Lexipedia

Decisione

12.2014.91

Avvocato - responsabilità per pratiche - onorario

12 marzo 2019Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I. Effettuato un sopralluogo e appurata l’esecuzione di importanti

interventi edilizi di ristrutturazione eseguiti sull’edificio situato sul fondo

n. __________, ubicato al di fuori della zona edificabile, il 24 marzo 2010 il Municipio

di __________ ha segnatamente ordinato a AO 1, per il tramite del suo

rappresentante legale avv. AP 1, la sospensione immediata da qualsiasi

eventuale ulteriore lavoro edilizio riferito allo stabile in questione, così

come la presentazione di una domanda di costruzione in sanatoria entro il

termine perentorio del 30 aprile 2010 (doc. 77). Con lettera 13 aprile 2010 il

legale ha comunicato al Comune di __________ che in nome e per conto del suo

assistito avrebbe inoltrato la domanda di costruzione in sanatoria, senza

tuttavia poter rispettare il termine impartito “causa ritardi, e come

spiegato (…) siccome devo trovare qualcuno in loco per il disbrigo della

procedura dal profilo tecnico” (doc. 79).

Con email 28 aprile 2010 egli ha poi

informato __________ __________ - con copia per conoscenza a AO 1 e __________ __________

- del contenuto della decisione municipale, affermando che “Der Inhalt der

Entscheidung war schon früher bekannt, aufgrund der (verkäuferischen Partei)

bekannten Situation wo eine Baute in der Vergangenheit ohne die notwendige

Bewilligung ausgebaut wurde”. Egli ha

spiegato di aver immediatamente trasmesso la decisione in questione “all’ing.

__________ (__________)” per introduzione della domanda di concessione di

licenza edilizia ma di essere venuto a conoscenza da __________ __________, il

9 aprile 2010, che non se ne sarebbe potuto occupare direttamente, motivo per

cui lo avrebbe reindirizzato sull’arch. __________ __________. Il legale ha

sottolineato che i lavori di ristrutturazione non assurgevano a “Kleinigkeit”

come invece “mir damals, nachträglich zugesichert wurde”. Egli ha quindi spiegato che perciò è “ein

Glück, dass trotzdem die Gemeinde zulässt, das ganze mit einer Baubewilligung in

Nachhinein in Ordnung zu bringen”, precisando che “leider war aber das

Zerstückelungsverfahren nicht von Anfang an mit anwaltlichen Unterstützung

eingeleitet: zum Glück kann man heute die Sache noch lösen. Leider hat man auch

alles zusammen getan, statt nur die Zerstückelung des an Frau __________

verkauften Grundstückes zu machen. Aber eben, ich war mit der Sache anfänglich

nicht beauftragt, sodass jetzt mit den vorhandenen Plänen arbeiten muss. Unter

diesem Gesichtspunkt, ist das zeitliche Abwarten noch ein sehr kleines

Nachteil, das man dulden kann (muss)” (doc. O = doc. 81).

L. Con email 3 maggio 2010 l’avv. AP 1 ha

comunicato a AO 1 - con copia per conoscenza ad __________ __________ e a __________

__________ (__________) - segnatamente che “wegen der im Spiel stehenden

Interessen und der Wartezeiten, ist für mich diese Angelegenheit nicht eine,

die man (wie man auf italienisch sagt) 'mit der linken Hand' machen kann.

Deshalb ist mein Einsatz unvermeidlich mehr an Erfolg als an Kostenminderung

orientiert (…)”, soggiungendo: “Bitte geniessen Sie die ankommende Zeit

ohne Ärger, alles wird in Ordnung sein” (doc. 84). Inoltre, il 27 maggio successivo ha, tra le altre

cose, informato AO 1 sui costi legali maturati nel frattempo a suo carico,

ammontanti a circa fr. 28'000.- e corrispondenti a più di 60 ore

rispettivamente 80 conversazioni, telefonate e lettere, incluse le spese. Al

contempo egli ha chiesto il versamento di un anticipo pari a fr. 6'500.- per le

prestazioni future (doc. 86). Rispondendo all’email dello stesso giorno di __________

__________ (doc. Q, secondo foglio), l’8 giugno 2010 l’avv. AP 1 ha affermato -

con copia per conoscenza a AO 1 e __________ __________ - che la sua mercede si

fondava sui criteri convenuti (doc. Q, terzo foglio). Sempre il medesimo giorno

AO 1 ha comunicato al legale il suo timore di non poter fare fronte

all’ammontare dei costi indicati. Egli ha parimenti chiesto lumi sull’anticipo

di fr. 10'000.- già versato, motivo per cui ha domandato di trasmettergli entro

il 10 giugno successivo la nota dettagliata della situazione (doc. Q, primo

foglio).

Il giorno successivo il legale ha confermato di aver

ricevuto l’anticipo in questione, ha rinviato, per il dettaglio, al contenuto

del suo email 27 maggio 2010 e ha specificato che ci sarebbero stati ancora da

aggiungere la tassa di iscrizione a Registro fondiario (quantificata in fr.

5'005.-), i costi di architetto ed eventuali tasse per la concessione della

licenza edilizia, di registro, completamento dei piani ecc. (doc. Q, sesto

foglio). AO 1 ha risposto di reputare incomprensibile il dispendio indicato

dall’avv. AP 1 per la procedura di concessione della licenza edilizia, ossia 60

ore e 80 conversazioni, per un totale di fr. 34'500.-, di modo che ha chiesto

il dettaglio delle prestazioni fornite (doc. Q, quinto foglio). Il legale ha

quindi spiegato che dei fr. 28'000.- indicati, fr. 2'000.- concernevano l’IVA e

fr. 1'700.- le spese. Ha poi ricordato che ci sarebbero state delle prestazioni

future inerenti alla dichiarazione dell’utile dalla vendita immobiliare, in

relazione alle servitù e in generale ciò che era necessario per l’iscrizione a

Registro fondiario, come la preparazione del dossier, la vendita dell’altra

particella, ecc. Egli ha concluso nei seguenti termini: “Ich wäre wirklich

glücklich, dass die Behörde akzeptiert hat, die Lage zu sanieren, und

die Demolition der Baute nicht angeordnet hat” (doc. Q, quarto foglio).

Il 10 giugno 2010 l’avv. AP 1 ha trasmesso a AO 1 il

dettaglio delle sue prestazioni dal 2 luglio 2009 all’8 ottobre 2010 [recte:

8 giugno 2010]. Ha poi precisato che le ore totali ammontavano a 69.91, ossia

già 10 in più rispetto a quelle indicate nel suo email 27 maggio 2010. Egli ha inoltre

sottolineato che il dispendio sarebbe aumentato ulteriormente, portando come

esempio il viaggio che avrebbe fatto il giorno successivo a __________ per

incontrare l’arch. __________ __________ e sottoscrivere la domanda di licenza

edilizia. Il legale ha infine proposto di portare a termine “alle Angelegenheiten

ordnungsgemäss” per un importo aggiuntivo, rispetto a quello indicato

nell’email testé menzionato, di fr. 7'500.- (IVA inclusa) “all inklusiv”

(doc. Q, settimo foglio = doc. 95). Il 14 giugno 2010 l’avv. AP 1 ha poi

spiegato a AO 1 che, per velocizzare i tempi, aveva sottoposto i piani al

tecnico comunale, il quale aveva ravvisato un’incompletezza, motivo per cui gli

stessi sarebbero stati sistemati dall’arch. __________ __________ (doc. Q,

ottavo foglio). Il 17 giugno 2010 il legale ha infine affermato che tutto era

iniziato con uno scheletro nell’armadio imputabile né a lui né alle altre

parti. Egli ha comunque precisato che siccome sarebbe potuto andare peggio, nel

senso della demolizione dell’edificio, era dell’avviso che malgrado ciò la

situazione “mit Erfolg weiterführen werden” (doc. Q, nono foglio = doc.

101).

M. Nel frattempo, il 7 giugno 2010, l’avv. AP 1 ha inoltrato, in

rappresentanza di AO 1, la domanda di costruzione in sanatoria inerente al

fondo n. __________ (doc. 87.). Contro il rilascio della licenza si è opposto

l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, affermando l’assenza di una

base giuridica a fondamento del rilascio della stessa. In particolare, esso ha

sottolineato che in Ticino non erano ancora date le condizioni per il rilascio

dell’autorizzazione secondo l’art. 39 cpv. 2 OPT, precisando che se il PUC-PEIP

fosse passato in giudicato e l’edificio in questione si fosse trovato nel

perimetro degli elementi tipici del paesaggio e quindi da proteggere,

l’opposizione sarebbe divenuta priva di oggetto (doc. 109). Anche i Servizi

generali del Dipartimento del Territorio hanno interposto opposizione,

adducendo che l’edificazione esistente modificava in modo sostanziale e

irreversibile l’aspetto esterno, la volumetria e la struttura edilizia del

rustico originale definito meritevole di protezione nell’Inventario degli

edifici situati fuori dalle zone edificabili, in contrasto con l’art. 24d cpv.

3 lit. b) LPT (doc. 108).

N. Sollecitato dal cliente, il 6 settembre 2010 l’avv. AP 1 ha

comunicato l’esistenza delle due opposizioni summenzionate, rilevando una

problematica politica tra Confederazione e Cantone sulla questione dei rustici.

Al riguardo ha affermato che il segretario del Comune di __________ gli aveva

suggerito di chiedere la sospensione della procedura in questione fino a

definizione di quella politica. Egli ha altresì sottolineato di aver avuto

l’idea di chiedere alla Sezione dell’agricoltura se fosse possibile dividere la

procedura di frazionamento da quella inerente alla licenza edilizia postulata

(doc. 117). L’8 settembre successivo AO 1 si è rivolto nuovamente al legale,

comunicandogli che a seguito di accertamenti da lui eseguiti presso i

competenti uffici era venuto a sapere che la licenza di costruzione in

sanatoria mai avrebbe potuto essere concessa, mentre sarebbe stato possibile un

diverso frazionamento a seguito del quale ricavare il fondo venduto ad __________

__________. Il cliente ha rimproverato il legale di avergli causato costi e

problemi inutili perseverando nel chiedere la licenza e rassicurandolo che la

stessa sarebbe stata concessa e la situazione di stallo risolta. Egli ha

chiesto il proseguimento del mandato notarile ma ha revocato quello relativo

alle prestazioni legali, confermando tale decisione in un secondo mail e per

lettera raccomandata (doc. S = doc. 119, doc. Q, decimo foglio = doc. 122 e

doc. 126). In particolare, ha spiegato che il problema risiedeva nel fatto che

il rustico in questione non avrebbe dovuto essere oggetto di frazionamento e

che il legale, contrariamente al vero, avrebbe sostenuto (sia verbalmente sia

con l’email 28 aprile 2010) che non si poteva più modificare tale assetto (doc.

Q, decimo foglio = doc. 122).

O. Sulla base del nuovo piano di mutazione n. __________ fatto

allestire il 16 settembre 2010, in cui dall’originaria part. n. __________ RFD

di __________ è stata scorporata unicamente la nuova part. n. __________ RFD di

1'000 m², oggetto della vendita ad __________ __________ (doc. 144), il 28

settembre 2010 la Sezione dell’agricoltura ha autorizzato il frazionamento

(doc. 133). Il 22 novembre 2010 l’avv. AP 1 ha quindi chiesto l’iscrizione a

Registro fondiario del frazionamento in questione (doc. 141) nonché della

compravendita come da suo rogito 19 dicembre 2009 (doc. 142).

P. Nel frattempo, il 19 ottobre 2010, il legale ha comunicato a AO 1

l’invito del Municipio di __________ a voler trasmettere le osservazioni alle

opposizioni interposte nella procedura relativa alla licenza edilizia in

sanatoria (doc. 130), cosa che ha fatto il 4 novembre 2010 (doc. 135). Con

decisione 10 novembre 2010 il Municipio ha respinto la domanda in questione

(doc. 136). In particolare, ha rilevato che la particella n__________ RFD è

ubicata al difuori della zona edificabile, sicché l’avviso del Dipartimento è

vincolante. Con email 16 novembre 2010 l’avv. AP 1 ha chiesto al cliente di

comunicargli la sua intenzione circa l’inoltro di un ricorso avverso la

decisione in questione, nonché la conferma, in tal caso, di poter agire in

qualità di avvocato nel procedimento volto all’ottenimento della licenza

edilizia. Egli ha spiegato che

“in normalen Verhältnissen, würde ich eine Beschwerde (wenigstens bei erster

Instanz) empfehlen, auch um einen besser begründeten Entscheid in der Hand zu

haben. So wurde z. B. keineswegs darüber Stellung genommen, dass die Gemeinde

praktisch wusste wie das rustico aufgebaut wurde, und dies seit Jahren”

(doc. 137). Seguendo il desiderio di AO 1,

il 17 novembre 2010 il legale ha inviato all’avv. __________ __________ la

documentazione per un parere sulla questione (doc. 139). Il 24 novembre

successivo quest’ultimo ha informato il cliente che un ricorso non avrebbe avuto

alcuna possibilità di essere accolto (doc. W).

Q. Il 22 dicembre 2010 l’avv. AP 1 ha fatto accreditare sul conto di AO

1 fr. 121'496.30 con l’indicazione che trattasi del saldo della vendita in __________

(doc. 148). Il giorno successivo quest’ultimo si è lamentato del fatto che il

legale aveva proceduto a detrarre delle poste relative ad asseriti costi mentre

avrebbe dovuto trasmettergli l’importo complessivo e sarebbe poi stato suo compito

procedere ai pagamenti. Egli ha inoltre contestato l’ammontare della detrazione

operata, affermando che dai fr. 205'000.- ancora da versare dovevano essere

detratti al massimo circa fr. 45'000.- composti di fr. 17'500.- per

l’intermediario immobiliare, fr. 5'000.- per l’iscrizione a Registro fondiario,

fr. 1'500.- quale onorario dell’avv. __________ __________, nonché “15'000.-TUI.4'000.-”.

Secondo AO 1, quindi, il legale aveva operato una deduzione di fr. 38'500.-

superiore rispetto a quella a suo dire corretta (doc. U). Lo stesso giorno

l’avv. AP 1 ha inviato al cliente la propria nota d’onorario con il dettaglio

delle deduzioni eseguite (doc. T = doc. 150). Ne è seguito un ulteriore scambio

di corrispondenza (doc. V) e la contestazione della parcella legale di fr.

47'331.-, poiché ritenuta eccessiva (doc. Z).

R. Esperito infruttuoso il tentativo di conciliazione, AO 1 ha

convenuto l’avv. AP 1 dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città,

chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 31'346.35 oltre interessi al 5%

dal 23 dicembre 2010, così composti: fr. 26'124.35 a titolo di restituzione di

parte dell’onorario legale e delle spese e fr. 5'222.- per risarcimento danni

(fr. 4'200.- pari ai costi per l’allestimento da parte dell’arch. __________ __________

del progetto nell’ambito della domanda di costruzione in sanatoria e fr.

1'022.- per l’onorario versato all’avv. __________ __________). Il convenuto si

è opposto integralmente alle pretese attoree. Esperita l’istruttoria, nel

proprio memoriale conclusivo l’attore ha aumentato la propria richiesta a fr.

41'474.75 oltre interessi, nel senso che ha aumentato a fr. 36'252.75 l’importo

rivendicato a titolo di restituzione di parte dell’onorario.

Statuendo con decisione 10 aprile 2014 il Pretore ha accolto la petizione, nel

senso che ha condannato il convenuto al versamento di fr. 31'346.35 oltre

interessi. Egli ha invero ritenuto che l’attore potesse pretendere fr.

33'414,10, ma non essendo stata concessa la mutazione dell’azione in sede

conclusionale, in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC, poteva essere

riconosciuta al massimo la somma rivendicata con la petizione.

S. Con appello 26 maggio 2014 il convenuto è insorto avverso il

giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di respingere

integralmente la petizione.

Con risposta 7 luglio 2014 la parte appellata ha invece postulato la reiezione

del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Preliminarmente

si osserva che il Pretore ha menzionato le norme applicabili in materia di

rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione degli

edifici cosiddetti “rustici” situati fuori zona edificabile,

segnatamente gli art. 24 LPT e 39 OPT (sentenza impugnata pag. 17 consid. 9).

Le norme applicabili sono pure indicate nel preavviso 4 agosto 2010 dei Servizi

generali del Dipartimento del Territorio (doc. 108) e nell’opposizione 20

luglio 2010 dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE (doc. 109).

In sostanza, il quadro legislativo vigente nel 2009 impediva il cambiamento di

destinazione di edifici rurali, benché inseriti quali “meritevoli 1a”

negli appositi inventari comunali, in assenza di una sufficiente base legale,

non essendo a quei tempi ancora approvati l’apposito Piano di utilizzazione

cantonale (PUC-PEIP) e le relative norme di attuazione (con riferimento

all’iter di approvazione di questo strumento pianificatorio, segnatamente alle

decisioni del Gran Consiglio dell’11 maggio 2010 e 28 giugno 2012, nonché alla

problematica del blocco del rilascio di licenze edilizie a tutt’oggi non del

tutto risolta, cfr. tra gli altri Marco Lucchini, Rustici tra

legislazione federale e realtà cantonale, Atti della giornata di studio CFPG 1°

giugno 2015, Volume 38, pag. 27 e segg.).

A prescindere dalla questione pianificatoria e edilizia, da un punto di vista

fondiario l’assenza di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione

di un edificio rustico comporta l’impossibilità di derogare al divieto di

divisione e frazionamento di fondi agricoli ai sensi dell’art. 58 LDFR;

l’edificio privo di autorizzazione ad un uso diverso da quello originario non

può infatti essere considerato quale immobile non più attinente al fondo

agricolo e non può pertanto beneficiare delle eccezioni previste dall’art. 59

LDFR.

Considerandi

2.

L’appellante produce un

plico di documenti. Egli afferma che si tratta dei doc. 150.14 e 150.22 di

prima sede, qui riproposti parzialmente per facilitare, a suo dire, la

calcolazione delle ore. Tali documenti sono, per stessa ammissione

dell’appellante, già agli atti. Non si pon quindi mente di esaminare se siano

riuniti i presupposti di cui all’art. 317 cpv. 1 CPC.

Da pag. 4 a pag. 14 del gravame l’appellante procede a una propria esposizione

dei fatti. È solo a tratti che egli formula delle considerazioni tali da

assurgere a critica esaustiva del giudizio pretorile. Su tali aspetti si dirà

nel seguito. Per il resto, si riferisce per l'essenziale ai fatti constatati

dal primo giudice, seppur adducendone altri con la motivazione - perlopiù formulata

solo a pag. 14 in fondo e 15 in alto e in mezzo del gravame - che ciò sarebbe

necessario per la miglior comprensione della causa. In particolare, sostiene

che il Pretore avrebbe tralasciato deliberatamente di evocare tutta una serie

di circostanze a suo dire idonee a giustificare la sua valutazione circa la

possibilità di “tenere in vita” il frazionamento avviato dall’attore, procedendo

a una valutazione unilaterale e ingenerosa di taluni fatti. Si tratta di una

critica del tutto generica alla decisione querelata. L'autorità di appello deve

essere messa nella misura di comprendere agevolmente la censura appellatoria,

sicché la motivazione deve essere sufficientemente esplicita, ciò che

presuppone l'indicazione precisa dei passaggi contestati della decisione

querelata e delle risultanze processuali sulle quali essa si fonda (DTF 138 III

374.

consid. 4.3.1; TF 4A_142/2017 del 3.8.2017 consid. 3.1;4A_290/2014

dell’1.9.2014 consid. 3).

3.

L’avv. AP 1 critica, poi, il Pretore per non aver tenuto conto del

fatto che l’incarico assegnatogli consisteva nell’allestire un rogito che

doveva fondarsi sul frazionamento così come avviato da AO 1 ed __________ __________,

di cui a suo dire si attendeva unicamente “l’andata in porto”. In altre

parole, egli biasima il primo giudice per non aver contemplato la circostanza

che egli avrebbe potuto limitarsi a rogare l’atto facendo affidamento sul buon

esito del frazionamento (poste peraltro le clausole, al riguardo, contenute nel

rogito) e ciò fino ad agosto 2010 (appello, pag. 15 in fondo e 16 in alto). In

realtà, il Pretore si è chinato su tale argomentazione, spiegando che nulla

avrebbe impedito, come in effetti avvenuto nel settembre 2010 con piano di

mutazione n. __________, di far allestire dal geometra - una volta accortosi,

al più tardi a fine gennaio 2010, che la situazione praticabile era quella del

frazionamento in due particelle - un nuovo piano di mutazione (decisione

querelata, pag. 18 in mezzo e in fondo, 19 in alto). L’appellante non si

confronta con tale motivazione pretorile, limitandosi a ribadire in maniera

apodittica quanto asserito in prima istanza, in spregio ai dettami di motivazione

del gravame (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Nemmeno spiega perché prima del

settembre 2010 (quando è stato allestito un nuovo piano di mutazione) tale

procedere non era fattibile. Ne consegue l’irricevibilità, su questo punto, del

gravame.

4.

L’appellante si duole, inoltre, del fatto che il Pretore non si

sarebbe mai posto la domanda di sapere per quale motivo AO 1 ed __________ __________

non gli avrebbero significato i loro dubbi circa il buon esito del

frazionamento, dato che “la situazione” era loro nota, e che anzi AO 1 (perché

a suo dire affidatosi alle informazioni di __________ __________) lo avrebbe

sin dall’inizio rassicurato circa la buona riuscita della procedura di

frazionamento da lui avviata. Al riguardo, rinvia all’email 2 maggio 2010 di cui

al doc. 83 (appello, pag. 16). Il primo giudice ha sottolineato che al più

tardi alla fine di gennaio 2010 (quando il legale ha ricevuto lo scritto 25

gennaio 2010 della Sezione dell’agricoltura: doc. H = doc. 61), così come

addotto dall’attore, il convenuto aveva a disposizione tutte le informazioni

per comprendere l’impossibilità, secondo la normativa vigente in materia, del

rilascio di un permesso in sanatoria per un edificio situato fuori dalla zona

edificabile, che nulla aveva a che vedere con quello oggetto di compravendita

ad __________ __________ (decisione querelata, pag. 17 in basso). Con la sua

argomentazione l’appellante non si confronta, quindi, compiutamente con la

motivazione pretorile, sicché anche al riguardo il gravame è inammissibile (art.

310.

e 311 cpv. 1 CPC). Lo stesso dicasi del passaggio laddove assevera di aver

reso attente le parti, nella bozza di rogito, sul fatto che la procedura di

frazionamento non era stata ancora autorizzata e di aver inserito, per

l’appunto, una clausola di esclusione di sua responsabilità (v. anche appello,

pag. 19 in mezzo). Su questo punto, infatti, egli ribadisce di non aver potuto,

a quel tempo, fare altrimenti se non rendere attente le parti di tale

circostanza, ossia che la procedura in questione non era ancora andata a buon

fine (gravame, pag. 16 in mezzo). Anche qui l’appellante misconosce, tuttavia,

la motivazione pretorile e di cui si è testé detto, secondo cui a partire da

fine gennaio 2010 egli aveva le informazioni per potersi rendere conto dell’impossibilità

dell’ottenimento della licenza in questione.

5.

Secondo l’avv. AP 1, inoltre, il primo giudice non avrebbe evocato

in alcun modo quanto da lui eseguito onde raccogliere le necessarie

informazioni dalle parti e dalla Sezione dell’agricoltura. Egli sostiene che

dalla lettura della decisione impugnata emergerebbe un quadro nel quale egli

non avrebbe provveduto a verifica alcuna, ossia di negatività sul suo operato

e, più precisamente, sulla maniera in cui avrebbe fatto fronte ai suoi doveri

di diligenza. A suo dire, se il Pretore avesse tenuto conto di tutte le richieste,

colloqui e accertamenti svolti - da egli indicati puntualmente-, nonché alla

luce delle informazioni asseritamente convergenti ottenute, avrebbe

forzatamente concluso che non era nelle condizioni di tanto facilmente

intravedere quello che il primo giudice ha definito essere un “vicolo cieco”.

In particolare, afferma di aver insistito con le parti per entrare in possesso

di tutti gli atti relativi al frazionamento. Su questo punto conclude sostenendo

che, in buona sostanza, egli era stato tenuto all’oscuro di tutto da AO 1 ed __________

__________, nonostante le sue ripetute richieste (gravame, pag. 16 in fondo e

17). Effettivamente, come emerge dai documenti indicati dall’appellante egli si

è adoperato per avere le informazioni in questione. Ciononostante, tale

circostanza non muta la conclusione pretorile secondo cui a partire da dicembre

2009.

- o perlomeno da fine gennaio 2010 come asserito dall’attore (v. decisione

impugnata, pag. 17 in mezzo) - egli aveva gli elementi necessari per

comprendere la non fattibilità della procedura di licenza di costruzione. Come

correttamente spiegato dal Pretore, ciò che gli si rimprovera è di non aver

reagito in maniera appropriata dopo tale data (decisione querelata, pag. 21 in

alto). Per i medesimi motivi risulta, inoltre, inconferente ai fini del

giudizio la censura dell’appellante secondo cui lo scritto 18 novembre 2009

della Sezione dell’agricoltura (doc. C) gli sarebbe stato consegnato da __________

__________ unicamente il 14 dicembre 2009.

6.

L’appellante critica, altresì, il primo giudice per aver reputato

che in occasione del colloquio telefonico 14 dicembre 2009 avuto con la

funzionaria della Sezione dell’agricoltura, ing. __________ __________, gli era

stata esposta la problematica “rustici” (gravame, pag. 18 in fondo). Al

riguardo, afferma che dalla fotocopia delle sue personali annotazioni di tale

telefonata, prodotta agli atti quale doc. 47, emergerebbe l’assenza di una

simile informazione. Tale documento, tuttavia, non può certo assurgere a prova

del contenuto del colloquio in questione. Il Pretore, con riferimento allo

scritto 18 novembre 2009 della Sezione dell’agricoltura e alla testimonianza

dell’ing. __________ __________, ha rilevato che al più tardi nel dicembre 2009

il legale venne a conoscenza dell’esistenza di un rustico abusivamente riattato

e ampliato (decisione querelata, pag. 21 in alto). In tale scritto è indicato,

tra le altre cose, quanto segue: “Vi segnaliamo inoltre che per poter

approvare il frazionamento del subalterno non censito nel sommarione, è

necessario disporre di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione.

Dai dati in nostro possesso (edificio degli inventari fuori zona edificabile) [recte:

inventario degli edifici fuori zona edificabile], l’edificio in questione

(n. __________) risulta infatti censito quale stalla/fienile fuori uso”

(doc. C). Già dal contenuto della missiva in questione risulta quindi chiara

l’esistenza di un edificio fuori zona edificabile che da stalla/fienile era

stato adibito ad abitazione. Che ciò fosse avvenuto abusivamente emerge in

maniera evidente dalla precisazione secondo cui occorreva una licenza edilizia

per il cambiamento di destinazione. Quanto al contenuto del colloquio

telefonico summenzionato, la teste ing. __________ __________ ha affermato che “l'interpretazione

del contenuto di questa lettera è la seguente: viene detto della possibilità di

scorporare un sedime di 1000 m2 comprendente uno stabile abitativo primario;

viene altresì lasciato intendere che l'eventuale frazionamento di un ulteriore

edificio sarebbe stato problematico poiché questo ulteriore edificio era

censito come 'stalla/fienile' e non era quindi possibile operare il

frazionamento, se non chiedendo una licenza edilizia per il cambiamento

di destinazione in abitazione” (verbale 15 gennaio 2013, pag. 3 in alto).

Tale passaggio non fa altro che parafrasare il contenuto dello scritto 18

novembre 2009 (doc. C). Ne consegue che anche su questo punto l’appello è

respinto.

7.

Secondo l’appellante, poi, il Pretore non avrebbe dato atto della

sua buona fede. A suo dire, lo avrebbe dipinto come un illusionista teso a

mantenere le parti in una condizione di inganno e disinformazione. Egli reputa

che la circostanza di aver inviato, in data 13 gennaio 2010, i piani di

mutazione approvati dal Comune di __________ alla Sezione dell’agricoltura

(doc. 55) dimostrerebbe, tra le altre cose, proprio la sua buona fede, dato che

non avrebbe mai proposto dei piani di cui avrebbe dovuto, o potuto, sapere

essere inefficaci per l’iscrizione del rogito. Inoltre, afferma che non vi

poteva essere alcun motivo, da parte sua, per “tirare per le lunghe” e

che, anzi, l’indicazione, nell’accordo di cui al doc. 70, secondo cui avrebbe

dovuto trasmettere, il 16 febbraio 2010, fr. 250'000.- a AO 1, dimostra il

contrario. In altre parole, per lui era urgente e vitale addivenire al trapasso

di proprietà in tempi brevi. In definitiva, egli chiede che gli sia perlomeno

riconosciuta la sua buona fede, al contrario di quanto a suo dire indicato dal

primo giudice (gravame, pag. 19 in fondo e 20 in alto e in mezzo). Sennonché, la

buona fede del convenuto non è in discussione e peraltro nulla indica che egli

abbia deliberatamente scelto di perseverare su una via giuridica che non era

quella adeguata. Come indicato dal Pretore, la questione è invece quella,

risposta per l’affermativa, di sapere se egli, quale “legale mediamente

preparato”, avesse dovuto comprendere l’impossibilità del rilascio di un permesso

per il cambio di destinazione di uno stabile situato fuori zona edificabile,

così come che per ottenere l’autorizzazione al frazionamento della part. n. __________

RFD di __________ sarebbe bastato scorporare da tale fondo originario una nuova

particella comprendente lo stabile destinato ad __________ __________ con, al

massimo, l’aggiunta di 1'000 m² di terreno (decisione querelata, pag. 17).

8.

L’avv. AP 1 sostiene, inoltre, che il Pretore sbaglia laddove

reputa che la procedura di licenza edilizia si sarebbe potuta evitare se egli

avesse da subito ripiegato su un’altra modalità di frazionamento. Al riguardo,

rinvia a due passaggi della testimonianza del tecnico comunale del Comune di __________,

ing. __________ __________, che a suo dire avrebbe illustrato nel modo più

categorico l’estraneità del legale nella richiesta di inoltrare tale domanda di

licenza edilizia. I due passaggi in questione sono i seguenti: “Ho iniziato

ad avere dei contatti con l’avv. AP 1 a seguito di una problematica

sorta a dipendenza di un frazionamento di un fondo ubicato nel Comune di __________.

Era in effetti nata una questione a seguito dell’intervento della Sezione

dell’agricoltura. È stato questo intervento cantonale che ha dato avvio alla

pratica per il rilascio della licenza edilizia. A seguito di questo intervento

della Sezione dell’agricoltura, abbiamo effettuato una verifica circa la

questione a sapere se vi fosse stato un abuso edilizio. Dall’inventario dei

rustici, datato 1992, risultava in effetti la presenza di una stalla. La parte AO

1, una volta operato l’intervento della Sezione dell’agricoltura che aveva

fatto scattare i nostri accertamenti, non avrebbe potuto sottrarsi alla

procedura di rilascio di licenze edilizie”; “Non ebbi mai a riferire

all’avv. AP 1 che la procedura era destinata all’insuccesso a seguito della

problematica dei rustici” (verbale 23 aprile 2013, pag. 2). L’appellante

critica il primo giudice per aver a suo dire completamente ignorato tale

testimonianza, mentre da essa egli avrebbe dovuto trarre tre conclusioni

fondamentali: (1) che l’avvio della procedura di richiesta di licenza edilizia

era ormai ineluttabile siccome determinato dalla presa di posizione della

Sezione dell’agricoltura e, quindi, indipendente dal suo operato; (2) che la

situazione di fatto e di diritto non era chiara nemmeno per il Comune, che

aveva dovuto fare debite verifiche, sicché non poteva esserla nemmeno per lui; (3)

che in tutti i contatti con il Comune mai era stata evocata una problematica

ostativa circa la questione rustici, sicché egli non sbagliava ad alimentare

aspettative circa l’esito della procedura di licenza edilizia (appello, pag.

21). L’avv. AP 1 rinvia, inoltre, al contenuto delle osservazioni 26 maggio

2010.

formulate all’attenzione del Municipio di __________, criticando il

Pretore per non aver a suo dire spiegato il motivo per cui avrebbe potuto

prescindere dall’allestirle (gravame, pag. 22).

8.1

Per quanto concerne gli aspetti (2)

e (3) menzionati dall’appellante, va rilevato che egli si limita a ribadire

quanto asserito in prima sede, senza confrontarsi con le argomentazioni

pretorili. Il primo giudice ha invero spiegato che la circostanza secondo cui

il tecnico comunale non lo avesse informato che la procedura era destinata

all’insuccesso non lo esime da colpe, dato che era lui il giurista al quale era

stato affidato il compito di rogare la vendita. Tanto più che, come rettamente

indicato dal Pretore, la questione delle edificazioni fuori zona non rientra

fra le competenze delle autorità comunali. Per tacere del fatto che il tecnico

in questione non è l’autorità comunale, bensì un suo funzionario (decisione

impugnata, pag. 18 in alto). Inoltre, il primo giudice ha ben spiegato che

nulla avrebbe impedito, come in effetti avvenuto nel settembre 2010, di far

allestire un nuovo piano di mutazione. Su questo punto l’appello è quindi

irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Lo stesso dicasi del suo riferimento

al contenuto dello scritto di cui al doc. 83 (gravame, pag. 22 in mezzo), così

come del suo rinvio, sempre su questo aspetto, alla deposizione 9 luglio 2013

del tecnico geomatico __________ __________, all’epoca municipale di __________

(appello, pag. 25).

8.2

Discorso a parte merita, invece, la

considerazione (1) indicata sopra, secondo cui l’avvio della procedura di

richiesta di licenza edilizia era ormai ineluttabile siccome determinato dalla

presa di posizione della Sezione dell’agricoltura del novembre 2009 e, quindi,

indipendente dal suo operato. Il Pretore ha spiegato che anche qualora vi fosse

stato un intervento d’ufficio dell’autorità comunale ai fini dell’inoltro di

una domanda di costruzione in sanatoria, AO 1 avrebbe potuto decidere di

limitarsi a incaricare un architetto per l’allestimento dei piani, evitando poi

comunque di intraprendere ulteriori vani passi legali nell’ambito del

procedimento edilizio (decisione impugnata, pag. 20 in mezzo). Nel passaggio

del gravame in questione l’appellante non si confronta con questa motivazione,

sicché il medesimo è inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). A pag. 32 in

alto egli critica, al riguardo, il primo giudice, nel senso che il patrocinio

legale in una pratica edilizia sarebbe tutt’altro che raro o inutile e

sottolinea che il cliente aveva richiesto di sollecitare lo __________, a suo

dire inattivo. Anche qui, tuttavia, non si confronta con la motivazione di

prima sede, laddove il primo giudice ha spiegato che il mandatario ha un

obbligo di informazione del cliente, tra le altre cose di tutte le circostanze

che potrebbero influenzare il raggiungimento del successo del mandato e, di

converso, la decisione circa un’eventuale revoca o modifica del mandato

(decisione querelata, pag. 20 in mezzo). Ne consegue che anche su questo punto

il gravame è, una volta di più, irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Per i

medesimi motivi non può essere seguita l’argomentazione formulata

dall’appellante a pag. 30 seg. del gravame, secondo cui il primo giudice non

avrebbe tenuto conto del fatto che sulla base di un incarico conferitogli nel

febbraio 2010 le sue mansioni andavano oltre a quelle notarili e concernevano

la rappresentanza di AO 1 nella procedura amministrativa di licenza edilizia

(decisione impugnata, pag. 25).

9.

Secondo l’avv. AP 1 il Pretore non avrebbe evocato e valorizzato il

contenuto della testimonianza 15 gennaio 2013 dell’arch. __________ __________,

il quale si sarebbe autoaccusato di aver allestito una domanda di costruzione

che paventava senza possibilità di riuscita e avrebbe ammesso di non aver mai

reso partecipe l’appellante delle sue perplessità (gravame, pag. 23 in fondo e

24.

in alto). Il teste ha riferito: “Mi ero comunque meravigliato del fatto

che venisse chiesta una licenza per uno stabile che da anni era abitato e per

il quale era stato chiesto e ottenuto l’allacciamento all’acqua potabile. Da

parte mia, in ogni caso, ero praticamente convinto che non sarebbe stata

rilasciata la licenza edilizia. Ciò anche perché era stata effettuata

un’aggiunta all’edificio originario. Avevo l’esperienza di più di 50 domande di

costruzione riguardanti dei rustici e sapevo quali fossero i criteri richiesti

per l’ottenimento di una licenza (…). Non ricordo se durante l’incontro del 5

maggio 2010 dissi all’avv. AP 1 che ci sarebbero potute essere difficoltà per

l’ottenimento della licenza edilizia” (verbale 15 gennaio 2013, pag. 4). Effettivamente,

il Pretore non ha menzionato tale testimonianza. Tuttavia, la stessa non è di

aiuto alla tesi dell’appellante: da un lato, emerge perfino l’evidenza

dell’insuccesso del procedere adottato dal legale; dall’altro, egli non può avere

attenuanti dalla circostanza che l’architetto non ricorda di avergliene

parlato, dato che doveva disporre di tali conoscenze in virtù del suo ruolo di

giurista. Per quest’ultimo motivo non può essere seguita nemmeno la tesi secondo

cui la problematica legata all’esistenza del rustico abusivo gli sarebbe stata

sottaciuta da AO 1, così come, a suo dire, emergerebbe dalla testimonianza 28

maggio 2013 di __________ __________ (gravame, pag. 24). In altre parole, come

indicato dal Pretore un “legale mediamente preparato” avrebbe dovuto

accorgersi della situazione, ovvero dell’impossibilità di ottenere una licenza

edilizia per il cambio di destinazione (a prescindere dalla preesistenza di un

abuso) al più tardi a fine gennaio 2010, allorquando disponeva degli elementi

per poter operare un esame della fattispecie. Al contrario di quanto afferma il

legale (appello, pag. 25 in basso e 26 in fondo), non vi è quindi alcuna

interruzione del nesso causale adeguato. Quanto alla clausola n. 3.3 del rogito

di cui al doc. 52 (“Le parti dichiarano che non sussistono condizioni o

impedimenti di diritto pubblico o privato per il perfezionamento e

l’adempimento del contratto, dispensando il Notaio da qualsivoglia verifica

presso pubblici uffici, autorità o terzi”), che l’appellante invoca a sua

discolpa, va ribadito che al più tardi a fine gennaio 2010 avrebbe dovuto

accorgersi dell’impedimento in questione e che almeno da tale momento non

avrebbe potuto semplicemente fingere che non esistesse.

10.

In relazione alla procedura di contravvenzione

l’appellante insiste nel criticare il Pretore e afferma che questi avrebbe

evocato solo come fatto di cronaca l’avvio della stessa, senza rilevare che

quella procedura era già in corso e che egli aveva, al riguardo, il mandato di

patrocinio legale (gravame, pag. 22 in alto).

10.1

Effettivamente, il costo legale

relativo alla procedura in questione sarebbe incorso all’attore

indipendentemente dall’operato dell’appellante. Infatti, esso è da ricondurre

all’esistenza del rustico abusivamente riattato. Tale situazione difforme al

diritto non può essere attribuita all’avv. AP 1, sicché l’appellato è malvenuto

nel voler scaricare una sua responsabilità al riguardo affermando che se il

legale non avesse presentato i piani di mutazione originari, le autorità non

sarebbero state “costrette” ad agire (risposta, pag. 15 in alto). Ne

consegue che il Pretore ha a torto depennato in toto le prestazioni

successive alla fine di gennaio 2010, senza chinarsi sulle medesime e comprenderne

la portata.

10.2

A pag. 28 in mezzo del gravame l’appellante

chiede che gli sia riconosciuta l’attività da lui svolta per l’allestimento

delle osservazioni alla notifica di contravvenzione 26 maggio 2010 di cui al

doc. 85. Su questo punto non specifica la sua pretesa, limitandosi a rinviare

all’elenco delle sue prestazioni prodotto quale doc. 150.14 - 150.22. Sennonché,

non compete a questa Camera esaminare nel dettaglio il documento menzionato

alla ricerca di ipotetiche prestazioni inerenti a tale attività, salvo quella

che appare in maniera evidente sotto la data del 26 maggio 2010 (doc. 150.17),

ove è indicato che per la redazione e spedizione delle osservazioni nella

procedura di contravvenzione ha impiegato 300 minuti e che le spese (sette pagine

in tre esemplati inviati per plico raccomandato) ammontano a fr. 96.-. Con la

petizione l’attore ha contestato in maniera unicamente generica l’ammontare

della fattura comprendente tutte le prestazioni che il legale ha affermato aver

eseguito (“è assolutamente eccessiva, non proporzionale al valore del rogito

e alla complessità della causa, e quindi arbitraria”; le 98 ore rivendicate

dal legale sarebbero “assolutamente eccessive”), con particolare

riferimento alla tariffa oraria applicata (memoriale, pag. 6 seg.). Con la

risposta di prima sede il legale ha prodotto la distinta delle sue prestazioni

sub doc. 150. Al riguardo, nella replica l’attore non si è pronunciato sulla

correttezza del tempo indicato dal convenuto e sull’ammontare delle spese testé

riportato, limitandosi, ancora una volta, a contestare in generale il

riconoscimento di qualsivoglia attività successiva, al più tardi, al gennaio

2010.

Così facendo, si è avvalso di un mezzo di difesa senza premunirsi,

nell’ipotesi che lo stesso fosse venuto meno, di avanzarne un altro (quello

della contestazione dei fatti indicati dal convenuto) a sua tutela. Ne consegue

che al convenuto dev’essere riconosciuto l’onorario corrispondente a 300 minuti

di lavoro, che - dipartendosi da fr. 280.- all’ora come indicato al consid. 16

- corrispondono a fr. 1'400.-, nonché fr. 96.- di spese.

11.

Secondo l’appellante il primo giudice non avrebbe, altresì, prestato

la minima attenzione alla circostanza della sua malattia, comprensiva di

ospedalizzazione. Egli afferma che essa sarebbe stata in realtà l’unica causa

del protrarsi della pratica e del ritardo nel chiudere la stessa. A suo dire,

tale assenza forzata avrebbe comportato una cesura nelle relazioni con i

clienti, sebbene si sia prodigato a mantenere i contatti attraverso lo

smartphone mentre era degente presso la clinica. Pur riconoscendo lo sforzo in

tal senso da parte del legale in un momento di debilitazione importante, resta tuttavia

la critica sull’aver perseverato nel seguire la strada del frazionamento originario,

sicché si rinvia, al riguardo, a quanto illustrato ai considerandi precedenti.

Per lo stesso motivo è irricevibile anche quanto affermato in relazione al

fatto che AO 1 avrebbe mantenuto il suo patrocinio, per atti concludenti, anche

dopo aver cambiato strategia nell’ambito notarile (gravame, pag. 22 in fondo).

12.

A detta dell’appellante, poi, il Pretore avrebbe erroneamente interpretato

il contenuto del suo scritto 16 novembre 2010 (doc. 137) come una sorta di

consiglio a ricorrere. Egli afferma di essersi limitato, seppur “non

diligentissimamente”, a esporre la situazione, dato che c’era un termine di

ricorso da rispettare. In altre parole, avrebbe chiesto conferma o meno al

cliente sull’intenzione di ricorrere, affermando che in circostanze normali “avrebbe

anche potuto consigliare di ricorrere” ma riservandosi di operare delle

verifiche/delucidazioni con il Servizio ricorsi medesimo. A suo dire, il

secondo parere richiesto all’avv. __________ __________ è stato quindi “inutilissimo”,

per tacere del fatto che quest’ultimo avrebbe richiesto quale onorario fr.

1'500.- anziché i fr. 500.- riconosciuti dal primo giudice (appello, pag. 23).

Il Pretore ha reputato giustificato un risarcimento per il costo relativo a

tale secondo parere. Egli ha spiegato che se il convenuto avesse svolto

diligentemente il proprio mandato, avrebbe egli medesimo dovuto assolutamente

sconsigliare il proprio mandante dal ricorrere contro la decisione di diniego

della licenza edilizia in sanatoria, dato che un gravame era del tutto privo di

probabilità di esito favorevole. Il primo giudice ha quindi sottolineato che di

fronte a una sorta di “consiglio a ricorrere” l’attore ha ritenuto di

dover chiedere un “secondo parere” all’avv. __________ __________, cosa

che non si sarebbe resa necessaria se il convenuto avesse diligentemente svolto

il proprio mandato, sconsigliando il mandante d’interporre un rimedio giuridico

vano (decisione impugnata, pag. 25). Indipendentemente dalla questione di

sapere se il contenuto dell’email 16 novembre 2010 (doc. 137) sia da

interpretare come un invito a ricorrere, resta il fatto che in quel momento

egli avrebbe in ogni caso già dovuto sconsigliare un tale procedere al cliente.

La sua censura al riguardo cade pertanto nel vuoto. Per gli stessi motivi non

può quindi essere seguita l’argomentazione espressa a pag. 31 in fondo del

gravame, secondo cui egli sarebbe stato oggetto di biasimo unicamente se avesse

consigliato al cliente di ricorrere.

13.

A pag. 26 del proprio

gravame l’appellante afferma che se c’è stato un errore di valutazione, esso

concerne l’esame delle chances di successo della pratica edilizia, tuttavia non

causale per l’insorgere di prestazioni definite inutili. Ciò perché, a suo

dire, quanto svolto era anche dettato dalle emergenze della pratica

amministrativa. Egli sostiene che errato sarebbe stato, invece, perseverare

nella pratica edilizia fino alla fine, nel senso di istare fino al Tribunale

federale e nel chiedere colloqui con la Sezione dell’agricoltura, senza invece

optare alla prima occasione per una soluzione alternativa, ossia nel proporre

dei nuovi piani di mutazione (appello, pag. 26). Sennonché, in tale maniera

l’appellante non si confronta compiutamente con la motivazione pretorile più

volte indicata, ossia che al più tardi a partire dalla fine di gennaio 2010

egli aveva tutti gli elementi a disposizione per scegliere la strada della

modifica dei piani di mutazione anziché perseverare in quella originaria. Su

questo punto l’appello è quindi irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Lo

stesso dicasi dell’argomentazione secondo cui l’errore commesso, da egli denegato,

non avrebbe provocato danno alcuno, se non la dilazione del trapasso a Registro

fondiario (appello, pag. 26). Infatti, anche qui il legale si limita ad anteporre

in maniera apodittica la propria tesi alla motivazione pretorile, senza

spiegare in che misura la stessa sarebbe errata.

14.

L’appellante critica,

altresì, il Pretore per aver negato ogni remunerabilità alle prestazioni

eseguite dopo febbraio 2010, senza chinarsi minimamente sulle singole posizioni

(gravame, pag. 27 segg.). Effettivamente, come indicato al consid. 10 il

Pretore ha a torto depennato in toto le prestazioni successive alla fine

di gennaio 2010, senza vagliare le medesime e comprenderne la portata.

14.1

Per quanto concerne le

osservazioni 26 maggio 2010 (doc. 85) formulate nella procedura di

contravvenzione si rinvia a quanto già illustrato (sopra, consid. 10). L’appellante

critica, poi, il primo giudice per aver depennato l’attività da lui svolta e

corrispondente a “oltre 50 fra mail, lettere, colloqui e telefonate esclusivamente

con AO 1/__________/__________”. Egli si limita, tuttavia, a domandarsi se

“si vuol pretendere che fossero tutte inutili”, precisando che

nell’affermativa il Pretore avrebbe dovuto spiegare quali e perché. L’avv. AP 1

sottolinea, inoltre, che i clienti sarebbero stati estremamente attivi ed

esigenti nel chiedere in continuazione resoconti sulla procedura, nonché formulando

domande e puntualizzazioni alle quali lui doveva fornire risposte (gravame,

pag. 27 in fondo). Sennonché l’appellante non spiega quali dei contatti in

questione si riferiscono alle prestazioni che non dovevano essere più fornite

dopo la fine di gennaio 2010 e quali concernerebbero altre attività non

collegate alle prime. Ne consegue che su questo punto l’appello è irricevibile

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Lo stesso dicasi di quelle che il legale definisce

“svariate ore di ascolto nei confronti di __________ (__________)” e che

concernerebbero, in sostanza, richieste di rendiconto da parte sua (gravame,

pag. 27 in basso).

14.2

L’appellante sostiene, altresì,

che gli andrebbero riconosciute anche le prestazioni effettuate in data 15

febbraio 2010, ossia il colloquio con i clienti, l’allestimento dell’accordo di

cui al doc. 70 e la preparazione della procura (doc. 71). Tali atti erano a suo

dire necessari per sbloccare una buona parte del prezzo di vendita (appello,

pag. 28 in alto; vedi anche il riferimento al doc. 71 a pag. 30). Tuttavia, se già

a fine gennaio 2010 il legale si fosse diligentemente accorto che la soluzione

da percorrere era quella poi intavolata il 6 settembre 2010, le tempistiche per

poter procedere all’iscrizione della vendita avrebbero potuto non rendere

necessaria una tale modifica. Tant’è che come illustrato sopra alla lett. O, sulla

base del nuovo piano di mutazione n. __________ fatto allestire il 16 settembre

2010.

(in cui dall’originaria part. n. __________ RFD di __________ è stata

scorporata unicamente la nuova part. n. __________ RFD di 1'000 m², oggetto

della vendita ad __________ __________: doc. 144) il 28 settembre 2010 la

Sezione dell’agricoltura ha autorizzato il frazionamento (doc. 133) e il 22

novembre successivo l’avv. AP 1 ha chiesto l’iscrizione a Registro fondiario

della compravendita come da suo rogito 19 dicembre 2009 (doc. 142). D’altronde,

il legale nemmeno dimostra che una simile modifica sarebbe stata in ogni caso

necessaria. Al riguardo l’appello è pertanto respinto.

14.3

L’appellante si domanda il

motivo per cui non gli è stato riconosciuto l’onorario per l’istanza di iscrizione

del frazionamento 22 novembre 2010 allestita sulla base dei piani approvati

(doc. 141). A ragione. Infatti, la circostanza che la stessa sia stata

inoltrata solo nel novembre 2010 e non precedentemente, ossia poco dopo la fine

di gennaio 2010 - momento in cui il convenuto avrebbe dovuto accorgersi che la

strada da percorrere era quella, per l’appunto, di un diverso frazionamento -

non può certo significarne l’inutilità. Sulle ore e le spese inerenti a tale

attività, l’appellante rinvia alle sue prestazioni effettuate il 19 ottobre

2010, che sulla scorta del doc. 150.20 corrispondono a 225 minuti (90 + 120 +

15) e a fr. 48.- di spese (fr. 30.- + fr. 18.-). Anche qui, con la replica di

prima sede l’attore non si è pronunciato sulla correttezza del tempo indicato

dal legale e sull’ammontare dei costi testé riportato. Ne consegue che al

legale vanno riconosciuti fr. 1'050.- di onorari (225 minuti x fr. 280.-/ora:

vedi consid. 16) e fr. 48.- di spese. Su questo aspetto l’avv. AP 1 soggiunge

che gli devono essere riconosciute anche le prestazioni per lo “svincolo

ipotecario” e le “altre prestazioni connesse”. Sennonché, un tale

riferimento generico non adempie ai dettami di motivazione del gravame di cui

agli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. A nulla muta, al riguardo, il rinvio

dell’appellante alla lettera 27 ottobre 2010 allo __________, dato che non vi è

alcuna evidenza della medesima, nel senso che non è nemmeno indicata nei

documenti prodotti dal convenuto con la propria risposta di prima istanza.

14.4

In relazione all’onorario per

l’allestimento delle osservazioni 4 novembre 2010 alle opposizioni inoltrate dai

servizi generali e dall’ARE alla domanda di licenza edilizia (doc. 135), l’appellante

afferma che la posta in palio in quel frangente non era tanto l’ottenimento

della licenza di costruzione ai fini notarili, bensì l’avvio di una trattativa

con le autorità che permettesse di mettersi al riparo da decisioni estreme,

quali l’ordine di demolizione del rustico (appello, pag. 28 in basso). Tale

asserto si esaurisce, tuttavia, in una propria opinione personale che non muta

la natura delle osservazioni in questione, che devono essere collocate nella

più volte menzionata procedura di licenza edilizia.

14.5

L’appellante critica, infine, il

Pretore per non avergli riconosciuto quanto da lui eseguito in data 17 novembre

2010.

in relazione all’avv. __________ __________. A suo dire, egli ha agito in

ossequio ai doveri di diligenza nei confronti del cliente, agendo peraltro in

maniera collegiale (gravame, pag. 29 in alto). Il primo giudice ha spiegato che

l’esigenza di AO 1 di chiedere un secondo parere al legale testé menzionato non

si sarebbe manifestata se il convenuto avesse diligentemente svolto il proprio

mandato, sconsigliando il proprio mandante dall’interporre un rimedio giuridico

vano (decisione impugnata, pag. 25 in fondo). Effettivamente, come indicato al

consid. 12, l’appellante avrebbe dovuto sconsigliare il cliente da un tale procedere.

In una simile evenienza, il cliente, il cui dubbio risiedeva proprio

sull’utilità di continuare nella procedura di licenza edilizia, non avrebbe

avuto la necessità di chiedere il secondo parere testé menzionato. Ne consegue

che su questo punto la decisione pretorile resiste alla critica.

15.

A pag. 32 in mezzo il

legale sottolinea che il rogito da lui allestito era perfettamente idoneo

all’iscrizione, mentre a essere carente è stata l’impostazione del

frazionamento definita inizialmente da AO 1 ed __________ __________. Per i

motivi illustrati ai considerandi precedenti tale considerazione è tuttavia

inconferente ai fini del giudizio.

16.

L’appellante critica, infine, il Pretore per aver fissato la tariffa

oraria in fr. 280.-, ossia a suo dire al minimo tariffario (gravame, pag. 32 in

fondo). Con tale argomentazione egli non si confronta, tuttavia, con la diffusa

motivazione pretorile esposta a pag. 23 segg. della decisione querelata, sicché

anche su questo punto il gravame è inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

Il legale soggiunge che il primo giudice avrebbe totalmente misconosciuto che

l’accordo tariffario prevedeva anche la corresponsione di un importo minimo da

fr. 30.- a fr. 50.- per colloqui, telefonate e lettere. Egli afferma che il Pretore

avrebbe ignorato quanto indicato al riguardo a pag. 21 della risposta di prima

sede, ossia che ricalcolando il tutto pure a un saggio ridotto di fr. 290.-

all’ora ma con le posizioni di fr. 50.- testé menzionate, si giungerebbe a un

importo identico a quello ottenuto applicando unicamente la tariffa oraria di

fr. 350.-. L’appellante sottolinea che tale “circostanza” non sarebbe

stata contestata dalla controparte (appello, pag. 33). Egli dimentica,

tuttavia, che è stato lui medesimo a scegliere di fatturare esclusivamente su

base oraria (doc. 150.7). Per tacere del fatto che, una volta di nuovo, non

spiega il motivo per cui le argomentazioni sulla base delle quali il Pretore ha

fissato la tariffa oraria a fr. 280.- sarebbero errate, limitandosi a proporre

una tariffa di fr. 290.- all’ora con l’affermazione apodittica che sarebbe

comunque vantaggiosa. L’appellante afferma, inoltre, che la base oraria di fr.

280.

- sarebbe comunque troppo bassa, avuto riguardo, a suo dire, dei valori

mediamente applicati nell’avvocatura e del tipo di pratica. Egli sostiene che “non

si contano i mail e i colloqui in lingua tedesca, nonché le sollecitazioni fino

all’inverosimile, che hanno costretto il sottoscritto a veri esercizi letterari

(in lingua straniera) per spiegare di volta in volta lo stato della procedura”.

Sennonché, l’appellante si limita a proporre in maniera vaga il suo punto di

vista, rinviando in maniera generica a email e colloqui senza indicare

precisamente, in relazione all’attività che gli è riconosciuta, dove

risiederebbe concretamente la complessità asserita. Ne consegue che su questo

punto il gravame è, di nuovo, irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Per

tacere del fatto che, in realtà, il Pretore ha tenuto proprio in considerazione

il supplemento del 20% stabilito a forfait dalle parti alla clausola 6.1 del

contratto di cui al doc. B (decisione impugnata, pag. 26 in alto). Secondo

l’appellante, poi, alle parti sarebbero sempre stati forniti dei resoconti

intermedi dai quali appariva in maniera chiara che la base oraria era di fr.

350.

-. Al riguardo, rinvia ai doc. 86, 92, 95 e 101 (gravame, pag. 33 seg.). In

relazione al doc. 86, il Pretore ha spiegato che da questo documento l’aspetto

evocato dal convenuto non appare in maniera chiara. Il legale non si confronta

con tale motivazione, sicché anche qui il gravame è inammissibile. Non può

quindi nemmeno essere seguita l’argomentazione secondo cui con il doc. 92 AO 1

non si sarebbe lamentato della tariffa di fr. 350.- all’ora, a dire

dell’appellante risultante da precedenti comunicazioni. Quanto ai doc. 95 e

101, al contrario di quanto sostiene il legale dai medesimi non emerge in

maniera chiara la tariffa in questione. L’appellante conclude affermando che di

fronte alla decurtazione di quanto rivendicato, dovrebbe perlomeno cadere lo

sconto da egli concesso (gravame, pag. 34 in mezzo). Egli misconosce, tuttavia,

che nel calcolare l’onorario il Pretore non ha applicato lo sconto testé

menzionato (decisione querelata, pag. 26 in alto).

17.

Alla luce di quanto

suesposto, all’avv. AP 1 vanno riconosciuti anche fr. 2'450.- (fr. 1'400.- + fr.

1'050.-) di onorari e fr. 144.- (fr. 96.- + fr. 48.-) di spese. Agli onorari

indicati dal Pretore di fr. 10'318.- vanno quindi aggiunti fr. 2'450.-, per un

totale di fr. 12'768.-. Il supplemento del 20% è pertanto di fr. 2'553.60,

anziché i fr. 2'063.60 fissati nella decisione querelata. Le spese ed esborsi a

terzi ammontano, invece, a fr. 1'161.- anziché fr. 1'017.-. L’IVA è fissata a

fr. 1'252.70 [7.6% su fr. 16'482.60 (fr. 12'768.- + fr. 2'553.60 + fr. 1'161.-)].

Il totale delle prestazioni in questione è quindi di fr. 17'735.30. Il

convenuto ha trattenuto fr. 47'331.-, sicché egli deve restituire fr. 29'595.70,

cui vanno aggiunti i fr. 500.- inerenti all’onorario dell’avv. __________ __________,

per un totale di fr. 30'095.70.

18.

In definitiva, nella misura

in cui è ricevibile l’appello è parzialmente accolto. La decisione impugnata

dev’essere riformata, nel senso che la petizione è accolta limitatamente

all’importo di fr. 30'095.70. Dato che il grado di soccombenza dell’attore non

risulta essere modificato in maniera consistente, non vi è invece motivo di

riformare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede. Le spese

processuali e le ripetibili di seconda istanza seguono la rispettiva

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC,

la LTG e il RTar

decide: I. L’appello 26 maggio 2014

dell’avv. AP 1 è parzialmente accolto nella misura in cui è ricevibile.

Di conseguenza, invariati gli altri dispositivi, la decisione 10 aprile 2014

inc. OR.2011.10 della Pretura della giurisdizione di Locarno Citta è così

riformata:

1. La petizione 12 luglio 2011 è parzialmente

accolta. Di conseguenza, il convenuto è tenuto a versare all’attore fr.

30'095.70 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2010.

II. Le

spese processuali, di fr. 3'000.- e già anticipate dall’appellante, sono poste

a suo carico per 24/25 e, per il resto, a carico della parte appellata. L’appellante

rifonderà inoltre alla controparte fr. 2'200.- per ripetibili ridotte di

seconda sede.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).