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Decisione

12.2014.92

Locazione - protrazione - durata

10 ottobre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i membri della famiglia del ricorrente.

Parimenti irricevibili, non potendo essere qualificate come censure d'appello,

sono le parti dell'allegato ricorsuale con le quali vengono semplicemente riproposti

ampi stralci della sentenza, accompagnandole con laconiche espressioni di

dissenso ("quindi riteniamo sbagliato", "ed ancor più

sbagliato" (appello pag. 5 n. 5.1.e 5.2).

10. L'appellante conclude

ribadendo gli effetti gravosi a suo dire insopportabili e ingiustificati di uno

sfratto per fine locazione invocando una protrazione sulla base di una

ponderazione degli interessi che "non può che propendere a favore della

parte contrattuale più debole" (appello pag. 6), la continuazione del

rapporto locativo potendo senz'altro essere imposta alle locatrici.

Se anche si volesse considerare tale argomentazione ricevibile, malgrado

l'evidente carenza argomentativa, e procedere ad un esame quale censura all'errato

apprezzamento da parte del Pretore dei fatti di causa e delle prove assunte, la

critica risulta comunque priva di fondamento.

In merito alla durata della protrazione, che in caso di locali abitativi può

essere al massimo di 4 anni, il giudice di prime cure gode infatti di un ampio

potere di apprezzamento, ritenuto che egli deve in particolare tener conto

dello scopo della protrazione che è quello di concedere al conduttore del tempo

per trovare una soluzione sostitutiva, soppesando i rispettivi interessi delle

parti. Esercitando il suo potere di apprezzamento, egli viola il diritto

federale solo se non rispetta i limiti fissati dalla legge, se si lascia

guidare da considerazioni estranee alla disposizione legale, se non prende in

considerazione gli elementi di apprezzamento pertinenti o se giunge a

conclusioni a tal punto ingiustificabili da doversi ammettere un abuso del suo

potere d’apprezzamento (DTF 125 III 226 consid. 4b, 135 III 121 consid. 2; TF

26 giugno 2006 4C.28/2006 consid. 3.2).

Nel caso concreto, il Pretore ha rispettato i limiti fissati dall’art. 272b

cpv. 1 CO, non si è lasciato guidare da considerazioni estranee alla

disposizione di legge ed ha considerato gli elementi di apprezzamento

pertinenti.

Alla luce delle circostanze accertate e apprezzate nel querelato giudizio e

tenuto conto del fatto che l’attore era a conoscenza con largo anticipo (dal

gennaio 2011, ovvero da circa 2 anni e sette mesi) del fatto che il contratto

non sarebbe stato rinnovato alla sua scadenza contrattuale (circostanza questa

che giustifica di ridurre la durata della protrazione, cfr. DTF 125 III 226

consid. 4c; TF 25 febbraio 201 4A_621/2009 consid. 2.4.1), neppure si può

ritenere che la decisione del Pretore di concedere all’attore una protrazione

unica e definitiva di un anno sia nel suo esito manifestamente ingiusta o di

un’iniquità scioccante. A questo proposito è circostanza sicuramente rilevante atta

a giustificare una protrazione il fatto che l'attore e la sua famiglia siano

attivi professionalmente nell'esercizio pubblico situato nello stesso immobile e

che il primo possa essere confrontato con una certa difficoltà nella ricerca di

locali sostitutivi. D'altro canto va però considerato il fatto che le convenute

abbiano a loro volta un legittimo interesse proprio (sia pure non talmente

urgente da escludere una protrazione) a ristrutturare l’intero immobile di cui

fa parte l’ente locato, stabile peraltro da loro stesse in precedenza

parzialmente occupato e liberato in vista dei lavori di ristrutturazione. E'

parimenti rilevante, e quindi già tale da ridurre massicciamente la durata

della protrazione, la circostanza che l’attore non è stato in grado di

dimostrare una ricerca con la necessaria serietà, intensità e sistematicità dei

locali sostitutivi, e ciò malgrado sia stato consapevole con largo anticipo che

il contratto non sarebbe stato rinnovato alla scadenza. Se a questo si aggiunge

il fatto che in presenza di un contratto a tempo determinato, com’è

pacificamente quello vigente tra le parti, una protrazione dovrebbe essere

concessa solo con estremo riserbo, dato che le stesse parti contraenti avevano

a suo tempo stabilito di comune accordo il momento in cui il contratto si

sarebbe dovuto concludere (Lachat,

Le bail à loyer, p. 774; Giger,

op. cit., p. 80; SVIT, op. cit.,

n. 13 ad art. 272 CO; Weber, op.

cit., n. 14 ad art. 272 CO; Higi,

op. cit., n. 213 ad art. 272 CO; TF 1 febbraio 2010 4A_552/2009 consid. 5.2.1 e

2.5.2; II CCA 28 luglio 1997 inc. n. 12.97.123, 18 novembre 1999 inc. n.

12.1999.138, 14 settembre 2005 inc. n. 12.2005.52), non si può ritenere che la

concessione nella fattispecie di una protrazione pari ad un quarto di quella

massima legale, possa essere considerata decisamente insufficiente. In tali

circostanze è in definitiva escluso che il giudizio di primo grado su tale

questione possa essere riformato a favore dell’attore.

11. Ne discende che l’appello

dell’attore deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, con conseguente

conferma della decisione pretorile.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in

conformità all'art. 8 cpv. 1 LTG. Il valore litigioso della procedura di

appello, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale, ammonta a fr. 46'800.-, corrispondente alla pigione e alle

spese accessorie dovute per gli ulteriori 3 anni di protrazione rivendicati in

questa sede dall’attore.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG e il Rtar,

decide:

I. Nella misura in cui è

ricevibile l’appello 18 giugno 2014 di AP 1 è respinto e di conseguenza la

decisione 19 maggio 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, è

confermata.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi

fr. 500.-, da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo

di rifondere alla parte appellata fr. 2’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).