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Decisione

12.2014.95

Lavoro - licenziamento in tronco - indennità

21 ottobre 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1 è stata assunta alle

dipendenze di AP 1 (in seguito AP 1), la prima volta dal 20 aprile 2007 e per

una durata determinata, in qualità di ausiliaria aiuto domiciliare (doc. 3) con

il compito di assistere, sostenere e accompagnare utenti nell'ambito delle

attività di economia domestica, in modo autonomo e responsabile, all'interno di

un'équipe interdisciplinare, nonché di effettuare, su delega, cure di base

semplici in situazioni stabili (doc. 9: mansionario AP 1).

Nel corso degli anni, tra le medesime parti, si sono poi succeduti una serie di

contratti di lavoro, sempre di durata determinata, con un grado di occupazione

massimo previsto pari al 40% da intendersi come lavoro su chiamata "16

ore settimanali al massimo, distribuite 7 giorni su 7 nella fascia oraria dalle

07.00 alle 21.00 secondo le necessità dettate dall'organizzazione del AP 1"

(doc. 3, 5, 6, 7, 8 e 9). Il salario mensile, di cui meglio si dirà in seguito,

è sempre stato pattuito con riferimento alla scala degli stipendi definita dal

CCL applicabile al relativo settore d'attività (doc. 2).

Con contratto 18 gennaio 2010 (doc. 8) il rapporto d'impiego è stato nuovamente

rinnovato fino al 31 dicembre 2010.

Con raccomandata del 19 luglio 2010 AP 1 ha notificato alla dipendente una

disdetta immediata del contratto adducendo a giustificazione dello stesso la

seguente motivazione: "Purtroppo solo di recente siamo venuti a

conoscenza del fatto che, autonomamente e senza alcuna autorizzazione da parte

del Servizio, ha assunto l'iniziativa di intervenire privatamente presso utenti

seguiti dal AP 1 fatturando direttamente le prestazioni di economia domestica

erogate a titolo privato. Purtroppo, malgrado i nostri inviti ad interrompere

tali attività inconciliabili con i nostri interventi, da parte sua conferma

l'intenzione di continuare ad intervenire in forma privata presso utenti

seguiti da AP 1. Di fronte a questa situazione, tenuto conto delle esigenze di

servizio e conformemente ai disposti in vigore, la Direzione del Servizio si vede quindi costretta a comunicarle che la collaborazione è da

ritenersi interrotta con effetto immediato" (doc. E).

Rappresentata dal sindacato, AO 1 ha contestato il licenziamento con scritto 21

luglio 2010, evidenziando tra l'altro di aver informato del suo lavoro privato

la capo équipe, "seguendo le vie di servizio" (doc. F).

B. Con

petizione 20 maggio 2011, preceduta dal fallimento del tempestivo tentativo di

conciliazione, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura del

Distretto di Riviera chiedendone la condanna al pagamento di fr. 12'600.- oltre

interessi al 5% dal 1° luglio 2010 a titolo di salario per i mesi da luglio a

dicembre 2010, oltre a fr. 12'600.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2010 quale

indennità per disdetta immediata ingiustificata, nonché il rilascio di un attestato

di lavoro.

In breve, essa ha contestato la sussistenza di motivi tali da giustificare il

suo licenziamento immediato ed ha sostenuto che l'attività privata svolta era

nota al datore di lavoro e indispensabile economicamente non potendo essa vivere

con le sole entrate derivanti dall'impiego al 40%. Il licenziamento in tronco

sarebbe pertanto ingiustificato, ragion per cui rivendica il diritto a vedersi

riconoscere quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato

alla scadenza contrattuale e pure ad un’indennità pari a sei mensilità fissata

ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO.

Con osservazioni (correttamente: risposta) 1° luglio 2011 il convenuto si è

integralmente opposto alla petizione. A suo parere le gravi irregolarità emerse

erano tali da legittimare il licenziamento immediato. Ribadito il contenuto del

CCL, e meglio dell'art. 14 del COSACD che esclude il lavoro remunerato per

conto di terzi nella misura in cui leda la fedeltà verso il datore di lavoro e

faccia concorrenza (doc. 2), e ricordato il dovere di informazione della

dipendente, il convenuto ha rilevato come l'attrice non si sia attenuta a

questo principio, semplice e di fondamentale importanza, rifiutandosi di

cessare il lavoro per terzi come richiesto dalla direzione.

Con la replica e la duplica, in occasione dell'udienza del 15 settembre 2011,

le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste.

Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione

finale e prodotto allegati conclusivi con i quali hanno ribadito le proprie

antitetiche posizioni.

C. Con

sentenza del 2 maggio 2014 il Pretore, dopo aver riconosciuto il carattere

ingiustificato del licenziamento in tronco, ha parzialmente accolto la

petizione condannando il convenuto al pagamento di fr. 7'876.- oltre interessi

al 5% dal 20 luglio 2010 a titolo di salario e di fr. 9'451,20 oltre interessi

al 5% dal 20 luglio 2010 quale indennità di disdetta ingiustificata, facendogli

nel contempo ordine di rilasciare un attestato di lavoro finale.

Menzionate le disposizioni applicabili in merito al divieto di concorrenza

(art. 321a CO) e in genere al lavoro remunerato del dipendente per conto di

terzi (art. 14 COSACD), ed esposte ampiamente la dottrina e la giurisprudenza

in materia di rescissione immediata per cause gravi del rapporto di lavoro

(art. 337 CO), il Pretore ha anzitutto focalizzato l'attenzione sull'evento

accaduto nel periodo di giugno/luglio 2010 considerato l'episodio scatenante la

disdetta, trattandosi della circostanza che ha permesso al convenuto di

scoprire l'attività accessoria contestata della dipendente.

Esposti ampi stralci delle dichiarazioni rese dai testi (da pag. 9 a pag. 11 della sentenza) il primo giudice ne ha dedotto che all'interno del servizio "i

dipendenti/collaboratori e capo equipe erano al corrente dell'attività

extra-lavorativa dell'attrice ad eccezione della direzione, che non ne sapeva

nulla" (sentenza pag. 11 n. 8.6). A mente del Pretore tale mancata

conoscenza da parte del direttore non sarebbe da un lato messa in dubbio

dall'episodio che ha visto la dipendente ottenere dalla direzione

un'autorizzazione eccezionale per un singolo caso, ma d'altro canto neppure può

essere ricondotta ad esclusiva responsabilità dell'attrice. Questa, pur avendo

agito con superficialità, non avrebbe infatti mai nascosto a colleghi e

superiori lo svolgimento regolare dell'attività privata di aiuto domestico per

la quale si riteneva (a torto) autorizzata, e non avrebbe pertanto cercato di

dissimulare nulla. Sarebbero semmai stati i responsabili a lei gerarchicamente

superiori a dover riferire tale circostanza alla direzione, rispettivamente a

dover approfondire e verificare l'effettivo rilascio di un'autorizzazione che

erroneamente ritenevano data.

Il primo giudice si è poi chinato sulla questione della legittimità di un

lavoro concorrente da parte di una persona impiegata con una percentuale del

40% e, ricordata l'applicazione meno rigorosa in tali circostanze del divieto

codificato dall'art. 321a cpv. 3 CO, ha concluso che nel caso concreto neppure può

essere rimproverato all'attrice lo svolgimento di un'attività concorrente, le

prestazioni da essa eseguite a titolo privato non potendo in ogni caso essere

svolte dal convenuto, e ciò a seguito di precise disposizioni alle quali è

sottoposto il servizio organizzato dai Comuni e operante sulla base di un

contratto di prestazione stipulato con la preposta autorità cantonale di

vigilanza.

Il Pretore ha pertanto esaminato se l'attività complementare e non

concorrenziale svolta si ponesse comunque in contrasto con l'obbligo di fedeltà

incombente alla dipendente ed è giunto alla conclusione che non risulterebbero

dimostrati sufficienti motivi preponderanti atti a giustificare un simile divieto,

il convenuto essendo venuto meno all'onere probatorio, e finanche a quello di

allegare i fatti rilevanti, in merito agli invocati problemi di responsabilità.

Dato il diritto della dipendente di esercitare una tale attività, spettando

semmai al datore di lavoro di predisporre le misure che si rendevano necessarie,

ne consegue che, a mente del Pretore, il rifiuto da questa opposto all'ordine

di interrompere il lavoro svolto privatamente non costituisce grave motivo atto

a giustificare una disdetta immediata del rapporto d'impiego.

Calcolato il salario netto mensile medio, il giudizio pretorile ha quindi

riconosciuto alla dipendente il credito ai sensi dell'art. 337c cpv. 1 CO per

le cinque mensilità rimanenti fino al termine del contratto e un'indennità in

applicazione del cpv. 3 della medesima norma. L'ammontare massimo pari a sei

mensilità è stato riconosciuto tenendo conto delle circostanze concrete, in

particolare dell'assenza di malafede, della durata del rapporto di lavoro a

seguito del regolare rinnovo dei contratti annualmente stipulati, dell'età

avanzata che rende difficile all'attrice la ricerca di un impiego sostitutivo,

nonché del basso reddito conseguito per un lavoro sempre svolto correttamente.

D. Con atto

di appello 30 maggio 2014 SACD chiede la riforma del giudizio impugnato nel

senso di respingere la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili. Con

risposta del 7 luglio 2014, l'appellata postula la reiezione del gravame, pure

con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio

2011.

è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero

(CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi

al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2.

Nel proprio

appello il convenuto contesta le conclusioni pretorili secondo cui le mancanze

imputate all'attrice non sarebbero di gravità tale da giustificarne il

licenziamento immediato.

L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire

con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente

quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere

pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così

compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la

disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il

licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve

essere ammesso in modo restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28

consid. 4.1 e 213 consid. 3.1). L’esistenza di un motivo grave ai sensi

dell’art. 337 CO viene ammessa con prudenza nel caso in cui il licenziamento in

tronco è pronunciato nel corso di una disdetta ordinaria precedente.

Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se

si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità

della disdetta (DTF 129 III 351 consid. 2.1, 130 III 28 consid. 4.1). Determinante

è il motivo, ritenuto grave, comunicato alla controparte – o comunque presente

– al momento della disdetta; tuttavia, a titolo eccezionale, chi ha dato la

disdetta può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed

emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto

conoscerli (DTF 127 III 310 consid. 4a) 124 III 25 consid. 3c; 121 III

467.

consid. 4 e 5).

Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei

doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le

circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità

(DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto,

ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso

recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez,

Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, n. 13 ad art. 337 CO; II CCA, sentenza inc.

12.2007.85

del 7 settembre 2007, inc. 12.2006.164 del 26 giugno 2008). Sulla

questione dell'esistenza dei giusti motivi a sostegno di un licenziamento in

tronco il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento (art.

337.

cpv. 3 CO), censurabile in appello in caso di abuso (DTF 127 III 153 consid. 1a; II CCA,

sentenza inc. 12.2005.117 del 10 marzo 2006, inc. 12.2006.164 del 26 giugno

2008, inc. 12.2008.45 del 17 ottobre 2008, inc. 12.2009.168 del 29 novembre

2010). Tale consolidata prassi giurisprudenziale vale anche nel nuovo

ordinamento processuale (Reetz/Theiler,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordunung ZPO, 2a ed., n.

15.

Vorbemerkungen zu den Art. 308-318, n. 37 Art. 310).

3.

In

termini generali l'appellante rimprovera al Pretore sia l'errata applicazione

del diritto (e meglio dell'art. 321a cpv. 3 CO in relazione al CCL applicabile),

sia un'interpretazione scorretta dei fatti e delle testimonianze assunte.

Ribadito il tenore dell'art. 14 COSACD e le particolarità delle prestazioni

fornite da SACD all'utenza, l'appellante rileva anzitutto come l'obbligo di

autorizzazione si applichi ad ogni lavoro accessorio, indipendentemente dalla

concorrenzialità, e rimprovera al primo giudice di aver minimizzato

arbitrariamente la portata di tale norma, ignorando come il CCL costituisca

appunto un accordo di applicazione del divieto sancito dall'art. 321a cpv. 3 CO

valido anche per i dipendenti impiegati a tempo parziale.

La censura è anzitutto irricevibile (art. 311 CPC) poiché non si confronta

adeguatamente con le tesi pretorili che da un lato sono giunte alle medesime

conclusioni in merito all'esigenza di autorizzazione e all'inadempienza

contrattuale della dipendente a questo proposito, mentre d'altro canto hanno

ampiamente esposto i motivi per i quali un simile divieto sarebbe nel caso specifico

illegittimo. Non adempie infatti alle esigenze di motivazioni della censura

d'appello la semplice e categorica esposizione di una soggettiva opinione in

merito alla portata della norma di diritto invocata. Come meglio si dirà nei

considerandi successivi la censura è comunque infondata anche nel merito.

4.

L'appellante

insiste nel sottolineare come la dipendente abbia ampiamente e gravemente

travalicato le competenze (deducibili dal mansionario doc. 9) incorrendo in una

"grave violazione delle mansioni che le incombevano (uso medicinali)"

(appello pag. 4 n. 3) per aver "messo mano ai medicinali di un'utente

seguita dal SACD" (appello pag. 4 n. 4), rimproverando al Pretore di

aver minimizzato banalizzando in modo inaccettabile le conseguenze di un simile

agire, inadeguato e estremamente pericoloso.

Oltre a non confrontarsi nuovamente con gli apprezzamenti pretorili a questo

proposito, l'appellante ripropone così le sue categoriche valutazioni

soggettive, nell'erronea convinzione che queste possano bastare a trarre la

conclusione auspicata. Infatti le stesse espressioni utilizzate (ovvero

"occuparsi" e "metter mano") non sono affatto concludenti

ai fini della qualificazione del comportamento tenuto dall'attrice, come non

può risultare rilevante, poiché presa a sé stante e senza chiarire le

circostanze ed essendo oltretutto una deduzione piuttosto che una

testimonianza, la dichiarazione della teste M__________ I__________ che ha

riferito in termini generici del fatto che la dipendente parlasse con lei della

terapia farmacologica "precisando i vari nomi dei medicamenti come se

fosse a conoscenza della terapia della paziente ciò che non deve succedere"

(audizione testimoniale del 2 maggio 2012, pag. 4 atto V). Va inoltre rilevato

come la questione dei medicamenti non sia stata il motivo del formale

rimprovero in occasione degli eventi che hanno condotto alla disdetta e come

tale pretesa inadempienza neppure sia stata invocata quale grave manchevolezza

al momento di motivare la disdetta straordinaria (doc. E). Negli allegati

preliminari il convenuto non ha preteso di aver considerato tale questione quale

motivo di disdetta immediata; la risposta 1° luglio 2011 e la duplica in

occasione dell'udienza del 15 settembre 2011 sono silenti a tal proposito e

indicano anzi come, dopo un primo chiarimento tra le parti, vi fosse la

disponibilità del datore di lavoro a continuare il rapporto di impiego a

condizione che la dipendente cessasse immediatamente il lavoro accessorio (risposta

pag. 7 e 8). Quest'ultima circostanza conferma ulteriormente come l'episodio dei

medicinali, ora enfatizzato quale grave violazione, non fosse stato considerato

al momento del licenziamento e non fosse comunque ritenuta pregiudizievole per

la continuazione del rapporto di collaborazione.

5.

L'appellante

sottolinea inoltre "la singolarità della posizione" della

dipendente e il fatto che "il resto del personale alle dipendenze del AP

1.

non fatica ad attenersi rigorosamente ai disposti contrattuali"

(appello pag. 5 n. 5). Citate le deposizioni rese dai testi a tal proposito, rimprovera

quindi al Pretore di aver in pratica capovolto l'onere della prova siccome

avrebbe ritenuto che non spettasse alla dipendente dimostrare di possedere

un'autorizzazione, bensì al datore di lavoro dimostrare che l'attività privata

svolta dalla prima mettesse a repentaglio o rendesse più difficoltosa

l'attività al servizio di AP 1.

Il rimprovero cade nel vuoto. Infatti queste tesi, così come le argomentazioni

addotte con ampie citazioni dei testi (appello da pag. 6 a pag. 8), non fanno che ribadire circostanze rilevate anche dal Pretore che non vi ha dedotto

nulla di diverso rispetto a quanto pretende l'appellante, ovvero che il lavoro

privato svolto dalla dipendente necessitasse di un'autorizzazione, che questa

per prassi veniva concessa solo a titolo eccezionale e che, nel caso concreto, nessun'autorizzazione

fosse stata concessa dalla direzione. Contrariamente a quanto pretende

l'appellante il Pretore non ha quindi dedotto consenso alcuno dal silenzio del

convenuto.

6.

L'appellante

contesta quindi la conclusione pretorile che ha riconosciuto la buona fede

della dipendente non ravvisando del suo agire, sebbene caratterizzato da

superficialità, alcuna volontà di nascondere il lavoro privato o di danneggiare

il datore di lavoro. A mente dell'appellante, a fronte della chiara linea di

condotta della direzione nel concedere solo eccezionalmente autorizzazioni, "il

fatto che la signora AO 1 sia andata a dire ai quattro venti - ma evidentemente

non alla direzione! - di disporre di un'autorizzazione della direzione

evidenzia un agire volutamente scorretto nell'esplicito intento di trarre in

inganno a suo esclusivo profitto i suoi interlocutori" (appello pag. 9

n. 5). Il giudice avrebbe invece arbitrariamente valutato tale comportamento addirittura

in termini positivi.

La censura va respinta. Oltre a contrapporre nuovamente una soggettiva

valutazione alle diverse deduzioni pretorili, l'appellante propone per la prima

volta (e pertanto tardivamente ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC) la tesi

dell'inganno, mentre in precedenza un tale agire ingannevole della dipendente

non era stato invocato e neppure risulta tra i motivi addotti a giustificazione

del licenziamento, dovuto invece, come ribadito ancora in questa sede, alla

violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 321 CO a seguito della "irremovibile

decisione della signora AO 1 di voler mantenere l'attività parallela imponendo

de facto la decisione alla direzione" (appello pag. 9 n. 6 e doc. E). L'appellante

cerca invano di trarre vantaggio insistendo sulla tesi dell'errore in cui sarebbero

incorse le superiori gerarchiche della dipendente in merito all'autorizzazione a

questa concessa dalla direzione per svolgere con regolarità e con un impegno

rilevante lavori privati, anche a favore di utenti del AP 1. A ben vedere la circostanza

dell'errore, appurata anche dal Pretore (sentenza pag. 11 n. 8.6), non giova

alla tesi del convenuto e contraddice chiaramente l'altra circostanza ribadita

con fermezza nel tentativo di dimostrare la gravità del comportamento della

dipendente, ovvero che una simile attività regolare sarebbe comunque categoricamente

esclusa e che un'autorizzazione in tal senso non avrebbe quindi in nessun caso potuto

essere concessa. Se quest'ultima affermazione corrispondesse al vero, non si

può ragionevolmente ritenere che le superiori gerarchiche non fossero a

conoscenza di un simile categorico divieto e non si comprende come potessero quindi

essere cadute in un simile errore o equivocare al proposito. Al contrario,

sempre seguendo la tesi dell'appellante, avrebbero senza dubbio e

immediatamente considerato il regolare lavoro di cura a domicilio svolto privatamente

dalla dipendente come manifestamente contrario alle regole e quindi inaccettabile

e di conseguenza qualificato come inverosimili e menzognere le dichiarazioni della

loro subordinata a proposito della pretesa autorizzazione ricevuta dal direttore.

Così non è invece stato e non può essere rimproverato al Pretore di non aver

quindi intravvisto nelle circostanze concrete la prova delle tesi del

convenuto.

7.

In

generale, con le censure d'appello, il convenuto ribadisce sostanzialmente le

tesi già esposte in prima sede senza confrontarsi compiutamente con il giudizio

pretorile che ha puntualmente censurato proprio questo suo atteggiamento di

categoricamente e semplicemente offrire alla dipendente la scelta tra la

cessazione dell'attività accessoria e il licenziamento. Il primo giudice ha

infatti esposto i motivi per i quali, nel caso concreto, l'appellata aveva il

diritto di esercitare un simile lavoro privato e "il datore di lavoro

non poteva semplicemente vietare l'attività preconizzata dall'attrice, ma

doveva predisporre le necessarie misure per permettere alla dipendente di

continuare" (sentenza pag. 23 n. 13). Le censure di appello non sono

pertanto in grado di scalfire tale conclusione del primo giudice, rimasta

addirittura sostanzialmente incontestata.

8.

Abbondanzialmente

si rileva come l'appellante abbia affrontato la sentenza criticata senza tener

conto del fatto che il primo giudice era chiamato a valutare, sulla base delle

circostanze concrete e secondo il suo libero apprezzamento, se la pretesa violazione

dei doveri contrattuali abbia raggiunto la necessaria gravità, in applicazione

dei principi di diritto e dell'equità. L'appellante sembra non avvedersi che il

comportamento rimproverato alla dipendente, seppur ritenuto contrario agli obblighi

contrattuali assunti, avrebbe semmai potuto giustificare una disdetta entro i

termini contrattuali o un mancato rinnovo alla sua scadenza, la rescissione

immediata essendo riservata a titolo eccezionale a casi di particolare gravità,

come ricordato dal primo giudice con riferimento a dottrina e giurisprudenza.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il licenziamento in tronco dell'attrice

non può che essere ritenuto ingiustificato. Su questo punto la decisione del

Pretore merita pertanto conferma.

9.

In via

subordinata, nell'ipotesi in cui la conclusione pretorile sulla disdetta

ingiustificata venisse confermata, l'appellante non contesta la condanna al

versamento delle mensilità impagate fino al termine del contratto (art. 337

cpv. 1 CO), ma chiede di negare, o perlomeno ridurre drasticamente, l'indennità

per licenziamento ingiustificato riconosciuta dal Pretore giusta l’art. 337c

cpv. 3 CO.

Ribaditi i rimproveri alla dipendente, l'appellante rileva come il Pretore

avrebbe accertato l'assenza di un comportamento censurabile da parte del datore

di lavoro, ciò che costituirebbe il presupposto per negare integralmente la

contestata indennità. La categorica affermazione, già carente dal punto di

vista della motivazione (art. 311 CPC), non trova però riscontro nella realtà,

emergendo chiaramente dal giudizio pretorile la critica (giustificata) all'atteggiamento

del convenuto che ha sempre ritenuto, a torto, di poter semplicemente negare alla

dipendente lo svolgimento di quell'attività privata poi invocata appunto quale

motivo della disdetta immediata.

Abbondanzialmente va rilevato come l'atteggiamento del datore di lavoro non

appaia certo lusinghiero se si tiene conto che pretende, senza dubbio alcuno,

di poter esigere dalla dipendente il rispetto del divieto di svolgere attività

lavorative private, incurante della circostanza da questa invocata di non poter

certo far fronte al proprio mantenimento con l'esiguo stipendio mensile

(quantificato dal Pretore in fr. 1'575,20 sulla base dei doc. D e 19) conseguito

per un'attività su chiamata richiedente una disponibilità "7 giorni su

7.

nella fascia oraria dalle 07.00 alle 21.00 secondo le necessità dettate

dall'organizzazione del AP 1" (doc. 3, 5, 6, 7, 8 e 9).

Già per questi motivi non sono manifestamente dati i requisiti che potrebbero

permettere, peraltro solo a titolo eccezionale e nell'esercizio dell'ampio

potere discrezionale riservato al Pretore, di esentare il convenuto dal

pagamento dell'indennità (DTF 121 II 64). Anche su questo punto la sentenza

pretorile è pertanto corretta e merita conferma.

10.

L'appello è motivato in modo

carente pure sul principio e sulla commisurazione dell'indennità per

licenziamento in tronco ingiustificato. Le critiche al Pretore per aver

riconosciuto l'indennità massima pari a sei mensilità non solo non conducono a

ritenere abusivo l'esercizio del potere di apprezzamento, ma sono parimenti

prive di fondamento.

Nel tentativo di relativizzare la rilevanza della durata del rapporto di

impiego tra le parti, l'appellante cerca (peraltro per la prima volta in modo

irrito ai sensi dell'art. 317 CPC) di mettere in dubbio l'irreprensibilità

della dipendente, rimproverando al Pretore di non aver intravvisto una conferma

di tale circostanza nel mancato rinnovo del contratto a tempo indeterminato.

Sennonché, sulla buona qualità del lavoro svolto negli anni dall'appellata,

l'istruttoria ha fornito ampi riscontri che il Pretore ha correttamente

interpretato.

Privo di consistenza e parimenti irricevibile risulta pure il tentativo di

contestare il significato del premio in denaro concesso alla dipendente, quasi

che questo sia stato riconosciuto dal datore di lavoro malgrado la risaputa inadeguatezza

della beneficiaria.

Irricevibili e infondate sono altresì le considerazioni generiche espresse a

riguardo della quantificazione dell'indennità, così come la citazione, priva di

ogni riferimento al contesto specifico, dell'estratto di un giudizio di questa Camera

(riferito a tutt'altra fattispecie e che aveva confermato la valutazione

pretorile di riconoscere un'indennità pari a sole tre mensilità).

Se ne deve concludere che l'appellante non è stato in grado di scalfire la

conclusione pretorile a questo riguardo e l'importo riconosciuto, benché

corrispondente al limite massimo stabilito dall'art. 337c cpv. 3 CO, va

pertanto confermato in quanto commisurato alle circostanze del caso concreto e

non eccedente il potere di apprezzamento di cui gode il primo giudice. Al

riguardo l’appello si rivela dunque infondato.

11.

Ne discende che l’appello deve

essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si

prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del

lavoro di valore pari a fr. 30'000.-.

L'appellante verserà all’appellata un’equa indennità per ripetibili. Il valore

litigioso in appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale, ammonta a fr. 17'327,20.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

1. Nella misura in cui è

ricevibile, l’appello 30 maggio 2014 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano tasse né

spese. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili

di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Riviera

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).