12.2014.94
Ricorso contro decisione del registro di commercio, scioglimento per mancanza di recapito o domicilio legale, adesizione URC al ricorso, accolto
7 luglio 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.94
Lugano
7 luglio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. b LOG)
statuente
quale autorità competente a
decidere i ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio
ai sensi dell’art. 6 della legge cantonale sul registro di commercio, sul
ricorso 28 maggio 2014 di
AP
1
contro
la decisione 28 aprile 2014 dell’
Ufficio
del registro di commercio, Biasca
con la quale ha sciolto la AP 1 in applicazione dell’art. 153 ORC, e ha nominato quale liquidatrice __________, a carico
della quale ha posto le spese di iscrizione in fr. 160.- e un’ammenda di fr.
150.-;
esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
in fatto e in diritto:
che con decisione 28 aprile 2014
l’Ufficio del Registro di commercio ha accertato che la società AP 1 non
risultava più avere un domicilio legale e che non vi erano state reazioni alla
lettera raccomandata 11 giugno 2012 e alla pubblicazione sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio del 19 settembre 2012, intese a notificare un recapito al
domicilio legale, e ha di conseguenza sciolto la società, ponendo le spese di
iscrizione e l’ammenda a carico della precedente amministratrice unica;
che con ricorso 28 maggio 2014
l’amministratrice unica della società contesta la decisione di scioglimento,
rilevando che il recapito e domicilio sociale della società era rimasto
immutato, come da dichiarazione della Posta CH SA e che quindi la decisione impugnata
doveva essere annullata;
che con osservazioni 17 giugno
Fatti
2014 l’Ufficio del registro di commercio aderisce al ricorso e chiede di
accoglierlo, spiegando di aver seguito la procedura corretta in merito allo
scioglimento della società, avendo avuto informazioni, anche dalla Posta, che
la società era irreperibile all’indirizzo indicato e non avendo avuto risposta
dall’amministratrice alla lettera 11 giugno 2012;
che da quanto risulta dagli atti
prodotti dalle parti il recapito e il domicilio legale della AP 1 si trovano in
__________, e la Posta CH SA ha confermato il 20 maggio 2014 che “il nome della
ditta appare sulla cassetta delle lettere” e che il “recapito viene eseguito
regolarmente”;
Considerandi
che la procedura di scioglimento
è nondimeno stata avviata d’ufficio dall’Ufficio del registro di commercio dopo
aver ricevuto segnalazione che la società era irreperibile all’indirizzo
indicato, come risulta dalla comunicazione postale doc. C (ritorno raccomandata
11.
giugno 2012);
che il disguido è dunque
imputabile a verosimili problemi postali e non al disinteresse della società o
a quello dei suoi organi, che non avevano motivo di dubitare della correttezza
del recapito e del domicilio legale;
che la decisione 28 aprile 2014
incarto 501.3.010.656-7 6100/2014 deve dunque essere annullata, come ammette
l’Ufficio del registro di commercio;
che viste le particolarità della
fattispecie si può rinunciare al prelievo di spese processuali;
Dispositivo
per questi motivi
decide: 1. Il ricorso 28 maggio 2014
è accolto e di conseguenza è annullata la decisione 28 aprile 2014
incarto 501.3.010.656-7 6100/2014 dell’Ufficio del registro di commercio.
2. Non si prelevano spese
giudiziarie.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione all’Ufficio
federale del registro di commercio, Berna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale
o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un
pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria
defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).