione al reclamo dell’effeto
sospensivo;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b);
che
giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC in procedura sommaria il reclamo deve essere
proposto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione;
che ci si
potrebbe interrogare sulla tempestività del reclamo spedito il 14 maggio 2014,
la Posta avendo spartito per il recapito il plico raccomandato contenente la
decisione 25 aprile 2014 già il sabato 3 maggio 2014, per poi recapitarlo solo
il lunedì 5 maggio 2014 su ordine del destinatario (tracciamento degli invii,
ricerca raccomandata R Svizzera 98.46.110016.00016201, www.post.ch);
che
secondo l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice che ha
statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in
giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di
prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi fatti
e mezzi di prova sorti dopo la decisione;
che
la domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90
giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC);
che
nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che il “disguido postale” di cui si
lamentavano le istanti e che avrebbe impedito loro di prendere conoscenza delle
comunicazioni dell’URC prima e della Pretura poi, non poteva fondare una
domanda di revisione della decisione passata in giudicato ai sensi dell’art. 328
cpv. 1 litt. a CPC, in quanto non era un fatto nuovo né un mezzo di prova
decisivo che non avevano potuto allegare nella procedura precedente;
che in
questa sede le reclamanti ribadiscono l’esistenza del disguido postale e
sostengono di aver scoperto solo nel dicembre 2013 che era stata avviata una
procedura giudiziaria di scioglimento della società per carenze organizzative,
ciò che costituisce un chiaro motivo di revisione, per la scoperta di un fatto
nuovo “assolutamente rilevante” solo dopo l’emanazione della decisione e a
termine scaduto;
che a
Registro di Commercio il recapito della società è indicato come “via __________
casella postale __________, indirizzo al quale sono state inviate le
comunicazioni e le diffide dell’URC e della Pretura (cfr. incarti SO.2012.3389
e SO.2014.107);
che a
detta delle reclamanti la casella postale, situata ad __________, a diversi
chilometri di distanza dalla sede effettiva della società, veniva utilizzata
solo “rarissimamente”, motivo per cui non hanno potuto prendere conoscenza
tempestivamente delle comunicazioni ufficiali;
che come ribadito
a chiare lettere anche nel reclamo, le istanti poggiano la loro domanda di revisione
su veri e propri nova, esclusi esplicitamente come motivi di revisione
dal legislatore (art. 328 cpv. 1 lett. a, seconda metà della frase, CPC);
che il
reclamo è quindi manifestamente infondato e la Camera può deciderlo senza
notificazione alla controparte (art. 322 cpv. 1 CPC) e nella composizione a
giudice unico prevista dall’art. 48b lett. b n. 2 LOG;
che
l’emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di concedere
effetto sospensivo al reclamo;
che le
spese processuali del presente giudizio vanno a carico delle reclamanti in
solido e sono stabilite secondo i criteri dell’art. 14 LTG, mentre non vi è
motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è
stato notificato per osservazioni;
che il
valore della presente procedura è di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale
della reclamante RE 1;
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC e l’art. 14
LTG,
decide: 1. Il
reclamo 14 maggio 2014 di RE 1 e di RA 1 è respinto.
2. L’istanza
di concessione dell’effetto sospensivo è priva di oggetto.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico di RE 1 e di RE
2 con vincolo di solidarietà.
4. Notificazione:
-
-
- RE 1
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 e all’Ufficio fallimenti di
Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente
giudice
Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
Considerandi
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster